1. Soggetti
tenuti a richiedere la "documentazione antimafia"
I soggetti tenuti ad acquisire la
documentazione antimafia (i cosiddetti "soggetti attivi" del relativo
procedimento) sono indicati nell'articolo 1 del regolamento. Si tratta degli stessi
soggetti (le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati
dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo
Stato o da altro ente pubblico) già individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo
490/1994.
Sono escluse soltanto le
autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, per i provvedimenti di propria
competenza, in quanto organi in grado di procedere "ex se" all'acquisizione
delle informazioni concernenti l'eventuale esistenza di interdizioni antimafia (articolo
1, comma 2, lettera c). Anche le Camere di commercio, industria e artigianato sono
esentate dall'acquisire ulteriore documentazione quando la "non sussistenza"
delle interdizioni in parola è desumibile dallo speciale circuito informativo
automatizzato di cui agli articoli 6 e seguenti (articolo 6, comma 5). Analogo regime
potrà essere adottato a favore di altre Amministrazioni sulla base dei collegamenti
informatici di cui all'articolo 4.
A proposito degli enti o aziende
vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e delle società o imprese comunque
controllate dallo Stato, si precisa che non rientrano in tale categoria gli enti, società
o imprese, comunque denominati, per i quali lo Stato, a seguito di
"privatizzazione" (o altra forma di "de-istituzionalizzazione"), abbia
perduto ogni potere di controllo, anche sotto forma di "golden share", o abbia
rinunciato a dettare una specifica disciplina "pubblicistica" del servizio
pubblico eventualmente reso dall'ente, azienda, o società.
Attesa la notevole varietà delle
specifiche disposizioni in base alle quali le "privatizzazioni" vengono attuate,
la valutazione circa la persistenza o meno delle connotazioni pubblicistiche richieste
dovrà essere effettuata volta per volta, sulla base dei criteri sopra indicati.
2. Soggetti legittimati a
richiedere la documentazione antimafia
Sono, inoltre,
"legittimati" a richiedere la documentazione antimafia e a trattarne i dati i
"sostituti" della Pubblica amministrazione, ossia i concessionari di opere e
servizi pubblici, tenuti a tale adempimento in base al disposto dell'articolo 10-quinquies
della legge n. 575/1965 e perciò espressamente compresi nell'articolo 1, comma 1, del
regolamento, nonché i soggetti che, per espressa disposizione di legge, di regolamento o
altro atto di normazione secondaria, ovvero in virtù di un provvedimento adottato sulla
base di tali disposizioni, sono tenuti a svolgere attività istruttoria in luogo della
Pubblica amministrazione, come a suo tempo precisato con la richiamata circolare del 1994.
Nell'ottica di semplificare le
procedure e accelerare i tempo per l'acquisizione della medesima documentazione, sono
inoltre "legittimati" a richiederla direttamente anche i soggetti cui la
documentazione stessa si riferisce (i cosiddetti "soggetti passivi") con le
seguenti modalità:
a) direttamente alle Camere di
commercio, industria e artigianato, per quanto concerne le certificazioni da queste
rilasciate a norma del Capo II, Sezione II, del regolamento;
b) direttamente alla Prefettura,
nei casi del tutto residuali in cui le certificazioni delle Camere di commercio sono
rilasciate senza l'apposita dicitura antimafia, dandone preventiva comunicazione
all'Amministrazione interessata, anche mediante estensione "per conoscenza"
della richiesta inoltrata alla Prefettura;
c) direttamente alla Prefettura,
con la preventiva comunicazione all'Amministrazione interessata di cui al punto
precedente, e comunque indicando espressamente l'Amministrazione destinataria, nel caso di
richiesta delle "informazioni" di cui al successivo articolo 10.
Nel caso di richiesta presentata
direttamente alla Prefettura, alla stessa dovrà allegarsi il certificato camerale o la
dichiarazione sostitutiva recante i contenuti di cui all'articolo 10, comma 3. Qualora
l'interessato intenda, inoltre, avvalersi di un delegato, con la richiesta dovrà esibirsi
la delega, recata in atto munito di sottoscrizione autenticata (vedi anche paragrafo 5).
