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   Regione Veneto - Normativa Appalti di Servizi di Progettazione  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 309 del 13 febbraio 2007

Prime linee guida in materia di affidamento dei servizi tecnici nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, alla luce dell'intervenuta emanazione del decreto legge 223/2006 - convertito con legge n. 248/2006 - cd. "Decreto Bersani".

 

L'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

In data 4 luglio 2006 è entrato in vigore l'art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", successivamente convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'art. 2 del predetto provvedimento (meglio noto come "decreto Bersani") reca "Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professionali".

Come si può evincere anche dalla sua rubrica, l'articolo in commento, informandosi ai principi comunitari della libera concorrenza, oltrechè della libera circolazione delle persone e dei servizi, ha - tra gli altri contenuti - sancito al comma 1, lett. a), l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che, relativamente alle attività libero professionali ed intellettuali, prescrivono l'inderogabilità di tariffe fisse o minime.

In altri termini e con la cogenza tipica delle decretazioni, in forza di questa norma, a decorrere dal 4 luglio 2006 è venuta meno ogni disposizione normativa che prevedeva "minimi obbligatori e inderogabili" relativamente alle predette attività libero professionali e intellettuali: con immediati ed evidenti riflessi - per quanto più interessa le presenti linee guida - sulle prestazioni rese dai professionisti dell'area tecnica che, nelle diverse formule organizzative, possono competere per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e servizi tecnici, connessi alla realizzazione delle opere pubbliche.

Per richiamo espresso della norma in commento, dal 1° gennaio 2007 ed in assenza di loro adeguamento restano altresì privi di efficacia gli stessi codici di autodisciplina e le disposizioni deontologiche e pattizie che ancora prevedano, tra l'altro, l'inderogabilità dei minimi tariffari.

Tuttavia la disposizione di cui all'art. 2, comma 1 lettera a), del Decreto Bersani va letta in combinato disposto con l'ultima parte del seguente comma 2, a tenore del quale, nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni appaltanti hanno facoltà di continuare a fare riferimento alle "tariffe", ma esclusivamente al fine di stimare gli importi dei corrispettivi da mettere a base di gara: in tal caso - prosegue ancora la norma - le stazioni appaltanti dovranno obbligatoriamente motivare i presupposti in base ai quali le tariffe stesse siano state ritenute "adeguate".

In forza della decretazione in commento deve ritenersi superato anche quanto disponeva il comma 12 bis dell'art. 4, d. l. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con legge 155/1989, che ammetteva la riduzione della tariffa fino ad un massimo del 20% nelle prestazioni rese dai professionisti nei confronti del committente pubblico: dal momento infatti che, in linea teorica, i concorrenti potranno offrire un libero ribasso, appare del tutto priva di efficacia la previsione di un "tetto massimo di ribassabilità", il quale surrettiziamente finirebbe con il riproporre mutatis mutandis quei limiti inderogabili che il Legislatore del Decreto Bersani ha chiaramente inteso eliminare, al fine di favorire al massimo l'apertura alla concorrenza nel mercato di riferimento.

Per effetto, quindi, delle novità normative di cui si è appena dato conto, nel complessivo processo di realizzazione di un'opera pubblica si viene a determinare una profonda innovazione relativamente al sistema di affidamento degli incarichi di natura tecnica.

Premesso ciò, giova ora precisare che, con riguardo ai lavori pubblici di interesse regionale disciplinati dalla L. R. 27/03, l'affidamento dei servizi tecnici da parte della pubblica committenza, di importo inferiore alla soglia comunitaria (quindi per importi fino a 211.000,00 euro) risulta disciplinato dagli articoli 8 e 9 delle citata legge 27, nella rilettura che di essi è stata operata dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2119 del 2 agosto 2005, tenuto conto anche di quanto argomentato con provvedimento n. 2155 del 4 luglio 2006.

Per quanto riguarda invece l'affidamento dei predetti servizi tecnici di rilevanza comunitaria (e dunque con importi pari o superiori a 211.000,00 euro), come specifica anche l'art. 8, comma 2, della legge regionale, la disciplina normativa è quella statale: ad oggi il d. lgs. 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.

