I. Inquadramento normativo
Il decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti
pubblici (nel seguito codice), contiene, sparse nel testo, una serie
di disposizioni che costituiscono, nell'insieme il complesso della
disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che
secondo la definizione dall'art. 3, lettera vvvv) sono «i servizi
riservati ad operatori economici esercenti una professione
regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE».
Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:
art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi; art. 24,
commi 4 e 8 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 -
Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e
nelle concessioni; art. 46 - Operatori economici per l'affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;
art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma
10 - Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95, comma 3,
lettera b) - Criteri di aggiudicazione dell'appalto; art. 157 - Altri
incarichi di progettazione.
Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto piu' snello ed
essenziale, rispetto al quale l'intervento dell'Autorita', con
proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo codice,
ha lo scopo di garantire la promozione dell'efficienza, della
qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, della omogeneita'
dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresi', lo sviluppo
delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la
razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse
verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e
le infrastrutture (in conformita' a quanto prevede l'art. 23, comma
1, lettera h) del nuovo codice). Cio' reca l'indubbio vantaggio di un
approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione,
fornendo, altresi', alla commissione di gara la possibilita' di una
valutazione piu' approfondita dell'offerta in fase di aggiudicazione
dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori nonche' un miglior
controllo su quest'ultima, riducendo il rischio di ricorso alle
varianti.
II. Principi generali
1. Modalita' di affidamento
1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame e'
quello per cui non sono consentite modalita' di affidamento dei
servizi di cui all'art. 3, lettera vvvv) diverse da quelle
individuate dal Codice. L'art. 157, comma 3, del codice vieta,
infatti, «l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione
lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle
previste dal presente decreto».
2. Continuita' nella progettazione e accettazione progettazione
svolta
2.1. Un secondo elemento cardine e' costituito dall'essere svolte
la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal
medesimo soggetto, onde garantire omogeneita' e coerenza al processo
(art. 23, comma 12, codice). Tenuto conto di tale principio di
continuita' e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del codice e'
ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha
redatto l'eventuale progetto di fattibilita' tecnica e economica.
Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuita' nello
svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo
divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di
partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7,
codice).
2.2. Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori va previsto che
il concorrente, affidatario della progettazione dell'appalto in
questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che
l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto
falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo, codice). A
tal fine e' almeno necessario - in coerenza con quanto previsto per
le consultazioni preliminari di mercato - mettere a disposizione di
tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe
a disposizione - anche in formato editabile - nella gara bandita per
la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa
all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da
consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate
informazioni. Cio' vale anche nel caso di partecipazione dell'autore
del progetto di fattibilita' tecnico economica alla gara per i
successivi livelli di progettazione.
2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta in
precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione
definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione
(art. 23, comma 12, codice).
2.4. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione
definitiva ed esecutiva, e' da escludere la necessita' della
relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali
individuate in tale livello non comportino alcuna attivita' di tipo
geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.
3. Divieto subappalto relazione geologica
3.1. Un terzo elemento di base e' quello previsto dall'art. 31,
comma 8, del codice, per il quale non e' consentito il subappalto
della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le
prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove
geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella
norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:
a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante
l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che
preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata
all'individuazione degli altri progettisti; ovvero
b) la presenza del geologo all'interno della piu' complessa
struttura di progettazione, quale componente di una associazione
temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale
socio/amministratore/direttore tecnico di una societa' di
professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un
rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata,
quale dipendente oppure quale consulente con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto
all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato
nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal decreto ministeriale 2
dicembre 2016, n. 263. Si ritiene che le stazioni appaltanti possano
ammettere queste ultime modalita' anche con riferimento ai
professionisti e alle associazioni tra professionisti.
Tanto deriva dalla necessita' di garantire la indispensabile
presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di
prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione
geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la
responsabilita' che ricade in capo a tale progettista specialista.
4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative
4.1. Un quarto principio fondamentale e' quello secondo cui la
stazione appaltante puo' chiedere soltanto la prestazione di una
copertura assicurativa per la responsabilita' civile professionale,
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di
competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i
concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di
sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93,
comma 10, codice). La stazione appaltante verifica che la polizza di
responsabilita' civile professionale del progettista esterno copra
anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del
progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico
della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I
soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di
presentazione della cauzione definitiva.
5. Distinzione progettazione ed esecuzione
5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi
ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo,
il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di
qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.
La norma prevede, altresi', il divieto di ricorrere all'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad
esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di
progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato,
contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche' delle
opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'art. 1, comma 2,
lettera e), del codice (art. 59, comma 1, codice).
5.2. L'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione dei lavori e', inoltre, consentito nei casi di
appalto relativo ad opere per le quali l'elemento tecnologico o
innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove
l'importo economico della componente tecnologica o innovativa sia
preminente rispetto all'importo complessivo dei lavori. In tal caso,
nella determina a contrarre e' indicata la motivazione alla base
della scelta della procedura, dando evidenza in modo puntuale della
rilevanza dei presupposti tecnici e oggettivi, nonche' l'effettiva
incidenza sui tempi di realizzazione delle opere dell'affidamento
separato di lavori e progettazione (art. 59, comma 1-bis, codice).
5.3. Il divieto di cui all'art. 59 del codice non trova
applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata
dall'art. 114 del codice ne' dalle successive disposizioni di
dettaglio. E' da ritenersi principio generale, come tale applicabile
anche sei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato,
che il progettista deve essere adeguatamente qualificato in relazione
al servizio che si intende allo stesso affidare.
