DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 dicembre 1999, n. 551
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli
impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
- Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
-
- Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10;
-
- Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
-
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412;
-
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
-
- Considerata l'opportunita' di conformare il
decreto del Presidente della Repubblica medesimo al disposto della direttiva 92/42/CEE,
attuata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 660;
- Sentito in qualita' di ente energetico l'ENEA;
-
- Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli
articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' ritenersi sostitutivo anche di
quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale ente entro il termine di novanta
giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacita'
tecnica dell'ENEA nello specifico campo della ricerca energetica;
-
- Visto il parere della Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
-
- Sentite le associazioni di categoria interessate e
le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia;
-
- Vista la notifica alla Commissione dell'Unione
europea effettuata, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I;
-
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
-
- Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunita' Europee nella causa C-112/97, pronunciata in data 25 marzo 1999;
-
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
-
- Sulla proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
-
- E m a n a
- il seguente regolamento:
-
- Art. 1.
- Precisazioni in ordine alla definizione di
temperatura media
- 1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole: "dei singoli ambienti
degli edifici" sono sostituite dalle seguenti: "nei diversi ambienti di ogni
singola unita' immobiliare.".
-
- Art. 2.
- Precisazioni in ordine allo scarico dei
fumi
- 1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, primo capoverso, le parole da:
- "Gli edifici" a: "UNI 7129"
sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti termici siti negli edifici costituiti
da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.".
-
- 2. Al secondo capoverso del comma 9 dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da:
- "Fatte salve" a: "tetto
dell'edificio", e sostituito dal seguente:
- "Fatte salve diverse disposizioni normative,
ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di
mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si
adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN
297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici
individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o
comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici
individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a
categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di
impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di
evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.".
-
- Art. 3.
- Installazione di generatori di calore e
coibentazione degli impianti
- 1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "10. In tutti i casi di nuova installazione o
di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di
calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del
29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso
i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG
7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto
indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine di garantire una adeguata
ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovra'
essere realizzata, secondo le modalita' previste al punto 3.2.1 della norma tecnica
UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri
quadrati.".
-
- 2. Al penultimo periodo del comma 11,
dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo
le parole: "quelli da costruzione" sono inserite le seguenti: ", tenendo
conto in particolare della permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle condizioni
termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore.".
-
- Art. 4.
- Rendimento minimo dei generatori di calore
- 1. Il comma l dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "1. Negli impianti termici di nuova
installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di
generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari
o inferiore a 400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme a
quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. l
generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento
fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza
pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere un "rendimento di
combustione" non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente
decreto.".
-
- Art. 5.
- Termoregolazione e contabilizzazione
- 1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' aggiunto il seguente periodo:
- "Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della
legge 9 gennaio 1991, n.
- 10, gli impianti termici al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000,
devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo
energetico per ogni singola unita' immobiliare.".
-
- Art. 6.
- Responsabilita' inerenti l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici
- 1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "1. L'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j)
dell'articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera
o) dell'articolo 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'. L'eventuale atto di
assunzione di responsabilita' da parte del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n.
- 10, deve essere redatto in forma scritta e
consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non puo' delegare ad altri
le responsabilita' assunte, e puo' ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle
attivita' di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46,
per le attivita' di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta
responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di
terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di fornitore di energia
per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un
contratto servizio energia, con modalita' definite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle
finanze.".
-
- Art. 7.
- Ulteriori requisiti del terzo responsabile
- 1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "3. Nel caso di impianti termici con potenza
nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di
appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e' dimostrato mediante
l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per
categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e
manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante
l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione
del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attivita' di
gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e
riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il
responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla
complessita' dell'impianto o degli impianti a lui affidati.".
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- Art. 8.
- Controllo tecnico periodico e manutenzione
- 1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dai seguenti:
- "4. Le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore
dell'impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni
di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte
dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di
controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e
dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo
specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita'
prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio
o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato
H devono essere effettuati almeno una volta l'anno, fermo restando quanto stabilito ai
commi 12 e 13.
- 4-bis. Al termine delle operazioni di controllo e
manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un
rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per
ricevuta. L'originale del rapporto sara' da questi conservato ed allegato al libretto di
cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale
del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovra' essere
redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto.
Tale modello potra' essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso della
tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante
approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere
adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.".
-
- Art. 9.
- Comunicazione del terzo responsabile
all'ente locale competente
- Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "6. Il terzo eventualmente nominato
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro
sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti al
comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n.
- 10. Al medesimo ente il terzo responsabile
comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonche' eventuali
variazioni sia di consistenza che di titolarita' dell'impianto.".
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- Art. 10.
- Affidamento delle operazioni di controllo
e manutenzione e delega delle responsabilita'
- 1. Il comma 8 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "8. Il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda
provvedere direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla
manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1,
della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve
essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della
medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione si identifica con l'occupante che puo', con le modalita' di cui al comma 1,
delegarne i compiti al soggetto cui e' affidata con continuita' la manutenzione
dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che
l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilita' di cui al comma 7.