Dell'avvenuta presentazione della
richiesta la Prefettura rilascerà attestazione, anche mediante timbro con data e sigla
del dipendente incaricato, apposto su copia della richiesta.
Si precisa, inoltre, che solo per
la comunicazione di cui all'articolo 3, l'interessato può provvedere anche al ritiro del
documento, direttamente o mediante persona delegata, con le modalità di cui al periodo
precedente, mentre le informazioni di cui all'articolo 10 debbono essere trasmesse
direttamente, a cura della Prefettura, all'Amministrazione interessata (ovvero al
concessionario o altro soggetto incaricato dell'istruttoria) indicata dal richiedente.
3. Soggetti e rapporti esenti
Una delle semplificazioni più
significative del regolamento è quella dell'articolo 1, comma 2, che esonera dal
richiedere e acquisire la "documentazione antimafia" nei seguenti casi:
a) nei rapporti tra gli stessi
soggetti pubblici o controllati da soggetti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1,
anche perché le persone che rivestono cariche pubbliche sono già soggette alle verifiche
di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente integrato e
modificato. Si precisa che le verifiche antimafia sono, però dovute - salvo quanto detto
nel successivo punto b) - nella fase per così dire "costitutiva" del controllo
pubblico (ad esempio, al momento costitutivo della partecipazione pubblica o della nomina
delle persone preposte al soggetto controllato) e, comunque, sempre, al momento della
stipula dei contratti e della adozione dei provvedimenti attraverso cui la Pubblica
amministrazione dispone la concessione di opere pubbliche;
b) nei rapporti con soggetti
comunque sottoposti a verifica dei requisiti di onorabilità, circa la non sussistenza,
nei loro confronti, degli effetti interdittivi previsti dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575.
Sarà utile indicare, da parte
dei richiedenti, le disposizioni di legge o di regolamento concernenti la verifica dei
predetti requisiti di onorabilità. In proposito deve precisarsi che l'esenzione non
riguarda i casi in cui la normativa vigente richiede la doppia "verifica
antimafia": sia ai fini dell'iscrizione in albi (compreso l'albo nazionale dei
costruttori) o registri (compresi quelli delle Camere di commercio), dia per il rilascio
di licenze, autorizzazioni o concessioni, ovvero per la concessione di crediti agevolati,
contributi o altre erogazioni, ovvero ancora per la stipula di contratti o
l'autorizzazione ai subcontratti (argomentando ex articolo 10, comma 1, lettera d), della
legge 31 maggio 1965, n. 575, in rapporto alle disposizioni delle altre lettere dello
stesso comma e a quelle del successivo comma 2);
c) per la stipulazione o
approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita
attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa nonché a favore
di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale indipendentemente dal
valore;
d) per i provvedimenti, gli atti,
i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.
Particolarmente importante è
quest'ultima previsione (articolo 1, comma 2, lettera e), che estende da 50 milioni -
importo precedentemente fissato dall'articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47, ora
abrogato - a 300 milioni il limite entro il quale non è più richiesta né la
certificazione della Camera di commercio, munita dell'apposita dicitura
"antimafia", né la comunicazione della Prefettura, né l'autocertificazione di
cui all'articolo 5 del regolamento.
L'esenzione in parola non trova
applicazione nei casi in cui il valore non è giuridicamente determinabile, né per le
autorizzazioni, licenze, iscrizioni che, sia pur adottate per lo svolgimento di
un'attività imprenditoriale, non sono di per sé suscettibili di una valutazione
economica.
Anche i provvedimenti di
autorizzazione dei subcontratti sono compresi nell'esenzione in parola, salvo quanto si
dirà relativamente all'applicazione dell'articolo 12, comma 4.
Si fa presente, infine, che
eventuali richieste agli interessati di produrre la documentazione antimafia, anche quando
la stessa non è prescritta, potrebbero costituire un indebito aggravamento del
procedimento, vietato a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
A tale riguardo, si rappresenta
l'opportunità di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni interessate per le
iniziative di carattere organizzativo utili per una più agile trattazione dei
procedimenti di competenza, soprattutto al fine di assicurare i necessari collegamenti fra
provvedimenti esentati dalle "cautele antimafia" e quelli, relativi agli stessi
soggetti, che rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del
regolamento.
