L.
17 febbraio 1987, n. 80
Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 1987, n. 61.
1. 1. Per l'accelerazione dei propri programmi di
costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali
e gli enti pubblici non economici hanno facoltà, per un periodo non superiore a quattro
anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione
unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei
progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli
immobili, l'esecuzione delle opere nonché la loro eventuale manutenzione ad imprese di
costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei. 2. Il ricorso alla procedura di
cui al precedente comma 1, la quale è applicabile soltanto a lavori il cui importo sia
stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato. 3. Restano ferme le disposizioni
previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonché quelle delle altre leggi che
disciplinano affidamenti in concessione.
2. 1. La lettera di invito di cui al successivo
articolo 3 deve prevedere che le opere, per una quota minima compresa tra il 15 per cento
ed il 30 per cento dell'importo di affidamento in concessione, siano affidate dal
concessionario ad imprese che, dotate di capacità adeguata all'importo dei lavori da
eseguire abbiano sede legale nella regione in cui si eseguono i lavori. 2. L'affidamento
di tali opere avviene alle condizioni stabilite, nella medesima lettera di invito da parte
dell'ente concedente, tenuto conto degli oneri di organizzazione dell'intervento della
società concessionaria.
3. 1. L'affidamento in concessione di cui al
precedente articolo 1, commi 1 e 2, previa pubblicità ai sensi del successivo articolo 5,
è disposto a mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione, loro consorzi o
raggruppamenti temporanei, sulla base di progetti di massima, con allegato schema di
convenzione, completi di prezzari aggiornati, e con la descrizione delle principali
categorie di lavori. 2. L'amministrazione o l'ente concedente invita le imprese che
abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi del successivo articolo 5 e che risultino
in possesso del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di cui alla
legge 10 febbraio 1962, n. 57, nonché dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della
legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal decreto-legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n.
726. 3. Qualora il numero delle imprese interessate risulti superiore a quindici
l'amministrazione o l'ente concedente ha la facoltà di invitare non meno di quindici
imprese. Nella scelta delle imprese da invitare sono preferite le associazioni temporanee
ed i consorzi, in cui siano presenti imprese che svolgono la loro prevalente attività
nell'ambito della regione dove si svolgono i lavori. 4. Entro quindici giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una
commissione, la quale, nei trenta giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con
riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di
carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o
raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione,
nonché i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dei
precedenti commi. La commissione, nominata dal Ministro dei lavori pubblici, predispone
altresì, sentiti gli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei
geometri, la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione. 5. I requisiti
e la convenzione-tipo stabiliti dalla commissione sono oggetto di un apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee. 6. La
commissione è presieduta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed è composta da: a) un consigliere di Stato; b) un rappresentante
dell'Avvocatura generale dello Stato; c) un consigliere della Corte dei conti; d) tre
membri in rappresentanza, rispettivamente, della categoria dei costruttori, del movimento
cooperativo e delle imprese a partecipazione statale; e) un rappresentante
complessivamente delle categorie dei lavoratori interessate. 7. L'affidamento delle
concessioni avviene secondo il criterio di cui al successivo articolo 9. L'amministrazione
o l'ente concedente indica nella lettera di invito gli elementi prescelti per la
valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ordine di importanza ad essi
attribuito. 8. Nella lettera di invito l'amministrazione o l'ente concedente indica
inoltre per ciascun lavoro: a) i requisiti minimi di cui al precedente comma 4; b)
l'importo presuntivo dell'opera e le prestazioni che si richiedono; c) il termine di
ricezione delle offerte, comunque non inferiore a venti giorni; d) l'ufficio al quale
indirizzare le domande di partecipazione; e) il giorno di apertura delle offerte. 9. Dopo
l'affidamento, il concessionario procede alla progettazione esecutiva. 10. Qualora
l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, l'importo indicato
dall'amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi procedono alla stipula di un
atto integrativo, soltanto se tale importo non superi del 20 per cento l'importo a base di
gara. In caso contrario, l'amministrazione o l'ente concedente può procedere alla stipula
dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei
limiti dell'importo a base di gara incrementato di non più del 20 per cento. Se invece
decide di non procedere alla stipula dell'atto integrativo, l'amministrazione o l'ente
concedente acquisisce il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le spese
per i sondaggi e per la progettazione sulla base della tariffa professionale ridotta del
50 per cento.
4. 1. Gli enti pubblici individuati dalla legge
20 marzo 1975, n. 70, per gli acquisti di immobili in corso di costruzione o su progetto,
sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno
1962, n. 855.
5. 1. Le amministrazioni e gli enti di cui al
precedente articolo 1 pubblicano trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee nonché nei principali
quotidiani e in almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove
ha sede l'amministrazione o l'ente concedente, l'elenco dei lavori che intendono affidare
in concessione ai sensi del precedente articolo 3. 2. Nei successivi trenta giorni, le
imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei segnalano il loro interesse alla gara
per essere presi in considerazione ai fini dell'invito di cui al precedente articolo 3.
6. 1. I consorzi di imprese sono ammessi a
partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilità, alle
medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese. 2. Ai consorzi
che, all'entrata in vigore della presente legge, già operino nell'esecuzione di lavori
pubblici o di pubblica utilità è applicabile l'articolo 23-bis della legge 8 agosto
1977, n. 584, aggiunto dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687. 3. Nel caso di
esecuzione parziale dei lavori ai sensi del primo comma dell'articolo 23-bis della legge 8
agosto 1977, n. 584, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra
quelle riunite o consorziate, interessate all'esecuzione parziale.
8. 1. Le regioni pubblicano semestralmente un
notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni in conformità con quanto
previsto nel presente articolo. 2. Il notiziario di cui al precedente comma 1 indica: a)
le gare d'appalto, esperite nei sei mesi precedenti, il cui importo a base d'asta risulti
non inferiore a trecento milioni di lire; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le
modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari; b) le concessioni affidate
negli ultimi sei mesi con l'indicazione delle loro caratteristiche; c) gli appalti e le
concessioni ultimati nel semestre precedente, indicando per ciascun lavoro l'importo
contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale
liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di
accelerazione corrisposti. 3. Tutti gli enti pubblici sono tenuti a comunicare alle
regioni interessate le notizie per predisporre il notiziario, secondo le modalità
stabilite dalle stesse regioni. 4. Il Ministro dei lavori Pubblici, sentite le regioni e
l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), definisce, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema del notiziario regionale.
10. 1. Agli atti di declinatoria della competenza
arbitrale, ivi compresi quelli non ancora compiuti alla data di entrata in vigore della
presente legge, si intendono non applicabili le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742.
11. 1. Per i lavori di cui ai precedenti articoli
1 e 3 la cauzione definitiva è prestata in misura variabile da un minimo del 10 ad un
massimo del 30 per cento. 2. La misura della cauzione è indicata in occasione della
pubblicazione di cui al precedente articolo 5.
12. 1. Gli enti pubblici economici possono
adottare, con appositi regolamenti tecnici, le disposizioni di cui alla presente legge.
13. 1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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