R.D.
8 febbraio 1923, n. 422
Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1923, n. 62
Capo I - Esecuzione dei lavori dello Stato - 1 -
29
Capo II - Dichiarazione di pubblica utilità ed
espropriazioni - 30 - 39
Capo III - Disposizioni per i lavori degli Enti
locali - 40 - 41
CAPO I - Esecuzione dei lavori dello Stato.
1. Le opere pubbliche dello Stato si eseguono in
base a progetti compilati dagli uffici del Genio Civile o da altri uffici tecnici
governativi civili o militari ed approvati nei modi stabiliti dal presente decreto. Se la
speciale natura delle opere lo consenta o motivi d'urgenza lo richiedano la compilazione
dei progetti può anche essere affidata a professionisti privati, secondo norme da
stabilirsi con decreto del Ministro competente che potrà anche affidare ad essi la
direzione dei lavori. L'incarico di compilare un progetto non conferisce al privato
professionista alcun titolo per la direzione o l'esecuzione dell'opera.
2. I progetti di opere che si eseguono a cura
delle Amministrazioni civili dello Stato, eccettuati quelli delle Ferrovie dello Stato, di
competenza del Ministero delle comunicazioni (1), sono approvati dal Ministero competente,
previo visto dell'ingegnere capo del Genio civile fino all'importo di lire 100.000 e
previo visto o parere: dell'ispettore superiore di circolo del Genio civile per gli
importi compresi fra lire 100.000 e lire 500.000; dell'ispettore capo superiore, all'uopo
delegato dal Ministro per i lavori pubblici, per le nuove costruzioni ferroviarie di conto
diretto dello Stato sino all'importo di lire 500.000 e del Consiglio superiore dei lavori
pubblici per importi oltre le lire 500.000 (2). Occorrerà tuttavia il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano essere determinati criteri di
massima o si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda
superiore alle lire 500.000, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima
già approvato (2). Occorrerà pure il parere del Consiglio superiore sulle proposte di
risoluzione o rescissione di contratti stipulati sulla base di progetti che siano stati
approvati in seguito a suo parere, come pure sulle variazioni ed aggiunte a progetti già
approvati in seguito a suo parere, e che ne facciano crescere l'importo oltre il limite al
di là del quale il suo parere sarebbe stato necessario. Per i lavori di manutenzione
pluriennale, la competenza per l'approvazione in linea tecnica dei relativi progetti sarà
determinata avendo riguardo all'importo del canone preveduto per ciascun anno. Per
l'approvazione dei progetti può prescindersi dalla revisione contabile dei calcoli e dei
prezzi relativi di cui all'art. 1 del R.D. 24 gennaio 1875, n. 2364. Nulla è innovato
alle attribuzioni spettanti al Magistrato alle acque a termini della legge 5 maggio 1907,
n. 257. I progetti di tutte le opere a carico delle Amministrazioni della guerra e della
marina sono approvati con le norme contenute negli speciali regolamenti ora in vigore per
le Amministrazioni medesime, intendendosi però: a) che sui progetti d'importo superiore
alle lire 20.000 e fino a lire 100.000 dovranno pronunciarsi i comandi del Genio del Corpo
d'armata; b) che sui progetti d'importo superiore a lire 100.000 dovrà pronunciarsi anche
la Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare. I progetti relativi alle
nuove costruzioni ferroviarie per conto diretto dello Stato dovranno essere approvati
anche dal Ministero delle comunicazioni per quanto riguarda le norme tecniche connesse
alle condizioni ed ai mezzi coi quali le linee dovranno essere esercitate (3).
(1) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile.
(2) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, R.D.L. 7 maggio 1925, n. 646.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1396. Per i limiti di
somma vedi nota all'epigrafe del presente provvedimento.
3. I progetti dei lavori compilati dagli uffici
tecnici di finanza nell'interesse delle varie Amministrazioni dello Stato sono approvati
dal Ministero competente, su parere o su visto della Direzione generale del catasto e dei
servizi tecnici, secondo le norme ed entro i limiti stabiliti per l'approvazione di
progetti pei quali è richiesto il parere o il visto degli ingegneri capi o degli
ispettori superiori di circolo del Genio civile. Negli altri casi l'approvazione dei
progetti anzidetti è deferita al Ministero competente in base al visto od al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le norme in vigore (4).
