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   Normativa Appalti di Opere  

L. 10 dicembre 1981, n. 741
Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1981, n. 344.

Capo I - Disposizioni generali.

1. Revisione prezzi sulla base del programma lavori. - Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 2 mila milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'amministrazione, è allegato al capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito. La redazione del programma è facoltativa per i lavori di importo compreso tra 500 e 2.000 milioni di lire. In tal caso l'amministrazione, nella lettera di invito, deve specificare se intende avvalersi della suddetta facoltà. In caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera b), della L. 8 agosto 1977, n. 584, o di concessione, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma. Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste. I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

2. Pagamento revisione prezzi. - Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti istituiti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla L. 21 dicembre 1974, n. 700. Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla L. 21 dicembre 1974, n. 700 (3).

3. Accredito dell'anticipazione. - Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta. [Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che l'anticipazione sia stata accreditata, è in facoltà dell'impresa di rinunciarvi] (1). L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della L. 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non è accordata, è costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

(1) Comma abrogato dall'art. 33, L. 28 febbraio 1986, n. 41,

 

4. Interessi per ritardato pagamento. - L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve. Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni. Sono nulli i patti in contrario o in deroga.

5. Termini e modalità dei collaudi. - La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.

6. Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. - Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria (2), da presentare per la partecipazione alla gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (7). In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto. Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

(2) Vedi, ora, l'art. 5, L. 8 ottobre 1984, n. 687.

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7. Albo nazionale dei costruttori (3). Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della L. 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della L. 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 1 della L. 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente: (4). Le iscrizioni nell'albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche in conformità alla tabella stabilita nel primo comma (5). I certificati di iscrizione nell'albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della L. 10 febbraio 1962, n. 57, debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma. Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla L. 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.

(3) Sostituisce il terzo comma dell'art. 5, L. 10 febbraio 1962, n. 57
(4) Sostituisce il primo comma dell'art. 2, L. 10 febbraio 1962, n. 57.
(5) Sostituisce il secondo comma dell'art. 8, L. 10 febbraio 1962, n. 57.

 

8. Aggiornamento dei prezzi di progetto. - Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo. L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi. L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

9. Offerte in aumento. - Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara. Per gli appalti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non è consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara (6).

(6) Così sostituito dall'art. 1, L. 8 ottobre 1984, n. 687.

 

10. Modalità per le gare d'appalto. - (7). Il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 24, primo comma, lett. b), L. 8 agosto 1977, n. 584, può essere adottato anche nel caso di lavori d'importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese, l'applicazione dell'articolo 7 della L. 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della L. 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, è eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma. [La pubblicità delle gare relative ai lavori di cui al precedente comma viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffussione nella regione ove ha sede la stazione appaltante e mediante affissione per dieci giorni di un avviso nell'albo dell'amministrazione appaltante, o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'amministrazione. Nel procedere agli inviti l'amministrazione può prendere in considerazione le segnalazioni di interesse alla gara eventualmente inoltrate dalle imprese, avuto riguardo alla pluralità degli operatori ] (8). Per i lavori di importo non superiore a 10 miliardi è pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della L. 8 agosto 1977, n. 584.

(7) Comma abrogato dall'art. 1, L. 8 ottobre 1984, n. 687. Esso aggiungeva una lettera all'art. 24, primo comma, L. 8 agosto 1977, n. 584.
(8) Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 ottobre 1984, n. 687, riportata al n. D/VI.

 

11. Lavori aggiuntivi o variati. - Nei casi in cui, a norma dell'articolo 5, lettera f), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, è consentita l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali, l'amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia. Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria (19).

(9) Così sostituito dall'art. 3, L. 8 ottobre 1984, n. 687.

12. Premi di incentivazione. - I capitoli speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.

13. Aggiudicazione a trattativa privata. - (10).

(10) Aggiunge la lettera g) all'art. 5, L. 8 agosto 1977, n. 584. L'art. 13 della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L. 8 ottobre 1984, n. 687.

 

14. Analisi prezzi unitari. - Il terzo comma dell'articolo 20 del D.M. 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, è sostituito dal seguente: (11). Il terzo comma dell'articolo 20 del D.M. 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici.

(11) Sostituisce il terzo comma dell'art. 20, D.M. 29 maggio 1895, riportato al n. A/III.

15. Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara. - Nel caso che l'amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa invitata a più di una gara della documentazione relativa al lavoro di importo più elevato. Se è previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un solo lavoro, l'impresa stessa è autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria, ragguagliata all'importo di lavoro di maggior valore. Se l'impresa stessa risulti aggiudicataria di un lavoro, per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di importo minore rispetto a quello previsto può sostituire quest'ultima con altra di importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale è rimasta aggiudicataria. La documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara.

16. Procedimento arbitrale. - (12).

(12) Sostituisce l'art. 47 del capitolo generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962.

 

17. Ricorsi in materia di revisione prezzi. - Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e l'articolo 29 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034. Scaduto il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente può dichiarare, nei successivi sessanta giorni, alla autorità adita di volersi avvalere della facoltà di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale adizione del giudice amministrativo. L'amministrazione a cui il parere è rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso (13). Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere (13).

(13) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 8 ottobre 1984, n. 687.

 

CAPO II - Disposizioni per l'ANAS.

18. Pareri degli organi consultivi. - I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della L. 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire (14). I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della L. 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire (15). Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1965, n. 431. E' elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'articolo 16 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'articolo 33 della L. 3 gennaio 1978, n. 1. Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera g), e 17 lettera e), della L. 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, già sospeso anche per le vertenze stesse dell'articolo 16, terzo comma, del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1965, n. 431. Il disposto dell'articolo 5-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi di sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.

(14) Vedi, anche, l'art. 14, L. 26 marzo 1986, n. 86.
(15) Vedi, anche, l'art. 14, L. 26 marzo 1986, n. 86.

 

19. Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio. - Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della L. 3 gennaio 1978, n. 1. L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla L. 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Capo III - Disposizioni finali.

20. Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64. - Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della L. 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore. Le regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico. Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

21. Indagini geologiche. - E' prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del D.P.R. 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'articolo 1 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

22. Entrata in vigore. - La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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