Ciò perché l'eventuale
attestazione della sussistenza di una delle cause interdittive previste dall'articolo 10
della legge n. 575/1965, comunicata dal Prefetto in applicazione della citata disposizione
del regolamento, e acquisita agli atti dell'Amministrazione, non potrebbe mancare di
produrre effetti anche per i procedimenti esentati.
4. Tipologie della
"documentazione antimafia"
Risultando ampiamente innovato il
quadro delle tipologie di atti idonei ad attestare la sussistenza o meno delle situazioni
generatrici degli effetti interdittivi previsti dalla legislazione antimafia, finora
genericamente indicati come "documentazione antimafia", appare utile enumerarli
espressamente e riassumerne le caratteristiche salienti:
a) certificati
"camerali" provvisti della dicitura "Nulla osta ai fini dell'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione
è emessa dalla Cciaa utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo
utilizzato dalla prefettura di Roma".
Tali certificati sono
utilizzabili per tutti i rapporti con la Pubblica amministrazione, e hanno effetto
liberatorio circa l'insussistenza di interdizioni antimafia per i rapporti di valore
inferiore a quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), del regolamento;
b) autocertificazioni, munite di
sottoscrizione autenticata con le modalità dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 (anche dall'impiegato che riceve la dichiarazione), con le quali l'interessato
attesta che nei propri confronti "non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575". Esse sono
utilizzabili solo nei casi previsti dall'articolo 5 (rinnovi, lavori e forniture urgenti,
attività sottoposte a mera denuncia di inizio eccetera), ovvero nei casi d'urgenza di cui
all'articolo 11, comma 2, del regolamento, quando non è esibito il certificato camerale o
questo è privo dell'apposita dicitura antimafia. La peculiarità della materia trattata e
l'eccezionalità del ricorso all'autodichiarazione, portano a ritenere che la prescrizione
relativa all'autenticazione della sottoscrizione, con le modalità di cui all'articolo 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rimane ferma nonostante la nuova disciplina delle
dichiarazioni sostitutive introdotta dall'articolo 2, commi 10 e 11, della legge 191/1998;
c) collegamenti telematici, utili
soltanto per l'attestazione della insussistenza delle cause interdittive di cui
all'articolo 10 della legge n. 575/1965. Sono già utilizzabili per le iscrizioni nei
registri delle Camere di commercio, a norma dell'articolo 6, comma 5, del regolamento e
possono essere attivati anche con altre Amministrazioni, a norma dell'articolo 4;
d) comunicazioni scritte del
Prefetto, finalizzate all'attestazione della sussistenza o meno delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575/1965.
Salvo i casi di esenzione di cui
all'articolo 1, comma 2, già illustrati, e i casi in cui si può procedere mediante
autocertificazione, l'acquisizione delle comunicazioni può essere richiesta, anche
dall'interessato, direttamente o tramite un proprio delegato, solo quando i certificati
della Camera di commercio sono privi della dicitura sopra riportata e, comunque, quando i
collegamenti telematici non rilasciano l'indicazione liberatoria circa l'insussistenza
delle predette cause interdittive. Il ricorso alla comunicazione del Prefetto fuori dei
predetti casi deve ritenersi in contrasto con lo spirito di semplificazione cui il
regolamento è ispirato e tale da costituire un ingiustificato aggravamento del
procedimento.
Si precisa che la comunicazione
del Prefetto attestante l'insussistenza delle predette cause di divieto, sospensione o
decadenza, rilasciata a seguito della richiesta delle "dettagliate informazioni"
di cui al punto seguente, attestando di per sé l'effetto interdittivo, rende inutile il
rilascio delle ulteriori informazioni;
e) informazioni scritte del
Prefetto, finalizzate all'attestazione della sussistenza o meno di "tentativi di
infiltrazione mafiosa", di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 490/1994, rilasciate
sulla base dei presupposti e con le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12 del
regolamento. Per la peculiarità della relativa disciplina si rinvia all'apposito
paragrafo.
5. Documentazione da allegare
alle richieste
Sia le comunicazioni prefettizie
di cui all'articolo 3 del regolamento, sia le informazioni di cui al successivo articolo
10, sono richieste allegando esclusivamente copia del certificato di iscrizione
dell'impresa presso la Camera di commercio. Nel caso delle "comunicazioni" si
tratterà, evidentemente, per quanto già detto al paragrafo 4, di un certificato privo
della apposita dicitura antimafia.
