D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406
Attuazione della direttiva 89/440/CEE in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1991, n.
302, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/440/CEE del Consiglio in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1991; Acquisito il parere
delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto
1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dei lavori
pubblici, dell'interno e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; Emana il
seguente decreto legislativo:
TITOLO I Disposizioni Generali
1. Ambito di applicazione. - 1. Il presente
decreto disciplina l'affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici per importo
pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, da parte di una amministrazione
aggiudicatrice. 2. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, gli
altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti. 3. Il
controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la
determinazione dell'importo indicato al comma 1 ha effettuato per due anni a decorrere dal
primo gennaio successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee; il controvalore è, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica a cura del Ministero del Tesoro. 4. Le leggi emanate dalle regioni a statuto
ordinario nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute
nel presente decreto in materia di pubblicità degli appalti e delle concessioni e di
contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di
effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee
di imprese e consorzi anche in forma di società, nonché di criteri di aggiudicazione
degli appalti e delle concessioni e di comunicazione degli atti agli organi della
Comunità economica europea, ai candidati ed agli offerenti.
2. Enti pubblici. - 1. Ai fini del presente
decreto si considera ente pubblico qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica,
istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo
Stato, dalle regioni, e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dalle province, dagli
enti locali o da altri enti pubblici ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo dei
soggetti anzidetti, oppure i cui organi di amministrazione, direzione o vigilanza sono
costituiti per più della metà da componenti designati dai soggetti anzidetti. 2. I
Ministri titolari della vigilanza sugli enti di cui al comma 1 comunicano al Ministro dei
lavori pubblici e al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie gli
elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma 1 ai
fini della notifica alla Commissione delle comunità europee.
3. Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati. -
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì agli enti e soggetti,
diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, per gli affidamenti dei lavori di cui al
comma 2, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione, diretta o specifica, o un
contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo da parte delle
stesse amministrazioni aggiudicatrici. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
solamente per i lavori di genio civile indicati nell'allegato A), nonché per i lavori
edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi, sempreché l'importo
non sia inferiore a quello indicato nell'articolo 1. 3. La violazione chiara e manifesta,
da parte degli enti di cui al comma 1, delle disposizioni del presente decreto, determina
la revoca della sovvenzione o del contributo a loro favore.
4. Appalti e concessioni. - 1. Ai fini del
presente decreto si considerano appalti di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra una amministrazione aggiudicatrice ed un'impresa fornita dei
requisiti prescritti dal Titolo IV del presente decreto, aventi per oggetto l'esecuzione
di lavori pubblici oppure, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori
pubblici oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera pubblica che sia dotata di
autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze stabilite specificamente
dall'amministrazione aggiudicatrice. 2. Ai fini del presente decreto si considerano
concessioni di lavori pubblici i contratti aventi gli oggetti di cui al comma 1
caratterizzati dal fatto che la controprestazione a favore dell'impresa o dell'ente
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto
accompagnato da un prezzo. 3. Quando il concessionario è esso stesso una delle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, è tenuto, per i lavori da far
eseguire a terzi, a rispettare le disposizioni del presente decreto. 4. L'amministrazione
aggiudicatrice prevede nel bando di gara di cui all'articolo 12, comma 3, l'obbligo del
concessionario, diverso dall'amministrazione aggiudicatrice, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori
oggetto della concessione, salva la facoltà del candidato di aumentare la percentuale
stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice, con conseguente indicazione nel contratto
di concessione dei lavori. Sempreché detti lavori da appaltare a terzi siano di valore
pari o superiore a 5 milioni di ECU, ovvero non soddisfino alle condizioni di applicazione
dei casi elencati nell'articolo 9, comma 2, il concessionario è tenuto a pubblicare il
bando di gara ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ed a rispettare le disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 7. 5. Ai fini di cui al comma 4, non si considerano terze le
imprese riunite in raggruppamento temporaneo o in consorzio per ottenere la concessione,
né le imprese ad esse collegate. Si intende per impresa collegata qualsiasi impresa su
cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente influenza dominante o
qualsiasi impresa che può esercitare influenza dominante sul concessionario o che, come
il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per via della
proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. Si presume
l'influenza dominate se un'impresa detiene, direttamente o indirettamente, nei confronti
di un'altra impresa, la maggioranza del capitale sottoscritto ovvero dispone della
maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale, o può designare più della
metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza. 6. L'elenco
tassativo delle imprese di cui al comma 5 è unito alla candidatura per la concessione e
viene aggiornato secondo le modifiche che intervengono successivamente nei rapporti tra le
imprese.
5. Suddivisione in lotti. - 1. Nessuna opera e
nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli
all'applicazione del presente decreto. 2. Quando un'opera è ripartita in lotti le
disposizioni del presente decreto si applicano per l'affidamento di ciascuno di essi se il
loro valore complessivo è pari o superiore all'importo di cui all'articolo 1, comma 1.
L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni del presente decreto per
quei lotti in cui è ripartita l'opera, di valore, stimato senza IVA, inferiore a 1
milione di ECU, purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il venti per cento
del valore complessivo dell'opera. 3. Per il calcolo dell'importo degli appalti di lavori
regolati dal presente decreto va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, il
valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a
disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione aggiudicatrice.
