D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158
Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei
settori esclusi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1995, n.
104.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/531/CEE del Consiglio in materia di
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che ha sostituito il
termine per l'attuazione della direttiva 90/531/CEE, con quello di un anno dall'entrata in
vigore della stessa legge; Vista la direttiva 93/38/CEE del Consiglio che, con efficacia
1° luglio 1994, ha sostituito la direttiva 90/531/CEE; Visto l'art. 2, comma 1, lettera
h), della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del 15 dicembre 1994; Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995; Sulla
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il
coordinamento delle politiche dell'Unione europea, e dei Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e degli affari esteri; Emana il seguente
decreto legislativo:
1. Ambito di applicazione. - 1. Le disposizioni
del presente decreto disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli appalti di lavori,
di forniture e di servizi di cui agli articoli 7 e 9 da parte dei soggetti indicati
all'art. 2, che operano nei settori definiti negli articoli da 3 a 6.
2. Soggetti aggiudicatori. - 1. Sono soggetti
aggiudicatori: a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici,
gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni; b) le imprese
pubbliche; c) i soggetti privati che per l'esercizio delle attività di cui agli articoli
da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi. 2. Si considerano imprese pubbliche
le imprese sulle quali i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o
hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che
disciplinano le imprese in questione; l'influenza dominante su un'impresa è presunta
quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente, ne
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la maggioranza dei
voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto di nominare più
della metà dei membri del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo o del
collegio sindacale della stessa. 3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti
per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo
avente l'effetto di riservare ad uno o più soggetti l'esercizio delle attività di cui
agli articoli da 3 a 6. 4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti
speciali o esclusivi in particolare quando: a) abbia la potestà di avvalersi di procedure
espropriative o di imposizione di servitù per la realizzazione delle reti e delle
strutture indicate negli articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei relativi impianti; b)
nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di acqua potabile, gas, energia elettrica,
energia termica reti gestite da soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi.
3. Acqua, energia elettrica, gas, energia
termica. - 1. Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica la
messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al
pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua
potabile, gas, energia elettrica, energia termica, nonché l'alimentazione delle suddette
reti. 2. Non è disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti diversi da
quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a): a) l'alimentazione di reti fisse per la
distribuzione di acqua potabile o energia elettrica, quando la loro produzione sia
destinata ad un uso diverso da quello indicato nel comma 1 e l'alimentazione della rete
pubblica dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore e non abbia superato il 30%
della produzione totale considerata la media dell'ultimo triennio compreso l'anno in
corso; b) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o dell'energia
termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto erogatore, derivi
inevitabilmente da un processo produttivo diverso da quelli individuati nel presente
decreto e l'alimentazione della rete pubblica determini per il soggetto stesso un introito
non superiore al 20% del volume d'affari considerata la media dell'ultimo triennio,
compreso l'anno in corso.
4. Sfruttamento di area geografica. - 1. Si
considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e
la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi su
di essa effettuate ai sensi delle vigenti norme in materia mineraria. 2. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alla Commissione CE che lo
sfruttamento di un'area geografica non sia considerato quale attività di cui al comma 1 o
che i soggetti interessati non siano considerati titolari di diritti speciali o esclusivi
ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b). 3. Ai fini della richiesta di decisione di cui
al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla
Commissione europea le misure adottate affinché i soggetti appaltanti: a) osservino i
princìpi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori,
forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a
disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti; b)
comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni
relative all'assegnazione degli appalti (1). 4. Con decreti del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della
Commissione CE, sono indicate le attività che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.
5. [I decreti di cui al comma 4 definiscono, inoltre, modalità atte ad assicurare che i
soggetti aggiudicatori: a) osservino i princìpi di non discriminazione e della
concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi, in particolare per
quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle
proprie intenzioni di stipulare appalti; b) comunichino alla Commissione CE, alle
condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti]
(1/a).
(1 Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 25
novembre 1996, n. 625.
(1/a) Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
5. Trasporti. - 1. Rientrano nel settore
trasporti: a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici,
tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni delle
competenti autorità pubbliche sui percorsi, sulle capacità di trasporto disponibili o
sulla frequenza del servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante autobus
qualora esso possa essere liberamente svolto, su tutto o parte del territorio nazionale,
da altri soggetti in assenza di concessione alle stesse condizioni previste per i soggetti
aggiudicatori; b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di
aeroporti, di porti marittimi o interni, nonché di altri impianti terminali di trasporto.
