LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2001
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie
di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a
quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto
fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo
nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali
casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non
superiore a 103.291 euro sara' prevista per le infrazioni che ledano o
espongano a pericolo interessi diversi da q uelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale
che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche
a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; d) eventuali spese
non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita'
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi
gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma
degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia'
attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie
trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto
anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino
sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque
siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individueranno, attraverso le piu' opportune forme di
coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il
Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa
ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali
non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno
ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che
devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell'attuazione delle normative
comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte
di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a
carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del
servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate
e pubbliche.
Art. 5.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad
emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di
coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse
materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere
abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo
esplicito,mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare,
derogare, sospendere o modificare.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.
Art. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86). 1.
Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: "alle Camere per
l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonche'",
sono inserite le seguenti: "alla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'inoltro";
b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di
attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di
procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti dell'Italia;"; CAPO
II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA Art.
7.
(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia
di prodotti cosmetici). 1.
All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive
modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime
devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum"
e "aroma".
Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono
essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione
superiore all'1 per cento". Art.
8.
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339,
in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente). 1.
All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le acque di sorgente che
alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi
alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere
commercializzate fino al 31 marzo 2002". Art.
9.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque
minerali naturali). 1.
All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) l'indicazione della composizione analitica,
risultante dalle analisi effettuate, con i componenti
caratteristici;". Art.
10.
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di
tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili). 1. Al decreto
legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Art.
11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge
straniera). - 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto
una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del
contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea"; b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore
che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a),
b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000
euro". Art.
11.
(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante
disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti). 1.
Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori,
all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 e'
inserito il seguente: "5-bis. In caso di inadempimento degli
obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma
1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il
giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio,
dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro,
per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravita' del fatto. Tale
somma e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al
Fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, per
finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori". Art.
12.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia
alimentare).
1. Il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei
regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio
1994, n. 146, in materia di regolamentazione dei prodotti alimentari. 2.
La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno
ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Art.
13.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n.
223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla
produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da
tavola). 1. All'articolo
1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "ai sensi
dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7
marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della
decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001"; b)
al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alla decisione n. 2001/658/CE
della Commissione, del 10 agosto 2001". Art.
14.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, in materia di traffico illecito di rifiuti). 1.
All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma
1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque effettua una spedizione
di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del
regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o
effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato
regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e
d), del regolamento stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1.549
euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata
in caso di spedizione di rifiuti pericolosi". Art.
15.
(Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie esauste) 1.
All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 sono aggiunte, in
fine, le parole: "o autorizzati, in base alla normativa vigente, a
esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di
conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere le
batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro
della Comunita' europea"; b) dopo il comma 6, e' inserito il
seguente: "6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che
effettuano attivita' di raccolta di batterie esauste o di rifiuti
piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla
comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della
comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le
medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato
articolo 11, comma 3". Art.
16.
(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante
libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea). 1.
All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: "otto
anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni". Art.
17.
(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante
legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida
alpina). 1. L'articolo 12
della legge 8 marzo 1991, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Art.
12. (Maestri di sci stranieri). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio
non saltuario nel proprio territorio dell'attivita' di maestro di sci da
parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi
dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani. 2. Per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di
titoli professionali per l'esercizio dell'attivita' di maestro di sci,
rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte
dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione
all'esercizio della professione e' subordinata al riconoscimento
professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e
successive modificazioni. 3. Per i cittadini provenienti da Stati
diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati
da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione e'
subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. 4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle
regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3
corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6". Art.
18.
(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati e altri titoli). 1.
All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma
7 e' abrogato. Art.
19.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate
dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e
dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per
talune tipologie di attivita' estrattive, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possano essere
individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore
responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 624 del 1996. Art.
20.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori). 1.
Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, di recepimento della
direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, concernente le
attrezzature di lavoro, e' differito al 5 dicembre 2002 limitatamente
alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV. Art.
21.
