R.D.
25 maggio 1895, n. 350
Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato
che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1895, n.
135.
1. E' approvato l'unito regolamento, visto,
d'ordine Nostro dal Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, per la direzione,
per la contabilità e per la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle
attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, da avere effetto col 1° luglio prossimo
venturo.
2. Il predetto regolamento sostituisce a tutti
gli effetti di legge, quello precedente 19 dicembre 1875, n. 2854 (serie 2), il quale
perciò rimane abrogato.
Regolamento per la direzione, contabilità e
collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblici
Capo I - Direzione dei lavori
Capo II - Esecuzione dei lavori:
- Sez. I - Disposizioni preliminari
- Sez. II - Consegna dei lavorI
- Sez. III - Esecuzione dei lavori appaltati
- Sez. IV - Disposizioni speciali relative alla rescissione, alla esecuzione d'ufficio ed
allo scioglimento dei contratti
Capo III - Contabilità dei lavori:
- Sez. I - Scopo e forma della contabilità
- Sez. II - Documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto
Capo IV - Lavori in economia:
- Sez. I - Designazione dei lavori che possono farsi in economia
- Sez. II - Esecuzione dei lavori in economia
- Sez. III - Contabilità dei lavori in economia
Capo V - Norme generali per la tenuta dei
documenti contabili
Capo VI - Collaudazione dei lavori:
- Sez. I - Disposizioni preliminari
- Sez. II - Visita e procedimento di collaudazione
- Sez. III - Disposizioni particolari sui collaudi
Capo VII - Disposizioni generali e
transitorie
CAPO I - Direzione dei lavori.
1. Responsabilità dell'ingegnere capo. - Le
opere che per la legge del 20 marzo 1865 allegato F, sono nelle attribuzioni del Ministero
dei Lavori Pubblici, si eseguiscono sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Capo
dell'ufficio, di servizio generale o speciale del Genio civile, da cui le opere stesse
dipendono; salvo il caso in cui il Ministero abbia per una determinata opera istituita
un'apposita direzione tecnica.
2. Ufficiali del Genio civile ai quali può
affidarsi la direzione dei lavori. - La direzione dei lavori è affidata secondo la natura
e l'importanza dell'opera: 1° all'ingegnere della sezione nella quale si eseguiscono i
lavori; 2° ad altro ufficiale che, sulla proposta dell'ingegnere capo potrà essere
designato dal Ministero; 3° allo stesso ingegnere capo quando il Ministero gliene abbia
dato espressamente l'incarico.
3. Responsabilità del personale preposto ai
lavori. - Il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei
materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti
contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo. Gli aiutanti ed assistenti sono
responsabili però con lui qualora manchino alle istruzioni ricevute, ed in genere non
veglino alla esatta esecuzione dei patti del contratto per la parte che è loro affidata.
4. Riunione di attribuzioni. - Le attribuzioni
che dal presente regolamento sono distintamente assegnate all'ingegnere capo e al
direttore dei lavori, s'intendono riunite nella stessa persona, quando, per determinazione
del Ministero, il direttore dei lavori sia lo stesso ingegnere capo dell'ufficio o della
direzione speciale da cui l'opera dipende.
CAPO II - Esecuzione dei lavori.
Sezione I - Disposizioni preliminari.
5. Operazioni precedenti la consegna. - Prima che
si bandiscano gli esperimenti d'asta pubblica o si aprano le licitazioni o trattative
private, il Ministero ne informa l'ingegnere capo, il quale dispone che, a cura
dell'ufficiale, che dovrà poi assumere la direzione dei lavori si faccia una
verificazione del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle
cave, alle fornaci ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dell'opera, affinché sia
accertato che, all'atto della consegna, non si riscontreranno variazioni nelle condizioni
di fatto sulle quali il progetto è basato o, riscontrandosene alcuna, si abbia tempo a
prevenire l'apertura delle aste pubbliche o delle licitazioni, ovvero, quando trattasi di
trattativa privata, la stipulazione del contratto, in base al progetto inesatto o non più
esatto. In nessun caso si procede all'incanto, o alla licitazione, ovvero, quando si
tratti di trattativa privata, alla stipulazione del contratto, finché l'ingegnere capo,
in seguito a relazione scritta dell'ufficiale incaricato come sopra, non abbia riferito
sul risultato delle verificazioni, e proposti, ove ne sia il caso, i provvedimenti
necessari. Quando pur sperimentandosi gli incanti pubblici o le licitazioni private, siavi
urgenza, basterà che la relazione e le proposte dell'ingegnere capo, conseguenti alla
verificazione, vengano presentate prima della stipulazione del contratto. Potrà
prescindersi del tutto dalla verificazione solamente quando la urgenza sia tale da
escludere tanto gli incanti che le licitazioni, ovvero quando sia espressamente dichiarato
nel capitolato speciale d'appalto che le condizioni del terreno sono naturalmente mutabili
e che per conseguenza l'accertamento di esse dovrà effettuarsi all'atto della consegna.
6. Designazione del direttore e del personale di
sorveglianza dei lavori. - Avvenuta l'approvazione del contratto o quando il Ministero
abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori l'ingegnere capo, designa con un
ordine di servizio, l'ufficiale a cui è affidata la direzione dei lavori, il luogo nel
quale deve risiedere ed il personale da cui l'ufficiale medesimo deve essere coadiuvato,
dandone partecipazione all'Ispettore del compartimento. Salvo i casi di assoluto
impedimento l'ufficiale direttore sarà quello che ha proceduto alle operazioni
contemplate nel precedente art. 5.
7. Istruzioni date dall'ingegnere capo. - Con lo
stesso ordine di servizio l'ingegnere capo, tenuto conto della relazione presentatagli
sulla verificazione fatta in conformità dell'art. 5, dà le speciali istruzioni
occorrenti a garantire la regolarità della condotta dei lavori ed a fissare l'ordine da
seguirsi nella esecuzione di essi, quando questo non sia tassativamente regolato dal
contratto. Nello stesso ordine di servizio, o con altro successivo, sentito il direttore
dei lavori, l'ingegnere capo stabilisce, secondo l'importanza dell'opera ed il luogo in
cui si eseguisce, a quali periodi sia da inviarsi all'ufficio lo stato dei lavori (modello
n. 4) e quegli altri documenti che crederà opportuni, affinché egli sia sempre informato
dell'andamento e della esecuzione dei lavori stessi, in relazione con le disposizioni del
presente regolamento. Le successive disposizioni e istruzioni dell'ingegnere capo al
direttore dei lavori, come quelle del direttore all'appaltatore, saranno sempre impartite
mediante ordini di servizio.
8. Espropriazioni. - Nel caso che occorrano
espropriazioni a carico diretto dell'amministrazione, si dovrà, prima delle aste,
eseguire sul terreno il tracciamento dei lavori e compilare lo stato parcellare dei
terreni espropriandi per poter così promuovere le ulteriori disposizioni, ai sensi della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, in modo che, appena approvato il contratto, possa
dall'autorità competente essere emanato il relativo decreto di espropriazione o
d'occupazione. Quando le espropriazioni siano accollate all'appaltatore, l'ingegnere capo
veglierà entro i limiti di sua competenza, affinché non si verifichino ritardi ed
impedimenti alla esecuzione dell'opera.
Sezione II - Consegna dei lavori. 9. Giorno e
termine per la consegna. - Approvato il contratto o quando il Ministero abbia autorizzato
l'incominciamento immediato dei lavori, l'ingegnere capo indica all'appaltatore il giorno
ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna. In pari tempo ne dà avviso
all'Ispettore del compartimento e se vi è luogo anche alle Amministrazioni pubbliche, che
hanno ingerenza o speciale giurisdizione sui locali o sulle aree da occuparsi per la
esecuzione dei lavori o da consegnarsi all'appaltatore. Qualora l'appaltatore non si
presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, gli verrà assegnato un
termine perentorio, trascorso il quale inutilmente l'amministrazione avrà a sua scelta il
diritto di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione d'ufficio, prescindendo
in questo caso da tutte le formalità di cui al seguente art. 21.
10. Processo verbale di consegna. - Il processo
verbale di consegna, prescritto all'articolo 338 della legge sui lavori pubblici ,
indicherà premessa la citazione del contratto, della relativa approvazione e degli ordini
di esecuzione: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome, capi
saldi, ecc.; b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera, che fossero concessi
all'impresa, per la esecuzione dei lavori. Qualora siano a farsi importanti lavori di
scogliera od altri analoghi si devono unire al processo verbale di consegna i profili
delle cave in numero sufficiente per potere in ogni tempo calcolare approssimativamente il
volume totale delle materie estratte; c) i campioni delle varie qualità di lavori o di
materiale da impiegare, designati nel capitolato speciale. Qualora, per l'estensione delle
aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera da impiegarsi, occorra di formare
in più luoghi e tempi i relativi accertamenti di stato, questi saranno uniti e faranno
parte integrante del processo verbale di consegna. Qualora la consegna si eseguisca agli
effetti del 1° capoverso dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici, nel processo
verbale si stabilirà altresì quali materiali debba l'appaltatore provvedere, e quali
lavori debba immediatamente intraprendere. Il processo verbale sarà fatto in doppio
esemplare firmato dall'ufficiale consegnante e dell'appaltatore, e sarà confermato
dall'ingegnere capo quando questi non sia il consegnante. Dalla data di esso decorrerà il
termine utile assegnato per il compimento delle opere. Un esemplare dell'atto di consegna
sarà mandato al Ministero e l'altro conservato in ufficio per essere unito alla
liquidazione finale. Una copia conforme in carta libera, per uso amministrativo, del
verbale di consegna sarà trasmessa all'Ispettore del compartimento dall'ingegnere capo,
che ne rilascerà altresì una copia conforme in carta da bollo all'impresa, ove questa lo
richiegga. Per le opere la cui consegna richiegga molto tempo, quando la natura o
l'importanza di esse lo consentono, si potrà stabilire nei capitolati speciali che la
consegna possa farsi in più parti, mediante successivi verbali di consegna provvisori, ed
in caso di urgenza, l'impresa potrà cominciare i lavori anche parzialmente pei tratti
già consegnati. La data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e
regolamento sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, se altrimenti non sia
stato stabilito dal capitolato speciale.
11. Differenze riscontrate all'atto della
consegna. - Qualora nonostante le disposizioni di cui al precedente art. 5, si
riscontrassero all'atto della consegna delle differenze fra le condizioni locali ed il
progetto, si sospenderà la consegna salvo il disposto del capoverso successivo, e
l'ingegnere capo ne informerà immediatamente il Ministero per mezzo dell'Ispettore del
compartimento, indicando: a) l'autore del progetto in base al quale fu disposto l'appalto;
b) l'ingegnere che eseguì la verificazione di cui all'art. 5; c) le cause e l'importanza
delle differenze ed i provvedimenti da prendere in conformità del successivo art. 20. Si
continuerà la consegna solamente quando le differenze riscontrate producano una
diminuzione di lavoro, e questa sia inferiore al quinto della somma d'appalto depurata dal
ribasso d'asta, ovvero quando la consegna stessa è eseguita d'urgenza, ai termini del
primo capoverso dell'art. 337 , della legge sui lavori pubblici. Anche in questo caso
però l'ingegnere capo dovrà per mezzo dell'Ispettore del compartimento, dare al
Ministero le informazioni sopra indicate. Qualora, pur non riscontrandosi, a giudizio del
direttore, delle differenze, l'impresa intenda fare delle riserve, queste debbono essere
formulate nel modo indicato nei successivi artt. 54 e 89 e trascritte, al momento della
firma, nel processo verbale di consegna, le cui risultanze si avranno altrimenti come
definitivamente accertate. L'Ufficiale consegnante farà precedere la sua firma dalle
opportune controsservazioni sul contenuto delle riserve, nell'interesse
dell'amministrazione, e sulle riserve stesse, si procederà ai termini del successivo art.
