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Ministero dei lavori pubblici. Direttiva 21.6.99
Regolamentazione dei conferimenti e delle autorizzazioni d'incarichi nei confronti dei dipendenti del Ministero dei lavori pubblici.

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare gli articoli 60, 61, 62, 63, 64;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed, in particolare, l'art. 1, comma 60, come integrato e modificato dall'art. 6 della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, ed i successivi commi 124 e 125;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, e gli articoli 3, 4, 14, 24 e 58 come integrati e modificati dagli articoli 3, 4, 9, 16 e 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 [3];

Viste le circolari del Dipartimento della funzione pubblica 19 febbraio 1997, n.3 e 18 luglio 1997 n.6;

Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 10536/21/57 registrata alla Corte dei conti il 27 novembre 1997 al registro n. 2, foglio n. 326;

Considerato il carattere di esclusività proprio delle prestazioni lavorative dei pubblici dipendenti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni di rispettiva appartenenza;

Considerato il conseguente divieto sancito dall'ordinamento nei confronti della prestazione continuativa di attività di natura professionale, ovvero relative a lavoro subordinato da parte degli stessi pubblici dipendenti;

Considerato che, conseguentemente, il conferimento o l'autorizzazione di incarichi nei confronti dei pubblici dipendenti, da parte rispettivamente dell'amministrazione di appartenenza, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, ovvero di altri soggetti pubblici o privati, nei casi previsti dalla legge, costituisce eccezione all'accennato principio dell'esclusività della prestazione lavorativa;

Ritenuta l'esigenza di individuare, in via generale, alla luce dei principi predetti e di quelli dettati dalla direttiva n. 10536/21/57/97, citata in premessa, i tempi ed i modi per il conferimento degli incarichi interni e per la concessione delle autorizzazioni ad incarichi esterni, dettando disposizioni integrative di quelle contenute nella menzionata direttiva, per la migliore attuazione delle norme di cui all'art. 26 del pure citato decreto legislativo n. 80/1998, e nelle more dell'attuazione dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo, al fine, tra l'altro, di assicurare l'equa ripartizione di essi, nonché di rapportare correttamente gli stessi incarichi alla specifica qualificazione professionale ed all'attività di istituto dei dipendenti destinatari, anche nell'ottica dell'accrescimento professionale dei dipendenti stessi. Sulla proposta del servizio di controllo interno,

E m a n a

la seguente direttiva:

Articolo 1

I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, nelle more dell'attuazione. dell'art 16 del decreto legislativo n. 80/1998 citato in premessa, compatibilmente con le attività di istituto, possono svolgere, di regola, nuovi incarichi nel limite massimo di tre nell'anno solare, purché tali nuovi incarichi, sommati a quelli precedentemente conferiti e/o autorizzati ed ancora in corso nell'anno considerato, non eccedano il numero complessivo di cinque. Nei limiti massimi indicati e fermo restando il principio della compatibilità con le attività di istituto, non sono conteggiati gli eventuali incarichi di componente di commissioni di concorsi pubblici, per esami, nè quelli relativi alla partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro, commissioni di indagine o ispettive, o ad altre attività similari, ancorché di carattere individuale. Eventuali deroghe a tale limite massimo possono essere consentite, in via eccezionale, con provvedimento motivato del Ministro che dia conto della specialità del caso in relazione a preminenti interessi dell'amministrazione.

Articolo 2

Il conferimento di incarichi da parte di tutti gli organi del Ministero dei lavori pubblici che ne abbiano competenza è sottoposto, ai fini dell'accertamento connesso alla disposizione contenuta nell'art. 1 della presente direttiva, al preventivo, obbligatorio esame della Direzione generale degli affari generali e del personale presso la quale è istituita l'anagrafe delle prestazioni del personale del Ministero dei lavori pubblici. La stessa Direzione generale comunica l'esito dell'accertamento all'organo competente al conferimento dell'incarico, anche ai fini di un'ulteriore, eventuale designazione, nel caso in cui la stessa istruttoria attesti l'assenza delle condizioni sopra indicate. In tal caso, inoltre, l'organo competente, ove ritenga, sottopone alla definitiva valutazione del Ministro le ragioni che, a suo avviso, suggeriscano di procedere, comunque, al proposto conferimento. Gli stessi organi del Ministero dei lavori pubblici comunicano all'ufficio di gabinetto gli incarichi conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, indicando le valutazioni e le motivazioni che non abbiano consentito di avvalersi delle professionalità presenti all'interno dell'amministrazione stessa.

Articolo 3

Le proposte nominative di incarichi nei confronti di dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, da parte di altre pubbliche amministrazioni, di enti pubblici economici e - nei casi previsti dalla direttiva n. 10536/21/57/97 citata in premessa - da parte di soggetti privati, formulate, nei confronti del Ministero dei lavori pubblici, a norma dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 80/1998 citato in premessa, nonché le richieste di autorizzazione avanzate dai dipendenti interessati, sono sottoposte al preventivo, obbligatorio accertamento della Direzione generale degli affari generali e del personale ai fini della concessione, ovvero del diniego dell'autorizzazione, da parte del Ministro, nei confronti dei dirigenti generali e del presidente generale del consiglio superiore dei lavori pubblici, da parte di quest'ultimo, nei confronti dei presidenti di sezione dello stesso consiglio e da parte dei dirigenti generali nei confronti dei dirigenti di seconda fascia e dei funzionari. Nel caso in cui tale accertamento e le conseguenti valutazioni impongano il diniego della richiesta autorizzazione, il Ministero, sulla base di apposita proposta di designazione formulata dall'organo competente, sottopone all'autonoma valutazione dell'amministrazione, dell'ente pubblico economico, ovvero del soggetto privato interessato, il nominativo di altro, o di altri dipendenti dotati di qualificazione professionale coerente con l'incarico di cui trattasi.

Articolo 4

Ai fini istruttori preliminari al conferimento di incarichi interni ed all'autorizzazione di incarichi esterni, le designazioni provenienti dai competenti organi del Ministero, le proposte d'incarico provenienti da altre pubbliche amministrazioni, da enti pubblici economici o da soggetti privati e le istanze di autorizzazione dei soggetti interessati debbono essere rivolte alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, la quale assicura la massima possibile sollecitudine negli adempimenti di propria competenza, ai fini del rispetto dei termini indicati nel comma 10, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 80/1998, più volte citato, da parte dell'organo competente alla pronuncia di merito.

Articolo 5

L'autorizzazione prevista dalle norme anzi accennate non trova luogo nei riguardi degli incarichi conferiti dagli organismi parlamentari, dagli organi della giurisdizione e dalle autorità di garanzia, nonché da tutti gli organismi e dalle istituzioni non compresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, citato in premessa, in considerazione della peculiarità istituzionale degli stessi. Resta fermo, per il dipendente interessato, l'obbligo di informare l'amministrazione la quale potrà sottoporre alle autonome valutazioni dell'autorità conferente eventuali, particolari circostanze ostative arrecate dall'incarico al corretto andamento dell'attività di istituto demandata al dipendente incaricato. La presente direttiva viene rimessa al preventivo esame della Corte dei conti, a norma della legge n. 20/1994, citata in premessa e viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

 

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