(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa
C-49/00 e parziale attuazione). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1
dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le
modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri
affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto
legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti
nell'articolo 2. 2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, e' sostituito dal seguente: "1. Il
datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda
ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e
per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro". 3.
All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994,
dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e'
sostituita dalla seguente: "deve". 4. Agli eventuali oneri
derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d). Art.
22.
(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in materia
di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE,
1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa all'attuazione
dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione
organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE,
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare,
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione
dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile. 2. L'attuazione delle direttive sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recezione dei
criteri di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti
sociali il 12 novembre 1997; b) riconoscimento degli effetti dei
contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del
provvedimento di attuazione della direttiva. 3. Il Governo, ai sensi
della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un corretto
ed integrale recepimento delle predette direttive, sentite le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
rappresentative, potra' apportare modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al
decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro
straordinario, nonche' alle singole discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare
riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura. 4.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Art.
23.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai
medicinali veterinari). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo volto a
riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori
modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi: a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale
veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della
distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della
tenuta delle scorte, delle modalita' di prescrizione, della
registrazione e dei campioni gratuiti, nonche' agli aspetti comunque
funzionalmente connessi; b) prevedere, limitatamente all'impiego di
farmaci su animali non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di
cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
119, la possibilita' e le modalita', da parte dei medici veterinari, di
approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di medicinali
ad uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e case di cura;
c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai
procedimenti amministrativi. 2. La delega di cui al comma 1 e'
esercitata nel termine di cui all'articolo 1, comma 1, e in osservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4. Lo schema di decreto
legislativo e' trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere. Art.
24.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante
istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione
europea). 1. All'articolo
1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-bis, dopo le parole:
"e' istituito", sono inserite le seguenti: "per l'anno
2000"; b) al comma 6, le parole: "2.000 milioni di lire a
decorrere dal 2000" sono sostituite dalle seguenti: "2.000
milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere
dall'anno 2001". Art.
25.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in
materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in societa' per azioni). 1.
All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le
parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla
legge" sono soppresse. Art.
26.
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). 1.
Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un
ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire
l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a
quelle transfrontaliere, il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi
per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai
principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2. L'attuazione
della direttiva 2000/35/CE sara', in particolare, informata ai seguenti
principi e criteri direttivi: a) prevedere che il provvedimento di
ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia
adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di
presentazione del ricorso; b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma
dell'articolo 633 del codice di procedura civile; c) prevedere che il
termine di cui all'articolo 641, primo comma, del codice di procedura
civile, in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta
giorni, che puo' essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a
sessanta giorni, quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso
termine, in caso di notifica in altri Stati, non possa essere inferiore
a trenta giorni ne' superiore a centoventi giorni; di conseguenza,
sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del
codice di procedura civile; d) prevedere che nell'ipotesi di cui
all'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il
giudice istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto
ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che
l'opposizione riguardi aspetti procedurali; e) coordinare la nuova
disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle
attivita' produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192,
apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformare il
saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3, comma 3, della
medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli interessi di mora (tasso
legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento,
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva; f)
prevedere che le azioni di accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo
5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle
associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) prevalentemente in
rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani; g)
prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate
ad esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni
inibitorie dei comportamenti abusivi. Art.
27.
(Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita). 1.
L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita',
sara' informata al principio e criterio direttivo della introduzione,
accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di
etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di
controllo riconosciuti dalla Comunita' europea, che consenta di
evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicita' del prodotto
commercializzato. Art.
28.
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e
di cioccolato destinati all'alimentazione umana). 1.
L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana, sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi: a) garantire che l'etichettatura
dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la
trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia
prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o
che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo
caso l'etichetta dovra' contenere la dizione "cioccolato"
mentre nel secondo caso potra' essere utilizzata la dizione
"cioccolato puro"; b) individuare meccanismi di certificazione
di qualita' per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di
cacao per la produzione di cioccolato. Art.
29.