===============================
| Box di sintesi |
+=============================+
| Per il principio di |
| continuita' nella |
|progettazione e' ammissibile |
| la partecipazione alla gara |
| per il servizio di |
| progettazione definitiva ed |
| esecutiva anche del |
| progettista che ha redatto |
| l'eventuale progetto di |
| fattibilita' tecnica ed |
|economica, ferma restando la |
| necessita' di accettazione, |
| da parte del nuovo |
| progettista dell'attivita' |
| svolta in precedenza. |
+-----------------------------+
| Non e' consentito il |
| subappalto della relazione |
|geologica, che non comprende,|
|va precisato, le prestazioni |
| d'opera riguardanti le |
|indagini geognostiche e prove|
| geotecniche e le altre |
| prestazioni specificamente |
| indicate nella norma. |
+-----------------------------+
| Per l'accesso alla gara la |
| stazione appaltante puo' |
| chiedere soltanto la |
|prestazione di una copertura |
| assicurativa per la |
| responsabilita' civile |
| professionale per i rischi |
| derivanti dallo svolgimento |
| delle attivita' di |
| competenza. |
+-----------------------------+
| A base di gara per i lavori |
|deve essere posto il progetto|
|esecutivo. Non e', di regola,|
| consentito l'affidamento |
|congiunto di progettazione ed|
| esecuzione, salvo le |
| eccezioni di legge. Tale |
| divieto non si estende ai |
| settori speciali. |
+-----------------------------+
III. Indicazioni operative
1. Operazioni preliminari
1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere
valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le
caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del codice (lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico). In caso di esito positivo della
verifica operata dal RUP, l'amministrazione ricorre a
professionalita' interne, se viene accertata la presenza di personale
in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di
assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della
progettazione venga garantita la medesima qualita' che potrebbe
essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.
1.2. In caso di assenza di idonee professionalita' dovra' essere
utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso
di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione
devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici
dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3,
codice).
1.3. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potra'
essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla
legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera rr), principio
recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come
definito dall'art. 157 del codice, relativi a lavori che non
rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, del codice una volta
stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da
affidare, sono necessarie tre operazioni:
1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono
possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
3. la specificazione per le gare di importo pari o superiore a
40.000 - che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto
qualita'/prezzo - del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini
della dimostrazione della professionalita' e della adeguatezza
dell'offerta.
2. Determinazione del corrispettivo
2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di
determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per
l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri
servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal
decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza e' obbligatorio
riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per
il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco
dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Cio'
permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruita'
dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o
calcolo.
3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti
3.1. Per la seconda operazione - definizione dei requisiti di
carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter
partecipare alla gara - si debbono identificare le opere cui
appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto
riportato nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale 17 giugno
2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti
disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, e' possibile: (i)
richiedere il possesso del requisito professionale costituito
dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche
classi e categorie; (ii) determinare l'entita' del predetto requisito
applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio,
un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara,
secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.
4. Identificazione delle opere per la valutazione dell'offerta
4.1. La medesima necessita' di identificazione sussiste anche per
la terza operazione: la definizione dei criteri di migliore
professionalita' o di migliore adeguatezza dell'offerta. E cio'
perche' il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale
articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e
categorie, sara' effettuata la valutazione della stazione appaltante,
dal momento che un elemento di valutazione positiva sara' costituito
dalla maggiore omogeneita' fra l'intervento cui si riferisce il
servizio e quelli gia' svolti.
5. Attivita' di supporto alla progettazione
5.1. Le attivita' di supporto alla progettazione attengono ad
attivita' meramente strumentali alla progettazione (indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La «consulenza»
di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non
essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; cio' discende
dal principio generale in base al quale la responsabilita' della
progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale,
ossia il progettista.
5.2. In materia di progettazione, al RUP e' demandato il compito di
coordinare le attivita' necessarie alla redazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Eventuali
soggetti esterni possono essere individuati per supportare il RUP
nelle sue attivita' di coordinamento e vigilanza sulla progettazione,
fermo rimanendo che la progettazione e' compito di esclusiva
competenza del progettista.
=================================
| Box di sintesi |
+===============================+
| Gli incarichi ed i servizi di |
| progettazione, come definito |
| dall'art. 157 del codice, |
| relativi a lavori che non |
| rientrano tra quelli di cui |
| all'art. 23, comma 2, del |
|codice possono essere affidati |
| all'esterno: 1. Stabilendo |
| classe/i e categoria/e di |
| appartenenza dei servizi da |
| affidare, secondo quanto |
|riportato nella tabella Z-1 del|
|citato decreto ministeriale 17 |
|giugno 2016; 2. Determinando il|
| corrispettivo da porre a base |
| di gara applicando il decreto |
| del Ministero della giustizia |
|17 giugno 2016; 3. Definendo i |
|requisiti di carattere speciale|
| che devono possedere i |
| concorrenti per poter |
| partecipare alla gara; 4. |
| Specificando per le gare di |
| importo pari o superiore a |
| 40.000 - che devono svolgersi |
| mediante il criterio |
| dell'offerta economicamente |
| piu' vantaggiosa secondo il |
| miglior rapporto |
|qualita'/prezzo - il contenuto |
|dell'offerta da presentare, ai |
|fini della dimostrazione della |
| professionalita' e della |
| adeguatezza della medesima. |
+-------------------------------+
| Non e' consentita la |
| «consulenza» di ausilio alla |
| progettazione di opere |
| pubbliche. |
+-------------------------------+
| E' affidata al Rup la |
|responsabilita', la vigilanza e|
| i compiti di coordinamento |
|sull'intero ciclo dell'appalto |
| (progettazione, affidamento, |
| esecuzione) |
+-------------------------------+
IV. Affidamenti
1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
1.1 Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e
inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata
senza bando) prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del codice;
l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli affidamenti, secondo le
modalita' previste nelle Linee guida n. 4.
1.2 Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2,
lettera b), codice). E' opportuno che le stazioni appaltanti, al fine
di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell'avviso
relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione
dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali,
nazionali e territoriali.
1.3 Nel caso di ricorso alla procedura di cui al precedente
paragrafo 1.1, la stazione appaltante procede alla verifica dei
requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari
e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito. Resta
salva la facolta' della stazione appaltante di procedere alla
verifica dei requisiti anche degli altri partecipanti.
