Legge
18 novembre 1998 n. 415
"Modifiche alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici"
ART. 1
(Principi generali)
1. In attuazione dellarticolo
97 della Costituzione lattività amministrativa in materia di opere e lavori
pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di
efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel
rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a
statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
infraregionali da queste finanziati, i princìpi desumibili dalle disposizioni della
presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi
della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e
dellarticolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi
internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dellarticolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dellattività amministrativa
delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non
per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
ART. 2
(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)
1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui allarticolo 3, comma 2, si intendono per
lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione
di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge
qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui allarticolo 3, comma 2, si
applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici,
compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro
associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui allarticolo 19, comma 2, ai
concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, alle società di cui allarticolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, ed allarticolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura
anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza
nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo
svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allarticolo 8, comma 6, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati
aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere
progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e
funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui allallegato A del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari,
edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1
milione di ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50% dellimporto dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari di
lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33.
Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si
applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19,
commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei
settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì,
le disposizioni del regolamento di cui allarticolo 3, comma 2, relative
allesecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori.
Resta ferma lapplicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad
appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non
realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente
indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei
lavori da eseguire; lelenco delle imprese controllate viene successivamente
aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti
di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al
concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della
concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel
bando lobbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del
40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire
i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del presente
comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dallarticolo 2359
del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori
pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al
comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già
assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e
prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima
dellinizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione
in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, di importo pari o superiore a 200.000 ecu e inferiore a 5 milioni di ecu, diversi da
quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
allarticolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli
di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto
legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma
2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ecu sono sottoposti ai regimi
propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono allesecuzione dei lavori di cui alla
presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici ovvero in economia nei limiti di cui allarticolo 24. Le medesime
disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, per lesecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli
individuati ai sensi dellarticolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
nonché tra quelli di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica,
istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero
la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla
metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a
sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e
c).
ART. 3
(Delegificazione)
1. E demandata alla potestà
regolamentare del Governo, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con le modalità, di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla
presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle
attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici,
nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante
informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a
tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e
alle relative competenze.
2. Nellesercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro
sei mesi dalla data dellentrata in vigore della presente legge, il 30 settembre
1995, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente
legge, costituisce lordinamento generale in materia di lavori pubblici. Recando
altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme
regolatrici, nellambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa
comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per
quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri dellambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri
interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
trasmissione dello schema. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime
parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il
regolamento è emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì
alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
3. Il Governo, nellambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con
modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma
1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti
normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme
della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad
essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in
materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, è adottato, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il nuovo capitolato generale dappalto, che trova applicazione ai
lavori affidati dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, lettera a) della
presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono
adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle
materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui allarticolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei
compiti e delle funzioni dellingegnere capo fra il responsabile del procedimento e
il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui allarticolo
7;
d) i requisiti e le modalità per liscrizione, allAlbo nazionale dei
costruttori, dei consorzi stabili di cui allarticolo 12, nonché le modalità per la
partecipazione dei consorzi stabili alle gare per laggiudicazione di appalti e di
concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e lindividuazione
dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dellarticolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi
di cui allarticolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali
relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui allart. 17, comma 7;
i) lettera soppressa dalla legge 216/95
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e
manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui
allarticolo 21;
n) lettera soppressa dalla legge 216/95
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui allarticolo 25;
p) lammontare delle penali di cui allarticolo 26, comma 6, secondo
limporto dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da
parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dellappaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dellopera e dei materiali e le relative modalità di
rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui allarticolo 28 e il
termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei
quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso dopera; le condizioni di
incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dellarticolo 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui allarticolo 30, le
condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le
modalità. Di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le
modalità di prestazione della garanzia in caso di riunioni di concorrenti di cui
allarticolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui allarticolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie
prevalenti ai sensi dellarticolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
sostituito dallarticolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei
lavori al fine di assicurare leffettiva e continuativa prosecuzione dei lavori
stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori
pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari
pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento
della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
allattività svolta, é autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul
capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dellart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito
regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle
attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa
militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le
disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di
affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri,
nellambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione
allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari
esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti
lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla
Unione europea.
ART. 4
(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. Al fine di garantire
losservanza dei principi di cui allarticolo 1, comma 1, nella materia dei
lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma,
lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata
"Autorità".
2. LAutorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata dintesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. I membri dellAutorità, al fine di garantire la pluralità
delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori
tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. LAutorità sceglie
il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dellAutorità durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire
cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per lintera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il
trattamento economico spettante ai membri dellAutorità, nel limite complessivo di
lire 1.250.000.000 annue.
4. LAutorità:
a) vigila affinché sia assicurata leconomicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sullosservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento
dei lavori pubblici;
c) accerta che dallesecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si
evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso dopera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli
appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende allattività dellOsservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui allart. 8.
