Modificazioni
e integrazioni, in attuazione delle direttive 97/52/Ce e 98/4/Ce, al decreto legislativo
17 marzo l995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/Cee in materia di appalti
pubblici di servizi.
Articolo 1
Larticolo 1 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Articolo 1. (Ambito di applicazione) - 1. Salvo
quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per
laggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui
allarticolo 2, degli appalti di servizi di cui allallegato 1, il cui valore di
stima, al netto dellIva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o
superiore al controvalore in Euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (Dsp).
2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono
soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al
comma 1 il cui valore di stima, al netto dellIva, è uguale o superiore al
controvalore in Euro di 130.000 Dsp, se sono indetti dalle amministrazioni di cui
allallegato 8.
3. Per gli appalti di servizi di cui
allallegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui allallegato 1, categoria
n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi
di cui allallegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui allarticolo 3, comma
5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima,
al netto delllva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a
200.000 Euro.
4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in
Euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei Dsp da assumere a base per la
determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive
diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha
efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla
data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di
pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano lindicazione in lire
e in Euro dellimporto dellappalto».
Articolo 2
Larticolo 2 del decreto legislativo 17
marzo l995, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Articolo 2.<CF2> (Amministrazioni
aggiudicatrici) - 1. Sono amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni dello Stato,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e
le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici; bgli
organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica,
istituiti per soddisfare specifiche finalità dinteresse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di
diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi
damministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà,
da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.
Nellallegato 7 sono elencati, in modo non
esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b».
Articolo 3
Allarticolo 3 del decreto legislativo 17
marzo l995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei contratti misti di lavori e servizi e
nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della
legge 11 febbraio 1994 n. l09 e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50%».
Articolo 4
1. Allarticolo 4 del decreto legislativo 17
marzo l995, n. 157, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando un appalto di servizi rientrante tra
quelli di cui al comma 3 è ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini
dellapplicazione del presente decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli
lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al
netto delllva, è inferiore al controvalore in Euro di 80.000 Dsp o, nel caso degli
appalti di cui allarticolo 1, comma 3, a 80.000 Euro, purché il valore stimato
complessivo dei lotti così esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo
stimato di tutti i lotti».
2 Allarticolo 4 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, è abrogato il comma 8.
Articolo 5
1 Larticolo 5 del decreto legislativo 17
marzo l995, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Articolo 5. (Appalti esclusi). - 1. Il presente
decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, agli appalti
di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche
e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modifiche.
2. Il presente decreto non si applica, inoltre:
a)ai contratti aventi per oggetto
lacquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di
terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a
tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o
successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia,
indipendentemente dalla forma, nel campo dapplicazione del presente decreto;
b)ai contratti aventi per oggetto
lacquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi
televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;
c) ai contratti aventi per oggetto servizi
darbitrato e conciliazione;
d) ai contratti per servizi finanziari relativi
allemissione, allacquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di
altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;
e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e
selezione del personale;
f) ai contratti per servizi di ricerca e di
sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla
amministrazione aggiudicatrice perché li utilizzi nellesercizio della propria
attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione;
g)agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a
un ente che sia esso stesso unamministrazione aggiudicatrice ai sensi
dellarticolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili
con il trattato;
h) agli appalti di servizi nel settore della
difesa da aggiudicarsi in conformità allarticolo 296 del trattato;
i) agli appalti relativi a servizi dichiarati
segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando
lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
l) agli appalti relativi a servizi regolati da
specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base:
1) a un accordo internazionale concluso con uno o
più Stati estranei allUnione europea, concernente servizi destinati alla
realizzazione, allutilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da
parte degli Stati firmatari;
2) a un accordo internazionale concluso in
relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o
estraneo allUnione europea;
3) alla procedura propria di
unorganizzazione internazionale».
Articolo 6
1Allarticolo 8 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono
noto, non appena possibile, dopo linizio dellesercizio finanziario, con un
avviso indicativo, conforme allallegato 4, lettera A, il volume globale degli
appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui allallegato 1 che esse
intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato,
tenuto conto di quanto disposto dallarticolo 4, risulta pari o superiore, al netto
dellIva, a 750.000 Euro per gli appalti di cui allarticolo 1, comma 3, e al
controvalore in Euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1,
commi 1 e 2».
