R.D.
25 luglio 1904, n. 523
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1904.
TITOLO UNICO Delle acque soggette a
pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e
colatori naturali
1. Al Governo è affidata la suprema tutela sulle
acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.
2. Spetta esclusivamente alla autorità
amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di
qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono
aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con
quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici
sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed
argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde. Quando dette
opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime
delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la
cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni saranno regolate dall'autorità
amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della L. 2 giugno 1889, n. 6166.
Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità
giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo
scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte. Tuttavolta che vi sia inoltre
ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici
ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere
pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.
Sezione I - Classificazione delle opere intorno
alle acque pubbliche
3. Secondo gli interessi ai quali provvedono, le
opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione
e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie.
Sezione II - Opere idrauliche della prima
categoria
4. Appartengono alla prima categoria le opere che
hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine. Esse si
eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato. Lo Stato sostiene pure le spese
necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non
dispongano speciali convenzioni.
Sezione III - Opere idrauliche della seconda
categoria
5. Appartengono alla seconda categoria: a) le
opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le
acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono
ad un grande interesse di una provincia; b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere
annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi. Esse si eseguiscono e si
mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo
seguente. Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge.
6. Le spese per opere indicate nell'articolo
precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una
metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle
province interessate, e pel restante a carico degli altri interessati. Esse spese sono
obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di
sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle arginature.
Sezione IV - Opere idrauliche della terza
categoria
7. Appartengono alla terza categoria le opere da
costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che,
insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi: a) difendere
ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello
Stato, delle province e di comuni; b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia
opere classificate in prima o seconda categoria; c) impedire inondazioni, straripamenti,
corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare
rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo
impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura. Alla classificazione di
opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del ministro per i lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sulla domanda e proposta di
classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle province interessate, i
quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i
detti due mesi, si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva
alla richiesta di classificazione.
8. Le opere di cui al precedente articolo, sono
eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese
occorrenti vanno ripartite: a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato; b)
nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate; c)
nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati; d) nella
misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati. Le spese di cui alle
lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i
proprietari e possessori interessati. La manutenzione successiva è a cura del consorzio
degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto
dell'art. 44, secondo comma.
Sezione V - Opere idrauliche della quarta
categoria
9. Appartengono alla quarta categoria le opere
non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento
delle acque: a) dei fiumi e torrenti; b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.
Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati. Le spese concernenti
le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto
ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati,
quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed
estesi. Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di
Stato a termini dell'art. 23 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con
R.D. 17 agosto 1907, n. 638. In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli
imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e
sorveglianza del lavoro. Le province nel cui territorio ricade il perimetro consorziale
dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti
di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al
precedente terzo comma. In eguale misura dovranno concorrere i comuni. Lo Stato potrà
concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere quando, pur tenuto conto dei
contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire la spesa.
In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa
complessiva
Sezione VI - Opere idrauliche della quinta
categoria
10. Appartengono alla quinta categoria le opere
che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate
contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane. Esse si eseguiscono e si
mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo
vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da
approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi
fiscali. Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all'art. 9
concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi
ricorsi e la valutazione delle spese.
11. Lo Stato, indipendentemente dal concorso
della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo
della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei
proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'art. 4 della L. 30 giugno
1904, numero 293.
12. I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per
l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o
ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui
spetta la conservazione del ponte o della strada. Se essi gioveranno anche ai terreni e ad
altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a
concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno (10). Sono ad esclusivo carico dei
proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro
beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti.
Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col
procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che
dall'opera risentono beneficio. Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione
dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di
fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono in conformità del disposto del Capo
II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21.
Capo II - Disposizioni generiche per le
opere di ogni categoria
14. Il ministero dei lavori pubblici fa eseguire
le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata all'autorità governativa
l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti
stabiliti dalla presente legge. Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza
categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle province, dai comuni o dai
consorzi all'uopo costituitisi. L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla
presente legge da parte della autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge,
valore di dichiarazione di pubblica utilità.
15. Il ministero dei lavori pubblici potrà
consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del
consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per
le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.
16. Nella legge di approvazione del bilancio di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo da
stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente
T.U. L'esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in
relazione alla disponibilità di detto fondo.