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della
parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita'
di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al
fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del
Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti
in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente
o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche
attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di
garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: a) assicurare il rispetto del principio
della parita' di trattamento fra le persone, garantendo che le
differenze di razza od origine etnica non siano causa di
discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le
stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza
di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale
e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di
discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;
b) definire la nozione di discriminazione come "diretta"
quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona e'
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata
un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di
discriminazione come "indiretta" quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od
origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad
altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto,
patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non
basate sulle suddette qualita' ovvero, nel caso di attivita' di lavoro o
di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento;
nell'ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le
disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini
dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego;
prevedere che siano considerate come di scriminazioni anche le molestie
quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica,
un comportamento indesiderato che persista, anche quando e' stato
inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come
offensivo, cosi' pregiudicando oggettivamente la sua dignita' e liberta',
ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti; c)
promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e
prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di
azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con
una determinata razza od origine etnica; d) prevedere l'applicazione del
principio della parita' di trattamento senza distinzione di razza od
origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato,
assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la
tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le
discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree: 1)
condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che
autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione,
nonche' gli avanzamenti di carriera; 2) accesso a tutti i tipi e livelli
di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; 3)
occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione; 4) attivita' prestata presso le
organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle
prestazioni erogate da tali organizzazioni; 5) protezione sociale,
compresa la sicurezza sociale; 6) assistenza sanitaria; 7) prestazioni
sociali; 8) istruzione; 9) accesso a beni e servizi e alla loro
fornitura, incluso l'alloggio; e) riconoscere la legittimazione ad agire
nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni
rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega
della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione
collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e
diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere
proposta dalle suddette associazioni; f) prevedere criteri oggettivi che
dimostrino l'effettiva rappresentativita' delle associazioni di cui alla
lettera e); g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla
discriminazione fornisce all'autorita' giudiziaria elementi di fatto
idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio
dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al
convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione;
tale onere non e' previsto per i procedimenti penali; h) prevedere le
misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze
sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere
il rispetto del principio di parita' di trattamento; i) prevedere
l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio
di controllo e di garanzia della parita' di trattamento e dell'operativita'
degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato,
che svolga attivita' di promozione della parita' e di rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in
particolare attraverso: 1) l'assistenza indipendente alle persone lese
dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi
intrapresi; 2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di
discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorita'
giudiziaria; 3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti
pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di
azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con
una determinata razza od origine etnica; 4) la formulazione di pareri e
la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in
materia; 5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con
le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica; 6) la
redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del
principio di parita' di trattamento e sull'operativita' dei meccanismi
di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica, nonche' di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
ministri sull'attivita' svolta nell'anno precedente; 7) la diffusione
delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di
parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica; l) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i)
possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche,
ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonche' di
esperti e di consulenti. 2. All'onere derivante dall'istituzione
dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357
euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21
della legge 16 aprile 1987, n. 183. 3. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel
presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato. 4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere parlamentare. Art.
30.
(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione). 1. Il
Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita' di
cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare
organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le
disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto
d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi
internazionali in materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti: a) ridefinire
l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei
titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni
forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale; b)
ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante
all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza
filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle
opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento
individualmente prescelti; c) riconoscere, nell'ambito del diritto di
comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa
a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso
nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli
artisti interpreti ed esecutori, nonche' ai produttori di fonogrammi, di
opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione
radiotelevisiva; d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante
agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima
vendita o primo atto di trasferimento di proprieta' nell'Unione europea,
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso; e)
ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione,
distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni
previste dall'articolo 5 della direttiva senza peraltro trascurare
l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore; f)
rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei
meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei
diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti; g) prevedere
un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime
dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti. Art.
31.
(Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita'
di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare
organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti
principi e criteri direttivi: a) definire le informazioni obbligatorie
generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai
destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorita' da
designare ai sensi della normativa vigente nonche' le modalita' per
renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in
particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i
prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e
deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata
editoriale telematica si applica esclusivamente alle attivita' per le
quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze
previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano
specifica richiesta; b) definire gli obblighi di informazione sia per la
comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata;
quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati
personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio
da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non
sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi
supplementari di comunicazione per il destinatario; c) definire
l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che
esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative
norme applicabili, nonche' forme e procedure di consultazione e
cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro
autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per
incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario
che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di
comunicazioni commerciali; d) disciplinare la responsabilita' dei
prestatori intermediari con riferimento all'attivita' di semplice
trasporto; in particolare, il prestatore non sara' considerato
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 1) non sia
esso stesso a dare origine alla trasmissione; 2) non selezioni il
destinatario della trasmissione; 3) non selezioni ne' modifichi le
informazioni trasmesse; e) disciplinare la responsabilita' dei
prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta "caching";
il prestatore non sara' considerato responsabile della memorizzazione
automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al
solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri
destinatari a loro richiesta, a condizione che egli: 1) non modifichi le
informazioni; 2) si conformi alle condizioni di accesso alle
informazioni; 3) si conformi alle norme di aggiornamento delle
informazioni; 4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente
riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; 5) non interferisca
con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate
nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni; 6)
agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o
per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a
conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo
dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle
informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale
o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la
disabilitazione dell'accesso; f) disciplinare la responsabilita' dei
prestatori con riferimento all'attivita' cosiddetta di "hosting";
il prestatore non sara' considerato responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione
che egli: 1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita'
o l'informazione e' illecita; 2) per quanto attiene alle azioni
risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano
manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione; 3) non
appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le
informazioni o per disabilitarne l'accesso; g) disciplinare le modalita'
con le quali i prestatori di servizi delle societa' dell'informazione
sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorita' competente
di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro
servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta,
informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro
servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati; h) favorire
l'elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni
imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta
per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e
salvaguardare la dignita' umana; i) prevedere misure sanzionatorie
effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni; l)
prevedere che il prestatore di servizi e' civilmente responsabile del
contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita'
giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire
l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del
carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un
servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;
m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del
servizio della societa' dell'informazione, la composizione
extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche
per via elettronica. Art.
32.
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali
di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al fine di
dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano
determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita'
navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed
ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di
ogni classe di unita'; prevedere altresi' per le navi delle Forze di
polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell'
interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano
determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita'
navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi delle predette
Forze di polizia si devono attenere, con riferimento alle
caratteristiche di ogni classe di unita'. Art.
33.
(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza). 1.
Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole:
"cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti:
"ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea"; b)
all'articolo 134, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la
licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o
immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini
italiani"; c) all'articolo 138, primo comma, n. 1o, dopo le parole:
"cittadino italiano" sono aggiunte le seguenti: "o di uno
Stato membro dell'Unione europea"; d) all'articolo 138, dopo il
secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le guardie particolari
giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono
conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento
di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre
1996, n. 635. Si osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71
e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico". Art.
34.
(Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio). 1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e'
sostituito dal seguente: "4. La cattura per la cessione a fini di
richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti
specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo;
pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie
eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente
liberati". Art.
35.
(Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie
di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea suscettibili di restituzione). 1.
La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' sostituita dalla seguente:
"B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in
euro): 1) qualunque ne sia il valore 1. Reperti archeologici 2.
Smembramento di monumenti 9. Incunaboli e manoscritti 12. Archivi 2)
13.979 5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte
geografiche stampate 3) 27.959 4. Acquerelli, guazzi e pastelli 4)
46.598 7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti 5) 139.794 3. Quadri Il rispetto delle condizioni
relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione
della domanda di restituzione. Il valore e' quello del bene nello Stato
membro destinatario della richiesta di restituzione". Art.
36.
(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari). 1.
L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e'
soppresso. Art.
37.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare). 1.
L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e'
sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Tariffe) - 1. Le spese
relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il
rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti
disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o
dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro
della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi
aggiornamenti". Art.
38.
(Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in materia
di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo). 1.
Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e'
sostituito dal seguente: "4. La zona di operativita' al fine di
consentire la libera organizzazione dei produttori e' individuata
nell'intero territorio nazionale". 2. Le disposizioni di cui al
comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Art.