23.
12. Consegna di materiali che si trasmettono da
una impresa ad un'altra. - Qualora si tratti di fare la consegna ad una impresa che
subentri ad un'altra, nel processo verbale si accerterà la consistenza dei materiali, dei
mezzi d'opera, e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e le
indennità da corrispondersi. In tal caso quest'ultimo dovrà intervenire agli
accertamenti speciali e firmare i relativi processi verbali. Se invitato non interviene,
oppure se si rifiuta di firmare i processi verbali, e qualora non sia stato diversamente
provveduto nel contratto gli accertamenti saranno fatti in presenza di due testimoni ed i
relativi processi verbali saranno dai medesimi firmati.
Sezione III - Esecuzione dei lavori
appaltati.
13. Iniziativa del direttore per la buona
esecuzione dei lavori e comunicazioni con l'appaltatore. - Il direttore prenderà la
iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocché i lavori a cui è preposto, siano
eseguiti a perfetta regola d'arte, ed in conformità dei relativi progetti e contratti.
Per quei provvedimenti che, a norma del regolamento pel servizio del genio civile, e delle
disposizioni del presente regolamento, non sono di sua attribuzione, farà le proposte
all'ingegnere capo e ne eseguirà gli ordini. Le comunicazioni agli appaltatori dovranno
sempre riportare il visto dell'ingegnere capo, salvo i casi d'urgenza, nei quali il
direttore dei lavori dovrà, nel dare le disposizioni che stimerà necessarie, informarne
contemporaneamente l'ingegnere capo. Gli ordini di servizio e le istruzioni speciali
devono essere segnate per sunto sul manuale del direttore, di cui al successivo art. 39.
14. Indennizzo e sorveglianza del personale
dipendente. - Il direttore darà al personale, che da lui dipende, le debite istruzioni e
gli ordini necessari, acciocché i lavori procedano secondo le buone regole d'arte e di
amministrazione. Egli invigilerà che il detto personale stia costantemente sui lavori,
tenga a giorno le annotazioni sui libretti e sui registri, eseguisca gli ordini e le
istruzioni ricevute, e serbi una condotta inappuntabile sotto ogni riguardo.
15. Lavori di ordinaria manutenzione. -
Trattandosi di imprese d'ordinaria manutenzione, il direttore prima di ordinare
l'esecuzione di qualunque riparazione riconoscerà approssimativamente la spesa a cui può
dar luogo, e se questa possa sostenersi coi fondi già assegnati; di poi prenderà in
proposito gli ordini dall'ingegnere capo. Se l'importo del restauro ecceda i fondi
disponibili, oppure sia di tale rilievo da impegnare i fondi assegnati per l'esecuzione di
altri restauri pur necessari, l'ingegnere capo sottoporrà la proposta dell'ispettore del
compartimento, il quale, ottenuta dal Ministero l'autorizzazione della relativa spesa,
disporrà l'esecuzione del restauro. Dovrà fare altrettanto ogni qualvolta si tratti di
provviste, che oltrepassino le previsioni del contratto.
16. Sospensione e ripresa dei lavori. - Qualora
circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, l'ingegnere capo, su proposta del direttore, chiede all'ispettore del
compartimento l'autorizzazione di sospenderli. Ottenuta l'autorizzazione, a cura del
direttore e coll'intervento dell'appaltatore, o di un suo legale rappresentante, vien
compilato un verbale di sospensione che dovrà per mezzo dell'ispettore del compartimento,
essere spedito al Ministero entro tre giorni dalla sua data. Nel verbale saranno indicate
le ragioni che hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora l'appaltatore non intervenga
alla firma del verbale o lo firmi con riserve si procederà a sensi dell'art. 89. Anche i
verbali di ripresa dei lavori dovranno essere firmati dall'appaltatore ed essere inviati
al Ministero nei termini e modi sopradetti. Nei casi in cui qualunque indugio alla
sospensione possa tornare di danno agli interessi dell'Amministrazione, l'ingegnere capo
potrà disporla sotto la sua responsabilità, informandone telegraficamente l'ispettore
del compartimento ed il Ministero, salvo a compilare e trasmettere il verbale nel modo
sopra indicato.
17. Proroghe. - Le proroghe che fossero richieste
dall'appaltatore al compimento dei lavori saranno, a termini delle disposizioni contenute
nel capitolato generale, accordate, se ammissibili secondo i casi, dall'ispettore del
compartimento o dal Ministero. L'ispettore dovrà sempre informare immediatamente il
Ministero delle proroghe da lui concesse.
18. Fondi a disposizione dell'Amministrazione. -
Il fondo, che nei progetti d'arte è posto a disposizione dell'Amministrazione, deve
essere suddiviso in parti corrispondenti ai diversi bisogni: a) per le espropriazioni; b)
per maggiori lavori imprevisti; c) per lavori ad economia previsti in progetto, ma esclusi
dall'appalto; d) per la direzione locale ed assistenza ai lavori. E' sempre necessaria
l'autorizzazione del Ministero per disporre durante i lavori delle somme di cui alle
lettere a, b e d, salvo quanto dispone il 2° comma dell'art. 20.
19. Lavori in economia contemplati nel contratto.
- I lavori che si eseguiscono ad economia mediante giornalieri, mezzi d'opera o materiali
forniti, ai termini del suo contratto dall'impresa, non danno luogo ad una valutazione a
misura, ma nella contabilità sono calcolati secondo i prezzi d'elenco per l'importo delle
somministrazioni fatte dall'impresa stessa, diminuiti del ribasso d'asta.
20. Variazioni ed addizioni al progetto
approvato. - Responsabilità del personale che le abbia irregolarmente autorizzate. -
Nessuna mutazione di tracciato, di forma, di dimensione, di qualità di lavori, od altra
variazione o addizione al progetto approvato potrà essere mandata ad effetto se non è
stata preventivamente approvata dal Ministero, nel modo prescritto dall'art. 343 della
legge sui lavori pubblici tenendo conto della limitazione di cui nell'art. 344 della legge
stessa. Qualora però, per circostanze imprevedute, per le condizioni del terreno in cui
si fanno i lavori, o per assicurarne la solidità, si rendesse necessaria ed urgente
qualche lieve variazione nelle quantità delle singole categorie di opere dichiarate nel
contratto, queste variazioni o addizioni potranno essere autorizzate dall'ingegnere capo,
sempre che non alterino le condizioni del contratto, né la sostanza del progetto, e
quando nello stesso tempo sia accertato che la spesa di esse non superi il terzo del fondo
assegnato per imprevisti e non ecceda in ogni caso le lire 25.000.000. L'ingegnere capo,
informerà immediatamente il Ministero per mezzo dell'ispettore del compartimento, delle
variazioni così autorizzate. Impegnato una volta fino al terzo del suo ammontare ed in
ogni caso fino al limite di lire 25.000.000, il fondo suaccennato, l'ingegnere capo non
avrà più facoltà di ordinare addizioni e variazioni di nessun genere senza
l'autorizzazione ministeriale. Nei casi di somma urgenza l'autorizzazione ministeriale
potrà essere chiesta ed accordata anche con telegramma; fermo l'obbligo nell'ingegnere
capo di seguire la procedura stabilita dal 3° comma dell'art. 70. Il limite del terzo di
cui sopra sarà aumentato fino ai tre quinti, se il fondo assegnato per imprevisti non
ecceda le lire 5.000.000. Nessuna variazione o addizione potrà essere eseguita
dall'appaltatore senza l'ordine scritto dell'ingegnere direttore, nel quale sia citata la
intervenuta approvazione superiore, salvo il caso di cui al comma 2° del presente
articolo, in cui basterà sia citata l'autorizzazione dell'ingegnere capo. Gli ufficiali
del Genio civile sono responsabili nel limite delle proprie attribuzioni, dei danni
derivanti all'Amministrazione dalla inosservanza di queste norme generali e di quelle
altre che fossero in casi speciali determinate. Essi sono pure responsabili delle
eventuali conseguenze che derivino dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o
addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione.
21. Modo di stabilire nuovi prezzi non
contemplati nel contratto. - Quando sia necessario eseguire, salvo la regolare
approvazione, una specie di lavoro non preveduta, dal contratto o adoperare materiali di
specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli preveduti dal medesimo, i nuovi
prezzi dei lavori o materiali che occorra di determinare si valutano: a) ragguagliandoli,
se si può, a quelli di lavori consimili compresi nel contratto; b) ovvero, quando sia
impossibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi.
22. Approvazione di nuovi prezzi. - Riserve
dell'impresa. - I prezzi di cui è parola nel precedente art. 21 saranno discussi tra
l'ingegnere direttore e l'appaltatore, ma dovranno essere approvati dal Ministero, nei
modi di legge, sul parere dell'ingegnere capo e dell'ispettore del compartimento, prima di
essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tali nuovi prezzi saranno soggetti al
ribasso d'asta. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi approvati dal Ministero,
l'amministrazione ha sempre il diritto d'ingiungergli la esecuzione di lavori o la
somministrazione dei materiali sulla base dei detti prezzi, che saranno intanto ammessi
nella contabilità ma l'appaltatore potrà, nel termine di trenta giorni dalla data
dell'ingiunzione chiedere che si proceda alla risoluzione della controversia in
conformità dei patti contrattuali. Scorso il detto termine senza che l'appaltatore abbia
presentato reclamo, i prezzi s'intendono da lui definitivamente accettati.
23. Contestazioni tra l'amministrazione e
l'appaltatore. - Quando vi abbia contestazione tra il direttore dei lavori e
l'appaltatore, oppure quando questi opponga che le prescrizioni dategli sono contrarie ai
patti del contratto, l'ingegnere capo, cui ne sarà riferito, dovrà entro quindici giorni
al più tardi, dare le istruzioni necessarie al direttore. La decisione dell'ingegnere
capo sarà, mediante ordine di servizio, comunicata all'appaltatore, il quale avrà
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto, entro otto giorni dalla notificazione
dell'ordine di servizio, di ricorrere all'ispettore del compartimento. Quando si tratti di
contestazioni la cui risoluzione possa portare un onere a carico dell'amministrazione,
l'ispettore del compartimento trasmetterà il reclamo pervenutogli al Ministero, facendo
ragionate proposte per appianare le divergenze. Le decisioni definitive del Ministero
saranno comunicate con un ordine di servizio all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di
darvi esecuzione salvo sempre il diritto di far le sue riserve nel registro di
contabilità. Qualora le contestazioni riguardino fatti, il Direttore redige un processo
verbale delle circostanze contestate in contraddittorio dell'imprenditore o del suo legale
rappresentante, o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso
copia del verbale sarà comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni da presentarsi
al direttore nel termine di otto giorni. Ove in questo termine egli non abbia presentato
osservazioni, le risultanze del verbale s'intenderanno da lui accettate. L'appaltatore, il
suo rappresentante, oppure i testimoni firmeranno questo processo verbale, che sarà
inviato all'ingegnere capo colle eventuali osservazioni dell'appaltatore. La restante
procedura sarà regolata con le norme date nel secondo e terzo comma del presente
articolo. Di tutte queste contestazioni e dei relativi ordini di servizio si dovrà tener
nota nel manuale dell'ingegnere direttore. Il collaudatore emetterà il suo avviso sulle
contestazioni nella relazione di collaudo nel modo indicato nei successivi artt. 91 e 100.
