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   Normativa Appalti di Opere  

R.D. 8 febbraio 1923, n. 422
Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1923, n. 62

Capo I - Esecuzione dei lavori dello Stato - 1 - 29

Capo II - Dichiarazione di pubblica utilità ed espropriazioni - 30 - 39

Capo III - Disposizioni per i lavori degli Enti locali - 40 - 41

 

CAPO I - Esecuzione dei lavori dello Stato.

1. Le opere pubbliche dello Stato si eseguono in base a progetti compilati dagli uffici del Genio Civile o da altri uffici tecnici governativi civili o militari ed approvati nei modi stabiliti dal presente decreto. Se la speciale natura delle opere lo consenta o motivi d'urgenza lo richiedano la compilazione dei progetti può anche essere affidata a professionisti privati, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro competente che potrà anche affidare ad essi la direzione dei lavori. L'incarico di compilare un progetto non conferisce al privato professionista alcun titolo per la direzione o l'esecuzione dell'opera.

2. I progetti di opere che si eseguono a cura delle Amministrazioni civili dello Stato, eccettuati quelli delle Ferrovie dello Stato, di competenza del Ministero delle comunicazioni (1), sono approvati dal Ministero competente, previo visto dell'ingegnere capo del Genio civile fino all'importo di lire 100.000 e previo visto o parere: dell'ispettore superiore di circolo del Genio civile per gli importi compresi fra lire 100.000 e lire 500.000; dell'ispettore capo superiore, all'uopo delegato dal Ministro per i lavori pubblici, per le nuove costruzioni ferroviarie di conto diretto dello Stato sino all'importo di lire 500.000 e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi oltre le lire 500.000 (2). Occorrerà tuttavia il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano essere determinati criteri di massima o si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore alle lire 500.000, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato (2). Occorrerà pure il parere del Consiglio superiore sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti stipulati sulla base di progetti che siano stati approvati in seguito a suo parere, come pure sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati in seguito a suo parere, e che ne facciano crescere l'importo oltre il limite al di là del quale il suo parere sarebbe stato necessario. Per i lavori di manutenzione pluriennale, la competenza per l'approvazione in linea tecnica dei relativi progetti sarà determinata avendo riguardo all'importo del canone preveduto per ciascun anno. Per l'approvazione dei progetti può prescindersi dalla revisione contabile dei calcoli e dei prezzi relativi di cui all'art. 1 del R.D. 24 gennaio 1875, n. 2364. Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti al Magistrato alle acque a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257. I progetti di tutte le opere a carico delle Amministrazioni della guerra e della marina sono approvati con le norme contenute negli speciali regolamenti ora in vigore per le Amministrazioni medesime, intendendosi però: a) che sui progetti d'importo superiore alle lire 20.000 e fino a lire 100.000 dovranno pronunciarsi i comandi del Genio del Corpo d'armata; b) che sui progetti d'importo superiore a lire 100.000 dovrà pronunciarsi anche la Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare. I progetti relativi alle nuove costruzioni ferroviarie per conto diretto dello Stato dovranno essere approvati anche dal Ministero delle comunicazioni per quanto riguarda le norme tecniche connesse alle condizioni ed ai mezzi coi quali le linee dovranno essere esercitate (3).

(1) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(2) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, R.D.L. 7 maggio 1925, n. 646.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1396. Per i limiti di somma vedi nota all'epigrafe del presente provvedimento.

3. I progetti dei lavori compilati dagli uffici tecnici di finanza nell'interesse delle varie Amministrazioni dello Stato sono approvati dal Ministero competente, su parere o su visto della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, secondo le norme ed entro i limiti stabiliti per l'approvazione di progetti pei quali è richiesto il parere o il visto degli ingegneri capi o degli ispettori superiori di circolo del Genio civile. Negli altri casi l'approvazione dei progetti anzidetti è deferita al Ministero competente in base al visto od al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le norme in vigore (4).

(4) Così sostituito dal R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2128.