Infine, stante la generale clausola di rinvio che l'art. 1, c. 2, della L. R. 27/03, opera alla vigente disciplina statale, relativamente a tutte quelle fattispecie non diversamente disciplinate dalla stessa legge regionale si dovrà far riferimento ancora allo stesso d. lgs. 163/2006 e alle disposizioni in esso richiamate (con particolare riguardo al Regolamento DPR 554/99): per inciso, le considerazioni appena esposte hanno già formato oggetto delle puntuali analisi svolte dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione 4 luglio 2006, n. 2155, cui si rinvia ad integrazione delle presenti prime linee guida.

Pertanto, ad oggi, appare necessario con il presente provvedimento formulare alcune indicazioni operative in materia di affidamento dei servizi tecnici relativamente ai lavori pubblici, interpretando sistematicamente le citate disposizioni di legge anche con quanto previsto dal d. lgs. 163/2006, in ragione delle sicure connessioni e ricadute che la normativa in commento ha nei confronti di quanto disciplinato - in ambito regionale - dalla L. R. 7 novembre 2003, n. 27.

Ciò premesso, si deve ora precisare come l'obiettivo del Legislatore sia il perseguimento della "qualità delle prestazioni professionali" poiché una "progettazione di qualità" è indiscutibilmente il cardine di ogni lavoro pubblico.

Ma la progettazione eseguita "a regola d'arte" ha un suo proprio costo, che non può essere ridotto oltre determinati limiti; limiti che - nel caso di ricorso a formali procedure di gara - si traducono nel concetto di "congruità dell'offerta", la cui verifica diventa, pertanto, una condizione irrinunciabile sia nel caso di gara effettuata sull'offerta al prezzo più basso, che nel caso di gara effettuata sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

In proposito si ritiene - come di seguito si argomenterà -di privilegiare, qualora si proceda alla gara, il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto più rispondente, oggi, al perseguimento della progettazione di qualità.

Peraltro la congruità dell'offerta può e deve essere valutata anche nelle altre modalità di affidamento dei servizi in trattazione, quindi anche nei casi in cui la normativa consenta di non ricorrere a formali procedure di messa in concorrenza.

IL PROCEDIMENTO

Il procedimento di cui alle presenti prime linee guida viene delineato prendendo le mosse dall'art. 81, c. 1, del Codice, il quale dispone che nei contratti pubblici la migliore offerta possa essere selezionata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara oppure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: da cui si evince la piena fungibilità dei due criteri di selezione.

Per quanto riguarda la suddivisione dell'affidamento dei servizi tecnici relativi ai lavori di interesse regionale in fasce di importo come previste dagli artt. 8 e 9 della L. R. 27 in ragione delle differenziate procedure di affidamento parametrata alla loro rilevanza economica, si ha quanto segue:

            I fascia:   per importi fino a 40.000,00 euro;

          II fascia:   per importi ricompresi fra 40.000,00 euro e 211.000,00 euro;

       III fascia:   per importi di rilevanza comunitaria, oltre i 211.000,00 euro.

LA STIMA DELL'IMPORTO A BASE DI GARA

Con riferimento alle modalità per determinare il corrispettivo dei servizi tecnici in trattazione, appare ragionevole, nella fase attuale, suggerire alle stazioni appaltanti l'utilizzo delle vigenti Tariffe professionali, quale criterio di riferimento per le prestazioni di tipo standard, in attesa che vengano adottate quelle " ¿ misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali ¿" cui lo stesso Decreto Bersani testualmente rinvia all'art. 2, comma 3, a dimostrazione di come le esigenze della qualità delle prestazioni professionali siano presupposte dallo stesso Legislatore del Decreto.

La tesi a sostegno di quanto appena affermato parte dal presupposto che, in conseguenza del decreto Bersani, non risulta vietato fissare tariffe come valore di riferimento, ma è vietato imporle come un obbligo da rispettare; né si può trascurare il fatto che l'esplicazione dei servizi tecnici nel settore dei "pubblici appalti" appaia ontologicamente preordinato al confronto concorrenziale.

