Ministero
dei lavori pubblici. Direttiva 21.6.99
Regolamentazione dei conferimenti e delle autorizzazioni d'incarichi nei confronti dei
dipendenti del Ministero dei lavori pubblici.
Visto il testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare gli articoli 60, 61,
62, 63, 64;
Vista la legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed, in
particolare, l'art. 1, comma 60, come integrato e modificato dall'art. 6
della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
ed i successivi commi 124 e 125;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, e gli articoli 3, 4, 14, 24 e 58 come integrati
e modificati dagli articoli 3, 4, 9, 16 e 26 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80 [3];
Viste le circolari del
Dipartimento della funzione pubblica 19 febbraio 1997, n.3 e 18 luglio 1997 n.6;
Vista la direttiva del Ministro dei lavori
pubblici 8 ottobre 1997, n. 10536/21/57 registrata alla Corte dei conti il 27 novembre
1997 al registro n. 2, foglio n. 326;
Considerato il carattere di esclusività proprio
delle prestazioni lavorative dei pubblici dipendenti, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di rispettiva appartenenza;
Considerato il conseguente divieto sancito
dall'ordinamento nei confronti della prestazione continuativa di attività di natura
professionale, ovvero relative a lavoro subordinato da parte degli stessi pubblici
dipendenti;
Considerato che, conseguentemente, il
conferimento o l'autorizzazione di incarichi nei confronti dei pubblici dipendenti, da
parte rispettivamente dell'amministrazione di appartenenza, ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, ovvero di altri soggetti pubblici o privati, nei casi previsti dalla
legge, costituisce eccezione all'accennato principio dell'esclusività della prestazione
lavorativa;
Ritenuta l'esigenza di individuare, in via
generale, alla luce dei principi predetti e di quelli dettati dalla direttiva n.
10536/21/57/97, citata in premessa, i tempi ed i modi per il conferimento degli incarichi
interni e per la concessione delle autorizzazioni ad incarichi esterni, dettando
disposizioni integrative di quelle contenute nella menzionata direttiva, per la migliore
attuazione delle norme di cui all'art. 26 del pure citato decreto
legislativo n. 80/1998, e nelle more dell'attuazione dell'art. 16 dello stesso decreto
legislativo, al fine, tra l'altro, di assicurare l'equa ripartizione di essi, nonché di
rapportare correttamente gli stessi incarichi alla specifica qualificazione professionale
ed all'attività di istituto dei dipendenti destinatari, anche nell'ottica
dell'accrescimento professionale dei dipendenti stessi. Sulla proposta del servizio di
controllo interno,
E m a n a
la seguente direttiva:
Articolo 1
I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici,
nelle more dell'attuazione. dell'art 16 del decreto legislativo n. 80/1998
citato in premessa, compatibilmente con le attività di istituto, possono svolgere, di
regola, nuovi incarichi nel limite massimo di tre nell'anno solare, purché tali nuovi
incarichi, sommati a quelli precedentemente conferiti e/o autorizzati ed ancora in corso
nell'anno considerato, non eccedano il numero complessivo di cinque. Nei limiti massimi
indicati e fermo restando il principio della compatibilità con le attività di istituto,
non sono conteggiati gli eventuali incarichi di componente di commissioni di concorsi
pubblici, per esami, nè quelli relativi alla partecipazione a commissioni di studio,
gruppi di lavoro, commissioni di indagine o ispettive, o ad altre attività similari,
ancorché di carattere individuale. Eventuali deroghe a tale limite massimo possono essere
consentite, in via eccezionale, con provvedimento motivato del Ministro che dia conto
della specialità del caso in relazione a preminenti interessi dell'amministrazione.
