MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 2 novembre 1999, n. 555
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18
della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
-
- Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15
maggio 1997, n. 127, concernente il fondo destinato a retribuire il personale degli uffici
tecnici incaricato della progettazione;
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- Visto il regolamento recante norme per la
ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge richiamata n.
109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, adottato dal Ministro dei lavori
pubblici con decreto ministeriale 7 aprile 1998, n. 320, registrato alla Corte dei conti
il 27 aprile 1998, registro n. 1, foglio n. 137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
206 del 4 settembre 1998;
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- Visto l'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144, che introduce ulteriori modifiche al predetto articolo 18, comma
1, 1-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni
consentendo l'elevazione della quota percentuale fino al limite massimo dell'1,5%,
individuando, tra l'altro, i soggetti destinatari di tale forma di incentivazione nonche'
rimettendo alla contrattazione decentrata l'individuazione delle modalita' e dei criteri
di ripartizione del fondo in parola;
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- Ravvisata la necessita' di emanare un nuovo
regolamento, in sostituzione di quello gia' adottato con il decreto ministeriale 7 aprile
1998, n. 320, sopracitato;
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- Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno
22 giugno 1999 in sede di contrattazione decentrata di Amministrazione con il quale sono
stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;
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- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
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- Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio
1997, n. 127;
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- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 settembre 1999;
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- Vista la comunicazione effettuata in data 30
settembre 1999 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
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- A d o t t a
- il seguente regolamento:
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- Art. 1.
- Il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 18 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, inerente la
progettazione dei lavori, e' riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai
soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di
variante e suppletive.
- Il personale destinatario del compenso e'
individuato dall'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il
responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro
collaboratori.
- La percentuale effettiva, nel limite massimo
dell'1,5%, e' stabilita dal presente regolamento in base a delle classi di importo ed e'
incrementabile, per talune di esse in rapporto all'entita' ed alla complessita' dell'opera
da realizzare.
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- Art. 2.
- La ripartizione del fondo e' operata dal dirigente
dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione in sede di contrattazione
decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote
minime e massime stabilite dal presente regolamento e tenuto conto delle responsabilita'
personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche' della complessita'
dell'opera.
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- Art. 3.
- Per progetti di importo fino a euro 154.937,07
(pari a L. 300.000.000) il fondo e' attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la seguente
ripartizione:
- 1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al
5%;
- 2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici
che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale
assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati);
- tecnici incaricati della redazione del piano della
sicurezza;
- incaricati della direzione lavori, dal 55% al 74%;
- 3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati
di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al
precedente punto 2) e che, firmandoli assumono, la responsabilita' dell'esattezza delle
rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambto delle competenze del proprio profilo
professionale), dal 20% al 39%;
- 4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno
contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 5% al 10%.
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- Art. 4.
- Per progetti di importo compreso tra euro
154.937,07 (pari a L. 300.000.000) e euro 774.685,35 (pari a L 1.500.000.000) il fondo e'
attribuito in ragione dell'1,4%, secondo la seguente ripartizione:
- 1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al
5%;
- 2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici
che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale
assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati);
- tecnici incaricati della redazione del piano della
sicurezza;
- incaricati della direzione lavori e del collaudo,
dal 55% al 74%;
- 3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati
di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al
precedente punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilita' dell'esattezza delle
rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo
professionale), dal 20% al 39%;
- 4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno
contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.
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- Art. 5.
- Per progetti di importo compreso tra euro
774.685,35 (pari a L. 1.500.000.000) e euro 4.999.302,79 (pari a L. 9.680.000.000) il
fondo e' attribuito in ragione dell'1,2%, secondo la seguente ripartizione:
- 1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al
5%;
- 2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici
che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale
assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati);
- tecnici incaricati della redazione del piano della
sicurezza;
- incaricati della direzione lavori e del collaudo,
dal 55% al 74%;
- 3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati
di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al
precedente punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilita' dell'esattezza delle
rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo
professionale) dal 20% al 39%;
- 4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno
contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 5% al 10%.
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- Art. 6.
- Per progetti di importo compreso tra euro
4.999.302,79 (pari a L. 9.680.000.000) e euro 24.996.513,92 (pari a L. 48.400.000.000) il
fondo e' attribuito in ragione dell'1,1%, secondo la seguente ripartizione:
- 1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al
5%;
- 2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici
che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale
assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati);
- tecnici incaricati della redazione del piano della
sicurezza;
- incaricati della direzione lavori e del collaudo,
dal 55% al 74%;
- 3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati
di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al
precedente punto 2) e che, fir-mandoli assumono la responsabilita' dell'esattezza delle
rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo
professionale), dal 20% al 39%;
- 4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno
contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.
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- Art. 7.
- Per progetti di importo superiore a euro
24.996.513,92 (pari a L. 48.400.000.000) il fondo e' attribuito in ragione dell'1,0%,
secondo la seguente ripartizione:
- 1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al
5%;
- 2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici
che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale
assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati);
- tecnici incaricati della redazione del piano della
sicurezza;
- incaricati della direzione lavori e del collaudo,
dal 55% al 74%;
- 3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati
di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al
precedente punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilita' dell'esattezza delle
rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo
professionale), dal 20% al 39%;
- 4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno
contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.
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- Art. 8.
- Per progetti i cui importi sono indicati negli
articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e' possibile attribuire una maggiorazione fino
ad un massimo dell'1,5%, qualora si ravvisi una delle cause di complessita' di seguito
indicate:
- a) multidisciplinarita' del progetto: ipotesi in
cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo
stesso e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi -
prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di
ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del
progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficolta' operative e
logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di
adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studie/o articolazioni piu' o meno
originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali
sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di
difficolta' connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento
alla complessita' delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
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- Art. 9.
- Il presente regolamento sostituisce quello
adottato con decreto ministeriale 7 aprile 1998, n. 320, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1998.
-
- Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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- Roma, 2 novembre 1999
-
- Il Ministro: Micheli
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- Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla
Corte dei conti il 31 dicembre 1999 Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 5
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