4. Agli appalti delle opere indicate nei precedenti articoli si provvede, di regola, mediante pubblici incanti in base ai progetti di cui all'art. 1. Fra le condizioni dell'incanto può essere compresa quella del pagamento del prezzo dell'appalto a rate differite e della corresponsione degli interessi su tali rate. Si può procedere all'appalto mediante licitazione privata quando l'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, nei limiti della rispettiva competenza, l'ispettore superiore di circolo del Genio civile e l'ispettore capo superiore di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) ritenga opportuno per considerazioni relative alla natura o alle esigenze tecniche dell'opera, limitare la gara a Ditte fornite di speciali requisiti di idoneità, sia in rapporto alla esperienza acquistata e dimostrata in altre opere di eguale natura, sia per i mezzi tecnici o finanziari di cui sono provviste. Quando l'Amministrazione nei casi previsti dall'art. 4 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, intenda avvalersi dell'appalto concorso, il giudizio è dato, in relazione agli elementi economici e tecnici delle offerte, da una Commissione di 3 o 5 membri da nominarsi di volta in volta dalla Amministrazione stessa, quando non si tratti di lavori, alla direzione dei quali sia già preposta una speciale Commissione tecnica. La Commissione da nominarsi di volta in volta sarà presieduta dal presidente della competente Sezione del Consiglio superiore o da un suo delegato; e ne farà parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del Consiglio superiore. Le mansioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal funzionario preposto all'ufficio contratti o da un suo delegato. L'Amministrazione uniformandosi al giudizio della Commissione, aggiudicherà l'appalto alla Ditta prescelta, salvoché il Ministro, con decreto motivato, decida di non procedere ad alcuna aggiudicazione. Nessun compenso o rimborso spetta alle Imprese per la compilazione dei progetti da esse presentati per partecipare agli appalti-concorso. Sarà però, in facoltà dell'Amministrazione, su proposta della su nominata Commissione, di scegliere uno dei progetti e di farlo proprio pagandone il prezzo in una somma da determinarsi a giudizio dell'Amministrazione entro un limite massimo e un limite minimo, stabiliti preventivamente nella lettera d'invito. L'Amministrazione potrà anche, ove ricorrano circostanze eccezionali, concedere con insindacabile giudizio compensi o rimborsi di spese ai concorrenti, i cui progetti, non prescelti agli effetti della esecuzione dell'opera, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo. Per l'appalto mediante l'offerta di prezzi, si osserveranno le norme dell'art. 69 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827. Per tutte le opere o parte di opere che vengono affidate al Ministero delle comunicazioni (4/a), e per esso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, pur essendo di competenza del Ministero dei lavori pubblici, la prefata Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà seguire le norme contenute nel suo regolamento per l'aggiudicazione, la gestione e la collaudazione delle opere che si eseguiscono sulle linee dello Stato, e tutte le altre norme che fossero in seguito decretate dal Ministro per le comunicazioni (5).

(4/a) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(5) Così sostituito dall'art. 2, R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1396.

5. Tanto nei pubblici incanti quanto nelle licitazioni private può l'amministrazione appaltante prefissare il limite massimo o il minimo di ribasso, od ambedue, entro i quali può avvenire l'aggiudicazione.

6. Qualunque sia il numero dei soci di una impresa l'Amministrazione riconosce un solo socio deliberatorio per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto di appalto. Le Società commerciali, di qualunque specie, regolarmente costituite sono ammesse a concorrere agli appalti per mezzo di persona specialmente delegata. Questa persona deve avere i requisiti, anche di idoneità, prescritti per l'appalto di cui trattasi, ed essere bene accetta all'Amministrazione; ad essa esclusivamente spetta la rappresentanza della Società per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, sino all'estinzione di ogni rapporto. La Società non potrà mai mutare il rappresentante senza l'espresso consenso dell'Amministrazione appaltante. In caso di morte o di fallimento o di altro impedimento del detto rappresentante, la Società è obbligata a surrogarlo prontamente con altra persona, la quale deve pure avere i requisiti prescritti ad essere accettata all'Amministrazione. Se la società trasgredisce alle disposizioni dei due precedenti commi, l'Amministrazione è in facoltà di rescindere il contratto in conformità dell'art. 340 della legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, allegato F, n. 2248.

7. (6). Per essere ammesse alla gara le Cooperative concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito stabilito nel Capitolato speciale e indicato nell'avviso d'asta o di licitazione, come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge. La cauzione provvisoria prestata dalle Cooperative sarà svincolata quando la cauzione definitiva da costituirsi a norma dei commi seguenti avrà raggiunto la somma della cauzione provvisoria. La cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del 5% dell'importo di ciascuna rata e verrà restituita a lavoro ultimato e collaudato (7). (7/a).

