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   Normativa Appalti > Servizi

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 21 febbraio 2018 

Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 delle Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria». (Delibera n. 138/2018). (18A01989) (GU Serie Generale n.69 del 23-03-2018)

 

I. Inquadramento normativo 
  Il decreto  legislativo  recante  il  nuovo  Codice  dei  contratti
pubblici (nel seguito codice), contiene, sparse nel testo, una  serie
di disposizioni che costituiscono, nell'insieme  il  complesso  della
disciplina di riferimento per  l'affidamento  dei  servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria e gli altri  servizi  tecnici,  che
secondo la definizione dall'art. 3, lettera  vvvv)  sono  «i  servizi
riservati  ad   operatori   economici   esercenti   una   professione
regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE». 
  Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse: 
    art. 23, commi 2 e 12  -  Livelli  della  progettazione  per  gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi; art. 24,
commi 4 e 8 - Progettazione interna e  esterna  alle  amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;  art.  31,  comma  8  -
Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento  negli  appalti  e
nelle concessioni; art. 46 - Operatori  economici  per  l'affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;
art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma
10 - Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95, comma 3,
lettera b) - Criteri di aggiudicazione dell'appalto; art. 157 - Altri
incarichi di progettazione. 
  Ne  risulta  un  nuovo  quadro  normativo,  molto  piu'  snello  ed
essenziale,  rispetto  al  quale  l'intervento  dell'Autorita',   con
proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo  codice,
ha  lo  scopo  di  garantire  la  promozione  dell'efficienza,  della
qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, della  omogeneita'
dei procedimenti amministrativi,  favorendo,  altresi',  lo  sviluppo
delle  migliori   pratiche,   anche   al   fine   di   garantire   la
razionalizzazione delle attivita' di progettazione e  delle  connesse
verifiche  attraverso  il  progressivo  uso  di  metodi  e  strumenti
elettronici specifici quali quelli di modellazione per  l'edilizia  e
le infrastrutture (in conformita' a quanto prevede l'art.  23,  comma
1, lettera h) del nuovo codice). Cio' reca l'indubbio vantaggio di un
approfondito dialogo tra le  varie  componenti  della  progettazione,
fornendo, altresi', alla commissione di gara la possibilita'  di  una
valutazione piu' approfondita dell'offerta in fase di  aggiudicazione
dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori  nonche'  un  miglior
controllo su quest'ultima,  riducendo  il  rischio  di  ricorso  alle
varianti. 
II. Principi generali 
1. Modalita' di affidamento 
  1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina  in  esame  e'
quello per cui non  sono  consentite  modalita'  di  affidamento  dei
servizi  di  cui  all'art.  3,  lettera  vvvv)  diverse   da   quelle
individuate dal Codice.  L'art.  157,  comma  3,  del  codice  vieta,
infatti, «l'affidamento  di  attivita'  di  progettazione,  direzione
lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della  sicurezza  in
fase di progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto per  mezzo  di
contratti a tempo determinato o altre  procedure  diverse  da  quelle
previste dal presente decreto». 
2. Continuita'  nella  progettazione  e  accettazione   progettazione
  svolta 
  2.1. Un secondo elemento cardine e' costituito  dall'essere  svolte
la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente,  dal
medesimo soggetto, onde garantire omogeneita' e coerenza al  processo
(art. 23, comma 12,  codice).  Tenuto  conto  di  tale  principio  di
continuita' e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del codice  e'
ammissibile  la  partecipazione  alla  gara  per   il   servizio   di
progettazione definitiva ed esecutiva anche del  progettista  che  ha
redatto l'eventuale progetto di  fattibilita'  tecnica  e  economica.
Risulta,  infatti,  accentuato  il  criterio  di  continuita'   nello
svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il  solo
divieto per  gli  affidatari  degli  incarichi  di  progettazione  di
partecipare alla gara per l'appalto dei lavori  (art.  24,  comma  7,
codice). 
  2.2. Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori va previsto che
il  concorrente,  affidatario  della  progettazione  dell'appalto  in
questione, deve produrre la  documentazione  atta  a  dimostrare  che
l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha  potuto
falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo, codice).  A
tal fine e' almeno necessario - in coerenza con quanto  previsto  per
le consultazioni preliminari di mercato - mettere a  disposizione  di
tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni  messe
a disposizione - anche in formato editabile - nella gara bandita  per
la progettazione e prevedere termini adeguati,  nella  gara  relativa
all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte,  in  modo  da
consentire  agli   altri   concorrenti   di   elaborare   le   citate
informazioni. Cio' vale anche nel caso di partecipazione  dell'autore
del progetto di  fattibilita'  tecnico  economica  alla  gara  per  i
successivi livelli di progettazione. 
  2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista  deve  accettare  l'attivita'   progettuale   svolta   in
precedenza. Se  l'affidamento  disgiunto  riguarda  la  progettazione
definitiva o esecutiva,  l'accettazione  avviene  previa  validazione
(art. 23, comma 12, codice). 
  2.4. Sempre in caso di affidamento  disgiunto  della  progettazione
definitiva  ed  esecutiva,  e'  da  escludere  la  necessita'   della
relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali
individuate in tale livello non comportino alcuna attivita'  di  tipo
geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo. 
3. Divieto subappalto relazione geologica 
  3.1. Un terzo elemento di base e'  quello  previsto  dall'art.  31,
comma 8, del codice, per il quale non  e'  consentito  il  subappalto
della relazione  geologica,  che  non  comprende,  va  precisato,  le
prestazioni d'opera riguardanti  le  indagini  geognostiche  e  prove
geotecniche e le  altre  prestazioni  specificamente  indicate  nella
norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare: 
    a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante
l'avvio di una procedura  finalizzata  alla  sua  individuazione  che
preceda   o   accompagni   l'avvio   della   procedura    finalizzata
all'individuazione degli altri progettisti; ovvero 
    b) la presenza  del  geologo  all'interno  della  piu'  complessa
struttura di progettazione,  quale  componente  di  una  associazione
temporanea, associato di una associazione  tra  professionisti  quale
socio/amministratore/direttore   tecnico   di   una    societa'    di
professionisti o di ingegneria  che  detenga  con  queste  ultime  un
rapporto stabile di natura autonoma, subordinata  o  parasubordinata,
quale  dipendente  oppure   quale   consulente   con   contratto   di
collaborazione coordinata e  continuativa  su  base  annua,  iscritto
all'albo professionale e munito di partiva IVA, che  abbia  fatturato
nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta
per  cento  del  proprio  fatturato  annuo,  risultante   dall'ultima
dichiarazione IVA, nei  casi  indicati  dal  decreto  ministeriale  2
dicembre 2016, n. 263. Si ritiene che le stazioni appaltanti  possano
ammettere  queste  ultime  modalita'   anche   con   riferimento   ai
professionisti e alle associazioni tra professionisti. 
  Tanto  deriva  dalla  necessita'  di  garantire  la  indispensabile
presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di
prevenire  quindi  eventuali  subappalti  indiretti  della  relazione
geologica,   oltre   che   dall'esigenza   di   rendere   chiara   la
responsabilita' che ricade in capo a tale progettista specialista. 
4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative 
  4.1. Un quarto principio fondamentale  e'  quello  secondo  cui  la
stazione appaltante puo' chiedere  soltanto  la  prestazione  di  una
copertura assicurativa per la responsabilita'  civile  professionale,
per  i  rischi  derivanti  dallo  svolgimento  delle   attivita'   di
competenza  ma  non  anche  la  c.d.  cauzione  provvisoria   per   i
concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del  piano  di
sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art.  93,
comma 10, codice). La stazione appaltante verifica che la polizza  di
responsabilita' civile professionale del  progettista  esterno  copra
anche i rischi derivanti da errori o omissioni  nella  redazione  del
progetto esecutivo o definitivo  che  abbiano  determinato  a  carico
della stessa nuove spese  di  progettazione  e/o  maggiori  costi.  I
soggetti  sopra  indicati   non   sono   esentati   dall'obbligo   di
presentazione della cauzione definitiva. 
5. Distinzione progettazione ed esecuzione 
  5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti  relativi
ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo,
il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di
qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.
La norma prevede, altresi', il divieto di  ricorrere  all'affidamento
congiunto  della  progettazione  e  dell'esecuzione  di   lavori   ad
esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza  di
progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico  privato,
contratto di disponibilita',  locazione  finanziaria,  nonche'  delle
opere di urbanizzazione a  scomputo  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettera e), del codice (art. 59, comma 1, codice). 
  5.2.  L'affidamento  congiunto  della  progettazione  esecutiva   e
dell'esecuzione dei  lavori  e',  inoltre,  consentito  nei  casi  di
appalto relativo ad opere  per  le  quali  l'elemento  tecnologico  o
innovativo  sia  nettamente  prevalente,  ossia  per  le  opere   ove
l'importo economico della componente  tecnologica  o  innovativa  sia
preminente rispetto all'importo complessivo dei lavori. In tal  caso,
nella determina a contrarre e'  indicata  la  motivazione  alla  base
della scelta della procedura, dando evidenza in modo  puntuale  della
rilevanza dei presupposti tecnici e  oggettivi,  nonche'  l'effettiva
incidenza sui tempi di  realizzazione  delle  opere  dell'affidamento
separato di lavori e progettazione (art. 59, comma 1-bis, codice). 
  5.3.  Il  divieto  di  cui  all'art.  59  del  codice   non   trova
applicazione nei settori speciali, non essendo  la  norma  richiamata
dall'art.  114  del  codice  ne'  dalle  successive  disposizioni  di
dettaglio. E' da ritenersi principio generale, come tale  applicabile
anche sei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto  integrato,
che il progettista deve essere adeguatamente qualificato in relazione
al servizio che si intende allo stesso affidare. 
    
