Info Appalti - Gli Appalti in un Click - Normativa appalti - gare - appalti - news appalti - consulenza appalti Advertising
   Normativa Appalti di Opere  

D.P.C.M. 5 agosto 1997, n. 517
Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 1998, n. 63.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, concernente: «Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri competenti la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori sottratte all'applicazione del decreto legislativo medesimo, ed assoggettate alle vigenti norme sui lavori pubblici; Visti in particolare gli articoli da 3 a 6 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Attesa la necessità dell'individuazione specifica dei lavori pubblici cui non si applica la disciplina dei settori esclusi; Sentita la Commissione istituita con decreto ministeriale n. 4581/ZI/65 del 26 maggio 1995, e successiva modificazione; Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 16 giugno 1997; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria, commercio e artigianato, nonché con il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Ministro per le politiche agricole; Adotta il seguente regolamento:

1. Oggetto. - 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, gli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatari di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, o che, pure essendo funzionali a detti scopi, riguardano opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui ai suddetti articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 2. Ai lavori individuati sulla base del criterio di cui alla prima parte del comma precedente ed a quelli indicati al successivo articolo 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre leggi anche regionali, dei regolamenti e delle normative tecniche in materia di lavori pubblici.

2. Lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e come tali esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute. - 1. Sono assoggettati alle disposizioni in materia di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto i lavori di seguito indicati, a meno che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158: a) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri; b) realizzazione di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie; c) lavori di restauro di edifici e di scavi archeologici; d) opere speciali in cemento armato; e) impianti tecnologici e speciali relativi ad opere civili nonché fornitura in opera di componenti speciali quali: 1) impianti igienici, idrosanitari, cucine lavanderie e del gas; 2) impianti elettrici; 3) isolamenti termici, acustici e impermeabilizzazioni; f) gallerie, costruzioni e pavimentazioni stradali; g) lavori relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni idrauliche, dighe; h) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

3. Norma transitoria. - 1. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Studio NET - Info App@lti Tutto il materiale in questo sito è © 2001 Studio NET