L.
19 febbraio 1970, n. 76
Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 1970, n. 68.
1. Per tutti i lavori appaltati concessi o
affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la facoltą di procedere alla
revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6
dicembre 1947, numero 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, č ammessa, per
la parte di lavori eseguita dal 1° gennaio 1969 fino all'ultimazione, quando
l'Amministrazione riconosca che il costo relativo a tale parte č aumentato o diminuito in
misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute
successivamente alla presentazione della offerta. Sono fatte salve le precedenti
disposizioni per la parte di lavori eseguita fino al 31 dicembre 1968. Quando manchi una
precedente domanda di revisione, la stessa deve essere presentata, a pena di decadenza
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, o entro la data della
firma del certificato di collaudo, se questa avvenga successivamente al predetto termine
di tre mesi.
2. Per i lavori appaltati, concessi o affidati
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltą di
procedere alla revisione dei prezzi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, č
ammessa, per tutta la durata della esecuzione e fino all'ultimazione dei lavori, quando
l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera č aumentato o diminuito
in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti,
intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.
3. Le norme dei precedenti articoli si applicano
a tutte le amministrazioni o aziende dello Stato, anche con ordinamento, autonomo, esclusa
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, agli enti locali ed agli altri enti
pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1963, n. 1481.
4. All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto
della revisione. A tal fine la quota a disposizione per imprevisti, determinata in sede di
progettazione ai sensi delle norme vigenti, deve essere incrementata in misura adeguata ai
possibili oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.
5. Sono fatte salve tutte le disposizioni del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, come
modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, della legge 23 ottobre 1963, n. 1481 e della
legge 17 febbraio 1968, n. 93, che non siano incompatibili con le norme della presente
legge.
|