DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
27 febbraio 1997, n.116
Regolamento recante norme per la
determinazione degli elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di
architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della C.P.C.
(classificazione comune dei prodotti) n.867 contenuta nell'allegato 1 del decreto
n.157/1995.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art.23, comma 6, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n.157, "Attuazione della direttiva 92/50/CEE", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.104 del 6 maggio 1995, che demanda
ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione, dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo
articolo 23, volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto
rapporto prezzo-qualità della prestazione oggetto di gara;
Attesa la necessità di individuare i parametri
di valutazione degli elementi relativi alla selezione dei concorrenti per i servizi in
materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici;
Visti, in particolare, gli articoli 6, 13, 14,
15, 16 e 17 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentita la Commissione istituita con decreto n.4582/21/65 del 26 maggio 1995;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art.1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto definisce i
parametri per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.157, e ne determina la ponderazione, tenuto conto della necessità di
garantire un corretto rapporto di prezzo-qualità, al fine dell'aggiudicazione degli
appalti di "servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi
tecnici", di cui alla categoria 12 della C.P.C. (classificazione comune dei prodotti)
867 contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n.157/1995.
Art.2.
Elementi di valutazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici
per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti
elementi:
a) merito tecnico, individuato in
relazione a uno o più degli elementi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.157, indicati nel bando o nella lettera di invito, con specifico e motivato
riferimento alla natura del servizio richiesto;
b) caratteristiche qualitative,
metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta;
c) certificazione di qualità;
d) prezzo;
e) termine di consegna o di esecuzione;
f) servizio successivo alla vendita;
g) assistenza tecnica;
h) altri elementi eventualmente
individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di qualificare particolarmente
il concorrente con riferimento al servizio oggetto dell'appalto.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici,
relativamente all'elemento di cui alla lettera b), indicano i contenuti della
relazione tecnica di offerta in rapporto allo specifico servizio, tenendo conto di uno o
più degli elementi seguenti: metodo; qualità tecnico-costruttive, funzionali ed
estetiche; valori innovativi; sicurezza e tipo di strumenti da usare.
3. Gli elementi di valutazione di cui alle
lettere c), f), g, ed h) sono considerati quando esplicitamente richiesti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
4. L'elemento di cui alla lettera e) è
considerato quando l'amministrazione aggiudicatrice ha interesse di disporre del servizio
prima di quanto fissato nel bando.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel
bando di gara gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali di cui
all'articolo 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.
Art.3.
Ponderazione degli elementi
1. I fattori ponderati da assegnare agli elementi
di cui all'articolo 2, in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei
seguenti limiti minimi e massimi:
elemento a): da 5 a 50
elemento b): da 10 a 50
elemento c): da 0 a 10
elemento d): da 5 a 50
elemento e): da 0 a 10
elemento f): da 0 a 20
elemento g): da 0 a 20
elemento h): da 0 a 20
2. La somma dei fattori ponderali da assegnare
per l'insieme degli elementi è pari a 100.
3. La commissione giudicatrice, prima
dell'apertura dei plichi, può suddividere gli elementi a), b), f), g) e h)
in sub-elementi; in questo caso ne determina i relativi sub-pesi e ne fissa il limite
massimo di apprezzamento, in stretta aderenza all'oggetto del servizio.
Art.4.
Attribuzione del punteggio
1. L'attribuzione dei punteggi alle singole
offerte avviene applicando la seguente formula
Ki = AiPa + BiPb
+ CiPc + DiPd + EiPe +FiPf
+ GiPg + HiPh
ove: Ai, Bi, Ci,
Di, Ei, Fi, Gi, Hi sono
coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente
iesimo.
Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza
della prestazione minima possibile;
il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza
della prestazione massima offerta;
Pa, Pb, Pc, Pd,
Pe, Pf, Pg, Ph sono i fattori ponderali che
l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento:
Ki è il punteggio totale attribuito
al concorrente iesimo.
