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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 2 novembre 1999, n. 555
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
 
Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente il fondo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;
 
Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge richiamata n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, adottato dal Ministro dei lavori pubblici con decreto ministeriale 7 aprile 1998, n. 320, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1998, registro n. 1, foglio n. 137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1998;
 
Visto l'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che introduce ulteriori modifiche al predetto articolo 18, comma 1, 1-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni consentendo l'elevazione della quota percentuale fino al limite massimo dell'1,5%, individuando, tra l'altro, i soggetti destinatari di tale forma di incentivazione nonche' rimettendo alla contrattazione decentrata l'individuazione delle modalita' e dei criteri di ripartizione del fondo in parola;
 
Ravvisata la necessita' di emanare un nuovo regolamento, in sostituzione di quello gia' adottato con il decreto ministeriale 7 aprile 1998, n. 320, sopracitato;
 
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 22 giugno 1999 in sede di contrattazione decentrata di Amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;
 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
 
Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 settembre 1999;
 
Vista la comunicazione effettuata in data 30 settembre 1999 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 
A d o t t a
il seguente regolamento:
 
Art. 1.
Il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, inerente la progettazione dei lavori, e' riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
Il personale destinatario del compenso e' individuato dall'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5%, e' stabilita dal presente regolamento in base a delle classi di importo ed e' incrementabile, per talune di esse in rapporto all'entita' ed alla complessita' dell'opera da realizzare.
 
Art. 2.
La ripartizione del fondo e' operata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione in sede di contrattazione decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite dal presente regolamento e tenuto conto delle responsabilita' personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche' della complessita' dell'opera.
 
Art. 3.
Per progetti di importo fino a euro 154.937,07 (pari a L. 300.000.000) il fondo e' attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la seguente ripartizione:
1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;
2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati);
tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza;
incaricati della direzione lavori, dal 55% al 74%;
3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono, la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambto delle competenze del proprio profilo professionale), dal 20% al 39%;
4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 5% al 10%.
 
Art. 4.
Per progetti di importo compreso tra euro 154.937,07 (pari a L. 300.000.000) e euro 774.685,35 (pari a L 1.500.000.000) il fondo e' attribuito in ragione dell'1,4%, secondo la seguente ripartizione:
1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;
2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati);
tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza;
incaricati della direzione lavori e del collaudo, dal 55% al 74%;
3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale), dal 20% al 39%;
4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.
 
Art. 5.
Per progetti di importo compreso tra euro 774.685,35 (pari a L. 1.500.000.000) e euro 4.999.302,79 (pari a L. 9.680.000.000) il fondo e' attribuito in ragione dell'1,2%, secondo la seguente ripartizione:
1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;
2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati);
tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza;
incaricati della direzione lavori e del collaudo, dal 55% al 74%;
3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 20% al 39%;
4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 5% al 10%.
 
Art. 6.
Per progetti di importo compreso tra euro 4.999.302,79 (pari a L. 9.680.000.000) e euro 24.996.513,92 (pari a L. 48.400.000.000) il fondo e' attribuito in ragione dell'1,1%, secondo la seguente ripartizione:
1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;
2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati);
tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza;
incaricati della direzione lavori e del collaudo, dal 55% al 74%;
3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, fir-mandoli assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale), dal 20% al 39%;
4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.
 
Art. 7.
Per progetti di importo superiore a euro 24.996.513,92 (pari a L. 48.400.000.000) il fondo e' attribuito in ragione dell'1,0%, secondo la seguente ripartizione:
1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;
2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati);
tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza;
incaricati della direzione lavori e del collaudo, dal 55% al 74%;
3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale), dal 20% al 39%;
4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.
 
Art. 8.
Per progetti i cui importi sono indicati negli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e' possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo dell'1,5%, qualora si ravvisi una delle cause di complessita' di seguito indicate:
a) multidisciplinarita' del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficolta' operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studie/o articolazioni piu' o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
d) progettazione per stralci: ipotesi di difficolta' connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessita' delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
 
Art. 9.
Il presente regolamento sostituisce quello adottato con decreto ministeriale 7 aprile 1998, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1998.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Roma, 2 novembre 1999
 
Il Ministro: Micheli
 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999 Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 5

 

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