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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 31 luglio 2001, n. 364
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante
l'attuazione della direttiva 92157CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e
mobili;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 18, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la ripartizione di una somma
non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e
gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i
loro collaboratori;
Visto, inoltre, l'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, che prevede la ripartizione del 30 per cento della
tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato, tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto;
Considerato che la predetta norma prevede che la ripartizione sia
effettuata con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione;
Constatato che la stessa norma demanda al predetto regolamento il
compito di stabilire la percentuale effettiva, nel limite massimo
dell'1,5 per cento, in rapporto alla entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare;
Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 27 luglio 2000 in sede
di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono
stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del
predetto fondo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in data 18 maggio 2001;

Decreta:
e' adottato il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi generali
1. Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, di seguito indicata come legge n. 109,
inerente la progettazione dei lavori, e' costituito con riferimento
alla sola progettazione esecutiva, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3, e, comunque, ai soli lavori effettivamente
appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e
suppletive.
2. Il personale destinatario del compenso e' individuato tra il
responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione
del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e
del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
3. Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo
puo' essere riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19,
comma 5-bis, della legge n. 109, alla progettazione definitiva.
4. La percentuale di riferimento per il calcolo degli incentivi e'
fissata nella misura dell'1,5 per cento dell'importo posto a base di
gara di un'opera o di un lavoro, tenuto conto che gli interventi sui
beni culturali sono da considerarsi, in ragione della loro natura e
specificita', di notevole complessita' quando vertano in restauri o
in scavi archeologici di importo superiore a 200 mila euro. Per i
restanti lavori la percentuale e' fissata nella misura dell'1 per
cento.
5. Nell'importo dei lavori sui quali e' calcolato l'incentivo non
rientrano le spese concernenti le ricerche, le indagini, la
predisposizione del piano particellare e la procedura per
l'esecuzione dell'eventuale occupazione ed esproprio, nonche' tutte
le attivita' propedeutiche, di supporto o integrative alla
progettazione, necessarie all'approvazione dei progetti, e
l'ammontare dell'I.V.A.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:
- Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge
quadro in materia di lavori pubblici", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
19 febbraio 1994, n. 41.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
recante "Attuazione della direttiva 92157CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei e mobili", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
23 settembre 1996, n. 223.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 1999, n. 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 28 aprile 2000, n. 98.
- L'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi'
recita:
"Art. 18. - 1. Una somma non superiore all'1,5 per
cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera
o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico
del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per
cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
e alla complessita' dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. Le quote parti della predetta somma
corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato,
le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di
cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico
alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano
per i propri bilanci le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge".
- Il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile
1998.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda le note alle premesse.
- L'art. 19, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, cosi' recita:
"5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici".



Art. 2.
Condizioni per l'erogazione
1. La corresponsione dell'incentivo e' subordinata:
a) per quanto riguarda la progettazione alla verifica dei
contenuti indicati all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 109 e
relativo regolamento d'attuazione emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
b) per quanto riguarda l'attivita' di direzione dei lavori e di
collaudo, alla verifica che tali attivita' riguardino opere o lavori
disciplinati dalla normativa sui lavori pubblici attinenti la tutela
del patrimonio culturale.
2. Nessuna ripartizione dell'incentivo viene effettuata qualora,
pur essendo stati predisposti gli elaborati progettuali, i lavori
relativi non siano stati appaltati o aggiudicati.


Note all'art. 2:
- L'art. 16, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, cosi' recita:
"Art. 16. - 1. La progettazione si articola, nel
rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati,
e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in preliminare,
definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaboratori
descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di
norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n.
98.



Art. 3.
Criteri di assegnazione degli incarichi
1. L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere
disciplinate dalla legge n. 109 deve garantire il pieno impiego della
professionalita' in servizio presso gli uffici del Ministero
responsabili dell'intervento nonche' l'equa ripartizione degli stessi
anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti
dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge medesima.
2. Il personale destinatario del compenso e' individuato, in
conformita' a quanto disposto nel comma 1 e tenuto conto
dell'esigenza di un uniforme affidamento degli incarichi, dal
dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, nel rispetto delle
quote massime stabilite dall'articolo 4 del presente regolamento,
tenuto conto delle responsabilita' professionali, del carico di
lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessita' dell'opera
nonche' del criterio di rotazione degli incarichi. A tal fine, in
sede di contrattazione d'istituto, sono annualmente individuati i
criteri per la scelta delle professionalita' necessarie e delle
percentuali da attribuire a ciascun componente dell'unita'
organizzativa costituita per ogni singolo intervento.


Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda la nota alle premesse.



Art. 4.
Quote spettanti
1. Le percentuali del fondo da attribuire a ciascun componente
dell'unita' organizzativa, costituita per ogni singolo intervento
sono individuate con il seguente criterio:
a) responsabile del procedimento e collaboratori: fino al 15 per
cento;
b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori:
1. progettazione preliminare: fino all'8 per cento;
2. progettazione definitiva: fino al 20 per cento;
3. progettazione esecutiva: fino al 30 per cento;
4. progettazione definitiva per scavi archeologici e per lavori
di manutenzione: fino al 25 per cento;
c) incaricato della redazione del piano della sicurezza e
collaboratori: fino al 15 per cento;
d) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
e collaboratori: fino al 15 per cento;
e) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: fino al
25 per cento;
f) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e
collaboratori: fino al 13 per cento.
2. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da
personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono
economie. A tal fine la percentuale del fondo che non viene assegnata
non puo' essere inferiore al 5 per cento per ciascuna delle categorie
funzionali indicate nelle lettere da a) ad f) del precedente comma 1.
3. La redazione del progetto preliminare, come individuato
dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, comporta la
corresponsione dell'incentivo riportato al comma 1, lettera b),
punto 1, qualora la sua redazione consenta di procedere al successivo
affidamento del lavoro mediante il sistema dell'appalto concorso. In
tale ipotesi sono corrisposti gli incentivi relativi alle lettere a),
c), d), e) ed f) qualora gli incarichi relativi vengano conferiti a
soggetti appartenenti all'amministrazione.


Note all'art. 4:
- L'art. 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, cosi' recita:
"3. Il progetto preliminare definisce le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione
prospettata in base alla valutazione delle eventuali
soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili
ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle
attivita' di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita'
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei
costi, da determinare in relazione ai benefici previsti,
nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il
progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa".



Art. 5.
Disposizioni particolari
1. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da piu'
soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al
singolo dipendente e' effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore
dell'intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da
ciascun soggetto e alla responsabilita' legata all'attivita'
espletata.
2. L'incentivo per la redazione del progetto non e' conferito
quando l'attivita' di progettazione consiste in un'opera di mero
assemblaggio di apporti progettuali esterni.
3. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro
collaboratori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), non e'
conferito, o se conferito anche in parte deve essere recuperato,
quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al
progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento,
varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di
omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto
dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge n. 109.



Art. 6.
Liquidazione degli incentivi per la progettazione
1. La ripartizione degli incentivi per la progettazione e'
effettuata in due fasi: la prima, pari al 30 per cento dell'importo
complessivo, ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro; la
seconda, a saldo, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o
approvazione del collaudo.



Art. 7.
Incentivi per la pianificazione
1. Fra i dipendenti che hanno redatto un piano territoriale
paesistico, finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti
dall'articolo 149, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, e' ripartito l'85 per cento dell'incentivo previsto
dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il
restante 15 per cento dell'incentivo e' attribuito al responsabile
del procedimento.
2. Per l'assegnazione dell'incentivo valgono le altre disposizioni
del presente regolamento.


Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 149 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, cosi' recita:
"Art. 149. - 1. Le regioni sottopongono a specifica
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il
territorio includente i beni ambientali indicati all'art.
146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici
o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime
finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e
ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1
e' facoltativa per le vaste localita' indicate alle
lettere c) e d) dell'art. 139 incluse negli elenchi
previsti dall'art. 140 e dall'art. 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti
previsti al comma 1, si procede a norma dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
4. Fermo il disposto dell'art. 164 il Ministero,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la regione,
puo' adottare misure di recupero e di riqualificazione dei
beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano
stati comunque compromessi".
- Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda le note alle premesse.



Art. 8.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la
determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui
collaudo non sia stato approvato alla data della sua entrata in
vigore. Il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 luglio 2001
Il Ministro: Urbani

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni culturali, foglio n.
189

 

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