6. Telecomunicazioni. - 1. Rientrano nel settore
delle telecomunicazioni la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di
telecomunicazione o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazione.
7. Oggetto degli appalti. - 1. Ai fini del
presente decreto si intendono per appalti: a) di lavori, gli appalti che hanno ad oggetto
l'esecuzione, eventualmente congiunta alla progettazione, oppure la realizzazione, con
qualsiasi mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI, comprese
le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione; b) di forniture, gli appalti che
hanno ad oggetto l'acquisto, il leasing operativo, la locazione, l'acquisto a riscatto,
con o senza opzioni per l'acquisto di prodotti, comportanti, eventualmente, anche lavori
di posa in opera ed installazione; c) di servizi, gli appalti che hanno ad oggetto le
prestazioni elencate negli allegati XVI-A e XVI-B. 2. Gli appalti che includono servizi e
forniture, fermo quanto previsto all'art. 9, comma 12, sono considerati appalti di
forniture quando il valore totale di queste è superiore al valore dei servizi compresi
nell'appalto. 3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-B e per quelli in cui
tali servizi sono prevalenti rispetto a quelli di cui all'allegato XVI-A, si applicano
solo gli articoli 19 e 28.
8. Appalti esclusi. - 1. Il presente decreto non
si applica: a) agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano per il conseguimento di
scopi diversi dall'esercizio di proprie attività rientranti nei settori di cui agli
articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di dette attività in uno Stato che non sia
membro della CE, purché non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area
geografica della Comunità; tuttavia il presente decreto si applica agli appalti,
assegnati dai soggetti aggiudicatori che esercitano la propria attività nel settore
dell'acqua potabile, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e
drenaggio, ove il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile sia
superiore al 20% del volume totale reso disponibile dalla realizzazione di questi
progetti, nonché agli appalti che attengono allo smaltimento o al trattamento delle acque
reflue; b) agli appalti il cui oggetto è destinato ad essere rivenduto o ceduto in
locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non è titolare di alcun diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti o quando
altri soggetti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni
dell'aggiudicatore; c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano
assegnati per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori di
assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri soggetti siano liberi di
offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente
identiche; d) agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati segreti o la cui
esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli
interessi nazionali essenziali; e) agli appalti disciplinati da norme procedurali
differenti ed aggiudicati sulla base: e1) di un accordo internazionale concluso,
conformemente al Trattato CE, tra l'Italia ed uno o più Paesi terzi e concernente lavori,
forniture o servizi destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera
da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione CE a
cura del Ministero degli affari esteri; e2) di un accordo internazionale concluso in
relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di
un Paese terzo; e3) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale; f) agli
appalti che i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 3 assegnano per
approvvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei combustibili destinati alla loro
produzione. 2. Il presente decreto non si applica ai seguenti appalti di servizi: a)
appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice
ai sensi dell'art. 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno
1992, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in
base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative compatibili con il Trattato; b) appalti relativi
all'acquisizione o alla locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di
terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti comunque diritti inerenti a tali
beni; rientrano, tuttavia, nel campo di applicazione del presente decreto gli appalti
relativi ai servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente
al contratto di acquisto o locazione, qualunque ne sia la forma; c) appalti relativi ai
servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e
radiotelecomunicazioni via satellite; d) appalti relativi a servizi d'arbitrato e di
conciliazione; e) appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; f) appalti relativi a servizi di
ricerca e selezione del personale; g) appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo
diversi da quelli i cui risultati appartengono al soggetto aggiudicatore perché li usi
nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia dal medesimo
interamente retribuita. 3. Il presente decreto non si applica, inoltre, agli appalti di
servizi: a) assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una impresa collegata purché almeno
l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in questione
negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle
imprese alle quali è collegata; b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più
soggetti aggiudicatori per l'esercizio di attività ai sensi degli articoli da 3 a 6, ad
uno di questi soggetti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno di essi, purché
ricorra lo stesso requisito della cifra d'affari di cui alla lettera a).
4. Allorché lo stesso servizio o servizi simili
sono forniti da più di un'impresa collegata al soggetto aggiudicatore, occorre tener
conto della cifra d'affari totale nella Comunità europea, risultante dalla fornitura di
servizi da parte di queste imprese. 5. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi
impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli del soggetto aggiudicatore a
norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ovvero,
nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa sulla quale il soggetto
aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi
dell'art. 2, comma 2, nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sul
soggetto aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di
un'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne. 6.
Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei
soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo funzionali a
detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia
direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli
articoli da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri competenti, si
applicano, per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti .
9. Valore degli appalti. - 1. Il presente decreto
si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore a: a)
5.000.000 di ECU nel caso di appalti di lavori; b) 400.000 ECU nel caso di appalti di
forniture o servizi in relazione alle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5; c) 600.000
ECU nel caso di appalti di forniture o di servizi in relazione alle attività di cui
all'art. 6. 2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi il
soggetto aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi
tenendo conto degli elementi di cui ai commi da 3 a 13. 3. Ai fini del calcolo
dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi
seguenti: a) nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare; b) nel caso dei
servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e
altre forme di remunerazione; c) nel caso degli appalti che comportano progettazione,
degli onorari o delle commissioni da pagare. 4. Quando si tratta di appalti di forniture
aventi per oggetto il leasing operativo, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere
preso come base per il calcolo del valore dell'appalto: a) per gli appalti aventi una
durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale
stimato per la durata dell'appalto; oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il
valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo; b) per gli appalti aventi
una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla loro durata, il valore
prevedibile dei pagamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni. 5. Nel caso di
appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo
dell'importo stimato dell'appalto si determina come segue: a) se trattasi di appalto di
durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore
complessivo dell'appalto per l'intera durata; b) se trattasi di appalto di durata
indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48. 6.
Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle opzioni, deve
essere preso come base per determinare il valore dell'appalto l'importo totale massimo
autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi
comprese le opzioni. 7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un
determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori
o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore
dell'appalto deve essere calcolato in base: a) al costo totale degli appalti che sono
stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che
presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche
prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei dodici mesi
successivi, oppure: b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici
mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di
validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi. 8. Il calcolo del
valore dell'accordo-quadro di cui all'art. 16 deve essere basato sul valore massimo
stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo. 9. Il calcolo del
valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del comma 1 deve essere basato
sul valore totale dell'opera, intesa, questa, come il risultato di un complesso di lavori
di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e
tecnica; se una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore
di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al
comma 1; quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al
comma 1, le presenti disposizioni si applicano a tutti i lotti; tuttavia, nel caso di
appalti di lavori, i soggetti aggiudicatori possono derogare al comma 1 rispetto a lotti
il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione di ECU, sempreché il valore
totale di questi lotti non superi il 20% del valore di tutta la partita. 10. Ai fini
dell'applicazione del comma 1, i soggetti aggiudicatori includono nel valore stimato degli
appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari
all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore. 11. Il valore
delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di
sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione del presente decreto.
12. Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di servizi e forniture, comprendente
anche il valore dei lavori di posa e installazione, deve essere basato sul valore totale
dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive.
13. I soggetti aggiudicatori non possono eludere
l'applicazione del presente decreto suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di
calcolo particolari del valore degli appalti. 14. Il controvalore in moneta nazionale per
la determinazione degli importi indicati al comma 1 ha effetto per due anni a decorrere
dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee; esso è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura del Ministero del tesoro.
10. Elenchi. - 1. I soggetti aggiudicatori di cui
agli allegati da I a X rispondono ai requisiti di cui agli articoli da 2 a 6; gli elenchi
hanno carattere esemplificativo e possono essere modificati o integrati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.
11. Modalità di indizione delle gare. - 1. Salvo
quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15, le gare per l'aggiudicazione degli appalti e
degli accordi quadro di cui al presente decreto sono indette mediante pubblicazione di un
bando di gara conforme all'allegato XII, lettere A, B o C. 2. Il bando di gara è
immediatamente trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee. 3. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), pubblicano il
bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su
almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione
nella regione dove la gara sarà svolta. 4. Le pubblicazioni di cui al comma 3 non possono
aver luogo prima della data di spedizione, che deve essere menzionata, del bando
all'Ufficio di cui al comma 2; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da
quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; la prova della data di
spedizione incombe sui soggetti aggiudicatori. 5. I soggetti aggiudicatori di cui all'art.
2, comma 1, lettere b) e c), possono provvedere alla pubblicità delle gare avvalendosi in
tutto o in parte delle modalità di cui al comma 3, nel rispetto, comunque, delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.