- Al termine dell'occupazione e' fatto obbligo
all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto
prescritto al comma 9, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.".
-
- Art. 11.
- Compilazione dei libretti di centrale e
d'impianto
- 1. Il comma 11 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "11. La compilazione iniziale del libretto
nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per
impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve
essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri
di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione
dell'impianto termico, e' in grado di verificarne la sicurezza e funzionalita' nel suo
complesso, ed e' tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9
della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla
nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49
del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel
libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovra' essere
inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale
del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti
all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonche' la compilazione per le
verifiche periodiche previste dal presente regolamento e' effettuata dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il
libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unita' immobiliare in
cui e' collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva
rescissione contrattuale, il terzo responsabile e' tenuto a consegnare al proprietario o
all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali
allegati, il tutto debitamente aggiornato.".
-
- Art. 12.
- Rendimento minimo di combustione in opera
- 1. Il comma 14 dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "14. Il rendimento di combustione, rilevato
nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica
effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformita' alle
vigenti norme tecniche UNI, deve risultare:
- a) per i generatori di calore ad acqua calda
installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai
sensi dell'articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;
- b) per i generatori di calore ad acqua calda
installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto
per caldaie standard della medesima potenza;
- c) per generatori di calore ad aria calda
installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato
all'allegato E;
- d) per generatori di calore ad aria calda
installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto
al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato
E.".
-
- Art. 13.
- Controlli degli enti locali
- 1. Il comma 18 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della
legge 9 gennaio 1991, n.
- 10, i comuni con piu' di quarantamila abitanti e
le province per la restante parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l'Ente
locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese
informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano, con cadenza almeno
biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato
di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti
sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di
impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.
Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e
per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una
relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti
termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze
dei controlli effettuati nell'ultimo biennio. La relazione sara aggiornata con frequenza
biennale.".
-
- Art. 14.
- Controlli degli enti locali attraverso
organismi esterni
- 1. Il comma 19 dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "19. In caso di affidamento ad organismi
esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno
stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi
soddisfino, con riferimento alla specifica attivita' prevista, i requisiti minimi di cui
all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne
facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneita' tecnica dei predetti
organismi.".
-
- Art. 15.
- Procedura di verifica e controllo per
impianti unifamiliari
- 1. Il comma 20 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "20. Limitatamente agli impianti di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui alcomma 18 possono, nell'ambito
della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i
controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i
terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano,
con le modalita' ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita
dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato H, con timbro e firma del
terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto
specifico, e con connessa assunzione di responsabilita', attestante il rispetto delle
norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle
verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono altresi'
stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna periodica delle
dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora
ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma, devono comunque effettuare
annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli
per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione,
ai fini del riscontro della veridicita' della dichiarazione stessa, provvedendo altresi'
ad effettuare, nei termini previsti dall'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991,
n.
- 10, i controlli su tutti gli impianti termici per
i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque situazioni
di non conformita' alle norme vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare
l'efficacia della propria azione, possono programmare i predetti controlli a campione
dando priorita' agli impianti piu' vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione
di maggiore criticita', avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare
distorsioni di mercato. In conformita' al principio stabilito dal comma 3, articolo 31,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione
sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune
procedure definite da ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia.".
-
- Art. 16.
- Competenza delle regioni
- 1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si
applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi
dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito
delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni
promuovono altresi', nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di
raccordoche consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed
organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.
-
- Art. 17.
- Istituzione o completamento del catasto
degli impianti termici
- 1. Al fine di costituire il catasto degli impianti
o di completare quello gia' esistente all'atto della data di entrata in vigore del
presente decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle societa'
distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90
giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarita' degli impianti da esse riforniti nel
corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed
alla regione, anche in via informatica.
-
- Art. 18.
- A l l e g a t i
- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n.
- 412, dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati
H ed I al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' soppresso.
-
- Art. 19.
- Norma transitoria
- 1. Le attivita' di verifica ai sensi dell'articolo
31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto conservano la loro validita' e possono essere portate a
compimento secondo la normativa preesistente.
-
- Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
-
- Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1999
-
- CIAMPI
- D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
-
- Visto, il Guardasigilli: Diliberto
- Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000
- Registro n. 119 Atti di Governo, foglio n. 12
-
-
- ALLEGATO I
-
- REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI
INCARICATI DELLE VERIFICHE
-
- 1. L'organismo, il personale direttivo ed il
personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere ne' il
progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli
apparecchi che controllano, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono
intervenire ne' direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione,
commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento.
-
- 2. L'organismo, il personale direttivo ed il
personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di
energia per impianti di riscaldamento, ne' il mandatario di una di queste persone.
-
- 3. L'organismo ed il personale incaricato devono
eseguire le operazioni di verifica con la massima integrita' professionale e competenza
tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine
finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in
particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle
verifiche.
-
- 4. L'organismo deve disporre del personale e dei
mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi
con l'esecuzione delle verifiche; deve altresi' avere a disposizione il materiale
necessario per le verifiche straordinarie.