Articolo 2
Il conferimento di incarichi da parte di tutti
gli organi del Ministero dei lavori pubblici che ne abbiano competenza è sottoposto, ai
fini dell'accertamento connesso alla disposizione contenuta nell'art. 1 della presente
direttiva, al preventivo, obbligatorio esame della Direzione generale degli affari
generali e del personale presso la quale è istituita l'anagrafe delle prestazioni del
personale del Ministero dei lavori pubblici. La stessa Direzione generale comunica l'esito
dell'accertamento all'organo competente al conferimento dell'incarico, anche ai fini di
un'ulteriore, eventuale designazione, nel caso in cui la stessa istruttoria attesti
l'assenza delle condizioni sopra indicate. In tal caso, inoltre, l'organo competente, ove
ritenga, sottopone alla definitiva valutazione del Ministro le ragioni che, a suo avviso,
suggeriscano di procedere, comunque, al proposto conferimento. Gli stessi organi del
Ministero dei lavori pubblici comunicano all'ufficio di gabinetto gli incarichi conferiti
a soggetti estranei all'amministrazione, indicando le valutazioni e le motivazioni che non
abbiano consentito di avvalersi delle professionalità presenti all'interno
dell'amministrazione stessa.
Articolo 3
Le proposte nominative di incarichi nei confronti
di dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, da parte di altre pubbliche
amministrazioni, di enti pubblici economici e - nei casi previsti dalla direttiva n.
10536/21/57/97 citata in premessa - da parte di soggetti privati, formulate, nei confronti
del Ministero dei lavori pubblici, a norma dei commi 8, 9 e 10 dell'art.
26 del decreto legislativo n. 80/1998 citato in premessa, nonché le richieste di
autorizzazione avanzate dai dipendenti interessati, sono sottoposte al preventivo,
obbligatorio accertamento della Direzione generale degli affari generali e del personale
ai fini della concessione, ovvero del diniego dell'autorizzazione, da parte del Ministro,
nei confronti dei dirigenti generali e del presidente generale del consiglio superiore dei
lavori pubblici, da parte di quest'ultimo, nei confronti dei presidenti di sezione dello
stesso consiglio e da parte dei dirigenti generali nei confronti dei dirigenti di seconda
fascia e dei funzionari. Nel caso in cui tale accertamento e le conseguenti valutazioni
impongano il diniego della richiesta autorizzazione, il Ministero, sulla base di apposita
proposta di designazione formulata dall'organo competente, sottopone all'autonoma
valutazione dell'amministrazione, dell'ente pubblico economico, ovvero del soggetto
privato interessato, il nominativo di altro, o di altri dipendenti dotati di
qualificazione professionale coerente con l'incarico di cui trattasi.
Articolo 4
Ai fini istruttori preliminari al conferimento di
incarichi interni ed all'autorizzazione di incarichi esterni, le designazioni provenienti
dai competenti organi del Ministero, le proposte d'incarico provenienti da altre pubbliche
amministrazioni, da enti pubblici economici o da soggetti privati e le istanze di
autorizzazione dei soggetti interessati debbono essere rivolte alla Direzione generale
degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, la quale assicura
la massima possibile sollecitudine negli adempimenti di propria competenza, ai fini del
rispetto dei termini indicati nel comma 10, dell'art. 26, del decreto legislativo n.
80/1998, più volte citato, da parte dell'organo competente alla pronuncia di merito.
Articolo 5
L'autorizzazione prevista dalle norme anzi
accennate non trova luogo nei riguardi degli incarichi conferiti dagli organismi
parlamentari, dagli organi della giurisdizione e dalle autorità di garanzia, nonché da
tutti gli organismi e dalle istituzioni non compresi nell'elencazione contenuta nell'art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, citato in premessa, in considerazione
della peculiarità istituzionale degli stessi. Resta fermo, per il dipendente interessato,
l'obbligo di informare l'amministrazione la quale potrà sottoporre alle autonome
valutazioni dell'autorità conferente eventuali, particolari circostanze ostative arrecate
dall'incarico al corretto andamento dell'attività di istituto demandata al dipendente
incaricato. La presente direttiva viene rimessa al preventivo esame della Corte dei conti,
a norma della legge n. 20/1994, citata in premessa e viene pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale.
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