39.
(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, nonche' all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM in materia di
radiazioni ionizzanti). 1.
All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "e
solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanita', che
puo' stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e
vincoli di dose per le persone esposte" sono sostituite dalle
seguenti: "e solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta
giorni prima del loro inizio al Ministero della salute. La
documentazione trasmessa deve contenere il parere vincolante del
Comitato etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme
vigenti"; b) il comma 2 e' abrogato. 2. All'articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e' soppresso il secondo
periodo. 3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
187, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del
primo capoverso del punto 2 e' soppresso; b) il punto 3 e' sostituito
dal seguente: "3. - Autorizzazione. - Prima di avviare un programma
di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante
del Comitato etico, che terra' conto, nella valutazione, dei principi
della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on
Radiological Protection) nonche' delle indicazioni della Commissione
europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in
medical and biomedical research". Il piano della ricerca, con
allegato il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve essere
notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni prima
dell'inizio della ricerca"; c) il secondo periodo del primo
capoverso del punto 7 e' soppresso. Art.
40.
(Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia di
etichettatura dei medicinali per uso umano). 1.
Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "Art.
5-bis. - (Bollini farmaceutici). - 1. Il Ministro della salute
stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalita' per
l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per
singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei
medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di
cui al decreto del Ministro della sanita' 29 febbraio 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive
modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di
pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni
dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere
dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E'
istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati centrale
che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di
cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti
delle singole confezioni dei prodotti medicina li attraverso il
rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle
confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro
della salute con proprio decreto fissa le modalita' ed i tempi di
impianto e funzionamento della banca dati e le modalita' di accesso alla
stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale
banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun
pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, le
farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego
di farmaci sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed
il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di
ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la
provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo
consumatore finale; le aziende sanitarie locali sono tenute ad
archiviare e trasmettere il numero di codice prodotto ed il numero
identificativo di ciascuno dei pezzi prescrit ti per proprio conto; gli
smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice
prodotto ed il numero identificativo di ciascuna confezione farmaceutica
avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere dal 1
gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio
dovranno essere dotate di bollini conformi a quanto disposto dal
presente comma. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero
la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le
disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal
quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro". 2. Il comma
14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in 1 milione di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art.
41.
(Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a)
estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del
1999, limitate agli impianti industriali esistenti,anche ai nuovi
impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione
esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da considerare
assorbite nell'autorizzazione integrata. Art.
42.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa
alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche
di rifiuti. 2. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti
nell'articolo 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo
articolo 2. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata
direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovra'
provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato
all'articolo 2, comma 1, lettera d). Art.
43.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per il recepimento
della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita',nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare gli
obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricita' da fonti
rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche,
economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese; b) prevedere che
gli obiettivi di cui alla lettera a) siano conseguiti mediante
produzione di elettricita' da impianti ubicati sul territorio nazionale,
ovvero importazione di elettricita' da fonti rinnovabili esclusivamente
da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle
fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la
stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano; c)
assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di
mercato dell'elettricita' e basati su meccanismi che favoriscano la
competizione e la riduzione dei costi; d) attuare una semplificazione
delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel
rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali; e)
includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime
riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione
non biodegradabile; f) prevedere che dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Art.
44.
(Installazione di generatori di calore). 1.
L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come
sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 551, e' soppresso. Art.
45.
(Modifica al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali). 1.
All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45, le parole: "di emanazione del presente decreto o
successivamente" sono sostituite dalle seguenti: "del 1 luglio
1998 o successivamente". Art.
46.
(Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante
disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto). 1.
All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis.
L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi
tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo
le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia,
per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui
alla presente legge". Art.
47.
(Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della
navigazione concernenti le licenze di volo). 1.
Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, e'
aggiunto il seguente: "Per il conseguimento delle licenze di cui ai
commi primo, secondo, terzo e quarto non e' richiesto il possesso di un
titolo di studio". 2. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) ambedue le lettere a) di cui al comma 2
dell'articolo 51 sono abrogate; b) ambedue le lettere a) di cui al comma
2 dell'articolo 52 sono abrogate; c) la lettera a) del comma 2
dell'articolo 55 e' abrogata; d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo
56 e' abrogata; e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 e'
abrogata; f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 e' abrogata; g)
all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: "e del diploma di
scuola media superiore" sono soppresse; h) la lettera c) del comma
2 dell'articolo 74 e' abrogata. Art.
48.
(Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione). 1.
Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione e'
inserito il seguente: "I servizi di lavoro aereo possono essere
effettuati anche da operatori di altro Stato membro dell'Unione europea,
non stabiliti sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea
rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli
stessi dovranno essere preventivamente accreditati dalle competenti
autorita' dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei
requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di
sicurezza nell'espletamento del servizio". Art.
49.
(Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione dei veicoli). 1.
L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973,
e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, e' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi: a) istituire presso l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
un centro di informazioni avente la finalita' di consentire alle persone
lese di chiedere un indennizzo; b) riconoscere alla concessionaria di
servizi assicurativi pubblici, CONSAP spa, la funzione di organismo di
indennizzo incaricato di risarcire le persone lese; c) attribuire al
risarcimento ad opera dell'organismo di indennizzo il carattere di
sussidiarieta'; d) prevedere che la comunicazione del nome e
dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle
gia' previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa; e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di
assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai sensi
dell'articolo 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il
mandatario assuma la funzione attribuita a tale rappresentante. Art.
50.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di
prodotti e tecnologie a duplice uso). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie, e del Ministro delle attivita' produttive, con le modalita'
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini
del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto
dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonche' dei
seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento al regolamento
(CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre
disposizioni comunitarie, nonche' agli accordi internazionali gia'
adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della
delega stessa; b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a
duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le
integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa; c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative; d) previsione delle procedure eventualmente adottabili
nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o
di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non
compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE)
n. 1334/2000, e successive modificazioni; e) previsione di misure
sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle
violazioni. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, puo'
emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo. Art.
51.
(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere). 1.
Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Principi
generali sulle trasmissioni transfrontaliere). - 1. Le emittenti
televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte
alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla
direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al
rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al
contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in
territorio italiano. 2. Salvi i casi previsti dal comma 3, e' assicurata
la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di
trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per
ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva
89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE. 3. L'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la sospensione provvisoria
di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da
Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, gia' commesse
per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti: a) violazione
manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che
possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minorenni, in particolare di programmi che contengano scene
pornografiche o di violenza gratuita; b) violazione manifesta, seria e
grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta
dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico
escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione
assistano normalmente a tali programmi; c) violazione manifesta, seria e
grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano
incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o
nazionalita'. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e
notificati alla Commissione delle Comunita' europee da parte dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici
giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla
stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la
stessa Autorita' intende adottare. 5. Le emittenti sottoposte alla
giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di
trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su
eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati
dichiarati di particolare importanza per la societa' da uno Stato membro
dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del
pubblico residente in tale Stato della possibilita' di seguire tali
eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o
parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita
integrale o parziale, secondo le modalita' previste per ogni singolo
evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee". Art.
52.
(Disposizioni in materia di televendita). 1.
Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. -
(Televendita). - 1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignita'
umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda
convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione
dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri
prodotti a base di tabacco. 2. La televendita non deve esortare i
minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di
prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio
morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro
tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un
prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita'; b)
non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad
acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare
fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in
altri; d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni
pericolose". Art.
53.
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 1997, n. 116). 1.
All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma
6 e' sostituito dal seguente: "6. I parametri di valutazione e di
ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a
garantire il corretto rapporto prezzo-qualita' in relazione al servizio
da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici
in sede di bando o di lettera di invito". 2. Il regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997,
n. 116, e' abrogato. Art.
54.
(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2000-2006). 1.
Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e' autorizzato a destinare, a valere sulle proprie
disponibilita' finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro
annui, per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di
monitoraggio, di pagamento e di controllo degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea, nonche' per lo studio di particolari problematiche
connesse con il finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso
collaborazioni esterne, fatte salve le competenze delle amministrazioni
interessate in relazione ai loro interventi. 2. Al fine di assicurare
l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma
scuola 2000-2006 - obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui al comma 1
e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su
richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il
biennio 2000-2001. Per le annualita' successive, il fondo procede alle
relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del
programma. 3. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi
del comma 2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli
stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito
delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987. Art.
55.
(Istituti di moneta elettronica). 1.
Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in
materia di istituti di moneta elettronica, al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte le seguenti
lettere: "h-bis) "istituti di moneta elettronica": le
imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; h-ter)
"moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un
credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un
dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non
inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento
da soggetti diversi dall'emittente"; b) all'articolo 11, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Non costituisce raccolta
del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa
all'emissione di moneta elettronica"; c) dopo il Titolo V e'
inserito il seguente: "Titolo V-bis. Istituti di moneta
elettronica. Art. 114-bis. - (Emissione di moneta elettronica). - 1.
L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli
istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere
esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica, mediante
trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla
Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresi' attivita'
connesse e strumentali, nonche' prestare servizi di pagamento; e'
comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma. 2. La
Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta
elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale
in uno Stato comunitario o extracomunitario. 3. Il detentore di moneta
elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalita'
indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta
elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto
corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie
per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto puo' prevedere un
limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla
Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria. Art. 114-ter.
- (Autorizzazione all'attivita' e operativita' transfrontaliera). - 1.
La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica
all'esercizio dell'attivita' quando ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto
dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si
applicano altresi' i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14. 2. Gli
istituti di moneta elettronica italiani possono operare: a) in uno Stato
comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle
procedure fissate dalla Banca d'Italia; b) in uno Stato
extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Agli istituti di moneta
elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono
operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3.
Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato
extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli
articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4. Art. 114-quater. -
(Vigilanza). - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III,
fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III,
fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta
eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo
VIII, articoli 134, 139 e 140. 2. Ai fini dell'applicazione del Titolo
III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle
societa' finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La
Banca d'Italia puo' emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su
base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attivita'
connesse o strumentali o altre attivita' finanziarie, non sottoposti a
vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione
II. 3. La Banca d'ltalia puo' stabilire, a fini prudenziali, un limite
massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia,
ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni volte a favorire lo
sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilita' e a
promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito. Art.
114-quinquies. - (Deroghe). - 1. La Banca d'Italia puo' esentare gli
istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni
previste dal presente titolo, quando ricorrono una o piu' delle seguenti
condizioni: br; a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa
dall'istituto di moneta elettronica non e' superiore all'ammontare
massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina
comunitaria; b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta
elettronica e' accettata in pagamento esclusivamente da soggetti
controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre
funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o
distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente
e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante; c) la moneta
elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica e' accettata in
pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base
alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o
commerciale con l'istituto. 2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma
1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore
nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non
superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla
disciplina comunitaria. 3. Gli istituti di moneta elettronica esentati
ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo
riconoscimento"; d) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera g), dopo
le parole: "gruppo bancario;" sono aggiunte le seguenti:
"degli istituti di moneta elettronica"; e) dopo l'articolo 131
e' inserito il seguente: "Art. 131-bis. - (Abusiva emissione di
moneta elettronica). - 1. Chiunque emette moneta elettronica senza
essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto
dall'articolo 114-bis, comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro"; f)
l'articolo 132-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 132-bis. -
(Denunzia al pubblico ministero) - 1. Se vi e' fondato sospetto che una
societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria,
attivita' di emissione di moneta elettronica o attivita' finanziaria in
violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o
l'Ufficio italiano cambi (UIC) possono denunziare i fatti al pubblico
ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo
2409 del codice civile"; g) all'articolo 133: 1) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: "(Abuso di denominazione)"; 2) dopo
il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di
altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di
emissione di moneta elettronica e' vietato a soggetti diversi dagli
istituti di moneta elettronica e dalle banche"; 3) al comma 2, le
parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"nei commi 1 e 1-bis" e dopo la parola: "banche"
sono aggiunte le seguenti: "e dagli istituti di moneta
elettronica"; h) all'articolo 144, comma 1, dopo le parole:
"109, commi 2 e 3," e' inserita la seguente:
"114-quater,". Art.