(4) Così sostituito dal R.D.L. 27 ottobre 1927,
n. 2128.
4. Agli appalti delle opere indicate nei
precedenti articoli si provvede, di regola, mediante pubblici incanti in base ai progetti
di cui all'art. 1. Fra le condizioni dell'incanto può essere compresa quella del
pagamento del prezzo dell'appalto a rate differite e della corresponsione degli interessi
su tali rate. Si può procedere all'appalto mediante licitazione privata quando
l'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, nei limiti della
rispettiva competenza, l'ispettore superiore di circolo del Genio civile e l'ispettore
capo superiore di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) ritenga opportuno per
considerazioni relative alla natura o alle esigenze tecniche dell'opera, limitare la gara
a Ditte fornite di speciali requisiti di idoneità, sia in rapporto alla esperienza
acquistata e dimostrata in altre opere di eguale natura, sia per i mezzi tecnici o
finanziari di cui sono provviste. Quando l'Amministrazione nei casi previsti dall'art. 4
del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, intenda avvalersi dell'appalto concorso, il
giudizio è dato, in relazione agli elementi economici e tecnici delle offerte, da una
Commissione di 3 o 5 membri da nominarsi di volta in volta dalla Amministrazione stessa,
quando non si tratti di lavori, alla direzione dei quali sia già preposta una speciale
Commissione tecnica. La Commissione da nominarsi di volta in volta sarà presieduta dal
presidente della competente Sezione del Consiglio superiore o da un suo delegato; e ne
farà parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia.
Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del Consiglio superiore. Le mansioni di
segretario della Commissione saranno disimpegnate dal funzionario preposto all'ufficio
contratti o da un suo delegato. L'Amministrazione uniformandosi al giudizio della
Commissione, aggiudicherà l'appalto alla Ditta prescelta, salvoché il Ministro, con
decreto motivato, decida di non procedere ad alcuna aggiudicazione. Nessun compenso o
rimborso spetta alle Imprese per la compilazione dei progetti da esse presentati per
partecipare agli appalti-concorso. Sarà però, in facoltà dell'Amministrazione, su
proposta della su nominata Commissione, di scegliere uno dei progetti e di farlo proprio
pagandone il prezzo in una somma da determinarsi a giudizio dell'Amministrazione entro un
limite massimo e un limite minimo, stabiliti preventivamente nella lettera d'invito.
L'Amministrazione potrà anche, ove ricorrano circostanze eccezionali, concedere con
insindacabile giudizio compensi o rimborsi di spese ai concorrenti, i cui progetti, non
prescelti agli effetti della esecuzione dell'opera, siano tuttavia riconosciuti di
particolare rilievo. Per l'appalto mediante l'offerta di prezzi, si osserveranno le norme
dell'art. 69 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827. Per tutte le opere o parte di opere
che vengono affidate al Ministero delle comunicazioni (4/a), e per esso
all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, pur essendo di competenza del Ministero
dei lavori pubblici, la prefata Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà seguire
le norme contenute nel suo regolamento per l'aggiudicazione, la gestione e la
collaudazione delle opere che si eseguiscono sulle linee dello Stato, e tutte le altre
norme che fossero in seguito decretate dal Ministro per le comunicazioni (5).
(4/a) Ora Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile.
(5) Così sostituito dall'art. 2, R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1396.
5. Tanto nei pubblici incanti quanto nelle
licitazioni private può l'amministrazione appaltante prefissare il limite massimo o il
minimo di ribasso, od ambedue, entro i quali può avvenire l'aggiudicazione.