6. Esclusioni. - 1. Sono esclusi dalla disciplina
del presente decreto gli appalti di lavori: a) attribuiti da vettori che effettuano
trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali; b) attribuiti da amministrazioni
aggiudicatrici ed aventi per oggetto la realizzazione di opere per la produzione, il
trasporto e l'erogazione di acqua potabile, nonché attribuiti dalle amministrazioni
aggiudicatrici la cui principale attività consiste nella produzione e nell'erogazione di
energia; c) dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere accompagnata da
particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative vigenti o se lo esige la tutela di interessi nazionali
essenziali. 2. I soggetti appaltanti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ad
esclusione dell'Ente ferrovie dello Stato, sono tenuti ad applicare la legislazione dei
lavori pubblici. 3. Sono, altresì, esclusi dalla disciplina del presente decreto gli
appalti di lavori pubblici disciplinati da norme di procedure diverse e aggiudicati in
virtù: a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato CEE, tra
l'Italia e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o
all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo
sarà comunicato alla Commissione delle Comunità europee, che potrà procedere a una
consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici; b) di un accordo
internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente
imprese di uno Stato membro o di un paese terzo; c) della procedura specifica di
un'organizzazione internazionale.
7. Edilizia residenziale pubblica. - 1. Per gli
appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel
quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entità, complessità e
durata dei lavori, deve essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore
che sarà incaricato di realizzare l'opera, quest'ultimo è prescelto secondo il criterio
di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b). 2. Per gli appalti di cui al comma 1 deve
essere inserita nel bando di gara una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire
ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le
condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi
del presente decreto. 3. Si applicano comunque le norme del presente decreto relative alla
pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonché quelle relative ai criteri di
selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 22.
8. Procedure di aggiudicazione. - 1. Ai fini del
presente decreto si intende per: a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni
impresa interessata può presentare un'offerta; b) licitazione privata, la procedura
ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dalle amministrazioni
aggiudicatrici; c) appalto concorso, la stessa procedura ristretta di cui alla lettera b),
nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione
aggiudicatrice, compila il progetto dell'opera ed indica le condizioni e i prezzi in base
ai quali è disposta ad eseguirla; d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui
l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o
più di esse i termini del contratto. 2. Gli appalti di lavori pubblici per importi pari o
superiori a quelli indicati nell'articolo 1, comma 1, sono attribuiti con le procedure dei
pubblici incanti, della licitazione privata, dell'appalto concorso o della trattativa
privata. 3. Le concessioni di cui all'articolo 4, comma 2, sono attribuite con le
procedure della licitazione privata ovvero della trattativa privata, di cui all'articolo
9.
9. Trattativa privata. - 1. Gli appalti di lavori
pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata,
previa pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dei criteri per la
selezione dei candidati: a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili per mancanza dei
requisiti di cui ai titoli IV e V in una precedente procedura di aggiudicazione col
sistema dei pubblici incanti o della licitazione privata o dell'appalto concorso, purché
le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Non è richiesta
la pubblicazione del bando di gara quando alla trattativa privata vengono ammesse tutte le
imprese, in possesso dei requisiti prescritti nei titoli IV e V, che hanno presentato
nella precedente procedura offerte formalmente corrette; b) per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una
reddittività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo; c) in casi eccezionali,
qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione
preliminare e globale dei prezzi. 2. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, senza pubblicazione preliminare di
un bando di gara: a) in mancanza di offerte o di un'offerta appropriata a seguito di
pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso, purché le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, presentando una relazione alla
Commissione delle comunità europee, se richiesta; b) per lavori la cui esecuzione, per
motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere
affidata solo ad un imprenditore determinato; c) nella misura strettamente necessaria per
motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure,
in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici purché
le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili
alle amministrazioni stesse; d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto
inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a
seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purché
vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempreché non possano essere,
tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti
per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale,
siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per
i lavori complementari non può complessivamente superare il cinquanta per cento
dell'importo dell'appalto principale; e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di
opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima
amministrazione aggiudicatrice, purché tali lavori siano conformi a un progetto di base
oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure dei pubblici incanti, della
licitazione privata o dell'appalto-concorso. In tal caso, il ricorso alla trattativa
privata è consentito nel triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e
deve essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto; l'importo totale
previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dall'amministrazione
aggiudicatrice per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1. 3. In tutti
gli altri casi l'amministrazione aggiudicatrice attribuisce gli appalti di lavori mediante
le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata e dell'appalto concorso.
TITOLO II Norme comuni nel settore
tecnico
10. Prescrizioni tecniche. - 1. Le specificazioni
tecniche di cui all'allegato B sono inserite nei capitolati speciali e nei documenti
contrattuali di ciascun appalto. 2. Le specificazioni tecniche sono definite dalla
amministrazione aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che traspongono norme
europee, a benestare tecnici europei oppure a specificazioni tecniche comuni. 3.