(6) L'art. 3, L. 27 luglio 1967, n. 649,
(7) Il D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 333, ha così disposto: «Articolo unico. E' in facoltà della Amministrazione di provvedere, anche prima della ultimazione dei lavori, alla restituzione totale o parziale alle cooperative e ai loro consorzi, delle ritenute operate, a termini dell'art. 7, comma quinto del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, per la costituzione della cauzione a garanzia dei lavori appaltati. Il rimborso è subordinato alla condizione che l'importo dei lavori già regolarmente eseguiti, risulti superiore alla metà dell'importo contrattuale di essi».
(7/a) Gli ultimi due commi sono stati abrogati.

8. In un medesimo contratto d'appalto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura, e con somministrazioni in natura o in danaro per la esecuzione ad economia. Uno stesso lavoro può essere eseguito provvedendo, con appalti, o contratti separati, la mano d'opera, i materiali e i mezzi d'opera occorrenti. Nei contratti di appalto l'Amministrazione, eccezionalmente e con provvedimento motivato, può riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali e di mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

9. Per i lavori in corso alla pubblicazione del presente decreto, quando i contratti relativi non contengano clausole speciali sulla revisione dei prezzi l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di pattuire con l'impresa o stabilire d'ufficio, sentiti i prescritti pareri tecnici, modificazioni in più od in meno dei prezzi contrattuali, sempreché riconosca, con giudizio insindacabile, esservi verificate, in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto, variazioni maggiori del 20% nel complesso del lavoro. Trattandosi di aumento, esso non si applica alla quantità di lavoro che l'impresa, a giudizio della Amministrazione avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna. Quando in caso di mancato accordo, l'impresa non accetti la decisione dell'Amministrazione e sospenda o rallenti il lavoro le sarà intimato di riprenderlo o di proseguirlo con la dovuta alacrità, e non ottemperando essa all'ingiunzione, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di appalto. In questo caso l'impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere da determinarsi in base ai prezzi di contratto nonché alla restituzione parziale della tassa proporzionale di registro pagata sull'intero importo di contratto. L'Amministrazione senza attendere il collaudo finale e malgrado qualsiasi operazione, comunque motivata, dell'impresa, può immettersi nel possesso dei lavori e materiali utili esistenti in cantiere, previa la compilazione di stati di consistenza e di accertamento, da redigersi con l'intervento dell'ingegnere direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'impresa, e, qualora questa invitata non intervenga, con l'assistenza di due testimoni. Qualora per grave necessità pubblica sia urgente iniziare o riprendere l'esecuzione dei lavori appaltati, il Ministero, con decreto motivato potrà disporne l'esecuzione in economia, in pendenza della procedura di cui al presente articolo, senza che, in caso di risoluzione del contratto, ciò possa costituire per l'impresa titolo ad indennizzo o compensi.

10. Nei contratti di appalto, da stipulare dopo la pubblicazione del presente decreto, per opere la cui esecuzione richieda lungo periodo di tempo, e per le quali si prevedino notevoli oscillazioni nei prezzi, si potranno introdurre clausole con le quali l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rivedere e modificare i prezzi sotto le condizioni e con le limitazioni stabilite nel 1° e 2° comma dell'articolo precedente.

11. Nei capitolati speciali si potrà stabilire che nel corso di esecuzione dei lavori, si accrediti, sulle situazioni che servono di base per il pagamento delle rate di acconto, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto. Fino alla loro completa messa in opera i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, per qualunque caso di deterioramento o di perdita, e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dall'ufficio che dirige i lavori.

12. E' soppresso l'uso dei mandati a disposizione tanto per le spese inerenti ai lavori quanto per quelle accessorie e generali. Si può provvedere con mandati di anticipazione fino al limite massimo di 1.000.000.000 (8). 1) al pagamento dei lavori in economia sia in amministrazione che per cottimi, o di forniture occorrenti per l'esecuzione dei lavori in economia; 2) ai pagamenti in acconto dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o da altri contratti di forniture o lavori pei quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento. Per il pagamento delle nuove costruzioni ferroviarie, che si eseguono mediante appalti, la cui direzione, sorveglianza e liquidazione è affidata alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, al pagamento degli acconti alle imprese assuntrici si potrà provvedere a mezzo di mandati di anticipazione a favore dell'Amministrazione ferroviaria. Ciascun mandato di anticipazione può avere per oggetto tanto i pagamenti relativi ad un unico impegno quanto tutti quelli da eseguirsi per impegni diversi, a carico di uno stesso capitolo od articolo di bilancio. I mandati relativi ai pagamenti preveduti al 4° comma del presente articolo devono essere emessi distintamente per ogni contratto di fornitura o di lavoro.