Per quanto riguarda l'onere motivazionale previsto dal Decreto Bersani, al fine di adottare la Tariffa come riferimento, si richiamano le seguenti motivazioni in fatto e in diritto.

-          Innanzitutto si rileva come, ai sensi del vigente art. 2233, secondo comma, Codice Civile, il compenso per le prestazioni libero-professionali non può che essere adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro dell'attività espletata, che è attività intellettuale e non mero servizio materiale: basti pensare ai valori primari che possono essere incisi dall'esercizio della professione intellettuale (nel caso specifico, si pensi a valori quali la tutela del paesaggio, la tutela del patrimonio artistico e storico, la tutela della salute - sicurezza: valori che nel nostro Ordinamento hanno anche rango costituzionale). Il riferimento è quindi a quel principio di adeguatezza a cui dev'essere rigorosamente improntata la determinazione dei compensi professionali.

-          L'assunto che precede appare ulteriormente confermato dalla norma civilistica di cui al primo comma dell'art. 2233, primo comma, c. c., a tenore del quale le tariffe professionali continuano a rappresentare il criterio utilizzabile dall'Autorità Giurisdizionale in ipotesi di contenzioso con i professionisti o quando si debba procedere alla liquidazione giudiziale dei compensi professionali medesimi.

-          Ne consegue che, in analogia a quanto già avviene per la stima dei lavori pubblici posta in essere a mezzo di prezzari, listini e costi standardizzati - stante anche l'esplicita previsione in tal senso contenuta nell'art. 89 del d. lgs. 163/2006 - il sistema delle Tariffe resta a tutt'oggi l'unico parametro oggettivo e codificato (anche per il particolare e rafforzato procedimento della loro adozione), idoneo a fungere da riferimento per la valutazione di una prestazione complessa (come quelle oggetto del caso di specie), oltretutto articolato in relazione all'attività professionale richiesta dal Committente pubblico.

-          Milita in tal senso anche l'art. 97, primo comma, della Costituzione, ai cui effetti vige l'obbligo di imparzialità della Pubblica Amministrazione che, come tale, è chiamata ad adottare i criteri e i parametri più adeguati in riferimento alla procedura posta in essere: in tal senso il riferimento alle Tariffe come base per la valutazione della prestazione appare sicuramente idoneo ad evitare trattamenti eccessivamente discrezionali e arbitrari a fronte di identiche attività professionali.

-          Giova precisare che lo stesso Ordinamento Comunitario, in attuazione dei cui principi - come sopra ricordato - si dichiara solennemente di porsi lo stesso Legislatore del Decreto Bersani, riconosce l'ammissibilità di " ¿ disposizioni nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici" (quali sono anche le Tariffe), laddove detta i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto: cfr. art. 53 della Direttiva 18/2004/UE.

-          Occorre infine richiamare quanto statuito da una recente sentenza della Corte Europea di Giustizia il 5 dicembre 2006, nella Causa C - 94/04 C - 202/04. Chiamato a verificare se le norme della concorrenza fissate dal Trattato ostino all'applicazione della Tariffa (nella specie si trattava di servizi legali) il Giudice comunitario ha, fra l'altro, avuto modo di affermare come la Tariffa possa consentire di evitare che i professionisti " ¿ siano indotti a svolgere una concorrenza che può tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di peggioramento della qualità dei servizi forniti".

Peraltro nella logica sottesa al decreto Bersani, si desume la possibilità per la stazione appaltante - in caso di gare per l'affidamento di servizi tecnici "non di tipo standard" - di porre a base di gara, con proprio provvedimento, anche importi inferiori a quelli previste dalle Tariffe professionali (fermo restando il rispetto del decoro dell'attività professionale ai sensi del citato secondo comma dell'art. 2233, c.c. ), oppure - per le progettazioni relative ad opere di speciale rilevanza - importi superiori: in tali casi, nel relativo provvedimento d'adozione, l'iter motivazionale dovrà essere particolarmente analitico nel dare contezza di ogni elemento che sostenga il provvedimento stesso, attesa anche la sua idoneità ad essere sottoposto a sindacato di legittimità, come è tipico per ogni provvedimento amministrativo. A tal riguardo, ottemperando all'obbligo di trasparenza, si suggerisce altresì che l'importo di riferimento venga supportato dal calcolo seguito per la sua determinazione.