L'amministrazione aggiudicatrice non può introdurre prescrizioni tecniche aventi effetti
discriminatori nei confronti di cittadini di altri Stati della CEE.
11. Deroghe in materia di prescrizioni tecniche.
- 1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'articolo
10, comma 2, qualora: a) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni
tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della
conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire
in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a
tali specificazioni tecniche comuni; b) le norme, i benestare tecnici europei o le
specificazioni tecniche comuni impongano l'uso dei prodotti o di materiali non compatibili
con apparecchiature già impiegate dall'amministrazione, o il cui costo risulti
sproporzionato rispetto al valore complessivo dell'appalto, purché venga contestualmente
definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o
specificazioni; c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti inadeguato
il ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni
esistenti. 2. L'amministrazione aggiudicatrice che si avvale delle deroghe di cui al comma
1, ne indica i motivi, sempreché sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri. I motivi di deroga
devono comunque risultare dagli atti interni dell'amministrazione aggiudicatrice per la
loro comunicazione, ove richiesta alla Commissione delle comunità europee o ad altri
Stati della CEE. 3. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici europei o di
specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche sono definite: a) con
riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti
essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica,
secondo le procedure previste nelle medesime con particolare riferimento alla direttiva
del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 concernente i prodotti da costruzione; b)
con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e
realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti; c) con riferimento ad altri
documenti, dando la preferenza alle norme di recepimento di norme internazionali e,
nell'ordine, ad altre norme e benestare tecnici. 4. E' vietato, a meno che ciò non sia
giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali
prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure
procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di
eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione
determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione «o equivalente», sono
ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
TITOLO III Norme comuni di pubblicità
12. Bandi e avvisi. - 1. Le caratteristiche
essenziali degli appalti di lavori di valore pari o superiore all'importo di cui
all'articolo 1, comma 1, la cui esecuzione sia stata approvata dall'amministrazione
aggiudicatrice, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione redatta secondo
lo schema di cui all'allegato C. 2. Gli appalti di lavori pubblici che l'amministrazione
aggiudicatrice intende attribuire mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto
concorso o trattativa privata previa pubblicazione di un bando di gara, sono resi noti con
un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D per gli affidamenti
mediante pubblico incanto, e secondo lo schema di cui all'allegato E per le altre forme di
affidamento. Nel richiedere informazioni di carattere economico e tecnico,
l'amministrazione aggiudicatrice non può esigere dalle imprese condizioni diverse da
quelle di cui agli articoli 20 e 21. 3. Gli affidamenti di concessioni di lavori pubblici
di cui all'articolo 4, comma 2, sono resi noti dall'amministrazione aggiudicatrice con un
bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato F. 4. I concessionari di
lavori pubblici, diversi dall'amministrazione aggiudicatrice, che intendono stipulare un
appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono tenuti alla
pubblicazione di un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato G. 5.
L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto ne rende noto il risultato
mediante avviso da pubblicarsi entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione. L'avviso, che
deve essere redatto in conformità allo schema di cui all'allegato H, può omettere
l'indicazione di talune informazioni relative all'aggiudicazione, qualora la loro
comunicazione risulti contraria all'interesse pubblico o sia lesiva di interessi
commerciali di imprese pubbliche o private ovvero possa pregiudicare una leale concorrenza
tra imprese. 6. Gli avvisi e i bandi di cui ai commi da 1 a 5 sono senza indugio e con i
mezzi più idonei inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 15, gli avvisi e i bandi
sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. 7. La pubblicazione, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana o sulla stampa, degli avvisi e dei bandi di cui ai
commi da 1 a 5 è effettuata in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7, commi 1°
e 2°, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e deve avvenire entro nove giorni dal loro
invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europee. La pubblicazione
reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto
a quelle comunicate all'anzidetto ufficio; le amministrazioni ed i concessionari devono
essere in grado di provare la data di spedizione.
13. Termini per i pubblici incanti. - 1. Nei
pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali della Comunità europee; il termine può essere ridotto a
trentasei giorni se l'amministrazione ha pubblicato la comunicazione di preinformazione di
cui all'articolo 12, comma 1. 2. I capitolati d'oneri e i documenti complementari,
sempreché richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro sei giorni dalla data di
ricezione della richiesta. 3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri,
sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 4. Quando, per la
loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o le informazioni complementari non possono
essere forniti nei termini di cui ai commi 2 e 3 o quando le offerte possono essere fatte
solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti
allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 1 devono essere adeguatamente
prorogati.
