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   Normativa Appalti Progettazione 
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 ottobre 2002
Studi di fattibilita' e loro sviluppo progettuale. (Deliberazione n. 89/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) che,
all'art. 14, dispone che l'attivita' di realizzazione dei lavori
pubblici si svolga sulla base di programmi triennali, definiti
momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni, predisposti dai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a) della medesima legge;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, all'art. 1, al
dichiarato fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici
istituisce, presso la Cassa depositi e prestiti, il fondo rotativo
per la progettualita' che anticipa a regioni ed enti locali le spese
occorrenti per il finanziamento, tra l'altro, di studi di
fattibilita';
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, che, all'art. 11, come modificato dall'art.
13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istituisce il "fondo per la
progettazione" per il finanziamento, a fondo perduto, della
progettazione di opere di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti sovraregionali da esse vigilati;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per le aree
depresse;
Vista la citata legge n. 144/1999, che, all'art. 4, individua lo
studio di fattibilita' per opere di costo complessivo superiore a 20
miliardi di lire quale strumento ordinario preliminare ai fini
dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, all'art. 54,
istituisce un fondo nazionale per il sostegno alla progettazione
delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2002, n.
202, recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa
del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n.
195/1998), con la quale questo Comitato attribuiva 1.807,599 Meuro
(3.500 miliardi di lire), a carico degli stanziamenti della legge n.
208/1998, alle intese istituzionali di programma per la realizzazione
di interventi infrastrutturali e, nel limite massimo del 3% di detto
importo, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilita';
Viste le delibere 30 giugno 1999, n. 106 (Gazzetta Ufficiale n.
248/1999), e 6 agosto 1999, n. 135 (Gazzetta Ufficiale n. 242/1999),
con le quali questo Comitato ha proceduto all'ammissione a
finanziamento degli studi di fattibilita' come sopra selezionati ed
ha formulato direttive sui contenuti, indicando in apposito allegato
(all. B) i requisiti che i medesimi debbono presentare;
Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 142 (Gazzetta Ufficiale
n. 266/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n.
96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21
dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile 2001,
n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), e 3 maggio 2002, n. 36
(Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), con le quali questo Comitato ha
proceduto al riparto delle risorse per le aree depresse recate,
rispettivamente, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, 23 dicembre
1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, e 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 11 (Gazzetta Ufficiale
n. 123/2002), riguardante modalita' di approvazione degli studi di
fattibilita';
Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 62 (Gazzetta Ufficiale
n. 261/2002), con la quale, fra l'altro, viene affidata a Sviluppo
Italia l'attivita' di advisor e di supporto tecnico alle
amministrazioni centrali, alle regioni e alle province autonome nella
fase attuativa degli studi di fattibilita', a partire da quelli gia'
conclusi;
Considerato che la normativa sopra richiamata, nel processo di
razionalizzazione della spesa per investimenti pubblici, conferisce
specifica rilevanza agli studi di fattibilita' e mira ad assecondare
l'attivazione della fase di progettazione;
Preso atto che il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha
espressamente indicato nelle linee programmatiche gia' inviate a
questo Comitato la traduzione degli studi di fattibilita' in
progettazione come una delle priorita' per l'attivazione di risorse
per assistenza tecnica di cui al punto 4.4. della delibera n.
36/2002;
Preso atto della relazione dell'Unita' di valutazione degli
investimenti pubblici sugli esiti della tornata di studi di
fattibilita' finanziati da questo Comitato con le citate delibere
numeri 106/99 e 135/99, relazione nella quale si individuano alcuni
possibili interventi volti a valorizzare i risultati degli studi di
fattibilita' gia' conclusi ed a promuovere la qualita' degli studi
futuri;
Delibera:
1. Traduzione degli studi di fattibilita' in progettazione di opere.
1.1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del
Ministero dell'economia e delle finanze attiva le misure necessarie
per promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi oggetto degli
studi di fattibilita' di cui alle delibere numeri 106/99 e 135/99,
che si siano conclusi con una valutazione positiva circa la
convenienza degli interventi analizzati.
A tal fine individua, di concerto con le Amministrazioni competenti
e secondo la procedura descritta nell'allegato alla presente
delibera, gli studi di fattibilita' sui quali avviare attivita' di
supporto tecnico alla traduzione progettuale dei risultati degli
studi stessi.
1.2. In attuazione delle indicazioni del Documento di
programmazione economico-finanziaria e delle previsioni della
delibera n. 62/2002, il servizio di supporto tecnico alle
amministrazioni competenti e' affidato a Sviluppo Italia S.p.a.
1.3. Il programma operativo concernente lo sviluppo progettuale
degli studi di fattibilita' che Sviluppo Italia presentera' al
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione per
l'approvazione, ai sensi del punto 2 della citata delibera n.
62/2002, individuera' anche le modalita' tecniche e organizzative di
realizzazione delle attivita', le risorse tecnico-professionali
attivate ed il costo complessivo previsto.
1.4. L'esercizio dei compiti di indirizzo, coordinamento e verifica
in corso di attuazione dell'attivita' di Sviluppo Italia di cui al
programma citato al punto precedente e' attuato dal Dipartimento per
le politiche di sviluppo e coesione.
1.5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali potra'
avviare, in coordinamento con l'azione del Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione, un programma di accompagnamento
alla progettazione, con riferimento specifico agli studi di
fattibilita' per i quali il Ministero e' Amministrazione proponente,
finanziandolo con risorse per l'assistenza tecnica di cui al punto
4.4 della delibera n. 36/2002 di questo Comitato.
1.6. In sede di stipula o di aggiornamento degli accordi di
programma quadro con cui vengono programmate le risorse di cui alle
delibere numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000, 48/2001 e 36/2002, le
amministrazioni proponenti riporteranno le indicazioni sull'impiego,
ai fini dell'individuazione delle opere proposte a finanziamento, dei
risultati degli studi di fattibilita' di cui alle delibere
numeri 106/1999 e 135/1999, pertinenti al settore d'investimento
inerente agli accordi in esame.
2. Banca dati degli studi di fattibilita' e indirizzi per migliorare
le modalita' di impostazione, attuazione e valutazione degli studi di
fattibilita'.
2.1. Nel quadro delle attivita' della "rete" dei nuclei di
valutazione e verifica di cui alla legge n. 144/1999, il Dipartimento
per le politiche di sviluppo e di coesione avvia le seguenti
iniziative, affidandone il coordinamento all'Unita' di valutazione
degli investimenti pubblici:
a) impostazione, entro il 30 giugno 2003, di una "banca dati"
degli studi di fattibilita', a partire dagli studi finanziati ex
delibera n. 70/1998;
b) predisposizione, entro il 30 giugno 2003, di un documento di
indirizzi tecnici, procedurali, organizzativi e metodologici per
l'impostazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione
degli studi di fattibilita', con la finalita' di promuovere la
qualita' di futuri studi di fattibilita' e di accrescere il loro
utilizzo quale strumento in grado di migliorare qualita' e
tempestivita' degli investimenti pubblici.
Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del
Ministero dell'economia e delle finanze riferira', entro il 31 marzo
2003, a questo Comitato sullo stato di attuazione degli adempimenti
previsti.
2.2. Per le finalita' di cui al precedente punto 2.1 possono essere
utilizzate, di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risorse di cui alla
delibera n. 36/2002 destinate alla modernizzazione della Pubblica
amministrazione.
Roma, 24 ottobre 2002

