Ministero
del Lavoro
CIRCOLARE
6/4PS/30234
Direzione Generale
della Previdenza e Assistenza sociale
Individuazione degli
immobili di pregio. Circolare n. 6/4PS/30712 del 30 aprile 1997. Articolo 2, comma 2 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).
Larticolo 2, comma 2 della legge in oggetto
prevede che, con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengano
definiti gli alloggi in edifici di pregio.
Comè noto, già la circolare n. 6/4PS/ 30712 del 30 aprile 1997 ( in G.U.n. 150 del
30 giugno 1997) prevedeva che codesti enti, con il confronto delle organizzazioni
dellinquilinato, procedessero in tal senso utilizzando i criteri nella stessa
contenuti secondo i quali sono da considerarsi di pregio gli immobili:
- vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939
(immobili di valore storico artistico) o ai sensi della legge n. 1497/1939 (vincoli
paesaggistici) o ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 (vincoli
paesistici categoriali);
- costituiti per oltre i 2/3 da "abitazioni di
lusso" ai sensi della legge n. 408/1949, e successive modifiche ed integrazioni,
della legge n. 35/1960, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto-legge 11
dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge n. 26/1968, nonché del D.M. 2 agosto 1969,
pubblicato nella G.U. n. 218 del 27 agosto 1969;
- situati nel centro storico, così come definito ai
sensi della legge n. 392/1978, articolo 18, ad eccezione di quelli situati in zone
comunque degradate;
- che sorgono in aree con valori unitari medi (lire
per unità di superficie commerciale) nettamente superiori al prezzo medio di mercato del
comune nel quale sono ubicati.
Su tale ultimo criterio è
intervenuta, con la previsione indicata in oggetto, un indicazione legislativa
secondo la quale sono individuati, come immobili di pregio, quelli che " sorgono in
zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70%
rispetto al valore di mercato medio rilevato nellintero territorio comunale".
In relazione a quanto sopra esposto, tenuto anche conto delle indicazioni elaborate
dallOsservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, si forniscono
nella materia i seguenti ulteriori criteri applicativi.
Per lindividuazione delle zone e per la determinazione dei relativi valori di
mercato, codesti enti si avvarranno dei dati ufficiali pubblicati semestralmente dal
Ministero delle Finanze- Dipartimento del Territorio sullOsservatorio dei valori
immobiliari.
I valori medi delle zone definite dal predetto organismo sono calcolati come media
aritmetica dei valori minimi e massimi di zona. La media dei valori medi delle zone di un
Comune costituisce il valore medio di mercato del Comune stesso. Le zone i cui edifici
sono considerati di pregio sono, quindi, quelle con un valore medio superiore del 70% al
valore medio comunale (valore di soglia).
Qualora, nella fase di valutazione degli immobili, si rilevasse che edifici ubicati in
zone non di pregio abbiano un valore superiore al valore di soglia, gli stessi verranno
considerati di pregio.
Al contrario, se nella fase di valutazione degli immobili si rilevasse che edifici ubicati
in zone di pregio abbiano un valore inferiore al valore di soglia, gli stessi verranno
considerati non di pregio.
Per quanto attiene agli immobili situati nel centro storico, in zone comunque degradate,
lesclusione dalla categoria di pregio avrà luogo ove il valore di mercato di un
analogo edificio in buono stato, al netto del costo della ristrutturazione (esclusi
gli oneri finanziari), risulti inferiore alla soglia di valore per la classificazione
nella categoria di pregio.
Per la valutazione degli immobili particolarmente degradati oppure per quelli i cui valori
si collocano al di sopra o al di sotto della soglia, codesti enti si avvarranno, così
come previsto nella citata circolare del 30 aprile 1997, di convenzioni con gli UTE o di
esperti iscritti negli albi professionali, quali geometri, ingegneri o architetti.
I conseguenti provvedimenti di riclassificazione, aventi per oggetto lesclusione
dalla categoria del " pregio" di un immobile o, viceversa, linclusione di
un edificio che non ne faccia parte, saranno adottati dintesa fra le parti (ente
proprietario e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini). In
caso di disaccordo, entro quindici giorni dalla presentazione dellistanza, ad opera
di una delle parti, la valutazione sarà sottoposta allesame del livello centrale (
Ente proprietario e Associazioni sindacali ) che, con lassistenza
dellOsservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, si esprimerà
in merito entro i successivi 15 giorni.
In allegato si riporta una tabella contenente, per i 12 più grandi Comuni, i valori medi
di mercato e di soglia, elaborati sulla base delle informazioni fornite dal Ministero
delle Finanze - Dipartimento del Territorio sullOsservatorio dei valori immobiliari.
Per i comuni più piccoli, che presentano una minore eterogeneità di valori tra le
diverse zone urbane, lindividuazione degli immobili di pregio potrà avvenire, ove
necessario, attraverso un confronto tra codesti enti e le organizzazioni sindacali più
rappresentative dellinquilinato, analizzando la singola realtà territoriale e di
mercato.
In relazione a quanto sopra, codesti enti sono invitati ad attivare, con ogni urgenza,
incontri con le predette organizzazioni sindacali per la definizione di quegli aspetti,
concernenti lindividuazione degli immobili di pregio, che richiedono lintesa
fra le parti, ivi compresa la determinazione dei canoni di locazione.
IL MINISTRO
Cesare Salvi
ALLEGATO
COMUNI |
VALORI
MEDI COMUNALI (000/mq) |
VALORI
DI SOGLIA (000/mq) |
Bari |
1.720.000 |
2.924.000 |
Bologna |
4.200.000 |
7.140.000 |
Catania |
1.710.000 |
2.907.000 |
Firenze |
3.100.000 |
5.270.000 |
Genova |
2.900.000 |
4.930.000 |
Milano |
4.420.000 |
7.514.000 |
Napoli |
3.520.000 |
5.984.000 |
Palermo |
1.840.000 |
3.128.000 |
Roma |
3.060.000 |
5.202.000 |
Torino |
3.750.000 |
6.375.000 |
Venezia |
3.230.000 |
5.491.000 |
Trieste |
1.810.000 |
3.077.000 |
|