6. Qualunque sia il numero dei soci di una
impresa l'Amministrazione riconosce un solo socio deliberatorio per tutti gli atti e le
operazioni di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal
contratto di appalto. Le Società commerciali, di qualunque specie, regolarmente
costituite sono ammesse a concorrere agli appalti per mezzo di persona specialmente
delegata. Questa persona deve avere i requisiti, anche di idoneità, prescritti per
l'appalto di cui trattasi, ed essere bene accetta all'Amministrazione; ad essa
esclusivamente spetta la rappresentanza della Società per tutte le operazioni e per tutti
gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori,
sino all'estinzione di ogni rapporto. La Società non potrà mai mutare il rappresentante
senza l'espresso consenso dell'Amministrazione appaltante. In caso di morte o di
fallimento o di altro impedimento del detto rappresentante, la Società è obbligata a
surrogarlo prontamente con altra persona, la quale deve pure avere i requisiti prescritti
ad essere accettata all'Amministrazione. Se la società trasgredisce alle disposizioni dei
due precedenti commi, l'Amministrazione è in facoltà di rescindere il contratto in
conformità dell'art. 340 della legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, allegato F, n.
2248.
7. (6). Per essere ammesse alla gara le
Cooperative concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di
Tesoreria provinciale il deposito stabilito nel Capitolato speciale e indicato nell'avviso
d'asta o di licitazione, come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge. La
cauzione provvisoria prestata dalle Cooperative sarà svincolata quando la cauzione
definitiva da costituirsi a norma dei commi seguenti avrà raggiunto la somma della
cauzione provvisoria. La cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del 5%
dell'importo di ciascuna rata e verrà restituita a lavoro ultimato e collaudato (7).
(7/a).
(6) L'art. 3, L. 27 luglio 1967, n. 649,
(7) Il D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 333, ha così disposto: «Articolo unico. E' in facoltà
della Amministrazione di provvedere, anche prima della ultimazione dei lavori, alla
restituzione totale o parziale alle cooperative e ai loro consorzi, delle ritenute
operate, a termini dell'art. 7, comma quinto del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, per la
costituzione della cauzione a garanzia dei lavori appaltati. Il rimborso è subordinato
alla condizione che l'importo dei lavori già regolarmente eseguiti, risulti superiore
alla metà dell'importo contrattuale di essi».
(7/a) Gli ultimi due commi sono stati abrogati.
8. In un medesimo contratto d'appalto si possono
comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura, e con somministrazioni in natura o in
danaro per la esecuzione ad economia. Uno stesso lavoro può essere eseguito provvedendo,
con appalti, o contratti separati, la mano d'opera, i materiali e i mezzi d'opera
occorrenti. Nei contratti di appalto l'Amministrazione, eccezionalmente e con
provvedimento motivato, può riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati
materiali e di mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
9. Per i lavori in corso alla pubblicazione del
presente decreto, quando i contratti relativi non contengano clausole speciali sulla
revisione dei prezzi l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di pattuire con
l'impresa o stabilire d'ufficio, sentiti i prescritti pareri tecnici, modificazioni in
più od in meno dei prezzi contrattuali, sempreché riconosca, con giudizio insindacabile,
esservi verificate, in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del
contratto, variazioni maggiori del 20% nel complesso del lavoro. Trattandosi di aumento,
esso non si applica alla quantità di lavoro che l'impresa, a giudizio della
Amministrazione avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al
tempo trascorso dalla consegna. Quando in caso di mancato accordo, l'impresa non accetti
la decisione dell'Amministrazione e sospenda o rallenti il lavoro le sarà intimato di
riprenderlo o di proseguirlo con la dovuta alacrità, e non ottemperando essa
all'ingiunzione, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di appalto. In questo
caso l'impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere da determinarsi in base ai prezzi di contratto
nonché alla restituzione parziale della tassa proporzionale di registro pagata
sull'intero importo di contratto. L'Amministrazione senza attendere il collaudo finale e
malgrado qualsiasi operazione, comunque motivata, dell'impresa, può immettersi nel
possesso dei lavori e materiali utili esistenti in cantiere, previa la compilazione di
stati di consistenza e di accertamento, da redigersi con l'intervento dell'ingegnere
direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'impresa, e, qualora questa invitata non
intervenga, con l'assistenza di due testimoni. Qualora per grave necessità pubblica sia
urgente iniziare o riprendere l'esecuzione dei lavori appaltati, il Ministero, con decreto
motivato potrà disporne l'esecuzione in economia, in pendenza della procedura di cui al
presente articolo, senza che, in caso di risoluzione del contratto, ciò possa costituire
per l'impresa titolo ad indennizzo o compensi.