14. Termini per la licitazione privata, l'appalto
concorso e la trattativa privata. - 1. Nella licitazione privata o nell'appalto concorso,
nonché nella trattativa privata previa pubblicazione di un bando di gara, il termine di
ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a
decorrere dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee. 2. L'amministrazione aggiudicatrice, ricevute le
domande di partecipazione, invita simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti in
base alle indicazioni fornite nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera
d'invito deve contenere: a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il
capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta,
nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente
versata per ottenere i suddetti documenti; b) il termine di ricezione delle offerte,
l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere
redatte; c) gli estremi del bando di gara; d) l'indicazione dei documenti eventualmente da
allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili, fornite dal candidato nella domanda
di partecipazione, sulla capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli
20 e 21; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
3. Nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, il termine di ricezione
delle offerte stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice non può essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Il termine può essere
ridotto a ventisei giorni se l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di
preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1. 4. Le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri, sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate dalla
amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte. 5. Quando le offerte possono essere fatte
soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti
allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente
prorogati. 6. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione privata, appalto
concorso e trattativa privata possono essere fatte mediante lettera ovvero mediante
telegramma, telescritto, telecopia o telefono. In queste ultime quattro ipotesi deve
essere spedita lettera di conferma prima della scadenza del termine previsto nel comma 1.
7. Negli appalti stipulati da concessionari di lavori che non siano essi stessi una
amministrazione aggiudicatrice, il termine di ricezione delle domande di partecipazione
viene stabilito dal concessionario in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a
decorrere dalla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee, e il termine di ricezione delle offerte viene stabilito in modo da non essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare
un'offerta.
15. Procedure accelerate. - 1. Qualora, per
ragioni di urgenza, non sia possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 14,
l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire i termini seguenti: a) un termine di
ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere
dalla data di spedizione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data
dell'invito. 2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dall'amministrazione
aggiudicatrice almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte. 3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a
presentare un'offerta devono essere inviati per i canali più rapidi possibili. Le domande
effettuate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono, devono essere
confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al comma 1, lett.
a).
16. Termini nelle concessioni di lavori pubblici.
- 1. Nella concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 2, il termine per
la presentazione delle candidature non può essere inferiore a cinquantadue giorni, a
decorrere dalla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
17. Computo dei termini. - 1. Il calcolo dei
termini previsti negli articoli 13, 14, 15 e 16 va effettuato secondo le disposizioni del
regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità
europee.
TITOLO IV Criteri di selezione 18.
Esclusioni.
1. Indipendentemente da quanto previsto dagli
articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, può
essere escluso dalla procedura di appalto o di concessione il concorrente: a) che sia in
stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo
o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la
legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato; b) nei confronti del quale
sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente; c) che abbia riportato
condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua
moralità professionale; d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia
commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;
e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti
adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la
legislazione dello Stato di residenza; f) che non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti,
secondo la legislazione italiana; g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione. 2. Il
concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c)
del comma 1 con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale e di non
trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b) presentando un certificato rilasciato
dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di
altro Stato della CEE non residente in Italia la prova sarà fornita con un documento
equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza. 3. Per quanto riguarda le
lettere e) ed f) del comma 1, il concorrente italiano o di uno Stato della CEE iscritto
all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare
di non trovarsi nelle condizioni ivi previste, presentando il certificato di iscrizione
all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo,
può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle citate lettere e) ed f),
presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla
legislazione vigente nello Stato di appartenenza. 4. Se nessun documento o certificato del
genere di quelli previsti ai commi 2 e 3 è rilasciato dallo Stato della CEE, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad
un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico
ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli
Stati della CEE in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione
solenne.
19. Iscrizione a registri professionali e liste
ufficiali di costruttori. - 1. L'imprenditore che concorre ad un appalto può essere
invitato a documentare, se cittadino straniero non stabilito in Italia, la sua iscrizione
nel registro professionale dello Stato di residenza, ovvero, se cittadino di Stato ove non
sia previsto l'obbligo di iscrizione in registri professionali, una dichiarazione giurata
resa innanzi alla competente autorità del paese di appartenenza, attestante l'esercizio
della professione di imprenditore di lavori pubblici. 2. L'iscrizione all'albo nazionale
dei costruttori è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n.
57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani agli appalti
di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, ed agli appalti di cui all'articolo 4,
comma 4. 3. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non è richiesta per i
cittadini di altri Stati della CEE non stabiliti in Italia. Nei confronti degli stessi
soggetti, l'iscrizione è in ogni caso consentita alle stesse condizioni richieste per i
cittadini italiani. 4. Fermo quanto disposto dall'articolo 13, n. 1, della legge 10
febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 28 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, i
concorrenti stabiliti in altri Stati della CEE possono presentare un certificato di
iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, con la menzione
delle referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o nella lista e la relativa
classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in
relazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b), c), d) e g),
dall'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 21, comma 1, lettere b) e d).
I dati risultanti dall'iscrizione ad albi o liste ufficiali di costruttori non possono
essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta un'attestazione supplementare
relativa al pagamento dei contributi sociali. 5. Oltre a quanto previsto dagli articoli
13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per
la iscrizione all'albo nazionale dei costruttori nelle classifiche superiori alla ottava
deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 18,
lettere a), b),c), d) e g) e di possedere la capacità economica, finanziaria e tecnica di
cui agli articoli 20 e 21. 6. Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto
previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere e) ed f), dall'articolo 20, comma 1, lettere
b) e c), e dall'articolo 21, comma 1, lettere b) e d), deve menzionare anche le referenze
di cui al comma 5; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneità
soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, lettere e) ed f).