Articolo 7
1. Allarticolo 9 del decreto legislativo 17
marzo l995, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine di cui al comma 1 può essere
ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee lavviso indicativo di cui
allarticolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui allallegato
4, lettera A, nonché di quelle di cui allallegato 4, lettera B; linvio di
tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione
del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve
essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte
valide».
2.Allarticolo 9 del decreto legislativo 17
marzo l995, n. 157, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«5bis. Le offerte sono presentate per iscritto e
recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono
consentire altre modalità di presentazione se le offerte:.
a) includono tutte le informazioni necessarie
alla loro valutazione;
b) rimangono riservate in attesa della loro
valutazione;
c) se necessario, sono confermate al più presto
per iscritto o mediante invio di copia autenticata;
d) vengono aperte dopo la scadenza del termine
stabilito per la loro presentazione».
Articolo 8
l.Allarticolo 10 del decreto legislativo 17
marzo l995, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il termine di cui al comma 4 può essere
ridotto fino a ventisei giorni se è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee lavviso indicativo di cui allarticolo 8, comma 1, completo di tutte le
informazioni di cui allallegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure
ristrette, anche delle informazioni di cui allallegato 4, lettera C) linvio di
tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione
del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data».
2.Allarticolo 10 del decreto legislativo 17
marzo l995, n. 157, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:
«11-bis. Le offerte sono presentate con le
modalità di cui allarticolo 9, comma 5-bis.
Articolo 9
1. Larticolo 11 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Articolo 11. (Raggruppamenti di imprese). 1.
Alle gare per laggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto
sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate.
2. Lofferta congiunta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che
saranno eseguite dalle singole imprese e contenere limpegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel
presente articolo.
3. Lofferta congiunta comporta la
responsabilità solidale nei confronti dellamministrazione di tutte le imprese
raggruppate.
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo
risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale
con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere
espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata
autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La
procura è conferita al rappresentante legale dellimpresa capogruppo.
5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dellamministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche
processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dellamministrazione per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo
leventuale collaudo, fino allestinzione del rapporto. Tuttavia
lamministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle
imprese mandanti.
7. Il rapporto di mandato non determina di per
sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la
propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8. In caso di fallimento dellimpresa
mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, lamministrazione ha facoltà di proseguire il contratto
con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria
nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9. In caso di fallimento di una impresa mandante
o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del
titolare, limpresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a
mezzo delle altre imprese mandanti».
Articolo 10
1. Larticolo 12 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Articolo 12. (Esclusione dalla partecipazione
alle gare). 1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto
previsto dallarticolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e dallarticolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o
a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, oppure versano in stato di sospensione dellattività commerciale;
b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che
incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nellesercizio della propria
attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotto dallamministrazione aggiudicatrice;
d) che non sono in regola con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e) che non sono in regola con gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che si sono resi gravemente colpevoli di false
dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente
articolo o degli articoli da 13 a 17.
2. A dimostrazione che il concorrente non si
trova in una delle situazioni di cui alle lettere a),b), d)ed e) del comma 1 è
sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dallufficio competente,
nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con
le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che
attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3. Se la legislazione dello Stato in cui il
concorrente è stabilito non contempla il rilascio di uno o più certificati previsti dal
comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono
essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è
sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa
innanzi ad unautorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo
professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato
stesso, che ne attesti lautenticità.
4.Il Ministero della giustizia e le altre
amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei
certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le
amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta
giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri
Stati membri.
5.Le persone giuridiche che, in base alla
legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la
prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla
base di disposizioni nazionali che non consentono lesecuzione di tale prestazione da
parte delle medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare,
nellofferta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni
professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso».
Articolo 11
1. Larticolo 13 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Articolo 13. (Capacità economica e
finanziaria). 1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci
dellimpresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale
dimpresa e limporto relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara
quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri
eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non
possono essere richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non
prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non è in grado, per
giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dallamministrazione aggiudicatrice».
Articolo 12
1. Allarticolo 15 del decreto legislativo
17 marzo l995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la
loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per lartigianato o presso i
competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati
membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova delliscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui allallegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un
certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato».
Articolo 13
1. Allarticolo 17 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Liscrizione di un prestatore di
servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dallautorità che ha
istituito lelenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione
didoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del
concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere
a), b) c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente
decreto».
Articolo 14
1.Allarticolo 26 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni che seguono disciplinano i
concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo
17 marzo l995, n. 158, e successive modifiche».