5. Per lespletamento dei propri compiti, lAutorità si avvale
dellOsservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità
specializzate di cui allarticolo 14, comma 1, del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché,
per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli
interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno
1939, n. 1089.
6. Nellambito della propria attività lAutorità può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad
ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che
ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli
affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può
disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della
collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante
ai fini dellistruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dellAutorità sono tutelati, sino alla
conclusione dellistruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dellAutorità, nellesercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
dufficio.
7. Con provvedimento dellAutorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di
fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri. Lentità delle sanzioni è proporzionata allimporto
contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dellAutorità devono
prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al
giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni
dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene
mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6
appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dallordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti lesistenza di irregolarità, lAutorità trasmette gli atti
ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora lAutorità accerti che dalla
realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte
dei conti.
10. Alle dipendenze dellAutorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) lOsservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di
competenza dellAutorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti
sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici
dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, di
intesa con lAutorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per lattivazione
dei compiti di controllo spettanti allamministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è
composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e
tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui allarticolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi
compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato
tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
allapposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
11. Soppresso.
12. Soppresso.
13. Soppresso.
14. LOsservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in
sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome. I modi e i
protocolli della articolazione regionale sono definiti dallAutorità di concerto con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.
15. LOsservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla
base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della
Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dellIstituto nazionale
di statistica (ISTAT), dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), delle regioni, dellUnione province dItalia (UPI),
dellAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dellOsservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti
compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori
pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi
e gli avvisi di gara; le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti,
limpiego della mano dopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di
attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione alle
specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonché lelenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al
fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce laccesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e
alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dallAutorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale,
e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni
interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i
compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale
dellOsservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il
tramite della sezione regionale dellOsservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono
tenuti a comunicare allOsservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 ecu, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di
definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il
contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, limporto di
aggiudicazione, il nominativo dellaggiudicatario o dellaffidatario e del
progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
linizio, gli stati di avanzamento e lultimazione dei lavori,
leffettuazione del collaudo, limporto finale del lavoro. Il soggetto che
ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con
provvedimento dellAutorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti
dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e
comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dellOsservatorio dei lavori
pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
ART. 5
(Disposizioni in materia di personale dellAutorità e del Servizio
ispettivo e norme finanziarie)
1. Al personale dellAutorità
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui allarticolo 4, comma 10, lettera a), è composta da
non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da
un dirigente generale di livello C.
3. Abrogato
4. LOsservatorio dei lavori pubblici di cui allarticolo 4, comma 10, lettera
c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità,
ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dallAutorità;
alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle
procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui
al medesimo decreto. Al personale dellAutorità è fatto divieto di assumere altro
impiego od incarico, nonché, di esercitare attività professionale, didattica,
commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale
dellAutorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei
posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale
assunto in esito ai concorsi per esami di cui allarticolo 13, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nellambito del sistema
di programmazione delle assunzioni previsto dallarticolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle
procedure di mobilità di cui al capo III, del titolo II, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di
concorso di cui al medesimo decreto.
6. LAutorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento
con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Su proposta dellAutorità, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i
criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.
7. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in lire
14.040 milioni per lanno 1995 e in lire 13.680 milioni per lanno 1996, e in
lire 13.320 milioni a decorrere dallanno 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lanno 1995,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. LAutorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni
regionali dellOsservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
ART. 6
(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei
lavori pubblici)
1. E garantita la piena
autonomia funzionale ed organizzativa, nonché lindipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico
consultivo dello Stato.
2. Abrogato
3. Nellesercizio del potere di organizzazione ai sensi dellarticolo 1, terzo
comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
a) lassolvimento dellattività consultiva richiesta dallAutorità;
b) lassolvimento dellattività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche
amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il l°
gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su
materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri
consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la
rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nellambito del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei
comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti
definitivi di lavori pubblici di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato di importo superiore ai 25 milioni di ecu, nonché parere sui
progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse
ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ecu, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi
presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene
parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico, di
importo inferiore a 25 milioni di ecu, presenti elementi di particolare rilevanza e
complessità, il Provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio Superiore.
5-bis. Le adunanze delle sezioni e dellassemblea generale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri
sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti alladunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e lamministrazione motiva autonomamente latto
amministrativo da emanare.
ART. 7
(Misure per ladeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione)
1. I soggetti di cui
allarticolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di
ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi
della progettazione, dellaffidamento e dellesecuzione.
2. Il regolamento determina limporto massimo e la tipologia dei lavori per i quali
il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei
lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere
esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. LAmministrazione della
difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo
di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento
per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai
fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici; e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla
copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e
razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti
o ritardi nellattuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle
aree e degli immobili necessari, fornisce allAmministrazione i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari
per lattività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento,
coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori
e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante
lesecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, le responsabilità dellingegnere capo e del direttore dei lavori come
definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora lorganico dei
soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle
adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dellintervento
secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del
programma, i compiti di supporto allattività del responsabile del procedimento
possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo
17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale.
