DECRETO 5 novembre 2001
Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 13 comma 1 del
decreto legislativo 30.4.92, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e
successive modificazioni che prevede l'emanazione da parte del Ministro
dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici
ed il Consiglio nazionale delle ricerche, delle norme funzionali e
geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo delle
strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di
esclusivo uso militare; Visto l'art. 41, comma 3, del decreto
legislativo 30.7.99, n. 300, con il quale e' stato istituito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite
allo stesso le funzioni e i compiti gia' del Ministero dei lavori
pubblici; Considerato che e' stato condotto uno studio a carattere
prenormativo circoscritto unicamente alle caratteristiche geometriche e
costruttive delle strade in collaborazione con il Consiglio nazionale
delle ricerche; Considerato che il documento tecnico risultante dal
citato studio recante il titolo "Norme funzionali e geometriche per
la costruzione delle strade" e' stato approvato dalla Commissione
di studio per le norme relative ai materiali stradali e progettazione,
costruzione e manutenzione strade del medesimo C.N.R., in data 13
novembre 1998; Visto il voto n. 12 reso sul testo succitato dalla V
sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del
16.6.99, con il quale, oltre a formulare osservazioni, suggerimenti e
proposte di modifica, la sezione ha espresso la necessita' di rimettere
la materia all'esame dell'assemblea generale, in considerazione
dell'importanza degli argomenti trattati; Visto il voto n. 278 reso
dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
nell'adunanza del 5 maggio 2000, con il quale e' stato espresso parere
favorevole sul documento tecnico medesimo, con l'apporto di modifiche,
integrazioni e perfezionamenti; Ritenuto che le finalita' relative alla
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico previste
dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
perseguibili anche attraverso una corretta progettazione dell'asse e
della sezione stradale e che peraltro gli stessi obiettivi sono piu'
propriamente perseguibili attraverso specifiche normative che esulano
dalla definizione delle caratteristiche funzionali e geometriche delle
strade; Ritenuto che dall'applicazione del presente decreto, debbono
essere esclusi i progetti definitivi gia' redatti alla data del presente
decreto, perche' l'applicazione delle norme sopravvenute potrebbe
comportare la tardiva introduzione di variazioni non secondarie,
imponendo tempi lunghi di rifacimento e, in ipotesi, il reperimento di
nuove risorse finanziarie, con conseguente blocco prolungato dell'avvio
di opere gia' progettate e finanziate; Ritenuto altresi' che
l'esclusione non possa essere riferita soltanto ai progetti definitivi
gia' approvati, in considerazione, in particolare, dei lunghi tempi
spesso intercorrenti tra redazione ed approvazione dei progetti
definitivi, collegata all'esperimento delle procedure autorizzative
della relativa conferenza di servizi, e del conseguente vasto numero di
progetti gia' redatti ed in fase di approvazione che sarebbero soggetti
a prolungato blocco; Ritenuto infine dover comunque regolamentare
l'applicazione delle norme ai progetti preliminari gia' approvati, in
modo da accelerare la procedura di revisione progettuale; Visto
l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche ed integrazioni che prevede l'inserimento nei programmi
triennali e negli aggiornamenti annuali dei lavori subordinatamente alla
approvazione dei relativi progetti preliminari; Tutto cio' visto e
considerato;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al comma
1 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 che si
riportano in allegato al presente decreto di cui formano parte
integrante.Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari delle strade
di uso pubblico individuate dall'art. 2 del decreto sopra citato e
successivamente individuate, limitatamente a quelle di pertinenza dello
Stato, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 attuativo
dell'art. 98, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
cioe':
l'ANAS e le societa'
concessionarie per le autostrade di interesse nazionale;
'ANAS per le altre strade di interesse nazionale;
le regioni per le strade regionali; le province per le strade
provinciali;
i comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane;
Art. 2.
Le presenti norme si applicano
per la costruzione di nuovi tronchi stradali e per l'adeguamento di
tronchi stradali esistenti salva la deroga di cui al comma 2 dell'art.
13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 3.
Nel caso in cui, come previsto
dal suddetto comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche,
archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle
presenti norme, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a
condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di
sicurezza e previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori
pubblici per le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade
urbane di scorrimento, e del provveditorato regionale alle opere
pubbliche per le altre strade.
Art. 4.
Ove si proceda ad interventi
riguardanti la rettifica di strade esistenti per tratti di estesa
limitata, il rispetto delle presenti norme, previa idonea sistemazione
delle zone di transizione, e' condizionato alla circostanza che detto
adeguamento non determini pericolose ed inopportune discontinuita.
Art. 5.
Il presente decreto non si
applica alle opere in corso ed a quelle per le quali, al momento della
sua entrata in vigore, sia gia' stato redatto il progetto definitivo.
Per i progetti preliminari gia' approvati, le varianti richieste in
applicazione del decreto saranno introdotte in corso di stesura del
progetto definitivo, senza l'obbligo di rivedere il progetto
preliminare. I quadri economici ed i piani finanziari saranno adeguati
agli incrementi di spesa al momento della approvazione del progetto
definitivo.
Art. 6.
Il presente decreto e' inviato
alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lett. c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per la pubblicazione. Roma, 5 novembre 2001 Il
Ministro: LUNARDI Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 5 foglio n. 326.
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