2.Allarticolo 26 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le presenti disposizioni si applicano:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel
contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del
presente decreto, il cui valore stimato al netto dellIva, al momento della
pubblicazione del bando, è pari o superiore ai valori indicati nellarticolo 1,
commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali
disposizioni contemplati, con lesclusione degli appalti di servizi di cui
allarticolo 3, comma 5;
b) ai concorsi di progettazione organizzati nel
contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato,
al netto dellIva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore:
1) a 600.000 Euro per gli appalti di servizi
indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori indicati
nellallegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo l995, n. 158, e successive
modifiche;
2) al controvalore in Euro di 400.000 Dsp per gli
appalti di servizi contemplati nellallegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo
l995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la
propria attività nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto
stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8
dellallegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5
dellallegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;
3) a 400.000 Euro per gli appalti di servizi di
cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui allallegato XVI B del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti
aggiudicatori che svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX
dello stesso decreto.
4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3
applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali
limporto complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei
partecipanti è uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati».
3. Allarticolo 26 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, il comma 13, è sostituito dal seguente:
«13. Le disposizioni di cui allarticolo 8,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche,
si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione».
Articolo 15
1. Allarticolo 27 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Lamministrazione aggiudicatrice nei
quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i
motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di
coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le
caratteristiche e i vantaggi propri dellofferta risultata aggiudicataria e il nome
del concorrente al quale è stato aggiudicato lappalto; possono essere motivatamente
omesse, peraltro, alcune informazioni relative allaggiudicazione se:
1) sono di ostacolo allapplicazione di
norme di legge;
2) sono contrarie al pubblico interesse;
3) sono lesive di interessi commerciali legittimi
di imprese pubbliche o private;
4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori
di servizi.
2. Lamministrazione aggiudicatrice comunica
per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito
allaggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi
che lhanno indotta a rinunciare allaggiudicazione o ad avviare una nuova
procedura; essa comunica tale decisione anche allUfficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee».
Articolo 16
1. Larticolo 28 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Articolo 28. (Prospetti statistici). - 1. Entro
il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un
prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nellanno precedente. Il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il
31 ottobre alla Commissione europea.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate
nellallegato 8 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:
a) il valore globale degli appalti di servizi
aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui allarticolo 1, comma
2;
b) per gli appalti di servizi di importo pari o
superiore alle soglie di cui allarticolo 1, comma 2, il numero e il valore degli
appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove
possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura
di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a
trattativa privata, secondo la suddivisione di cui allarticolo 7, commi 1 e 2, e con
la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e
a Paesi terzi;
c) il numero e il valore globale degli appalti di
servizi eventualmente aggiudicati in base a deroghe allaccordo Omc - Organizzazione
Mondiale per il Commercio, già accordo Gatt.
3. Per tutte le altre amministrazioni
aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:
a) il numero e il valore degli appalti
aggiudicati, di importo uguale o superiore alle soglie di cui allarticolo 1, commi 1
e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base
alla nomenclatura di cui allallegato 1 e la nazionalità dei prestatori di servizi
ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore
degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle
procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui allarticolo 7, commi 1 e 2;
b) il valore totale degli appalti aggiudicati in
base alle deroghe allaccordo Omc - Organizzazione Mondiale per il Commercio, già
accordo Gatt.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano per le informazioni relative agli appalti di cui allarticolo 1,
comma 3, di importo stimato, al netto dellIva, inferiore a 200.000 Euro».
Articolo 17
1. Larticolo 30 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Articolo 30. (Procedure di ricorso). - 1. Fermo
quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di violazioni del diritto
comunitario contenute nellarticolo 12 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si
applicano agli appalti disciplinati dal presente decreto».
Articolo 18
1.Allarticolo 32 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante
del presente decreto»
2. Allarticolo 32 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«lbis. Le amministrazioni interessate segnalano
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati
alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7
e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie».
3.Allallegato 1 è soppressa la nota (2).
Lallegato 4 al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Allegato 4
Modelli di bandi e avvisi di gara
A - Preinformazione
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dellamministrazione e, qualora non coincidano con i
primi, del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.
2. Appalti complessivi che sintendono
aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui allallegato 1.
3. Data provvisoria per lavvio delle
procedure daggiudicazione per ogni categoria.