Il Presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 213

 

Allegato A

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
delibera le amministrazioni proponenti studi di fattibilita'
finanziati ai sensi della delibera n. 70/1998, dovranno:
a) inviare alla Segreteria del CIPE ed all'Unita' di
valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) un riepilogo della
situazione degli studi di propria competenza, indicando lo stato di
avanzamento di ciascuno studio (in corso di elaborazione, consegnato,
certificato ai sensi della delibera 28 marzo 2002 n. 11, punto 1.1),
e gli eventuali sbocchi progettuali previsti per le opere individuate
dallo studio. Il riepilogo verra' redatto seguendo un modello di
rilevazione che l'UVAL trasmettera' in tempo utile alle
amministrazioni interessate;
b) completare la trasmissione, alla Segreteria del CIPE, della
documentazione di cui al punto 1.2 della predetta delibera n.
11/2002. Degli studi certificati verra' inviata copia completa (in
supporto magnetico o cartaceo) all'UVAL.
2. Fatta salva la possibilita' di segnalare, da parte delle
Amministrazioni competenti, i casi nei quali sussistano difficolta'
rilevanti di ultimazione o di certificazione dello studio o di
trasmissione della documentazione, del mancato adempimento di quanto
previsto al punto 1b) si terra' conto in sede di assegnazione di
eventuali fondi per il co-finanziamento di nuovi studi di
fattibilita' a valere sulle risorse per le aree depresse.
3. Sulla base della documentazione di cui al punto 1 a) e 1 b),
il Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS), avvalendosi del
supporto tecnico di Sviluppo Italia, identifica, in base a criteri di
qualita' e tenendo conto dell'eventuale ordine di prionta' espresso
dalle amministrazioni proponenti, un primo elenco di studi di
fattibilita' ai quali dare il supporto tecnico di cui al punto 1.2
del testo della presente delibera, e ne informa le amministrazioni
competenti.
4. Le amministrazioni competenti possono richiedere, entro trenta
giorni dalla data della comunicazione del DPS, modifiche e revisioni
dell'elenco di studi di cui al punto 3. Ove necessario, tali
modifiche potranno essere concordate anche attraverso incontri
tecnici con il DPS e Sviluppo Italia.

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