24. Sinistri alle persone e danni alle
proprietà. - Se nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle
proprietà il direttore compilerà apposita relazione, da mandarsi senza indugio alla
prefettura, indicando il fatto e le cause, e proponendo i provvedimenti da adottarsi. Ne
sarà pur data immediata comunicazione all'ingegnere capo, all'ispettore del compartimento
e per telegramma, anche al Ministero. Queste partecipazioni, relazione e proposte saranno
fatte dall'ingegnere capo quando egli si trovi sul luogo.
25. Danni in genere. - Nei casi nei quali i danni
causati da forza maggiore non siano per contratto a carico dell'appaltatore, questi ne
dovrà fare denuncia nei termini stabiliti dai capitolati, sotto pena di decadenza dal
diritto al risarcimento. Appena avvenuta la denuncia si procederà, redigendone processo
verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce
dallo stato precedente; b) dalle cause dei danni, e se di forza maggiore; c) se vi fu
negligenza, e per parte di chi; d) se furono osservate le regole dell'arte e le
prescrizioni del direttore; e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a
prevenire i danni.
26. Rescissione dei contratti per frode. - Ogni
qualvolta si verifichi un fatto a carico dell'appaltatore che possa dar luogo ad un
procedimento penale per frode, oppure quando consti che questo procedimento sia stato
iniziato dall'autorità giudiziaria per denuncia di terzi, se ne dovrà riferire,
dall'ingegnere capo, per mezzo dell'ispettore del compartimento, al Ministero, affinché
esamini se convenga dichiarare la rescissione del contratto ai termini dell'art. 340 della
legge sui lavori pubblici.
27. Rescissione dei contratti od esecuzione di
ufficio per grave negligenza o contravvenzione di patti. - Quando per negligenza grave,
oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore
comprometta la buona riuscita dell'opera, l'ingegnere capo invierà all'ispettore del
compartimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, in cui
indicherà i fatti precisi che stanno a carico dell'appaltatore, avvalorandoli colle copie
depli ordini di servizio, e dei processi verbali delle contestazioni, aggungendo inoltre
la estimazione approssimativa dei lavori eseguiti regolarmente da accreditarsi
all'appaltatore. Se l'ispettore del compartimento riconosce le necessità di un
provvedimento, commette all'ingegnere capo di comunicare la sua relazione all'appaltatore,
prefiggendogli un termine non minore di dieci giorni e non maggiore di venti, per
presentare all'ispettore stesso le sue discolpe o dichiarazioni. Ottenute queste
dichiarazioni, oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il
Ministro, sulle proposte dell'ispettore decreta nei modi di legge se vi ha luogo, la
rescissione del contratto, oppure, commette all'ispettore del compartimento, di procedere
alla esecuzione d'ufficio.
28. Gravi irregolarità e ritardi nell'esecuzione
dei lavori. - Qualora i lavori siano in ritardo per negligenza dell'appaltatore, e si
riconosca esservi necessità di assicurarne il compimento nel termine prefisso dal
contratto, l'ingegnere capo, sulla relazione del direttore, cui sarà annesso lo stato
d'avanzamento dei lavori (mod. 9) ne riferirà all'ispettore del compartimento. Questi
assegnerà un termine all'appaltatore negligente, che (salvo i casi d'urgenza da indicarsi
nella comunicazione) non potrà essere minore di dieci giorni per compiere i lavori in
ritardo, e darà pure le prescrizioni che stimerà necessarie per assicurare il compimento
dei lavori nel termine prefisso, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio. Il
termine decorrerà dal giorno della comunicazione. Di questa intimazione sarà data
notizia al Ministero. Scaduto il termine assegnato dall'ispettore del compartimento, il
direttore, in contraddittorio coll'appaltatore, od, in sua mancanza, colla assistenza di
due testimoni constaterà se ed in qual modo abbia l'appaltatore adempito alle ingiunzioni
fattegli, e ne compilerà processo verbale. A seconda dei risultati del detto processo
verbale, il Ministero, cui ne sarà riferito, ordinerà l'esecuzione di ufficio,
provvederà alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e disporrà la presa di
possesso, per mezzo dei competenti ufficiali governativi, delle opere, dei materiali,
delle macchine e degli utensili esistenti nei cantieri dell'appaltatore, e che possano
essere utilmente impiegati nei lavori stessi.
29. Inadempimento di contratti fatti per semplice
accordo o per cottimo. - Per i contratti stipulati per cottimo dall'ufficiale incaricato
dei lavori ad economia (seguente art. 67), si può prescindere dalla esecuzione di
ufficio: ma in caso di inadempimento dei patti, previa un'ingunzione dello stesso
ufficiale, possono tali contratti essere rescissi, mediante una semplice dichiarazione
fatta per iscritto dall'ingegnere capo, salvo sempre i diritti e le facoltà riservate
all'amministrazione dal contratto.
Sezione IV - Disposizioni speciali relative alla
rescissione, alla esecuzione d'ufficio ed allo scioglimento dei contratti. 30.
Provvedimenti in seguito alla rescissione d'ufficio. - Per le opere di cui fu rescisso il
contratto d'appalto, secondo i precedenti articoli 26 e 27, l'ispettore del compartimento
sulla relazione dell'ingegnere capo, proporrà al Ministero se sia da stipulare un nuovo
contratto all'asta pubblica, a licitazione o a trattativa privata, per tutte o per una
parte delle opere, e quali lavori convenga eseguire ad economia. Ministero provvede alla
stipulazione dei contratti, li rende esecutori e assegna le somme necessarie per la
esecuzione. Nella liquidazione finale dei lavori dell'appalto rescisso, si seguirà il
disposto del successivo art. 83.
31. Provvedimenti in seguito all'ordinata
esecuzione di ufficio. - Presa di possesso dei lavori e riammissione dell'appaltatore. -
Nello stesso modo indicato nel precedente articolo, si procederà quando sia stata
ordinata l'esecuzione d'ufficio, nei casi preveduti nell'ultima parte dell'art. 27 e
nell'art. 28 del presente regolamento. Oltre a ciò nell'uno e nell'altro caso, il
direttore dei lavori, col concorso dell'appaltatore o del suo rappresentante e, in
mancanza, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori
già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. L'appaltatore dovrà porre a
disposizione della amministrazione, entro il termine prefisso dall'ingegnere direttore,
gli operai dell'impresa. Lo stesso dovrà fare dei magazzini e dei cantieri sotto
comminatoria della esecuzione dello sgombro d'ufficio a sue spese. L'appaltatore avrà
diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori, ma non potrà opporsi alle disposizioni ed
agli ordini degli ingegneri governativi. Per decreto del Ministro dei lavori pubblici, e
quando non sia intervenuto un contratto per la esecuzione di ufficio di tutte le opere,
l'appaltatore potrà essere rimesso nell'esercizio del suo contratto, ove dimostri di
essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori. L'appaltatore
dovrà però rispettare i contratti parziali che l'amministrazione avesse stipulati.
32. Perizie dei lavori da eseguirsi d'ufficio. -
Se l'esecuzione d'ufficio deve aver luogo per contratto si compilano due perizie, cioè:
l'una dei materiali, utensili e mezzi d'opera di pertinenza dell'appaltatore negligente
che possono utilmente impiegarsi nei lavori, e da cedersi al nuovo appaltatore; ed il
prezzo di questi materiali non è soggetto a ribasso; l'altra dei lavori da eseguirsi
d'ufficio, applicandovi gli stessi prezzi del progetto che servì di base al contratto
stipulato coll'appaltatore negligente. Si dovrà aggiungere se ve n'è bisogno, l'elenco
dei prezzi che non fossero preveduti nel contratto, e quelli per la manutenzione o per la
riforma dei lavori eseguiti dall'appaltatore negligente.
33. Capitolati speciali. - I capitolati speciali
per l'esecuzione d'ufficio, oltre le condizioni particolari proprie di ciascun caso
stabiliranno: a) l'importo del lavoro sui dati del progetto che servì di base al
contratto stipulato coll'appaltatore negligente; b) la condizione che il nuovo appaltatore
dovrà accettare, al prezzo di perizia, i materiali gli utensili ed i mezzi d'opera presi
dall'appaltatore negligente, nello stato in cui si trovano e nell'effettiva quantità che
all'atto della consegna gli verranno ceduti; c) e la condizione, finalmente, che l'importo
di questi materiali sarà compensato dallo stesso appaltatore all'amministrazione mediante
congrue ritenute sugli acconti di prezzo.
34. Fondi per eseguire i lavori d'ufficio. - Per
provvedere alle spese dell'esecuzione d'ufficio dei lavori, l'amministrazione potrà
valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera di
ragione dell'appaltatore e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da
liquidarsi a credito dell'appaltatore, delle somme ritenute sulle rate del preso già
pagate e della cauzione. S'intenderanno comprese nelle spese dei lavori d'ufficio le
maggiori indennità di via e le diarie degli incaricati della direzione e sorveglianza dei
lavori ed ogni altra maggiore spesa relativa alla direzione e vigilanza medesima.
L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio in confronto alle previsioni del
contratto, nonché quelle occorse per riparare gli eventuali guasti derivati da difetti di
materiali o di esecuzione ai lavori già fatti dall'appaltatore negligente, sono a carico
dell'appaltatore medesimo. Per contrario se l'amministrazione avrà ottenuto un risparmio
andrà a profitto dello Stato, e l'appaltatore non avrà diritto a parteciparvi in
qualsiasi modo.
35. Scioglimento del contratto. - Quando
l'amministrazione si valga delle facoltà di sciogliere il contratto, a sensi dell'art.
345, della legge sui lavori pubblici, si procederà tosto a riprendere in consegna i
lavori e spirato il termine di garanzia fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo
definitivo. L'amministrazione ha l'obbligo di accettare soltanto quei materiali esistenti
nel cantiere che siano stati ricevuti dal direttore dei lavori prima della partecipazione
dello scioglimento del contratto. L'appaltatore dovrà rimuovere i materiali non accettati
dalla amministrazione dai magazzini e dai cantieri e mettere questi a disposizione
dell'amministrazione medesima nel termine che gli sarà stabilito sotto pena che lo
sgombero sia effettuato d'ufficio ed a sue spese.
CAPO III - Contabilità dei lavori.
Sezione I - Scopo e forma della contabilità. 36.
Oggetto della contabilità. - La contabilità di una opera ha per oggetto l'accertamento e
la registrazione di tutti i fatti producenti spesa per l'esecuzione dell'opera.
37. Titoli diversi di spese; accertamento e
registrazione dei lavori. - Nel costo delle opere si comprendono non solo le spese dei
lavori e delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni
altra inerente alla esecuzione; quindi le perizie come le contabilità, devono
distinguersi in altrettanti capi, quanti sono i titoli diversi di spesa. L'accertamento e
la registrazione dei fatti producenti spesa devono procedere di pari passo al loro
avvenimento, specialmente per le partite la cui verificazione richiegga escavi o
demolizioni di opere, onde, colla conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori, e
dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio si trovi
sempre in grado: a) di rilasciare prontamente i certificati di avanzamento dei lavori per
il pagamento degli acconti; b) di dare a tempo e con sicurezza le debite disposizioni per
l'esecuzione dei rimanenti lavori, entro i limiti delle somme autorizzate; c) di
promuovere, senza ritardo, gli opportuni provvedimenti, in caso di deficienza di fondi.
