L.
10 dicembre 1981, n. 741
Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1981, n.
344.
Capo I - Disposizioni generali.
1. Revisione prezzi sulla base del programma
lavori. - Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori
pubblici per i lavori di importo superiore a 2 mila milioni di lire da aggiudicarsi,
affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene
effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a
tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'amministrazione, è
allegato al capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito. La
redazione del programma è facoltativa per i lavori di importo compreso tra 500 e 2.000
milioni di lire. In tal caso l'amministrazione, nella lettera di invito, deve specificare
se intende avvalersi della suddetta facoltà. In caso di appalto concorso o di lavori da
aggiudicare ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera b), della L. 8 agosto 1977, n.
584, o di concessione, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta o
disciplinato dalla concessione. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei
lavori per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante
dal programma. Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella
redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella
misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non
possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste. I verbali di
sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi
delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori
all'amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione.
2. Pagamento revisione prezzi. - Su domanda
dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di
fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti istituiti
o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti
per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di
cui alla L. 21 dicembre 1974, n. 700. Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al
comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione
dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della
presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti
anteriormente alla L. 21 dicembre 1974, n. 700 (3).
3. Accredito dell'anticipazione. - Per i lavori
da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente
legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'articolo
12, commi sesto, settimo ed ottavo, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come
successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua
richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta. [Trascorso il termine di cui al
precedente comma senza che l'anticipazione sia stata accreditata, è in facoltà
dell'impresa di rinunciarvi] (1). L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo
comma, della L. 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non è accordata, è
costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al
raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non
superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.
(1) Comma abrogato dall'art. 33, L. 28 febbraio
1986, n. 41,
4. Interessi per ritardato pagamento. - L'importo
degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato
generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite
domande e riserve. Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e
secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063,
è ridotto a sessanta giorni. Sono nulli i patti in contrario o in deroga.
5. Termini e modalità dei collaudi. - La
collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare
natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo
comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori di
importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di
regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di
lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Se il certificato di collaudo o
quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini
di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa,
l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede
di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva,
delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili
trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie
fidejussorie. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai
sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal
contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato
di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente,
nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia
notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano
salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.
6. Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. -
Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria (2), da
presentare per la partecipazione alla gare e alle trattative private per l'affidamento
dell'esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria
o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (7). In caso di
appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato, secondo le circostanze,
nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto. Nel caso di
costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non
si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
(2) Vedi, ora, l'art. 5, L. 8 ottobre 1984, n.
687.
(
7. Albo nazionale dei costruttori (3). Per
effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della L. 10 febbraio 1962, n.
57, come modificato dall'articolo 1 della L. 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 1
della L. 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente: (4). Le iscrizioni nell'albo
deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie
classifiche in conformità alla tabella stabilita nel primo comma (5). I certificati di
iscrizione nell'albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della
presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della L.
10 febbraio 1962, n. 57, debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica
secondo l'importo di cui al primo comma. Nel caso di opere rientranti in più categorie
fra quelle previste dalla tabella annessa alla L. 10 febbraio 1962, n. 57, e successive
modificazioni, l'amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini
dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti
disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle
opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti
indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.
(3) Sostituisce il terzo comma dell'art. 5, L. 10
febbraio 1962, n. 57
(4) Sostituisce il primo comma dell'art. 2, L. 10 febbraio 1962, n. 57.
(5) Sostituisce il secondo comma dell'art. 8, L. 10 febbraio 1962, n. 57.
8. Aggiornamento dei prezzi di progetto. - Le
amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di
progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli
organi consultivi e di controllo. L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i
prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei
prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria
nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei
costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione
dei prezzi. L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può
essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in
pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.
9. Offerte in aumento. - Nel caso di licitazione
privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara. Per gli
appalti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non è consentita la
scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e
l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara (6).
(6) Così sostituito dall'art. 1, L. 8 ottobre
1984, n. 687.
10. Modalità per le gare d'appalto. - (7). Il
criterio di aggiudicazione di cui all'art. 24, primo comma, lett. b), L. 8 agosto 1977, n.
584, può essere adottato anche nel caso di lavori d'importo compreso tra i 500 e i 1.000
milioni di lire. Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o
dell'appalto concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse
con l'attuale situazione economica del Paese, l'applicazione dell'articolo 7 della L. 2
febbraio 1973, n. 14, e delle norme della L. 8 agosto 1977, n. 584, relative alla
pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, è eccezionalmente
sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma. [La
pubblicità delle gare relative ai lavori di cui al precedente comma viene effettuata
attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui principali quotidiani e su almeno
due dei quotidiani aventi particolare diffussione nella regione ove ha sede la stazione
appaltante e mediante affissione per dieci giorni di un avviso nell'albo
dell'amministrazione appaltante, o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove ha sede
l'amministrazione. Nel procedere agli inviti l'amministrazione può prendere in
considerazione le segnalazioni di interesse alla gara eventualmente inoltrate dalle
imprese, avuto riguardo alla pluralità degli operatori ] (8). Per i lavori di importo non
superiore a 10 miliardi è pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli
articoli 17 e 18 della L. 8 agosto 1977, n. 584.