12. Procedure di aggiudicazione. - 1. Nel bando
di gara il soggetto aggiudicatore indica se l'aggiudicazione avverrà mediante procedura
aperta, ristretta o negoziata. 2. Si intende: a) per procedura aperta quella in cui ogni
concorrente può presentare un'offerta; b) per procedura ristretta, quella alla quale
partecipano solo i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore; c) per procedura
negoziata quella in cui il soggetto aggiudicatore consulta i candidati di propria scelta e
negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. 3. Per i soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a): a) il pubblico incanto costituisce procedura aperta; b)
la licitazione privata e l'appalto concorso costituiscono procedure ristrette; c) la
trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 11, comma
1, ovvero indetta ai sensi dell'art. 13 costituisce procedura negoziata. 4. Nell'appalto
concorso il candidato redige, in base alla richiesta formulata dal soggetto aggiudicatore,
il progetto delle opere delle forniture o dei servizi ed indica le condizioni ed i prezzi
ai quali è disposto ad eseguire l'appalto.
13. Procedura negoziata senza pubblicazione del
bando. - 1. Gli appalti disciplinati dal presente decreto possono essere affidati mediante
procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti casi: a)
quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte
appropriate, sempreché le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate
sostanzialmente; b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività
o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreché l'aggiudicazione
dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi che
perseguano, segnatamente, questi scopi; c) quando, a causa di particolarità tecniche,
artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non
può essere affidato che ad un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi
determinato; d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza
derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto aggiudicatore i termini stabiliti
per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati; e) nel caso degli
appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o
all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore
obblighi il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche
differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o
difficoltà sproporzionate; f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano
nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una
circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché
l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto
iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi complementari non possano essere
tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti
per i soggetti aggiudicatori, oppure nel caso in cui tali lavori o servizi complementari,
benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al
suo perfezionamento; g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori
che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi soggetti
aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori
siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in
seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a questa procedura deve
essere indicata in occasione dell'indizione di gara per il primo appalto e la somma
complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dai soggetti
aggiudicatori per l'applicazione dell'art. 9; h) quando si tratta di forniture quotate e
acquistate in borsa; i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro
purché sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, comma 3; l) per gli acquisti
d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione
particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per
le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente
praticati sul mercato; m) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale
ovvero in occasione di procedure fallimentari, di concordato, di liquidazione coatta
amministrativa o di amministrazione straordinaria.
14. Avviso indicativo annuale. - 1. Il soggetto
aggiudicatore pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, almeno un avviso indicativo,
conforme all'allegato XIV, contenente le caratteristiche essenziali degli appalti di cui
abbia approvato o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c),
deliberato l'esecuzione, che intende aggiudicare nell'anno successivo ai sensi del
presente decreto. 2. Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:
a) le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori d'importo pari o superiore a
quello di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), da affidare nei dodici mesi successivi; b)
il totale, per settore di prodotti, degli appalti di forniture d'importo pari o superiore
a 750.000 ECU, da assegnare nei dodici mesi successivi; c) l'importo totale previsto degli
appalti di servizi, per ciascuna delle categorie di cui all'allegato XVI-A, di importo
pari o superiore a 750.000 ECU, da assegnare nei dodici mesi successivi. 3. L'avviso
indicativo annuale può essere utilizzato in luogo del bando ai fini dell'indizione della
gara. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'avviso fa specifico riferimento alle forniture,
ai lavori o ai servizi oggetto della gara e precisa con quale delle procedure previste
all'art. 12, comma 1, lettere b) o c), procederà senza successiva pubblicazione di un
bando, all'aggiudicazione. 5. Con lo stesso avviso le imprese interessate sono invitate a
manifestare per iscritto il proprio interesse. 6. Il soggetto aggiudicatore invita,
successivamente, le imprese di cui al comma 5 a confermare il proprio interesse sulla base
di informazioni particolareggiate relative all'appalto prima di procedere alla loro
selezione; le imprese che abbiano confermato il proprio interesse sono poi invitate alla
gara ai sensi dell'art. 18, comma 4. 7. I soggetti aggiudicatori possono pubblicare avvisi
indicativi relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in
un precedente avviso indicativo annuale, a condizione che venga chiaramente indicato che
trattasi di avvisi supplementari. 8. Per la pubblicazione dell'avviso indicativo annuale
si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. 9. Se l'avviso viene utilizzato come
mezzo di indizione, gli inviti a partecipare alle gare di cui al comma 4 devono essere
spediti al più tardi nei dodici mesi successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
15. Sistemi di qualificazione. - 1. Il soggetto