 
                   ===============================
                   |        Box di sintesi       |
                   +=============================+
                   |     Per il principio di     |
                   |      continuita' nella      |
                   |progettazione e' ammissibile |
                   | la partecipazione alla gara |
                   |     per il servizio di      |
                   | progettazione definitiva ed |
                   |     esecutiva anche del     |
                   | progettista che ha redatto  |
                   |   l'eventuale progetto di   |
                   |   fattibilita' tecnica ed   |
                   |economica, ferma restando la |
                   | necessita' di accettazione, |
                   |     da parte del nuovo      |
                   | progettista dell'attivita'  |
                   |    svolta in precedenza.    |
                   +-----------------------------+
                   |    Non e' consentito il     |
                   | subappalto della relazione  |
                   |geologica, che non comprende,|
                   |va precisato, le prestazioni |
                   |   d'opera riguardanti le    |
                   |indagini geognostiche e prove|
                   |   geotecniche e le altre    |
                   | prestazioni specificamente  |
                   |    indicate nella norma.    |
                   +-----------------------------+
                   | Per l'accesso alla gara la  |
                   |  stazione appaltante puo'   |
                   |    chiedere soltanto la     |
                   |prestazione di una copertura |
                   |     assicurativa per la     |
                   |   responsabilita' civile    |
                   | professionale per i rischi  |
                   | derivanti dallo svolgimento |
                   |     delle attivita' di      |
                   |         competenza.         |
                   +-----------------------------+
                   | A base di gara per i lavori |
                   |deve essere posto il progetto|
                   |esecutivo. Non e', di regola,|
                   |  consentito l'affidamento   |
                   |congiunto di progettazione ed|
                   |    esecuzione, salvo le     |
                   |  eccezioni di legge. Tale   |
                   |  divieto non si estende ai  |
                   |      settori speciali.      |
                   +-----------------------------+
 
III. Indicazioni operative 
1. Operazioni preliminari 
  1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere
valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno  le
caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del codice (lavori  di
particolare rilevanza sotto il  profilo  architettonico,  ambientale,
paesaggistico,    agronomico    e    forestale,    storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico). In caso di esito  positivo  della
verifica   operata   dal    RUP,    l'amministrazione    ricorre    a
professionalita' interne, se viene accertata la presenza di personale
in  possesso  di  idonea  competenza  in  materia,  avendo  cura   di
assicurare  che  in  base  alle  caratteristiche  dell'oggetto  della
progettazione venga  garantita  la  medesima  qualita'  che  potrebbe
essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni. 
  1.2. In caso di assenza di idonee  professionalita'  dovra'  essere
utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del  concorso
di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione
devono consentire l'accesso ai piccoli  e  medi  operatori  economici
dell'area tecnica e ai giovani professionisti  (art.  154,  comma  3,
codice). 
  1.3. Nel caso di ricorso  alla  progettazione  interna  non  potra'
essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla
legge delega n. 11/2016 (art. 1,  comma  1,  lettera  rr),  principio
recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. 
  1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione,  come
definito  dall'art.  157  del  codice,  relativi  a  lavori  che  non
rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, del codice una volta
stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da
affidare, sono necessarie tre operazioni: 
    1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara; 
    2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che  devono
possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara; 
    3. la specificazione per le gare di importo pari  o  superiore  a
40.000 - che  devono  svolgersi  mediante  il  criterio  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa   secondo   il   miglior   rapporto
qualita'/prezzo - del contenuto dell'offerta da presentare,  ai  fini
della  dimostrazione  della  professionalita'  e  della   adeguatezza
dell'offerta. 
2. Determinazione del corrispettivo 
  2.1.  Per  quanto  riguarda  la  prima  operazione,  al   fine   di
determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di  gara  per
l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e  gli  altri
servizi tecnici, occorre fare  riferimento  ai  criteri  fissati  dal
decreto del Ministero della giustizia 17  giugno  2016  (Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati  al  livello  qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai  sensi  dell'art.  24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). 
  2.2. Per  motivi  di  trasparenza  e  correttezza  e'  obbligatorio
riportare nella documentazione di gara il procedimento  adottato  per
il calcolo dei compensi posti a base  di  gara,  inteso  come  elenco
dettagliato delle prestazioni  e  dei  relativi  corrispettivi.  Cio'
permette  ai  potenziali  concorrenti  di  verificare  la  congruita'
dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o
calcolo. 
3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti 
  3.1. Per la seconda  operazione  -  definizione  dei  requisiti  di
carattere speciale che  devono  possedere  i  concorrenti  per  poter
partecipare  alla  gara  -  si  debbono  identificare  le  opere  cui
appartengono gli interventi  oggetto  dell'incarico,  secondo  quanto
riportato nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale 17 giugno
2016 e le corrispondenti classi e categorie di  cui  alle  precedenti
disposizioni tariffarie. In tal  modo,  infatti,  e'  possibile:  (i)
richiedere  il  possesso  del  requisito   professionale   costituito
dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle  specifiche
classi e categorie; (ii) determinare l'entita' del predetto requisito
applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il  servizio,
un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti  di  gara,
secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida. 
4. Identificazione delle opere per la valutazione dell'offerta 
  4.1. La medesima necessita' di identificazione sussiste  anche  per
la  terza  operazione:  la  definizione  dei  criteri   di   migliore
professionalita' o  di  migliore  adeguatezza  dell'offerta.  E  cio'
perche' il candidato/concorrente  deve  conoscere  in  base  a  quale
articolazione degli interventi, identificabili tramite  le  classi  e
categorie, sara' effettuata la valutazione della stazione appaltante,
dal momento che un elemento di valutazione positiva sara'  costituito
dalla maggiore omogeneita'  fra  l'intervento  cui  si  riferisce  il
servizio e quelli gia' svolti. 
5. Attivita' di supporto alla progettazione 
  5.1. Le attivita'  di  supporto  alla  progettazione  attengono  ad
attivita'  meramente   strumentali   alla   progettazione   (indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni  e
picchettazioni,  predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di
dettaglio, con l'esclusione delle relazioni  geologiche,  nonche'  la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La  «consulenza»
di ausilio alla progettazione  di  opere  pubbliche  continua  a  non
essere contemplata anche nel nuovo quadro  normativo;  cio'  discende
dal principio generale in base  al  quale  la  responsabilita'  della
progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale,
ossia il progettista. 
  5.2. In materia di progettazione, al RUP e' demandato il compito di
coordinare le attivita' necessarie alla  redazione  del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Eventuali
soggetti esterni possono essere individuati  per  supportare  il  RUP
nelle sue attivita' di coordinamento e vigilanza sulla progettazione,
fermo  rimanendo  che  la  progettazione  e'  compito  di   esclusiva
competenza del progettista.  
    
 
                  =================================
                  |         Box di sintesi        |
                  +===============================+
                  | Gli incarichi ed i servizi di |
                  | progettazione, come definito  |
                  |   dall'art. 157 del codice,   |
                  |   relativi a lavori che non   |
                  |  rientrano tra quelli di cui  |
                  |   all'art. 23, comma 2, del   |
                  |codice possono essere affidati |
                  |  all'esterno: 1. Stabilendo   |
                  |   classe/i e categoria/e di   |
                  |  appartenenza dei servizi da  |
                  |   affidare, secondo quanto    |
                  |riportato nella tabella Z-1 del|
                  |citato decreto ministeriale 17 |
                  |giugno 2016; 2. Determinando il|
                  | corrispettivo da porre a base |
                  | di gara applicando il decreto |
                  | del Ministero della giustizia |
                  |17 giugno 2016; 3. Definendo i |
                  |requisiti di carattere speciale|
                  |    che devono possedere i     |
                  |     concorrenti per poter     |
                  |   partecipare alla gara; 4.   |
                  |  Specificando per le gare di  |
                  |  importo pari o superiore a   |
                  | 40.000 - che devono svolgersi |
                  |     mediante il criterio      |
                  |  dell'offerta economicamente  |
                  |  piu' vantaggiosa secondo il  |
                  |       miglior rapporto        |
                  |qualita'/prezzo - il contenuto |
                  |dell'offerta da presentare, ai |
                  |fini della dimostrazione della |
                  |   professionalita' e della    |
                  |  adeguatezza della medesima.  |
                  +-------------------------------+
                  |     Non e' consentita la      |
                  | «consulenza» di ausilio alla  |
                  |    progettazione di opere     |
                  |          pubbliche.           |
                  +-------------------------------+
                  |     E' affidata al Rup la     |
                  |responsabilita', la vigilanza e|
                  |  i compiti di coordinamento   |
                  |sull'intero ciclo dell'appalto |
                  | (progettazione, affidamento,  |
                  |          esecuzione)          |
                  +-------------------------------+
 