17. Sono mantenute, per tutto ciò che non
riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente T.U., le
convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero
diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti. Quando tali convenzioni o
consuetudini fossero litigiose od incerte, o per cambiamento delle circostanze fossero
rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime ratificate e ridotte conformi alle
prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da
esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.
Sezione I - Costituzione dei consorzi
(giurisprudenza) 18. A formare i consorzi di cui
alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e
possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque
specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto,
presente o futuro. Lo Stato, le province ed i comuni sono compresi nel consorzio per i
loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai
beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del
rispettivo interesse generale. Le quote che le province ed i comuni sono chiamati a dare
nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni
compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori. La determinazione del contributo
dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione
dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, eccettuati i consorzi di cui al terzo
comma dell'art. 12. Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi,
a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota
del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti
gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella
medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati (10). I
terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del
riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i
terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili .
20. I comuni possono essere chiamati a far parte
dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla
difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando
i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo
territorio.
21. Ove non esista consorzio per la costruzione o
conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la
costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente
il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti
per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno
che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso. Il sindaco o
rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti
i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti
gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione
anzi accennata. In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio
comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del
proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte. Questa
deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto. Del provvedimento
prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni
interessati.
22. Nel caso di opposizione da parte
degl'interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di
consorzio d'interesse comunale, alla Giunta provinciale amministrativa, e, se trattasi di
altro consorzio al ministero, che deciderà, sentito il consiglio dei lavori pubblici e il
Consiglio di Stato. Il termine perentorio per ricorso è di trenta giorni dalla data
dell'avviso di cui al precedente articolo.
23. Quando gl'interessi di un consorzio si
estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al
ministero, sentiti i rispettivi con sigli provinciali. Potrà essere costituito per legge
un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse di
un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa,
rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.
Sezione II - Organizzazione dei consorzi
24. Ordinato e reso obbligatorio il consorzio,
l'assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio
d'amministrazione, ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera
sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.
25. L'assemblea generale potrà demandare le sue
attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.
26. Un consorzio istituito per l'eseguimento di
una opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la
sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di
abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare,
restringere, o comunque modificare il consorzio stesso. La cessazione o le modificazioni
essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la
costituzione di un nuovo consorzio
27. Trattandosi di opere per le quali possono
essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il consorzio formatosi regolarmente
fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato. Le relative
deliberazioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al ministero dei lavori pubblici
per la loro adesione al chiesto concorso. Qualora il ministero predetto od il consiglio
provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide
sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati
nelle assemblee generali e nei consigli d'amministrazione del consorzio, e le
deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente
del prefetto e della deputazione provinciale.
28. Gli statuti e regolamenti dei consorzi
saranno approvati omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli
artt. 21 e 22 per la costituzione dei consorzi stessi.
29. I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle
assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto all'articolo 25,
coll'approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la
provincia concorrano nelle spese. Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del
consiglio di amministrazione, sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni
dei consigli e giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si
provveda altrimenti.
30. Il riparto dei contributi consorziali, in
base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di
contestazione, stabilito dalla giunta provinciale amministrativa. L'esazione delle quote
di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta
fondiaria.
31. I consorzi esistenti sono conservati, e tanto
nella esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con
osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione. Il Governo promuoverà le
istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese
relative alle opere della seconda, terza, quarta e quinta categoria.
Capo III
Sezione I - Disposizioni speciali per le opere
idrauliche di seconda categoria
32. Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le
provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere
idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella
metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime. Esso
sarà determinato con decreto reale, sentiti i consigli provinciali, e previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Il contributo massimo
competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua
imposta principale, terreni e fabbricati. Similmente le quote annuali che dovranno pagare
i singoli consorzi degli interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della
rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati. Tutte le eccedenze ricadranno a
carico dello Stato. Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite
continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 6. Le
rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi. Qualunque
diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto
dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori, non darà luogo ad alcuna
indennità.
33. Le provincie ed i consorzi interessati alle
spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse
erariali nei modi e termini della imposta fondiaria. Non esistendo consorzi, e finché non
siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione
della quota spettante alla massa degl'interessati, ripartendola in ragione della imposta
diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti a termini dell'articolo 175 della L. 20
marzo 1865 n. 2248, allegato F. Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno
parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come all'articolo precedente, saranno
concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti
legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.
