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   Normativa Appalti Progettazione  

MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 7 febbraio 2003, n. 90

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo
18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
    a) responsabile del procedimento o responsabili dei procedimenti,
ai  sensi  dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109,  gli  ufficiali del genio nominati ai sensi della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Il  responsabile  del
procedimento  della  fase di affidamento puo' essere un ufficiale, un
dirigente   o   un  funzionario  civile  appartenente  alla  carriera
direttiva amministrativa.
  I  responsabili  del procedimento per la fase di progettazione e di
esecuzione   sono   anche,   nell'ambito   delle   rispettive   fasi,
responsabili  dei  lavori  ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni;
    b) coordinatori   per   la  sicurezza  i  soggetti  nominati  dal
responsabile  del  procedimento  ai  sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
    c) progettisti   i   soggetti   nominati   dal  responsabile  del
procedimento, appartenenti ai ruoli tecnici ed in possesso del titolo
di  studio  adeguato  alla tipologia dell'intervento da progettare ed
all'incarico singolarmente assegnato;
    d) direttore  dei  lavori  e  assistenti, i soggetti designati ai
sensi  dell'articolo  27,  comma  1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109,  dell'articolo  1  e dell'articolo 56 del regio decreto 17 marzo
1932,  n.  365,  regolamento  per  i  lavori  del  genio  militare, e
successive modificazioni;
    e) collaudatori  i  soggetti  nominati ai sensi dell'articolo 28,
comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 81 del
regio  decreto  17  marzo  1932, n. 365, regolamento per i lavori del
genio  militare,  e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 1
della legge 26 giugno 1965, n. 812.

 