 IV. Affidamenti 
1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro 
  1.1  Gli  incarichi  di  progettazione,  di   coordinamento   della
sicurezza in fase di  progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di
direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza  in  fase
di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore  a  40.000  e
inferiore a 100.000  euro  possono  essere  affidati  dalle  stazioni
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi   di   non   discriminazione,   parita'   di    trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e  secondo  la  procedura  (negoziata
senza bando) prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b)  del  codice;
l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in  tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione  degli
inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli  affidamenti,  secondo  le
modalita' previste nelle Linee guida n. 4. 
  1.2 Gli operatori  da  invitare  sono  individuati  sulla  base  di
indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma  2,
lettera b), codice). E' opportuno che le stazioni appaltanti, al fine
di garantire una maggiore partecipazione, inviino  copia  dell'avviso
relativo  all'avvio  dell'indagine  di  mercato  o  di   costituzione
dell'elenco degli  operatori  economici  agli  ordini  professionali,
nazionali e territoriali. 
  1.3 Nel caso  di  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  precedente
paragrafo 1.1, la  stazione  appaltante  procede  alla  verifica  dei
requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici,  finanziari
e tecnico professionali se richiesti nella lettera di  invito.  Resta
salva  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di  procedere  alla
verifica dei requisiti anche degli altri partecipanti. 
1.1. Disciplina dell'elenco 
  1.1.1. Il  nuovo  quadro  normativo  conferma  la  possibilita'  di
istituire un apposito elenco a  cui  attingere  per  l'individuazione
degli operatori da invitare alla  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di bando. L'istituzione dell'elenco deve  avvenire  nel
rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata  pubblicita',
e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti  per  la
formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo: 
    il divieto di partecipazione del professionista  singolarmente  e
come componente di un raggruppamento di professionisti o societa'  di
professionisti, nonche' la contemporanea partecipazione a piu' di  un
raggruppamento; 
    il principio della predeterminazione di  criteri  oggettivi,  non
discriminatori e proporzionati per  la  formazione  della  lista  dei
professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la
rotazione; 
    il divieto di cumulo degli incarichi al  di  sopra  di  un  certo
importo  totale  che  potrebbe  essere  ravvisato  nella  soglia   di
rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo; 
    la   correlazione   dell'esperienza   pregressa   richiesta    al
professionista    con    le    tipologie     progettuali     previste
dall'amministrazione,   cosi'   come   individuate   in    sede    di
programmazione, in modo che le professionalita' richieste  rispondano
concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare. 
  1.1.2. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano  l'articolazione
dell'elenco sulla  base  delle  classi  e  categorie  dei  lavori  da
progettare e le fasce  di  importo  in  cui  si  intende  suddividere
l'elenco; nell'avviso puo' essere richiesto anche un requisito minimo
dell'esperienza pregressa relativo alla  somma  di  tutti  i  lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie  in  cui  si  intende
suddividere l'elenco. Le stazioni  appaltanti  devono  poi  prevedere
l'aggiornamento periodico degli elenchi,  adottando,  in  ogni  caso,
forme di pubblicita' adeguate,  in  modo  che  risulti  garantito  ai
professionisti in possesso dei prescritti  requisiti  il  diritto  di
iscriversi  all'elenco  stesso,   senza   limitazioni   temporali   e
prevedendo un  tempo  massimo  entro  cui  deve  essere  adottata  la
decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione. 
1.2. Disciplina delle indagini di mercato 
  1.2.1. Anche  l'indagine  di  mercato  deve  essere  svolta  previo
avviso, da pubblicarsi  secondo  le  medesime  modalita'  dell'elenco
degli operatori. Qualora non si intenda  invitare  tutti  coloro  che
sono in possesso dei  prescritti  requisiti  presenti  nell'elenco  o
individuati tramite indagine di mercato, la  selezione  dei  soggetti
deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare,
con  modalita'   di   scelta   oggettive,   non   discriminatorie   e
proporzionali,  individuate  preventivamente,  quali   la   specifica
competenza, la rotazione e il sorteggio. 
  1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare,  tramite
indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in  caso  di
elenco), si ricorda la grande importanza del  rispetto  dei  principi
generali di trasparenza, non discriminazione e  proporzionalita'.  In
tal senso vanno evitati riferimenti a  principi  di  territorialita'.
Pertanto,  nell'avviso  di  selezione  dovranno  essere  indicati   i
requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante  che  consentano
al professionista - tramite un elenco  delle  prestazioni  effettuate
negli  anni   precedenti   - la   dimostrazione   del   possesso   di
un'esperienza professionale adeguata  alla  tipologia  e  all'importo
dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente
resa nota mediante la pubblicazione dell'esito  della  selezione,  al
massimo entro trenta giorni (art. 36, comma  2,  lettera  b),  ultimo
periodo, codice). 
1.3. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro 
  1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore  a  40.000  euro  possono
essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31,
comma 8 del codice. In questo caso,  il  ribasso  sull'importo  della
prestazione viene negoziato fra il responsabile  del  procedimento  e
l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base
della specificita' del caso. 
  1.3.2. L'affidamento diretto e' disposto con determina a contrarre,
o atto equivalente, che riporta,  in  forma  semplificata,  l'oggetto
dell'affidamento, l'importo e  ove  possibile  il  calcolo  analitico
dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della
scelta di quest'ultimo nonche' l'accertamento - effettuato secondo le
modalita' di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 - in ordine alla
sussistenza, in capo  all'affidatario,  dei  requisiti  di  carattere
generale e dei requisiti tecnico-professionali  ove  richiesti  (art.
32, comma 2, codice). Nella determina, la  stazione  appaltante  puo'
dare atto anche della eventuale consultazione di due o piu' operatori
economici e/o di precedenti rapporti contrattuali. 
    
 
                 ===================================
                 |          Box di sintesi         |
                 +=================================+
                 | Gli incarichi di progettazione, |
                 |di coordinamento della sicurezza |
                 |  in fase di progettazione, di   |
                 |    direzione dei lavori, di     |
                 |  direzione dell'esecuzione, di  |
                 |coordinamento della sicurezza in |
                 |fase di esecuzione e di collaudo |
                 |  di importo pari o superiore a  |
                 |40.000 e inferiore a 100.000 euro|
                 |   possono essere affidati con   |
                 | procedura negoziata senza bando |
                 |  individuando gli operatori da  |
                 | invitare sulla base di indagini |
                 |  di mercato o tramite elenchi.  |
                 +---------------------------------+
                 | L'istituzione dell'elenco deve  |
                 |    avvenire nel rispetto del    |
                 |principio di trasparenza, dandone|
                 |adeguata pubblicita', e, quindi, |
                 |  mediante un avviso pubblico.   |
                 +---------------------------------+
                 |Anche l'indagine di mercato deve |
                 | essere svolta previo avviso, da |
                 | pubblicarsi secondo le medesime |
                 |   modalita' dell'elenco degli   |
                 |   operatori, nel rispetto dei   |
                 |principi di non discriminazione, |
                 |  proporzionalita', rotazione e  |
                 |           sorteggio.            |
                 +---------------------------------+
                 |    Gli incarichi di importo     |
                 | inferiore a 40.000 euro possono |
                 | essere affidati in via diretta  |
                 |  con determina a contrarre in   |
                 |       forma semplificata.       |
                 +---------------------------------+
 
  2. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore  a  100.000
  euro 
2.1. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore  a  100.000
  euro e inferiore alla soglia comunitaria 
  2.1.1. Gli incarichi di importo pari o superiore a centomila  euro,
e inferiore alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria,  sono  affidati
secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice
(art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice). 
  2.1.2. Nel caso  di  utilizzo  della  procedura  ristretta,  se  la
stazione appaltante si avvale della facolta' di ridurre il numero  di
candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a  presentare
offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali  criteri  devono
essere non solo di natura dimensionale ma  riferiti,  altresi',  alla
maggior omogeneita' del fatturato specifico e dei  servizi  di  punta
rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lettera vvvv) del  codice  che
si  intendono  affidare;  in  ogni  caso  deve  essere  previsto   un
incremento convenzionale premiante del punteggio  attribuito,  basato
sulla presenza di uno o piu' giovani professionisti - vale a dire  un
professionista abilitato da meno di cinque anni  all'esercizio  della
professione secondo le norme dello Stato membro  dell'Unione  europea
di residenza - nei gruppi  concorrenti.  Il  criterio  del  sorteggio
pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parita'  di  punteggi
attribuiti con le precedenti categorie di criteri. 
  2.1.3. Quanto ai requisiti di partecipazione, si  rinvia  a  quanto
dettagliato al seguente  par.  2.2,  della  presente  parte  IV,  con
riferimento agli  incarichi  di  importo  superiore  alla  soglia  di
rilevanza comunitaria.  
    
 
                   ===============================
                   |        Box di sintesi       |
                   +=============================+
                   |Gli incarichi di importo pari|
                   |o superiore a centomila euro |
                   |  sono affidati secondo le   |
                   | modalita' di cui alla Parte |
                   |   II, Titoli III e IV del   |
                   | codice (art. 157, comma 2,  |
                   |       ultimo periodo)       |
                   +-----------------------------+
                   |I requisiti di partecipazione|
                   |sono gli stessi indicati per |
                   | gli affidamenti di importo  |
                   |  superiore alla soglia di   |
                   |   rilevanza comunitaria.    |
                   +-----------------------------+
 