Sezione II - Documenti amministrativi e contabili
per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto. 38. Elenco dei
documenti amministrativi e contabili. - I documenti amministrativi e contabili per
l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il manuale del
direttore dei lavori; b) il giornale dei lavori; c) i libretti di misura dei lavori e
delle provviste; d) le liste settimanali; e) il registro di contabilità; f) il sommario
del registro di contabilità; g) gli stati d'avanzamento dei lavori; h) i certificati per
il pagamento delle rate di acconto; i) il registro dei pagamenti; l) il conto finale. I
documenti contabili che debbono essere firmati dall'appaltatore sono i libretti delle
misure, il registro di contabilità ed il conto finale, nonché le liste settimanali nei
casi previsti dall'art. 51.
39. Manuale del direttore dell'opera. - Per
ciascuna opera il direttore tiene un manuale (mod. 1) per notarvi quanto interessa
l'andamento tecnico ed economico dei lavori, e possa essere necessario a stabilire le
circostanze che hanno influito su di essi, ed alle quali si deve aver riguardo nella
liquidazione finale. In questo manuale specialmente devono essere notati con numero
progressivo, la data della consegna dei lavori, gli ordini di servizio dell'ingegnere
capo, le disposizioni dell'ispettore di compartimento e del Ministero, nonché le
relazioni indirizzate all'ingegnere capo. E vi devono essere trascritti integralmente gli
ordini di servizio dati dal direttore all'appaltatore, e i processi verbali delle
contestazioni, delle sospensioni e riprese dei lavori, le modificazioni ed aggiunte ai
prezzi e simili, a norma degli artt. 7, 10, 11, 14, 16, 20, 22 e 23 del presente
regolamento. Quando avvenga mutamento di direttore, dal manuale deve risultare la regolare
consegna dei documenti, dei materiali, e di quanto altro si attiene all'opera. Questo
manuale viene esaminato e firmato dall'ingegnere capo o dall'ispettore di compartimento,
ogni qualvolta uno di essi si rechi a visitare l'opera.
40. Giornale dei lavori. - Sul luogo dei lavori
l'assistente designato dal direttore tiene un giornale (mod. 2), su cui nota in ciascun
giorno, od almeno in ogni settimana, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono
i lavori, la specie ed il numero degli operai nonché i mezzi d'opera impiegati
dall'impresa. Inoltre vi fa menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai
lavori, o che possono influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura
dei terreni, e quelle altre particolarità che possono essere utili. Il direttore, almeno
ogni dieci giorni, e se non sta sui lavori, in occasione di ciascuna visita, verifica
l'esattezza delle annotazioni su questo giornale, vi aggiunge le osservazioni, le
prescrizioni, e le avvertenze che crede opportune, e vi appone, colla data, la sua firma,
di seguito immediatamente all'ultima annotazione dell'assistente.
41. Eccezioni alle disposizioni precedenti. - Per
la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, come per le contabilità dei lavori ad economia e
delle spese in genere che occorrono in caso di piena dei fiumi e torrenti, stanno ferme le
prescrizioni del relativo regolamento speciale. Per le opere il cui importo sia minore di
lire 50.000.000 l'ingegnere capo può ordinare che vi sia il solo giornale per le
registrazioni tanto del direttore quanto dell'assistente. Non occorre manuale e giornale
per le opere di semplice mantenimento, e per quelle che non importino lire 6.000.000,
salvo che per speciali circostanze l'ingegnere capo non creda di prescrivere l'uno o
l'altro.
42. Libretti di misura dei lavori e delle
provviste. - La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si
noteranno sul libretto delle misure, modello n. 3. Nella colonna indicazione dei lavori si
enuncierà succintamente: 1° il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla
denominazione che sta nel contratto; 2° la parte di lavoro eseguita ed il posto. La
colonna delle annotazioni conterrà: 1° le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne
sia il caso; 2° le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare chiaramente ed
esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
43. Altre indicazioni dei libretti. - Trattandosi
di lavori che modificano lo stato preesistente delle cose, i profili e piani quotati, che
si uniscono a corredo, rappresentano lo stato delle cose prima e dopo del lavoro.
44. Lavori e provviste desunte da medie. -
Qualora le quantità dei lavori o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di
medie, come la ghiaia per manutenzioni stradali, la superficie ed i volumi di figura
irregolare e simili, si specificheranno nel libretto oltre i risultati, anche: 1° i punti
ed oggetti sui quali si fecero saggi, scandagli o misure; 2° gli elementi ed il processo
sui quali sono basate le medie, seguendo i metodi rigorosi della geometria.
45. Lavori e provviste speciali. - Pei lavori e
provviste d'una stessa specie da accertarsi a piccole partite alla volta, e continuamente
per un certo spazio di tempo, ad esempio, per i massi delle scogliere, le escavazioni, le
ferramenta, la ghiaia per la manutenzione delle strade, i combustibili per i fari e
simili, il libretto potrà essere sostituito da un registro semplice o a matrice con
bollette da staccare e da consegnare secondo i casi al fornitore, o ad altro assistente
per la successiva verificazione, od al direttore. Le forme di questi registri speciali, ed
il modo di iscrivervi le partite e di classificarle, come le norme da seguirsi per la
spedizione, e per il riscontro delle bollette d'accompagnamento, saranno stabiliti da un
ordine di servizio approvato dall'ingegnere capo.
46. Notamento dei lavori a corpo. - I lavori a
corpo potranno notarsi a libretto per aliquote, in corrispondenza di quanto sarà eseguito
ed accertato, indicando partitamente l'aliquota relativa a ciascun elemento essenziale del
lavoro a corpo, come scavi, spianamenti e simili. Ogni notamento richiamerà i precedenti,
per guisa da evitare duplicazioni od omissioni. Le quantità saranno desunte da calcoli
sommari, basati, ove sia d'uopo, sopra appositi rilievi geometrici.
47. Incaricati della misurazione dei lavori. - La
tenuta dei libretti di misura è affidata al direttore cui spetta eseguire la misurazione
e determinare la classificazione dei lavori. Può essere attribuita, col consenso
dell'ingegnere capo, anche agli ufficiali che ne dipendono, sempre però sotto la
responsabilità del direttore, il quale deve verificare i lavori, e certificarli sul
libretto colla propria firma. Il direttore dovrà aver cura speciale perché i libretti
sieno tenuti in corrente col progresso dei lavori, e sieno immediatamente firmati
dall'impresa, rimanendo responsabile di ogni trascuranza a queste prescrizioni.
L'appaltatore sarà invitato ad intervenire alle misure: potrà pure richiedere
all'ufficio di procedervi, e dovrà firmare subito dopo il direttore. In caso di rifiuto
da parfe dell'appaltatore, sia all'intervento alle misure, sia alla firma dei libretti, il
direttore procederà alle misure alla presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare
i libretti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, potranno essere fatti a parte.
Questi disegni dovranno essere firmati dall'appaltatore o dai testimoni di cui sopra;
saranno considerati come allegati al libretto nel quale saranno richiamati, e porteranno
la data e il numero della pagina del libretto del quale si intenderanno formare parte. Si
potranno tenere diversi libretti per categorie diverse di lavoro o per opere d'arte di
speciale importanza.
48. Misurazione provvisoria dei lavori. - Qualora
l'opera si eseguisca lontano dalla residenza del direttore, o per qualsiasi legittimo
impedimento non si possa affidare la misurazione dei lavori ad ufficiali del genio civile
od a custodi idraulici, gli assistenti giornalieri incaricati di supplirvi spediscono,
periodicamente, secondo gli ordini ricevuti al direttore, oltre allo stato dei lavori,
compilato a norma del precedente art. 7 sul modello n. 4, anche uno stato delle
misurazioni sopra fogli del modello n. 3, firmati anche dai rappresentanti riconosciuti
dell'impresa. Il direttore, nelle sue visite, dovrà attentamente riscontrare i notamenti
degli stati, e rettificarli in modo che siano accertate tutte le misurazioni complete
anteriori alla visita. Dopo di che i notamenti saranno trascritti sul libretto.
49. Lavori e somministrazioni su fatture. - I
lavori e le somministrazioni, che per la loro natura speciale si giustificano mediante
fatture, saranno sottoposti alle necessarie verificazioni, per accertare se, per qualità
e quantità, corrispondano agli accordi presi ed al fatto. Verificate così le fatture ed
all'uopo rettificate, saranno pagate all'appaltatore; ma non potranno essere iscritte nei
conti, se prima non sieno state interamente soddisfatte e quietanzate.
50. Accertamento delle somministrazioni. -
All'accertamento delle somministrazioni diverse, che si eseguiscono dall'appaltatore, sono
applicabili le disposizioni dei precedenti artt. 47 e 48.
51. Note settimanali delle somministrazioni. - Le
giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate
dall'appaltatore ai termini di contratto, saranno notate dall'assistente incaricato su un
libretto di tasca (mod. n. 3) per essere poi inscritte in apposita lista settimanale,
secondo i modelli numeri 5 e 6. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali
dovranno essere specificati i lavori eseguiti con operai e mezzi d'opera da lui forniti.
Si faranno liste separate da ciascun assistente, che abbia la sorveglianza dei lavori; e
queste liste potranno essere distinte secondo la speciale natura delle forniture, quando
queste abbiano una certa importanza.
52. Forma del registro di contabilità. - I
notamenti dei lavori e delle somministrazioni saranno per ogni impresa trascritti dai
libretti in apposito registro, le cui pagine dovranno essere preventivamente numerate e
firmate dall'ingegnere capo e dall'appaltatore. L'iscrizione delle partite, come delle
memorie relative alle opere eseguite, deve essere fatta rigorosamente in ordine
cronologico. L'ingegnere capo, sulla proposta del direttore, può prescrivere, in casi
speciali, che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavori, come scavazioni,
muratura, infissi e simili, purché le iscrizioni si facciano in ciascun foglio con
rigoroso ordine cronologico. Il registro sarà tenuto dal direttore, o, per eccezione,
sotto la sua responsabilità, dall'ufficiale da lui designato. I lavori di edifizi e di
altre opere d'arte di grande importanza potranno avere uno speciale registro separato.
53. Annotazioni delle partite di lavoro nel
registro di contabilità. - Notate nel libretto delle misure, sul luogo dell'opera, le
partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, si
devono iscrivere le une e le altre al più presto nel registro di contabilità; segnando
per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato
l'articolo di elenco che corrisponde ed il prezzo unitario d'appalto. Si iscrivono
immediatamente di seguito, le domande che l'appaltatore crede di fare, le quali debbono
essere formulate e giustificate nel modo indicato dal successivo art. 54, e le
osservazioni del direttore; chiudendo il tutto con la firma delle parti, senza lasciare
lacuna di sorta. Lo stesso si praticherà per ogni successiva annotazione di lavori e di
somministrazioni. Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma
del seguente art. 54.
54. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul
registro di contabilità. - Il registro di contabilità deve essere firmato
dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien presentato. Nel caso in cui
l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo
entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto
se ne farà espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli
deve, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità, e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori
dovrà, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni. Nel caso che
l'appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure
avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'appaltatore
decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad
essi si riferiscano. Sulle domande regolarmente inscritte si procederà nel modo indicato
nel precedente art. 23.