aggiudicatore può istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori,
fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale
sistema è disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli
articoli da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro competente, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. 2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e
criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a
domanda, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e
finanziari, interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di
pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore. 3. Con le modalità di cui all'art. 18,
comma 4, il soggetto aggiudicatore che abbia istituito un proprio sistema di
qualificazione invita alle gare di cui all'art. 12, comma 2, lettere b) e c), senza
preventiva pubblicazione di un bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema. 4. Il
soggetto aggiudicatore può: a) definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonché i
criteri e requisiti, obiettivi e non discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme
europee di cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a tal fine, intende fare
riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di tali elementi; b) avvalersi del sistema
di qualificazione istituito da un altro soggetto aggiudicatore, dandone idonea
comunicazione alle imprese interessate. 5. L'istituzione, sia pure già intervenuta al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei sistemi di qualificazione e gli
altri elementi definiti ai sensi del comma 4, devono essere notificati, ove non sia stato
già provveduto in tal senso, all'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee,
conformemente all'avviso di cui all'allegato XIII; l'avviso deve precisare se il sistema
di qualificazione abbia o meno durata superiore ad un triennio; quando il sistema abbia
durata superiore al triennio, l'avviso va pubblicato annualmente, altrimenti è
sufficiente un avviso iniziale. 6. Per la pubblicità dell'avviso a livello nazionale si
applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5. 7. Il soggetto aggiudicatore
stabilisce, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 19 e senza
discriminazioni, quale documentazione e quali certificazioni o atti sostitutivi devono
corredare la domanda d'iscrizione; non può, inoltre, richiedere certificazioni o
documentazione probatoria costituenti riproduzione di documentazione valida già
disponibile. 8. I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al comma 7
devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un
traduttore ufficiale. 9. I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi per
categorie d'imprese secondo i tipi e gli importi degli appalti per i quali vale la
qualificazione. 10. In un termine non superiore a sei mesi il soggetto aggiudicatore deve
informare i richiedenti delle proprie decisioni in merito alle domande di qualificazione;
ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato, il soggetto aggiudicatore, nei
due mesi dalla presentazione della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della proroga
del termine e stabilisce il termine massimo entro il quale si pronuncerà definitivamente;
tale termine non può, comunque, eccedere i nove mesi dal ricevimento della domanda
d'iscrizione. 11. L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione dal sistema di
qualificazione devono essere motivate con riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9.
16. Accordo quadro. - 1. L'accordo quadro è il
contratto tra uno dei soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto ed uno o più
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di
pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione a uno
specifico programma di esecuzione di lavori, di forniture o di prestazioni di servizi,
fissano le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di
determinazione di successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed
eventualmente alle quantità. 2. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 8, l'accordo
quadro può essere concluso per importi presunti non inferiori, rispettivamente, per i
lavori, le forniture e i servizi al controvalore delle soglie stabilite all'art. 9, comma
1, lettere a), b) e c). 3. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere
affidati con procedura negoziata, senza la preventiva pubblicazione di un bando, solo se
l'accordo stesso sia stato aggiudicato in conformità al presente decreto. 4. I soggetti
aggiudicatori non possono far ricorso all'accordo quadro al fine di impedire, limitare o
distorcere la concorrenza.
17. Termini per la presentazione delle domande e
delle offerte. - 1. Nella procedura aperta il termine per la ricezione delle offerte è
stabilito dai soggetti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni
dalla data di spedizione del bando di gara; tale termine può essere ridotto a trentasei
giorni se i soggetti aggiudicatori hanno pubblicato l'avviso indicativo di cui all'art.
14. 2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, con pubblicazione preventiva
del bando di gara, il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in
risposta ad un bando pubblicato in virtù dell'art. 11 o ad un invito dei soggetti
aggiudicatori in virtù dell'art. 14, comma 6, è di norma pari almeno a cinque settimane
a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al
termine di ventidue giorni decorrente dalla data di spedizione del bando o dell'avviso
indicativo all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; tale termine
può essere ridotto a giorni quindici qualora il soggetto aggiudicatore, in esito ad una
sua espressa richiesta motivata da ragioni di eccezionalità e trasmessa mediante posta
elettronica, telescrivente o telecopiatrice, abbia ottenuto, da parte dell'ufficio
anzidetto, la pubblicazione del bando o avviso nei cinque giorni successivi alla sua
spedizione. 3. Limitatamente ai soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere
b) e c), il termine di ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra i
soggetti stessi e i candidati selezionati, sempreché tutti gli offerenti dispongano di un
termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte; qualora sia impossibile
raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il soggetto
aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, è pari almeno a tre settimane e
comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare
un'offerta; la durata del termine tiene conto, in particolare, dei fattori di cui all'art.