 2.2. Affidamenti di incarichi  di  importo  pari  o  superiore  alla
  soglia comunitaria 
2.2.1. Riferimenti normativi 
  Per l'affidamento degli  incarichi  di  progettazione  relativi  ai
servizi di ingegneria nonche' di  coordinamento  della  sicurezza  in
fase  di  progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di   direzione
dell'esecuzione,  di  coordinamento  della  sicurezza  in   fase   di
esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle  soglie  di
cui all'art. 35 del codice, rilevano le seguenti disposizioni. 
  L'art. 157, comma 1, del codice stabilisce che i  suddetti  servizi
sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte  II,  Titolo  I,
II, III e IV del codice. Inoltre, la norma prevede che  nel  caso  in
cui il valore delle attivita' di progettazione,  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei  lavori,  direzione
dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all'art.  35
del codice, l'affidamento diretto al progettista della direzione  dei
lavori e coordinamento della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e'
consentito  soltanto  per  particolari  e  motivate  ragioni  e   ove
espressamente previsto dal bando  di  gara  della  progettazione.  La
norma descrive un'eccezione e come tale dovra'  essere  adeguatamente
motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente  impeditive
dell'affidamento mediante gara di entrambi i servizi. 
  L'art. 83, ai commi 1, 4 e 5, del codice stabilisce che  i  criteri
di  selezione  riguardano  esclusivamente:  requisiti  di   idoneita'
professionale; la capacita' economico  e  finanziaria;  le  capacita'
tecniche e professionali. Tra i requisiti dell'art. 83, comma 4,  del
codice e' previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato
fatturato minimo nel settore di attivita' oggetto dell'appalto e  che
il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore  stimato
dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento  dello
stesso, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai  rischi
specifici connessi alla  natura  dei  lavori,  servizi  e  forniture.
Tuttavia, il secondo periodo dello  stesso  art.  83,  comma  5,  del
codice,  individua  il  fatturato  annuo  come  un  requisito  a  cui
ricorrere solo a seguito di apposita motivazione. 
  L'allegato XVII, parte I, lettera c) del codice specifica, inoltre,
che il fatturato (globale  o  specifico)  minimo  annuo  puo'  essere
richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base
alla data di costituzione o all'avvio delle attivita'  dell'operatore
economico. 
  Rileva, altresi', la disposizione di cui all'art. 86, comma 5,  del
codice a tenore del quale: «Le  capacita'  tecniche  degli  operatori
economici possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova  di
cui all'allegato XVII, parte II,  in  funzione  della  natura,  della
quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture  o
dei  servizi».  Il  citato  allegato  prevede,  quale  modalita'   di
dimostrazione  le  seguenti:  per   quanto   riguarda   i   requisiti
economico-finanziari,  sono  confermati   i   fatturati   globale   e
specifico, per quanto riguarda la  capacita'  tecnica,  l'indicazione
che si rinviene e' nel senso di poter esigere l'elenco dei principali
servizi effettuati negli ultimi tre anni nonche' dei tecnici o  degli
organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore
economico. 
2.2.2. Requisiti di partecipazione 
  2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce piu'  indicazioni
in  ordine  ai  requisiti  di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-organizzativa in modo specifico per  la  partecipazione  alle
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di  architettura
e gli altri servizi tecnici.  Tuttavia,  in  base  alle  disposizioni
sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di
forniture e' possibile individuare - tenuto conto della  specificita'
dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in  ossequio  ai
principio di adeguatezza e attinenza e  nel  rispetto  di  quello  di
proporzionalita', (cfr. art. 83 del codice che discende dall'art.  58
della direttiva n. 2014/24/UE) - i seguenti requisiti: 
    a)  il  fatturato  globale  per  servizi  di  ingegneria   e   di
architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del codice,  espletati
nei migliori tre  esercizi  dell'ultimo  quinquennio  antecedente  la
pubblicazione del bando,  per  un  importo  massimo  pari  al  doppio
dell'importo a base di gara. Le  stazioni  appaltanti  possono  anche
valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della  comprova  della
capacita' economico finanziaria di richiedere un «livello adeguato di
copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un  importo
percentuale fissato in relazione al costo di  costruzione  dell'opera
da progettare, cosi' come consentito dall'art. 83, comma  4,  lettera
c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima,  lettera
a); 
    b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni  di  servizi
di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del
codice, relativi a lavori  appartenenti  ad  ognuna  delle  classi  e
categorie dei lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  da  affidare,
individuate sulla base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti
tariffe professionali, per un  importo  globale  per  ogni  classe  e
categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori  cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad  ognuna  delle
classi e categorie; 
    c) all'avvenuto  svolgimento  negli  ultimi  dieci  anni  di  due
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art.  3,  lettera
vvvv) del codice, relativi ai lavori  appartenenti  ad  ognuna  delle
classi e categorie  dei  lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  da
affidare, individuate sulla base delle  elencazioni  contenute  nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad
un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato  con  riguardo  ad  ognuna
delle classi e categorie e riferiti a tipologie  di  lavori  analoghi
per dimensione  e  per  caratteristiche  tecniche  a  quelli  oggetto
dell'affidamento; 
    d) per i soggetti organizzati in forma  societaria  (societa'  di
professionisti e societa'  di  ingegneria)  numero  medio  annuo  del
personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni  (comprendente  i
soci  attivi,  i  dipendenti  e  i  consulenti   con   contratto   di
collaborazione coordinata e continuativa su base  annua  iscritti  ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e
che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti  di  verifica  del
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di  direzione  lavori  e
che abbiano fatturato nei  confronti  della  societa'  offerente  una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio  fatturato  annuo,
risultante dall'ultima dichiarazione IVA),  espresso  in  termini  di
risorse a tempo pieno (Full Time  Equivalent,  FTE),  in  una  misura
proporzionata alle  unita'  stimate  nel  bando  per  lo  svolgimento
dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio; 
    e) per i professionisti singoli e  associati,  numero  di  unita'
minime di tecnici (comprendente  i  dipendenti  e  i  consulenti  con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su  base  annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e  muniti  di
partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i  rapporti  di
verifica  del  progetto,  ovvero  facciano  parte   dell'ufficio   di
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti  del  soggetto
offerente una quota superiore al  cinquanta  per  cento  del  proprio
fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA),  espresso
in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent,  FTE),  in
misura proporzionata alle unita' stimate nel bando per lo svolgimento
dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da  raggiungere
anche mediante la costituzione di  un  raggruppamento  temporaneo  di
professionisti. 
  2.2.2.2. Le capacita' tecniche e professionali fanno riferimento ai
contratti eseguiti  (art.  58,  comma  4  della  direttiva  24/2014).
Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c),  si  precisa
che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni  di
cui agli articoli 83 e 86  del  codice  nonche'  dall'allegato  XVII,
relativamente all'importo  del  fatturato  globale  e  specifico  per
l'affidamento  dei  servizi,  nonche'  dei  requisiti  di   capacita'
tecnica, costituiscono indicazioni poste  a  presidio  della  massima
partecipazione alle gare in ossequio ai principi di  proporzionalita'
e di concorrenza, in linea con il  principio  enucleato  all'art.  1,
punto  ccc)  della  legge   delega   n.   11/2016,   concernente   il
«Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato  degli  appalti
pubblici e dei contratti di concessione,  anche  con  riferimento  ai
servizi  di  architettura  e  ingegneria   e   agli   altri   servizi
professionali dell'area tecnica,  per  i  piccoli  e  medi  operatori
economici, per i giovani professionisti,  per  le  micro,  piccole  e
medie imprese e per le imprese di nuova costituzione». 
  2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene  che,
tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri
servizi tecnici, siano ricompresi anche  gli  studi  di  fattibilita'
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite  finanza
di progetto, e ogni altro servizio  propedeutico  alla  progettazione
effettuato nei confronti  di  committenti  pubblici  o  privati.  Una
conferma  circa  l'opportunita'  di  comprendere  anche   le   citate
attivita', e' rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46,  comma
1, lettera  a)  del  codice,  a  tenore  del  quale  sono  ammessi  a
partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi  attinenti
all'architettura  e  all'ingegneria  i  prestatori  di   servizi   di
ingegneria e architettura  «che  rendono  a  committenti  pubblici  e
privati,  operando  sul  mercato,  servizi   di   ingegneria   e   di
architettura, nonche' attivita'  tecnico-amministrative  e  studi  di
fattibilita' economico-finanziaria ad esse connesse». 
  2.2.2.4.  Possono  essere,  altresi',  ricompresi  i   servizi   di
consulenza aventi ad oggetto attivita' accessorie  di  supporto  alla
progettazione che  non  abbiano  comportato  la  firma  di  elaborati
progettuali, quali, ad esempio, le attivita' accessorie  di  supporto
per la consulenza  specialistica  relativa  agli  ambiti  progettuali
strutturali  e  geotecnici.  Cio'  a  condizione  che  si  tratti  di
attivita' svolte nell'esercizio di una professione regolamentata  per
le quali e' richiesta una determinata qualifica  professionale,  come
indicato  dall'art.  3  della   direttiva   2005/36/CE,   e   purche'
l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di  elaborati
progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto  di
conferimento dell'incarico e delle  relative  fatture  di  pagamento.
Inoltre, possono essere qualificati come servizi  di  architettura  e
ingegneria  ai  sensi  dell'art.  3,  lettera  vvvv)  del  codice  le
prestazioni di ingegneria relative alle  sole  verifiche  strutturali
e/o  verifiche  sismiche,  in  assenza  di  progettazione.   Per   la
dimostrazione  dei  requisiti  di   partecipazione   possono   essere
utilizzati  anche  i  servizi  di  progettazione  consistenti   nella
redazione  di  varianti,  sia  in  fase  di  gara   sia   nel   corso
dell'esecuzione,  trattandosi  di  servizi  riservati  ad   operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi  dell'art.
3  della  direttiva  2005/36/CE,  e  come   tali   rientranti   nella
definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera vvvv) del codice.
In  ogni  caso,  e'  necessario  che  il  servizio   svolto   risulti
formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende
avvalersene  e  che  la  stazione  appaltante  attesti  la  variante,
formalmente approvata  e  validata,  e  il  relativo  importo.  Detto
importo dovra' corrispondere alla somma degli  importi  incrementali,
riferiti alle categorie di lavori  aggiuntivi  rispetto  al  progetto
posto a base di gara. 
  2.2.2.5. Il requisito dei servizi svolti non puo' essere inteso nel
senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a
base  di  gara.  Ne  discende  che,  ad  esempio,   nell'ipotesi   di
affidamento della progettazione e della  direzione  lavori,  ai  fini
della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i
servizi c.d. «di punta»,  in  relazione  ad  ognuna  delle  classi  e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,  detti
requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso  di  incarichi
di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero  di
sola  direzione  lavori.  Si  deve,  infatti,  considerare  che,  per
consolidata giurisprudenza, la  logica  sottesa  alla  richiesta  del
requisito del «servizio di punta» e' quella di  aver  svolto  singoli
servizi di una certa entita' complessivamente considerati  e  non  di
aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo
esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e  della
direzione lavori e'  necessario  e  sufficiente  che  il  concorrente
dimostri di aver espletato, in relazione ad  ognuna  delle  classi  e
categorie e per gli importi  dei  lavori  indicati,  o  incarichi  di
progettazione e direzione lavori, o solo incarichi  di  progettazione
ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni
appaltanti la necessita'  di  effettuare  un'attenta  valutazione  in
ordine alle unita' minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve
essere volta a  bilanciare  opportunamente  l'esigenza  di  avere  un
organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessita' di
garantire la piu' ampia partecipazione alla gara. 
  2.2.2.6. Qualora la progettazione di cui alla  classe  I  categorie
a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico
sottoposti a vincoli  culturali  la  progettazione  e'  riservata  ai
laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente
l'iscrizione all'Albo degli architetti, sez. A  (art.  52  del  regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537). 
  2.2.2.7. Nel caso di  utilizzo  della  procedura  ristretta,  della
procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo e di
partenariato per l'innovazione, se la stazione appaltante  si  avvale
della facolta' di cui all'art. 91 del  codice,  si  rinvia  a  quanto
precisato al par. 2.1 della presente parte IV. 
2.2.3. Raggruppamenti e Consorzi stabili 
  2.2.3.1. L'articolazione  del  concorrente  in  RTP  potra'  essere
formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a)
a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui  alla  lettera
f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e  tecnici  di  cui  al
paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono
essere posseduti cumulativamente  dal  raggruppamento.  Il  bando  di
gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere,  con
opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei  requisiti
del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale
minima degli stessi requisiti; la restante  percentuale  deve  essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai  quali  non  possono
essere richieste percentuali minime di  possesso  dei  requisiti.  La
mandataria in  ogni  caso  possiede  i  requisiti  necessari  per  la
partecipazione alla gara in misura percentuale superiore  rispetto  a
ciascuna  dei  mandanti.  La  mandataria,  ove  sia  in  possesso  di
requisiti superiori alla percentuale  prevista  dal  bando  di  gara,
dalla lettera di invito o dall'avviso di gara,  partecipa  alla  gara
per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. 
  2.2.3.2. Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c),  della
presente parte IV, non e' frazionabile. 
  2.2.3.3. La spendibilita' come  esperienza  pregressa  dei  servizi
prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale. 
  2.2.3.4. Ai fini della dimostrazione  dei  requisiti  dei  consorzi
stabili di cui all'art.  46,  comma  1,  lettera  f)  del  codice,  i
requisiti di cui alle lettera da a)  ad  e)  del  par.  2.2.2,  della
presente parte IV, possono essere dimostrati  dal  consorzio  stabile
attraverso i requisiti  maturati  in  proprio  e  i  requisiti  della
societa' consorziata designata per l'esecuzione dei  servizi.  Se  la
societa' consorziata esecutrice  non  e'  in  possesso  dei  predetti
requisiti, la stessa puo' avvalersi dei requisiti di  altra  societa'
consorziata.  
    
