Decreto - legge 13 settembre 1996 n. 479
"Provvedimenti urgenti per
il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei
detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli
edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria".
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n.217 del 16 settembre 1996), coordinato con la legge di conversione 15
novembre 1996, n.579 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.268 del 15 novembre 1996)
ARTICOLO 1
Ampliamento dell'organico del Corpo di Polizia
penitenziaria e modalità di reclutamento.
ARTICOLO 2
Servizio di traduzione dei detenuti
ARTICOLO 3
Accelerazione delle procedure in tema di appalti
per edifici giudiziari
ARTICOLO 4
Copertura finanziaria
ARTICOLO 5
Entrata in vigore
ART. 1
Ampliamento dell'organico del
Corpo di Polizia
penitenziaria e modalità di
reclutamento.
1. L'organico del Corpo di Polizia penitenziaria
stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, è
aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di
personale maschile e duecento unità di personale femminile.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento
dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze
Armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, presta servizio
volontario nel Corpo di Polizia penitenziaria secondo le norme del decreto legge 17 maggio
1993, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n.231, e
successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per
cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel corpo, e per la restante parte,
mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e
delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o
per infermità.
3. Il corso di formazione per il personale
reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.
4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31
dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del corpo di polizia
penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza
rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla
tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, come modificata dal comma
1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli
ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e
degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per
effetto delle assunzioni.
5. Alla copertura dei posti disponibili a norma
del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti
concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate
congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo
dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.
6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2,
3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione
delle domande, è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i
criteri per la formazione di distinte graduatorie.
7. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e
7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, sono ridotti ad un quarto in relazione
ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti
alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31
dicembre 1997. Sono fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti
ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto,
nonchè le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n.443.
8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione
penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n.321, sono
esercitabili sino al 30 giugno 1997, anche al fine di completare l'organico del personale
femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrici
penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge
15 dicembre 1990, n.395, possono essere assunte, purchè non abbiano superato il
quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia
penitenziaria.
8-bis. Il personale assunto a norma del presente
articolo non può, per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede
diversa da quella di prima assegnazione. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n.104.
ART. 2
Servizio di traduzione dei
detenuti
1. Le modalità per la graduale cessione del
servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla
Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con uno o più decreti
del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e
della difesa, entro il 31 dicembre 1996.
2. Per la realizzazione delle opere finalizzate
alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari
al ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni dei detenuti e all'alloggiamento del
relativo personale, è autorizzata la spesa di 27.000 milioni per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici. Il Ministro di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla
competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero
dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione
delle opere è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1997, del personale tecnico
assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n.395.
3. Nell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.200, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 2 e 3". Nell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.200, le parole: "a norma dell'articolo 2," sono
sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 7". Nell'articolo 11 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, le parole "al presente capo" sono
sostituite dalle seguenti: "al presente decreto". Nell'articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, le parole: "al comma 6" sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 5". Nell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.200, tra le parole: "per un massimo di due anni;"
e le parole: "ai fini dell'ammissione allo scrutinio" sono inserite le parole:
"per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo".
ART. 3
Accelerazione delle procedure in
tema di appalti per edifici giudiziari
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del
decreto-legge 31 agosto 1994, n.524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n.593, si
applicano per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, agli interventi negli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria per la
installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonchè per la
fornitura di dotazioni strumentali e di servizi. La scelta dei fornitori di beni e servizi
predetti può essere effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia e
giustizia dopo aver acquisito almeno tre offerte.
2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi
per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o
da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati
dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche
in deroga all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni,
mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte.
3. L'appalto può avere per oggetto sia la
progettazione esecutiva sia l'esecuzione delle opere. Quest'ultima è disposta ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART. 4
Copertura finanziaria
1. All'onere finanziario derivante
dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile
valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996 e
in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti
iscritti sui seguenti capitoli : Ministero di grazia e giustizia - capitolo 1998 per lire
9.090 milioni per l'anno 1995 e lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli
degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire
3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995;
capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno - capitolo 2585
per lire 790 milioni per l'anno 1995.
2. All'onere relativo all'assunzione del
personale femminile, valutato in lire 1.794 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.548
milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
3. All'onere relativo all'attuazione
dell'articolo 2, comma 2, valutato complessivamente in lire 27.111 milioni per l'anno
1996, in lire 27.379 milioni per l'anno 1997 ed in lire 27.000 milioni per l'anno 1998, si
provvede : quanto a lire 111 milioni per l'anno 1996 e lire 379 milioni per l'anno 1997,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
di grazia e giustizia; quanto a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
di grazia e giustizia.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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