18, comma 3.
18. Capitolati d'oneri e lettere di invito. - 1.
I soggetti aggiudicatori spediscono normalmente agli imprenditori, ai fornitori o ai
prestatori di servizi, i capitolati d'oneri ed i documenti complementari entro i sei
giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia pervenuta in
tempo utile. 2. I soggetti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui
capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della
scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. 3. Quando le offerte
richiedono l'esame di una documentazione voluminosa o particolarmente complessa, una
visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza. 4. I soggetti
aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti mediante la
lettera di invito, corredata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, e
contenere almeno: a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i
documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e
le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere
tali documenti; b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono
essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; c) un riferimento
al bando di gara pubblicato; d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente
essere allegati; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di
gara; f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto. 5. Le
domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere
fatti per le vie più rapide possibili; quando le domande di partecipazione sono inoltrate
per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse
devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui
all'art. 17, comma 1, o dei termini stabiliti dai soggetti aggiudicatori ai sensi
dell'art. 17, comma 2. 6. I soggetti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano
discriminazioni tra imprenditori, fornitori o prestatori di servizi. 7. All'atto della
trasmissione delle specifiche tecniche agli imprenditori, ai fornitori o prestatori di
servizi interessati, all'atto della loro qualificazione o dell'assegnazione degli appalti,
i soggetti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza
delle informazioni che trasmettono. 8. Il presente decreto non limita il diritto degli
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi di esigere da un soggetto aggiudicatore,
in conformità della legislazione vigente, il rispetto della riservatezza delle
informazioni che essi trasmettono.
19. Prescrizioni tecniche. - 1. I soggetti
aggiudicatori, tenuto anche conto delle definizioni di cui all'allegato XVII, inseriscono
specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto. 2.
Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché
esistano. 3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche devono, per quanto
possibile, essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità. 4. I
soggetti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le
specifiche europee o le altre norme; a tal fine accordano una preferenza alle specifiche
che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o
descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato
all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche. 5. Non possono essere
introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una
provenienza determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o
eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate
dall'oggetto dell'appalto; è in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o
tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale
indicazione accompagnata dall'espressione «o equivalente» è autorizzata quando
l'oggetto non può essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e
comprensibili per tutti gli interessati. 6. I soggetti aggiudicatori possono derogare al
comma 2 qualora: a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la
conformità di un prodotto alle specifiche europee; b) l'applicazione del comma 2
pregiudichi l'applicazione: b1) della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 28 aprile
1991, come modificata e integrata dall'art. 11 della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del
22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, ovvero: b2)
della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla
normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'aggiudicatore
ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate oppure
comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati; i soggetti aggiudicatori fanno
ricorso a tale deroga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e
stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee; d) la
specifica europea di cui trattasi risulti non essere adatta all'applicazione particolare
cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua
adozione; i soggetti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al
competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione
delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche
europee e necessaria la loro revisione; e) il progetto in questione sia di natura
autenticamente innovativa, cosicché l'applicazione di specifiche europee esistenti
risulterebbe inadeguata. 7. I bandi pubblicati ai sensi dell'art. 11 menzionano nel testo
il ricorso al comma 6. 8. Il presente articolo non pregiudica la normativa tecnica
obbligatoria purché essa sia compatibile con il diritto comunitario. 9. I soggetti
aggiudicatori comunicano agli imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi
interessati all'aggiudicazione dell'appalto, che ne fanno domanda, le specifiche tecniche
regolarmente previste nei loro appalti di lavori, di forniture o di servizi, ovvero le
specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di
avvisi indicativi ai sensi dell'art. 14. 10. Quando tali specifiche tecniche sono definite
in documenti che sono disponibili per imprenditori, fornitori o prestatori di servizi
interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata
sufficiente.