55. Titoli speciali di spesa. - Per le giornate
di operai e di mezzi d'opera sarà portato sul registro il riassunto di ciascuna lista
settimanale. Le fatture saranno trascritte in contabilità sotto un capo distinto, e così
si praticherà per tutti quei titoli di spesa, i cui prezzi originali restino modificati,
per applicazioni di ribassi, di ritenute, di aggi e simili. La trascrizione delle fatture
in contabilità si farà per semplice sunto.
56. Sommario del registro. - Ciascuna partita
sarà riportata in apposito sommario (modello n. 8), classificandola, secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia, in altrettante caselle. Ogni casella sarà
composta di due colonne: l'una per la quantità, l'altra pei corrispondenti importi; in
testa delle quali sarà rispettivamente espresso il titolo del lavoro o del materiale, il
numero dell'articolo, l'unità di misura delle quantità ed il prezzo. Le caselle del
sommario saranno chiuse, tirandone le somme, ad ogni emissione di certificato di
pagamento. Questo sommario non occorre, quando le inserzioni nel registro siano fatte per
ordine di articoli di lavori.
57. Certificati per pagamento di rate. - Quando
per l'ammontare dei lavori si deve fare luogo al pagamento di una rata di acconto ai
termini delle condizioni di appalto, l'ingegnere capo rilascierà, nel più breve tempo
possibile, sotto la propria responsabilità, apposito certificato, redatto secondo il
modello n. 2 annesso al regolamento sul servizio del genio civile approvato con R.D. del
13 dicembre 1894, n. 568. Esso sarà inviato al Ministero, in originale, debitamente
bollato, ed in due copie, per l'emissione del mandato.
58. Stato di avanzamento dei lavori. - A
giustificazione di ogni certificato pel pagamento di rate in acconto, l'ingegnere capo
unirà uno stato d'avanzamento dei lavori, redatto dal direttore, giusta il modello n. 9;
nel quale saranno riassunti tutti i lavori e tutte le somministrazioni eseguite dal
principio dell'appalto sino ad allora, ed al quale sarà unita copia degli elenchi dei
nuovi prezzi, indicando il decreto che li approvò ai sensi dei precedenti artt. 21 e 22.
Lo stato di avanzamento dovrà essere ricavato dal registro di contabilità. Quando per
cause eccezionali, debitamente giustificate e riconosciute dall'ispettore, non siasi
potuto firmare in tempo il registro di contabilità, e purché siano in regola e firmati
dall'impresa i libretti delle misure, potrà lo stato d'avanzamento essere redatto sotto
la responsabilità del direttore, in base a misure ed a computi provvisori. Tale
circostanza dovrà risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
59. Registro dei pagamenti. - Di ogni certificato
di pagamento emesso dall'ufficio si terrà nota nel registro dei pagamenti fatti a norma
del modello n. 10.
60. Impresa d'opere separate. - Per le imprese
che comprendono più opere fra loro separate o di categoria diversa, la contabilità
comprenderà bensì tutte le opere, ma sarà distinta in altrettanti capi, quante sono le
opere medesime; per modo che ciascuna abbia il proprio conto liquido, indipendente da
quello delle altre. Nei certificati di pagamento si serberà la distinzione medesima.
61. Imprese annuali estese a più esercizi. - Per
le imprese annuali estese a più esercizi collo stesso contratto, alla fine di ciascheduno
esercizio si liquideranno i lavori dell'esercizio medesimo, chiudendone la contabilità e
collaudandoli, come appartenenti a tante imprese fra loro distinte.
62. Certificato di ultimazione di lavori. -
Compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio dell'appaltatore, redigerà senza
ritardo alcuno, il processo verbale della loro ultimazione in doppio esemplare, seguendo
le stesse norme indicate pel verbale di consegna del precedente art. 10.
63. Conto finale dei lavori. - L'ufficiale, che
ha la direzione dei lavori, ne compila in seguito, entro quel termine che sarà stabilito
nel capitolato speciale, il conto finale, valendosi del modello n. 9 che serve per lo
stato di avanzamento dei lavori. Nel trasmettere il conto finale all'ingegnere capo, il
direttore unirà i documenti relativi agli stabili occupati per l'opera, e che avrà
prodotto l'appaltatore, qualora ne abbia l'obbligo per contratto a termini dell'art. 359
della legge sui lavori pubblici, nonché tutti i documenti in appoggio del conto medesimo.
Per le opere d'arte, nelle quali occorsero, durante i lavori, variazioni al tipo
approvato, il direttore iscriverà le variazioni stesse sui disegni del progetto, quando
sia possibile, o formerà nuovi disegni in iscala e quotati. Il direttore accompagnerà il
conto finale con una relazione, in cui saranno indicate le vicende alle quali la
esecuzione dell'opera andò soggetta e segnatamente: a) gli atti di consegna e riconsegna
dei mezzi d'opera, delle aree e delle cave, concessi in uso all'impresa; b) le variazioni
apportate al progetto approvato; c) i prezzi non compresi nel contratto, determinati
durante i lavori, a norma dei precedenti artt. 21 e 22; d) gli ordini e le disposizioni
date, e l'esito ottenutone; e) il progressivo andamento e sviluppo dei lavori; f) le
sospensioni, le interruzioni ed i ritardi nei lavori, e le loro cause; g) le disgrazie di
persone, i danni ed avarie, colle loro cause; h) i processi verbali di verificazione di
fatti relativi ai lavori; i) le controversie e le domande presentate dall'appaltatore,
colla proposta ragionata dalla risoluzione; l) infine tutto ciò che può interessare la
storia cronologica della esecuzione, soggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed
economiche che possono agevolare la collaudazione.
64. Reclami dell'appaltatore sul conto finale. -
Avuti questi documenti, l'ingegnere capo li esaminerà, e dopo gli opportuni riscontri,
sul luogo, li correggerà se occorra. Indi inviterà l'appaltatore a prendere cognizione
del conto finale ed a firmarlo entro un congruo termine che non potrà essere maggiore di
trenta giorni. L'appaltatore all'atto della firma, non potrà iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo
svolgimento dei lavori, ai termini dei precedenti artt. 53 e 54. Se l'appaltatore non
firmerà il conto finale nel termine sopraindicato, o se lo sottoscriverà senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, il
conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato.
65. Relazione dell'ingegnere capo sul conto
finale. - Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine prefissogli a
norma del precedente articolo, l'ingegnere capo lo trasmette all'ispettore compartimentale
coi seguenti documenti: a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi
prezzi con le copie dei relativi decreti di approvazione; b) registro di contabilità,
corredato dal relativo sommario di cui al precedente art. 56; c) processi verbali di
consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori; d) relazione del
direttore, coi documenti di cui al precedente art. 63; e) domande dell'appaltatore. Tutto
ciò sarà da lui accompagnato con una relazione finale, in cui darà il suo parere
motivato sulla risoluzione da prendere sulle domande medesime.
CAPO IV - Lavori in economia.
Sezione I - Designazione dei lavori che possono
farsi in economia.
66. Designazione dei lavori che si possono
eseguire in economia. - Si possono eseguire in economia, con le norme stabilite nel
precedente regolamento e sotto la immediata responsabilità degli ufficiali del genio
civile che ne sono incaricati, i seguenti lavori: a) Per il servizio delle strade che sono
a carico dello Stato: 1° le riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane,
scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni, danni di guerra e
simiglianti, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito;
2° gli esaurimenti d'acque per le fondazioni subacquee dei ponti e di altre opere d'arte,
non previsti nei contratti d'appalto, e pei quali non si riesca a concordare i prezzi
coll'imprenditore del lavoro principale. b) Per il servizio delle acque pubbliche: 3° lo
sgombero degli impedimenti alla navigazione dei fiumi e canali; 4° la difesa dalle
inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei fiumi, laghi e
torrenti, in quanto non sia provveduto dallo speciale regolamento sul servizio di piena;
l'apertura delle foci dei fiumi o canali, chiuse da mareggiate o da altri improvvisi
accidenti quando siavi pericolo imminente di disastri. c) Per il servizio delle
bonificazioni: 5° il nettamento periodico degli argini e canali di bonifica e
l'estirpamento delle erbe acquatiche lungo gli alvei; la chiusura di piccole rotte negli
argini; la ripresa di frane nelle sponde dei canali e la rimozione di parziali
interrimenti nel fondo dei canali stessi; le piantagioni e seminagioni; i quali lavori si
possono eseguire tutti mediante operai stazionari ed avventizi; 6° il servizio da
prestarsi da operai fissi ed avventizi per regolare e sorvegliare il funzionamento delle
colmate e per la manovra di cateratte o portelloni; 7° le riparazioni urgenti alle
cateratte ed ai manufatti; 8° lo sgombro delle foci degli emissari dei laghi e canali di
scolo; 9° le riparazioni urgenti ai meccanismi ed ai macchinari di ogni genere, e le
forniture anche urgenti dei materiali e delle provviste di ogni specie per l'esercizio
delle idrovore. d) Per il servizio dei porti e fari: 10° i provvedimenti per la sicurezza
della entrata ed uscita delle navi dai porti le cui spese sono a carico dello Stato, come
i provvedimenti per garantire la permanenza ed evoluzione delle navi nei porti stessi. Fra
questi provvedimenti immediati sono compresi i segnalamenti dei punti, che si manifestano
pericolosi alla navigazione, e l'illuminazione dei fari e fanali; 11° il soccorso al
materiale galleggiante dello Stato in pericolo di naufragio, ed il recupero di esso quando
sia naufragato; 12° le riparazioni non differibili dei guasti impreveduti alle macchine,
al materiale galleggiante ed agli attrezzi per il servizio marittimo. e) Per il servizio
in genere dei lavori pubblici: 13° le assicurazioni, le concatenazioni, e le demolizioni
dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombramento dei materiali rovinati;
14° i lavori di ogni specie, quando non possono essere differiti, e dopo che siansi
infruttuosamente esperimentati gli incanti, oppure, nelle condizioni previste dalla legge,
non siano riuscite le trattative private. Potranno pure eseguirsi in economia: 15° i
lavori di sistemazione nei tronchi montani dei torrenti compresi fra le opere idrauliche
di 3ª, 4ª e 5ª categoria; 16° gli studi ed i rilevamenti per la compilazione dei
progetti, le esperienze di qualunque natura, l'acquisto di strumenti, macchine ed altro
per queste esperienze; 17° i lavori e le provviste, allorché sia stabilito doversi
eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto, o
per assicurare l'esecuzione, dell'opera nel tempo prefisso nel contratto; 18° i lavori
indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto, e da eseguirsi in aree,
con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
19° i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle
leggi sulle opere pubbliche.
Sezione II - Esecuzione dei lavori di economia.
67. Modo di esecuzione dei lavori. - I lavori ad
economia, non previsti in contratti d'appalto, si eseguiscono: a) in amministrazione; b)
per cottimi. Nel primo caso l'ufficiale del genio civile che ne ha l'incarico si procura
direttamente ed impiega nei lavori gli operai, i materiali, i mezzi d'opera e quanto
occorra all'esecuzione e fissa la mercede giornaliera dei lavoratori ed il corrispettivo
dei mezzi di trasporto e degli altri mezzi d'opera, nel momento in cui si accaparrano per
la esecuzione dei lavori. Nel secondo caso, stabilisce, sotto la sua responsabilità,
accordi con persone di fiducia, tanto per i lavori che per le somministrazioni.
68. Autorizzazione della spesa pei lavori in
economia. - Fuori del caso previsto al n. 11 dell'art. 66 il Ministero autorizza nei modi
di legge le spese pei lavori da eseguirsi in economia: a) in seguito all'approvazione
tecnica dell'ispettore del compartimento per le opere la cui spesa non superi le lire
25.000.000; b) sul parere del consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere
importanti spesa maggiore.
