D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
Regolamento recante disposizioni per
garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai
contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la
qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1991, n.
49.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto
l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina e attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 19 marzo
1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre forme di manifestazioni di pericolosità sociale; Visto l'art. 17,
comma 2, della citata legge n. 55 del 1990, il quale dispone che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il
coordinamento delle politiche comunitarie, vengano definite le disposizioni per garantire
omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei
bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione
dei soggetti partecipanti alle gare; Ritenuta l'opportunità di disciplinare con tali
disposizioni gli appalti e le concessioni di costruzione e gestione di cui alle direttive
del Consiglio n. 71/305/CEE e n. 89/440/CEE; Sentiti i Ministri dell'interno e per il
coordinamento delle politiche comunitarie; Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 1991; Sulla proposta del Ministro dei
lavori pubblici; Adotta il seguente regolamento:
1. Iscrizione all'Albo nazionale dei Costruttori.
- 1. Ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una classifica d'importo
d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (A.N.C.) superiore a quella in cui è
ricompreso l'importo a base d'asta. Lo stesso limite deve osservarsi anche nel caso di
opere che richiedano il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie di
lavori. 2. L'importo complessivo delle iscrizioni richieste non può essere diversificato
in ragione del fatto che l'impresa chieda di partecipare alla gara singolarmente ovvero
riunita in associazione temporanea o consorzio, né in ragione del territorio in cui essa
ha sede o devono eseguirsi i lavori. Nelle regioni a statuto speciale, ove siano previsti
albi regionali, deve essere espressamente indicata l'equivalenza delle iscrizioni
all'A.N.C. a quelle per categorie e classifiche degli albi regionali. 3. Per le imprese
stabilite in altri Stati membri della CEE iscrizione all'A.N.C. non è condizione
obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione, nonché per
l'affidamento dei relativi subappalti. Tali imprese possono sostituire il certificato di
iscrizione all'albo con le attestazioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge 8
agosto 1977, n. 584.
2. Categoria prevalente ed opere scorporabili. -
1. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche
dell'A.N.C. richieste per l'accesso delle imprese alle gare, nonché le parti dell'opera
scorporabili, con i relativi importi. 2. In particolare deve essere indicata una sola
categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le
categorie di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982 nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della
legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e
nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle
di cui al menzionato decreto 25 febbraio 1982.
3. Documentazione e termini. - 1. Al fine di
evitare discriminazioni nell'accesso alle gare non è consentito richiedere certificati
con termini di validità ridotti rispetto a quelli di ordinaria vigenza, oppure che
l'iscrizione all'A.N.C. sia stata conseguita da un determinato periodo di tempo. 2. Alle
gare di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU si applicano i termini previsti dalla
direttiva del Consiglio n. 89/440/CEE. 3. Fatti salvi i termini previsti da leggi
speciali, quelli ordinari di ricezione delle domande e delle offerte per le gare di
importo inferiore alla soglia comunitaria non possono essere stabiliti in misura inferiore
alla metà di quelli fissati per le gare di rilevanza comunitaria. 4. Qualora la
presentazione dell'offerta richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi per
ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione devono essere fissati
in modo adeguato. 5. Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza occorre indicare
espressamente nel bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali
procedure non è consentito quando le ragioni dell'urgenza siano addebitabili a fatto
proprio dell'Amministrazione. 6. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 5, 6 e 8
sono comprovati secondo quanto prescrive il regolamento dell'Albo nazionale dei
costruttori approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172.
7. I bandi e gli avvisi di gara devono essere redatti secondo i modelli allegati al
presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.
4. Consorzi e associazioni temporanee. - 1. Anche
nei bandi di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria deve essere espressamente
indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente,
anche riunite in associazioni temporanee o in consorzio.
