Ministero
della Giustizia
Nota del 27 settembre 2002 – prot. N. 54/1-2 (5982/E) D.L.
Oggetto: Dm 4
aprile 2001 (lavori pubblici). Risposta nota prot. D. 1430/U-02.
Con riferimento all' oggetto, si
rappresenta quanto segue. L 'articolo 7, c;:omma 1, lett. i) della legge 1°
agosto 2002, n. 166, c.d. Collegato infrastrutture, ha previsto che fino all'
entrata in vigore del nuovo regime tariffario, per la cui predisposizione è
stata contestualmente conferita delega al Ministero della giustizia, continua ad
applicarsi quanto previsto dal D m 4 aprile 2001.
A seguito dell ' annullamento del
citato decreto, ad opera del Tar Lazio, gli ordini professionali interessati
chiedono a
questa Amministrazione una
interpretazione in merito ai termini di applicazione della tariffa contenuta nel
D m 4
aprile 2001.
A parere di quest'ufficio, la norma di legge di cui al citato articolo 7, ha
operato un rinvio al contenuto del D m 4 aprile 2001, facendolo proprio, così
sostituendo la fonte legislativa primaria a quella regolamentare secondaria.
Si tratta di un rinvio di carattere
materiale-contenutistico, rispetto al quale non appare rilevante l'avvenuta
caducazione della fonte originaria, operata dal giudice amministrativo.
Conclusivamente si segnala che, per
espressa previsione dell' articolo 7, il richiamo al contenuto del D m 4 aprile
200 l, ha carattere transitorio e cesserà di avere efficacia con l'.entrata in
vigore della nuova regolamentazione tariffaria.
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