LA SELEZIONE DELLE OFFERTE

La scelta del concorrente che ha presentato l'offerta migliore sarà determinata mediante l'applicazione delle norme del Codice in materia di criteri di selezione delle offerte (artt. da 81 a 84) e di verifica delle offerte anormalmente basse (artt. da 86 a 88).

Come già in precedenza evidenziato, fra le novità più salienti del Codice si prevede la piena fungibilità dei due criteri di selezione delle offerte (al prezzo più basso / all'offerta economicamente più vantaggiosa) la cui scelta viene rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente.

Ma il d. lgs. 163/2006, codificando principi oramai consolidati nella giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (illegittimità di ogni criterio di esclusione automatica delle offerte, contraddittorio fra amministrazioni e operatori economici fin dalla fase di proposizione delle offerte, ampia possibilità di giustificazione a corredo delle offerte) reca anche numerose novità in materia di calcolo dell'anomalia e valutazione delle offerte, con conseguente aggiudicazione o meno.

Su tali novità occorre quindi soffermarsi, onde delineare ipotesi procedimentali per l'affidamento dei servizi tecnici alla luce del Decreto Bersani, in ottemperanza alle numerose norme che già disciplinano la fattispecie e in funzione del pubblico interesse cui tutte le norme sono comunque preordinate.

Stante la già invocata centralità del concetto di qualità della prestazione professionale, si ribadisce che - ai fini dell'affidamento dei servizi tecnici - pur nella piena fungibilità dei due criteri, pare del tutto preferibile operare la selezione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un'attenta ponderazione della congruità delle offerte alla stregua di quanto dispone l'art. 86 comma 2, secondo cui vanno sottoposte a verifica di congruità le offerte che raggiungano o superino l'80 % (i 4/5 testualmente previsti dalla norma) del punteggio massimo assegnabile sia all'elemento prezzo che agli altri elementi di valutazione nel loro complesso.

A tal riguardo occorre approfondire con particolare attenzione l'applicazione pratica di questa norma (in parte innovativa rispetto all'assetto previgente) nello svolgimento delle gare, mediante la definizione della seguente ipotesi applicativa, a mero titolo esemplificativo.

Con riferimento ed in analogia a quanto previsto dall'art. 64, D.P.R. 554/99, si può ipotizzare di effettuare la selezione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando la distribuzione lineare dei punteggi fra i seguenti elementi ,secondo le metodologie di cui all'allegato E del DPR 554/99.

cui attribuire gli ipotizzati ed indicati fattori ponderali:

a)      ribasso percentuale sull'offerta economica: punti 25

b)      relazione metodologica sullo sviluppo del progetto: punti 35

c)      specifici elementi del curriculum professionale del prestatore del servizio: punti 35

d)      riduzione percentuale con riferimento al tempo: punti 5 (con possibilità di prefissare altresì il limite di tempo minimo e massimo ritenuto ammissibile ai fini dell'attribuzione del punteggio).

L'art. 86, c. 2, del Codice, prescrive che vanno calcolati i 4/5 del punteggio relativo al prezzo: nell'ipotesi sopra delineata quindi tale valore sarà = 20 .

Vanno poi calcolati i 4/5 del punteggio attribuibile a tutti gli altri elementi nel loro valore complessivo: nella nostra ipotesi questo secondo valore è pari a 60 (i 4/5 della somma di 35+35+5 che è = 75) .

Pertanto, secondo l'art. 86, c. 2, andrà sottoposta a verifica di congruità ogni offerta che raggiunga o superi sia il valore 20, sia il valore 60; il raggiungimento o superamento di uno solo dei due valori non impone la valutazione di congruità, cioè non ne determina il sospetto di anomalia.

