MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
DIRETTIVA 30 novembre 2000
Modalita' di affidamento delle gestioni totali aeroportuali. (Direttiva n.
141-T).
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come successivamente modificato;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1998, n. 202, regolamento recante norma sull'organizzazione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'art. 1, comma 13,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1997,
n. 521, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art.
10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui e' stata disposta la
costituzione di societa' di capitali per la gestione dei servizi e
infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
Vista la circolare 20 ottobre 1999, n. 12479 AC,
emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento;
Considerata l'urgenza di dare attuazione al
regolamento n. 521/97, per rendere effettiva la riforma del settore delle
gestioni aeroportuali;
Ravvisata la necessita' di fornire indicazioni
sulla portata di alcune previsioni normative nel regolamento n. 521/97 e,
conseguentemente, sulle modalita' della loro applicazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come
successivamente modificata;
Acquisito il parere del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze nella
Conferenza dei servizi svoltasi in data 19 maggio 2000 e 26 luglio 2000;
Vista la nota n. 418 in data 22 novembre 2000
del Ministero dei lavori pubblici;
Emana la seguente
direttiva:
1. Per le modalita' di affidamento della
gestione totale aeroportuale, il regolamento n. 521/97 prevede le seguenti
procedure:
1) in via prioritaria (art. 7), l'affidamento
della gestione totale puo' essere direttamente accordato ai soggetti che,
all'atto dell'entrata in vigore del regolamento, risultavano titolari di
gestione parziale aeroportuale, anche in regime di precariato, ed avevano
attivato la procedura di cui all'art. 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, a condizione
che abbiano ottemperato ai seguenti adempimenti:
adeguamento dell'assetto societario alle
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento;
presentazione dell'istanza per l'affidamento
della gestione totale aeroportuale;
successiva domanda corredata da un programma di
intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano
economico-finanziario;
2) affidamento, mediante gare ad evidenza
pubblica (art. 8), a societa' di capitale in possesso dei prescritti requisiti,
nella eventualita' che:
i soggetti di cui al precedente punto 1), non
siano legittimati o non abbiano ottemperato a quanto prescritto dal regolamento,
con riferimento al rispetto sia dei termini che delle modalita';
i soggetti di cui al precedente punto 1) non
ottengano l'affidamento della gestione totale.
2. In relazione alle disposizioni del
regolamento, l'ENAC dovra' in primo luogo verificare, attraverso l'esame della
documentazione prodotta, se i soggetti titolari di gestione parziale
aeroportuale, anche in regime di precariato, abbiano provveduto ad adeguarsi,
entro il termine prescritto dall'art. 6 del regolamento, alle disposizioni
concernenti la costituzione delle societa' di capitali con riferimento a tutte
le componenti richieste affinche' l'adeguamento, attuato secondo le procedure di
cui all'art. 2, renda il soggetto conforme, nell'assetto societario, al modello
di cui agli articoli 3 e 4.
Qualora, dalle verifiche effettuate, dovesse
risultare che l'adeguamento sia stato fatto fuori dai termini prescritti ovvero
che non sia conforme a quanto disposto dalle norme regolamentari, dovra' essere
attivato il procedimento per l'affidamento concorrenziale di cui all'art. 8 del
regolamento stesso.
Ove l'adeguamento societario sia avvenuto nel
termine di cui all'art. 6 e l'istanza della societa' richiedente sia stata
presentata in conformita' alle disposizioni regolamentari, si potra' procedere
all'esame della domanda corredata dal programma di intervento prodotta dalla
societa' stessa, la quale, proprio perche' correttamente strutturata in
relazione alle norme regolamentari, puo' aspirare all'affidamento della gestione
totale secondo la procedura dell'art. 7.
3. Con la circolare 20 ottobre 1999, n. 12479
AC, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre
1999, sono stati diramati gli schemi della convenzione tipo e degli altri
documenti che devono corredare la domanda di concessione totale.
L'emanazione di tale circolare, che contiene gli
elementi essenziali per la predisposizione dei suddetti documenti, e'
intervenuta ben otre il termine di carattere ordinatorio previsto dall'art. 17
del decreto ministeriale n. 521/1997. Per tale motivo il termine indicato
nell'art. 7, relativo alla presentazione della domanda corredata da un programma
di intervento, e' da definirsi coerentemente con la data di pubblicazione della
circolare n. 12479 AC. Piu' specificamente, il periodo temporale per
l'integrazione dell'istanza, previsto dall'art. 7, dovra' essere computato a
decorrere dalla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale.