69. Provvedimenti in casi d'urgenza. - Nei casi
in cui l'esecuzione dei lavori ad economia è determinata dalla necessità di provvedere
d'urgenza, questa deve risultare da un processo verbale, in cui, in modo succinto e
preciso, siano descritti i guasti avvenuti, e le conseguenze di essi, e sia fatto cenno
delle cause che li produssero e dei modi per ripararli. Il processo verbale sarà
compilato dall'ingegnere capo, e trasmesso con una perizia almeno sommaria delle spese e
colla domanda dell'assegnamento dei fondi necessari, all'ispettore del compartimento, il
quale, a sua volta, rimetterà tosto tutti gli atti pervenuti gli al Ministero,
accompagnandoli, secondo i casi, con la propria approvazione tecnica o col proprio parere.
70. Provvedimenti in casi di somma urgenza. - In
circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia
quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il verbale sarà compilato
dall'ufficiale arrivato prima sul luogo e l'autorizzazione per eseguirli sarà
dall'ingegnere capo chiesta per telegramma direttamente al Ministero, indicando la spesa
presumibile. L'ingegnere capo, in tal caso, potrà, dandone avviso telegrafico
all'ispettore del compartimento, contemporaneamente disporre la immediata esecuzione dei
lavori sino alla concorrenza di lire 10 milioni. Entro il più breve termine, e non più
tardi di dieci giorni dalla data del telegramma, l'ingegnere capo trasmetterà
direttamente al Ministero il processo verbale d'urgenza e la perizia giustificativa,
quando si tratti di spesa che debba essere autorizzata sul parere del consiglio superiore
dei lavori pubblici, dandone contemporaneamente partecipazione all'ispettore del
compartimento. Se invece l'approvazione tecnica della perizia sia di competenza di questo,
l'ingegnere capo invierà gli atti di cui sopra all'ispettore medesimo, il quale entro due
giorni dal ricevimento li rimetterà al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.
71. Perizia suppletiva per maggiori spese. - Ove
durante l'eseguimento dei lavori ad economia, si riconosca insufficiente la somma
presunta, dovrà l'ingegnere capo presentare una perizia suppletiva, per chiedere
l'autorizzazione della eccedenza di spesa. In nessun caso poi la spesa complessiva potrà
superare quella debitamente autorizzata; e quando risultassero eccedenze sulla medesima,
ne saranno solidamente responsabili l'ingegnere capo, autore della proposta ed il
direttore dei lavori ad economia, i quali illegalmente ordinarono le maggiori spese.
72. Diniego di approvazione dei lavori
intrapresi. - Qualora un'opera intrapresa d'urgenza non riportasse la superiore
approvazione, si liquideranno le spese incontrate per la parte eseguita, tenendo presente,
in caso di cottimo, le norme dell'art. 54 del capitolato generale.
73. Fondi per l'esecuzione dei lavori in
economia. - L'assegno dei fondi per le spese ad economia viene fatto dal Ministero con
mandati di anticipazione, coll'obbligo di rendiconto da prodursi secondo le norme
stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Per anticipare i fondi
necessari alla esecuzione in economia dei lavori d'ufficio, comprese le spese di direzione
e di sorveglianza, l'amministrazione potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione
dei materiali, utensili, mezzi d'opera, e delle somme liquidate e da liquidarsi a credito
dell'appaltatore, come anche delle somme ritenute sulle rate di pagamento e della
cauzione.
74. Cottimi. - Pei lavori e per le
somministrazioni in economia, devesi procurare, per quanto possibile, di stabilire, con
persone idonee, cottivi parziali ed anche totali. Le convenzioni per i cottimi devono
contenere: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i
lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) le condizioni
di eseguimento; d) il termine per darli compiuti; e) il modo di pagamento; f) le penalità
in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'amministrazione di provvedere d'ufficio
a rischio del cottimista, oppure di rescindere, mediante semplice denuncia, il contratto,
qualora egli manchi ai patti, nel modo indicato dal precedente art. 27.
Sezione III - Contabilità dei lavori in
economia.
75. Notamento dei lavori eseguiti ad economia. -
Il notamento dei lavori in economia si farà: 1° se a cottimo, nel libretto delle misure
prescritto pei lavori eseguiti ad appalto; 2° se in amministrazione, nelle apposite liste
settimanali distinte per giornate e provviste, e compilate, secondo il precedente art. 51,
sui moduli nn. 5 e 6. Le firme per quietanza potranno essere apposte o sulle liste
medesime, ovvero in foglio separato.
76. Classificazione dei notamenti. - Il direttore
dell'opera, che viene eseguita in economia, tiene un registro secondo il modello n. 7, nel
quale inscrive separatamente per ciascun cottimo le risultanze dei libretti in rigoroso
ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti nel capo II. Sopra
altro registro, secondo il modello n. 10, scrive: 1° le partite dei fornitori a credito,
di mano in mano che vengono accertate le somministrazioni; 2° tutte le riscossioni ed i
pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti, e colla indicazione
numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per modo che in ogni momento si
possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori. Il registro
deve in questa parte rispondere alle prescrizioni dell'art. 375, del regolamento sulla
contabilità generale dello Stato.
77. Conti dei fornitori. - In base alle
risultanze del registro si compilano i conti dei fornitori, i certificati sull'avanzamento
dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e si liquidano i crediti di
quest'ultimi nella forma stabilita per i conti finali delle imprese.
78. Pagamenti. - Sulle risultanze dei certificati
dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, se ne eseguirà il pagamento ai
rispettivi creditori valendosi del modello indicato al precedente art. 57. Potranno per
altro pagarsi degli acconti tanto sui lavori, quanto sulle somministrazioni, mediante
buoni (modello n. 11) indicanti: 1° il nome e cognome dell'operaio fornitore; 2° le
qualità delle somministrazioni; 3° la quantità coi relativi fattori. I buoni potranno
essere rilasciati dagli assistenti, ma saranno liquidati dal direttore, il quale ne terrà
conto per le debite detrazioni nel pagamento di saldo. Tanto dei pagamenti sui certificati
e sulle liste, quanto dei pagamenti in acconto sui buoni, si farà annotazione sul
registro, di cui al precedente art. 76. Qualora il Ministero lo riconosca opportuno, e
quando trattisi di grandi lavori da eseguirsi in economia, si potrà affidare il servizio
dei pagamenti ad un agente pagatore colle norme stabilite dallo speciale regolamento per
la custodia, difesa e guardia dei corsi di acqua, approvato con R.D. del 7 marzo 1895, n.
86.
79. Quietanze. - Ogni pagamento dovrà farsi
direttamente ai creditori od a chi legalmente li rappresenta. Ciascun riscotente rilascia
quietanza, firmandola od apponendovi il segno di croce se illetterati. La quietanza è
vidimata da chi eseguisce il pagamento e da due testimoni idonei in caso di riscotenti
illetterati. Nelle occasioni straordinarie che richiedano grandi masse di lavoratori
basterà che due testimoni conosciuti attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le
liste settimanali basta che le vidimazioni siano poste a piè di ognuna di esse. Se il
pagamento di una lista si eseguisce a diverse riprese, la vidimazione si farà ciascuna
volta, indicando, il numero d'ordine delle partite pagate.
80. Giustificazione di minute spese. - Per le
minute spese per le quali è consuetudine di non lasciare quietanza, basterà che il
direttore ne presenti la nota debitamente da lui firmata, indicando per ogni titolo di
spesa: 1° la condizione del ricevente e possibilmente il nome e cognome; 2° l'oggetto
della spesa; 3° l'importo; 4° la data.
81. Rendiconto mensile delle spese. - I
rendiconti mensili che devono presentarsi, qualora non sia esaurito il fondo avuto in
anticipazione, devono essere corredati dai certificati sullo avanzamento dei lavori a
cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti, delle fatture e liste debitamente
quietanzate, e corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si
inscrivono i pagamenti, come al precedente art. 76. Questi rendiconti, conformi al modello
n. 12, sono firmati dal direttore dei lavori e confermati dall'ingegnere capo. Qualora a
nessuno dei due sia stata fatta l'anticipazione, i rendiconti sono firmati anche
dall'ufficiale responsabile dell'anticipazione. Essi devono trasmettersi dal direttore o
dall'agente pagatore all'ingegnere capo entro i primi due giorni di ciascun mese, e
dall'ingegnere capo al Ministero entro altri tre giorni.
82. Rendiconto finale delle spese. - Il
rendiconto finale, formulato come i mensili, riepilogherà tutte le anticipazioni avute e
l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto deve essere unita una
relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, la quale determini i lavori
eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro
stato ed in complesso il risultato ottenuto. L'ingegnere capo deve espressamente
confermare, o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori
eseguiti a cottimo, si dovrà unire al rendiconto la liquidazione finale, ed il
certificato di collaudo o di regolare esecuzione a senso delle disposizioni contenute nel
capo VI del presente regolamento. Qualora siano stati acquistati attrezzi, mezzi di opera,
materiali, ecc., e ne siano avanzati dopo il compimento dei lavori, si noteranno in
appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna, col valore approssimativo che essi
hanno nello stato in cui si trovano.
83. Liquidazione dei lavori eseguiti a rischio di
un appaltatore. - Per i lavori eseguiti ad economia a rischio di un appaltatore, la
liquidazione finale tanto dei lavori eseguiti in amministrazione, quanto di quelli fatti
per cottimo, deve anche contenere la liquidazione del loro importo, secondo le basi del
contratto stipulato coll'appaltatore a fine di stabilire ove ne sia il caso, l'indennità
spettante all'erario per la maggiore spesa sostenuta.
84. Riassunto di rendiconti parziali. - Se una
opera eseguita ad economia fu divisa in più sezioni, l'ingegnere capo dovrà compilare un
conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
CAPO V - Norme generali per la tenuta dei
documenti contabili.
85. Numerazione delle pagine di giornali,
libretti e registri. - Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità,
tanto dei lavori come delle somministrazioni, saranno a fogli riumerati e firmati nel
frontespizio dall'ingegnere capo. Per i registri di contabilità saranno anche
rigorosamente osservate le prescrizioni dell'art. 52. E' assolutamente vietata ogni
lacerazione dei fogli.
86. Iscrizione dei notamenti di misurazione. - I
notamenti dei lavori e delle somministrazioni sui libretti (precedente art. 42), sugli
stati dei lavori e delle misurazioni (precedente art. 48) dovranno farsi immediatamente e
sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
87. Scritture ad inchiostro. - I notamenti nei
libretti, riegli stati, nelle liste ed in ogni altro documento contabile, dovranno sempre
scriversi ad inchiostro, senza raschiature, le quali sono assolutamente proibite.
Occorrendo qualche correzione o cancellatura, la si dovrà fare per modo da lasciar vedere
ciò che vi era precedentemente scritto, apponendovi in margine l'annotazione annullato,
se si tratta di cancellature, ed i relativi numeri d'ordine di riferimento in caso di
notamenti sostituiti ad altri.
88. Operazioni in contraddittorio
dell'appaltatore. - La misurazione e classificazione dei lavori e delle somministrazioni
è fatta in contraddittorio dell'appaltatore o di chi lo rappresenta legalmente. Salve le
speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati, di tali operazioni, iscritti
a libretto od a registro, saranno al termine di ogni operazione od al fine di ogni giorno,
quando l'operazione non è ultimata, sottoscritti da chi esegui la misurazione e
classificazione e dell'appaltatore o da chi per esso. La firma dell'appaltatore nel
libretto riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese,
salvo le disposizione dell'articolo 90.