5. Appalti di importo inferiore a 5 milioni di
ECU. - 1. Per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di ECU, l'ente
committente richiede, ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnica e finanziaria
dell'impresa, il solo certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per
categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto. 2. Per gli appalti
d'importo superiore ad un milione e inferiore a cinque milioni di ECU, l'ente committente,
fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584,
richiede, nel bando di gara, oltre il certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori, o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni
previste dagli articoli 13 e 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la dichiarazione del
possesso, da provare successivamente ai sensi dell'art. 19 della stessa legge n. 584, dei
seguenti ulteriori requisiti, con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando: a) cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta e
indiretta dell'impresa, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere c) e d), del
decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, variabile tra 1 e 1,50 volte l'importo a base
d'asta; b) costo per il personale dipendente non inferiore a un valore pari allo 0,1 della
cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi della lettera a), nonché, per gli appalti di
importo pari o superiore a 3,5 milioni di ECU, esecuzione di lavori nella categoria
prevalente per un importo complessivo variabile tra 0,30 e 0, 40 volte l'importo a base
d'asta.
6. Appalti di importo pari o superiore a cinque
milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU. - 1. Per gli appalti d'importo
pari o superiore ai cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU,
l'ente committente fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 della legge 8
agosto 1977, n. 584, richiede nel bando di gara oltre il certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della
CEE, le attestazioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la
dichiarazione del possesso, da provarsi successivamente ai sensi dell'art. 19 della stessa
legge n. 584, dei requisiti prescelti tra quelli indicati dai predetti articoli 17 e 18
della legge n. 584, così come di seguito precisati: a) referenze bancarie documentate con
la produzione di referenze rilasciate in busta sigillata dagli istituti di credito
indicati dall'impresa; b) cifra d'affari globale e in lavori derivante da attività
diretta ed indiretta di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, dell'impresa negli ultimi tre esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando, richiesta per un importo variabile tra 2 e 2,50
volte l'importo a base d'asta per la cifra d'affari globale, e nella misura variabile tra
1,50 e 2,00 per la cifra in lavori; c) importo complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando nella categoria prevalente o
nelle categorie d'iscrizione richieste ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 10
dicembre 1981, n. 741. Tale importo è richiesto in misura variabile tra 0,60 e 1,20 volte
l'importo a base d'asta; d) esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di uno o due lavori nella
categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione previste nel bando ai sensi dell'art.
7, comma 6, del 10 dicembre 1981, n. 741. L'importo di tali lavori è richiesto in misura
variabile tra 0,40 e 0,50 volte quello a base d'asta qualora comprovato con un solo lavoro
e nella misura variabile tra 0,50 e 0,60 volte l'importo a base d'asta qualora comprovato
con due lavori. Quando nel bando si richiedono più categorie ai sensi dell'art. 7, comma
6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, i requisiti di cui alle lettere c) e d) dovranno
essere riferiti a ciascuna di esse. 2. I lavori valutabili di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso
di lavori iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata
dalla stazione appaltante nel caso di lavori in corso di esecuzione. 3. Nell'importo dei
lavori deve essere compreso quello contabilizzato al netto del ribasso d'asta sommato a
quello della relativa revisione prezzi. 4. Il requisito concernente l'attrezzatura, i
mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico è dimostrato mediante dichiarazione
dell'interessato circa la proprietà o l'effettiva disponibilità di essi in relazione
alle caratteristiche dei lavori da realizzare. Non è consentito richiedere attrezzature,
mezzi d'opera ed equipaggiamenti tecnici che abbiano l'effetto di favorire determinate
imprese o di eliminarne altre. 5. Il requisito concernente l'organico e i tecnici, con
riferimento agli ultimi tre anni, va documentato mediante la dimostrazione di aver
sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi tre esercizi non inferiore ad
un valore pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta ed
indiretta dell'impresa, negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui il rapporto tra il
costo del personale dipendente e la cifra d'affari in lavori sia inferiore alla
percentuale di cui sopra, si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 5, del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172; la cifra d'affari così
convenzionalmente rideterminata vale anche per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui al comma 1, lettera b). 6. Le amministrazioni committenti non possono richiedere ai
concorrenti la dimostrazione della qualificazione di cui agli articoli 17 e 18 della legge
8 agosto 1977, n. 584, con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo.