(8) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

13. Nei mandati di anticipazione sarà indicata, a cura e sotto la responsabilità dell'ufficio che ne ordina l'emissione, la somma che potrà essere prelevata con quietanza diretta dello stesso funzionario delegato e quella che potrà essere prelevata con ordinativi a favore dei singoli creditori dello Stato. Se le esigenze del servizio non richiedano che la somma riscuotibile direttamente dal funzionario delegato sia prelevata in una sola volta, i prelevamenti saranno fatti per le sole somme che di volta in volta occorrano. Estinto il mandato, o al termine stabilito pel rendimento del conto, il funzionario delegato rilascerà all'ufficiale pagatore una dichiarazione di quietanza per l'importo complessivo degli ordinativi pagati, contro ritiro degli ordinativi medesimi debitamente quietanzati. I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese da essi approvate e disposte; gli agenti pagatori della regolarità del pagamento.

14. E' in facoltà dell'Amministrazione di emettere per lo stesso oggetto più mandati di anticipazione a favore dello stesso funzionario, purché il loro importo complessivo non superi il limite di cui all'art. 12. Quando sia giustificata una parte della spesa per la quale fu emesso un mandato di anticipazione, si può emettere un nuovo mandato, il cui ammontare sommato con la parte non giustificata dei precedenti, non ecceda il limite suddetto.

15. La disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 28 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, è estesa ai mandati di anticipazione relativi a qualsiasi servizio dipendente dalla Amministrazione dei Lavori Pubblici. La somma già riscossa dal funzionario delegato sopra un mandato di anticipazione e non erogata alla chiusura dell'esercizio, potrà essere da lui trattenuta, per effettuare non oltre l'esercizio successivo pagamenti relativi alla spesa che formava oggetto dei mandati e quindi, ove trattisi di mandati afferenti alla parte ordinaria, limitati a quella dell'esercizio finanziario indicato nell'oggetto stesso.

16. Salve le disposizioni speciali delle contabilità delle spese a carico dei bilanci della Guerra e della Marina, a giustificazione delle anticipazioni ricevute in ciascun esercizio per un determinato oggetto dovrà presentarsi unico rendiconto entro il mese di luglio dell'esercizio successivo, salvo quanto è disposto nei seguenti capoversi. Nel caso di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 15 il rendiconto delle anticipazioni ricevute in ciascun esercizio per un determinato oggetto dovrà essere prodotto entro l'esercizio successivo non appena esaurite le anticipazioni stesse. A giustificazione delle anticipazioni ricevute in ciascun esercizio per un determinato oggetto dovrà prodursi rendiconto durante il corso dello esercizio stesso: a) non appena venga a cessare ogni causa di ulteriori erogazioni per l'oggetto di cui trattasi; b) quando la presentazione di rendiconto sia necessaria per la concessione di nuovi fondi ai sensi del 2° capoverso dell'art. 14 del presente decreto; c) quando vi sia cambiamento nella persona del funzionario delegato. In quest'ultimo caso il funzionario delegato o i suoi eredi dovranno presentare parziali rendiconti a giustificazione delle somme erogate fino al momento del passaggio di gestione sulle anticipazioni disposte per ciascun oggetto. L'Amministrazione potrà riservarsi di discaricare il funzionario delegato delle anticipazioni relative ad un determinato oggetto dopo che egli abbia presentato l'ultimo rendiconto, accompagnato, ove sia ritenuto necessario, da una relazione illustrativa.

17. Saranno sottoposti al Ministero dei Lavori pubblici, che promuoverà l'esame tecnico prescritto dall'art. 2, i progetti relativi all'esecuzione di opere pubbliche di altri Ministeri, eccettuati quelli relativi ad opere ed a lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, per i quali si osserveranno le vigenti norme speciali. L'art. 68 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione della legge di contabilità generale dello Stato è abrogato.