 
            =============================================
            |               Box di sintesi              |
            +===========================================+
            |Gli affidamenti degli incarichi di importo |
            |    pari o superiore alle soglie di cui    |
            | all'art. 35 del codice, avvengono secondo |
            | le procedure previste per gli appalti di  |
            | lavori, servizi e forniture, di cui alla  |
            |Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice|
            |       (art. 157, comma 1, codice).        |
            +-------------------------------------------+
            |         I requisiti di capacita'          |
            |          economico-finanziaria e          |
            | tecnico-organizzativa sono: il fatturato  |
            |  globale; l'avvenuto espletamento, negli  |
            |  ultimi dieci anni, di servizi analoghi,  |
            | relativi a lavori appartenenti ad ognuna  |
            |delle classi e categorie dei lavori cui si |
            |    riferiscono i servizi da affidare;     |
            | l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci |
            |  anni di due servizi cc.dd. di punta; il  |
            | numero medio annuo del personale tecnico  |
            | utilizzato negli ultimi tre anni per gli  |
            | operatori in forma societaria e il numero |
            |     di unita' minime di tecnici per i     |
            |    professionisti singoli o associati.    |
            +-------------------------------------------+
            |   In caso di raggruppamenti o consorzi    |
            |  stabili la distribuzione delle quote in  |
            |   ordine al possesso dei requisiti tra    |
            |    mandataria e mandanti e' stabilita     |
            |direttamente dalle stazioni appaltanti nei |
            |documenti di gara. Tranne che per i servizi|
            |    di punta i requisiti devono essere     |
            | posseduti cumulativamente tra mandanti e  |
            | mandataria. Quest'ultima deve possedere i |
            | requisiti necessari per la partecipazione |
            |         in misura maggioritaria.          |
            +-------------------------------------------+
 
V. Classi, categorie e tariffe professionali 
  1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria
edilizia, le attivita' svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei
servizi da affidare (non  necessariamente  di  identica  destinazione
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti  quando
il grado di complessita' sia almeno pari  a  quello  dei  servizi  da
affidare.  Esemplificando,  l'aver  svolto  servizi  tecnici  per  la
realizzazione  di  ospedali  (E.10),  caratterizzati  dal  grado   di
complessita'  pari  a  1,20,  puo'  ritenersi  idoneo  a   comprovare
requisiti per servizi tecnici caratterizzati  da  pari  complessita',
quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16),  o  da  minore
complessita', quali quelli per la realizzazione di scuole  (E.09  con
grado di complessita' pari  a  1,15).  Tale  criterio  e'  confermato
dall'art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ove afferma  che
«gradi di  complessita'  maggiore  qualificano  anche  per  opere  di
complessita' inferiore all'interno della stessa  categoria  d'opera».
Le considerazioni di cui sopra, sono sempre  applicabili  alle  opere
inquadrabili  nelle  attuali   categorie   «edilizia»,   «strutture»,
«infrastrutture per la mobilita'»; per le  opere  inquadrabili  nelle
altre categorie  appare  necessaria  una  valutazione  specifica,  in
quanto nell'ambito della medesima  categoria  convivono  destinazioni
funzionali  caratterizzate  da   diverse   specificita';   a   titolo
esemplificativo, l'aver espletato servizi  per  la  realizzazione  di
impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per
la realizzazione di impianti termoelettrici,  sebbene  questi  ultimi
siano caratterizzati da minore grado di  complessita'  nella  tabella
Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi
e categorie di cui alla legge n. 143/1949. 
  2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione  dei
requisiti, tra le attuali classificazioni e  quelle  della  legge  n.
143/1949,   si   indica   alle   stazioni   appaltanti   di   evitare
interpretazioni  eccessivamente  formali  che   possano   determinare
ingiustificate  restrizioni  alla  partecipazione   alle   gare.   In
particolare, per le opere di edilizia ospedaliera,  identificate  dal
decreto ministeriale 17  giugno  2016,  nella  categoria  E.10,  deve
essere  indicata  la  corrispondenza  con  le  opere  precedentemente
classificate dalla legge n. 143/1949  quali  I/d  (alla  quale  erano
ascrivibili in genere  tutti  gli  edifici  di  rilevante  importanza
tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come,  in  base  alla
classificazione  di  cui  alla  tabella  dell'art.  14  della   legge
n. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe
e categoria I/c, con una  valutazione  circa  la  complessita'  delle
opere da ritenersi da tempo superata. 
  3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini
della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche
ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze
nella comparazione, deve in ogni caso prevalere,  in  relazione  alla
identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione
professionale svolta.  
    
 
                  =================================
                  |         Box di sintesi        |
                  +===============================+
                  |Ai fini della qualificazione le|
                  |  attivita' svolte per opere   |
                  | analoghe a quelle oggetto dei |
                  |   servizi da affidare (non    |
                  |  necessariamente di identica  |
                  | destinazione funzionale) sono |
                  |     da ritenersi idonee a     |
                  | comprovare i requisiti quando |
                  | il grado di complessita' sia  |
                  |   almeno pari a quello dei    |
                  |     servizi da affidare.      |
                  +-------------------------------+
                  |In relazione alla comparazione,|
                  |ai fini della dimostrazione dei|
                  |   requisiti, tra le attuali   |
                  |classificazioni e quelle della |
                  |legge n. 143/1949, le stazioni |
                  |   appaltanti devono evitare   |
                  |interpretazioni eccessivamente |
                  |           formali.            |
                  +-------------------------------+
 