(7) Comma abrogato dall'art. 1, L. 8 ottobre
1984, n. 687. Esso aggiungeva una lettera all'art. 24, primo comma, L. 8 agosto 1977, n.
584.
(8) Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 ottobre 1984, n. 687, riportata al n. D/VI.
11. Lavori aggiuntivi o variati. - Nei casi in
cui, a norma dell'articolo 5, lettera f), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle
disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, è consentita
l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali,
l'amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole
dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia.
Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria (19).
(9) Così sostituito dall'art. 3, L. 8 ottobre
1984, n. 687.
12. Premi di incentivazione. - I capitoli
speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di
incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.
13. Aggiudicazione a trattativa privata. - (10).
(10) Aggiunge la lettera g) all'art. 5, L. 8
agosto 1977, n. 584. L'art. 13 della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L. 8
ottobre 1984, n. 687.
14. Analisi prezzi unitari. - Il terzo comma
dell'articolo 20 del D.M. 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio
dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, è sostituito dal seguente: (11). Il terzo comma
dell'articolo 20 del D.M. 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del capo provvisorio
dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori
pubblici.
(11) Sostituisce il terzo comma dell'art. 20,
D.M. 29 maggio 1895, riportato al n. A/III.
15. Documentazione e cauzione provvisoria nelle
tornate di gara. - Nel caso che l'amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da
effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa
invitata a più di una gara della documentazione relativa al lavoro di importo più
elevato. Se è previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un
solo lavoro, l'impresa stessa è autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria,
ragguagliata all'importo di lavoro di maggior valore. Se l'impresa stessa risulti
aggiudicataria di un lavoro, per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di
importo minore rispetto a quello previsto può sostituire quest'ultima con altra di
importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale è rimasta aggiudicataria. La
documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta
relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito
nell'avviso di gara.
16. Procedimento arbitrale. - (12).
(12) Sostituisce l'art. 47 del capitolo generale
approvato con D.P.R. 16 luglio 1962.
17. Ricorsi in materia di revisione prezzi. - Ai
ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199 e l'articolo 29 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034. Scaduto il termine di
novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il
ricorrente può dichiarare, nei successivi sessanta giorni, alla autorità adita di
volersi avvalere della facoltà di attendere l'emissione del parere di cui al secondo
comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre
1947, n. 1501, prima dell'eventuale adizione del giudice amministrativo. L'amministrazione
a cui il parere è rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello
stesso (13). Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a
provvedimento conforme al parere (13).
(13) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 8 ottobre
1984, n. 687.
CAPO II - Disposizioni per l'ANAS.
18. Pareri degli organi consultivi. - I limiti di
importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della L. 7 febbraio 1961,
n. 59, sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire (14). I limiti di
importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della L. 7 febbraio 1961,
n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3
miliardi di lire (15). Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di
competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni
dell'articolo 16 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L.
13 maggio 1965, n. 431. E' elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo
comma dell'articolo 16 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni,
nella L. 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'articolo 33 della L. 3
gennaio 1978, n. 1. Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera g), e 17 lettera e),
della L. 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato,
già sospeso anche per le vertenze stesse dell'articolo 16, terzo comma, del D.L. 15 marzo
1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1965, n. 431. Il disposto
dell'articolo 5-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da
parte dell'ANAS di mezzi di sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in
genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.
(14) Vedi, anche, l'art. 14, L. 26 marzo 1986, n.
86.
(15) Vedi, anche, l'art. 14, L. 26 marzo 1986, n. 86.
19. Determinazione e approvazione dell'indennità
di esproprio. - Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza
dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità conferita
all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui
all'articolo 31, primo comma, della L. 3 gennaio 1978, n. 1. L'approvazione della stessa
indennità concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale
equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di
credito a proprio favore, in deroga alla L. 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche
ed integrazioni.
Capo III - Disposizioni finali.
20. Snellimento di procedure di cui alla legge 2
febbraio 1974, n. 64. - Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del
rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della L. 2 febbraio 1974,
n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con
metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui
all'articolo 18 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei
lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del
progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore. Le regioni emanano
altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati
vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della
prevenzione del rischio sismico. Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente
comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.
21. Indagini geologiche. - E' prorogato di sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del
D.P.R. 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'articolo 1 della L. 2 febbraio 1974,
n. 64.
22. Entrata in vigore. - La presente legge entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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