20. Capacità economica e finanziaria. - 1. La
capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti
referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci
dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello
Stato di residenza del concorrente; c) dichiarazione concernente la cifra di affari,
globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi. 2. I soggetti appaltanti
precisano nel bando di gara, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori,
debbono essere fornite, nonché le eventuali ulteriori referenze da presentare.
L'imprenditore che per giustificate ragioni non è in grado di dare le referenze
richieste, è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
altra documentazione ritenuta adeguata dal soggetto appaltante.
21. Capacità tecnica. - 1. La capacità tecnica
dell'imprenditore è provata mediante: a) i titoli di studio e professionali
dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della
conduzione dei lavori; b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato
di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il
periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e se essi furono effettuati a regola
d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi
direttamente dall'autorità competente all'amministrazione aggiudicatrice; c) una
dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si
disporrà per l'esecuzione dell'appalto; d) una dichiarazione indicante l'organico medio
annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni; e) una
dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte
integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per la esecuzione dell'opera. 2.
Nel bando di gara sono indicate, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
le referenze di cui al comma 1 che devono essere presentate in relazione alla natura e
all'importo dei lavori. 3. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare i concorrenti a
completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della
sussistenza dei requisiti previsti dal presente titolo.
TITOLO V Norme comuni di partecipazione
22. Riunione di imprese. - 1. Sono ammessi a
presentare offerte per gli appalti e le concessioni di cui al presente decreto nonché per
concessioni e appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e
degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a
contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome
e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di
lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911,
n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni e consorzi di imprese di cui
all'articolo 2602 e seguenti del codice civile. 2. In caso di licitazione privata, di
appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la
facoltà di presentare offerta o di trattare per sè e quale capogruppo di imprese
riunite, ai sensi del comma 1. 3. Possono altresì essere invitate alle gare o alla
trattativa privata di cui al comma 2, imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi
riunire ai sensi del comma 1, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante,
sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto. 4. Non è consentita
l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese
concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. 5. La violazione della
disposizione di cui al comma 4 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o
successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.
23. Requisiti dell'impresa singola e di quelle
riunite. - 1. Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle
previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 (9), e successive
modificazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara, o
quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto previsto
dagli articoli 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola
categoria prevalente, salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede
progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la
corrispondente classifica in altre categorie sempreché l'importo dei lavori delle
categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell'importo
dell'appalto. In tal caso ciascuna impresa riunita deve essere iscritta nelle categorie
richieste per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni
singola categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori
nelle categorie richieste per classifica corrispondente all'importo dei lavori di ogni
singola categoria. 2. Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale
costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente, ciascuna impresa riunita deve
essere iscritta per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto
dell'appalto. L'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nella
categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori. 3. Salvo quanto
disposto dall'articolo 5, qualora nell'appalto siano previste, oltre ai lavori della
categoria prevalente, anche parti dell'opera scorporabili, l'amministrazione
aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa categoria e classifica. Queste ultime
possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della
presentazione dell'offerta, che siano iscritte nell'albo nazionale costruttori per
categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse. L'amministrazione aggiudicatrice
deve indicare, altresì, nel bando l'importo della categoria prevalente ai fini della
ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente o riunite in
associazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. In ogni caso la somma degli
importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo
dei lavori da appaltare. 5. Il disposto dell'articolo 5, comma 1°, seconda parte, della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965,
n. 203, si applica anche nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle
imprese partecipanti. 6. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in
associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al presente articolo, possono associare
altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche per categorie ed importi
diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime
non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e
che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia
almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 7. L'offerta delle
imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'amministrazione. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel terzo
comma la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.
8. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare
da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente
rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del
mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante. 9. Al
mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti
nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di
ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo alle imprese mandanti. 10. Il rapporto di mandato non
determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle
quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e
degli oneri sociali (1).
(1) Così corretto con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1992, n. 23.
24. Piani di sicurezza. - 1. L'amministrazione
aggiudicatrice è tenuta a precisare nel capitolato speciale l'autorità o le autorità da
cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nello Stato, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i
lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una
procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria
offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29, commi 5 e 6,
relative alla verifica delle offerte anormalmente basse. 3. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
25. Fallimento dell'impresa mandataria o di
un'impresa mandante. - 1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si
tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo
titolare, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di
appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 23
e che sia di gradimento dell'amministrazione medesima, ovvero di recedere dall'appalto. 2.
In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di
un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare,
l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle
altre imprese mandanti.
26. Società tra imprese riunite. - 1. Le imprese
riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V,
titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori. 2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto
subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle
imprese riunite di cui al comma 7 dell'articolo 23. 3. Il subentro ha effetto dalla data
di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice. 4. Tutte le
imprese riunite devono far parte della società di cui al comma 1, la quale non è
iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n.
57. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del comma 1, la società può
essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate
alla esecuzione parziale. 5. L'inizio dell'attività esecutiva della società è
subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1982, n. 936. 6. Ai soli fini degli articoli 20 e 21 del presente
decreto e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla
società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di
partecipazione alla società stessa.