4. Altre informazioni.
5. Data dinvio dellavviso.
6. Data di ricevimento dellavviso da parte
dellUfficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
7. Eventuale indicazione del fatto che
lappalto rientra nel campo dapplicazione dellaccordo Omc.
B - Procedure aperte
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dellamministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di
riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per
ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni
possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato
periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare
dappalto per i servizi da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la
prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
b) Riferimenti alle disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative in causa;
c) Menzione di un eventuale obbligo per le
persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i
prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Eventuale divieto di varianti.
7. Termine ultimo per il completamento del
servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per lavvio o
la prestazione del servizio.
8. a) Denominazione ed indirizzo del servizio al
quale possono venire richiesti i documenti del caso;
b)Termine ultimo per la richiesta di tali
documenti;
c) Alloccorrenza, costo e modalità di
pagamento delle somme pagabili per tali documenti.
9. a) Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte;
b) indirizzo al quale devono essere avviate;
c) lingua o lingue nelle quali devono essere
redatte.
10. a) Persone autorizzate a presenziare
allapertura delle offerte;
b) Data, ora e luogo dellapertura.
11. Se del caso, cauzioni e altre forme di
garanzia richieste.
12. Modalità essenziali di finanziamento e
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
13. Alloccorrenza, forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato
lappalto.
14. Informazioni relative alla posizione dei
prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le
condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
15. Periodo durante il quale lofferente è
vincolato dalla propria offerta.
16. Criteri per laggiudicazione
dellappalto e, se possibile, loro classificazione per ordine dimportanza. I
criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel
capitolato doneri.
17. Altre informazioni.
18. Data o date di pubblicazione dellavviso
di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua
mancata pubblicazione.
19. Data dinvio del bando.
20. Data di ricevimento del bando da parte
dellUfficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
21. Eventuale indicazione del fatto che
lappalto rientra nel campo di applicazione dellaccordo Omc.
C - Procedure ristrette
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dellamministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di
riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per
ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni
possono essere esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un
determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare
dappalto per i servizi da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la
prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
b) Riferimenti alle disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative in causa;
c) Menzione di un eventuale obbligo per le
persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i
prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi -
eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare
offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Termine ultimo per il completamento del
servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per lavvio o
la prestazione del servizio.
9. Eventualmente forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato
lappalto.
10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla
procedura accelerata;
b) Termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione;
c) Indirizzo al quale vanno inviate;
d) Lingua o lingue in cui le domande devono
essere redatte.
11. Termine ultimo entro il quale saranno inviati
gli inviti a presentare offerte.
12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di
garanzie richieste.
13. Informazioni relative alla posizione dei
prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le
condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
14. Criteri per laggiudicazione
dellappalto e, se possibile, loro classificazione in ordine dimportanza,
qualora tali informazioni non figurino nellinvito a presentare offerte.
15. Altre informazioni.
16. Data o date di pubblicazione dellavviso
di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua
mancata pubblicazione
17. Data dinvio del bando.
18. Data di ricevimento del bando da parte
dellUfficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
19. Eventuale indicazione del fatto che
lappalto rientra nel campo di applicazione dellaccordo Omc.
D - Procedure negoziate
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dellamministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di
riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per
ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni
possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato
periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare
dappalto per i servizi da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la
prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
b) Riferimenti alle disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative in causa;
c) Menzione di un eventuale obbligo per le
persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i
prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi -
eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare
offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Termine ultimo per il completamento del
servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per lavvio o
la prestazione del servizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato
lappalto.
10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla
procedura accelerata;
b) Termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione;
c) Indirizzo al quale vanno inviate;
d) Lingua o lingue in cui le domande devono
essere redatte.
l l. Se del caso, cauzioni ed altre forme di
garanzia richieste.
12. Informazioni relative alla posizione del
prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie a valutare le
condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori
di servizi già selezionati dallamministrazione aggiudicatrice.
14. Altre informazioni.
15. Data dinvio del bando.
16. Data di ricevimento del bando da parte
dellUfficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17. Date delle precedenti pubblicazioni
dellavviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
18. Eventuale indicazione del fatto che
lappalto rientra nel campo di applicazione dellaccordo Omc.
E - Appalti aggiudicati
(avviso di postinformazione)
1. Nome ed indirizzo dellamministrazione.
2. Procedura daggiudicazione prescelta; nel
caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara,
motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, comma 2).