89. Eccezioni dell'appaltatore. - L'appaltatore
avrà facoltà all'atto della firma d'inscrivere in succinto in quei documenti contabili
che devono essere da lui firmati, le riserve e domande che crederà del proprio interesse.
L'ufficiale direttore v'inscrive le proprie controsservazioni. Nel caso in cui
l'appaltatore ricusi di firmare i documenti contabili, lo si inviterà per iscritto a
firmarli entro il termine perentorio di quindici giorni, e qualora non vi si presti nel
detto termine, si farà espressa dichiarazione di tale circostanza nel documento, e si
avranno come accertati i fatti e le circostanze registrate. Le riserve e le domande, di
cui nel presente articolo non avranno efficacia, e saranno considerate come non avvenute,
ove non siano ripetute nel registro di contabilità nei termini e modi indicati nei
precedenti artt. 53 e 54.
90. Firma dei funzionari ed agenti. - Ciascun
funzionario od agente per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, firma
i documenti contabili in segno della verità ed esattezza delle cifre ed operazioni che ha
rilevate, notate, o verificate, e delle quali è responsabile. L'ufficiale direttore
conferma o rettifica, previe le opportune verificazioni, le dichiarazioni dei suoi
subalterni, e firma ogni documento contabile. L'ingegnere capo appone la sua firma sui
documenti che riassumono la contabilità in prova del riscontro fattone.
CAPO VI - Collaudazione dei lavori.
Sezione I - Disposizioni preliminari.
91. Oggetti della collaudazione. - La
collaudazione di un'opera ha per iscopo di verificare e certificare: 1° se l'opera fu
eseguita in perfetta regola d'arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite; 2°
se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate; 3° se
i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro, e colle
risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei
materiali e delle provviste; 4° se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella
liquidazione finale sono regolati secondo le stipulazioni del contratto; 5° se nella
gestione delle opere ad economia siasi avuto cura degli interessi dell'amministrazione.
Nell'atto della collaudazione si esaminano inoltre le domande dell'appaltatore, sulle
quali non sia gi[a intervenuta una risoluzione definitiva in via contenziosa, dopoché il
collaudatore abbia verificato che tali domande siano state iscritte nel registro di
contabilità e nel conto finale nei termini e modi stabiliti dal presente regolamento,
mentre nessuna altra domanda o riserva potrà, ai sensi dell'art. 54, essere presa in
veruna considerazione.
92. Nomina del collaudatore. - Ricevuti i
documenti di cui al precedente art. 65, il Ministero delega il collaudatore o la
commissione collaudatrice a cui trasmette i documenti medesimi. Il Ministero nomina pure
il collaudatore o la commissione collaudatrice pei lavori eseguiti da altre
amministrazioni governative, ed il cui collaudo debba essere compiuto dal genio civile.
Per i lavori invece d'interesse di altre amministrazioni od enti morali nelle spese dei
quali il Governo contribuisca sotto qualsiasi forma e che debbano, ai termini di legge,
essere collaudati dal genio civile, procede alla collaudazione l'ispettore del
compartimento od un suo delegato. Non potrà mai essere nominato collaudatore chi abbia,
comunque preso parte alla redazione dei progetti od alla sorveglianza o direzione dei
lavori. A giudizio insindacabile dell'amministrazione, per determinate opere il
collaudatore o la commissione collaudatrice può essere nominato all'inizio o durante la
esecuzione dei lavori. In tal caso il collaudatore, o la commissione di collaudo, ha
facoltà di procedere, anche nel corso dei lavori, a verifiche successive. La presente
disposizione è pure applicabile a tutte le opere già appaltate alla data del presente
decreto.
93. Avviso ai creditori. - Designato il
collaudatore, il Ministero o l'ispettore di compartimento ne dà avviso al prefetto, il
quale cura la pubblicazione, nei comuni in cui l'opera fu eseguita, dell'avviso prescritto
dall'art. 360 della legge sui lavori pubblici, per invitare coloro i quali vantassero
crediti verso l'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni
relativi, a presentare, entro un termine prefisso, i titoli dei loro crediti. L'avviso
sarà pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorso questo
termine il prefetto trasmetterà all'ingegnere capo i risultati dell'anzidetto avviso
colle prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati. L'ingegnere
capo inviterà l'impresa a tacitare quelli fra i reclami presentati che riconoscerà
attendibili e poscia rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal prefetto,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove
delle avvenute tacitazioni.
94. Ulteriori documenti da fornirsi al
collaudatore. - Al collaudatore l'ingegnere capo trasmetterà: a) la minuta del progetto
approvato completo in tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle perizie
supplementari, se ve ne furono; b) tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti
dal presente regolamento, e quelli che fossero richiesti dal collaudatore.
95. Determinazione del giorno di visita e
relativi avvisi. - Esaminati i documenti comunicatigli, il collaudatore fissa, senza alcun
ritardo, il giorno in cui procederà alla visita di collaudo e ne informa l'ingegnere
capo. Questi ne dà tosto avviso all'appaltatore ed agli ufficiali suoi dipendenti, che
ebbero parte nella direzione e sorveglianza dei lavori, ed, ove d'uopo, anche al personale
giornaliero che vi fosse stato applicato, affinché intervengano alla visita di
collaudazione. Eguale avviso sarà dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di
amministrazioni, od enti morali che, per speciali disposizioni dovessero intervenire al
collaudo. L'avviso all'appaltatore sarà in doppio originale, sopra uno dei quali egli
apporrà la sua firma in prova della ricevuta notificazione. La notificazione
all'appaltatore sarà fatta al suo domicilio legale per atto di usciere, quando egli non
abbia restituito firmato l'avviso predetto. Alla collaudazione di opere eseguite per un
pubblico servizio, deve essere invitato ad intervenire il funzionario che ha la direzione
locale di quel servizio. Esso ha diritto di fare osservazioni sul modo con cui i lavori
furono eseguiti, e di richiedere che siano iscritte nel verbale. Così pure alla
collaudazione delle opere d'interesse di altre amministrazioni che, ai termini delle leggi
vigenti, debba essere fatta da un funzionario del genio civile, sarà sempre invitato ad
intervenire l'ingegnere che ha avuto la direzione dei lavori. Se il funzionario o
l'ingegnere di cui ai precedenti due comma, malgrado l'invito ricevuto non interviene o
non si fa rappresentare, il collaudo avrà luogo egualmente, ma se ne dovrà far cenno nel
processo verbale.
Sezione II - Visita e procedimento di
collaudazione.
96. Estensione delle verificazioni di collaudo. -
La verificazione del buon eseguimento di una opera ha quella estensione che il
collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti dell'opera
e della contabilità siano in piena regola. L'appaltatore non avrà diritto a chiedere
alcun indennizzo quando essendo nel capitolato speciale fissato un termine entro il quale
il collaudo debba compiersi, le relative operazioni, in conseguenza delle verificazioni di
cui sopra, non potessero, per cause indipendenti dalla volontà dell'amministrazione,
condursi a compimento entro il termine stabilito.
97. Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di
collaudo. - L'appaltatore deve, a propria cura e spesa, mettere a disposizione del
collaudatore gli operai e i mezzi d'opera che gli vengono richiesti per eseguire le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti ed in generale
tutte quelle operazioni che si ravviseranno necessarie dal collaudatore. Rimane pure a
cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per stabilire quelle parti dell'opera, che
fossero state alterate nell'eseguire tali verificazioni. Nel caso che l'appaltatore manchi
a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la
spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
98. Obblighi dei funzionari che intervengono alla
visita. - L'ingegnere capo e gli altri intervenuti alla visita di collaudo coadiuveranno
il collaudatore nelle sue operazioni, e gli forniranno gli schiarimenti e le notizie
occorrenti intorno ai lavori eseguiti principalmente intorno a quelli che non cadono
immediatamente sotto la vista o non si possono verificare.
99. Processo verbale di visita. - Della visita di
collaudo si compila processo verbale, che dovrà enunciare: 1° la provincia e la
località; 2° il titolo dell'opera e l'oggetto del servizio; 3° la data e l'importare
del progetto, e delle successive varianti ed aggiunte; 4° la data del contratto degli
atti supplementari, e quella delle rispettive loro approvazioni; 5° l'importo delle somme
autorizzate; 6° il nome, cognome e la paternità dell'appaltatore; 7° le date dei
processi verbali di consegna, di appalto e di ultimazione dei lavori; 8° il tempo
prescritto per l'esecuzione, coll'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; 9°
la data e l'importare del conto finale; 10° la data di nomina, il nome, cognome e grado
del collaudatore; 11° i giorni della visita di collaudo; 12° il nome e cognome degli
intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non intervennero. Saranno
inoltre dal collaudatore descritti nel processo verbale i rilievi fatti, le singole
operazioni e le verificazioni compiute, il numero e la profondità dei saggi pratici e i
risultati ottenuti. I punti in cui ebbero luogo i saggi saranno riportati sui disegni di
esecuzione. Il processo verbale, oltreché dal collaudatore e dall'appaltatore o dal suo
rappresentante, deve firmarsi anche dall'ingegnere capo, se intervenuto, dal direttore dei
lavori e dai funzionari o rappresentanti intervenuti in seguito all'invito di cui all'art.
95. Deve pure essere firmato da quegli assistenti la cui testimonianza sia invocata nello
stesso processo verbale per gli accertamenti di talune opere. Quando per lavori ferroviari
di grande importanza sia nel capitolato speciale fissato un termine per la presentazione
del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di
collaudo avrà luogo dopo spirato il detto periodo, salvo a completare gli atti di
collaudo dopo ultimata la liquidazione dei lavori. Di tale circostanza dovrà essere fatta
espressa menzione nel verbale di visita.
100. Relazioni. - Sui dati di fatto, risultanti
nel processo verbale di visita, il collaudatore, ponendoli a confronto con quelli del
progetto e dei documenti contabili, farà in apposita relazione le sue deduzioni circa il
modo con cui furono osservate le prescrizioni contrattuali, esponendo, in forma
particolareggiata, colla scorta dei pareri dell'ingegnere capo: a) se l'opera sia o no
collaudabile; b) sotto quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c) i
provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile; d) le modificazioni da introdursi
nel conto finale; e) la liquidazione delle penali e delle multe; f) il credito liquido
dell'appaltatore. In relazione separata e segreta il collaudatore esporrà poi il suo
parere sulle domande dell'impresa di cui all'ultimo comma del precedente art. 91. Inoltre,
tenuto conto del modo col quale i lavori furono condotti e delle domande e riserve
dell'impresa, il collaudatore, dirà se, a suo parere, l'appaltatore sia da reputarsi
negligente o di malafede e ciò per gli ulteriori provvedimenti a termini dell'art. 79 del
regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
101. Discordanza fra la contabilità e la
esecuzione. - In casi di discordanza sotto qualsiasi rapporto fra la contabilità e lo
stato di fatto, si estenderanno maggiormente le verificazioni per apportare poi le
opportune rettifiche nel conto finale. Ove poi le discordanze fossero gravi o per entità
o per numero, si sospenderanno le operazioni di collaudo, ed il collaudatore ne riferirà
al Ministero, presentandogli le sue proposte.