27. Scelta dei soggetti da invitare alle
procedure di appalto. - 1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella
trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice, sulla base delle informazioni
necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e
tecnico alle quali l'imprenditore deve soddisfare, sceglie i soggetti da invitare per la
presentazione di un'offerta o per la trattativa, fra quelli che posseggono i requisiti
prescritti dagli articoli 18, 19, 20 e 21, documentati in conformità al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 19 marzo 1990, n. 55. 2. Nella licitazione privata e nell'appaltoconcorso
l'amministrazione aggiudicatrice di norma prevede, facendone menzione nel bando di gara, i
numeri minimo e massimo entro i quali si collocherà il numero delle imprese che si
intendono invitare. Il numero minimo deve essere pari o superiore a cinque e quello
massimo pari a ventuno. In ogni caso, il numero dei candidati ammesso a presentare offerte
deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva. Qualora il numero dei
candidati che si sono qualificati sia superiore a ventuno, l'amministrazione
aggiudicatrice procede alla scelta collocando i candidati da invitare in ordine
decrescente secondo il fatturato in lavori triennale posseduto da ciascuno e dopo aver
suddiviso in tre gruppi di uguale numero il totale dei candidati. Allorquando il numero
totale dei candidati non sia divisibile per tre, il resto viene attribuito al gruppo
intermedio se dispari e, rispettivamente, al primo ed al terzo gruppo se pari.
L'amministrazione aggiudicatrice individua, quindi, i candidati da invitare, scegliendone
sette da ciascuno dei tre gruppi, applicando indici selettivi, da specificare con il
decreto di cui al comma 3, volti a favorire una adeguata rotazione negli inviti tra i
soggetti idonei all'affidamento e a fornire maggiori garanzie di tempestiva esecuzione dei
lavori. 3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e con eventuale revisione ogni due
anni, saranno definiti gli indici selettivi di cui al comma 2 e le relative modalità di
applicazione. 4. Nella trattativa privata previa pubblicazione di bando di gara il numero
dei candidati da ammettere non può essere inferiore a 3, purché vi sia un numero
sufficiente di candidati idonei.
28. Varianti al progetto. - 1. Allorché
l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può
prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano
conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione. 2. L'amministrazione
aggiudicatrice menziona nel capitolato d'oneri le condizioni minime che tali varianti
devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione e nel bando di gara
precisa se le varianti non sono autorizzate. 3. L'amministrazione aggiudicatrice non può
respingere la presentazione di una variante soltanto perché è stata stabilita con
specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che traspongono norme
europee o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni di cui
all'articolo 10, oppure con riferimento a specifiche tecniche di cui all'articolo 11,
comma 3, lettere a) e b).
TITOLO VI Aggiudicazione
29. Criteri di aggiudicazione. - 1. Fermo
restando, per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., quanto disposto
dall'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , i lavori di cui all'articolo 1 del
presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: a) quello del
prezzo più basso; b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in
base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al
termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico
dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e
nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati
separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita;
detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti
numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente
secondo criteri predeterminati. 2. Quando l'amministrazione aggiudicatrice abbia prescelto
il criterio del prezzo più basso, tale prezzo potrà essere determinato: 1) mediante il
sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14; 2) oppure mediante
offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo
fissato dall'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 1, primo
comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14. 3. Nei casi in cui la gara è
bandita sulla base di un progetto esecutivo fornito dall'amministrazione aggiudicatrice,
è utilizzato il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. 4.
L'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara e non è
consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504.
5. Se per un determinato lavoro talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto
alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto all'offerente le
necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se
non le considera valide; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio
dell'aggiudicazione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a
comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori
pubblici, il quale ne curerà la trasmissione alla Commissione della Comunità economica
europea. L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione esclusivamente
giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle
soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode
l'offerente o sull'originalità del progetto da lui elaborato. 6. In deroga a quanto
previsto dal comma 5 e fino al 31 dicembre 1992, l'amministrazione aggiudicatrice può
procedere alla esclusione automatica delle offerte risultanti basse in modo anomalo,
applicando il criterio previsto dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65 (14), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,
qualora il numero delle offerte presentate sia superiore a trenta. La facoltà di
esclusione ed il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel
bando o avviso di gara. 7. Il ricorso alle procedure di cui al comma 6 è menzionato
nell'avviso di cui all'articolo 12, comma 5.
30. Verifica dei requisiti. - 1.
L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla gara, ne comunica l'esito
all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria. 2. L'aggiudicatario,
entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di
cui agli articoli 20 e 21, lettere b), c), d) ed e), presentando la documentazione
indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi degli allegati D, E ed F. 3. Quando tale
prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice annulla con atto motivato
l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.
31. Comunicazioni alle imprese escluse. - 1.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica, nei quindici giorni successivi al ricevimento
della domanda, ad ogni candidato o offerente respinto che ne faccia richiesta, i motivi
del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e il nome dell'aggiudicatario. 2.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica ai candidati od offerenti, che lo richiedono, i
motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una
gara o di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea.