Il regolamento consente che, in
luogo del predetto certificato camerale, possa presentarsi una dichiarazione, sottoscritta
dal titolare, dal legale rappresentante o da altro soggetto legalmente abilitato, senza
ulteriori formalità, non richieste dal regolamento, contenente i medesimi contenuti del
predetto certificato e, comunque, almeno quelli di cui al modello in allegato, esclusa,
beninteso, la apposita dicitura antimafia. La dichiarazione sostitutiva o integrativa
sarà comunque necessaria quando i dati del certificato camerale non corrispondono più al
reale assetto gestionale o societario.
Nel caso di società consortili o
di consorzi, il certificato è integrato (anche mediante dichiarazione del legale
rappresentante) con l'indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10%
del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la
società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione (quando, ad esempio, il consorzio svolge attività istruttoria o di
tramite con la P.A. per taluni dei consorziati). Per le imprese di costruzioni il
certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.
Non sono più richiesti né
l'indicazione dei familiari conviventi nel territorio dello Stato, per i quali si rinvia
al paragrafo 9, né il certificato di residenza.
La richiesta di informazioni di
cui all'articolo 10 del regolamento, da compilarsi, secondo il modello allegato alle
presenti istruzioni, deve inoltre contenere l'indicazione dell'Amministrazione
destinataria, nonché l'oggetto, anche generico, con indicazione della normativa di
riferimento (esempio: "agevolazioni finanziarie di cui alla legge..."), e il
valore del contratto subcontratto, concessione o erogazione, anche mediante la sola
attestazione che si tratta di valore pari o superiore ai limiti di cui allo stesso
articolo 10.
Infine, nel caso di lavori o
forniture (di beni o servizi) dichiarate urgenti, qualora il certificato camerale sia
privo della apposita dicitura antimafia di cui all'articolo 9, dovrà allegarsi, da parte
di ciascuna persona interessata, l'autocertificazione di cui all'articolo 5.
Nel caso di richiesta effettuata
dai privati è consentita la presentazione e, per le sole comunicazioni di cui
all'articolo 3 del regolamento, il ritiro mediante persona munita di apposita delega
scritta, con sottoscrizione autenticata. Si precisa che la delega deve essere soltanto
esibita: la Prefettura ne deve annotare gli estremi agli atti d'ufficio o trattenerne
copia.
Poiché la documentazione
antimafia ha come destinatari i soggetti della Pubblica amministrazione, nell'ampia
accezione qui disciplinata dall'articolo 1, comma 1, del regolamento, appare indifferente,
ai fini del bollo, il fatto che essa venga acquisita su richiesta della stessa
Amministrazione destinataria o attraverso le procedure sopra indicate. Premesso che né le
"comunicazioni", né le "informazioni" del Prefetto sono contemplate
nel decreto ministeriale 20 agosto 1992 (e successive modificazioni), concernente
l'imposta di bollo, si ritiene che ad analoga conclusione debba pervenirsi anche
relativamente alla dicitura antimafia apposta sul certificato camerale.
6. Validità e ambiti soggettivi
della documentazione antimafia.
L'articolo 2, comma 1, del
regolamento uniforma la disciplina della validità temporale della documentazione
antimafia, prevedendo, sia per le "comunicazioni" che per le
"informazioni", l'utilizzabilità per un periodo di sei mesi dalla data del
rilascio, anche in copia autenticata e per un procedimento diverso.
Particolarmente significativa è
la previsione dell'articolo 2, comma 2, che consente all'Amministrazione di adottare il
provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se
il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti dopo che sia scaduto il periodo
di validità della stessa documentazione. La norma deve essere interpretata nel senso che
la documentazione in corso di validità è richiesta solo nel momento dell'aggiudicazione
della gara o della stipula del contratto o della concessione, per cui per gli atti
successivi non è più necessario acquisirne una nuova, ancorché gli stessi siano
effettuati o avviati in data successiva al periodo di validità di quella già in
possesso, salvo quanto si dirà a proposito delle variazioni nell'assetto gestionale delle
imprese.