34. Le disposizioni dell'art. 32 saranno
applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda
categoria eseguite dopo l'attivazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
35. I consorzi costituiti unicamente per
concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva
amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati
previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie. Nelle rendite e doti
dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene. Alle rappresentanze di tali
consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e
pel versamento nelle casse dello Stato.
Sezione II - Disposizioni speciali per le opere
idrauliche di terza categoria
38. Il decreto reale di classificazione di opere
della terza categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati
agli affetti dell'art. 44. Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della
provincia, nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere, o quello della provincia
maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede per mezzo dell'ufficio del
genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far
parte del consorzio. Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di
classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per
il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in
assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione
amministrativa. Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i
reclami presentati nel periodo suddetto. Lo schema di statuto, e le proposte sulla
risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, la
cui deliberazione per divenire esecutiva, deve essere omologata dal prefetto. Dalla data
di tale omologazione il consorzio s'intende costituito per ogni effetto di legge.
39. Della accordata o negata omologazione sarà
data notizia dal prefetto mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni
interessati ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, con la
dichiarazione che entro il termine di trenta giorni dalla data della affissione ed
inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministero dei lavori
pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed il Consiglio di Stato.
41. Col decreto di approvazione dei progetti
esecutivi riguardanti le opere di terza categoria, sarà provvisoriamente determinato
l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio
degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio,
l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della commissione
centrale idraulico-forestale e delle bonifiche. Alle provincie ed ai comuni che ne
facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro,
potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in
numero di rate annuali non maggiori di venti e ciò in relazione alle loro condizioni
finanziarie. In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su
sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.
44. Compiute le opere per ciascun cessionario, ne
sarà fatta consegna al consorzio degli interessati il quale funzionerà come consorzio
obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 18. Il
consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero
necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del ministero dei lavori pubblici e
salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni
interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria
costruzione delle opere.
45. Sono applicabili alle opere idrauliche di
terza categoria le disposizioni degli artt. 32, 33 e 35.
46. I contributi dei proprietari, tanto per la
esecuzione dell'opera quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri
reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta
fondiaria.
47. Qualora entro sei mesi dalla data del decreto
di classificazione, il consorzio non si costituisca, desso potrà essere costituito
d'ufficio, mercè l'opera di un commissario regio, il quale eserciterà anche le
attribuzioni della commissione amministrativa, con le norme di cui agli artt. 38 e 39.
48. Ogni qualvolta un consorzio, sia coi ritardi
nell'eseguimento dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dal presente
testo unico e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il
Governo, sentito il Consiglio di Stato può per decreto reale scioglierne
l'amministrazione ed assumerne d'ufficio l'esecuzione delle opere. Dopo un anno dalla data
del decreto reale che ha sciolto l'amministrazione del consorzio, i proprietari
interessati potranno chiedere la riconvocazione della assemblea generale per ricostituire
l'amministrazione consorziale. Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento
dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la
ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto reale.
53. Alla provincia od alle provincie interessate,
quando di accordo ne facciano domanda, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
quello del tesoro, potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il
Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di seconda e
terza categoria, fermi restando i contributi di cui agli artt. 8 e 9. Eguale concessione
potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonché al consorzio degli
interessati su domanda deliberata dall'assemblea. Lo Stato pagherà la sua quota parte di
spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da
rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui è affidata la vigilanza delle opere. Al
costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto
approvato, sarà aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del
concessionario. Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese
rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno
diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del
genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso
54. La Cassa dei depositi e prestiti, le casse di
risparmio e gli istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere
mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere
idrauliche contemplate dalla presente legge, purché prestino garanzie identiche a quelle
stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione.
55. Gli uffici del catasto debbono fornire tutte
le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e
conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei
consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il rimborso delle
spese effettive per tale scopo incontrate.
Capo IV - Degli argini ed altre opere che
riguardano il regime delle acque pubbliche
57. I progetti per modificazione di argini e per
costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente o
indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque di interesse puramente
consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto. I
progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando si
tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti
di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le provincie.
58. Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di
urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a
questi casi relative. Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice
difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime
dell'alveo. Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere
saranno decise in via amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti, che si
credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per
esperire le loro ragioni.
59. Trattandosi di argini pubblici, i quali
possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse
fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso
sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte
dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso
nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorché le amministrazioni o i
privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada,
o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno
interclusi con proibizione del transito.
60. Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di
fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun
caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale,
in esecuzione della legge del bilancio annuo: per i fiumi e torrenti, di cui agli artt. 7
e 9, l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati.
Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e
scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private,
ferme le cautele e disposizioni stabilite dalla legge di espropriazione per utilità
pubblica.
61. Il Governo del Re stabilisce le norme da
osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, nell'eseguimento dei lavori,
così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure
stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo
le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.
62. In caso di piena o di pericolo di
inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque,
sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa,
somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una
giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna
la difesa. In qualunque caso di urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai
vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo
sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro
richiesto. Dal momento che l'ufficio competente del genio civile avrà stabilito servizio
di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorità, corporazione o persona
estranea al Ministero dei lavori pubblici potrà, senza essere chiamata o incaricata dal
genio civile, prendere ingerenza nel servizio, né eseguire o far eseguire lavori, né
intralciare o rendere difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi. Per
l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione dell'autorità politica.
Capo V - Scoli artificiali
63. Se i terreni manchino di scolo naturale, i
proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e
si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente
scolo artificiale. In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e
delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme
agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di
acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese
i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire
i danni che possano in ogni tempo derivarne. Queste disposizioni sono anche applicabili
alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di
disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'eseguimento dei
lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi
lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.
64. I lavori di acque aventi per unico oggetto
gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei
proprietari.
65. I possidenti interessati in tali lavori sono
uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza
d'interessi e dalla divisione territoriale del Regno. I fondi che godono del benefizio di
uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e le circostanze del
canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco
avrà il suo comprensorio.
66. Ogni comprensorio costituirà un consorzio,
la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme
contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti.
67. La proprietà delle paludi, in quanto al suo
esercizio, è sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificamento sarà
provveduto con legge speciale.
Capo VI - Della navigazione e del
trasporto dei legnami a galla
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche
93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi,
torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio
compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità
amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi,
torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono
asciutti.
94. Nel caso di alvei a sponde variabili od
incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di
che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal
prefetto, sentiti gli interessati.
95. Il diritto dei proprietari frontisti di
munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che
le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque,
né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private,
alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in
generale ai diritti dei terzi. L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni
del prefetto.
96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto
sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: a) la formazione di
pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si
alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le
consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse
si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte
dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; b) le
piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a
costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; c) lo
sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e
dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui
arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione
è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; d) la piantagione sulle alluvioni delle
sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella,
nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le
amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile; e) le piantagioni di
qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e
sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; f) le piantagioni di alberi e
siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli
argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti
nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri
quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e
per gli scavi; g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le
dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro
accessori come sopra, e manufatti attinenti; h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di
difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati
come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; i) il pascolo e la
permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde,
scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; k) l'apertura di cavi, fontanili
e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai
regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa
provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite
sottrazioni di acque; l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali
navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della
navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; m) i lavori od atti non
autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei
legnami a galla ai legittimi concessionari; h) lo stabilimento di molini natanti.
97. Sono opere ed atti che non si possono
eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni
dal medesimo imposte, i seguenti: a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili
opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti
natanti e ponti di barche; b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si
avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; c) i
dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza
minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni
di cui all'art. 95, lettera c); d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza
dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione,
ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; e) la formazione di rilevati
di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni,
agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; f-g-h-i). k) la
ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed
incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti
negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; l) il
trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza
chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate; m)
l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e
canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole
praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste
località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni
ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati
esserne lesi; n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti
lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove
esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto
a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare
senza speciale autorizzazione.
98. Non si possono eseguire, se non con speciale
autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni
dal medesimo imposte, le opere che seguono:
a-c); d) le nuove costruzioni nell'alveo dei
fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera
stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le
innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; e) la costruzione di nuove
chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti; f)
99. Le opere indicate nell'articolo precedente
sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e
non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria
100. I fatti ed attentati criminosi di tagli o
rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.
101. È facoltativo all'autorità amministrativa
provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del
fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti
locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri. Potrà però ai
proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo
progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il tagli.
Capo VIII - Disposizioni transitorie
relative alle acque pubbliche
102. Sono osservati i comprensori o circondari di
imposizione ed i consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo V.
Il ministero dei lavori pubblici, sentiti gl'interessati ed il consiglio provinciale,
potrà decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli
comprensori, per conformarli alle prescrizioni dell'art. 65.
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