          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          criteri    del   Presidente   della   Republica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvata  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  in  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 18, comma 1, della
          legge  11  febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in
          materia  di  lavori  pubblici",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41:
              "1.   Una   somma   non  superiore  all'1,5  per  cento
          dell'importo  posto  a  base  di  gara  di un'opera o di un
          lavoro,  a  valere  direttamente  sugli stanziamenti di cui
          all'art.  16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera
          o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
          contrattazione  decentrata  ed  assunti  in  un regolamento
          adottato  dall'amministrazione,  tra  il responsabile unico
          del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione del
          progetto,  del  piano  della sicurezza, della direzione dei
          lavori,  del  collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
          percentuale  effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5 per
          cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
          e   alla   complessita'   dell'opera   da   realizzare.  La
          ripartizione     tiene    conto    delle    responsabilita'
          professionali   connesse  alle  specifiche  prestazioni  da
          svolgere.    Le    quote   parti   della   predetta   somma
          corrispondenti  a  prestazioni  che  non  sono  svolte  dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.   I  commi  quarto  e  quinto  dell'art.  62  del
          regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
          2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
          lettera  b),  possono  adottare  con  proprio provvedimento
          analoghi criteri.".
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  18,  comma  1,  della  legge 11
          febbraio 1994, n. 109, e' richiamato nella nota al titolo.
              - Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 7, della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109:
              "2.  Il  regolamento  determina  l'importo massimo e la
          tipologia  dei  lavori  per  i  quali  il  responsabile del
          procedimento  puo'  coincidere  con il progettista o con il
          direttore  dei  lavori. Fino alla data di entrata in vigore
          del  regolamento  tale  facolta' puo' essere esercitata per
          lavori  di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione
          della  difesa, in considerazione della struttura gerarchica
          dei   propri   organi   tecnici,   in  luogo  di  un  unico
          responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
          del  procedimento  per ogni singola fase di svolgimento del
          processo    attuativo:    progettazione,   affidamento   ed
          esecuzione.".
              - Il   regio  decreto  17  marzo  1932,  n.  365,  reca
          "Regolamento per i lavori del Genio militare.".
              - La   legge   2  marzo  1949,  n.  143,  e  successive
          modificazioni    reca:    "Approvazione    della    tariffa
          professionale   degli   ingegneri   ed  architetti"  ed  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1949, n.
          90.
              - Il  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri  temporanei o mobili" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223.
              - La  legge  23  agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri" ed e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214.".
              - Si trascrivono i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte dei conti e pubblicati Gazzetta
          Ufficiale.".
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  7,  comma  2,  della  legge  11
          febbraio  1994,  n.  109,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
              - Il  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri temporanei o mobili"; e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 27, comma 1, della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109:
              "1.  Per  l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della
          presente  legge  affidati  in  appalto,  le amministrazioni
          aggiudicatrici  sono  obbligate  ad istituire un ufficio di
          direzione  dei lavori costituito da un direttore dei lavori
          ed eventualmente da assistenti.".
              - Si  trascrive  il  testo degli artt. 1 e 56 del regio
          decreto  17  marzo 1932, n. 365, richiamato nelle note alle
          premesse:
              "Art.  1.  -  E'  approvato  e  reso  esecutivo l'unito
          regolamento  sui  lavori del Genio militare visto, d'ordine
          Nostro, dal Ministro segretario di Stato per la guerra.".
              "Art. 56. (Funzionari incaricati della contabilita' dei
          lavori  ad impresa). - Di regola la contabilita' dei lavori
          ad  impresa viene affidata ai ragionieri geometri del Genio
          militare.  In  via  eccezionale puo' affidarsi ad ufficiali
          del  Genio  o  ad  altri  funzionari, dal capo dell'ufficio
          esecutivo,  in  seguito  ad autorizzazione motivata scritta
          del  competente  comando  del  Genio  da allegarsi poi alla
          contabilita'.".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 28, comma 4, della
          legge  11  febbraio 1994, n. 109, riportata nelle note alle
          premesse:
              "4.  Per  le operazioni di collaudo, le amministrazioni
          aggiudicatrici  nominano  da uno a tre tecnici di elevata e
          specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
          alla  loro  complessita'  e  all'importo  degli  stessi.  I
          tecnici   sono   nominati  dalle  predette  amministrazioni
          nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
          di   carenza   di  organico  accertata  e  certificata  dal
          responsabile  del  procedimento.  Possono  fare parte delle
          commissioni   di   collaudo,   limitatamente   ad  un  solo
          componente,   i   funzionari   amministrativi  che  abbiano
          prestato   servizio   per  almeno  cinque  anni  in  uffici
          pubblici.  E'  abrogata ogni diversa disposizione, anche di
          natura regolamentare.".
              - Si  trascrive il testo dell'art. 81 del regio decreto
          17 marzo 1932, n. 365, riportato nelle note alle premesse:
              "Art.  81.  [A  chi  e' dovoluto il collaudo dei lavori
          (vedi  art.  1 del D.P.R. in data 3 settembre 1949, n. 383,
          pag.  162)].  -  Ai  comandanti  del  genio  e' dovoluto il
          collaudo   di   tutti  i  lavori  del  genio  militare  nel
          territorio di loro competenza, tanto se eseguiti ad impresa
          quanto  se  eseguiti  ad  economia  (in  amministrazione, a
          cottimo o con le truppe).
              La  designazione  del  collaudatore e' fatta invece dal
          Ministero della guerra:
                a) nei  casi di prolungata assenza del comandante del
          genio  titolare;  ed  in  questi  casi la designazione deve
          essere  provocata  in  tempo  utile  da  chi fa le veci del
          titolare;
                b) nei casi speciali in cui, a giudizio del Ministero
          stesso,   il  comandante  del  genio  abbia  avuto  diretta
          ingerenza nella condotta dei lavori.
              Ciascun  comando  del  genio,  per i lavori del proprio
          territorio, puo' pero' delegare lo stesso capo dell'ufficio
          esecutivo   a  compiere  il  collaudo  od  autorizzarlo  ad
          ometterlo  quando  si  tratti  di  lavori  di  mantenimento
          eseguiti  ad economia (in amministrazione). Puo' provvedere
          personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non
          inferiore  a  quello  del capo dell'ufficio esecutivo a cui
          furono  affidati  i  lavori  e  che  non  abbiano  avuto la
          sorveglianza  o  la  direzione dei medesimi) al collaudo di
          lavori ad impresa di importo complessivo non superiore a L.
          40.000;  se  l'importo dei lavori non supera le 10.000 lire
          puo' autorizzare l'omissione del collaudo.
              Quando,  ai  sensi  del  comma  precedente, il collaudo
          venga  omesso,  il  conto  finale  sara'  munito  dal  capo
          dell'ufficio   esecutivo  di  una  dichiarazione  di  buona
          esecuzione conforme al Mod. 33.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1 della legge 26
          giugno  1965,  n.  812,  recante:  "Indennita'  agli uffici
          generale  ed  ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva
          incaricati  del collaudo di lavori del Genio militare e del
          Genio  aeronautico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          20  luglio  1965,  n.  180:      "Art.  1.  - Gli ufficiali
          generali   dell'ausiliaria   e  della  riserva  provenienti
          dall'Arma dei genio, i colonnelli del Genio dell'ausiliaria
          e  della riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria
          e  della  riserva  del  Corpo  del genio aeronautico, ruolo
          ingegneri  (categoria  edili)  possono  essere  incaricati,
          nella  posizione  di  congedo,  del  collaudo di lavori del
          Genio militare e del Genio aeronautico.
              Ai    predetti    ufficiali    e'    corrisposto,   per
          l'espletamento  di  ogni  incarico, un numero di regola non
          superiore   ad   otto  di  compensi  unitari  nella  misura
          stabilita  al successivo art. 2. Tale numero e' determinato
          dal  Ministero,  su  parere  del  capo  del servizio che ha
          conferito   l'incarico   stesso  tenendo  conto  del  tempo
          impiegato  nel  lavoro  da tavolo per la compilazione delle
          relazioni   sui  rilievi  eseguiti  e  dei  certificati  di
          collaudo,  per  la  revisione  contabile  e  per  gli altri
          incombenti.
              Qualora  gli incarichi di collaudo dovessero richiedere
          un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche
          contabili,  per la quantita' e complessita' delle riserve o
          per  altre  cause  accertate,  puo'  essere  attribuito  al
          collaudatore,  in via eccezionale e su parere del direttore
          generale del Genio, o del Genio per i lavori militari della
          marina  o  del  Demanio  aeronautico, un numero maggiore di
          compensi unitari.
              Nel  caso  che in dipendenza degli incarichi suindicati
          debbano   recarsi   fuori   del  comune  di  loro  abituale
          residenza,  gli  ufficiali  predetti,  oltre al trattamento
          economico  di missine previsto per i pari grado in servizio
          permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al
          successivo  art.  2  per  ogni  giorno o frazione di giorno
          trascorsi   fuori  dalla  residenza  abituale  strettamente
          indispensabili all'espletamento dell'incarico.
              Il  numero  complessivo  dei  compensi  che puo' essere
          attribuito  mensilmente a ciascun collaudatore non superare
          le sessanta unita'.".
 