102. Difetti e mancanze nella esecuzione. -
Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo alla esecuzione dei
lavori, si avrà a distinguere: a) se siano tali da rendere l'opera assolutamente
inaccettabile; b) se i difetti e le mancanze siano di poca entità e riparabili in breve
tempo; c) se non siano pregiudizievoli alla stabilità dell'opera ed alla regolarità del
servizio, e si possano lasciar sussistere senza inconveniente. Nel primo caso non si farà
luogo all'emissione del certificato di collaudo, e si procederà ai termini dell'art. 106.
Nel secondo caso il collaudatore prescriverà specificatamente all'appaltatore i lavori di
riparazione e di completamento da eseguirsi, assegnandogli un termine per compierli; e non
rilascerà il certificato di collaudo, sino a che da apposita dichiarazione dell'ingegnere
capo risulti che l'appaltatore abbia completamente e lodevolmente eseguiti i lavori
prescrittigli. Nel terzo caso il collaudatore emette il certificato di collaudo, ma
determina la somma che in conseguenza dei riscontrati difetti deve defalcarsi dall'avere
dell'appaltatore.
103. Eccedenza su quanto fu autorizzato ed
approvato. - Se il collaudatore riscontra lavori o parti di lavori, meritevoli di
collaudo, ma non preventivamente autorizzati, secondo il precedente art. 20, li ammetterà
nella contabilità solamente quando li riconosca indispensabili per l'esecuzione
dell'opera, e quando nello stesso tempo l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non
autorizzati, stia entro i limiti delle spese approvate, altrimenti egli sospenderà il
rilascio del certificato di collaudo e ne riferirà al Ministero, proponendo quei
provvedimenti che crederà opportuni. L'ammissione delle opere non autorizzate fatta dal
collaudatore, non libera i funzionari del genio civile dalla responsabilità che loro
incombe per averle ordinate o lasciate eseguite.
104. Certificato di collaudo. - Il collaudatore
emetterà poi per le opere regolarmente eseguite, il certificato, nel quale, premesse le
indicazioni dei numeri 1, 2, 4, 5, 6, 9 del precedente art. 99 e le date del processo
verbale e della relazione: a) riassumerà per sommi capi il costo dell'opera o del
servizio accennando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto
finale; b) determinerà, ove ne sia il caso, la somma da porsi a carico dell'appaltatore
per danni che deve rifare all'amministrazione per maggiori spese dipendenti dalla
esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare all'amministrazione per
le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori; l'importo
delle penalità stabilite nel capitolato speciale; c) dichiarerà, salve le rettifiche che
potrà fare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquidato dell'appaltatore e la
collaudabilità dell'opera, e sotto quali condizioni.
105. Obblighi per determinati risultati. - Se tra
gli obblighi dell'appaltatore vi sia quello di ottenere determinati risultati, come ad
esempio, il grado di vegetazione delle opere così dette di verde e simili, in tale caso,
ove nulla osti, può avere luogo la collaudazione. Però il collaudatore, quando non sia
diversamente stabilito nei capitoli speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi
iscrive le clausole, alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei
risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato dell'ingegnere capo e propone
le somme da trattenersi, frattanto, a garanzia dell'amministrazione.
106. Opere non collaudabili. - Ove non siavi
luogo al collaudo, l'ufficiale collaudatore ne informa l'autorità che lo ha incaricato
del collaudo, trasmettendogli per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale,
nonché le relazioni colle proposte dei provvedimenti di cui al precedente art. 100.
107. Osservazioni dell'appaltatore al certificato
di collaudo.Ð - Il certificato di collaudo viene in seguito comunicato per la sua
accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine perentorio che gli sarà
stabilito nell'atto della comunicazione, e che non potrà essere maggiore di giorni 20.
All'atto della firma egli può aggiungere le domande che crede nel proprio interesse,
rispetto alle operazioni di collaudo, fermo il disposto del penultimo comma dell'art. 54 e
dell'ultimo alinea dell'art. 64. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel
modo indicato nel precedente articolo 54. Se l'appaltatore non firmerà il certificato nel
termine fissatogli o in quanto lo sottoscriverà senza accompagnarlo da domande formulate
nel modo sopra indicato, il certificato di collaudo e le risultanze di esso si avranno da
lui come definitivamente accettate. Il collaudatore riferirà sulle singole osservazioni
fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, previe quelle ulteriori informazioni
che crederà opportuno di assumere e quelle nuove visite che crederà di eseguire.
108. Semplificazione delle operazioni di
collaudo. - Nei casi ordinari, quando trattisi di lavori di non grande importanza, o non
sianvi riserve da parte dell'appaltatore, o queste siano di poco conto, le operazioni di
collaudo di cui ai precedenti artt. 99, 100 e 107, potranno, a giudizio dell'ufficiale
collaudatore, essere contenute in due ed anche in unico atto.
109. Ulteriori provvedimenti amministrativi. -
Condotte a termine le operazioni del suo mandato, il collaudatore trasmetterà al
Ministero o ispettore di compartimento, secondo i casi, i documenti ricevuti a sensi del
precedente articolo 92, e quelli contabili di cui al precedente art. 94, comma b,
unendovi: 1° il processo verbale di visita; 2° le relazioni di cui al precedente art.
100; 3° il certificato di collaudazione, quando sia stato il caso di emetterlo; 4° il
certificato dell'ingegnere capo per le correzioni ordinate dal collaudatore, a norma del
precedente art. 102; 5° la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato
di collaudo. Il collaudatore restituirà poi all'ingegnere capo gli altri documenti da lui
avuti e non rassegnati al Ministero od all'ispettore di compartimento. Il Ministero, preso
ad esame l'operato e le deduzioni del collaudatore, sentito, quando ne sia il caso, il
parere del consiglio superiore dei lavori pubblici o dell'ispettore di compartimento, e
del consiglio di Stato, e premessa la revisione contabile degli atti, delibererà
sull'ammissibilità del certificato di collaudazione, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori, di cui al precedente art. 93. Le deliberazioni del
Ministero saranno senza indugio notificate all'appaltatore.
110. Svincolo della cauzione. -
Contemporaneamente all'emissione del decreto di approvazione del collaudo si procederà
colle cautele prescritte dalle leggi in vigore, e sotto le riserve previste dall'art. 1639
del codice civile , alla restituzione della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia
dell'esecuzione dei lavori, ed allo svincolo della sicurtà.
Sezione III - Disposizioni particolari sui
collaudi. 111. Commissioni collaudatrici. - Quando il collaudo è affidato ad una
commissione, le operazioni sono dirette dal presidente, ma i verbali e la relazione sono
firmati da tutti i membri della commissione. Se peraltro vi sia dissenso tra i membri
della commissione ciascuno di essi ha facoltà di esporne le ragioni nel firmare gli atti
e di formulare le sue conclusioni.
112. Mancato intervento dell'appaltatore. -
Quando, malgrado le comunicazioni di cui al precedente art. 95, l'appaltatore od il suo
legale rappresentante, non intervenga alla visita di collaudo, questa circostanza non
sarà di ostacolo alla esecuzione della visita stessa, e non ne infirmerà, le
conseguenze. Alla visita dovranno in questo caso assistere due testimoni estranei
all'amministrazione, e la relativa spesa sarà posta a carico dell'appaltatore. Sarà per
altro assegnato, nei modi indicati dall'art. 95, all'appaltatore un termine per prendere
cognizione del processo verbale di visita e del certificato di collaudo, per gli effetti
del presente regolamento.
113. Spese di visita a carico dell'appaltatore. -
Staranno ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita degli ufficiali
dell'amministrazione, per accertare la lodevole correzione delle mancanze riscontrate dal
collaudatore come al precedente articolo 102, o per una ulteriore collaudazione cagionata
dai difetti o dalle mancanze medesime. Tali spese saranno prelevate dal pagamento a saldo
dell'impresa.
114. Collaudazione dei lavori per servizi di
ordinaria manutenzione. - La collaudazione che a determinati periodi di tempo dovrà farsi
delle opere di ordinaria conservazione delle cose di uso od esercizio perenne e con
consumo di provviste pressoché continuo, come le manutenzioni stradali, l'illuminazione e
manutenzione dei fari e simili, è affidata agli ingegneri capi delle rispettive province,
salvo i casi in cui l'amministrazione disponga altrimenti. Quando il canone annuo dovuto
all'impresa oltrepassa le lire 12.000.000, il collaudo dell'ultimo anno sarà fatto
dall'ispettore di compartimento o da un suo delegato.
115. Collaudi di opere concesse all'industria
privata o ad enti morali. - Le norme prescritte dal presente regolamento sono pure
applicabili alla collaudazione di opere concesse all'industria privata o ad enti morali,
osservate per le strade ferrate le disposizioni speciali contenute nell'art. 258 della
legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.
116. Certificati di regolare esecuzione per parte
dell'ufficiale direttore. - Pei lavori non eccedenti l'importo di lire 12.000.000 e tranne
nel caso in cui il Ministero abbia disposto diversamente non si procederà alla
collaudazione, ma basterà un certificato dell'ingegnere direttore che ne attesti la
regolare esecuzione. L'anzidetto limite di spesa di lire 12.000.000 si intende riferibile
al costo definitivo dei lavori netto di ribasso. L'emissione del certificato di regolare
esecuzione nel caso di cui sopra, si fa sempre sotto la responsabilità dell'ingegnere
capo, il quale ha il dovere di confermare il certificato stesso, dopo essersi accertato
della regolare esecuzione dei lavori. Se i lavori sono stati condotti sotto l'immediata
direzione dell'ingegnere capo, la conferma del certificato sarà fatta dall'ispettore del
compartimento o da un suo delegato. Se il direttore locale dei lavori non è un ingegnere
del genio civile, il certificato sarà emesso o da un ingegnere delegato dall'ingegnere
capo, o dall'ingegnere capo stesso. Restano però ferme le prescrizioni del regio decreto
2 ottobre 1873, n. 1686 per i lavori ai locali demaniali di un importo minore di lire
2.000.000.
117. Approvazione degli atti di collaudo. -
Finché non sia intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'amministrazione è
sempre in facoltà di far procedere ad una nuova collaudazione e gli atti precedenti non
potranno essere invocati dall'appaltatore in appoggio delle sue pretese. Il collaudo di
un'opera, e l'approvazione di esso non tolgono all'appaltatore quella responsabilità, che
può al medesimo derivare dal suo contratto e dalle leggi.
CAPO VII - Disposizioni generali e
transitorie.
118. Contratti a corpo od a forfait. - Le
disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai contratti a corpo (od a
forfait) in tutto ciò che sia compatibile con la natura di tali contratti.
119. Applicabilità del presente regolamento ai
lavori di strade ferrate. - Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili
anche ai lavori, alle spese e provviste, di conto dello Stato per le strade ferrate, in
quanto non sia altrimenti disposto dai relativi speciali regolamenti. Ove ne sia il caso
s'intenderanno sostituiti ai funzionari del genio civile indicati nel presente
regolamento, i corrispondenti funzionari del regio ispettorato generale delle strade
ferrate. Le attribuzioni peraltro affidate col presente regolamento agli ispettori di
compartimento, s'intendono, per tutto ciò che riguarda i lavori di costruzione di
ferrovie, deferite all'amministrazione centrale del regio ispettorato generale delle
strade ferrate.
120. Abrogazione delle norme precedenti. - Sono
abrogate tutte le disposizioni dei vigenti regolamenti in quanto vengano modificate da
quelle contenute nel presente, e salvo le eccezioni di cui ai precedenti artt. 41 e 119.
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