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   Normativa Appalti di Servizi  

Modificazioni e integrazioni, in attuazione delle direttive 97/52/Ce e 98/4/Ce, al decreto legislativo 17 marzo l995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/Cee in materia di appalti pubblici di servizi.

Articolo 1

L’articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Articolo 1. (Ambito di applicazione) - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l’aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, degli appalti di servizi di cui all’allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell’Iva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in Euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (Dsp).

2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell’Iva, è uguale o superiore al controvalore in Euro di 130.000 Dsp, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all’allegato 8.

3. Per gli appalti di servizi di cui all’allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all’allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all’allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all’articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell’lva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 Euro.

4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in Euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei Dsp da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l’indicazione in lire e in Euro dell’importo dell’appalto».

Articolo 2

L’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Articolo 2.<CF2> (Amministrazioni aggiudicatrici) - 1. Sono amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici; bgli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.

Nell’allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b».

Articolo 3

All’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994 n. l09 e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%».

Articolo 4

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 157, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 è ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell’applicazione del presente decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell’lva, è inferiore al controvalore in Euro di 80.000 Dsp o, nel caso degli appalti di cui all’articolo 1, comma 3, a 80.000 Euro, purché il valore stimato complessivo dei lotti così esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti».

2 All’articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è abrogato il comma 8.

Articolo 5

1 L’articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Articolo 5. (Appalti esclusi). - 1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.

2. Il presente decreto non si applica, inoltre:

a)ai contratti aventi per oggetto l’acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d’applicazione del presente decreto;

b)ai contratti aventi per oggetto l’acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;

c) ai contratti aventi per oggetto servizi d’arbitrato e conciliazione;

d) ai contratti per servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;

e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;

f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perché li utilizzi nell’esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;

g)agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili con il trattato;

h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità all’articolo 296 del trattato;

i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base:

1) a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei all’Unione europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all’utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all’Unione europea;

3) alla procedura propria di un’organizzazione internazionale».

Articolo 6

1All’articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l’inizio dell’esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all’allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all’allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell’Iva, a 750.000 Euro per gli appalti di cui all’articolo 1, comma 3, e al controvalore in Euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2».

Articolo 7

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l’avviso indicativo di cui all’articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all’allegato 4, lettera A, nonché di quelle di cui all’allegato 4, lettera B; l’invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide».

2.All’articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 157, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5bis. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione se le offerte:.

a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;

b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;

c) se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;

d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione».

Articolo 8

l.All’articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto fino a ventisei giorni se è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l’avviso indicativo di cui all’articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all’allegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni di cui all’allegato 4, lettera C) l’invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data».

2.All’articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 157, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all’articolo 9, comma 5-bis.

Articolo 9

1. L’articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Articolo 11. (Raggruppamenti di imprese). 1. Alle gare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

2. L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.

3. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo.

5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’amministrazione.

6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l’eventuale collaudo, fino all’estinzione del rapporto. Tuttavia l’amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

8. In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.

9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti».

Articolo 10

1. L’articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Articolo 12. (Esclusione dalla partecipazione alle gare). 1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall’articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall’articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale;

b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17.

2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a),b), d)ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall’ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l’autenticità.

4.Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

5.Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l’esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso».

Articolo 11

1. L’articolo 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Articolo 13. (Capacità economica e finanziaria). 1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice».

Articolo 12

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato».

Articolo 13

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall’autorità che ha istituito l’elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d’idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b) c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto».

Articolo 14

1.All’articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo l995, n. 158, e successive modifiche».

2.All’articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le presenti disposizioni si applicano:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell’Iva, al momento della pubblicazione del bando, è pari o superiore ai valori indicati nell’articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l’esclusione degli appalti di servizi di cui all’articolo 3, comma 5;

b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell’Iva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore:

1) a 600.000 Euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori indicati nell’allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo l995, n. 158, e successive modifiche;

2) al controvalore in Euro di 400.000 Dsp per gli appalti di servizi contemplati nell’allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell’allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell’allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;

3) a 400.000 Euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all’allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto.

4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l’importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati».

3. All’articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 13, è sostituito dal seguente:

«13. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione».

Articolo 15

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L’amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell’offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l’appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all’aggiudicazione se:

1) sono di ostacolo all’applicazione di norme di legge;

2) sono contrarie al pubblico interesse;

3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;

4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi.

2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito all’aggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l’hanno indotta a rinunciare all’aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee».

Articolo 16

1. L’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Articolo 28. (Prospetti statistici). - 1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell’anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione europea.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato 8 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:

a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all’articolo 1, comma 2;

b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;

c) il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati in base a deroghe all’accordo Omc - Organizzazione Mondiale per il Commercio, già accordo Gatt.

3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all’allegato 1 e la nazionalità dei prestatori di servizi ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all’articolo 7, commi 1 e 2;

b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all’accordo Omc - Organizzazione Mondiale per il Commercio, già accordo Gatt.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni relative agli appalti di cui all’articolo 1, comma 3, di importo stimato, al netto dell’Iva, inferiore a 200.000 Euro».

Articolo 17

1. L’articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Articolo 30. (Procedure di ricorso). - 1. Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute nell’articolo 12 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente decreto».

Articolo 18

1.All’articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto»

2. All’articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«lbis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie».