Al riguardo appare opportuno
richiamare l'attenzione dei soggetti interessati e delle Amministrazioni, affinché la
richiesta della "documentazione antimafia" venga presentata solo poco prima del
momento in cui è necessario acquisirla.
Si aggiunge che l'articolo 13 del
regolamento, abrogando espressamente l'articolo 2 del d.lgs. n. 490 del 1994, ha soppresso
anche l'obbligo di rinnovo della documentazione antimafia "almeno ogni 18 mesi",
già previsto, dal comma 2-quater del predetto articolo 2, per i contratti e gli altri
rapporti di durata superiore al biennio.
Nondimeno, quando siano
intervenute, dopo la richiesta della documentazione antimafia, variazioni sostanziali
nell'assetto gestionale dell'impresa (escluse, comunque, le figure prive di poteri di
gestione, quali i componenti del collegio sindacale), il legale rappresentante o altro
soggetto dallo stesso delegato dovrà darne comunicazione all'Amministrazione competente,
e dovrà essere aggiornata la documentazione antimafia prescritta (certificazione
camerale, informazioni prefettizie eccetera).
Anche per tali incombenti si
utilizzerà il certificato camerale aggiornato o il modello allegato.
Se la variazione è intervenuta
successivamente alla conclusione o approvazione del contratto o all'autorizzazione al
subcontratto o alla deliberazione delle concessioni o erogazioni, l'Amministrazione
provvederà, senza sospendere o ritardare i procedimenti in corso, a richiedere i
riscontri antimafia occorrenti. In tal caso, ove la Prefettura attesti, a seguito della
richiesta, la sussistenza di una delle cause interdittive di cui all'articolo 10 della
legge n. 575/1965, ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del
d.lgs. n. 490/1994, l'Amministrazione dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente
avvalendosi delle facoltà di revoca o di recesso di cui all'articolo 11, comma 3, del
regolamento.
7. Ambito oggettivo.
L'ambito oggettivo della
"documentazione antimafia" non ha subito modifiche sostanziali, per cui restano
escluse dall'obbligo dell'acquisizione di tale documentazione, salvo espressa menzione
(esempio licenze di polizia, iscrizioni nei registri delle Camere di commercio eccetera)
"quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di
produrre effetti sull'attività imprenditoriale, quali ad esempio i nulla osta, le licenze
e le iscrizioni nel registro delle ditte e in quello delle imprese artigiane che hanno un
valore di mera denuncia", ovvero le autorizzazioni, comunque denominate, che, pur
necessarie per lo svolgimento di un'attività economicamente apprezzabile, non hanno
attinenza all'esercizio di un'impresa.
Rimangono parimenti escluse le
erogazioni o altre agevolazioni economiche che non attengano allo svolgimento di attività
imprenditoriali, ma ad esigenze economico-sociali personali o al perseguimento di
interessi patrimoniali non imprenditoriali.
8. Competenza territoriale.
Anche per quanto riguarda i
profili territoriali, il nuovo regolamento non ha apportato alcuna innovazione, per cui si
rinvia alle precedenti istruzioni impartite.
Qualora il rapporto con la
pubblica amministrazione riguardi una articolazione secondaria delle imprese, società o
consorzi interessati, continuerà ad avere rilievo, ai fini della competenza territoriale,
per il rilascio delle "informazioni", la sede di detta articolazione.
9. Le informazioni del Prefetto.
Si è già avuto modo di
evidenziare, nei punti che precedono, alcune delle innovazioni recate dal regolamento alla
procedura di richiesta e di rilascio delle "informazioni" del Prefetto, già
previste e disciplinate dall'articolo 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 e ora dagli articoli 10
e 11 del regolamento, soprattutto per quanto concerne le modalità di richiesta (anche da
parte dei soggetti cui si riferiscono o loro delegati) e di rilascio (sempre
all'amministrazione interessata), le soglie di valore (unificate al minimo nella somma di
300 milioni di lire) e la documentazione da allegare.
A quest'ultimo proposito, nel
confermare che non occorre alcuna documentazione dell'interessato circa i conviventi, si
attira l'attenzione dei signori Prefetti sul fatto che le informazioni negative, ove
risultanti, possono riguardare chiunque, convivente o meno nel territorio dello Stato,
risulti possa determinare in qualsiasi modo scelte o indirizzi dell'impresa, in relazione
agli immutati contenuti sostanziali dell'articolo 4 del citato d.lgs. e al criterio
ispiratore della disciplina antimafia in materia (cfr. articolo 10, comma 4, legge n.