32. Verbale di gara. - 1. Per ciascun appalto
aggiudicato, l'amministrazione aggiudicatrice compila un verbale in cui devono comunque
figurare: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il
valore dell'appalto; b) i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la
giustificazione della loro scelta; c) i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi
dell'esclusione; d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della
sua offerta nonché la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a
terzi; e) ove trattasi di trattativa privata, le circostanze di cui all'articolo 9 che
giustificano il ricorso a tale procedura. 2. Il verbale di cui al comma 1 o i principali
punti del medesimo sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee, su sua
richiesta.
TITOLO VII Disposizioni finali
33. Deroghe. - 1. Fino al 31 dicembre 1992
restano applicabili le disposizioni sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
diretti alla riduzione delle disparità regionali ed alla promozione della creazione di
posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale, purché
dette disposizioni siano compatibili con il trattato istitutivo della Comunità economica
europea ed in particolare con i principi dell'esclusione di qualsiasi discriminazione
fondata sulla nazionalità, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei
servizi, nonché con gli obblighi internazionali della Comunità stessa.
34. Subappalto e cottimo. - 1 (2). 2 (3). 3 (4).
4 (5). 5 (6). 6. Le disposizioni del presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio
1993.
(2) Sostituisce con i commi 3 e 3-bis il comma 3
dell'art. 18, L. 19 marzo 1990, n. 55.
(3) Modifica il comma 6 dell'art. 18, L. 19 marzo 1990, n. 55.
(4) Sostituisce il comma 9 dell'art. 18, L. 19 marzo 1990, n. 55.
(5) Modifica i commi 11 e 13 dell'art. 18, L. 19 marzo 1990, n. 55.
(6) Sostituisce il comma 12 dell'art. 18, L. 19 marzo 1990, n. 55.
35. Comunicazioni alla Commissione delle
Comunità europee. - 1. Il Ministro dei lavori pubblici acquisisce presso le
amministrazioni aggiudicatrici le informazioni e i dati relativi agli appalti da esse
conclusi, ai fini della formazione del prospetto statistico da inviare alla Commissione
delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 30-bis della direttiva del Consiglio
(71/305/CEE) del 26 luglio 1971, inserito dal numero 22 della direttiva del Consiglio
(59/440/CEE) del 18 luglio 1989.
36. Disposizioni abrogate. - 1. La legge 8 agosto
1977, n. 584, cessa di avere applicazione a far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, salvo che per le procedure per le quali il bando di gara è stato pubblicato o
l'offerta è stata presentata anteriormente alla suddetta data. 2. E' confermata la
modifica all'articolo 15, secondo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, introdotta
dall'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 584. 3. Sono abrogate le norme vigenti
incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
ALLEGATO A Elenco delle attività
professionali Corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella
Comunità europea
50 EDILIZIA E GENIO CIVILE
502 Genio civile: costruzione di strade - ponti, ferrovie ecc. |
502.1 Imprese generali di genio civile
502.2 Lavori di sterro e miglioramento del terreno
502.3 Costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi)
502.4 Costruzione di opere d'arte fluviali e marittime (canali, ponti, chiuse,
argini, ecc.)
502.5 Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)
502.6 Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, erogazione,
evacuazione delle acque usate, depurazione)
502.7 Imprese specializzate in altre attività di genio civile
ALLEGATO B Definizione di alcune
specifiche tecniche
Ai fini del presente decreto si intende per: 1)
«specifiche tecniche», l'insieme delle prescrizioni tecniche menzionate in particolari
nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un
materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente
un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a
cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i
livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le
prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda il
sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di
prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le
istruzioni relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di
carattere tecnico che l'autorità aggiudicatrice può prescrivere, mediante
regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e
relativamente ai materiali o elementi costituenti tali opere; 2) «norma», la specifica
tecnica approvata da un organismo riconosciuto avente funzioni normative per applicazione
ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria; 3)
«norma europea», le norme approvate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal
comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto «norme europee»
(EN) o «documenti di armonizzazione» (HD), conformemente alle regole comuni di tali
organismi; 4) «benestare tecnico europeo», la valutazione tecnica favorevole alla
idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali
per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le
condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. Il benestare tecnico
europeo è rilasciato dall'organismo riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro; 5)
«specifica tecnica comune», la specifica tecnica elaborata secondo una procedura
riconosciuta dagli Stati membri per assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati
membri è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee; 6) «requisiti
essenziali», requisiti relativi alla sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti
d'interesse collettivo, che le opere in questione possono soddisfare.