A commento degli indicati elementi e dei relativi fattori ponderali, è necessario altresì evidenziare che:

-          nell'ambito del curriculum, il percorso professionale del candidato va valutato solo come requisito di qualificazione ai fini dell'ammissibilità alla procedura di selezione, senza ricadute sul punteggio finale da attribuire all'offerta, modulandolo in modo da non discriminare l'ammissibilità di giovani professionisti. Vanno invece sottoposti a punteggio, nei confronti di chi effettivamente svolge la prestazione professionale, specifici elementi curriculari, quali, a titolo esemplificativo, la progettazione di interventi analoghi e di interventi comunque ritenuti dal prestatore come significativi della propria capacità progettuale: i criteri di aggiudicazione devono cioè essere riferiti direttamente ed esclusivamente alla prestazione che forma oggetto specifico dell'appalto;

-          va posta particolare attenzione alla riduzione percentuale da applicarsi ai tempi indicati dall'Amministrazione per l'espletamento dell'incarico, cui non può che essere attribuito un peso minimo, in quanto una progettazione di qualità, mediamente, non può essere resa in tempi eccessivamente ristretti.

Qualora invece si dovesse ricorrere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso la soglia di anomalia va individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1 del Codice, con cui viene esteso al settore dei "servizi" (e delle "forniture") il procedimento già previsto nel settore dei "lavori".

Si procede quindi all'esclusione, eventualmente con arrotondamento all'unità superiore, del 10% delle offerte che comportano i minori e maggiori ribassi (cd. taglio delle ali).

Viene quindi determinata la media aritmetica delle offerte rimanenti, incrementandola degli scarti attribuiti ai valori delle offerte superiori alla stessa.

Conseguentemente sono considerate anomale le offerte che comportano valori superiori alla media come sopra incrementata.

Per gli importi inferiori alla soglia comunitaria appare comunque opportuno, secondo le previsioni in tal senso recate dall'art. 124 del Codice, non avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale e procedere quindi alla valutazione delle giustificazioni a corredo delle offerte che superino la soglia di anomalia come sopra determinata: procedimento tanto più rafforzato in quanto le offerte debbano essere corredate delle relative giustificazioni sin dalla loro presentazione (artt. 86, c. 5 e 87, c. 2).

A tal riguardo occorrerà porre particolare attenzione nella predisposizione degli atti di gara per la parte in cui gli stessi, secondo quanto prevede l'art. 86, comma 5, devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni. Nella fase attuale appare consigliabile fare riferimento alle voci di costo indicate dalle vigenti Tariffe ed alle rispettive aliquote: rispetto a questi parametri, a mente di quanto previsto a titolo esemplificativo dall'art. 87, comma 2, del Codice, le giustificazione potranno riguardare:

  1. il metodo della prestazione del servizio;
  2. le soluzioni tecniche adottate;
  3. le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
  4. il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.

Peraltro, come espressamente prevede l'art. 86, c. 4 del Codice, il criterio automatico dell'esclusione delle offerte anomale è comunque inapplicabile se le offerte ammesse siano meno di cinque.

L'art. 86, terzo comma, contiene poi una previsione di notevole importanza, volta ad estendere la valutazione di congruità potenzialmente nei confronti di tutte le offerte ammesse: infatti, azionando questa disposizione, le Amministrazioni possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a specifici elementi, appaia anormalmente bassa. Pertanto anche un'offerta "non anomala" può ben risultare - dopo approfonditi riscontri dei suoi elementi costitutivi - non congrua e pertanto essere esclusa.

Ma vi è di più: l'art. 88, comma 6 - quale vera e propria norma di chiusura del sistema contemplato dal Codice per la verifica delle offerte - consente alla stazione appaltante di escludere comunque l'offerta che "¿ in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile": inaffidabile potrebbe essere - appunto - un'offerta che presenti percentuali troppo elevate di ribasso sull'elemento "prezzo", tali da far fondatamente ritenere che non possa essere garantita la qualità della prestazione professionale.

Va infine ricordato che comunque le Amministrazioni possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 81, comma 3), mentre il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno valutate: quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la predetta disciplina di cui all'articolo 81 comma 3.