1.1. Disciplina dell'elenco
1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilita' di
istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione
degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando. L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel
rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicita',
e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la
formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:
il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e
come componente di un raggruppamento di professionisti o societa' di
professionisti, nonche' la contemporanea partecipazione a piu' di un
raggruppamento;
il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non
discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei
professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la
rotazione;
il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo
importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di
rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;
la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al
professionista con le tipologie progettuali previste
dall'amministrazione, cosi' come individuate in sede di
programmazione, in modo che le professionalita' richieste rispondano
concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.
1.1.2. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano l'articolazione
dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da
progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere
l'elenco; nell'avviso puo' essere richiesto anche un requisito minimo
dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende
suddividere l'elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere
l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso,
forme di pubblicita' adeguate, in modo che risulti garantito ai
professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di
iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e
prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la
decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione.
1.2. Disciplina delle indagini di mercato
1.2.1. Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo
avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalita' dell'elenco
degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che
sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o
individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti
deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare,
con modalita' di scelta oggettive, non discriminatorie e
proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica
competenza, la rotazione e il sorteggio.
1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite
indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di
elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi
generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. In
tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialita'.
Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i
requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano
al professionista - tramite un elenco delle prestazioni effettuate
negli anni precedenti - la dimostrazione del possesso di
un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo
dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente
resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al
massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lettera b), ultimo
periodo, codice).
1.3. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro
1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono
essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31,
comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e
l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base
della specificita' del caso.
1.3.2. L'affidamento diretto e' disposto con determina a contrarre,
o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico
dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della
scelta di quest'ultimo nonche' l'accertamento - effettuato secondo le
modalita' di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 - in ordine alla
sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art.
32, comma 2, codice). Nella determina, la stazione appaltante puo'
dare atto anche della eventuale consultazione di due o piu' operatori
economici e/o di precedenti rapporti contrattuali.
===================================
| Box di sintesi |
+=================================+
| Gli incarichi di progettazione, |
|di coordinamento della sicurezza |
| in fase di progettazione, di |
| direzione dei lavori, di |
| direzione dell'esecuzione, di |
|coordinamento della sicurezza in |
|fase di esecuzione e di collaudo |
| di importo pari o superiore a |
|40.000 e inferiore a 100.000 euro|
| possono essere affidati con |
| procedura negoziata senza bando |
| individuando gli operatori da |
| invitare sulla base di indagini |
| di mercato o tramite elenchi. |
+---------------------------------+
| L'istituzione dell'elenco deve |
| avvenire nel rispetto del |
|principio di trasparenza, dandone|
|adeguata pubblicita', e, quindi, |
| mediante un avviso pubblico. |
+---------------------------------+
|Anche l'indagine di mercato deve |
| essere svolta previo avviso, da |
| pubblicarsi secondo le medesime |
| modalita' dell'elenco degli |
| operatori, nel rispetto dei |
|principi di non discriminazione, |
| proporzionalita', rotazione e |
| sorteggio. |
+---------------------------------+
| Gli incarichi di importo |
| inferiore a 40.000 euro possono |
| essere affidati in via diretta |
| con determina a contrarre in |
| forma semplificata. |
+---------------------------------+
2. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000
euro
2.1. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000
euro e inferiore alla soglia comunitaria
2.1.1. Gli incarichi di importo pari o superiore a centomila euro,
e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono affidati
secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice
(art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice).
2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la
stazione appaltante si avvale della facolta' di ridurre il numero di
candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare
offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono
essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresi', alla
maggior omogeneita' del fatturato specifico e dei servizi di punta
rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lettera vvvv) del codice che
si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un
incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato
sulla presenza di uno o piu' giovani professionisti - vale a dire un
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea
di residenza - nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio
pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parita' di punteggi
attribuiti con le precedenti categorie di criteri.
2.1.3. Quanto ai requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto
dettagliato al seguente par. 2.2, della presente parte IV, con
riferimento agli incarichi di importo superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria.
===============================
| Box di sintesi |
+=============================+
|Gli incarichi di importo pari|
|o superiore a centomila euro |
| sono affidati secondo le |
| modalita' di cui alla Parte |
| II, Titoli III e IV del |
| codice (art. 157, comma 2, |
| ultimo periodo) |
+-----------------------------+
|I requisiti di partecipazione|
|sono gli stessi indicati per |
| gli affidamenti di importo |
| superiore alla soglia di |
| rilevanza comunitaria. |
+-----------------------------+
2.2. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria
2.2.1. Riferimenti normativi
Per l'affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai
servizi di ingegneria nonche' di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione
dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di
cui all'art. 35 del codice, rilevano le seguenti disposizioni.
L'art. 157, comma 1, del codice stabilisce che i suddetti servizi
sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titolo I,
II, III e IV del codice. Inoltre, la norma prevede che nel caso in
cui il valore delle attivita' di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all'art. 35
del codice, l'affidamento diretto al progettista della direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e'
consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. La
norma descrive un'eccezione e come tale dovra' essere adeguatamente
motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente impeditive
dell'affidamento mediante gara di entrambi i servizi.
L'art. 83, ai commi 1, 4 e 5, del codice stabilisce che i criteri
di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneita'
professionale; la capacita' economico e finanziaria; le capacita'
tecniche e professionali. Tra i requisiti dell'art. 83, comma 4, del
codice e' previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato
fatturato minimo nel settore di attivita' oggetto dell'appalto e che
il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato
dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello
stesso, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi
specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture.
Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art. 83, comma 5, del
codice, individua il fatturato annuo come un requisito a cui
ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.
L'allegato XVII, parte I, lettera c) del codice specifica, inoltre,
che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo puo' essere
richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base
alla data di costituzione o all'avvio delle attivita' dell'operatore
economico.
Rileva, altresi', la disposizione di cui all'art. 86, comma 5, del
codice a tenore del quale: «Le capacita' tecniche degli operatori
economici possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova di
cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della
quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o
dei servizi». Il citato allegato prevede, quale modalita' di
dimostrazione le seguenti: per quanto riguarda i requisiti
economico-finanziari, sono confermati i fatturati globale e
specifico, per quanto riguarda la capacita' tecnica, l'indicazione
che si rinviene e' nel senso di poter esigere l'elenco dei principali
servizi effettuati negli ultimi tre anni nonche' dei tecnici o degli
organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore
economico.
