Nota
del Ministero dei Lavori pubblici n. 568/508/331 U.L. del 19 aprile 1999
Interpretazione del criterio applicativo dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 18
novembre 1998, n. 415
Al Consiglio Superiore dei Lavori
pubblici
Agli Uffici centrali, decentrati e
periferici dell'Amministrazione
All'ANAS
La recente modifica della legge quadro in materia
di lavori pubblici attuata dalla legge 18 novembre 1998 n. 415 ha immediatamente posto
alcuni problemi interpretativi, primo fra tutti - anche per la delicatezza connessa ai
suoi riflessi pratici - quello relativo al meccanismo per la individuazione della soglia
di anomalia delle offerte.
Sono infatti pervenuti a questo Ufficio numerosi
quesiti in merito alla corretta interpretazione dellarticolo 21, comma 1-bis, della
legge quadro, che come è noto (almeno per il primo anno di applicazione della legge
415/1998) ha fissato direttamente la soglia di anomalia in questione con un procedimento
di calcolo che prevede dapprima lindividuazione della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10% arrotondato allunità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e delle offerte di minor
ribasso, e poi lincremento del valore percentuale con lo scarto aritmetico dei
ribassi che superano la media stessa.
Lincertezza interpretativa rappresentata,
che non trova confronto nelle risultanze dei lavori parlamentari preparatori, riguarda il
dubbio se il c.d. "taglio" delle offerte estreme (impropriamente definito
"esclusione" dalla legge) sia da considerare definitivo o meno; in altri
termini, si tratta di chiarire se la fittizia eliminazione del 10% delle offerte di
maggior e minor ribasso valga solo ai fini del calcolo della prima media (ossia la media
dei ribassi) e non anche della seconda (cioè la media degli scostamenti), oppure se tale
depurazione interessi tutte e due le fasi del calcolo.
Considerata la rilevanza della questione, che si
riflette su tutte le gare con conseguenze di grande delicatezza sia per quanto riguarda la
possibilità di dare adito a contenzioso (soprattutto per le ripercussioni
sullesclusione automatica delle imprese offerenti), sia per quanto concerne in
generale leconomicità degli appalti da aggiudicare, attesa la idoneità
delluna o dellaltra soluzione ad incidere sulla media dei valori di
aggiudicazione, questo Ufficio ha ritenuto opportuno richiedere il parere del Consiglio di
Stato.
Con parere n. 285 del 3 marzo 1999, trasmesso con
nota 16 aprile 1999 n. 51, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha espresso
lavviso che il comma 1 bis dellarticolo 21 della legge 109/1994, come
modificato dallarticolo 7 della legge 415/1998, vada interpretato nel senso che
dellesclusione delle offerte estreme deve tenersi conto tanto nel calcolo della
media dei ribassi quanto nel calcolo dello scarto.
Secondo lOrgano consultivo, la ratio del
"taglio delle ali" non deve soffrire eccezioni o intermittenze nello sviluppo
logico e aritmetico della determinazione della soglia di anomalia, e quindi un metodo di
calcolo che prendesse in considerazione il correttivo solo ai fini di una delle due
operazioni in successione, e non di entrambe, sarebbe intrinsecamente contraddittorio, in
quanto darebbe luogo a due giudizi di valore giuridico fra loro incompatibili ed
antitetici.
In altri termini, il parere del Consiglio di
Stato considera preferibile la soluzione interpretativa prescelta in quanto lopposta
tesi si tradurrebbe in una "formula di calcolo disomogenea e irrazionale perché per
definire la media degli scarti (vale a dire un elemento semplicemente correttivo della
media delle offerte) includerebbe nel calcolo fattori già esclusi (le offerte di margine)
dallelemento corretto, che questo non hanno concorso a determinare: sicché,
trattandosi di una correzione che ha i caratteri e lo scopo di un affinamento ulteriore
della media delle offerte da prendere in considerazione ai fini del calcolo, non si vede
perché tali fattori prima esclusi dovrebbero ora concorrere a definire questo ulteriore
affinamento".
In definitiva il Consiglio di Stato ritiene
meglio consona alla finalità della norma linterpretazione prospettata, in quanto
lestensione del "taglio delle ali" a tutte e due le operazioni di
determinazione della media costituisce elemento essenziale per mantenere coerenza al
metodo di calcolo e al sistema.
Il capo dell'Ufficio: avv. Marco Corsini
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