Ministero delle Attività Produttive -
Direzione Generale peri Servizi Interni - Decreto 4 novembre
2005
Decreto istitutivo di un elenco per l'affidamento
a professionisti qualificati esterni di incarichi di
progettazione e direzione lavori da parte del Ministero delle
Attività Produttive VISTA la legge quadro in
materia di lavori pubblici 11.2.1994, n.109 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici
11.2.1994, n.109, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n.554 e
successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO l’art. 24, comma 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che
sostituisce l’art. 17, comma
12, della legge 11.2.1994, n.109;
CONSIDERATO che per le necessità manutentive degli edifici
ministeriali occorre, in
relazione a specifiche opere tecniche, procedere alla
progettazione degli interventi per
consentire l’appalto e la realizzazione dei lavori qualora
questi non possano essere svolti da
personale interno del Ministero;
CONSIDERATO che per affidare incarichi a prestazione
professionale di importo inferiore a
100.000 euro (ai sensi dell’art. 17 comma 12 della legge 109/94
e s.m.e i. e dell’art. 62 comma 1
del DPR 554/99) occorre procedere ad adeguata pubblicità e alla
salvaguardia dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
CONSIDERATO che ai fini dell’economicità, nonché nell’ottica
della semplificazione e
celerità dell’azione amministrativa, si ritiene necessario
costituire un elenco di professionisti
qualificati ed esterni per lo svolgimento di servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria
integrata e per i servizi tecnici concernenti la redazione del
progetto preliminare, del progetto
definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecniche connesse
alla progettazione, compresa la
direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza dei
cantieri, in materia di lavori pubblici
come definiti dalla vigente legge quadro n. 109/’94 e s.m. e i.,
il cui importo stimato sia
inferiore a 100.000,00 euro da utilizzare in relazione alla
tipologia e alle esigenze tecniche dei
lavori;
DECRETA
Articolo 1
Gli incarichi di progettazione e altri servizi connessi
d’importo inferiore a 100.000,00 euro,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma 12 della Legge
109/94 e s. m. e i. e dall’art. 62
comma 1 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 554/99,
saranno affidati sulla
base di un esame comparativo delle capacità e delle esperienze
ai soggetti professionali che
abbiano presentato domanda presso il Ministero delle Attività
Produttive.
Articolo 2
La domanda per il conferimento degli incarichi per le
prestazioni professionali inerenti i
servizi tecnici di architettura e d’ingegneria potranno essere
presentate dai soggetti di cui
all’art. 17 comma 1 lett. d), e), f), e g) della citata legge
109/94 e s.m.e i. seguendo le istruzioni
sulle modalità d’iscrizione e di compilazione dei relativi
moduli, che saranno pubblicate
mediante avviso pubblico sul sito internet del Ministero delle
Attività Produttive.
Articolo 3
L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva,
paraconcorsuale, né parimenti
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali
, ma semplicemente individua i
soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze
dell’Amministrazione, incarichi professionali
d’importo inferiore a 100.000,00 euro; l’acquisizione della
candidatura non comporterà
pertanto l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Ministero delle Attività
Produttive, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in
ordine all’eventuale conferimento.
Articolo 4
L’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico avverrà, a
giudizio insindacabile del
Ministero delle Attività Produttive, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una
valutazione comparativa delle
domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:
- tipologia dell’incarico da affidare
- rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della
prestazione
- rotazione, ove possibile, degli incarichi
- disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
Articolo 5
I compensi, a percentuale e a quantità, saranno stabiliti sulla
base delle vigenti tariffe
professionali, con la riduzione del 20% come stabilito dalle
vigenti norme per gli incarichi
conferiti da Pubblica Amministrazione; per le prestazioni non
comprese nelle tariffe stesse si
procederà con onorari a vacazione e/o a discrezione sulla base
di accordo tra le parti.
Articolo 6
Nei casi previsti dalla legge 109/94 e s.m.e i. i soggetti
individuati per il conferimento
dell’incarico dovranno produrre, con la sottoscrizione del
relativo contratto, la documentazione
di cui all’art. 105 commi 1 e 4 del d. P.R. 554/99; si precisa
che si riterrà errore progettuale
anche la mancata valutazione da parte del professionista
incaricato degli impedimenti alla
realizzazione dell’opera derivanti dalla presenza di specifiche
norme di tutela, di protezione e
di salvaguardia presenti sull’area di sedime dell’intervento e
sull’immobile.
Articolo 7
L’Amministrazione si riserva, in sede di predisposizione del
contratto di cui all’articolo
precedente di definire, in relazione alla tipologia
dell’incarico e nell’ambito dei valori minimi e
massimi stabiliti dalla legge, l’entità del massimale della
polizza di cui all’art. 30 comma 5
della legge 109/94.
Articolo 8
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti,
effettuato ai sensi del d.lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e s.m.e i., dall’Ufficio B3 - Servizio
Tecnico - con sede in Via Molise, 2 –
00187 Roma, sarà finalizzato unicamente alla stesura di un
elenco per l’eventuale successivo
affidamento dell’incarico professionale; il trattamento dei dati
sarà effettuato nei limiti
necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e
strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. |