2.2.2. Requisiti di partecipazione
2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce piu' indicazioni
in ordine ai requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura
e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni
sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di
forniture e' possibile individuare - tenuto conto della specificita'
dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai
principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di
proporzionalita', (cfr. art. 83 del codice che discende dall'art. 58
della direttiva n. 2014/24/UE) - i seguenti requisiti:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del codice, espletati
nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio
dell'importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche
valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della
capacita' economico finanziaria di richiedere un «livello adeguato di
copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un importo
percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera
da progettare, cosi' come consentito dall'art. 83, comma 4, lettera
c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera
a);
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi
di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del
codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera
vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad
un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell'affidamento;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (societa' di
professionisti e societa' di ingegneria) numero medio annuo del
personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e
che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e
che abbiano fatturato nei confronti della societa' offerente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di
risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura
proporzionata alle unita' stimate nel bando per lo svolgimento
dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio;
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unita'
minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di
partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso
in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in
misura proporzionata alle unita' stimate nel bando per lo svolgimento
dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di
professionisti.
2.2.2.2. Le capacita' tecniche e professionali fanno riferimento ai
contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014).
Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si precisa
che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di
cui agli articoli 83 e 86 del codice nonche' dall'allegato XVII,
relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per
l'affidamento dei servizi, nonche' dei requisiti di capacita'
tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima
partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalita'
e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'art. 1,
punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il
«Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai
servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi
professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori
economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e
medie imprese e per le imprese di nuova costituzione».
2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che,
tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri
servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilita'
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza
di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione
effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una
conferma circa l'opportunita' di comprendere anche le citate
attivita', e' rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma
1, lettera a) del codice, a tenore del quale sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di
ingegneria e architettura «che rendono a committenti pubblici e
privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di
architettura, nonche' attivita' tecnico-amministrative e studi di
fattibilita' economico-finanziaria ad esse connesse».
2.2.2.4. Possono essere, altresi', ricompresi i servizi di
consulenza aventi ad oggetto attivita' accessorie di supporto alla
progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati
progettuali, quali, ad esempio, le attivita' accessorie di supporto
per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali
strutturali e geotecnici. Cio' a condizione che si tratti di
attivita' svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per
le quali e' richiesta una determinata qualifica professionale, come
indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purche'
l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati
progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di
conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.
Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e
ingegneria ai sensi dell'art. 3, lettera vvvv) del codice le
prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali
e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la
dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere
utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella
redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso
dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art.
3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella
definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera vvvv) del codice.
In ogni caso, e' necessario che il servizio svolto risulti
formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende
avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante,
formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto
importo dovra' corrispondere alla somma degli importi incrementali,
riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto
posto a base di gara.
2.2.2.5. Il requisito dei servizi svolti non puo' essere inteso nel
senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a
base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di
affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini
della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i
servizi c.d. «di punta», in relazione ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti
requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi
di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di
sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per
consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del
requisito del «servizio di punta» e' quella di aver svolto singoli
servizi di una certa entita' complessivamente considerati e non di
aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo
esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della
direzione lavori e' necessario e sufficiente che il concorrente
dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e
categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di
progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione
ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni
appaltanti la necessita' di effettuare un'attenta valutazione in
ordine alle unita' minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve
essere volta a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un
organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessita' di
garantire la piu' ampia partecipazione alla gara.
2.2.2.6. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie
a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico
sottoposti a vincoli culturali la progettazione e' riservata ai
laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente
l'iscrizione all'Albo degli architetti, sez. A (art. 52 del regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).
2.2.2.7. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, della
procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo e di
partenariato per l'innovazione, se la stazione appaltante si avvale
della facolta' di cui all'art. 91 del codice, si rinvia a quanto
precisato al par. 2.1 della presente parte IV.
2.2.3. Raggruppamenti e Consorzi stabili
2.2.3.1. L'articolazione del concorrente in RTP potra' essere
formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a)
a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera
f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici di cui al
paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di
gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con
opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti
del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale
minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono
essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La
mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la
partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di
requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara,
dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara
per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.
2.2.3.2. Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c), della
presente parte IV, non e' frazionabile.
2.2.3.3. La spendibilita' come esperienza pregressa dei servizi
prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale.
2.2.3.4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi
stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del codice, i
requisiti di cui alle lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della
presente parte IV, possono essere dimostrati dal consorzio stabile
attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della
societa' consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la
societa' consorziata esecutrice non e' in possesso dei predetti
requisiti, la stessa puo' avvalersi dei requisiti di altra societa'
consorziata.
=============================================
| Box di sintesi |
+===========================================+
|Gli affidamenti degli incarichi di importo |
| pari o superiore alle soglie di cui |
| all'art. 35 del codice, avvengono secondo |
| le procedure previste per gli appalti di |
| lavori, servizi e forniture, di cui alla |
|Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice|
| (art. 157, comma 1, codice). |
+-------------------------------------------+
| I requisiti di capacita' |
| economico-finanziaria e |
| tecnico-organizzativa sono: il fatturato |
| globale; l'avvenuto espletamento, negli |
| ultimi dieci anni, di servizi analoghi, |
| relativi a lavori appartenenti ad ognuna |
|delle classi e categorie dei lavori cui si |
| riferiscono i servizi da affidare; |
| l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci |
| anni di due servizi cc.dd. di punta; il |
| numero medio annuo del personale tecnico |
| utilizzato negli ultimi tre anni per gli |
| operatori in forma societaria e il numero |
| di unita' minime di tecnici per i |
| professionisti singoli o associati. |
+-------------------------------------------+
| In caso di raggruppamenti o consorzi |
| stabili la distribuzione delle quote in |
| ordine al possesso dei requisiti tra |
| mandataria e mandanti e' stabilita |
|direttamente dalle stazioni appaltanti nei |
|documenti di gara. Tranne che per i servizi|
| di punta i requisiti devono essere |
| posseduti cumulativamente tra mandanti e |
| mandataria. Quest'ultima deve possedere i |
| requisiti necessari per la partecipazione |
| in misura maggioritaria. |
+-------------------------------------------+
V. Classi, categorie e tariffe professionali
1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria
edilizia, le attivita' svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei
servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando
il grado di complessita' sia almeno pari a quello dei servizi da
affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la
realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di
complessita' pari a 1,20, puo' ritenersi idoneo a comprovare
requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessita',
quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore
complessita', quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con
grado di complessita' pari a 1,15). Tale criterio e' confermato
dall'art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ove afferma che
«gradi di complessita' maggiore qualificano anche per opere di
complessita' inferiore all'interno della stessa categoria d'opera».
Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere
inquadrabili nelle attuali categorie «edilizia», «strutture»,
«infrastrutture per la mobilita'»; per le opere inquadrabili nelle
altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in
quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni
funzionali caratterizzate da diverse specificita'; a titolo
esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di
impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per
la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi
siano caratterizzati da minore grado di complessita' nella tabella
Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi
e categorie di cui alla legge n. 143/1949.
2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei
requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della legge n.
143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare
interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare
ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In
particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal
decreto ministeriale 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve
essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente
classificate dalla legge n. 143/1949 quali I/d (alla quale erano
ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza
tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla
classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della legge
n. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe
e categoria I/c, con una valutazione circa la complessita' delle
opere da ritenersi da tempo superata.
3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini
della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche
ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze
nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla
identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione
professionale svolta.
=================================
| Box di sintesi |
+===============================+
|Ai fini della qualificazione le|
| attivita' svolte per opere |
| analoghe a quelle oggetto dei |
| servizi da affidare (non |
| necessariamente di identica |
| destinazione funzionale) sono |
| da ritenersi idonee a |
| comprovare i requisiti quando |
| il grado di complessita' sia |
| almeno pari a quello dei |
| servizi da affidare. |
+-------------------------------+
|In relazione alla comparazione,|
|ai fini della dimostrazione dei|
| requisiti, tra le attuali |
|classificazioni e quelle della |
|legge n. 143/1949, le stazioni |
| appaltanti devono evitare |
|interpretazioni eccessivamente |
| formali. |
+-------------------------------+
VI. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita'/prezzo
1. Elementi di valutazione
1.1. L'attuale quadro normativo non contiene piu' alcuna
indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in
ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita'/prezzo per i servizi
oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l'Autorita' ritiene
che, alla luce della disposizione del nuovo codice - secondo cui
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto
dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche
e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto,
qualora la qualita' del personale incaricato possa avere un'influenza
significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95,
comma 6, codice) - i criteri di valutazione delle offerte possono
essere individuati nei seguenti:
a) professionalita' e adeguatezza dell'offerta desunta da un
numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi
a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacita' a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico,
scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM
tariffe;
b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla
illustrazione delle modalita' di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con
riferimento al tempo;
e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali
minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di
materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.
1.2. Il criterio di cui alla lettera e) viene indicato in
attuazione della disposizione di cui all'art. 95, comma 13 del
codice. Il punteggio attribuito dovra' essere proporzionale al numero
e all'importanza (da valutarsi nel singolo caso di specie) dei
criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo.
1.3. Al fine di agevolare la partecipazione dei giovani
professionisti si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere,
in ogni caso, criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di
innovativita' delle offerte presentate.
1.4. A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti,
nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di
proporzionalita' e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito
dall'art. 95, comma 8, del codice secondo cui: «I documenti di gara
ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento
descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione
relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella
in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per
ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti,
ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi».
1.5. Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione
dei bandi, e nell'ottica di garantire la qualita' della prestazione,
i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi
all'interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al
tipo di formula prescelta. Piu' nello specifico non deve essere
attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia
previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione
sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non
dovra' essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di
formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula
bilineare).
1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in
ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovra' limitare la
riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. E' opportuno
che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalita'
con cui accertare la capacita' del concorrente di ridurre i tempi di
prestazione, senza andare a scapito della qualita' della prestazione,
e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica
contrattualizzata.
1.7. Il peso da attribuire a ciascun elemento dovra' essere
parametrato come segue:
a) per il criterio a): da 25 a 50;
b) per il criterio b): da 25 a 50;
c) per il criterio c): da 0 a 30;
d) per il criterio d): da 0 a 10;
e) per il criterio e): da 0 a 5;
La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.
In ogni caso, a presidio della qualita' della prestazione dovra'
essere valutata l'opportunita' di adottare, anche in relazione
all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di
riferimento, le seguenti misure:
1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico,
non superando la quale il concorrente non potra' accedere alla fase
di valutazione dell'offerta economica;
2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun
criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale
si premiano le offerte di maggiore qualita';
3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali
quelle bilineari.
1.8. Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da piu'
aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti integrali e,
cioe', progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica,
strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della
professionalita' o adeguatezza dell'offerta dovrebbe essere suddiviso
in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalita' o adeguatezza
dell'offerta sul piano architettonico, professionalita' o adeguatezza
dell'offerta su piano strutturale, professionalita' o adeguatezza
dell'offerta sul piano impiantistico).
1.9. I documenti di gara dovranno fornire specifiche indicazioni in
ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi
a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacita' a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al
formato e al numero di cartelle della relazione illustrativa delle
caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta e delle
modalita' con cui saranno svolte le prestazioni oggetto
dell'incarico.
2. Criteri motivazionali
2.1. La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento
sia al criterio di valutazione a) (professionalita' o adeguatezza
dell'offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche
qualitative e metodologiche dell'offerta o caratteristiche
metodologiche dell'offerta) impone che il disciplinare di gara
stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di
gara di valutare quando un'offerta e' migliore di un'altra. La
documentazione a corredo dell'offerta ed i criteri motivazionali
previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e
b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino
la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di
direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. I documenti di gara
dovranno fissare, altresi', i contenuti dei criteri motivazionali da
impiegare nella fase valutativa delle offerte.