575/1965), tendente a focalizzare l'attenzione più sui rapporti e sulle influenze di
fatto (debitamente accertate), che non sugli aspetti formali della titolarità delle
imprese.
In proposito, si conferma che,
per l'eventuale attivazione degli organi di polizia o di altre verifiche, i Prefetti
potranno trarre utili indicazioni, oltre che dagli atti d'ufficio, dalla consultazione
degli archivi informatici comunque disponibili. Si ricorda, infatti, che la potestà di
accertamento in materia è soggetta alla sussistenza di "elementi comunque
acquisiti" in relazione ai quali vi sia la "necessità di verificare se
ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso", come
espressamente prevede l'articolo 1, comma 4, del d.l. n. 629/1982, come successivamente
modificato e integrato.
Va pure confermato che
l'accertamento della sussistenza di una delle cause di sospensione, di divieto o di
decadenza previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965 è comunque sufficiente a
produrre gli effetti interdittivi dell'articolo 4 in questione, per cui se ne darà
immediata comunicazione ostativa all'Amministrazione interessata, senza necessità di
esperire ulteriori accertamenti.
Quanto ai peculiari contenuti
delle "informazioni" prefettizie, si attira l'attenzione sulla elencazione del
comma 7 dell'articolo 10 del regolamento, che indica espressamente, con carattere di
tassatività, le fonti da cui possono essere tratte le indicazioni di "infiltrazione
mafiosa", al duplice fine di conferire all'attività informativa il massimo possibile
di certezza del diritto, compatibile con la finalità "preventiva"
dell'istituto, facendo riferimento ad accertamenti che abbiano comunque superato il vaglio
accurato dell'Autorità giudiziaria o amministrativa e il massimo possibile di
semplificazione amministrativa.
Le fonti utilizzabili sono,
pertanto, costituite da:
a) provvedimenti giudiziari che
dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non
definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del
Codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale. Si
conferma, in proposito, che devono essere valutati con cura anche i provvedimenti che, nel
dispositivo o nella motivazione, risultino favorevoli agli interessati, nel senso di
escludere i tentativi di infiltrazione mafiosa;
b) proposte dell'Autorità
giudiziaria o amministrativa per l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia,
ovvero provvedimenti giudiziari, anche provvisori o cautelari, di applicazione di taluna
delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio
1965, n. 575. Anche in questo caso devono essere valutate con cura le eventuali risultanze
favorevoli agli interessati;
c) accertamenti disposti dal
Prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento già pertinenti
all'attività dell'Alto Commissario Antimafia e svolti su delega del ministro
dell'Interno, ovvero a richiesta di altri Prefetti, atteso che essi sono volti,
specificamente, all'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Particolare
attenzione sarà rivolta alle risultanze di tali accertamenti, nella considerazione della
specifica finalità e del fatto che essi dovranno comportare l'attivazione dei
procedimenti censori previsti dall'ordinamento (denunce penali, proposte per
l'applicazione di misure di prevenzione, misure amministrative di autotutela, attivazione
degli organi di controllo eccetera), senza di cui potrebbe dubitarsi della loro
fondatezza.
Qualora non si riscontrino né la
sussistenza delle cause di sospensione, divieto o decadenza di cui all'articolo 10 della
legge n. 575/1965, né gli "elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa" di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 490/1994, derivanti da accertamenti già
disposti, la Prefettura rilascerà all'amministrazione interessata la liberatoria
attestazione di non sussistenza, allo stato degli accertamenti, delle condizioni
interdittive previste dall'articolo 4 predetto, anche quando permangano indicazioni
negative, ma non siano acquisiti conclusivi elementi in proposito.
In tali circostanze i signori
Prefetti non rinunceranno a stimolare, esaurita la procedura prevista dall'articolo 10 del
regolamento, le attività di indagine e di prevenzione, anche patrimoniale, per i
provvedimenti giudiziari conseguenti, anche per darne successiva comunicazione alle
Amministrazioni interessate, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, dello stesso
regolamento.
