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   Normativa Appalti di Opere  

DECRETO 28 APRILE 1997
Individuazione del limite di anomalia delle offerte nelle gare di appalto.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 8.5.1997

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legge n. 101/1995, convertito con legge n. 216/1995, che demanda al Ministro dei lavori pubblici la fissazione del limite oltre il quale le offerte presentate nelle gare d'appalto devono ritenersi anormalmente basse, sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici;

Considerato che l'ultima parte di detto comma prevedeva un periodo transitorio nel quale ai fini della automatica esclusione dalle gare di appalto venivano considerate anormalmente basse le offerte che avessero superato di un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse;

Considerato che il periodo transitorio in questione e' scaduto il 1. gennaio 1997;

Ritenuto che la mancata costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici non osta all'esercizio del potere di individuazione del predetto limite, atteso il principio per cui l'assenza o l'impedimento di un organo consultivo previsto dalla legge non preclude l'adozione dei provvedimenti quando essi siano imposti dalla legge e richiesti dall'interesse pubblico;

Visti i dati raccolti dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici relativamente all'andamento delle offerte nelle gare espletate nell'anno precedente;

Ritenuto che gli elementi disponibili, per la loro eterogeneita' in relazione alla localita' di provenienza, alla diversa tipologia dei lavori, all'importo degli appalti, non consentono nell'attuale situazione di mercato l'individuazione di un livello di anomalia unico per tutte le fattispecie concorsuali sul territorio nazionale;
Ritenuto quindi necessario pervenire ad un criterio che consenta di ragguagliare il giudizio di anomalia del ribasso alle caratteristiche di specie della singola gara;

Decreta

Per l'anno 1997 la percentuale di cui all'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fissata nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Roma 28 aprile 1997

Il Ministro: Costa

Registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 1997 Registro n. 1 Lavori Pubblici, foglio n. 272

 

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