VI. Indicazioni sull'applicazione  dell'offerta  economicamente  piu'
  vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita'/prezzo 
1. Elementi di valutazione 
  1.1.  L'attuale  quadro  normativo   non   contiene   piu'   alcuna
indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in
ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente  piu'
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita'/prezzo per i servizi
oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l'Autorita'  ritiene
che, alla luce della disposizione del  nuovo  codice  -  secondo  cui
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base  di  criteri
oggettivi,  quali  gli  aspetti  qualitativi   connessi   all'oggetto
dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le  qualifiche
e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato  nell'appalto,
qualora la qualita' del personale incaricato possa avere un'influenza
significativa sul  livello  dell'esecuzione  dell'appalto  (art.  95,
comma 6, codice) - i criteri di  valutazione  delle  offerte  possono
essere individuati nei seguenti: 
    a) professionalita' e  adeguatezza  dell'offerta  desunta  da  un
numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi
a interventi ritenuti dal  concorrente  significativi  della  propria
capacita' a realizzare  la  prestazione  sotto  il  profilo  tecnico,
scelti  fra  interventi  qualificabili  affini   a   quelli   oggetto
dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e  dal  DM
tariffe; 
    b)  caratteristiche  metodologiche  dell'offerta  desunte   dalla
illustrazione  delle  modalita'  di  svolgimento  delle   prestazioni
oggetto dell'incarico; 
    c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica; 
    d) riduzione  percentuale  indicata  nell'offerta  economica  con
riferimento al tempo; 
    e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i  criteri  ambientali
minimi ovvero  soluzioni  progettuali  che  prevedano  l'utilizzo  di
materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11  ottobre
2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti. 
  1.2.  Il  criterio  di  cui  alla  lettera  e)  viene  indicato  in
attuazione della disposizione  di  cui  all'art.  95,  comma  13  del
codice. Il punteggio attribuito dovra' essere proporzionale al numero
e all'importanza (da  valutarsi  nel  singolo  caso  di  specie)  dei
criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo. 
  1.3.  Al  fine  di  agevolare   la   partecipazione   dei   giovani
professionisti si suggerisce alle stazioni appaltanti  di  prevedere,
in ogni caso, criteri di valutazione che valorizzino gli elementi  di
innovativita' delle offerte presentate. 
  1.4. A ciascun criterio di valutazione debbano  essere  attribuiti,
nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo  un  principio  di
proporzionalita' e adeguatezza e nel  rispetto  di  quanto  stabilito
dall'art. 95, comma 8, del codice secondo cui: «I documenti  di  gara
ovvero, in caso di dialogo  competitivo,  il  bando  o  il  documento
descrittivo, elencano i criteri  di  valutazione  e  la  ponderazione
relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella
in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per
ciascun criterio di valutazione prescelto  possono  essere  previsti,
ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi». 
  1.5. Al fine di garantire comunque regole  comuni  nella  redazione
dei bandi, e nell'ottica di garantire la qualita' della  prestazione,
i  fattori  ponderali,  per  ciascun  criterio,   devono   mantenersi
all'interno di parametri da determinarsi  anche  avendo  riguardo  al
tipo di formula prescelta.  Piu'  nello  specifico  non  deve  essere
attribuito un punteggio  elevato  al  prezzo  nel  caso  in  cui  sia
previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la  competizione
sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa  non
dovra' essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di
formule che disincentivino la concorrenza  sul  prezzo  (es.  formula
bilineare). 
  1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto  qualitativo,  in
ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovra'  limitare  la
riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. E'  opportuno
che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara  le  modalita'
con cui accertare la capacita' del concorrente di ridurre i tempi  di
prestazione, senza andare a scapito della qualita' della prestazione,
e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica
contrattualizzata. 
  1.7. Il  peso  da  attribuire  a  ciascun  elemento  dovra'  essere
parametrato come segue: 
    a) per il criterio a): da 25 a 50; 
    b) per il criterio b): da 25 a 50; 
    c) per il criterio c): da 0 a 30; 
    d) per il criterio d): da 0 a 10; 
    e) per il criterio e): da 0 a 5; 
  La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100. 
  In ogni caso, a presidio della qualita'  della  prestazione  dovra'
essere  valutata  l'opportunita'  di  adottare,  anche  in  relazione
all'importo  dell'affidamento  e  alla  struttura  del   mercato   di
riferimento, le seguenti misure: 
    1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico,
non superando la quale il concorrente non potra' accedere  alla  fase
di valutazione dell'offerta economica; 
    2) riparametrazione dei punteggi  tecnici  attribuiti  a  ciascun
criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale
si premiano le offerte di maggiore qualita'; 
    3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso  a  formule  quali
quelle bilineari. 
  1.8. Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate  da  piu'
aspetti, per esempio, qualora si  tratti  di  progetti  integrali  e,
cioe', progetti che prevedono prestazioni di  natura  architettonica,
strutturale  ed  impiantistica,  il  criterio  di  valutazione  della
professionalita' o adeguatezza dell'offerta dovrebbe essere suddiviso
in sub-criteri e relativi sub-pesi  (professionalita'  o  adeguatezza
dell'offerta sul piano architettonico, professionalita' o adeguatezza
dell'offerta su piano  strutturale,  professionalita'  o  adeguatezza
dell'offerta sul piano impiantistico). 
  1.9. I documenti di gara dovranno fornire specifiche indicazioni in
ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi
a interventi ritenuti dal  concorrente  significativi  della  propria
capacita' a realizzare la prestazione sotto il  profilo  tecnico;  al
formato e al numero di cartelle della  relazione  illustrativa  delle
caratteristiche qualitative  e  metodologiche  dell'offerta  e  delle
modalita'   con   cui   saranno   svolte   le   prestazioni   oggetto
dell'incarico. 
2. Criteri motivazionali 
  2.1. La costruzione della scala delle  valutazioni  in  riferimento
sia al criterio di valutazione  a)  (professionalita'  o  adeguatezza
dell'offerta) sia al  criterio  di  valutazione  b)  (caratteristiche
qualitative   e   metodologiche   dell'offerta   o    caratteristiche
metodologiche  dell'offerta)  impone  che  il  disciplinare  di  gara
stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di
gara di valutare  quando  un'offerta  e'  migliore  di  un'altra.  La
documentazione a corredo  dell'offerta  ed  i  criteri  motivazionali
previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i  criteri  a)  e
b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare  riguardino
la  sola  prestazione  di  progettazione,  la  sola  prestazione   di
direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. I documenti  di  gara
dovranno fissare, altresi', i contenuti dei criteri motivazionali  da
impiegare nella fase valutativa delle offerte. 
  2.2.  Le  stazioni   appaltanti   adottano   i   seguenti   criteri
motivazionali: 
    a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio
motivazionale dovrebbe prevedere  che  si  riterranno  piu'  adeguate
quelle offerte la cui documentazione consenta di  stimare,  per  piu'
aspetti, il livello di specifica professionalita',  affidabilita'  e,
quindi, di qualita' del concorrente, in quanto  si  dimostra  che  il
concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi  di
ingegneria e architettura di cui all'art 3, lettera vvvv) del codice,
che, sul piano tecnologico, funzionale,  di  inserimento  ambientale,
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione  appaltante
e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il  costo
globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il  ciclo
di vita dell'opera; 
    b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio
motivazionale  dovrebbe  prevedere  che  sara'  considerata  migliore
quell'offerta per la quale la relazione dimostri  che  la  concezione
progettuale   e   la   struttura    tecnico-organizzativa    prevista
nell'offerta,  nonche'  i  tempi  complessivi  che   il   concorrente
impieghera' per la realizzazione della prestazione sono coerenti  fra
loro  e,  pertanto,  offrono  una  elevata  garanzia  della  qualita'
nell'attuazione della prestazione. 
  2.3.  Per   quanto   riguarda   la   valutazione   della   migliore
professionalita' o adeguatezza dell'offerta, un  concorrente  che,  a
dimostrazione  delle  proprie   capacita'   professionali,   presenta
progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria  ma
che sono strumentali alla prestazione dello specifico  servizio  (per
esempio il progetto riguarda  una  scuola  media  ed  il  concorrente
presenta tre progetti appartenenti anch'essi al gruppo di  interventi
strumentali alla prestazione  di  servizi  di  istruzione),  potrebbe
avere una valutazione migliore. 
  2.4.  Nel  caso  di   affidamento   della   prestazione   di   sola
progettazione,  per  il  criterio  di  valutazione  b),   i   criteri
motivazionali dovranno specificare  che  sara'  considerata  migliore
quella  relazione  che  illustrera'  in  modo  piu'   preciso,   piu'
convincente e piu' esaustivo: 
    a)  le  tematiche  principali  che  a  parere   del   concorrente
caratterizzano la prestazione; 
    b)  le  eventuali  proposte  progettuali  migliorative   che   il
concorrente, in relazione alle esigenze della committenza,  a  quelle
dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed  ambientale
in cui vanno inserite  le  opere  da  realizzare,  ritiene  possibili
rispetto al livello progettuale precedente quello messo a  gara.  Nel
caso in cui siano affidati  tutti  i  livelli  di  progettazione,  le
eventuali  proposte  migliorative  dovranno  riguardare  gli  aspetti
tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d'appalto; 
    c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare  in  relazione
alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati
e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno
le opere; 
    d) modalita'  di  esecuzione  del  servizio  anche  con  riguardo
all'articolazione temporale delle varie fasi  previste  evidenziando,
fra le altre cose, le modalita' di  interazione/integrazione  con  la
committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,  acquisizione
pareri,  validazione   e   approvazione   del   progetto,   procedure
espropriative, ecc.), nonche' le misure e gli interventi  finalizzati
a garantire la qualita' della prestazione fornita; 
    e) le risorse umane e strumentali messe  a  disposizione  per  lo
svolgimento del servizio, attraverso la redazione: 
      1. dell'elenco dei  professionisti  personalmente  responsabili
dell'espletamento delle varie parti del servizio,  con  l'indicazione
della posizione  di  ciascuno  nella  struttura  dell'offerente  (con
riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e)
della Parte IV), delle rispettive qualificazioni professionali, della
relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto
del contratto  e  degli  estremi  di  iscrizione  nei  relativi  albi
professionali, nonche' il nominativo, la  qualifica  professionale  e
gli estremi  di  iscrizione  al  relativo  albo  professionale  della
persona  incaricata  dell'integrazione  fra  le   varie   prestazioni
specialistiche; 
      2. di un  documento  contenente  le  modalita'  di  sviluppo  e
gestione del progetto inerenti agli  strumenti  informatici  messi  a
disposizione; 
      3.   dell'organigramma   del   gruppo   di    lavoro    adibito
all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione. 
  2.5. Nel caso di affidamento della sola  direzione  dei  lavori,  i
criteri motivazionali  dovranno  specificare  che  sara'  considerata
migliore quella relazione che illustrera' in modo piu' preciso,  piu'
convincente e piu' esaustivo: 
    a) le modalita' di esecuzione del servizio in sede di  esecuzione
delle opere progettate con riguardo  all'organizzazione  dell'Ufficio
di direzione lavori, alle  attivita'  di  controllo  e  sicurezza  in
cantiere; 
    b) le modalita' di interazione/integrazione con la committenza; 
    c) la consistenza e qualita' delle risorse  umane  e  strumentali
messe a disposizione per lo svolgimento del servizio,  attraverso  la
redazione: 
      1. dell'elenco dei  professionisti  personalmente  responsabili
dell'espletamento delle varie parti del  servizio  di  direzione  dei
lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle  rispettive
qualificazioni professionali  delle  principali  esperienze  analoghe
all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei  relativi
albi professionali; 
      2. organigramma del gruppo di lavoro  adibito  all'espletamento
delle diverse fasi attuative del servizio. 
  2.6. In caso di affidamento congiunto di progettazione e  direzione
lavori, i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto
di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni. 
  2.7. Le  stazioni  appaltanti  pubblicano  gli  atti  di  gara,  in
adempimento alle disposizioni di cui all'art. 29.  
    