2. Ai fini della determinazione dei coefficienti
Ai e Bi la commissione giudicatrice applica, laddove possibile, il
metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee-guida di cui all'allegato A.
3. Ai fini della determinazione del coefficiente
Ci la commissione giudicatrice assegna un coefficiente uguale a zero in caso di
assenza della certificazione e un coefficiente uguale a uno in caso di presenza della
certificazione; per un periodo transitorio di 3 anni la commissione giudicatrice assegna
il coefficiente massimo anche al prestatore di servizi che sia in grado di dimostrare
l'esistenza di un sistema di controllo interno.
4. Ai fini della determinazione del coefficiente
Di la commissione giudicatrice utilizza una delle formule indicate in allegato
B, punto 1, riportata nel bando di gara o nella lettera di invito.
5. Ai fini della determinazione del coefficiente
Ei la commissione giudicatrice utilizza la formula in allegato B, punto2.
6. Ai fini della determinazione del coefficiente
Fi e Gi la commissione giudicatrice utilizza il sistema di cui al
comma 2 del presente articolo.
7. Ai fini della determinazione del coefficiente
Hi la commissione giudicatrice utilizza la formula di cui all'allegato B, punto
3, se trattasi di parametro quantitativo, ovvero utilizza il sistema di cui al comma 2 del
presente articolo.
Art.5.
Adeguamento delle norme
1. L'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base
dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni
degli appalti di cui al presente decreto, trasmette al Ministro dei lavori pubblici, ogni
due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione
illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.
2. Il Ministro dei lavori pubblici propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri le modifiche necessarie al presente decreto sulla
base della relazione di cui al comma 1.
Art.6.
Norma transitoria
1. Le norme di cui al presente decreto non si
applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 febbraio 1997
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI
Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile
1997
Registro n.1 Presidenza, foglio n.103
ALLEGATO A
LINEE-GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DEL METODO DEL "CONFRONTO A
COPPIE"
La determinazione dei coefficienti per la
valutazione di ogni elemento qualitativo per le varie offerte è effettuata mediante
impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,
.................n sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni
concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le
possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi
che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra
un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da
1 (preferenza minima), a 2 (preferenza media), a 3 (preferenza massima).
In ciascuna casella viene collocata la lettera
corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza.
In caso di elementi ritenuti uguali, vengono
collocate nella casella le due lettere, assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si
sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme
provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando a uno la somma più
alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
|
B |
C |
D |
E |
F |
........... |
........... |
........... |
n |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
GRADO DI IMPORTANZA
1 - Preferenza minima
2 - Preferenza media
3 - Preferenza massima
Lettera/lettera - Nessuna preferenza
FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE
DEI PUNTEGGI
1. Formula per il coefficiente D
Di = Ri / R
(max)
ove:
Di è il coefficiente attribuito al
concorrente iesimo
Ri è il ribasso percentuale formulato
dal concorrente iesimo rispetto al prezzo posto a base di gara
R (max) è il ribasso percentuale massimo offerto
ovvero
Di = Ri / R
(medio)
ove:
Di è il coefficiente attribuito al
concorrente iesimo
Ri è il ribasso percentuale formulato
dal concorrente iesimo rispetto al prezzo posto a base di gara
R (medio) è la media dei ribassi percentuali.
Per i ribassi percentuali maggiori della media il
coefficiente è pari a 1.
2. Formula per il coefficiente E
Ei = Ti / T
(medio)
ove:
Ei è il coefficiente attribuito al
concorrente iesimo
Ti è la riduzione percentuale
formulata dal concorrente iesimo rispetto al tempo previsto nel bando di gara
T (medio) è la media delle riduzioni percentuali
del tempo.
Per le riduzioni percentuali maggiori della
riduzione media il coefficiente è pari a 1.
3. Formula per il coefficiente H
Hi = Vi / V
(max)
ove:
Hi è il coefficiente attribuito al
concorrente iesimo
Vi è il valore attribuito al
concorrente iesimo
V (max) è il valore massimo fra quelli
attribuiti ai concorrenti.
|