56.
(Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite). 1.
Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in
materia di istituti di moneta elettronica: a) all'articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-bis) istituti di moneta
elettronica"; b) all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la parola: "m)" e'
sostituita dalla seguente: "m-bis)"; c) all'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo le parole:
"gli enti creditizi,", sono inserite le seguenti: "gli
istituti di moneta elettronica,". ------------- ALLEGATO
A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti
dietetici destinati a fini medici speciali. 1999/36/CE del Consiglio,
del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione
trasportabili. 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di
persone. 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 2000/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la
direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina. 2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che
modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva
81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai medicinali veterinari. 2000/38/CE della
Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis -
Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alle specialita' medicinali. 2000/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la
direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia. 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000,
che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del
debitore dell'imposta sul valore aggiunto. 2000/70/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva
93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che
incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano. 2001/17/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di
risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. 2001/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona
pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di
medicinali ad uso umano. 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di
liquidazione degli enti creditizi. 2001/37/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del
tabacco. 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini
di paesi terzi. 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che
modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in
materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte
del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali,
dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise. 2001/51/CE del
Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo
26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14
giugno 1985. 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme
minime per la concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli
sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell'accoglienza degli stessi. 2001/64/CE del Consiglio, del
31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica
l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV,
V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV
della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva
97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva
93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva
sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di
gare d'appalto pubbliche). ALLEGATO
B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE del
Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999,
che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le
attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione
e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/63/CE del Consiglio,
del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE della Commissione,
del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di
garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone
giuridiche distinte. 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
(quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE). 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno ("direttiva sul commercio elettronico"). 2000/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica
la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i
settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva. 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000,
relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all'alimentazione umana. 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000,
che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 2000/53/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai
veicoli fuori uso. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. 2000/75/CE del
Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale
degli ovini. 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio
che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali
nel settore dell'alimentazione animale. 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione
dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF),
European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA). 2001/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica
la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie. 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 2001/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza. 2001/15/CE della
Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere
aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati
ad un'alimentazione particolare. 2001/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio. 2001/19/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella societa' dell'informazione. 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica
la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2001/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante
modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i
principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale. 2001/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di
taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle
successive vendite dell'originale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8
ottobre 2001, che completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. LAVORI PREPARATORI Camera dei
deputati (atto n. 1533): Presentato dal Ministro per le politiche
comunitarie (Buttiglione) il 6 settembre 2001. Assegnato alla XIV
commissione (Unione europea), in sede referente, il 12 settembre 2001,
con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XIV
commissione, in sede referente, il 20, 27 settembre 2001; il 9, 23, 24,
31 ottobre 2001. Relazione scritta presentata il 6 novembre 2001 (atto
n. 1533/A - relatore on. Guido Giuseppe Rossi). Esaminato in aula il 5 e
approvato il 6 novembre 2001. Senato della Repubblica (atto n. 816):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 14 novembre 2001, con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a,
5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari
delle Comunita' europee, della Commissione straordinaria per la tutela e
la promozione dei diritti umani e della Commissione per le questioni
regionali. Esaminato dalla 1a commisione, in sede referente, il 5, 6, 18
dicembre 2001. Esaminato in aula il 21 dicembre 2001; il 23 gennaio 2002
ed approvato, con modificazioni, il 24 gennaio 2002. Camera dei deputati
(atto n. 1533-B): Assegnato alla XIV commissione (Unione europea), in
sede referente, il 29 gennaio 2002, con i pareri delle commissioni I, II,
III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XIV commisione,
il 30 gennaio 2002; il 5 e 12 febbraio 2002. Esaminato in aula il 18
febbraio 2002 ed approvato il 20 febbraio 2002.
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