 
            =============================================
            |               Box di sintesi              |
            +===========================================+
            |   I criteri di valutazione dell'offerta   |
            |economicamente piu' vantaggiosa secondo il |
            | miglior rapporto qualita'/prezzo possono  |
            |essere i seguenti: 1. la professionalita' e|
            | l'adeguatezza dell'offerta desunta da un  |
            |numero massimo di tre servizi qualificabili|
            | affini a quelli oggetto dell'affidamento, |
            |secondo quanto stabilito nel paragrafo V e |
            |dal decreto tariffe; 2. le caratteristiche |
            | metodologiche dell'offerta; 3. il ribasso |
            |  percentuale unico indicato nell'offerta  |
            |  economica; 4. la riduzione percentuale   |
            |  riferimento al tempo; 5. le prestazioni  |
            |   superiori ad alcuni o tutti i criteri   |
            |    ambientali minimi ovvero soluzioni     |
            |  progettuali che prevedano l'utilizzo di  |
            |          materiale rinnovabile.           |
            +-------------------------------------------+
            |      Per garantire la qualita' della      |
            |   prestazione, i fattori ponderali, per   |
            |    ciascun criterio, devono mantenersi    |
            |  all'interno di parametri da terminarsi   |
            | anche avendo riguardo al tipo di formula  |
            |  prescelta, non attribuendo un punteggio  |
            |   elevato al prezzo nel caso in cui sia   |
            |    previsto l'utilizzo di formule che     |
            |   incentivino molto la competizione sui   |
            |  ribassi percentuali (es. interpolazione  |
            |           lineare) e viceversa.           |
            +-------------------------------------------+
            |  I criteri di valutazione degli elementi  |
            |  qualitativi devono essere stabiliti nel  |
            |  bando, distinguendoli a seconda che si   |
            |       affidi la sola prestazione di       |
            |   progettazione, la sola prestazione di   |
            |    direzione dei lavori o entrambe le     |
            |prestazioni. Per il criterio motivazionale |
            |     inerente alla professionalita' e      |
            | adeguatezza si tiene conto della migliore |
            |    rispondenza, sul piano tecnologico,    |
            |funzionale, di inserimento ambientale, agli|
            |    obiettivi che persegue la stazione     |
            | appaltante; per il criterio motivazionale |
            |inerente alle caratteristiche metodologiche|
            |si tiene conto della maggiore coerenza tra |
            | la concezione progettuale e la struttura  |
            |      tecnico-organizzativa prevista       |
            | nell'offerta, anche in relazione ai tempi |
            |           complessivi previsti.           |
            +-------------------------------------------+
 
VII. Verifica e validazione della progettazione 
1. Contenuto e soggetti 
  1.1. La verifica  dei  progetti  continua  ad  avere  un'importanza
centrale in quanto ai sensi dell'art. 205, comma 2, terzo  capoverso,
del codice  «Non  possono  essere  oggetto  di  riserva  gli  aspetti
progettuali che sono stati oggetto di  verifica  ai  sensi  dell'art.
26». Tale centralita' nel processo di progettazione e  appalto  delle
opere pubbliche,  consente  di  attribuire  all'istituto  quel  ruolo
fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o  omissioni  da
cui   conseguono   maggiori   costi   e   tempi   di   realizzazione.
L'affermazione  costituisce  diretta  attuazione  del  principio   di
centralita' e qualita' della progettazione espresso  dalla  legge  n.
11/2016 contenente  la  delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 
  1.2. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di appalti di
lavori sulla  base  di  progetti  esecutivi  redatti  e  validati  in
conformita' alla vigente normativa. 
  1.3. Nei contratti relativi all'esecuzione di lavori,  la  stazione
appaltante,  prima  dell'inizio  delle  procedure   di   affidamento,
verifica la rispondenza degli elaborati e la  loro  conformita'  alla
normativa  vigente.  Nei  casi   di   affidamento   congiunto   della
progettazione e  dell'esecuzione,  la  verifica  della  progettazione
presentata dall'affidatario avviene prima dell'esecuzione, procedendo
singolarmente  per  ogni  livello  (definitivo  ed  esecutivo)   alla
verifica  e  all'approvazione.  Al   fine   di   accertare   l'unita'
progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell'art.  26  del  codice,
prima dell'approvazione e  in  contraddittorio  con  il  progettista,
verificano  la  conformita'  del  progetto  esecutivo  o   definitivo
rispettivamente,  al  progetto  definitivo   o   allo   progetto   di
fattibilita' (art. 26, codice). 
  1.4. La verifica ha ad  oggetto  «la  rispondenza  degli  elaborati
progettuali ai documenti di cui all'art. 23 [del codice], nonche'  la
loro conformita' alla normativa vigente». In particolare essa accerta
quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del codice. 
  1.5. Gli estremi della validazione del progetto  posto  a  base  di
gara sono un elemento essenziale del bando o della lettera di  invito
per l'affidamento dei lavori. 
  1.6. I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della
progettazione sono (art. 26, comma 6, codice): 
    a) per i lavori di importo pari o superiore a  venti  milioni  di
euro, gli organismi di  controllo  accreditati  in  conformita'  alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765  del
2008; 
    b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni  di  euro  e
fino alla soglia di cui all'art. 35, i soggetti di cui  alla  lettera
a) e di cui all'art. 46, comma 1, del codice  che  dispongono  di  un
sistema interno di controllo di qualita' conforme  alla  UNI  EN  ISO
9001, settore commerciale EA34, certificato da organismi  accreditati
ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; 
    c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui  all'art.
35 del codice e fino a un milione di euro, i  soggetti  di  cui  alla
lettera b) e gli uffici tecnici  delle  stazioni  appaltanti  ove  il
progetto sia  stato  redatto  da  progettisti  esterni  o  le  stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo  di
qualita' conforme alla UNI EN ISO  9001,  settore  commerciale  EA34,
certificato da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; 
    d) per i lavori di importo inferiore a un  milione  di  euro,  il
responsabile  unico  del  procedimento,   anche   avvalendosi   della
struttura di cui all'art. 31, comma 9, del codice. 
  1.7. La validazione del progetto posto a base  di  gara  e'  l'atto
formale che riporta gli esiti delle  verifiche  (art.  26,  comma  8,
codice). La validazione  e'  sottoscritta  dal  RUP  e  si  basa  sul
rapporto conclusivo che  il  soggetto  preposto  alla  verifica  deve
redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista.  In  sede
di validazione il responsabile del procedimento puo' dissentire dalle
conclusioni  del  verificatore,  in  tal  caso  l'atto   formale   di
validazione  o  mancata  validazione  del  progetto  deve   contenere
specifiche motivazioni. 
  1.8. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' incompatibile con
lo  svolgimento,  per  il  medesimo   progetto,   dell'attivita'   di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa,  della
direzione lavori e del collaudo (art. 26, comma 7, codice). Sotto  la
soglia del milione di  euro,  il  RUP  puo'  svolgere,  pertanto,  le
funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi  in
cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro  normativo
impone, altresi', di escludere che lo stesso possa svolgere  funzioni
di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza  laddove  abbia
svolto funzioni di verifica del progetto. 
Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione 
    
 
================================================
|                  |Strutture tecniche interne|                     |
|Importi dei lavori| alla stazione appaltante |  Soggetti esterni   |
+==================+==========================+=
|                  |                          |    Organismi di     |
|                  |                          |ispezione di tipo A e|
|                  |Organismo di ispezione di |     di tipo C,      |
|                  | tipo B, accreditato UNI  | accreditati UNI CEI |
|                  | CEI EN ISO/IEC 17020 ai  | EN ISO/IEC 17020 ai |
| ≥ 20.000.000 di  |sensi del regolamento (CE)|sensi del regolamento|
|       euro       |       n. 765/2008.       |  (CE) n. 765/2008.  |
+------------------+--------------------------+---------------------+
|                  |                          |   1. Organismi di   |
|                  |                          |ispezione di tipo A e|
|                  |                          |     di tipo C,      |
|                  |                          | accreditati UNI CEI |
|                  |                          | EN ISO/IEC 17020 ai |
|                  |                          |sensi del regolamento|
|                  |                          |  (CE) 765/2008; 2.  |
|                  |                          |   Soggetti di cui   |
|                  |                          |all'art. 46, comma 1 |
|                  |                          |del Codice(1) dotati |
|                  |                          |di un sistema interno|
|                  |                          |   di controllo di   |
|                  |                          |  qualita' conforme  |
|                  |                          |alla UNI EN ISO 9001 |
|                  |Organismo di ispezione di |   certificato da    |
|                  | tipo B, accreditato UNI  |organismi accreditati|
|  ≥ 5.225.000 di  | CEI EN ISO/IEC 17020 ai  |    ai sensi del     |
|euro < 20.000.000 |sensi del regolamento (CE)| regolamento (CE) n. |
|     di euro      |       n. 765/2008.       |      765/2008.      |
+------------------+--------------------------+---------------------+
|                  |1. Organismo di ispezione |                     |
|                  |di tipo B, accreditato UNI|                     |
|                  | CEI EN ISO/IEC 17020 ai  |   1. Organismi di   |
|                  |sensi del regolamento (CE)|ispezione di tipo A e|
|                  |  n. 765/2008; 2. Uffici  |     di tipo C,      |
|                  |     tecnici stazione     | accreditati UNI CEI |
|                  |appaltante se il progetto | EN ISO/IEC 17020 ai |
|                  |   e' stato redatto da    |sensi del regolamento|
|                  | progettisti esterni; 3.  |  (CE) 765/2008; 2.  |
|                  | Uffici tecnici stazione  |   Soggetti di cui   |
|                  | appaltante, dotati di un |all'art. 46, comma 1 |
|                  |    sistema interno di    |del codice dotati di |
|                  |controllo della qualita', |un sistema interno di|
|                  | conforme alla UNI EN ISO |controllo di qualita'|
|                  |   9001 certificato da    |conforme alla UNI EN |
|                  | organismi accreditati ai |ISO 9001 certificato |
|                  |sensi del regolamento (CE)|    da organismi     |
|  ≥ 1.000.000 di  |   n. 765/2008, ove il    |accreditati ai sensi |
| euro < 5.225.000 |progetto sia stato redatto|del regolamento (CE) |
|     di euro      | da progettisti interni.  |    n. 765/2008.     |
+------------------+--------------------------+---------------------+
|                  | 1. RUP anche avvalendosi |                     |
|                  |  della struttura di cui  |                     |
|                  | all'art. 31, comma 9 se  |                     |
|                  |non ha svolto funzioni di |                     |
|                  | progettista; In caso di  |                     |
|                  |incompatibilita' del RUP: |                     |
|                  |2. Organismo di ispezione |                     |
|                  |di tipo B, accreditato UNI|                     |
|                  | CEI EN ISO/IEC 17020 ai  |                     |
|                  |sensi del regolamento (CE)|                     |
|                  |  n. 765/2008; 3. Uffici  |                     |
|                  |     tecnici stazione     |                     |
|                  | appaltante, dotati di un |                     |
|  < 1.000.000 di  |    sistema interno di    |                     |
|       euro       |controllo della qualita'. |                     |
+------------------+--------------------------+---------------------+
 