20. Piani di sicurezza. - 1. Il soggetto
aggiudicatore è tenuto a precisare, nel capitolato d'oneri, l'autorità o le autorità da
cui i concorrenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti nelle località in
cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi e che saranno applicabili ai
lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto. 2.
Il soggetto aggiudicatore chiede, altresì, ai concorrenti di precisare che hanno tenuto
conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi di cui al comma 1, senza che ciò
osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25.
21. Subappalto. - 1. Ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e
integrazioni, nel capitolato d'oneri relativo all'appalto di lavori il soggetto
aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli, nella sua offerta, la parte
dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ferma la responsabilità
dell'offerente medesimo.
22. Capacità di concorrere alle gare. - 1. Fatto
salvo quanto previsto all'art. 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), applicano: a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli
da 18 a 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; b) per gli appalti di
forniture o di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358. 2. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma
1, lettere b) e c), nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della partecipazione ad
una procedura di appalto ristretta o negoziata possono tener conto di criteri e princìpi
desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1, ed in particolare, dei motivi di
esclusione dalle gare di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori ed alle lettere da a) ad
f) dell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, per gli appalti di
forniture o servizi. 3. I criteri selettivi, che devono essere messi preventivamente a
disposizione di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono essere basati
sulla necessità oggettiva, per il soggetto aggiudicatore, di ridurre, in sede di
prequalificazione nelle procedure ristrette o negoziate, il numero dei candidati ad un
livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche
della procedura d'appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione; il numero dei
candidati prescelti deve tener conto, tuttavia, dell'esigenza di garantire una concorrenza
sufficiente. 4. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in
materia di garanzia della qualità, i soggetti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi
di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000,
certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. 5. I soggetti
aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in
altri Stati membri: essi ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori di servizi che non
abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i
termini richiesti. 6. I concorrenti che, in base alla normativa degli altri Stati membri
in cui sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio da appaltare, non possono
essere esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti, è all'uopo richiesta
la qualità di persona fisica o di persona giuridica; tuttavia, alle persone giuridiche
può essere richiesto di indicare, nella domanda di partecipazione o nell'offerta, il nome
e le qualificazioni professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio
stesso.
23. Riunioni di imprese. - 1. Le associazioni di
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono fare offerte o negoziare con i
soggetti di cui all'art. 2. 2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di
imprenditori: a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi di
cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata
capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti; b) i
consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422 (6), e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (7); c) i consorzi stabili costituiti anche in forma
di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese
individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro; d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in forma di società ai sensi
dell'art. 2615-ter del codice civile; e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240 (8). 3. Qualora ad una procedura partecipi uno dei soggetti di cui al comma 2 è
vietata la partecipazione alla medesima dei singoli associati, consorziati o membri del
gruppo; all'atto della presentazione dell'offerta i consorzi di cui al comma 2, lettera
b), c) e d) indicano i singoli consorziati per conto dei quali concorrono. 4. In caso di
procedura ristretta o di procedura negoziata l'impresa invitata individualmente ha la
facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite
ai sensi del comma 2. 5. Possono, altresì, essere invitate alle gare e alle procedure
negoziate di cui all'art. 13 imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire
ai sensi del comma 2, le quali ne facciano richiesta al soggetto aggiudicatore, sempre che
sussistano i requisiti previsti dal presente decreto. 6. Non è consentita l'associazione
anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o
successivo all'aggiudicazione della gara. 7. La violazione della disposizione di cui al
comma 6 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove
gare relative ai medesimi appalti. 8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro
responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore. 9. Il mandato conferito
all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata
autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa
capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa
non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore. 10. Al mandatario spetta la
rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del
soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto
aggiudicatore, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle
imprese mandanti. 11. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o
associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 12. Salvo quanto
previsto al comma 13, nelle associazioni temporanee i requisiti di capacità tecnica ed
economica, sempreché frazionabili, richiesti dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella
lettera di invito, per l'aggiudicazione di un appalto di lavori, di forniture o di servizi
devono essere posseduti nella misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso; per le
imprese mandanti, tale misura non può essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto
richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese
riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto
aggiudicatore. 13. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
applicano, peraltro, per quanto concerne gli appalti di lavori, anche le disposizioni di
cui all'art. 23, commi da 1 a 6, e comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406. 14. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora
si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo
titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto
con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi da 8 a 11 e
che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore stesso, ovvero di recedere dall'appalto.