                                 Art. 2.
           Quantificazione del fondo e criteri applicativi

  1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  18,  comma  1, della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni, e' riferito ai
soli  lavori  effettivamente  appaltati  ed e' determinato sulla base
dell'importo  lordo posto a base di gara, in misura pari all'l,5% per
i  lavori  delle  classi e categorie I c), I d), I e), I f), I g), II
b),  III a), III b), III c), IV c), VIII, IX a), IX b) e all'l% per i
lavori  delle  classi  e categorie I a), I b), VI a), VI b), previsti
dall'articolo  14  del testo unico della tariffa degli onorari per le
prestazioni  professionali  dell'ingegnere  e dell'architetto, di cui
alla  legge  2 marzo  1949,  n.  143,  e successive modificazioni, di
seguito  definito  "testo  unico".  Eventuali  varianti suppletive ai
lavori appaltati non comportano aumento del fondo stesso.
  2. Il personale destinatario del compenso e' individuato tra coloro
che   hanno   concorso  o  comunque  contribuito  alle  attivita'  di
progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori.
  3.   L'effettivo  coinvolgimento  del  personale  destinatario  del
compenso e' comprovato con atti o documenti firmati dagli interessati
e  vistati  dall'Amministrazione  appaltante,  dai quali si evince il
tipo di attivita' svolta.
  4.  La  misura  del  compenso  di cui all'articolo 2 della legge 26
giugno 1965, n. 812, e' aggiornata secondo le modalita' e criteri del
presente regolamento.

 


          Note all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art.  18,  comma  1,  della  legge 11
          febbraio 1994, n. 109, e' richiamato nella nota al titolo.
              - La  legge  2  marzo 1949, n. 143, reca: "Approvazione
          della  tariffa professionale degli ingegneri ed architetti"
          ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 19 aprile
          1949.
              - Si riporta il testo dell'art. 14:
              "Art.  14.  -  Agli  effetti della determinazione degli
          oneri  a  percentuale  dovuti  al  professionista  le opere
          considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e
          categorie  descritte  nell'elenco seguente, avvertendo che,
          se un lavoro professionale interessa piu' di una categoria,
          gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati
          separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria
          e non globalmente.