2.2. Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri
motivazionali:
a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio
motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno piu' adeguate
quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per piu'
aspetti, il livello di specifica professionalita', affidabilita' e,
quindi, di qualita' del concorrente, in quanto si dimostra che il
concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di
ingegneria e architettura di cui all'art 3, lettera vvvv) del codice,
che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale,
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante
e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo
globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo
di vita dell'opera;
b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio
motivazionale dovrebbe prevedere che sara' considerata migliore
quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione
progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista
nell'offerta, nonche' i tempi complessivi che il concorrente
impieghera' per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra
loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualita'
nell'attuazione della prestazione.
2.3. Per quanto riguarda la valutazione della migliore
professionalita' o adeguatezza dell'offerta, un concorrente che, a
dimostrazione delle proprie capacita' professionali, presenta
progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma
che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per
esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente
presenta tre progetti appartenenti anch'essi al gruppo di interventi
strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), potrebbe
avere una valutazione migliore.
2.4. Nel caso di affidamento della prestazione di sola
progettazione, per il criterio di valutazione b), i criteri
motivazionali dovranno specificare che sara' considerata migliore
quella relazione che illustrera' in modo piu' preciso, piu'
convincente e piu' esaustivo:
a) le tematiche principali che a parere del concorrente
caratterizzano la prestazione;
b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il
concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle
dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale
in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili
rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. Nel
caso in cui siano affidati tutti i livelli di progettazione, le
eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti
tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d'appalto;
c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione
alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati
e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno
le opere;
d) modalita' di esecuzione del servizio anche con riguardo
all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando,
fra le altre cose, le modalita' di interazione/integrazione con la
committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione
pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure
espropriative, ecc.), nonche' le misure e gli interventi finalizzati
a garantire la qualita' della prestazione fornita;
e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo
svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili
dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione
della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (con
riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e)
della Parte IV), delle rispettive qualificazioni professionali, della
relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto
del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi
professionali, nonche' il nominativo, la qualifica professionale e
gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della
persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche;
2. di un documento contenente le modalita' di sviluppo e
gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a
disposizione;
3. dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito
all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.
2.5. Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, i
criteri motivazionali dovranno specificare che sara' considerata
migliore quella relazione che illustrera' in modo piu' preciso, piu'
convincente e piu' esaustivo:
a) le modalita' di esecuzione del servizio in sede di esecuzione
delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio
di direzione lavori, alle attivita' di controllo e sicurezza in
cantiere;
b) le modalita' di interazione/integrazione con la committenza;
c) la consistenza e qualita' delle risorse umane e strumentali
messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la
redazione:
1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili
dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei
lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive
qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe
all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi
albi professionali;
2. organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento
delle diverse fasi attuative del servizio.
2.6. In caso di affidamento congiunto di progettazione e direzione
lavori, i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto
di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni.
2.7. Le stazioni appaltanti pubblicano gli atti di gara, in
adempimento alle disposizioni di cui all'art. 29.
=============================================
| Box di sintesi |
+===========================================+
| I criteri di valutazione dell'offerta |
|economicamente piu' vantaggiosa secondo il |
| miglior rapporto qualita'/prezzo possono |
|essere i seguenti: 1. la professionalita' e|
| l'adeguatezza dell'offerta desunta da un |
|numero massimo di tre servizi qualificabili|
| affini a quelli oggetto dell'affidamento, |
|secondo quanto stabilito nel paragrafo V e |
|dal decreto tariffe; 2. le caratteristiche |
| metodologiche dell'offerta; 3. il ribasso |
| percentuale unico indicato nell'offerta |
| economica; 4. la riduzione percentuale |
| riferimento al tempo; 5. le prestazioni |
| superiori ad alcuni o tutti i criteri |
| ambientali minimi ovvero soluzioni |
| progettuali che prevedano l'utilizzo di |
| materiale rinnovabile. |
+-------------------------------------------+
| Per garantire la qualita' della |
| prestazione, i fattori ponderali, per |
| ciascun criterio, devono mantenersi |
| all'interno di parametri da terminarsi |
| anche avendo riguardo al tipo di formula |
| prescelta, non attribuendo un punteggio |
| elevato al prezzo nel caso in cui sia |
| previsto l'utilizzo di formule che |
| incentivino molto la competizione sui |
| ribassi percentuali (es. interpolazione |
| lineare) e viceversa. |
+-------------------------------------------+
| I criteri di valutazione degli elementi |
| qualitativi devono essere stabiliti nel |
| bando, distinguendoli a seconda che si |
| affidi la sola prestazione di |
| progettazione, la sola prestazione di |
| direzione dei lavori o entrambe le |
|prestazioni. Per il criterio motivazionale |
| inerente alla professionalita' e |
| adeguatezza si tiene conto della migliore |
| rispondenza, sul piano tecnologico, |
|funzionale, di inserimento ambientale, agli|
| obiettivi che persegue la stazione |
| appaltante; per il criterio motivazionale |
|inerente alle caratteristiche metodologiche|
|si tiene conto della maggiore coerenza tra |
| la concezione progettuale e la struttura |
| tecnico-organizzativa prevista |
| nell'offerta, anche in relazione ai tempi |
| complessivi previsti. |
+-------------------------------------------+
VII. Verifica e validazione della progettazione
1. Contenuto e soggetti
1.1. La verifica dei progetti continua ad avere un'importanza
centrale in quanto ai sensi dell'art. 205, comma 2, terzo capoverso,
del codice «Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art.
26». Tale centralita' nel processo di progettazione e appalto delle
opere pubbliche, consente di attribuire all'istituto quel ruolo
fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da
cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione.
L'affermazione costituisce diretta attuazione del principio di
centralita' e qualita' della progettazione espresso dalla legge n.
11/2016 contenente la delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
1.2. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di appalti di
lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in
conformita' alla vigente normativa.