Anche l'assenza di riscontro nei
termini prescritti può avere il medesimo effetto "liberatorio" in quanto,
decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, le
amministrazioni sono tenute a procedere anche in assenza delle informazioni del prefetto
(articolo 1, comma 2).
Il regolamento aggiunge che,
trascorsi 45 giorni o, nei casi di urgenza (per l'avvio dei lavori o delle forniture di
interesse per la pubblica amministrazione, ovvero per la concessione di erogazioni da
effettuarsi entro termini tassativi), anche immediatamente dopo aver formulato al Prefetto
la richiesta delle informazioni, le Amministrazioni sono tenute a procedere sottoponendo
le erogazioni a condizione risolutiva e fatte salve le facoltà di revoca o di recesso.
Poiché è interesse generale che
le situazioni giuridiche acquisiscano al più presto la necessaria stabilità (tenuto
conto della facoltà, prevista dal comma 4 dello stesso articolo 11, per le
amministrazioni, di sospendere le erogazioni finché le informazioni prefettizie non siano
pervenute), le Prefetture procederanno comunque appena possibile a rilasciare
all'amministrazione interessata l'attestazione richiesta.
Ciò non preclude, peraltro,
l'aggiornamento delle informazioni - soprattutto nel caso delle variazioni dell'assetto
proprietario o gestionale di cui si è detto - e il rilascio, anche in tempi successivi,
di attestazioni sfavorevoli, con la connessa facoltà, per le amministrazioni riceventi,
di recedere dai contratti o di revocare i provvedimenti già disposti.
10. Le cosiddette informazioni
aggiuntive.
L'articolo 10, comma 9, precisa
che è da escludere o comunque da circoscrivere al massimo la prassi di integrare le
informazioni di cui si è detto finora con ulteriori notizie circa i precedenti penali o
di polizia dei soggetti controllati.
Nel confermare, in proposito, le
indicazioni contenute nella circolare n. 559/Leg/240.514.3 dell'8 gennaio 1996, va
precisato che le notizie di cui all'articolo 1-septies del d.l. 6 settembre 1982, n. 629,
convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni,
potranno essere comunicate alle amministrazioni nei soli casi in cui siano rilevanti ai
fini delle scelte discrezionali ammesse dalla legge. Anche in tale caso sarà precisato
che le informazioni così trasmesse non hanno di per sé efficacia interdittiva, ma
valgono soltanto a indirizzare le scelte discrezionali dell'Amministrazione.
Premesso che la più recente
giurisprudenza amministrativa ritiene che la disposizione in parola non trovi applicazione
in materia di appalti, si fa rilevare che anche l'articolo 10, comma 9, fa salve le
speciali disposizioni in vigore sulla scelta dei contraenti.
Fra queste si segnala la
previsione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 406 del 1991, sostanzialmente ripetuta anche
dall'articolo 11 del d.lgs. n. 358 del 1992, richiamati rispettivamente dall'articolo 22
del d.lgs. n. 158 del 1995 e dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 1995, secondo cui sono
esclusi gli imprenditori che abbiano, fra l'altro, subito condanne passate in giudicato
per reati che incidono gravemente sulla loro moralità professionale, ancorché
l'interessato possa attestare mediante un'autocertificazione che non ricorrono le
condizioni ostative.
Per quanto concerne la
qualificazione soggettiva degli imprenditori interessati agli appalti di opere o lavori
pubblici, si fa presente che l'articolo 8 della legge n. 109 del 1994, recentemente
modificato, fa rinvio al successivo regolamento (cfr. comma 4, modificato), facendo
comunque salva la vigente disciplina antimafia (cfr. comma 7, invariato).
Attesa la delicatezza della
materia e la concorrente competenza di altri Dicasteri, si fa riserva di ulteriori
istruzioni, anche per quanto riguarda la cosiddetta "clausola di gradimento",
talvolta ammessa dall'ordinamento.
Ulteriori disposizioni relative
ai lavori pubblici
I commi 1 e 2 dell'articolo 12
consentono espressamente di sostituire l'impresa colpita dalle interdizioni antimafia,
quando si tratti di un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad
un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, o di un'impresa partecipante ad un
consorzio non obbligatorio, nell'intento di circoscrivere gli effetti negativi
dell'interdizione, senza che questi si ripercuotano sulle imprese prive di
controindicazioni.