6. Qualora si renda necessaria lazione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, lamministrazione aggiudicatrice, su
proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un
accordo di programma ai sensi dellarticolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni.
7. Per lacquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla
osta e assensi, comunque denominati, al fine dellesecuzione di lavori pubblici,
lamministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del
procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dellarticolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve
essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al
comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della
conferenza o dellaccordo di programma. In caso di affidamento di concessione di
lavori pubblici di cui allarticolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è
convocata dal concedente anche nellinteresse del concessionario.
8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto
definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dellamministrazione competente
in ordine alla valutazione dimpatto ambientale, ove richiesta dalla normativa
vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve
termine idoneo a consentire lutilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo
periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di
conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto
preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della
conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da
ciascuna amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se
necessario, chiarimenti e documentazione.
11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto
delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da
soggetti che dispongono, per delega ricevuta dallorgano istituzionalmente
competente, dei poteri spettanti alla sfera dellamministrazione rappresentata in
relazione alloggetto del procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di unamministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno
dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle
amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e
recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dellassenso.
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in
armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza
regionale e locale.
15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie
centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di
due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti
allamministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dellarticolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
ART. 8
(Qualificazione)
1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui allarticolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro
attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati
dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato e con il
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per
tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui allarticolo 2,
comma 1, di importo superiore a 150.000 ecu, articolato in rapporto alle tipologie ed
allimporto dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dallAutorità di cui allarticolo 4,
sentita unapposita commissione consultiva istituita presso lAutorità
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico
del bilancio dellAutorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di
attestazione è demandato il compito di attestare lesistenza nei soggetti
qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema
di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al
comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei
lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli
organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in
piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del
sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dellAutorità; i
soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della
certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati
dallAutorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo
svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per
lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli
dellattestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dellesistenza nei soggetti qualificati della
certificazione del sistema di qualità, o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al
comma 3, lettera c), nonché le modalità per leventuale verifica annuale dei
predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto
allentità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in
attuazione dellarticolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti,
anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i
versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo
non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti
dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3,
lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di
richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori
di importo inferiore a 500.000 ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili allattività di
qualificazione;
g) la durata dellefficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non
superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la
qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
lAutorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dellOsservatorio dei
lavori pubblici di cui allarticolo 4.
5. Abrogato.
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dellesercizio, da parte
dellispettorato generale per lAlbo nazionale dei costruttori e per i contratti
di cui al sesto comma dellarticolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle
competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dellAlbo nazionale dei costruttori
dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dallart. 24, primo comma, della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla
vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini
dellapplicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme
incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dallAlbo di cui alla
legge 10 febbraio 1962, n 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla
normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, allesclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le
stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal l° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e
non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è vietata, per laffidamento di lavori pubblici,
lutilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui
allarticolo 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al
31 dicembre 1999, lesistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è
accertata in base al certificato di iscrizione allAlbo nazionale dei costruttori per
le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in
base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal l° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3
dellarticolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente
legge, liscrizione allAlbo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15
novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai
sensi del medesimo comma 3 dellarticolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti allUnione europea partecipano alle
procedure per laffidamento di appalti di lavori pubblici in base alla
documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso
di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui allarticolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad
una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i
requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei
seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal
comma 2 dellarticolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la
certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di
cui al comma 2 dellarticolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine
generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di
lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ecu.
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori. Ulteriore modifica allart. 8: Art. 2, comma 2, della
"Merloni-Ter": Il regolamento di cui allarticolo 8, comma 2, della legge
n. 109, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 9
(Norme in materia di partecipazione alle gare)
1. Fermo restando quanto disposto
dallarticolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge
10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al
periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti,
differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per
lAlbo nazionale dei costruttori, articola lattuale sistema di categorie in
opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al
comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto
riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da
individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dellattrezzatura tecnica, della
manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività
di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dellAlbo nazionale dei
costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.
ART. 10
(Soggetti ammessi alle gare)
1. Sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società
cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dellarticolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni
di cui allarticolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dellofferta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il
quale esprime lofferta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui allarticolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui allarticolo 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di
società ai sensi dellarticolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo
le disposizioni di cui allarticolo 13 della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui allart. 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui allarticolo 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la
facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
delloriginario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui allarticolo 2, comma
2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo
classificato, e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche
offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, prima di procedere
allapertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
allunità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando
tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione o nellofferta, i soggetti aggiudicatori procedono
allesclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto allAutorità per i provvedimenti di cui
allarticolo 4, comma 7, nonché per lapplicazione delle misure sanzionatorie
di cui allarticolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche allaggiudicatario e
al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino
le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione
della nuova soglia dellanomalia dellofferta ed alla conseguente eventuale
nuova aggiudicazione.
ART. 11
(Requisiti per la partecipazione dei Consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica
e finanziaria per lammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti
di cui allarticolo 10, comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti e comprovati
dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui allarticolo 8, comma 2, della
presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature
e dei mezzi dopera, nonché allorganico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.