18. Per le opere d'interesse comunale che si eseguono col sussidio dello Stato, quando i Comuni pur avendo dimostrato di essersi già assicurati i mezzi per provvedere alla spesa, non abbiano ancora effettivamente disponibili le somme necessarie, il Ministro competente può accordare anticipazioni sino alla concorrenza di tre quinti dell'ammontare dei sussidi concessi. Le anticipazioni sono fatte dall'Ingegnere Capo del Genio Civile in relazione all'importo dei lavori da eseguire. L'Ingegnere Capo provvede ai pagamenti sotto la sua personale responsabilità, dopo essersi accertato della buona esecuzione dei lavori e della regolarità della spesa.

19. Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore alle L. 10 milioni (9) si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori. L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle L. 10 milioni (9). Pei i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, il certificato suddetto, è rilasciato dall'ispettore capo superiore all'uopo delegato dal Ministro. Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dal Ministero della difesa, per il quale restano inalterate le speciali disposizioni vigenti (10).

(9) Limite di somma così elevato dall'art. 18, D.L. 15 marzo 1965, n. 124. Per una ulteriore elevazione del limite, vedi l'art. 17, L. 3 gennaio 1978, n. 1.
(10) Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1095 e dalla relativa legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133.

20. Il collaudo dei lavori eseguiti sotto la direzione degli Uffici tecnici di Finanza, è affidato dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici) ad un funzionario tecnico di grado superiore del personale del Catasto degli uffici tecnici di Finanza, od, in casi gravi, ad una Commissione composta di membri tecnici e contabili.

21. Potrà l'Amministrazione disporre la restituzione totale o parziale della cauzione, subito dopo compiute le operazioni di collaudo sempreché non siano stati presentati reclami in seguito agli avvisi pubblicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della legge sui Lavori Pubblici, e, se presentati, i reclami stessi trovino garanzia sui crediti della impresa a saldo dell'appalto.

22. Sulle questioni con le Imprese, in corso d'opera o al collaudo, per variazioni di prezzi, per maggiori compensi o per esonero di penalità stipulate, dovrà essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando la somma domandata o contestata superi le lire 100.000 o quando la penalità che si richiede non sia applicata superi lire 5000. Per somme inferiori sarà sentito il parere dell'ispettore superiore di Circolo del Genio civile, o dell'ispettore capo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) (11).

(11) Così sostituito dall'art. 4, R.D. 28 agosto 1924, n. 1396. Vedi anche i provvedimenti citati nella nota all'epigrafe del presente provvedimento.

23. Con decreto reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, sentito in ogni caso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, possono essere concessi a province, comuni e consorzi l'esecuzione ed eventualmente l'esercizio di opere di qualsiasi natura per conto dello Stato. Possono essere fatte concessioni ai privati per la costruzione di opere pubbliche, soltanto quando la concessione comprenda anche l'esercizio. La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse. Nella convenzione, che dovrà precedere il decreto di concessione, dovranno essere determinati il prezzo à forfait o i prezzi unitari per la costruzione e, eventualmente, tutte le condizioni relative all'esercizio. La determinazione del prezzo a mezzo di arbitri può ammettersi soltanto per i lavori suppletivi o imprevisti. E' vietata la clausola del pagamento del prezzo col metodo del rimborso delle spese (12).

(12) Così sostituito dall'art. 5, R.D. 28 agosto 1924, n. 1396. Vedi anche la L. 24 giugno 1929, n. 1137.

24. Nei casi di somma urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato l'ingegnere Capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori sino alla concorrenza di L. 2.000.000 (13). Negli stessi casi il Ministro dei Lavori Pubblici potrà ordinare l'emissione di mandati di anticipazione a favore dei funzionari delegati per un importo non superiore a L. 50.000. L'impegno regolare della spesa sarà assunto in seguito, nelle debite forme, su presentazione della relativa perizia.

(13) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1095 e dalla relativa legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133.

