DECRETO
28 APRILE 1997
Individuazione del limite di anomalia delle offerte nelle gare di appalto.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 8.5.1997
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 21, comma 1-bis,
della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legge n.
101/1995, convertito con legge n. 216/1995, che demanda al Ministro dei lavori pubblici la
fissazione del limite oltre il quale le offerte presentate nelle gare d'appalto devono
ritenersi anormalmente basse, sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici;
Considerato che l'ultima parte di
detto comma prevedeva un periodo transitorio nel quale ai fini della automatica esclusione
dalle gare di appalto venivano considerate anormalmente basse le offerte che avessero
superato di un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse;
Considerato che il periodo transitorio in
questione e' scaduto il 1. gennaio 1997;
Ritenuto che la mancata costituzione
dell'Osservatorio dei lavori pubblici non osta all'esercizio del potere di individuazione
del predetto limite, atteso il principio per cui l'assenza o l'impedimento di un organo
consultivo previsto dalla legge non preclude l'adozione dei provvedimenti quando essi
siano imposti dalla legge e richiesti dall'interesse pubblico;
Visti i dati raccolti dagli uffici del Ministero
dei lavori pubblici relativamente all'andamento delle offerte nelle gare espletate
nell'anno precedente;
Ritenuto che gli elementi disponibili, per la
loro eterogeneita' in relazione alla localita' di provenienza, alla diversa tipologia dei
lavori, all'importo degli appalti, non consentono nell'attuale situazione di mercato
l'individuazione di un livello di anomalia unico per tutte le fattispecie concorsuali sul
territorio nazionale;
Ritenuto quindi necessario pervenire ad un criterio che consenta di ragguagliare il
giudizio di anomalia del ribasso alle caratteristiche di specie della singola gara;
Decreta
Per l'anno 1997 la percentuale di
cui all'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' fissata nella misura pari alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Roma 28 aprile 1997
Il Ministro: Costa
Registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Lavori Pubblici, foglio n. 272
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