3.All’allegato 1 è soppressa la nota (2).

L’allegato 4 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Allegato 4

Modelli di bandi e avvisi di gara

A - Preinformazione

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.

2. Appalti complessivi che s’intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all’allegato 1.

3. Data provvisoria per l’avvio delle procedure d’aggiudicazione per ogni categoria.

4. Altre informazioni.

5. Data d’invio dell’avviso.

6. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

7. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo d’applicazione dell’accordo Omc.

B - Procedure aperte

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d’appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo di esecuzione.

4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;

c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Eventuale divieto di varianti.

7. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio o la prestazione del servizio.

8. a) Denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti del caso;

b)Termine ultimo per la richiesta di tali documenti;

c) All’occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti.

9. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte;

b) indirizzo al quale devono essere avviate;

c) lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

10. a) Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte;

b) Data, ora e luogo dell’apertura.

11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.

12. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

13. All’occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l’appalto.

14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

15. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta.

16. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine d’importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d’oneri.

17. Altre informazioni.

18. Data o date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

19. Data d’invio del bando.

20. Data di ricevimento del bando da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

21. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo Omc.

C - Procedure ristrette

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d’appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo di esecuzione.

4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;

c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio o la prestazione del servizio.

9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l’appalto.

10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;

b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;

c) Indirizzo al quale vanno inviate;

d) Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.

11. Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.

12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.

13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

14. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d’importanza, qualora tali informazioni non figurino nell’invito a presentare offerte.

15. Altre informazioni.

16. Data o date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione

17. Data d’invio del bando.

18. Data di ricevimento del bando da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

19. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo Omc.

D - Procedure negoziate

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d’appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo di esecuzione.

4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;

c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio o la prestazione del servizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l’appalto.

10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;

b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;

c) Indirizzo al quale vanno inviate;

d) Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.

l l. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati dall’amministrazione aggiudicatrice.

14. Altre informazioni.

15. Data d’invio del bando.

16. Data di ricevimento del bando da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

17. Date delle precedenti pubblicazioni dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

18. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo Omc.

E - Appalti aggiudicati

(avviso di postinformazione)

1. Nome ed indirizzo dell’amministrazione.

2. Procedura d’aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, comma 2).

3. Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantità di servizi aggiudicati.

4. Data di aggiudicazione dell’appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.

8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto o offerta massima e minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

l0. Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

11. Altre informazioni.

12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

13. Data d’invio dell’avviso.

14. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all’allegato 2, accordo dell’amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell’avviso (articolo 8, comma 3)».

5.L’allegato 7 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Allegato 7

Organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera

Organismi

Società «Stretto di Messina» (Dpcm 23 gennaio 1998); Ente autonomo mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo; Ente nazionale per l’aviazione civile - Enac; Ente nazionale per l’assistenza al volo - Enav.

Categorie

Autorità portuali;

Aziende speciali, istituzioni e società di cui all’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Consorzi per le opere idrauliche;

Università statali, Istituti universitari statali;

Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;

Enti di ricerca e sperimentazione;

Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

Consorzi di bonifica;

Enti di sviluppo o di irrigazione;

Consorzi per le aree industriali;

Enti preposti a servizi di pubblico interesse;

Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;

Enti culturali e di promozione artistica».

Dopo l’allegato 7 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sono aggiunti i seguenti:

«Allegato 8

Amministrazioni aggiudicatrici

di cui all’articolo 1, comma 2:

1 Presidenza del Consiglio dei Ministri

2 Ministero degli affari esteri

3 Ministero della giustizia

4 Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

5 Ministero dell’interno

6 Ministero della difesa

7 Ministero delle finanze

8 Ministero dei lavori pubblici

9 Ministero delle comunicazioni

10 Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato

11 Ministero del lavoro e della previdenza sociale

12 Ministero della sanità

13 Ministero per i beni e le attività culturali

14 Ministero della pubblica istruzione

15 Ministero dell’Università e della ricerca scientifica

16 Ministero dei trasporti e della navigazione

17 Ministero delle politiche agricole e forestali

18 Ministero dell’ambiente

19 Ministero del commercio con l’estero.»

«Allegato 9

Elenco dei pertinenti registri professionali o commerciali o delle pertinenti dichiarazioni o pertinenti certificati di cui all’articolo 15, comma 1:

- in Belgio, il «Registre du commerce - Handelsregister» e gli «ordres professionnels - Beroepsorden»;

- in Danimarca, l’«Erhvers- og Selskabsstyrelsen»;

- in Germania, lo «Handelsregister», lo «Handwerksrolle» e il «Vereinsregister»;

- in Grecia, al prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l’esercizio dell’attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all’allegato I A il registro professionale «Mhtrvo Melethtvn», nonché il «Mhtrvo Grafeivn Meletvn»;

- in Spagna, il «Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda»;

- in Francia, il «Registre du commerce» ed il «Répertoire des métiers»;

- in Italia, il «Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» od il «Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato» o il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»;

- in Lussemburgo, il «Registre aux firmes» ed il «Rôle de la Chambre des métiers»;

- nei Paesi Bassi, lo «Handelsregister»;

- in Portogallo, il «Registro nacional das Pessoas Colectivas»;

- nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di fornire un certificato rilasciato dal «Registrar of companies», o dal «Registrar of Friendly Societies», ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale;

- in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;

- in Finlandia, il Kaupparekisteril/Handelsregistret;

- in Svezia, l’Aktiebolags-, Handels- eller forenings- registern».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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