10. Nei contratti di appalto, da stipulare dopo
la pubblicazione del presente decreto, per opere la cui esecuzione richieda lungo periodo
di tempo, e per le quali si prevedino notevoli oscillazioni nei prezzi, si potranno
introdurre clausole con le quali l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di
rivedere e modificare i prezzi sotto le condizioni e con le limitazioni stabilite nel 1°
e 2° comma dell'articolo precedente.
11. Nei capitolati speciali si potrà stabilire
che nel corso di esecuzione dei lavori, si accrediti, sulle situazioni che servono di base
per il pagamento delle rate di acconto, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà
di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi
ai prezzi di contratto. Fino alla loro completa messa in opera i materiali rimangono a
rischio e pericolo dell'appaltatore, per qualunque caso di deterioramento o di perdita, e
possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dall'ufficio che dirige i lavori.
12. E' soppresso l'uso dei mandati a disposizione
tanto per le spese inerenti ai lavori quanto per quelle accessorie e generali. Si può
provvedere con mandati di anticipazione fino al limite massimo di 1.000.000.000 (8). 1) al
pagamento dei lavori in economia sia in amministrazione che per cottimi, o di forniture
occorrenti per l'esecuzione dei lavori in economia; 2) ai pagamenti in acconto dipendenti
da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o da altri contratti di
forniture o lavori pei quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento.
Per il pagamento delle nuove costruzioni ferroviarie, che si eseguono mediante appalti, la
cui direzione, sorveglianza e liquidazione è affidata alla Direzione Generale delle
Ferrovie dello Stato, al pagamento degli acconti alle imprese assuntrici si potrà
provvedere a mezzo di mandati di anticipazione a favore dell'Amministrazione ferroviaria.
Ciascun mandato di anticipazione può avere per oggetto tanto i pagamenti relativi ad un
unico impegno quanto tutti quelli da eseguirsi per impegni diversi, a carico di uno stesso
capitolo od articolo di bilancio. I mandati relativi ai pagamenti preveduti al 4° comma
del presente articolo devono essere emessi distintamente per ogni contratto di fornitura o
di lavoro.
(8) I limiti di somma, già aumentati mediante
elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936,
poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, sono stati, da ultimo, così elevati
di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
13. Nei mandati di anticipazione sarà indicata,
a cura e sotto la responsabilità dell'ufficio che ne ordina l'emissione, la somma che
potrà essere prelevata con quietanza diretta dello stesso funzionario delegato e quella
che potrà essere prelevata con ordinativi a favore dei singoli creditori dello Stato. Se
le esigenze del servizio non richiedano che la somma riscuotibile direttamente dal
funzionario delegato sia prelevata in una sola volta, i prelevamenti saranno fatti per le
sole somme che di volta in volta occorrano. Estinto il mandato, o al termine stabilito pel
rendimento del conto, il funzionario delegato rilascerà all'ufficiale pagatore una
dichiarazione di quietanza per l'importo complessivo degli ordinativi pagati, contro
ritiro degli ordinativi medesimi debitamente quietanzati. I funzionari delegati sono
personalmente responsabili della regolarità delle spese da essi approvate e disposte; gli
agenti pagatori della regolarità del pagamento.
14. E' in facoltà dell'Amministrazione di
emettere per lo stesso oggetto più mandati di anticipazione a favore dello stesso
funzionario, purché il loro importo complessivo non superi il limite di cui all'art. 12.
Quando sia giustificata una parte della spesa per la quale fu emesso un mandato di
anticipazione, si può emettere un nuovo mandato, il cui ammontare sommato con la parte
non giustificata dei precedenti, non ecceda il limite suddetto.
15. La disposizione contenuta nel 2° comma
dell'art. 28 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, è estesa ai mandati di
anticipazione relativi a qualsiasi servizio dipendente dalla Amministrazione dei Lavori
Pubblici. La somma già riscossa dal funzionario delegato sopra un mandato di
anticipazione e non erogata alla chiusura dell'esercizio, potrà essere da lui trattenuta,
per effettuare non oltre l'esercizio successivo pagamenti relativi alla spesa che formava
oggetto dei mandati e quindi, ove trattisi di mandati afferenti alla parte ordinaria,
limitati a quella dell'esercizio finanziario indicato nell'oggetto stesso.