ART 12
(Consorzi stabili)
1. Si intendono per consorzi stabili
quelli, in possesso, a norma dellarticolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli
8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori
pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per liscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei
consorzi stabili allAlbo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento
stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i
lavori anche tramite affidamento ai consorziati fatta salva la responsabilità solidale
degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i
criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello
stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui allarticolo 8 comma 2, detta le norme per
lapplicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai
consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo
II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché larticolo 18 della legge
19 marzo 1990, n. 55, come modificato dallarticolo 34 della presente legge.
5. E vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori
pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto
si applica larticolo 353 del codice penale. E vietato ai singoli partecipanti
ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai
sensi dellarticolo 10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis), nonché più di un
consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti allarticolo 4
della parte 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
limposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni
governative posta a carico delle società ai sensi dellarticolo 3, commi 18 e 19,
del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma
1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
ART. 13
(Riunione di concorrenti)
1. La partecipazione alle procedure
di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui allarticolo l0,
comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo
nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e attestati ai sensi dellarticolo 8, per la quota percentuale indicata nel
regolamento di cui al medesimo articolo 3, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a
quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 n.
55.
2. Lofferta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina
la loro responsabilità solidale nei confronti dellamministrazione. Per gli
assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata allesecuzione dei
lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario
o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui agli articoli 8 e
9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per
i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per limporto della categoria
dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
4. E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
unassociazione temporanea o consorzio di cui allarticolo 10 comma 1, lettere
d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui
allarticolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. E consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
allarticolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal
caso lofferta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi e contenere limpegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis. E vietata lassociazione in partecipazione. E vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
allarticolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dallimpegno presentato in sede di offerta.
6. Linosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta lannullamento
dellaggiudicazione o la nullità del contratto, nonché lesclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nelloggetto dellappalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed
opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento
dellimporto totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in
grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che
definisce altresì lelenco delle opere di cui al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di
cui allarticolo 10, comma 1, lettera d), nellambito della quale uno di essi
realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di
gara, assumibili da uno dei mandanti.
ART. 14
(Programmazione dei lavori pubblici)
1. Lattività di realizzazione
dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di
suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, lettera a),
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente allelenco dei lavori da
realizzare nellanno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1
predispongono nellesercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente
previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come
prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono lanalisi dello stato di fatto di
ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema
di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui allarticolo 2,
comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di
lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità allinterno di ogni categoria. In
ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi
per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di
quanto previsto allarticolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali
beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la
documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma
triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. Linclusione di un lavoro nellelenco annuale di cui al comma 1 è
subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dellarticolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente
lindicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nellelenco annuale,
limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento allintero lavoro sia
stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dellintero lavoro.
In ogni caso lamministrazione nomina, nellambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di
ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nellelenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo
previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino alladozione medesima,
gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia
di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le
disposizioni dellarticolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n.
1, e successive modificazioni, e dellarticolo 27, comma 5, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
9. Lelenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere lindicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati
di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dellarticolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nellelenco
annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dellamministrazione al momento
della formazione dellelenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito di ribassi dasta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano
le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nellelenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui
al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi
allOsservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli
provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al Cipe, per la verifica della loro
compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio
finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal
secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dellanno.
13. Lapprovazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dei lavori.
ART. 15
Abrogato.
ART. 16
(Attività di progettazione)
1. La progettazione si articola, nel
rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare,
definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dellopera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e
comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4
e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il
responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla
specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a
modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e
consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione
prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con
riferimento ai profili ambientali e allutilizzo dei materiali provenienti dalle
attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per
lindividuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre
consentire lavvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti
nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione
descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle
caratteristiche dei materiali prescelti e dellinserimento delle opere sul
territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici
e dei volumi da realizzare, compresi quelli per lindividuazione del tipo di
fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed
alle caratteristiche dellopera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed
economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le
indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da
consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del
computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad
un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito
dallinsieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dallelenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli
studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della
rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da
apposito piano di manutenzione dellopera e delle sue parti da redigersi nei termini,
con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui
allart. 3.
6. In relazione alle caratteristiche e allimportanza dellopera, il regolamento
di cui allart. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di
intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai
collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi
necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i
rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di
impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei
lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel
caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9. Laccesso per lespletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
allattività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori
sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
ART. 17
(Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori, e
accessorie)
1. Le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed
agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico
del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui
allarticolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i
rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i
consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni
aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f),
ai quali si applicano le disposizioni di cui allarticolo 13 in quanto compatibili.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da
dipendenti delle amministrazioni abilitati allesercizio della professione. I tecnici
diplomati, in assenza dellabilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
lamministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso
unaltra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati
in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle
amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di
affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei
soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento
di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in
organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto,
ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o
ambientale, o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti
dal regolamento, che richiedono lapporto di una pluralità di competenze, casi che
devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di cui al
comma 1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono
essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi
siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ecu, salvo i casi di opere di speciale
complessità e che richiedano una specifica organizzazione.