Il comma 3 dello stesso articolo
prefigura ulteriori razionalizzazioni e semplificazioni amministrative, in una prospettiva
di interscambio di dati anche ai fini della tenuta dell'Albo nazionale dei costruttori. Il
comma peraltro rinvia ad un successivo decreto applicativo, che non è stato ancora
adottato.
Particolarmente importante è la
disciplina del comma 4 che, rispondendo ad una avvertita esigenza di prevenzione, dispone
il monitoraggio delle imprese locali operanti nella provincia interessata all'esecuzione
delle opere e dei lavori pubblici di valore pari o superiore al limite di valore di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a).
L'attenzione è principalmente
rivolta alle imprese diverse da quella o da quelle aggiudicatarie, nei cui confronti gli
accertamenti saranno comunque effettuati prima degli atti formali di aggiudicazione,
interessate, piuttosto, ai lavori generalmente affidati in subappalto o con altro
subcontratto, quali l'attività di cava, il movimento terra, le forniture di calcestruzzo
o di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i noli a caldo, ed ogni altro lavoro che,
nell'esperienza dei Signori Prefetti, eventualmente corroborata dal parere del Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, risulta interessare imprese locali
soggette al rischio di infiltrazione mafiosa.
Tali accertamenti sono
elettivamente finalizzati all'esigenza di corrispondere in tempi brevi alle richieste
delle Amministrazioni e dei concessionari di opere pubbliche circa la sussistenza o meno
delle interdizioni antimafia, relativamente alle autorizzazioni per la conclusione dei
contratti (nel caso di lavori pubblici in concessione) o dei subcontratti.
La norma in parola, inoltre
estende espressamente gli effetti interdittivi di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 490/1994, ai subappalti e a tutti i provvedimenti derivanti dall'appalto di
valore pari o superiore alla cosiddetta "soglia comunitaria",
"indipendentemente del valore delle opere o dei lavori", costituendo una
evidente integrazione del disposto dell'articolo 18, comma 3, n. 5, della legge 19 marzo
1990, n. 55, (non modificato nella parte qui di interesse), il quale espressamente
prescrive che "nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo", non
deve sussistere "alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.".
Si tratta pertanto di una
innovazione estremamente significativa che introduce un efficace strumento di contrasto
delle "infiltrazioni mafiose" delle imprese, sulla quale si richiama la massima
attenzione sia delle Prefetture che delle Amministrazioni interessate.
Premesso che gli accertamenti in
parola sono arrivati dal Prefetto sulla base della comunicazione, da parte della stazione
appaltante, degli estremi del bando di gara relativo ad opere e lavori pubblici di valore
pari o superiore alla "soglia comunitaria", tale comunicazione dovrà contenere
gli stessi elementi richiesti dai noti modelli GAP di cui all'articolo 1, comma 7, del
d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,
n. 726.
11. Ulteriori semplificazioni.
Al fine di evitare adempimenti
ulteriori a carico delle Amministrazioni o delle imprese, si precisa che i certificati
camerali e le comunicazioni o informazioni rilasciate a norma delle disposizioni
previgenti, possono essere utilizzati negli ambiti temporali e funzionali indicati nelle
presenti istruzioni, senza necessità di rinnovo.
Al medesimo fine, si allegano i
modelli per:
- la richiesta delle informazioni
di cui all'articolo 10 del regolamento;
- la dichiarazione sostitutiva di
certificato camerale, di cui all'articolo 10, comma 4, e di cui all'articolo 3, comma 2,
del regolamento;
- la comunicazione dell'avvio del
procedimento di selezione del contraente, di cui all'articolo 12, comma 4.
Relativamente al riscontro circa
la insussistenza delle interdizioni di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e
dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.
490 del 1994, si ritiene sufficiente la seguente dicitura:
"Vista la richiesta e la
relativa documentazione, nonché gli atti dell'Ufficio, si comunica che nei confronti
delle imprese (o società eccetera) e delle persone fisiche sopra indicate (oppure: di cui
alla predetta documentazione) non risultano sussistere, alla data odierna, le cause
interdittive di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di cui
all'articolo 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490".