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   Normativa Appalti di Opere  

L. 17 febbraio 1987, n. 80
Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 1987, n. 61.

1. 1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facoltà, per un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonché la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei. 2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale è applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato. 3. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonché quelle delle altre leggi che disciplinano affidamenti in concessione.

2. 1. La lettera di invito di cui al successivo articolo 3 deve prevedere che le opere, per una quota minima compresa tra il 15 per cento ed il 30 per cento dell'importo di affidamento in concessione, siano affidate dal concessionario ad imprese che, dotate di capacità adeguata all'importo dei lavori da eseguire abbiano sede legale nella regione in cui si eseguono i lavori. 2. L'affidamento di tali opere avviene alle condizioni stabilite, nella medesima lettera di invito da parte dell'ente concedente, tenuto conto degli oneri di organizzazione dell'intervento della società concessionaria.

3. 1. L'affidamento in concessione di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 2, previa pubblicità ai sensi del successivo articolo 5, è disposto a mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, sulla base di progetti di massima, con allegato schema di convenzione, completi di prezzari aggiornati, e con la descrizione delle principali categorie di lavori. 2. L'amministrazione o l'ente concedente invita le imprese che abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi del successivo articolo 5 e che risultino in possesso del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, nonché dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726. 3. Qualora il numero delle imprese interessate risulti superiore a quindici l'amministrazione o l'ente concedente ha la facoltà di invitare non meno di quindici imprese. Nella scelta delle imprese da invitare sono preferite le associazioni temporanee ed i consorzi, in cui siano presenti imprese che svolgono la loro prevalente attività nell'ambito della regione dove si svolgono i lavori. 4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una commissione, la quale, nei trenta giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione, nonché i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dei precedenti commi. La commissione, nominata dal Ministro dei lavori pubblici, predispone altresì, sentiti gli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione. 5. I requisiti e la convenzione-tipo stabiliti dalla commissione sono oggetto di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee. 6. La commissione è presieduta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composta da: a) un consigliere di Stato; b) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; c) un consigliere della Corte dei conti; d) tre membri in rappresentanza, rispettivamente, della categoria dei costruttori, del movimento cooperativo e delle imprese a partecipazione statale; e) un rappresentante complessivamente delle categorie dei lavoratori interessate. 7. L'affidamento delle concessioni avviene secondo il criterio di cui al successivo articolo 9. L'amministrazione o l'ente concedente indica nella lettera di invito gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ordine di importanza ad essi attribuito. 8. Nella lettera di invito l'amministrazione o l'ente concedente indica inoltre per ciascun lavoro: a) i requisiti minimi di cui al precedente comma 4; b) l'importo presuntivo dell'opera e le prestazioni che si richiedono; c) il termine di ricezione delle offerte, comunque non inferiore a venti giorni; d) l'ufficio al quale indirizzare le domande di partecipazione; e) il giorno di apertura delle offerte. 9. Dopo l'affidamento, il concessionario procede alla progettazione esecutiva. 10. Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, l'importo indicato dall'amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi procedono alla stipula di un atto integrativo, soltanto se tale importo non superi del 20 per cento l'importo a base di gara. In caso contrario, l'amministrazione o l'ente concedente può procedere alla stipula dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti dell'importo a base di gara incrementato di non più del 20 per cento. Se invece decide di non procedere alla stipula dell'atto integrativo, l'amministrazione o l'ente concedente acquisisce il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le spese per i sondaggi e per la progettazione sulla base della tariffa professionale ridotta del 50 per cento.

4. 1. Gli enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per gli acquisti di immobili in corso di costruzione o su progetto, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

5. 1. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 pubblicano trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee nonché nei principali quotidiani e in almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede l'amministrazione o l'ente concedente, l'elenco dei lavori che intendono affidare in concessione ai sensi del precedente articolo 3. 2. Nei successivi trenta giorni, le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei segnalano il loro interesse alla gara per essere presi in considerazione ai fini dell'invito di cui al precedente articolo 3.

6. 1. I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese. 2. Ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, già operino nell'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità è applicabile l'articolo 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, aggiunto dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687. 3. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del primo comma dell'articolo 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate all'esecuzione parziale.

8. 1. Le regioni pubblicano semestralmente un notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni in conformità con quanto previsto nel presente articolo. 2. Il notiziario di cui al precedente comma 1 indica: a) le gare d'appalto, esperite nei sei mesi precedenti, il cui importo a base d'asta risulti non inferiore a trecento milioni di lire; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari; b) le concessioni affidate negli ultimi sei mesi con l'indicazione delle loro caratteristiche; c) gli appalti e le concessioni ultimati nel semestre precedente, indicando per ciascun lavoro l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti. 3. Tutti gli enti pubblici sono tenuti a comunicare alle regioni interessate le notizie per predisporre il notiziario, secondo le modalità stabilite dalle stesse regioni. 4. Il Ministro dei lavori Pubblici, sentite le regioni e l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema del notiziario regionale.

10. 1. Agli atti di declinatoria della competenza arbitrale, ivi compresi quelli non ancora compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono non applicabili le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

11. 1. Per i lavori di cui ai precedenti articoli 1 e 3 la cauzione definitiva è prestata in misura variabile da un minimo del 10 ad un massimo del 30 per cento. 2. La misura della cauzione è indicata in occasione della pubblicazione di cui al precedente articolo 5.

12. 1. Gli enti pubblici economici possono adottare, con appositi regolamenti tecnici, le disposizioni di cui alla presente legge.

13. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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