Capo
I
SPESE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo
24
(Acquisto
di beni e servizi)
1.
Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici,
quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per
l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti
pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano
procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa
nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del
contratto è superiore a 50.000 euro. è comunque fatto salvo, per l'affidamento
degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11
e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2.
Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a)
i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b)
le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle
convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
101;
c)
le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381.
3.
Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche
amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e,
comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in
maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come
base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di
revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al
fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette
convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
4.
I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa
di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno
erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
5.
Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata,
le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e
motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone
comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.
6.
Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il
monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni
quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di
specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere
facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle
amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
7.
Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di
acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su
proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977,
previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8.
I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente
partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e
successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa
comunitaria di settore.
9.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di
principio e di coordinamento.