16. Salve le disposizioni speciali delle
contabilità delle spese a carico dei bilanci della Guerra e della Marina, a
giustificazione delle anticipazioni ricevute in ciascun esercizio per un determinato
oggetto dovrà presentarsi unico rendiconto entro il mese di luglio dell'esercizio
successivo, salvo quanto è disposto nei seguenti capoversi. Nel caso di cui all'ultimo
capoverso del precedente art. 15 il rendiconto delle anticipazioni ricevute in ciascun
esercizio per un determinato oggetto dovrà essere prodotto entro l'esercizio successivo
non appena esaurite le anticipazioni stesse. A giustificazione delle anticipazioni
ricevute in ciascun esercizio per un determinato oggetto dovrà prodursi rendiconto
durante il corso dello esercizio stesso: a) non appena venga a cessare ogni causa di
ulteriori erogazioni per l'oggetto di cui trattasi; b) quando la presentazione di
rendiconto sia necessaria per la concessione di nuovi fondi ai sensi del 2° capoverso
dell'art. 14 del presente decreto; c) quando vi sia cambiamento nella persona del
funzionario delegato. In quest'ultimo caso il funzionario delegato o i suoi eredi dovranno
presentare parziali rendiconti a giustificazione delle somme erogate fino al momento del
passaggio di gestione sulle anticipazioni disposte per ciascun oggetto. L'Amministrazione
potrà riservarsi di discaricare il funzionario delegato delle anticipazioni relative ad
un determinato oggetto dopo che egli abbia presentato l'ultimo rendiconto, accompagnato,
ove sia ritenuto necessario, da una relazione illustrativa.
17. Saranno sottoposti al Ministero dei Lavori
pubblici, che promuoverà l'esame tecnico prescritto dall'art. 2, i progetti relativi
all'esecuzione di opere pubbliche di altri Ministeri, eccettuati quelli relativi ad opere
ed a lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, per i quali si
osserveranno le vigenti norme speciali. L'art. 68 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074,
per l'esecuzione della legge di contabilità generale dello Stato è abrogato.
18. Per le opere d'interesse comunale che si
eseguono col sussidio dello Stato, quando i Comuni pur avendo dimostrato di essersi già
assicurati i mezzi per provvedere alla spesa, non abbiano ancora effettivamente
disponibili le somme necessarie, il Ministro competente può accordare anticipazioni sino
alla concorrenza di tre quinti dell'ammontare dei sussidi concessi. Le anticipazioni sono
fatte dall'Ingegnere Capo del Genio Civile in relazione all'importo dei lavori da
eseguire. L'Ingegnere Capo provvede ai pagamenti sotto la sua personale responsabilità,
dopo essersi accertato della buona esecuzione dei lavori e della regolarità della spesa.
19. Per i lavori di conto dello Stato che
importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa
non superiore alle L. 10 milioni (9) si può prescindere dall'atto formale di collaudo,
sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo
del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la
regolare esecuzione dei lavori. L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo
esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale quando l'ammontare dei lavori di detto
ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle L. 10 milioni (9). Pei i lavori
delle nuove costruzioni ferroviarie, il certificato suddetto, è rilasciato dall'ispettore
capo superiore all'uopo delegato dal Ministro. Le disposizioni del presente articolo non
si estendono ai lavori dipendenti dal Ministero della difesa, per il quale restano
inalterate le speciali disposizioni vigenti (10).
(9) Limite di somma così elevato dall'art. 18,
D.L. 15 marzo 1965, n. 124. Per una ulteriore elevazione del limite, vedi l'art. 17, L. 3
gennaio 1978, n. 1.
(10) Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1095 e dalla relativa
legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133.
20. Il collaudo dei lavori eseguiti sotto la
direzione degli Uffici tecnici di Finanza, è affidato dal Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici) ad un funzionario tecnico di grado
superiore del personale del Catasto degli uffici tecnici di Finanza, od, in casi gravi, ad
una Commissione composta di membri tecnici e contabili.