1.3. Nei contratti relativi all'esecuzione di lavori, la stazione
appaltante, prima dell'inizio delle procedure di affidamento,
verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformita' alla
normativa vigente. Nei casi di affidamento congiunto della
progettazione e dell'esecuzione, la verifica della progettazione
presentata dall'affidatario avviene prima dell'esecuzione, procedendo
singolarmente per ogni livello (definitivo ed esecutivo) alla
verifica e all'approvazione. Al fine di accertare l'unita'
progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 26 del codice,
prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista,
verificano la conformita' del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di
fattibilita' (art. 26, codice).
1.4. La verifica ha ad oggetto «la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'art. 23 [del codice], nonche' la
loro conformita' alla normativa vigente». In particolare essa accerta
quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del codice.
1.5. Gli estremi della validazione del progetto posto a base di
gara sono un elemento essenziale del bando o della lettera di invito
per l'affidamento dei lavori.
1.6. I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della
progettazione sono (art. 26, comma 6, codice):
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di
euro, gli organismi di controllo accreditati in conformita' alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765 del
2008;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e
fino alla soglia di cui all'art. 35, i soggetti di cui alla lettera
a) e di cui all'art. 46, comma 1, del codice che dispongono di un
sistema interno di controllo di qualita' conforme alla UNI EN ISO
9001, settore commerciale EA34, certificato da organismi accreditati
ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art.
35 del codice e fino a un milione di euro, i soggetti di cui alla
lettera b) e gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita' conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34,
certificato da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, il
responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della
struttura di cui all'art. 31, comma 9, del codice.
1.7. La validazione del progetto posto a base di gara e' l'atto
formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8,
codice). La validazione e' sottoscritta dal RUP e si basa sul
rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve
redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede
di validazione il responsabile del procedimento puo' dissentire dalle
conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di
validazione o mancata validazione del progetto deve contenere
specifiche motivazioni.
1.8. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' incompatibile con
lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attivita' di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della
direzione lavori e del collaudo (art. 26, comma 7, codice). Sotto la
soglia del milione di euro, il RUP puo' svolgere, pertanto, le
funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in
cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo
impone, altresi', di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni
di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia
svolto funzioni di verifica del progetto.
Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione
================================================
| |Strutture tecniche interne| |
|Importi dei lavori| alla stazione appaltante | Soggetti esterni |
+==================+==========================+=
| | | Organismi di |
| | |ispezione di tipo A e|
| |Organismo di ispezione di | di tipo C, |
| | tipo B, accreditato UNI | accreditati UNI CEI |
| | CEI EN ISO/IEC 17020 ai | EN ISO/IEC 17020 ai |
| ≥ 20.000.000 di |sensi del regolamento (CE)|sensi del regolamento|
| euro | n. 765/2008. | (CE) n. 765/2008. |
+------------------+--------------------------+---------------------+
| | | 1. Organismi di |
| | |ispezione di tipo A e|
| | | di tipo C, |
| | | accreditati UNI CEI |
| | | EN ISO/IEC 17020 ai |
| | |sensi del regolamento|
| | | (CE) 765/2008; 2. |
| | | Soggetti di cui |
| | |all'art. 46, comma 1 |
| | |del Codice(1) dotati |
| | |di un sistema interno|
| | | di controllo di |
| | | qualita' conforme |
| | |alla UNI EN ISO 9001 |
| |Organismo di ispezione di | certificato da |
| | tipo B, accreditato UNI |organismi accreditati|
| ≥ 5.225.000 di | CEI EN ISO/IEC 17020 ai | ai sensi del |
|euro < 20.000.000 |sensi del regolamento (CE)| regolamento (CE) n. |
| di euro | n. 765/2008. | 765/2008. |
+------------------+--------------------------+---------------------+
| |1. Organismo di ispezione | |
| |di tipo B, accreditato UNI| |
| | CEI EN ISO/IEC 17020 ai | 1. Organismi di |
| |sensi del regolamento (CE)|ispezione di tipo A e|
| | n. 765/2008; 2. Uffici | di tipo C, |
| | tecnici stazione | accreditati UNI CEI |
| |appaltante se il progetto | EN ISO/IEC 17020 ai |
| | e' stato redatto da |sensi del regolamento|
| | progettisti esterni; 3. | (CE) 765/2008; 2. |
| | Uffici tecnici stazione | Soggetti di cui |
| | appaltante, dotati di un |all'art. 46, comma 1 |
| | sistema interno di |del codice dotati di |
| |controllo della qualita', |un sistema interno di|
| | conforme alla UNI EN ISO |controllo di qualita'|
| | 9001 certificato da |conforme alla UNI EN |
| | organismi accreditati ai |ISO 9001 certificato |
| |sensi del regolamento (CE)| da organismi |
| ≥ 1.000.000 di | n. 765/2008, ove il |accreditati ai sensi |
| euro < 5.225.000 |progetto sia stato redatto|del regolamento (CE) |
| di euro | da progettisti interni. | n. 765/2008. |
+------------------+--------------------------+---------------------+
| | 1. RUP anche avvalendosi | |
| | della struttura di cui | |
| | all'art. 31, comma 9 se | |
| |non ha svolto funzioni di | |
| | progettista; In caso di | |
| |incompatibilita' del RUP: | |
| |2. Organismo di ispezione | |
| |di tipo B, accreditato UNI| |
| | CEI EN ISO/IEC 17020 ai | |
| |sensi del regolamento (CE)| |
| | n. 765/2008; 3. Uffici | |
| | tecnici stazione | |
| | appaltante, dotati di un | |
| < 1.000.000 di | sistema interno di | |
| euro |controllo della qualita'. | |
+------------------+--------------------------+---------------------+
-------------
(1) Si tratta in sostanza dei soggetti cui, in base all'art. 24,
del codice, puo' essere affidata la progettazione esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.