Come si vede, quindi, nella disciplina relativa alla selezione delle offerte, le norme del Codice consentono il ricorso ad una larga discrezionalità: ed è in tal senso che qui si vuole indirizzare le stazioni appaltanti nel loro operato.

LA PROCEDURA SUDDIVISA IN FASCE DI IMPORTI

Importi di I fascia (fino a 40.000,00 euro)

Ai sensi dell'art. 8, c. 1, L. R. 27/03, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto del contratto, per il tramite del Responsabile del Procedimento.

Per questa fascia di importi la legge regionale prevede il solo obbligo della pubblicità dell'avvenuto affidamento e si rimanda alla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 2119/2005 quanto alle modalità effettive di pubblicità.

Con riguardo alla congruità dell'offerta, si ritiene che essa debba comunque essere valutata dal Responsabile del Procedimento (ponendo particolare cura nell'onere motivazionale a sostegno del provvedimento con cui si affida al prestazione, le cui argomentazioni andranno sviluppate con specifico riferimento in ordine al progetto da affidare) e la negoziazione fra le due parti non potrà che avvenire sull'importo (ovvero il prezzo) della prestazione, previamente determinato come sopra indicato.

Importi di II fascia (da 40.000,00 a 211.000,00 euro)

Premesso che anche per questa fascia, relativamente alle procedure di affidamento - con particolare riguardo all'idoneità di forme tese ad ottemperare ai principi comunitari - si rinvia a quanto dettagliatamente argomentato dalla già menzionata deliberazione di Giunta Regionale n. 2119/2005, in merito alla stima del compenso e alle valutazioni sulla congruità delle offerte si richiamano i suggerimenti operativi, sopra proposti, per la I fascia.

Con riferimento poi alla possibilità di avvalersi di Elenchi di professionisti (come l'Elenco approvato, da ultimo, con Decreto Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici 10 ottobre 2006, n. 736) alla luce delle motivazioni già compiutamente argomentate nella più volte citata deliberazione di Giunta regionale n. 2119/2005, se ne conferma la piena legittimità.

Del resto la correttezza delle argomentazioni regionali paiono confermate anche dai contenuti della recente Comunicazione Interpretativa della Commissione europea sul "Diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinati dalle direttive comunitarie" pubblicata sulla G. U. C. E. del 1° agosto 2006.

In quella sede la Commissione Europea ha infatti riconosciuto:

-          la possibilità di costituire Elenchi di operatori economici qualificati, mediante procedura aperta e trasparente, sulla cui base si possono affidare i singoli appalti selezionando, su base non discriminatoria, gli operatori da invitare (ad esempio mediante estrazione a rotazione dall'elenco);

-          l'efficacia della pubblicità tramite internet (sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice/ portali internet) che, sembra utile ribadirlo, corrisponde alla forma di pubblicità già suggerita con D.G.R.V. 2119.

Qualora si ritenga di ricorrere ad una formale procedura di gara si rinvia alle considerazioni già espresse in merito alla fase di selezione delle offerte, nonché a quanto si dirà a proposito della III Fascia, ribadendo ancora una volta che si dovrà comunque valutare la congruità delle offerte in base ad ogni specifico elemento, in ottemperanza a quanto dispone il Codice all'art. 86, comma 3, cui l'art. 124 rinvia.

Importi di III fascia (oltre 211.000,00 euro)

In ordine alle procedure di affidamento nulla si evidenzia in quanto risultano impiegabili quelle ordinarie, mentre con riguardo ai criteri di selezione delle offerte - alla luce di quanto già chiarito in precedenza - si conferma la piena fungibilità, come ribadita dal Codice, tra il criterio del prezzo più basso ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Laddove si ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si suggerisce alle stazioni appaltanti di avvalersi in via assolutamente preferenziale della procedura ristretta (già licitazione privata), stante anche l'esplicita previsione in tal senso operata dall'art. 55, comma 2, del Codice.

In tal caso occorre determinare la cd. forcella al fine di individuare, fra tutti i prestatori di servizi che ne fanno richiesta, coloro ai quali richiedere di formulare l'offerta.