25. Non si può provvedere alla esecuzione delle opere dello Stato mediante trattativa privata se non concorrono le speciali ed eccezionali circostanze previste negli artt. 6, primo comma del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, recanti nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Per l'accertamento di queste circostanze deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo del progetto a base di appalto superi L. 25.000; negli altri casi l'ispettore superiore di Circolo del Genio civile o l'ispettore superiore capo di cui all'art. 2, comma 1°, lettera a). Allorché per ragioni tecniche ed economiche sia da provvedere, all'esecuzione in economia di lavori nei casi non preveduti in speciali leggi o regolamenti dovrà essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ogni qualvolta l'importo dei lavori superi lire 25.000 (14).

(14) Così sostituito dall'art. 8, R.D. 28 agosto 1924, n. 1396. Per i limiti di somma vedi nota 1/a posta all'epigrafe del presente provvedimento.

26. Ai consorzi di cooperative possono essere affidati anche a trattativa privata, lavori per un importo superiore ai limiti di cui all'art. 7 del presente decreto, quando su parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e previo accordo col Ministro del Lavoro, l'Amministrazione ritenga che offrano sufficienti garanzie tecniche e finanziarie.

27. L'ammontare della cauzione da prestarsi a garanzia degli appalti può essere stabilito in un minimo del 5% dell'importo netto dei lavori. Negli appalti nei quali i mezzi d'opera sieno di notevole importanza rispetto al prezzo dei lavori, potrà l'Amministrazione appaltante consentire lo svincolo di una parte della cauzione non superiore alla metà del valore dei mezzi d'opera destinati alla esecuzione dei lavori. Tali mezzi rimarranno vincolati a garanzia della Amministrazione, che avrà su di essi il privilegio di cui agli artt. 1878 e seguenti del Codice civile (15). Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art. 1880 del Codice civile (16), ed il privilegio avrà pieno effetto decorsi i cinque giorni dalla pubblicazione di detto verbale nel giornale degli annunzi legali della provincia in cui si esegue il lavoro appaltato. Questo privilegio può costituirsi sui natanti di proprietà della impresa che risultino debitamente inscritti nei registri in un ufficio marittimo ed avrà ogni effetto rispetto ai terzi dopo espletate le formalità stabilite dall'art. 485 del Codice di Commercio.

(15) Ora, artt. 2784 e 2786 c.c. 1942.
(16) Ora, art. 2787 c.c. 1942. (19) Ora, 650 del Codice della navigazione.

28. I sussidi e concorsi consentiti a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Province, dei Comuni e dei consorzi, sono concessi con decreti Ministeriali in base a visto di approvazione dei progetti da parte dell'ingegnere capo del Genio civile per le opere d'importo non superiore a L. 100.000 (17). Per le opere d'importo compreso tra L. 100.000 e Lire 500.000 (17) i progetti sono approvati dall'ispettore superiore di circolo del Genio civile, e per maggiori importi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'esame dei progetti deve essere rivolto anche a verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per la concessione dei sussidi. Questo articolo non è applicabile ai contributi e alle sovvenzioni dovute in base alle rispettive leggi speciali per le opere marittime di bonifica, di derivazione d'acqua, ferroviarie e tranviarie (18).

(17) Vedi ora art. 3, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, art. 23, L. 18 ottobre 1942, n. 1460.
(18) Così sostituito dall'art. 9, R.D. 28 agosto 1924, n. 1396, a sua volta sostituito dall'art. 3, R.D.L. 7 maggio 1925, n. 646.

29. Le facoltà e le attribuzioni demandate in materia di opere pubbliche dalle disposizioni in vigore all'Amministrazione dei lavori pubblici, od agli organi da essa dipendenti, sono deferite al Ministero delle finanze e agli uffici tecnici di finanza, quando si tratti di lavori eseguiti sotto la direzione degli uffici stessi, salvo sempre i casi e le attribuzioni di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici (19).

(19) Così sostituito dall'art. 10, R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1396, a sua volta sostituito dall'art. 2, R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2128.

 

CAPO II - Dichiarazioni di pubblica utilità ed espropriazioni.

30. La dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è implicita per tutte le opere, l'esecuzione delle quali è autorizzata per legge. Per le opere non autorizzate per legge e da eseguirsi dallo Stato direttamente, o per concessione, anche se accessorie, complementari o di parziale variazione ad opere già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti, non si osservano le formalità del procedimento preliminare stabilito nel Titolo I Capo I della detta legge e l'approvazione dei relativi progetti ha il valore di una dichiarazione di pubblica utilità (22/b).