21. Potrà l'Amministrazione disporre la
restituzione totale o parziale della cauzione, subito dopo compiute le operazioni di
collaudo sempreché non siano stati presentati reclami in seguito agli avvisi pubblicati
ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della legge sui Lavori Pubblici, e, se
presentati, i reclami stessi trovino garanzia sui crediti della impresa a saldo
dell'appalto.
22. Sulle questioni con le Imprese, in corso
d'opera o al collaudo, per variazioni di prezzi, per maggiori compensi o per esonero di
penalità stipulate, dovrà essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
quando la somma domandata o contestata superi le lire 100.000 o quando la penalità che si
richiede non sia applicata superi lire 5000. Per somme inferiori sarà sentito il parere
dell'ispettore superiore di Circolo del Genio civile, o dell'ispettore capo di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) (11).
(11) Così sostituito dall'art. 4, R.D. 28 agosto
1924, n. 1396. Vedi anche i provvedimenti citati nella nota all'epigrafe del presente
provvedimento.
23. Con decreto reale su proposta del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, sentito in ogni caso il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, possono
essere concessi a province, comuni e consorzi l'esecuzione ed eventualmente l'esercizio di
opere di qualsiasi natura per conto dello Stato. Possono essere fatte concessioni ai
privati per la costruzione di opere pubbliche, soltanto quando la concessione comprenda
anche l'esercizio. La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 30 rate
annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse. Nella convenzione, che dovrà
precedere il decreto di concessione, dovranno essere determinati il prezzo à forfait o i
prezzi unitari per la costruzione e, eventualmente, tutte le condizioni relative
all'esercizio. La determinazione del prezzo a mezzo di arbitri può ammettersi soltanto
per i lavori suppletivi o imprevisti. E' vietata la clausola del pagamento del prezzo col
metodo del rimborso delle spese (12).
(12) Così sostituito dall'art. 5, R.D. 28 agosto
1924, n. 1396. Vedi anche la L. 24 giugno 1929, n. 1137.
24. Nei casi di somma urgenza previsti dall'art.
70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione contabilità e collaudazione
dei lavori dello Stato l'ingegnere Capo del Genio civile può disporre l'esecuzione
immediata dei lavori sino alla concorrenza di L. 2.000.000 (13). Negli stessi casi il
Ministro dei Lavori Pubblici potrà ordinare l'emissione di mandati di anticipazione a
favore dei funzionari delegati per un importo non superiore a L. 50.000. L'impegno
regolare della spesa sarà assunto in seguito, nelle debite forme, su presentazione della
relativa perizia.
(13) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs.C.P.S.
25 luglio 1947, n. 1095 e dalla relativa legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133.
25. Non si può provvedere alla esecuzione delle
opere dello Stato mediante trattativa privata se non concorrono le speciali ed eccezionali
circostanze previste negli artt. 6, primo comma del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, recanti nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Per
l'accertamento di queste circostanze deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, quando l'importo del progetto a base di appalto superi L. 25.000; negli altri
casi l'ispettore superiore di Circolo del Genio civile o l'ispettore superiore capo di cui
all'art. 2, comma 1°, lettera a). Allorché per ragioni tecniche ed economiche sia da
provvedere, all'esecuzione in economia di lavori nei casi non preveduti in speciali leggi
o regolamenti dovrà essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ogni qualvolta l'importo dei lavori superi lire 25.000 (14).
(14) Così sostituito dall'art. 8, R.D. 28 agosto
1924, n. 1396. Per i limiti di somma vedi nota 1/a posta all'epigrafe del presente
provvedimento.
26. Ai consorzi di cooperative possono essere
affidati anche a trattativa privata, lavori per un importo superiore ai limiti di cui
all'art. 7 del presente decreto, quando su parere del Consiglio superiore dei Lavori
Pubblici e previo accordo col Ministro del Lavoro, l'Amministrazione ritenga che offrano
sufficienti garanzie tecniche e finanziarie.
