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   Normativa Appalti di Servizi  

Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.
Circolare 14 marzo 2000, prot. n. 7/995/UF54

 Interpretazione dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 - Requisiti per l'iscrizione negli albi professionali - Residenza - Domicilio professionale.

Poiché sono giunti a questo Ufficio richieste in merito all’interpretazione da dare all'art 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 - ferma restando l'autonomia dei Consigli Nazionali in indirizzo nell’interpretazione delle norme di legge si ritiene opportuno osservare quanto segue.
Preliminarmente si deve rilevare che l'art. 16 della Legge n. 526/99, pur facendo parte della "legge comunitaria" - che recependo alcune direttive comunitarie, fissa alcuni principi generali e attribuisce al Governo la delega ad emanare i successivi decreti legislativi - non trova riferimento in direttive specifiche e, quindi, per la sua attuazione non è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto legislativo.
L'immediata precettivita’ della norma pone problemi a livello interpretativo, poiché, disponendo che "i cittadini degli stati membri dell’Unione europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza", sembra non prevedere differenze tra cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti a Stati facenti parte dell'Unione europea.
A parere di questo Ufficio, la ratio della norma è senz'altro quella di svincolare la facoltà di iscrizione all'albo dalla residenza dell'interessato.
Il tenore letterale del citato art. 16 non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea.
Peraltro, mantenere il requisito di residenza per i cittadini italiani non sembra giustificato neanche sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio dell'Ordine o del Collegio. Vi è chi sostiene che l'Organo professionale potrebbe svolgere meglio il suo potere di vigilanza se l'iscritto fosse residente nell'ambito territoriale ove ha sede l'Ordine e o il Collegio. Ma tale argomentazione non appare fondata, poiché l'iscritto può svolgere la sua attività ovunque (nel territorio nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza possono essere meglio svolti dal Consiglio che ha sede nel luogo, ove l'iscritto ha la sede professionale anziché nel luogo ove l'iscritto è residente ma che non costituisce la sede principale dei suoi affari. E’ nello studio professionale, infatti, che il professionista svolge la sua attività e ciò rileva sotto l'aspetto della vigilanza. Quindi, è il Consiglio dell'Ordine o dei Collegio che ha sede in tale ambito territoriale che può meglio svolgere i suoi compiti istituzionali.
Peraltro, escludendo che l'art 16 possa applicarsi anche agli italiani si creerebbero ingiustificate disparita’ di trattamento, in quanto allo straniero che, ad esempio, stabilisse il suo domicilio professionale a Parma sarebbe consentito di risiedere a Parigi, mentre il professionista italiano che svolgesse la sua attività a Parma dovrebbe obbligatoriamente risiedere nella stessa citta’.
Alla luce delle argomentazioni che precedono questo Ufficio ritiene che, il citato art. 16 della Legge n. 526/99 debba essere Applicato, sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione europea.
Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza.

 

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