7. Appalti d'importo pari o superiore a
trentacinque milioni di ECU. - 1. Per gli appalti di importo pari o superiore a
trentacinque milioni di ECU, i valori massimi dei requisiti di cui all'art. 6, previsti
per gli appalti d'importo pari o superiore a cinque milioni e inferiore a trentacinque
milioni di ECU sono incrementati in misura variabile tra un minimo del 20% ed un massimo
del 40%.
8. Associazioni temporanee di tipo orizzontale e
verticale. - 1. Per le associazioni d'imprese in cui ciascuna è iscritta, secondo la
normativa vigente, alla o alle categorie e classifiche dell'A.N.C. richieste dall'appalto,
i requisiti finanziari e tecnici - sempreché frazionabili - di cui agli articoli 17 e 18
della legge 8 agosto 1977, n. 584, previsti nei precedenti articoli per l'impresa singola
devono essere posseduti nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dalla capogruppo e la
restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, a ciascuna delle quali deve
essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo del 10% ed il massimo del 20% di
quanto richiesto comulativamente. 2. Nel caso di associazione di imprese in cui, secondo
la normativa vigente, è consentito che ciascuna sia iscritta ad una sola categoria
dell'A.N.C. tra quelle richieste dall'appalto, i requisiti finanziari e tecnici di cui gli
articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, previsti nei precedenti articoli per
l'impresa singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente;
nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per
l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per
l'impresa singola.
9. Adeguamento dei capitolati speciali alla legge
19 marzo 1990, n. 55. - 1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali
inclusa la cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima
dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori
ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione
dei certificati di pagamento. 3. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere
consegnato all'amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte
alle verifiche e di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non
oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi. 4. Il piano sarà
aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo
incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. 6. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
10. Esclusioni. - 1. Ai fini della individuazione
degli appalti di lavori esclusi dalla normativa del presente regolamento si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ad eccezione della prima
parte della lettera a).
11. Entrata in vigore. - 1. Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO I Bandi di gara per appalti di importo
pari o superiore a cinque milioni di ECU
BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI Per i pubblici
incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi: a) il nome: indirizzo il
numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante; b)
la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; c) il
criterio di aggiudicazione prescelto; d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche
generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in
lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno
o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il
relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle
eventuali opere scorporabili; e) il termine di esecuzione dell'appalto; f) il soggetto e
l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e
l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per
ottenere la suddetta documentazione; g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo
a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi; h) chi
è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data,
l'ora ed il luogo di apertura; i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad altra
eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente; j)
le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento
alla normativa che le prescrive; k) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai
sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive
modificazioni ed integrazioni; l) i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e
tecnico-organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto
dagli articoli 17 e 18 della predetta legge, e come determinati in base al presente
decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 13 della legge n. 584
del 1977; m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta; n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente
intende subappaltare; o) ammissibilità di offerte in aumento; p) se si procederà
all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta; q) ammissione delle imprese
non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli
articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977; r) richiesta all'offerente di specificare
che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza; s) la facoltà di
avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n.
155.
BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED
APPALTO-CONCORSO Per le licitazioni private e per l'appalto-concorso il bando di gara deve
contenere i seguenti elementi: 1) le notizie di cui alle lettere a), b), d), e), l), k),
m), n), o), q) e s) del precedente bando di gara; 2) il criterio di aggiudicazione; 3) nel
caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche
l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del
contratto ed a presentare le relative proposte; 4) il termine di ricezione delle domande
di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e la lingua o
le lingue cui debbono redigersi; 5) il termine massimo entro il quale il soggetto
appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta; 6) le indicazioni da includere nella
domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili,
riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l)
del precedente bando di gara. Gli inviti a presentare offerta debbono specificare: 1) le
indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), p) e r)
del precedente bando di gara; 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da
presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto
a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17
e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e a completamento della informazioni fornite.
BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E
GESTIONE [*]
---------- [*] Per le concessioni di sola
costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.