27. L'ammontare della cauzione da prestarsi a
garanzia degli appalti può essere stabilito in un minimo del 5% dell'importo netto dei
lavori. Negli appalti nei quali i mezzi d'opera sieno di notevole importanza rispetto al
prezzo dei lavori, potrà l'Amministrazione appaltante consentire lo svincolo di una parte
della cauzione non superiore alla metà del valore dei mezzi d'opera destinati alla
esecuzione dei lavori. Tali mezzi rimarranno vincolati a garanzia della Amministrazione,
che avrà su di essi il privilegio di cui agli artt. 1878 e seguenti del Codice civile
(15). Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art.
1880 del Codice civile (16), ed il privilegio avrà pieno effetto decorsi i cinque giorni
dalla pubblicazione di detto verbale nel giornale degli annunzi legali della provincia in
cui si esegue il lavoro appaltato. Questo privilegio può costituirsi sui natanti di
proprietà della impresa che risultino debitamente inscritti nei registri in un ufficio
marittimo ed avrà ogni effetto rispetto ai terzi dopo espletate le formalità stabilite
dall'art. 485 del Codice di Commercio.
(15) Ora, artt. 2784 e 2786 c.c. 1942.
(16) Ora, art. 2787 c.c. 1942. (19) Ora, 650 del Codice della navigazione.
28. I sussidi e concorsi consentiti a termini di
legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Province, dei Comuni
e dei consorzi, sono concessi con decreti Ministeriali in base a visto di approvazione dei
progetti da parte dell'ingegnere capo del Genio civile per le opere d'importo non
superiore a L. 100.000 (17). Per le opere d'importo compreso tra L. 100.000 e Lire 500.000
(17) i progetti sono approvati dall'ispettore superiore di circolo del Genio civile, e per
maggiori importi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'esame dei progetti deve
essere rivolto anche a verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalle leggi e
dai regolamenti per la concessione dei sussidi. Questo articolo non è applicabile ai
contributi e alle sovvenzioni dovute in base alle rispettive leggi speciali per le opere
marittime di bonifica, di derivazione d'acqua, ferroviarie e tranviarie (18).
(17) Vedi ora art. 3, D.P.R. 30 giugno 1955, n.
1534, art. 23, L. 18 ottobre 1942, n. 1460.
(18) Così sostituito dall'art. 9, R.D. 28 agosto 1924, n. 1396, a sua volta sostituito
dall'art. 3, R.D.L. 7 maggio 1925, n. 646.
29. Le facoltà e le attribuzioni demandate in
materia di opere pubbliche dalle disposizioni in vigore all'Amministrazione dei lavori
pubblici, od agli organi da essa dipendenti, sono deferite al Ministero delle finanze e
agli uffici tecnici di finanza, quando si tratti di lavori eseguiti sotto la direzione
degli uffici stessi, salvo sempre i casi e le attribuzioni di competenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici (19).
(19) Così sostituito dall'art. 10, R.D.L. 28
agosto 1924, n. 1396, a sua volta sostituito dall'art. 2, R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2128.
CAPO II - Dichiarazioni di pubblica
utilità ed espropriazioni.
30. La dichiarazione di pubblica utilità, agli
effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è implicita per tutte le opere, l'esecuzione
delle quali è autorizzata per legge. Per le opere non autorizzate per legge e da
eseguirsi dallo Stato direttamente, o per concessione, anche se accessorie, complementari
o di parziale variazione ad opere già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti,
non si osservano le formalità del procedimento preliminare stabilito nel Titolo I Capo I
della detta legge e l'approvazione dei relativi progetti ha il valore di una dichiarazione
di pubblica utilità (22/b).
31. La dichiarazione di pubblica utilità pei
lavori di costruzione e sistemazione dei campi di tiro a segno nazionale è fatta dal
Prefetto.
32. La dichiarazione di pubblica utilità è
fatta per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici: a) per tutte le opere i progetti delle
quali devono, per disposizione di legge, essere dal medesimo approvate; b) per i lavori
accessori, complementari o di parziale variazione alle opere autorizzate per legge, a
norma del primo comma dell'art. 30, salvo quanto è disposto dal capoverso dell'articolo
stesso; c) per la costruzione e la sistemazione delle strade comunali nell'interno degli
abitati sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in caso di reclamo.
33. La dichiarazione di pubblica utilità
prevista dagli articoli precedenti deve essere preceduta dall'approvazione del progetto
tecnico di esecuzione da parte dell'autorità competente, a norma delle particolari
disposizioni di legge.
