MINISTERO DELLE
INTRASTRUTTURE
CIRCOLARE 16 Novembre 2007, n.
24734 - Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
1. Premessa.
La presente circolare ha lo scopo
di fornire ai Provveditorati regionali e interregionali alle
opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire le norme
applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei
servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione
delle offerte; questo alla luce delle recenti modifiche
apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
il Codice dei contratti pubblici, che nel prosieguo assume la
denominazione di Codice, dal decreto legislativo 31 luglio 2007,
n. 113, e in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento
generale attuativo del Codice.
Al fine di assicurare uniformità
ed omogeneità di comportamenti, si ritiene che le presenti
indicazioni possano costituire un utile modello operativo a cui
le stazioni appaltanti, di cui all’art. 3, comma 33, del Codice,
possano fare riferimento.
2. La disciplina delle procedure
di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Fino all’entrata in vigore del
Regolamento generale previsto dall’art. 5 del Codice, alla
disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e
architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di
compatibilità, le disposizioni contenute nel Titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo
quanto disposto dall’art. 253, comma 3 del Codice.
Il richiamo alla materia dei
“lavori pubblici” contenuto nell’art. 253 del Codice deve
intendersi riferito all’insieme delle norme che disciplinano la
realizzazione di lavori pubblici, che vanno dalla fase di
programmazione alla progettazione, dall’affidamento
all’esecuzione dei contratti, fino al collaudo dei lavori.
L’applicabilità delle norme del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 alla
disciplina in oggetto impone alcuni ulteriori chiarimenti.
A) Per le procedure di
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relative ad
importi inferiori a 100.000 euro le disposizioni di cui all’art.
62, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 devono intendersiimplicitamente abrogate dall’art. 91,
comma 2, del Codice come modificato dal decreto legislativo n.
113/2007, che stabilisce l’obbligo del rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Con riferimento agli affidamenti
degli incarichi in esame, si pongono all’attenzione,
sinteticamente, le modalità operative di applicazione dei sopra
menzionati principi.
Non discriminazione:
il principio vieta ogni forma di
discriminazione dei soggetti non basata su dati relativi alle
competenze e qualità dei soggetti medesimi, ma su aspetti
diversi, come l’appartenenza ad un determinato contesto
territoriale.
La non discriminazione comporta,
quindi, il divieto, per le stazioni appaltanti, di privilegiare
i soggetti che esercitano prevalentemente la loro attività nello
stesso ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni.
Parità di trattamento:
il principio implica che nella
valutazione delle offerte siano utilizzati per tutti i medesimi
criteri selettivi.
Proporzionalità:
il principio pone uno stretto
legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i
requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per
concorrere all’affidamento. Devono essere richiesti requisiti
proporzionati rispetto all’incarico oggetto dell’affidamento.
Trasparenza:
il principio impone
all’amministrazione di compiere le proprie attività in modo
visibile a tutti, dando pubblicità ai propri atti.
La disposizione di cui all’art.
91, comma 2, del Codice, richiamando il comma 6 dell’art. 57 del
Codice, rubricato “Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara”, prevede poi la selezione fra
almeno cinque soggetti, “se sussistano in tale numero aspiranti
idonei”.
Si invitano le stazioni
appaltanti a procedere alla scelta dei cinque o più operatori
economici tramite la selezione di soggetti da un elenco di
operatori economici, istituito a seguito di un apposito avviso,
ovvero tramite specifiche indagini di mercato.
L’avviso per l’istituzione
dell’elenco e’ pubblicato con le modalità di cui all’art. 124,
comma 5, del Codice: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del
Codice, albo della stazione appaltante, nonchè eventualmente
profilo del committente, ove istituito.
Nell’avviso le stazioni
appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali,
nonchè le fasce di importo in cui si intende suddividere
l’elenco; le stazioni appaltanti richiedono agli operatori
economici interessati i curricula, predisposti con riferimento
alle prestazioni relative alle classi, alle categorie e agli
importi indicati nell’avviso e in conformità al modello di cui
all’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e
categoria dell’elenco, nonchè alla natura e alla complessità
delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito
minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende
suddividere l’elenco.
La documentazione dei servizi
svolti per ogni singolo lavoro e’ predisposta dagli operatori
economici secondo l’allegato H del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, con l’indicazione del soggetto che ha
effettuato il servizio e con la specifica delle prestazioni
svolte.
Si ritiene che l’arco temporale
da prendere in considerazione non possa essere inferiore al
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso;
si considera nel quinquennio anche la parte dei servizi ultimata
e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in
epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori
cui si riferiscono i servizi documentati.
Agli operatori economici e’
richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei
professionisti che svolgeranno i servizi con l’indicazione delle
rispettive qualifiche professionali e del soggetto eventualmente
incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.
Gli operatori economici sono
tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei
requisiti.
In analogia a quanto previsto
dall’art. 125, comma 12, ultimo periodo, del Codice, gli elenchi
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
Qualora la stazione appaltante
ricorra ad una indagine di mercato, la stessa può essere svolta
previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all’art.