Per le concessioni di costruzione e gestione il
bando di gara deve contenere i seguenti elementi: 1) il nome, l'indirizzo, il numero
telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente; 2) la data
di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
3) i criteri in base ai quali verrà scelto il
concessionario; 4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e
l'entità delle prestazioni; 5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e
finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari; 6) la percentuale minima che
il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta
l'eventuale maggior misura di detta percentuale; 7) il termine per la presentazione delle
candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono
redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli
inviti.
AVVISO DI GARA L'avviso di gara previsto dalla
vigente normativa deve contenere i seguenti elementi: 1) le notizie di cui alle lettere
a), b), c) e d) del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di
costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di
gara; 2) il termine di ricezione delle domande; 3) la reperibilità del bando di gara in
edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, presso
l'ente appaltante, ecc.).
ALLEGATO II Bandi di gara per appalti di importo
pari o superiore al milione di ECU ed inferiore a cinque milioni di ECU
BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI Per i pubblici
incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi di cui
all'allegato I), ad eccezione di quelle previste alle lettere b) ed o).
BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED
APPALTO-CONCORSO Per le licitazioni private e l'appalto-concorso il bando deve contenere i
seguenti elementi: 1) le notizie di cui alle lettere a), c), d), e), i), j), k), m), n),
q) ed s) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I; 2) nel caso di appalto
avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione di
progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare
le relative proposte; 3) il termine di ricezione delle domande di partecipazione,
l'indirizzo al quale debbono essere inviate; 4) il termine massimo entro il quale il
soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta; 5) le indicazioni da
includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente
verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché quelli di cui
alla lettera i) del bando per pubblici incanti dell'allegato I. Gli inviti a presentare
offerta debbono specificare: 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di
cui alle lettere f), g), h), p) e r) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato
I; 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle
gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle
dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto
1977, n. 584, ed a completamento delle indicazioni fornite.
BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E
GESTIONE [*]
---------- [*] Per le concessioni di sola
costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.
Per le concessioni di costruzione e gestione il
bando di gara deve contenere i seguenti elementi: 1) il nome, l'indirizzo, il numero
telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente; 2) i
criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario; 3) il luogo di esecuzione,
l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni; 4) le condizioni
minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti
concessionari; 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e
l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono
trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli
inviti.
AVVISO DI GARA L'avviso di gara previsto dalla
vigente normativa deve contenere i seguenti elementi: 1) le notizie di cui alle lettere
a), c) e d) del bando di cui all'allegato I ovvero, nel caso di concessioni di costruzione
e gestione le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara; 2) il
termine di ricezione delle domande; 3) reperibilità del bando in edizione integrale
(estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino regionale, oppure
presso l'ente appaltante).
ALLEGATO III Bandi di gara per appalti di importo
inferiore al milione di ECU
BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI Per i pubblici
incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando
dell'allegato I ad eccezione delle lettere b), l) ed o).
BANDI DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED
APPALTO-CONCORSO In caso di licitazione privata ed appalto-concorso il bando deve
contenere le notizie richieste alle lettere a), c), d) e), j), k), m), q) e s) del bando
di gara per pubblici incanti dell'allegato I. Deve, inoltre, contenere il termine di
ricezione delle domande di partecipazione e l'indirizzo al quale debbono inviarsi, nonché
il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti. Gli inviti a
presentare offerta debbono specificare: 1) tutte le indicazioni del relativo bando di
gara; 2) le indicazioni di cui alle lettere, f), g), n), p) e r) del bando di cui
all'allegato I e i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle
gare.
BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E
GESTIONE [*]
---------- [*] Per le concessioni di sola
costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.
Per le concessioni di costruzione e gestione il
bando di gara deve contenere i seguenti elementi: 1) il nome, l'indirizzo, il numero
telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente; 2) i
criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario; 3) il luogo di esecuzione,
l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni; 4) le condizioni
minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti
concessionari; 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e
l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono
trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli
inviti.
AVVISO DI GARA Per le licitazioni private e gli
appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di ECU l'avviso di gara
previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara
integrale.
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