==============================================
Classe|Ctg.|                         OGGETTO
==============================================
---------------------------------------------------------------------
      |    |Costruzioni rurali, industriali civili artistiche e
I     |    |decorative
---------------------------------------------------------------------
      |    |Costruzioni informate a grande semplicita', fabbricati
      |    |rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza
      |    |particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche,
      |    |edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in
      |    |cemento armato o solettoni in laterizi per case di
      |    |abitazione appoggianti su murature ordinarie per portate
      |a)  |normali fino a 5 metri.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Edifici industriali di importanza costruttiva corrente.
      |    |Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli
      |    |ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli,
      |    |cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di
      |b)  |media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di
      |    |importanza maggiore, scuole importanti ed istituti
      |    |superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo,
      |    |edifici di abitazione civile e di commercio, villini
      |c)  |semplici e simili.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Palazzi e case signorili, ville e villini signorili,
      |    |giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema,
      |    |chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere
      |    |decorati-vo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli
      |    |edifici di rilevante importanza tecnica ed
      |    |architettonica. Costruzioni industriali con
      |    |caratteristiche speciali e di peculiare importanza
      |d)  |tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Costruzioni di carattere prettamente artistico e
      |    |monumentale. Chioschi, padiglioni. fontane, altari,
      |    |monumenti commemorativi, costruzioni funerarie.
      |    |Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e
      |    |di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in
      |e)  |metallo, in vetro, ecc.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Strutture o parti di strutture complesse in cemento
      |f)  |armato.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Strutture o parti di strutture in cemento armato
      |    |richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese
      |g)  |strutture antisismiche.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Impianti industriali completi e cioe': macchinario,
      |    |apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo
      |    |svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati,
      |    |quando questi siano parte integrante del macchinario e
II    |    |dei dispositivi industriali.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Impianti per le industrie molitorie, cartarie,
      |    |alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del
      |a)  |cuoio e simili.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Impianti della industria chimica inorganica, della
      |    |preparazione e distillazione dei combustibili, impianti
      |    |siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali,
      |    |fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e
      |    |ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione,
      |b)  |chimico-alimentari e tintorie.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Impianti della industria chimica organica, della piccola
      |    |industria chimica speciale, impianti di metallurgia
      |    |(esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la
      |    |preparazione ed il trattamento dei minerali per la
      |c)  |sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Impianti di servizi generali interni e stabilimenti
      |    |industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni
      |    |civili, e cioe' macchinario, apparecchi ed annessi non
      |    |strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti
      |    |parte di opere complessivamente considerate nelle
III   |    |precedenti classi.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore,
      |    |della energia elettrica e della forza motrice, per
      |    |l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione
      |    |di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali,
      |    |impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od
      |    |industriale ed opere relative al trattamento delle acque
      |a)  |di rifiuto.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo,
      |    |dell'aria compressa, del vuoto, impianti di
      |    |riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti
      |b)  |meccanici.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni,
      |c)  |controlli, ecc.
---------------------------------------------------------------------
IV    |    |Impianti elettrici
---------------------------------------------------------------------
      |    |Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e
      |a)  |dell'elettrometallurgia.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di
      |b)  |conversione, impianti di trazione elettrica.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione
      |    |di energia elettrica, telegrafia, telefonia,
      |c)  |radiotelegrafia e radiotelefonia.
---------------------------------------------------------------------
V     |    |Macchine isolate e loro parti
---------------------------------------------------------------------
VI    |    |Ferrovie e strade
---------------------------------------------------------------------
      |    |Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in
      |    |pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza
      |a)  |da compensarsi a parte.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna
      |    |o comunque con particolari difficolta' di studio, escluse
      |    |le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi
      |    |speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e
      |b)  |funicolari.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione
      |    |di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali
      |    |e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e
      |    |di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere
VII   |    |d'arte di importanza da computarsi a parte.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale,
      |a)  |sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di
      |    |acqua (esclusi i macchinari). - Derivazioni di acqua per
      |b)  |forza motrice, e produzione di energia elettrica.
---------------------------------------------------------------------
      |c)  |Opere di navigazione interna e portuali.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua
VIII  |    |Fognature urbane
---------------------------------------------------------------------
IX    |    |Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
---------------------------------------------------------------------
      |    |Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici
      |    |per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei
      |a)  |tipi ordinari.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere
      |    |metalliche di tipo spieciale di notevole importanza
      |b)  |costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
---------------------------------------------------------------------
      |    |Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni
      |c)  |speciali.

