D.P.C.M. 5 agosto 1997, n. 517
Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di
lavori, sottratte all'applicazione del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla
normativa sui lavori pubblici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 1998, n. 63.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto
l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, concernente:
«Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei
settori esclusi», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del
6 maggio 1995 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri competenti la
individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori sottratte all'applicazione del
decreto legislativo medesimo, ed assoggettate alle vigenti norme sui lavori pubblici;
Visti in particolare gli articoli da 3 a 6 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Attesa la
necessità dell'individuazione specifica dei lavori pubblici cui non si applica la
disciplina dei settori esclusi; Sentita la Commissione istituita con decreto ministeriale
n. 4581/ZI/65 del 26 maggio 1995, e successiva modificazione; Udito il parere della
Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
del 16 giugno 1997; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri dei trasporti e della navigazione, delle poste e telecomunicazioni,
dell'industria, commercio e artigianato, nonché con il Ministro per i beni culturali e
ambientali ed il Ministro per le politiche agricole; Adotta il seguente regolamento:
1. Oggetto. - 1. Il presente decreto disciplina,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, gli
appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei
soggetti aggiudicatari di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, o che, pure essendo funzionali a detti scopi, riguardano opere il cui
contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità
tecniche proprie dei settori di cui ai suddetti articoli da 3 a 6 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158. 2. Ai lavori individuati sulla base del criterio di cui alla prima
parte del comma precedente ed a quelli indicati al successivo articolo 2 si applicano le
disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché delle altre leggi anche regionali, dei regolamenti e delle normative
tecniche in materia di lavori pubblici.
2. Lavori il cui contenuto specialistico e
tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori
di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e come tali
esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute. - 1. Sono assoggettati
alle disposizioni in materia di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del
presente decreto i lavori di seguito indicati, a meno che non si tratti di lavorazioni che
non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto
strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158: a) lavori di terra con eventuali opere connesse
in muratura e cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri; b) realizzazione di
edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed
accessorie; c) lavori di restauro di edifici e di scavi archeologici; d) opere speciali in
cemento armato; e) impianti tecnologici e speciali relativi ad opere civili nonché
fornitura in opera di componenti speciali quali: 1) impianti igienici, idrosanitari,
cucine lavanderie e del gas; 2) impianti elettrici; 3) isolamenti termici, acustici e
impermeabilizzazioni; f) gallerie, costruzioni e pavimentazioni stradali; g) lavori
relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni
idrauliche, dighe; h) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.
3. Norma transitoria. - 1. Le norme di cui al
presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati sino alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
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