5. Il regolamento dei lavori per lattività del Genio militare di cui
allarticolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme
delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti
previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono lattività in forma
associata ai sensi dellarticolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai
corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V
del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del
progetto.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le
società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino allentrata in vigore del
regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o
più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o
laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla
società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione
alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo
sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle
quali controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dellincarico di
cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dellofferta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere
indicata, sempre nellofferta, la persona fisica incaricata dellintegrazione
tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per
promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per
laggiudicazione.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o
alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i
quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato allaffidatario di incarichi di progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dallart. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dellaffidatario dellincarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dellincarico ed ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per laffidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o
superiore a 200.000 ecu, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
11. Per laffidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 40.000 e 200.000 ecu, il regolamento disciplina le modalità di
aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i princìpi
generali della trasparenza e del buon andamento con lesigenza di garantire la
proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dellincarico.
12. Per laffidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 40.000 e 200.000 ecu, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a
dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
laffidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula
presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
inferiore a 40.000 ecu, le stazioni appaltanti possono procedere allaffidamento ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i casi le
stazioni appaltanti devono verificare lesperienza e la capacità professionale dei
progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad
essa connesse allottenimento del finanziamento dellopera progettata. Nella
convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni. Ai fini dellindividuazione dellimporto stimato il conteggio
deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza
sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria lopportunità di
applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali
concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e
12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4,
lattività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri
professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per
stabilire limporto stimato, ai fini dellaffidamento dellincarico di
progettazione, deve comprendere limporto della direzione dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della
determinazione dellimporto da porre a base dellaffidamento, applicando le
aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma
delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei
corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione
ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei
corrispettivi per le attività di supporto di cui allarticolo 7, comma 5, nonché le
attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di
sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino allemanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad
applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica
laliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica laliquota fissata per il progetto esecutivo; per
la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi
del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dellarticolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dellultimo
comma dellarticolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dallarticolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo laffidatario non
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni,
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con lesclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni,
accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre laccettazione, da
parte del nuovo progettista, dellattività progettuale precedentemente svolta.
Laffidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando
che lavvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei
settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento
delle procedure per laffidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse,
direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi
stessi controllate, purché almeno lottanta per cento della cifra di affari media
realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla
prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di
controllo si determinano ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile.
ART. 18
(Incentivi e spese per la progettazione)
1. L'1 per cento del costo
preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale
relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono
destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di
cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di
pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengano indicati i criteri di ripartizione
che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e
dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso
dopera.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli
stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dellarticolo 16,
comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad
apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del
bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non
superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse
indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale ad altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché allaggiornamento ed adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti già esistenti dintervento di cui sia riscontrato il
perdurare dellinteresse pubblico alla realizzazione dellopera. Analoghi
criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi
abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere
finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al
credito, listituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle
spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dallente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono espletare, nellambito territoriale dellufficio di appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se
non conseguenti ai rapporti di impiego.
2-quater. E vietato laffidamento di attività di progettazione, direzione
lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.
ART. 19
(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
01. I lavori pubblici di cui alla
presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto dallarticolo 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a
titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui
allart. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui allart. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui allarticolo 16, comma 5, e lesecuzione
dei lavori pubblici di cui allart. 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del
cinquanta per cento sul valore dellopera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
1-bis. Per laffidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è
indetta sulla base del progetto definitivo di cui allarticolo 16, comma 4.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un
imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e lesecuzione dei lavori pubblici, o di
pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché
la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe
amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dellequilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può
superare il cinquanta per cento dellimporto totale dei lavori. Il prezzo può essere
corrisposto a collaudo effettuato in ununica rata o in più rate annuali costanti o
variabili.
2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti
e le condizioni di base che determinano lequilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dallamministrazione
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e
regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
lesercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una
modifica dellequilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare
mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga
del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il
concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o
le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del
piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del
concessionario si applicano le disposizioni dellarticolo 37-septies, comma 1,
lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di
copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali, nonché leventuale valore residuo
dellinvestimento non ammortizzato al termine della concessione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui allarticolo 2, comma 2,
lettera b), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato
lespletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono
tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere
pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi
dellart. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a
misura ai sensi dellart. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F. In
ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo,
sono stipulati a corpo.
5. E in facoltà dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, stipulare a
misura, ai sensi del terzo comma dellarticolo 326 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
5-bis. Lesecuzione da parte dellimpresa avviene in ogni caso soltanto dopo che
la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. Lesecuzione dei lavori
può prescindere dallavvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo
qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dellappalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
allappaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
allamministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui
allarticolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo
restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo
dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per limmissione
nel possesso dellimmobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei
beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente lesecuzione dei lavori e
lacquisizione di beni. Laggiudicazione avviene in favore della migliore
offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero
in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente,
allacquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti più conveniente per lamministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate
offerte per lacquisizione del bene. Il regolamento di cui allarticolo 3, comma
2, disciplina compiutamente le modalità per leffettuazione della stima degli
immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione.
