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   Normativa Appalti di Opere  

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 502
Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavoripubblici.

(GU n. 305 del 30-12-1999)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di
lavori pubblici, al fine di consentire alle imprese la partecipazione alle relative gare di appalto in attesa dell'entrata in vigore del regolamento del nuovo sistema di qualificazione previsto dal citato articolo 8;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei
lavori pubblici, i cui bandi sono pubblicati a partire dal 1° gennaio 2000, e' disciplinata dal presente decreto.

Art. 2.
Categorie di opere generali e specializzate e strutture, impianti e opere speciali

1. I bandi di gara e la qualificazione delle imprese relativamente alle opere e i lavori pubblici fanno riferimento ad una o piu'
categorie di opere generali ovvero ad una o piu' categorie di opere specializzate.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 3, comma 2, lettera c):
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di
cucina e di lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.

Art. 3.
Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili

1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici e' richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali
che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione
specializzata, la gara e' esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per
categoria prevalente quella di importo piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento.
2. La stazione appaltante indica nel bando di gara:
a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b) la categoria generale o specializzata considerata prevalente e la relativa classifica determinate sulla base delle categorie e
classifiche previste dalle norme sull'Albo nazionale dei costruttori;
c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone l'opera o il
lavoro con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 2, lettera c), sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero diimporto superiore a 150.000 Euro.

Art. 4.
Criteri di affidamento delle opere generalie delle opere specializzate non eseguite direttamente

1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Dette lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 2, comma 2, non
indicate nel bando di gara come categoria prevalente, non possonoessere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13,
comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Art. 5.
Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici i concorrenti che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e all'articolo 24, comma 1, della direttiva 93/37/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993.
2. I concorrenti dichiarano e dimostrano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1.

Art. 6.
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro

1. Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore
all'importo dell'appalto da affidare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori e' figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste;
l'importo dei lavori cosi' convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici costituiscono requisiti di ammissione l'avvenuta esecuzione nel triennio precedente di lavori analoghi di importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela dei beni sul quale sono intervenute.
3. La sussistenza dei requisiti, dichiarata in sede di domanda di partecipazione o di offerta, e' accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.
Appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP

1. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento di appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, sono ammesse le imprese che, oltre al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto, sono in possesso del possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attivita' diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da affidare;
b) esecuzione, mediante attivita' diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiore a 3.500.000 di Euro, la predetta percentuale e' fissata al 40%;
c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all'1% della predetta cifra d'affari in lavori. Detto valore e' costituito per almeno la meta'
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla meta' della sua durata; l'ammortamento figurativo e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
2. Alla determinazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere c) e d) concorre, in proporzione alle quote di competenza  dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' delle societa' fra imprese riunite di cui l'impresa fa parte.
3. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d) non rispettino le percentuali ivi previste, l'importo della cifra d'affari in lavori e' figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali ivi richieste; la cifra d'affari cosi' figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera
a).
4. Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 e' dichiarato dalle imprese concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia.

Art. 8.
Appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP

1. Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, sono ammesse le imprese che, oltre al certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attivita' diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2,50 volte l'importo del lavoro da affidare;
b) esecuzione, mediante attivita' diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello del lavoro da affidare;
c) esecuzione, mediante attivita' diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di un singolo lavoro, appartenente alla categoria prevalente oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 30% di quello del lavoro da affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, appartenenti alla suddetta categoria prevalente, di importo complessivo non inferiore al 40% dell'importo del lavoro da affidare, ovvero, in alternativa, di tre lavori, appartenenti alla suddetta categoria prevalente, di importo complessivo non inferiore al 50% di quello del lavoro da affidare posto a base di gara;
d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore all'1% della predetta cifra d'affari in lavori. Detto valore e' costituito per almeno la meta'  dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla meta' della sua durata; l'ammortamento figurativo e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
2. Alla determinazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere d) ed e) concorre, in proporzione alle quote di competenza
dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' delle societa' fra imprese riunite di cui l'impresa fa parte.
3. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e) non rispettino le percentuali ivi previste, l'importo della cifra d'affari in lavori e' figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali ivi richieste; la cifra d'affari cosi' figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).
4. Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 e' dichiaratodalle imprese concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 9.
Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

1. L'impresa singola puo' partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavoriovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale e' posseduta cumulativamentedalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della citata legge n. 109 del 1994 di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.
4. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito previsto all'articolo 8, comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

Art. 10.
Documentazione

1. La cifra di affari in lavori relativa all'attivita' diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
2. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa concorrente,
e' comprovata con la produzione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota dideposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e delle societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. 3. L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), all'articolo 7, comma 1, lettera b) e all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), e' documentata dai certificati di esecuzione dei lavori contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
4. L'ammortamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) e all'articolo 8, comma 1, lettera e), e' comprovato da parte delle ditte individuali e delle societa' di persone con la presentazione delle dichiarazione annuali dei redditi corredata da
autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica;
da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformita' alle direttive europee e della relativa nota di deposito.
5. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e' composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza; esso e' comprovato con il bilancio, corredato dalla relativa nota, e riclassificato inconformita' alle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' con una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
6. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo delpersonale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
7. I lavori eseguiti in regime di subappalto sono riferiti alle categorie del cessato Albo nazionale costruttori, secondo le risultanze dei certificati dei lavori eseguiti. Le imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto utilizzano l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo dell'intero appalto o il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 2, comma 2; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quelle anzidette e l'importo cosi' determinato puo' essere utilizzato per la dimostrazione dei requisiti relativi alla sola categoria prevalente.
8. Fermo restando l'articolo 8, comma 11-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea non sono tenute al possesso del certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori.

Art. 11.
Disposizioni finali

1. Il certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori puo' essere utilizzato dalle imprese anche se la corrispondente iscrizione non e' stata revisionata ai sensi della disciplina precedentemente in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive  modificazioni, le imprese non iscritte all'Albo nazionale costruttori possono partecipare alle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a un miliardo di lire dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), nell'ammontare almeno doppio di quello ivi richiesto, fermo il possesso degli altri requisiti.
3. In applicazione dell'articolo 8, commi 10 e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono inefficaci ledelibere assunte dagli organi deliberanti dell'Albo nazionale costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva iscrizione all'Albo stesso.

Art. 12.
Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole "ed edifici industriali" sono soppresse.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1999

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dei lavori pubblici
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 

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