              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  della  legge
          26 giugno 1965, n. 812 riportato nelle note all'art. 1:
              "Art.  2.  -  Le  misure del compenso ordinario sono le
          seguenti:

 per i generali di corpo di armata e gradi corrispondenti   L. 900
 per i generali di divisione e di brigata e gradi
   corrispondenti ....                                       " 800
 per i colonnelli ....                                       " 700".
 
                                Art. 3.
                       Ripartizione del fondo

  1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  2  e'  attribuito, secondo la
seguente ripartizione in relazione alle funzioni espletate:
    a) 6%   al   responsabile   del   procedimento  per  la  fase  di
progettazione e suoi collaboratori;
    b) 50% ai progettisti incaricati della progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva;
    c) 6%  al  coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
di  cui  al  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni;
    d) 6% al responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ed ai suoi collaboratori;
    e) 6%  al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione
ed ai suoi collaboratori;
    f) 21%  al direttore dei lavori ed ai suoi assistenti, inclusa la
quota  del  6%  a  favore del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione  dei lavori, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, e successive modificazioni;
    g) 5% ai collaudatori.
  2.  La ripartizione delle quote di fondo di cui al comma 1, lettere
a),  d), e), f), e' operata dai responsabili dei procedimenti, ovvero
dal direttore dei lavori, in maniera tale che tutti i collaboratori e
assistenti  percepiscano  un'identica  somma  e  quella percepita dal
responsabile  del  procedimento o direttore dei lavori non superi, in
relazione  alle  tipologie  ed  alle caratteristiche del progetto, il
doppio   di   quella   percepita  da  ciascuno  di  essi,  garantendo
l'informazione.
  3.  La ripartizione della quota di fondo di cui al comma 1, lettera
b),  e'  effettuata dal responsabile del procedimento, per la fase di
progettazione,  sulla  base  di  criteri stabiliti ai sensi del testo
unico,  in  funzione  del  contributo  professionale  apportato nella
suddetta fase. Quando le tipologie degli impianti progettati non sono
esplicitamente  indicate  nel testo unico, il calcolo dei compensi e'
effettuato  per  analogia  alle  fattispecie tecnologicamente affini,
individuate nel testo unico.
  4. Ai fini dell'applicazione del testo unico, si intende:
    a) per  progettazione preliminare, l'insieme delle prestazioni di
cui alle lettere a) e b) della tabella B annessa al testo unico;
    b) per  progettazione  definitiva,  la  prestazione  di  cui alla
lettera c) della tabella B annessa al testo unico;
    c) per  progettazione  esecutiva,  l'insieme delle prestazioni di
cui alle lettere d), e) ed f) della tabella B annessa al testo unico.

          Nota all'art. 3:
              -  Il  decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494 e'
          richiamato nella nota all'art. 1.
                                Art. 4.
              Modalita' di corresponsione dei compensi

  1.  L'attribuzione  dei  compensi  spettanti  e'  effettuata con le
seguenti modalita':
    a) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b),
c)  e  d):  il  70%  al  momento dell'appalto dei lavori ed il 30% al
momento dell'emissione del verbale di compimento dei lavori;
    b) per  i  compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed
f):  il 90% sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori ed il 10%
in seguito all'approvazione del collaudo definitivo;
    c) per  i  compensi  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera g):
fino  al  90%  sulla  base  di  stati  d'avanzamento dei lavori per i
collaudi   in   corso   d'opera   ed   il   residuo  10%  in  seguito
all'approvazione del collaudo definitivo.
  2.  I  compensi di cui al comma 1, sono attribuiti solo nel caso in
cui  il  progetto  sia  approvato e appaltato. I compensi stessi sono
recuperati,  secondo  le  vigenti disposizioni e previa comunicazione
agli  interessati  ai fini del contraddittorio, qualora nel corso dei
lavori  si  renda necessario apportare al progetto varianti derivanti
da errori di progettazione che comportino ulteriori impegni economici
in misura superiore al 10% dell'importo dell'appalto.

 

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