3. Categoria del servizio e descrizione; numero
di riferimento CPC; quantità di servizi aggiudicati.
4. Data di aggiudicazione dellappalto.
5. Criteri di aggiudicazione dellappalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di
servizi.
8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo)
pagati.
9. Valore dellofferta (o delle offerte) cui
è stato aggiudicato lappalto o offerta massima e minima prese in considerazione ai
fini di tale aggiudicazione.
l0. Se del caso, valore e quota del contratto che
possono essere subappaltati a terzi.
11. Altre informazioni.
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
13. Data dinvio dellavviso.
14. Data di ricevimento dellavviso da parte
dellUfficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
15. Nel caso di contratti relativi a servizi di
cui allallegato 2, accordo dellamministrazione aggiudicatrice per la
pubblicazione dellavviso (articolo 8, comma 3)».
5.Lallegato 7 al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Allegato 7
Organismi di diritto pubblico di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera
Organismi
Società «Stretto di Messina» (Dpcm 23 gennaio
1998); Ente autonomo mostra doltremare e del lavoro italiano nel mondo; Ente
nazionale per laviazione civile - Enac; Ente nazionale per lassistenza al volo
- Enav.
Categorie
Autorità portuali;
Aziende speciali, istituzioni e società di cui
allarticolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a
prevalente capitale privato di cui allarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
Consorzi per le opere idrauliche;
Università statali, Istituti universitari
statali;
Istituti superiori scientifici e culturali,
osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;
Enti di ricerca e sperimentazione;
Istituzioni pubbliche di assistenza e di
beneficenza;
Consorzi di bonifica;
Enti di sviluppo o di irrigazione;
Consorzi per le aree industriali;
Enti preposti a servizi di pubblico interesse;
Enti pubblici preposti ad attività di
spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;
Enti culturali e di promozione artistica».
Dopo lallegato 7 al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, sono aggiunti i seguenti:
«Allegato 8
Amministrazioni aggiudicatrici
di cui allarticolo 1, comma 2:
1 Presidenza del Consiglio dei Ministri
2 Ministero degli affari esteri
3 Ministero della giustizia
4 Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
5 Ministero dellinterno
6 Ministero della difesa
7 Ministero delle finanze
8 Ministero dei lavori pubblici
9 Ministero delle comunicazioni
10 Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato
11 Ministero del lavoro e della previdenza
sociale
12 Ministero della sanità
13 Ministero per i beni e le attività culturali
14 Ministero della pubblica istruzione
15 Ministero dellUniversità e della
ricerca scientifica
16 Ministero dei trasporti e della navigazione
17 Ministero delle politiche agricole e forestali
18 Ministero dellambiente
19 Ministero del commercio con lestero.»
«Allegato 9
Elenco dei pertinenti registri professionali o
commerciali o delle pertinenti dichiarazioni o pertinenti certificati di cui
allarticolo 15, comma 1:
- in Belgio, il «Registre du commerce -
Handelsregister» e gli «ordres professionnels - Beroepsorden»;
- in Danimarca, l«Erhvers- og
Selskabsstyrelsen»;
- in Germania, lo «Handelsregister», lo
«Handwerksrolle» e il «Vereinsregister»;
- in Grecia, al prestatore di servizi può essere
invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante
lesercizio dellattività professionale in questione; nei casi previsti dalla
legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui
allallegato I A il registro professionale «Mhtrvo Melethtvn», nonché il «Mhtrvo
Grafeivn Meletvn»;
- in Spagna, il «Registro Central de Empresas
Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda»;
- in Francia, il «Registre du commerce» ed il
«Répertoire des métiers»;
- in Italia, il «Registro della camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato» od il «Registro delle commissioni
provinciali per lartigianato» o il «Consiglio nazionale degli ordini
professionali»;
- in Lussemburgo, il «Registre aux firmes» ed
il «Rôle de la Chambre des métiers»;
- nei Paesi Bassi, lo «Handelsregister»;
- in Portogallo, il «Registro nacional das
Pessoas Colectivas»;
- nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di
servizi può venir richiesto di fornire un certificato rilasciato dal «Registrar of
companies», o dal «Registrar of Friendly Societies», ovvero, qualora esso non ottenga
tale certificato, di un certificato da cui risulti che linteressato ha dichiarato
sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è stabilito,
in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale;
- in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister,
il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;
- in Finlandia, il
Kaupparekisteril/Handelsregistret;
- in Svezia, lAktiebolags-, Handels- eller
forenings- registern».
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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