Il relativo procedimento verrà disciplinato dalle norme del DPR 554/99 (artt. 67 e 68) prevedendo quindi che l'invito a formulare offerta sarà rivolto ad un numero di operatori compreso fra 5 e 20, mediante l'applicazione del criterio di cui all'allegato F del DPR 554/99.

(Giova precisare che, nel caso di importi di II fascia, qualora si ricorra alla procedura ristretta, l'invito a formulare offerta sarà rivolto ad un numero di operatori compreso fra 10 e 20, mediante l'applicazione del criterio di cui all'allegato D del DPR 554/99 in riferimento all'art. 63 del DPR 554/99).

Espletate poi le verifiche a campione sul possesso dei requisiti generali e speciali, si procederà a richiedere agli operatori selezionati l'offerta tecnica e l'offerta di ribasso, sulla stima della prestazione previamente effettuata con riferimento alle Tariffe.

L'aggiudicazione dovrà essere disposta sulla base di una valutazione effettuata da una commissione giudicatrice (art. 84, Codice) previa verifica dell'offerta anomala che, come già detto, si applica anche al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Laddove invece si proceda a selezionare l'offerta mediante il criterio del prezzo più basso si procederà all'aggiudicazione, previo controllo del possesso dei requisiti generali e speciali, con verifica dell'offerta anomala.

L'APPALTO INTEGRATO

Occorre infine formulare la seguente osservazione in merito ad un ulteriore effetto dell'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi tariffari determinata dal Decreto Bersani, con riferimento a quella particolare forma di esecuzione dei lavori pubblici, denominata "appalto integrato", prevista dall'art. 19. comma 1 ter (attualmente ancora vigente in forza della reviviscenza di alcune norme della Legge Merloni operata dal primo emendamento al Codice avutosi con la legge di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173 - cd. "decreto milleproroghe" - pubblicato in G.U. del 13 maggio 2006).

Per questa fattispecie appaltistica, infatti, la legge prescrive di quantificare nel bando l'importo della progettazione esecutiva - che è obbligazione contrattuale dell'appaltatore - con l'ulteriore specificazione (art. 19, comma 1 ter, secondo periodo: inciso ribadito anche dall'analoga figura prevista dal Codice, all'art. 53, commi 2 e 3) che, su tali importi, non si possano effettuare ribassi d'asta.

L'interpretazione che in questa sede si propone all'attenzione degli operatori considera che l'abrogazione dei minimi tariffari non possa non essere estensivamente applicata anche all'appalto integrato: ne consegue quindi la libera ribassabilità anche del prezzo da corrispondere sulla progettazione esecutiva, stimato dalla stazione appaltante in base al più volte invocato sistema delle Tariffe vigenti.

Pertanto nell'offerta economica relativa all'appalto integrato si potrà offrire ribasso percentuale sull'importo dei lavori e sull'importo della progettazione esecutiva: ne consegue che la quota relativa alla progettazione sarà soggetta al medesimo regime di individuazione ed esclusione delle offerte anormalmente basse prevista per la quota relativa ai lavori.

 

Si propone di approvare le prime linee guida di cui in premessa, nei termini in esse riportati, sul cui testo si è favorevolmente espressa la Commissione Regionale degli Appalti prevista dagli artt. 57 e 58 della L. R. 27/03, riservandosi di intervenire ulteriormente con successive linee guida, stante la complessità della materia e l'imminente adozione di provvedimenti di rinvio e correttivi dello stesso D. Lgs. 163/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture regionali competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 248/06, di conversione del decreto legge n. 223/2006;

VISTA la L. R. 27/2003;

VISTO il D. Lgs. 163/2006;

VISTA la Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea in G.U.C.E. 1 agosto '06;

VISTA la D.G.R.V. 2119/2005;

VISTA la D.G.R.V. 2155/2006;
 

 

delibera

 

1.       di fornire le indicazioni, in premessa illustrate, sulle modalità di affidamento dei servizi tecnici nell'ambito della realizzazione di un'opera pubblica di interesse regionale;
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