1.9. Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
«Valutazione della conformita', Requisiti per il funzionamento di
vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:
a) l'organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente
dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un
soggetto giuridico che e' impegnato nella progettazione,
fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprieta',
utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; ne'
lui ne' il suo personale devono impegnarsi in attivita' che possano
essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed
integrita';
b) l'organismo di ispezione di tipo B puo' svolgere servizi
unicamente a favore dell'organizzazione di cui fa parte (ovvero della
stazione appaltante); deve essere stabilita una chiara separazione
delle responsabilita' del personale di ispezione dalle
responsabilita' del personale impiegato nelle altre funzioni; ne' lui
ne' il suo personale devono impegnarsi in attivita' che possano
essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed
integrita';
c) l'organismo di ispezione di tipo C e' una struttura che puo'
essere incardinata nell'ambito di organizzazioni che svolgono anche
attivita' di progettazione; tuttavia, deve disporre, all'interno
dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare
adeguata separazione di responsabilita' e di rendicontazione tra le
ispezioni e le altre attivita'; la progettazione e l'ispezione dello
stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C,
non devono essere eseguite dalla stessa persona.
=====================================
| Box di sintesi |
+===================================+
| Le stazioni appaltanti devono |
| procedere all'affidamento di |
| appalti di lavori sulla base di |
| progetti esecutivi redatti e |
| validati in conformita' alla |
| vigente normativa; a tal fine il |
| RUP deve verificare, in |
| contraddittorio con le parti, che |
|il progetto esecutivo sia conforme |
|alla normativa vigente. Al fine di |
| accertare l'unita' progettuale, i |
| soggetti di cui al comma 6 del |
|medesimo art. 26, del codice prima |
| dell'approvazione e in |
|contraddittorio con il progettista,|
| verificano la conformita' del |
| progetto esecutivo o definitivo |
| rispettivamente, al progetto |
| definitivo o allo progetto di |
| fattibilita' (art. 26, codice). |
+-----------------------------------+
|Gli estremi della validazione (atto|
|formale che riporta gli esiti delle|
| verifiche) del progetto posto a |
|base di gara devono essere indicati|
|nel bando o nella lettera di invito|
| per l'affidamento dei lavori. |
+-----------------------------------+
| Lo svolgimento dell'attivita' di |
| verifica e' incompatibile con lo |
| svolgimento, per il medesimo |
| progetto, dell'attivita' di |
| progettazione, del coordinamento |
|della sicurezza della stessa, della|
| direzione lavori e del collaudo |
| (art. 26, comma 7, codice). Sotto |
| la soglia del milione di euro, il |
| RUP puo' svolgere, pertanto, le |
|funzioni di verifica preventiva del|
| progetto, unicamente nei casi in |
|cui non abbia svolto le funzioni di|
| progettista. |
+-----------------------------------+
2. Affidamento esterno e procedure
2.1. Qualora l'attivita' di verifica preventiva sia affidata
all'esterno, l'affidamento avviene in modo unitario per tutti i
livelli di progettazione, non verificati gia' all'interno, mediante
selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i
livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale,
impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.
2.2. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste
per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Ne
consegue che per affidamenti d'importo pari o superiore a 40.000
euro, l'unico criterio utilizzabile e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa secondo il rapporto qualita' prezzo,
come previsto dall'art. 95, comma 3, lettera b) del codice.
2.3. In ordine ai requisiti per l'accesso alla gara i bandi
potranno prevedere almeno i seguenti requisiti:
a. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di
verifica, di progettazione o di direzione lavori, realizzato nei
migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, per un importo da
determinare in una misura non superiore a due volte l'importo stimato
dell'appalto del servizio di verifica. Puo' anche essere valutata, in
alternativa al fatturato, la richiesta di un «livello adeguato di
copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un importo
percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, cosi' come
ammesso per i servizi di progettazione;
b. avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due
appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di
direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari
al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e
di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di
verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi si fa
riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista
dal decreto ministeriale 17 giugno 2016.
2.4. I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione
necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un'attenta
valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche
connesse con le attivita' di verifica del progetto posto a base di
gara. Si tratta di garantire la possibilita' di accedere al documento
relativo al livello inferiore a quello della progettazione per cui si
chiede la verifica (il progetto di fattibilita' tecnica e economica
per il progetto definitivo; il progetto definitivo per il progetto
esecutivo), nonche' all'elenco degli elaborati per il livello da
verificare.
=====================================
| Box di sintesi |
+===================================+
| L'affidamento all'esterno della |
|verifica preventiva avviene in modo|
| unitario per tutti i livelli di |
|progettazione, non verificati gia' |
|all'interno, mediante selezione del|
|soggetto verificatore con un'unica |
| gara per tutti i livelli e tutti |
| gli ambiti (architettonico, |
| ambientale, strutturale, |
| impiantistico, ecc.) di |
| progettazione appaltati. Alle |
| procedure di affidamento si |
| applicano le regole previste per |
| l'affidamento dei servizi di |
| ingegneria e architettura. |
+-----------------------------------+
| I requisiti di accesso alla gara |
| sono individuati almeno in: |
| fatturato globale, adeguatamente |
|motivato, per servizi di verifica, |
|realizzato negli ultimi cinque anni|
| o, in alternativa, «livello |
|adeguato di copertura assicurativa»|
| contro i rischi professionali; |
|avvenuto svolgimento, negli ultimi |
|cinque anni, di almeno due appalti |
|di servizi di verifica di progetti,|
| o di progettazione e direzione |
| lavori, relativi a lavori di |
| importo ciascuno almeno pari al |
| cinquanta per cento di quello |
|oggetto dell'appalto da affidare e |
| di natura analoga allo stesso. |
+-----------------------------------+
| I bandi di gara devono contenere |
|tutta la documentazione necessaria |
| per permettere ai concorrenti di |
| effettuare un'attenta valutazione |
| delle implicazioni |
| tecnico-temporali ed economiche |
| connesse con le attivita' di |
|verifica del progetto posto a base |
| di gara. |
+-----------------------------------+
VIII. Entrata in vigore
Le presenti Linee guida aggiornate al decreto legislativo n.
56/2017 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2018
Il Presidente: Cantone
Depositate presso la segreteria del Consiglio in data 7
marzo 2018.
Il Segretario: Esposito