66, comma 7, del Codice, nell’albo della stazione appaltante,
nonchè eventualmente sul profilo del committente, ove istituito,
per un periodo non inferiore a quindici giorni. L’avviso deve
indicare i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori
economici per potere essere invitati a presentare offerta; i
requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del
servizio da affidare ed in analogia a quanto riportato nel caso
di istituzione di un elenco.
Per l’affidamento del servizio
specifico, la selezione, dall’elenco o tramite l’indagine di
mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti,
dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, può essere
effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di
scelta, quale ad esempio il sorteggio.
In ogni caso, nella scelta degli
offerenti, occorre assicurare il rispetto del principio della
rotazione, rapportandolo all’entità dell’importo da affidare.
Gli operatori economici
selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante una lettera contenente gli elementi
essenziali costituenti l’oggetto della prestazione - anche
attraverso una nota illustrativa delle prestazioni in analogia a
quanto previsto dall’art. 65, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 - il relativo importo
presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo
massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore
elemento ritenuto utile, nonchè i criteri di valutazione delle
offerte.
La scelta dell’affidatario può
essere resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della
selezione sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del
Codice entro un termine non superiore a quello indicato
nell’art. 65, comma 1, del Codice.
B) Per le procedure di
affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo
compreso fra 100.000 e le soglie di applicazione della normativa
comunitaria per i servizi di cui all’art. 28, comma 1, lettera
a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della
parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i
bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
C) Per le procedure di
affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo
pari o superiore alle soglie di applicazione della normativa
comunitaria per i servizi di cui all’art. 28, comma 1, lettera
a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della
parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i
bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
D) Per le procedure di
affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui alle
precedenti lettere B) e C) si applicano le disposizioni di cui
al titolo IV, capo I e capo V, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999. Si sottolinea l’importanza di definire i
requisiti minimi per la partecipazione alle gare con osservanza
di quanto previsto all’art. 66 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
3. La disciplina per la
valutazione delle offerte economiche nelle procedure di
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Le stazioni appaltanti sono
invitate a procedere all’individuazione dell’oggetto delle
attività da affidare mettendo a punto capitolati prestazionali e
disciplinari di gara accurati e definiti.
In analogia con quanto previsto
nel settore dei lavori dall’art. 71, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 e tenuto conto di quanto
previsto dall’art. 65, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, si suggerisce l’opportunità, in
relazione alla natura della prestazione, di prevedere nel bando
di gara, in caso di procedura aperta, e nella lettera di invito,
in caso di procedura ristretta o negoziata, l’obbligo per gli
offerenti di avere preso visione del luogo ove si svolgerà il
lavoro oggetto della prestazione.
Per quanto attiene alle modalità
di definizione dell’importo stimato dell’appalto, stante
l’abolizione del principio dell’inderogabilità dei minimi
tariffari, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge 4
agosto 2006, n. 248, e dall’art. 92, comma 3, del Codice, come
modificato dall’art. 2, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 27 luglio 2007, n. 113, le stazioni appaltanti
possono utilizzare come criterio o base di riferimento le
tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove
motivatamente ritenute adeguate.
L’importo stimato e’ determinato
dalla stazione appaltante al lordo della riduzione, di cui
all’art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, prevista per le
prestazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche o
comunque di interesse pubblico, il cui onere e’ in tutto o in
parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici.
All’importo stimato e’
applicabile da parte dei concorrenti un ribasso unico, relativo
agli onorari professionali e alle spese e comprensivo della
riduzione di cui all’art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n.
155, richiamato dall’art. 92, comma 4, del Codice.
In merito ai criteri di selezione
delle offerte, nelle procedure di affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura, il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 64 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, appare il
più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità
delle prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al
criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione
dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di
ingegneria e architettura. Si ritiene opportuno ricorrere al
criterio del prezzo più basso soltanto in caso di semplicità e
ripetitività delle prestazioni da svolgere.
In ragione della natura dei
servizi da acquisire, in sede di definizione del bando di gara
ovvero della lettera di invito, si ritiene opportuno che,
nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, gli elementi qualitativi di valutazione delle
offerte rivestano complessivamente un “peso” maggioritario
rispetto all’elemento “prezzo” e all’elemento “tempo”.
Per quanto riguarda le modalità
di svolgimento della gara, si può fare riferimento all’art. 64
del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, fermo
restando il rispetto della circolare 1° marzo 2007 del
Dipartimento politiche comunitarie, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007, intitolata “Principi da
applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei
criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico
di servizi”. E quindi possibile determinare la qualità ed il
valore tecnico dell’offerta prendendo in considerazione elementi
come l’illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell’incarico, il metodo, l’organizzazione
del lavoro ovvero la composizione del gruppo proposto per lo
svolgimento del servizio. Elementi come l’esperienza, le
referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili
possono essere utilizzati unicamente come criteri di selezione e
non devono essere presi in considerazione ai fini della
valutazione dell’offerta. Il riferimento all’art. 64 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554 per le modalità di
svolgimento della gara non vale, pertanto, per i punti 1 e 3,
lettera b), del comma 1. Il presente indirizzo va applicato
anche per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di importo inferiore alle soglie di applicazione
della normativa comunitaria per i servizi di cui all’art. 28,
comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice. Roma, 16 novembre
2007
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