4. Particolare rilevanza riveste, in sede di
valutazione della suddetta documentazione, il programma degli interventi,
poiche' ad esso e' collegata la determinazione della durata della concessione,
che puo' arrivare fino a quaranta anni.
Peraltro, in considerazione che l'esame dei
programmi non si e' ancora completato mentre sussiste l'urgenza di dare corso
all'affidamento delle concessioni di gestioni totali, si ritiene che si possa
procedere all'affidamento in concessione da parte dei Ministeri concertanti per
una durata limitata, determinata provvisoriamente sulla base delle prime
valutazioni dell'ENAC tenuto conto del piano economico finanziario presentato
dal richiedente, e che successivamente, all'esito della valutazione dei
richiamati programmi, si possa procedere alla definitiva determinazione della
durata della concessione. A tal fine, l'ENAC dovra' procedere ai seguenti
accertamenti per la provvisoria determinazione della durata della concessione,
ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 521/1997:
accertamento della ammissibilita' dell'istanza;
accertamento della qualita' di soggetto gestore
parziale, anche in regime precario del richiedente;
accertamento dell'avvenuta attivazione della
procedura ex art. 17 della legge n. 135/1997, da parte dei gestori parziali,
anche in regime precario;
verifica della natura di societa' di capitale
del soggetto richiedente;
verifica dell'avvenuto adeguamento del capitale
sociale della societa' richiedente, a seconda del volume di traffico registrato
nell'ultimo biennio;
verifica dell'avvenuto adeguamento dell'atto
costitutivo della societa' in merito a:
a) oggetto dell'attivita' societaria;
b) separazione contabile dei risultati di
esercizio delle attivita' connesse o collegate all'oggetto principale dell'attivita'
societaria, nei bilanci e nei documenti contabili;
c) misura della partecipazione del socio
pubblico al capitale sociale per esercitare diritti societari, quali la
richiesta di convocazione dell'assemblea, cosi' come previsto nell'art. 4, comma
1, lettera c), del decreto ministeriale n. 521/1997;
d) ingresso di altri enti locali nella societa',
mediante aumento di capitale;
e) esclusione di atti che, nei primi tre anni,
determinino la perdita della posizione di maggioranza del socio privato;
f) modalita' e condizioni di atti che
determinino la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la
detiene;
g) quota di azioni da riservare all'azionariato
diffuso;
verifica, ove del caso, che siano state
espletate le procedure di scelta del socio privato di maggioranza secondo quanto
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533.
Ovvero di cessione a privati delle quote di
maggioranza, secondo le norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474;
verifica dell'avvenuta presentazione del
programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano
economico-finanziario, e prima valutazione dello stesso.
L'ENAC procedera' alla predisposizione di un
apposito programma di lavoro e curera' con sollecitudine l'invio degli atti alle
amministrazioni competenti al fine dell'adozione dei provvedimenti sia
provvisori che definitivi, di competenza.
Il provvedimento definitivo di determinazione
della durata dell'affidamento della gestione totale, dovra' essere predisposto
dall'ENAC, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva,
salvo necessita' indotte da supplementi istruttori, all'esito di valutazioni,
approvate dai Ministeri competenti, formulate con riferimento ai contenuti del
programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano
economico-finanziario di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 521/1997, e
condotte in armonia con il criterio generale dianzi illustrato.
In pendenza dell'adozione del provvedimento
definitivo, sono da intendersi pienamente vigenti le disposizioni della predetta
circolare, con particolare riferimento all'esercizio dei poteri di revoca e
decadenza della concessione di cui all'art. 14 della convenzione tipo da
stipularsi con i soggetti gestori.
In conformita' alle disposizioni dell'art. 7 del
decreto ministeriale n. 521/1997, l'ENAC, all'esito degli adempimenti di
competenza, trasmettera' le convenzioni predisposte per l'affidamento in
concessione della gestione aeroportuale in via provvisoria e, successivamente,
il provvedimento di definitiva determinazione della durata della concessione, ai
fini dell'adozione dei previsti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori
pubblici e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, del
Ministro della difesa.
Roma, 30 novembre 2000
Il Ministro: Bersani
- Registrato alla Corte dei conti il 28
dicembre 2000
- Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 226
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