  ------------- 
  (1) Si tratta in sostanza dei soggetti cui, in  base  all'art.  24,
del codice,  puo'  essere  affidata  la  progettazione  esterna  alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. 
   1.9.  Secondo  la  norma  europea  UNI  CEI   EN   ISO/IEC   17020
«Valutazione della conformita', Requisiti  per  il  funzionamento  di
vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»: 
    a) l'organismo di ispezione di tipo A  deve  essere  indipendente
dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere  collegato  ad  un
soggetto   giuridico   che   e'   impegnato   nella    progettazione,
fabbricazione,  fornitura,   installazione,   acquisto,   proprieta',
utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad  ispezione;  ne'
lui ne' il suo personale devono impegnarsi in attivita'  che  possano
essere  in  conflitto  con  la  loro  indipendenza  di  giudizio   ed
integrita'; 
    b) l'organismo di ispezione  di  tipo  B  puo'  svolgere  servizi
unicamente a favore dell'organizzazione di cui fa parte (ovvero della
stazione appaltante); deve essere stabilita  una  chiara  separazione
delle   responsabilita'   del   personale    di    ispezione    dalle
responsabilita' del personale impiegato nelle altre funzioni; ne' lui
ne' il suo personale  devono  impegnarsi  in  attivita'  che  possano
essere  in  conflitto  con  la  loro  indipendenza  di  giudizio   ed
integrita'; 
    c) l'organismo di ispezione di tipo C e' una struttura  che  puo'
essere incardinata nell'ambito di organizzazioni che  svolgono  anche
attivita' di  progettazione;  tuttavia,  deve  disporre,  all'interno
dell'organizzazione, di meccanismi  di  salvaguardia  per  assicurare
adeguata separazione di responsabilita' e di rendicontazione  tra  le
ispezioni e le altre attivita'; la progettazione e l'ispezione  dello
stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di  Tipo  C,
non devono essere eseguite dalla stessa persona. 
    
 
                =====================================
                |           Box di sintesi          |
                +===================================+
                |   Le stazioni appaltanti devono   |
                |   procedere all'affidamento di    |
                |  appalti di lavori sulla base di  |
                |   progetti esecutivi redatti e    |
                |   validati in conformita' alla    |
                | vigente normativa; a tal fine il  |
                |      RUP deve verificare, in      |
                | contraddittorio con le parti, che |
                |il progetto esecutivo sia conforme |
                |alla normativa vigente. Al fine di |
                | accertare l'unita' progettuale, i |
                |  soggetti di cui al comma 6 del   |
                |medesimo art. 26, del codice prima |
                |      dell'approvazione e in       |
                |contraddittorio con il progettista,|
                |   verificano la conformita' del   |
                |  progetto esecutivo o definitivo  |
                |   rispettivamente, al progetto    |
                |   definitivo o allo progetto di   |
                |  fattibilita' (art. 26, codice).  |
                +-----------------------------------+
                |Gli estremi della validazione (atto|
                |formale che riporta gli esiti delle|
                |  verifiche) del progetto posto a  |
                |base di gara devono essere indicati|
                |nel bando o nella lettera di invito|
                |   per l'affidamento dei lavori.   |
                +-----------------------------------+
                | Lo svolgimento dell'attivita' di  |
                | verifica e' incompatibile con lo  |
                |   svolgimento, per il medesimo    |
                |    progetto, dell'attivita' di    |
                | progettazione, del coordinamento  |
                |della sicurezza della stessa, della|
                |  direzione lavori e del collaudo  |
                | (art. 26, comma 7, codice). Sotto |
                | la soglia del milione di euro, il |
                |  RUP puo' svolgere, pertanto, le  |
                |funzioni di verifica preventiva del|
                | progetto, unicamente nei casi in  |
                |cui non abbia svolto le funzioni di|
                |           progettista.            |
                +-----------------------------------+
 
2. Affidamento esterno e procedure 
  2.1.  Qualora  l'attivita'  di  verifica  preventiva  sia  affidata
all'esterno, l'affidamento avviene  in  modo  unitario  per  tutti  i
livelli di progettazione, non verificati gia'  all'interno,  mediante
selezione del soggetto verificatore con un'unica  gara  per  tutti  i
livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale,  strutturale,
impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. 
  2.2. Alle procedure di affidamento si applicano le regole  previste
per l'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura.  Ne
consegue che per affidamenti d'importo  pari  o  superiore  a  40.000
euro,  l'unico   criterio   utilizzabile   e'   quello   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa secondo il rapporto qualita'  prezzo,
come previsto dall'art. 95, comma 3, lettera b) del codice. 
  2.3. In ordine  ai  requisiti  per  l'accesso  alla  gara  i  bandi
potranno prevedere almeno i seguenti requisiti: 
    a. fatturato globale,  adeguatamente  motivato,  per  servizi  di
verifica, di progettazione o  di  direzione  lavori,  realizzato  nei
migliori tre esercizi dell'ultimo  quinquennio,  per  un  importo  da
determinare in una misura non superiore a due volte l'importo stimato
dell'appalto del servizio di verifica. Puo' anche essere valutata, in
alternativa al fatturato, la richiesta di  un  «livello  adeguato  di
copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un  importo
percentuale fissato in relazione  al  costo  dell'opera,  cosi'  come
ammesso per i servizi di progettazione; 
    b. avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di  almeno  due
appalti di servizi di verifica di progetti,  di  progettazione  o  di
direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno  almeno  pari
al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da  affidare  e
di natura analoga allo stesso. Per  l'individuazione  di  servizi  di
verifica, di progettazione o  di  direzione  lavori  analoghi  si  fa
riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista
dal decreto ministeriale 17 giugno 2016. 
  2.4. I bandi di  gara  devono  contenere  tutta  la  documentazione
necessaria per permettere ai  concorrenti  di  effettuare  un'attenta
valutazione  delle  implicazioni  tecnico-temporali   ed   economiche
connesse con le attivita' di verifica del progetto posto  a  base  di
gara. Si tratta di garantire la possibilita' di accedere al documento
relativo al livello inferiore a quello della progettazione per cui si
chiede la verifica (il progetto di fattibilita' tecnica  e  economica
per il progetto definitivo; il progetto definitivo  per  il  progetto
esecutivo), nonche' all'elenco degli  elaborati  per  il  livello  da
verificare. 
    
 
                =====================================
                |           Box di sintesi          |
                +===================================+
                |  L'affidamento all'esterno della  |
                |verifica preventiva avviene in modo|
                |  unitario per tutti i livelli di  |
                |progettazione, non verificati gia' |
                |all'interno, mediante selezione del|
                |soggetto verificatore con un'unica |
                | gara per tutti i livelli e tutti  |
                |    gli ambiti (architettonico,    |
                |     ambientale, strutturale,      |
                |      impiantistico, ecc.) di      |
                |   progettazione appaltati. Alle   |
                |    procedure di affidamento si    |
                | applicano le regole previste per  |
                |   l'affidamento dei servizi di    |
                |    ingegneria e architettura.     |
                +-----------------------------------+
                | I requisiti di accesso alla gara  |
                |    sono individuati almeno in:    |
                | fatturato globale, adeguatamente  |
                |motivato, per servizi di verifica, |
                |realizzato negli ultimi cinque anni|
                |    o, in alternativa, «livello    |
                |adeguato di copertura assicurativa»|
                |  contro i rischi professionali;   |
                |avvenuto svolgimento, negli ultimi |
                |cinque anni, di almeno due appalti |
                |di servizi di verifica di progetti,|
                |  o di progettazione e direzione   |
                |   lavori, relativi a lavori di    |
                |  importo ciascuno almeno pari al  |
                |   cinquanta per cento di quello   |
                |oggetto dell'appalto da affidare e |
                |  di natura analoga allo stesso.   |
                +-----------------------------------+
                | I bandi di gara devono contenere  |
                |tutta la documentazione necessaria |
                | per permettere ai concorrenti di  |
                | effettuare un'attenta valutazione |
                |        delle implicazioni         |
                |  tecnico-temporali ed economiche  |
                |   connesse con le attivita' di    |
                |verifica del progetto posto a base |
                |             di gara.              |
                +-----------------------------------+
 
 VIII. Entrata in vigore 
  Le presenti  Linee  guida  aggiornate  al  decreto  legislativo  n.
56/2017 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 febbraio 2018 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
              Depositate presso la segreteria del Consiglio in data 7
          marzo 2018. 
 
          Il Segretario: Esposito 
 
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