ALLEGATO C Comunicazione di
preinformazione
La comunicazione di preinformazione di cui
all'articolo 12, comma 1, deve contenere i seguenti elementi: 1) Nome, indirizzo, numeri
di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione
aggiudicatrice; 2) a - luogo di esecuzione; b - natura ed entità delle prestazioni e, se
l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento
all'opera; c - se disponibile: stima della forcella dei costi delle prestazioni
progettate; 3) a - data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
dell'appalto o degli appalti; b - se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori; c -
se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori; 4) se note: condizioni di
finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in
materia; 5) altre indicazioni; 6) data di spedizione della comunicazione; 7) data di
ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
ALLEGATO D Bando di gara per pubblici
incanti
a) nome, indirizzo, numero di telefono, di
telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice; b) data di
invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; c) criterio di
aggiudicazione prescelto; d) luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera,
natura ed entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, ordine di
grandezza dei medesimi e possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per
l'insieme; indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo;
categoria A.N.C. e classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
e) termine di esecuzione dell'appalto; f) soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il
capitolato d'oneri ed i documenti complementari e ammontare e modalità di versamento
della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione; g) termine
di ricezione delle offerte, indirizzo a cui queste devono trasmettersi e lingua o lingue
in cui debbono redigersi; h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi
contenenti le offerte, nonché data, ora e luogo di detta apertura; i) indicazioni
relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta
all'appaltatore ai sensi della normativa vigente; j) modalità essenziali di finanziamento
e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive; k)
facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 22 e seguenti; l)
requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, che si
richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21, e
come determinati in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55, nonché cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 18; m) periodo
decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta; n)
richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende
subappaltare; o) ammissibilità di offerte in aumento; p) se si procederà
all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta; q) ammissione delle imprese
non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli
articoli 18 e 19; r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto
degli oneri previsti per i piani di sicurezza; s) data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee della comunicazione di preinformazione di cui
all'allegato c) o menzione della sua mancata pubblicazione; t) facoltà di avvalersi della
procedura di cui all'articolo 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.
ALLEGATO E Bando di gara per licitazione
privata, appalto-concorso e trattativa privata con previa pubblicazione del bando di gara
I Per la licitazione privata e per l'appalto
concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi: 1) notizie di cui alle
lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q), s), e t) del bando di gara
dell'allegato D; 2) criterio di aggiudicazione; 3) nel caso di appalto avente per oggetto,
oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, indicazioni
utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
4) termine di ricezione delle domande di partecipazione, indirizzo al quale tali domande
debbono essere inviate e lingua o lingue in cui debbono redigersi; 5) termine massimo
entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta; 6)
indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni
successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché
quelli di cui alla lettera 1) del bando di gara di cui all'allegato D; 7) previsione della
scelta dei soggetti da invitare, numero minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà
compilata la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al
numero 6.
II Per la trattativa privata con previa
pubblicazione del bando di gara, il bando stesso, oltre alle indicazioni di cui al punto
I, deve contenere: 1) eventualmente, nomi ed indirizzi dei fornitori già prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice; 2) eventualmente, date delle precedenti pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
III Gli inviti a presentare offerta debbono
specificare: 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara; 2) le indicazioni di cui
alle lettere f), g), p) ed r) del bando di gara di cui all'allegato D); 3) i documenti
prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i
documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni
concernenti i requisiti di cui agli articoli 20 e 21 e a completamento delle informazioni
fornite.
ALLEGATO F Bando di gara per la
concessione di costruzione e gestione (*)
(*) Per le concessioni di sola costruzione devono
essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.
Per la concessione di costruzione e gestione il
bando di gara deve contenere i seguenti elementi: 1) nome, indirizzo, numero di telefono,
di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente; 2) data di invio del
bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; 3) criteri in
base ai quali verrà scelto il concessionario; 4) luogo di esecuzione, oggetto della
concessione, natura ed entità delle prestazioni; 5) condizioni minime di carattere
personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari; 6)
percentuale minima dei lavori che il concessionario deve affidare a terzi e obbligo di
indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale; 7) termine
per la presentazione delle candidature, indirizzo cui debbono trasmettersi, lingua o
lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, termine entro il quale il
concedente spedirà gli inviti.
ALLEGATO G Bando di gara per appalti
aggiudicati dal concessionario
Il bando di gara per gli appalti aggiudicatari
dal concessionario deve essere redatto seguendo lo schema seguente: 1) a) Luogo di
esecuzione; b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;
2) Termine di esecuzione; 3) Denominazione e indirizzo dell'ente od organismo presso cui
possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari; 4) a - Data
limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; b - Indirizzo a
cui debbono essere trasmesse; c - Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte; 5)
Cauzioni e garanzie richieste; 6) Condizioni di carattere economico e tecnico che
l'imprenditore deve soddisfare; 7) Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione
dell'appalto; 8) Altre indicazioni; 9) Data di spedizione del bando di gara; 10) Data di
ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
ALLEGATO H Appalti aggiudicati
L'avviso di cui all'articolo 12, comma 5, deve
contenere i seguenti elementi: 1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice; 2)
Procedura di aggiudicazione prescelta; 3) Data dell'aggiudicazione dell'appalto; 4)
Criteri di attribuzione dell'appalto; 5) Numero delle offerte ricevute; 6) Nome e
indirizzo del o degli aggiudicatari; 7) Natura ed entità delle prestazioni effettuate,
caratteristiche generali dell'opera costruita; 8) Prezzo o gamma dei prezzi
(minimo/massimo) pagato (i); 9) Eventualmente valore e parte del contratto che può essere
subappaltato ad un terzo; 10) Altre indicazioni; 11) Data di pubblicazione del bando di
gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; 12) Data di spedizione della
presente comunicazione; 13) Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
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