ART. 20
(Procedure di scelta del contraente)
1. Gli appalti di cui
allarticolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui allarticolo 19 sono affidate mediante licitazione privata,
ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati
relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e
sismiche; lofferta ha ad oggetto gli elementi di cui allarticolo 21, comma 2,
lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara;
i lavori potranno avere inizio soltanto dopo lapprovazione del progetto esecutivo da
parte dellamministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa
privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.
4. Laffidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti
appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad
elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è
effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dellarticolo 16,
nonché di un capitolato prestazionale corredato dallindicazione delle prescrizioni,
delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. Lofferta ha ad oggetto il
progetto esecutivo ed il prezzo.
ART. 21
(Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici)
1. Laggiudicazione degli
appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sullelenco prezzi posto a
base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o
subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dellarticolo 5 della legge 2 febbraio
1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sullimporto dei lavori
posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi
unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ecu
con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, lamministrazione
interessata deve valutare lanomalia delle offerte di cui allarticolo 30 della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che
presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato allunità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il
termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente
giustificazioni fondate sulleconomicità del procedimento di costruzione o delle
soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode
lofferente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti
quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le
offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni
relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella
lettera dinvito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento
di quello posto a base dasta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria, lamministrazione interessata procede
allesclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma.
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte
valide risulti inferiore a cinque.
2. Laggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché
laffidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dellofferta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti
elementi variabili in relazione allopera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui allarticolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dellopera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello ed i criteri di aggiornamento delle tariffe da
praticare allutenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale dappalto o il bando di gara
devono indicare lordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un
unico parametro numerico finale lofferta più vantaggiosa.
4. Qualora laggiudicazione o laffidamento dei lavori avvenga ai sensi del
comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme
stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dallorgano competente ad effettuare la
scelta dellaggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è
composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella
specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un
dirigente dellamministrazione aggiudicatrice o dellente aggiudicatore. I
commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico
tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono
far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico
amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o
concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non
possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico
relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è
affidato lappalto o la concessione cui lincarico fa riferimento, se non
decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi
coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con
dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, allapprovazione di atti
dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali,
scelti nellambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nellambito di rose di candidati proposte
dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nellambito di rose di
candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra
le somme a disposizione dellamministrazione.
ART. 22
(Accesso alle informazioni)
1. Nellambito delle procedure
di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto
tassativo divieto allamministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o
realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo,
di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) lelenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti,
prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) lelenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il
loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale
che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del
soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato
per laffidamento a trattativa privata.
2. Linosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi lapplicazione dellarticolo
326 del codice penale.
ART. 23
(Licitazione privata e licitazione privata semplificata)
1. Alle licitazioni private per
laffidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti
che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ecu, IVA esclusa, i soggetti di cui
allarticolo 2, comma 2, lettere a) eb), hanno la facoltà di invitare a presentare
offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del
presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto
ai lavori oggetto dellappalto.
1-ter. I soggetti di cui allarticolo 10, comma 1, lettere a), b), c), ed e),
interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo,
presentano apposita domanda. I soggetti di cui allarticolo 10, comma 1, lettera a),
possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui
allarticolo 10, comma 1, lettere b), c), ed e), possono presentare domande in numero
pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un
minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4
dellarticolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono
state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione
allAlbo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna
delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero
superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata
nel mese di dicembre ha validità per lanno successivo a quello della domanda. La
domanda presentata negli altri mesi ha validità per lanno finanziario
corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano
le sanzioni di cui allarticolo 8, comma 7.
ART. 24
(Trattativa privata)
1. Laffidamento a trattativa
privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ecu, nel rispetto delle norme
sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dellarticolo 41 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ecu, nel caso di ripristino di opere
già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di
natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal
funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle
altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ecu, per lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate, di cui alla legge l°
giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati
allOsservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in
libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i
requisiti per laggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto
o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dellapplicazione del
presente articolo.
5. Laffidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b),
avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente
legge per i lavori oggetto dellappalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino allimporto di 200 mila ecu IVA esclusa,
fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo
delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per
lattività del Genio militare di cui allarticolo 3, comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad unopera sia stato affidato a
trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare
in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8. Abrogato.