34. Possono comprendersi nella espropriazione non
solo i beni indispensabili alla esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una
determinata zona, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a
soddisfare le sue prevedibili esigenze future. La facoltà di espropriare i beni attigui
deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa
posteriormente dalla autorità che ha riconosciuta la pubblica utilità dell'opera.
L'espropriante può rinunciare alla espropriazione delle zone attigue quando i proprietari
si obblighino a dare essi alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino
sufficienti garanzie per la esecuzione delle opere relative. Tale rinuncia, che dovrà
essere approvata dall'autorità che ha emessa la dichiarazione di pubblica utilità,
libera l'espropriante dagli oneri derivanti da questa circa le zone anzidette. Nei casi di
opera autorizzata per legge spetta al competente Ministero la facoltà di espropriare i
beni attigui e di approvare la eventuale rinuncia alla detta facoltà.
35. L'espropriante che paghi le spese di perizia
ha facoltà di rivalersi della parte posta a carico dell'espropriato sull'indennità
dovuta. Qualora si debba ricorrere alla stima dei beni da espropriare per la mancata
accettazione delle indennità da parte del proprietario che sia giuridicamente assente o
emigrato, le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia saranno, in
ogni caso, a carico dello espropriante.
36. Qualora l'indennità non ecceda le Lire
1.000, il Prefetto può, udito il Consiglio di Prefettura, disporne il pagamento
dispensando l'espropriato dal presentare tutti o alcuni dei documenti giustificativi della
domanda, sotto l'osservanza delle garanzie che il Prefetto stesso crede di stabilire. Il
provvedimento deve sempre intendersi emesso dal Prefetto senza alcuna responsabilità sua
e della pubblica Amministrazione salva restando la eventuale azione degli aventi diritto o
dei terzi a norma della legge comune. L'accettazione delle indennità fino alla misura
indicata nel primo comma, quando si riferisca a tondi rustici, potrà essere fatta dal
proprietario anche con apposizione di croce-segno alla presenza di due testimoni, nel
foglio di stima del fondo da espropriare.
37. Quando pel maggiore valore derivante
dall'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi
confinanti o continui, a termine dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla
dichiarazione di pubblica utilità ed alla imposizione del contributo si provvede con
Decreto Reale sulla proposta del Ministro competente, udito il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici. Per le opere approvate con legge e per le quali non è necessaria
esplicita dichiarazione di pubblica utilità, il contributo è imposto mediante decreto
del Ministro competente ad approvarne i progetti, udito il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
38. (19).
(19) Contiene disposizioni da ritenere superate a
seguito della soppressione delle sotto-prefetture.
39. Le opere pubbliche dello Stato, delle
Province dei Comuni e dei Consorzi, anche se eseguite mediante concessioni e quelle che
interessano Enti Morali legalmente riconosciuti possono essere dichiarate, con decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici, urgenti ed indifferibili agli effetti degli artt. 71 e
seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n.
5188.
CAPO III - Disposizioni pei lavori degli Enti
locali. 40. Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili ai
lavori che si eseguiscono con o senza concorso dello Stato, dalla Provincia, dai Comuni e
dai Consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche, ferma l'osservanza delle
norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839. La risoluzione dei contratti nel caso previsto
dall'art. 9 del presente decreto è pronunziata dalle Amministrazioni appaltanti nei modi
e con le garanzie di legge. Lo svincolo parziale o anticipato della cauzione ammesso
dall'art. 21 di detto decreto deve per le Province e per i Comuni essere autorizzato nei
modi prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. La
facoltà attribuita al Ministro per le opere dello Stato dal 6° comma dell'art. 9 del
presente decreto, è estesa alle Deputazioni provinciali, alle Giunte municipali ed agli
organi corrispondenti dei Consorzi e degli Enti autonomi costituiti per l'esecuzione dei
lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza (20).
(20) Così sostituito dall'art. 11, R.D.L. 28
agosto 1924, n. 1396, sostituito a sua volta dalla legge di conversione 27 maggio 1926, n.
1013.
41. Il presente decreto avrà effetto dal giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
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