-
- 5. Il personale incaricato deve possedere i
requisiti seguenti:
- a) una buona formazione tecnica e professionale,
almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie
di impianti da sottoporre a verifica;
- b) una conoscenza soddisfacente delle norme
relative ai controlli da effttuare ed una pratica sufficiente di tali controlli;
- c) la competenza richiesta per redigere gli
attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli
effettuati.
-
- 6. Deve essere garantita l'indipendenza del
personale incaricato delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve
dipendere ne' dal numero delle verifiche effettuate ne' dai risultati di tali verifiche.
-
- 7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione
di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in
base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.
-
- 8. Il personale dell'organismo e' vincolato dal
segreto professionale.
-
NOTE
- Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
-
- Nota al titolo:
- - Il decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, recante: " Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993 - serie generale.
-
- Note alle premesse:
- - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- - L'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991 -
serie generale - cosi' recita:
- "4. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il
contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti:
determinazione delle zone climatiche;
- durata giornaliera di attivazione nonche' periodi
di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli
edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e
adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di
energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati
per le finalita' di cui all'art. 1".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12
settembre - serie generale - prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato
che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati
regolamenti per:
- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
- - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e'
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile
1998 - serie generale.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 660, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie generale.
-
- Note all'art. 1:
- - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
- "1. Durante il periodo in cui e' in funzione
l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria
nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare, definite e misurate come indicato
al comma 1, lettera w, dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le
tolleranze a fianco indicate:
- a) 18 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli
edifici rientranti nella categoria E.8;
- b) 20 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli
edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8".
- - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
- "9. Gli impianti termici siti negli edifici
costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti
casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se
al servizio delle singole unita' immobiliari;
- ristrutturazioni di impianti termici
centralizzati;
- ristrutturazioni della totalita' degli impianti
termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a
impianti individuali;
- impianti termici individuali realizzati dai
singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
- Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi
comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni,
le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera
sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione,
appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici
individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi d'evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici
individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a
categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di
impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di
evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
- Resta ferma anche per le disposizioni del presente
articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati impianti termici in base
all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari".
- Note all'art. 3:
- - La direttiva 90/396/CEE e' stata recepita con il
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie
generale.
- - Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
- "11. Negli impianti termici di nuova
installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di
distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio
stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al
rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le
tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle
intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate
termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalita' riportate
nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere
effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali
dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della
permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche
dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a
temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto
termico, devono essere coibentate separatamente".
- Note all'art. 4:
- - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
- 1. Negli impianti termici di nuova installazione,
nella ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di generatori di
calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a
400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto
dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad
acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal
medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW.
I generatori di calore ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione"
non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
- 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono
soggetti:
- a) i generatori di calore alimentati a
combustibili solidi;
- b) i generatori di calore appositamente concepiti
per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente
da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad
esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
- c) i generatori di calore policombustibili
limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera
b)".
- - Per il decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 660, si veda nelle note alle premesse.
- Note all'art. 5:
- - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
- "3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data
di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale
da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unita' immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la
cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola
unita' immobiliare".
- - Si riporta il testo dell'art. 26, commi 3 e 6,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia):
- "3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque
ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al
progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
- 6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale
da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unita' immobiliare".
- Note all'art. 6:
- - Il testo del comma 5 dell'art. 34 della citata
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente:
- "5. Il proprietario o l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera
a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono
punite ognuna con una sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso".
- - La legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la
sicurezza degli impianti), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo
1990.
- Nota all'art. 9:
- - Il testo del comma 3 dell'art. 31 della citata
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente:
- "3. I comuni con piu' di quarantamila
abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli
necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al
rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, con onere a carico degli utenti".
- Nota all'art. 10:
- - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della citata
legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente:
- "1. Sono soggetti all'applicazione della
presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
- a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in
genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) gli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o
specie;
- d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione
di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- f) gli impianti di sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di protezione antincendio".
- Nota all'art. 11:
- - Il testo dell'art. 9 della citata legge 5 marzo
1990, n. 46, e' il seguente:
- "Art. 9. - 1. Al termine dei lavori l'impresa
installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e
di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno
parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove
previsto, il progetto di cui all'articolo 6".
- Nota all'art. 13:
- - Per il testo del comma 3 dell'art. 31 della
legge n.
- 10/1991 si veda in nota all'art. 9.
-
- Nota all'art. 14:
- - Il testo dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991,
n.
- 10, e' il seguente:
- "Art. 3. - 1. Per lo sviluppo di attivita'
aventi le finalita' di cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validita'
triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di
spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non
superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge".
-
- Nota all'art. 15:
- - Per il testo del comma 3 dell'art. 31 della
legge n.
- 10/1991 si veda in nota all'art. 9.
-
- Nota all'art. 16:
- - Il testo del comma 5 dell'art. 30 del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
- "5. Le regioni svolgono funzioni di
coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
- 412, nonche' compiti di assistenza agli stessi per
le attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e
privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti
termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei
rispettivi territori".
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