ART. 25
(Varianti in corso dopera)
1. Le varianti in corso dopera
possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di
cui allart. 3, o per lintervenuta possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dellopera o di sue parti e sempre che non alterino limpostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si
interviene verificatisi in corso dopera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dallarticolo 1664, secondo comma del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dellopera ovvero la sua utilizzazione; in tal
caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
allOsservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle
stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al
comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dellappalto e che non comportino un aumento dellimporto del contratto
stipulato per la realizzazione dellopera. Sono inoltre ammesse, nellesclusivo
interesse dellamministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dellopera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Limporto in
aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dellimporto
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
lesecuzione dellopera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dellimporto
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto
e indice una nuova gara alla quale è invitato laggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino
a quattro quinti dellimporto del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
ART. 26
(Disciplina economica dellesecuzione dei lavori pubblici)
1. In caso di ritardo nella
emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono
comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano allesecutore dei
lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui lammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dellarticolo 1460
del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dellamministrazione e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. Larticolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n 4l, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il primo comma dellarticolo 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso dasta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nellanno precedente sia superiore al 2 per cento, allimporto dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per lultimazione dei lavori
stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale
del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge l° febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti
verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici di
concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nellambito della
realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il
ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. Lentità delle penali e le
modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
ART. 27
(Direzione dei lavori)
1. Per lesecuzione di lavori
pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito
da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al
comma 4 dellarticolo 17, lattività di direzione dei lavori, essa è affidata
nellordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui
allarticolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dellarticolo 17, comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di
recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
ART. 28
(Collaudi e vigilanza)
1. Il regolamento definisce le norme
concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve
comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo
regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le
caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità
di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi
previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo
secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ecu il certificato di collaudo è
sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il milione di ecu, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare
esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre
tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di
organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto
alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono
avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha
eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o
giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di
grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni
di qualità dell'opera e dei materiali.
7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2,
lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dallemissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per
la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ART. 29
(Pubblicità)
1. Il regolamento disciplina le
forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme
regolatrici:
a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa, prevedere
lobbligo dellinvio dei bandi e degli avvisi di gara nonché degli avvisi di
aggiudicazione allufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
b) per i lavori di importo superiore a un milione di ecu, IVA esclusa, prevedere forme
unificate di pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ecu, IVA esclusa, prevedere forme di
pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere lindicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del
responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di
qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli
inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui
laggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le
modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dellelenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto,
del sistema di aggiudicazione adottato, dellimporto di aggiudicazione dei lavori,
dei tempi di realizzazione dellopera, del nominativo del direttore dei lavori
designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dellultimazione dei lavori, delleffettuazione del collaudo, dellimporto
finale del lavoro;
f-bis) nei casi in cui limporto finale dei lavori superi di più del 20 per cento
limporto di aggiudicazione o di affidamento e/o lultimazione dei lavori sia
avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione
dellopera fissato allatto dellaggiudicazione o dellaffidamento,
prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del
presente comma ed a carico dellaggiudicatario o dellaffidatario, diretta a
rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nelleffettuazione dei
lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi
giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse
dallosservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto
agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità,
a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del
presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione dellamministrazione.
ART. 30
(Garanzie e coperture assicurative)
1. Lofferta da presentare per
laffidamento dellesecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione
pari al 2 per cento dellimporto dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione
bancaria o assicurativa e dallimpegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di
cui al comma 2, qualora lofferente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dellaggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dallaggiudicazione.
2. Lesecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10
per cento degli importi degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso dasta
superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dellaffidamento e lacquisizione della cauzione da parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica lappalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione
appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dellofferta.
3. Lesecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa
che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nellesecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, lesecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima
durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dellopera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere
muniti, a far data dallapprovazione del progetto, di una polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre
alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che lamministrazione deve
sopportare per le varianti di cui allarticolo 25, comma 1, lettera d), resesi
necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore
al 10 per cento dellimporto dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di
ecu, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa, e per un massimale
non inferiore al 20 per cento dellimporto dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila ecu, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa.
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per laffidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui allarticolo 16, commi 1
e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa
vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100
milioni di ecu, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i
soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, lettere a) e b).
ART. 31
(Piani di sicurezza)
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia
di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla
relativa normativa nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dallaggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, lappaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
allarticolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nellorganizzazione del cantiere e nellesecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento e delleventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto
di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non
sono soggetti a ribasso dasta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dellappaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora
dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di
cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del
contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nellambito delle proprie competenze,
vigilano sullosservanza dei vari piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dellinizio dei lavori ovvero in corso
dopera, possono presentare al coordinatore per lesecuzione dei lavori di cui
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa, sia per garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono
nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza
di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani
medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1.
4. Ai fini dellapplicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero
dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nellambito della o
delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria
organizzazione di impresa è equiparato allappaltatore.