31. La dichiarazione di pubblica utilità pei lavori di costruzione e sistemazione dei campi di tiro a segno nazionale è fatta dal Prefetto.

32. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici: a) per tutte le opere i progetti delle quali devono, per disposizione di legge, essere dal medesimo approvate; b) per i lavori accessori, complementari o di parziale variazione alle opere autorizzate per legge, a norma del primo comma dell'art. 30, salvo quanto è disposto dal capoverso dell'articolo stesso; c) per la costruzione e la sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in caso di reclamo.

33. La dichiarazione di pubblica utilità prevista dagli articoli precedenti deve essere preceduta dall'approvazione del progetto tecnico di esecuzione da parte dell'autorità competente, a norma delle particolari disposizioni di legge.

34. Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili alla esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future. La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa posteriormente dalla autorità che ha riconosciuta la pubblica utilità dell'opera. L'espropriante può rinunciare alla espropriazione delle zone attigue quando i proprietari si obblighino a dare essi alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per la esecuzione delle opere relative. Tale rinuncia, che dovrà essere approvata dall'autorità che ha emessa la dichiarazione di pubblica utilità, libera l'espropriante dagli oneri derivanti da questa circa le zone anzidette. Nei casi di opera autorizzata per legge spetta al competente Ministero la facoltà di espropriare i beni attigui e di approvare la eventuale rinuncia alla detta facoltà.

35. L'espropriante che paghi le spese di perizia ha facoltà di rivalersi della parte posta a carico dell'espropriato sull'indennità dovuta. Qualora si debba ricorrere alla stima dei beni da espropriare per la mancata accettazione delle indennità da parte del proprietario che sia giuridicamente assente o emigrato, le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia saranno, in ogni caso, a carico dello espropriante.

36. Qualora l'indennità non ecceda le Lire 1.000, il Prefetto può, udito il Consiglio di Prefettura, disporne il pagamento dispensando l'espropriato dal presentare tutti o alcuni dei documenti giustificativi della domanda, sotto l'osservanza delle garanzie che il Prefetto stesso crede di stabilire. Il provvedimento deve sempre intendersi emesso dal Prefetto senza alcuna responsabilità sua e della pubblica Amministrazione salva restando la eventuale azione degli aventi diritto o dei terzi a norma della legge comune. L'accettazione delle indennità fino alla misura indicata nel primo comma, quando si riferisca a tondi rustici, potrà essere fatta dal proprietario anche con apposizione di croce-segno alla presenza di due testimoni, nel foglio di stima del fondo da espropriare.

37. Quando pel maggiore valore derivante dall'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o continui, a termine dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla dichiarazione di pubblica utilità ed alla imposizione del contributo si provvede con Decreto Reale sulla proposta del Ministro competente, udito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per le opere approvate con legge e per le quali non è necessaria esplicita dichiarazione di pubblica utilità, il contributo è imposto mediante decreto del Ministro competente ad approvarne i progetti, udito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

38. (19).

(19) Contiene disposizioni da ritenere superate a seguito della soppressione delle sotto-prefetture.

39. Le opere pubbliche dello Stato, delle Province dei Comuni e dei Consorzi, anche se eseguite mediante concessioni e quelle che interessano Enti Morali legalmente riconosciuti possono essere dichiarate, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, urgenti ed indifferibili agli effetti degli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

CAPO III - Disposizioni pei lavori degli Enti locali. 40. Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili ai lavori che si eseguiscono con o senza concorso dello Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dai Consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche, ferma l'osservanza delle norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839. La risoluzione dei contratti nel caso previsto dall'art. 9 del presente decreto è pronunziata dalle Amministrazioni appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Lo svincolo parziale o anticipato della cauzione ammesso dall'art. 21 di detto decreto deve per le Province e per i Comuni essere autorizzato nei modi prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. La facoltà attribuita al Ministro per le opere dello Stato dal 6° comma dell'art. 9 del presente decreto, è estesa alle Deputazioni provinciali, alle Giunte municipali ed agli organi corrispondenti dei Consorzi e degli Enti autonomi costituiti per l'esecuzione dei lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza (20).

(20) Così sostituito dall'art. 11, R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1396, sostituito a sua volta dalla legge di conversione 27 maggio 1926, n. 1013.

41. Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

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