ART. 31-bis
(Norme acceleratorie in materia di contenzioso)
1. Per i lavori pubblici affidati
dai soggetti di cui allart. 2, comma 2, lettere a) e b) in materia di appalti e di
concessioni, qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili,
limporto economico dellopera possa variare in misura sostanziale e in ogni
caso non inferiore al l0 per cento dellimporto contrattuale, il responsabile del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dellorgano di collaudo e, sentito laffidatario, formula
allamministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dellultima delle riserve
di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. Lamministrazione, entro 60
giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il
verbale di accordo bonario è sottoscritto dallaffidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la
quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dellart. 21, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro 90
giorni dalla data di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici
in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento durgenza, i
contro interessati e lamministrazione resistente possono chiedere che la questione
venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa ludienza per la discussione
della causa che deve avere luogo entro 90 giorni dal deposito dellistanza. Qualora
listanza sia proposta alludienza già fissata per la discussione del
provvedimento durgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito
una nuova udienza che deve aver luogo entro 60 giorni e autorizza le parti al deposito di
memorie e documenti fino a 15 giorni prima delludienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono
equiparati agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai
lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
ART. 32
(Definizione delle controversie)
1. Tutte le controversie derivanti
dallesecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dellaccordo bonario previsto dal comma 1 dellarticolo 31-bis, possono essere
deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso
lAutorità di cui allarticolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di
procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura
civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle
parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui allarticolo
3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà
attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere
lincarico di arbitro, nonché la durata dellincarico stesso, secondo principi
di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale dappalto approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima
data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata,
contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito
ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi
precedenti, ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata.
ART. 33
(Segretezza)
1. Le opere destinate ad attività
delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in
conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando
lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate
indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative
alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono
svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei
concorrenti ritenuti idonei allesecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le
relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della
Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e
sullefficacia della gestione. Dellattività di cui al presente comma è dato
conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
ART. 34
(Subappalto)
1. Il comma 3 dellarticolo 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dallarticolo 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente: "3. Il soggetto
appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le
categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a
tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anchesse con il relativo importo.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili
in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi
il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie
prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per
cento. Laffidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti
condizioni:
1) che i concorrenti allatto dellofferta o laffidatario, nel caso di
varianti in corso dopera, allatto dellaffidamento, abbiano indicato i
lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che lappaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dellesecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
lappaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4) che laffidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o
straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, allAlbo
nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,
salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori
pubblici liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dellaffidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dallarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni."
2. Abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per
le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora
pubblicato il bando.
4. Abrogato.
ART. 35
(Fusioni e conferimenti)
1. Le cessioni di azienda e gli atti
di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche
non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice
fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dallavvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dallarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi lamministrazione può opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in
essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino
sussistere i requisiti di cui allarticolo 10 - sexies della legge 31 maggio 1968, n.
575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dellammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di
cui alla circolare del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati
nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non
sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.
ART. 36
(Trasferimento e affitto di azienda)
1. Le disposizioni di cui
allarticolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda
da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative
costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di
soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa,
rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione
guadagni o in lista di mobilità di cui allarticolo 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223.
ART. 37
(Gestione delle casse edili)
1. Il Ministro dei lavori pubblici e
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un
protocollo dintesa tra le parti sociali interessate per ladeguamento della
gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei
lavoratori. Qualora lintesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti
attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti
tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno
maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.
ART. 37-bis
(Promotore)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i
soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale
di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite
contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di
inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un
istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b),
e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte
devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice
civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione
aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dal piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i
soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
ART. 37-ter
(Valutazione della proposta)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno
le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto
il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale,
della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei
tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e
del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla
loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i
promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
pubblico interesse.
ART. 37-quater
(Indizione della gara)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno
le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano
individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura
negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni
proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il
progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per
la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal
piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il
promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla
lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura
negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non
vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30,
comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1,
ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima
dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano,
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore
non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando
di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il
pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore
risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli
altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano
partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60
per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il
pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati,
in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad
appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della
concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2.
ART. 37-quinquies
(Società di progetto)
1. Il bando di gara per
l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o
di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la
facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di
società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara
indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente
costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al
capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla
gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il
bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
ART. 37-sexies
(Società di progetto: emissione di obbligazioni)
1. Le società costituite al fine di
realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in
deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota
mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed
evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici.
ART. 37-septies
(Risoluzione)
1. Qualora il rapporto di
concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo
revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al
concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del
valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire
valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei
crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo
fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento
da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
ART. 37-octies
(Subentro)
1. In tutti i casi di risoluzione di
un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti
finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del
concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i
novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma
ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il
concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di
attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
ART. 37-nonies
(Privilegio sui crediti)
1. I crediti dei soggetti che
finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la
gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario
ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono
essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli
elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel
registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal
quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso
i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può
essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni
che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in
cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il
privilegio si trasferisce sul corrispettivo ".
ART. 38
(Applicazione della legge 11/2/94 n. 109)
1. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui allarticolo 3, il Ministero per i beni culturali e
ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni
tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, può
procedere in deroga agli articoli 16, 20 comma 4, 23 comma 1, e 23 comma 1-bis,
limitatamente allimporto dei lavori, nonché allarticolo 25, fermo restando
che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non
oltre il limite del 20 per cento e che limporto in aumento relativo alle varianti
che determinano un incremento dellimporto originario del contratto deve trovare
copertura nella somma stanziata per lesecuzione dellopera.
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