15. In caso di fallimento di una delle imprese
mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi
altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta
alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 16. Le
disposizioni sulle società di imprese riunite di cui all'art. 26 del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406, si applicano anche negli appalti di lavori disciplinati dal
presente decreto.
24. Aggiudicazione. - 1. Fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di
servizi specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base
ad uno dei seguenti criteri: a) quello del prezzo più basso; b) quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo
la natura dell'appalto, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di
gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore
tecnico, il servizio successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di
ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto
aggiudicatore indica, nel capitolato d'oneri o nel bando, possibilmente nell'ordine
decrescente dell'importanza che è loro attribuita, tutti i criteri che intende applicare.
2. Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a), applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 29 commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. 3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto
è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono
prendere in considerazione le varianti, presentate da un concorrente, che soddisfano i
requisiti minimi da essi prescritti; in tal caso essi indicano, nel capitolato d'oneri, la
possibilità di presentare varianti, nonché le condizioni minime che tali varianti devono
rispettare e le relative modalità di presentazione. 4. I soggetti aggiudicatori non
possono rifiutare l'offerta solo per il fatto che essa è stata redatta con specifiche
tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche
nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva
89/106/CEE.
25. Offerte anormalmente basse. - 1. Agli effetti
del presente decreto, se per un determinato appalto talune offerte risultano basse in modo
anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto
all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può
escluderle se non le considera valide; il soggetto aggiudicatore può prendere in
considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o
fabbricazione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente
favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione dell'appalto o sull'originalità. 2. I
soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù
della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se
quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla
Commissione CE a norma dell'art. 93, par. 3, del Trattato o è stato da essa autorizzato.
I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la
Commissione CE.
26. Offerte originarie da Paesi terzi. - 1. Il
presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei Paesi terzi con cui
la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che
assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di
detti Paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi dell'Italia nei confronti dei Paesi
stessi. 2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture
può essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi, determinati
conformemente al regolamento CEE n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo
alla definizione comune della nozione di origine delle merci, modificato, da ultimo, dal
regolamento CEE n. 3860/87, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono
l'offerta. Ai fini del presente articolo, è considerato prodotto fabbricato il software
impiegato nelle attrezzature delle reti delle telecomunicazioni. 3. Fatto salvo il comma
4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui
all'art. 24, è accordata preferenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi del
comma 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo
se la differenza di prezzo non supera il 3%. 4. Tuttavia, un'offerta non deve essere
preferita ad un'altra in virtù del comma 3, quando la sua accettazione obbligherebbe il
soggetto aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse
da quelle del materiale già esistente, che comporterebbe incompatibilità o difficoltà
tecniche di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati. 5. Per determinare la
parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi
cui il beneficio delle disposizioni del presente decreto è stato esteso con decisione del
Consiglio della Comunità europea conformemente al comma 1.
27. Conservazione degli atti. - 1. In merito ad
ogni appalto, i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro,
in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti: a) la
qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e
l'aggiudicazione degli appalti; b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche
europee conformemente all'art. 19; c) il ricorso a procedure senza indizione di gara
preliminare conformemente all'art. 13; d) il ricorso alle deroghe specificamente previste
dal presente decreto; e) la mancata applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
da 12 a 15, 17, 18 e da 22 a 28, in virtù delle deroghe previste dall'art. 8. 2. Le
informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere
dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo il soggetto
aggiudicatore possa fornirle alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima.
28. Comunicazioni alla Commissione CE. - 1. I
soggetti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o un accordo quadro comunicano alla
Commissione CE, entro due mesi dall'aggiudicazione e alle condizioni dalla Commissione
stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto
conformemente all'allegato XV. 2. I soggetti aggiudicatori, all'atto della trasmissione
delle informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV, devono
rappresentare alla Commissione, se del caso, il carattere commerciale «riservato»
dell'appalto. 3. L'elenco delle attività, dei prodotti e dei servizi esclusi ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), è fornito a sua richiesta alla Commissione CE.
4. I soggetti aggiudicatori notificano alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le
informazioni seguenti relative all'applicazione dell'art. 8, comma 3: a) i nomi delle
imprese interessate; b) il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione; c) gli
elementi di prova che, a giudizio della Commissione CE, sono necessari per dimostrare che
le relazioni tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le
condizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 8. 5. I soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli
appalti di servizi rientranti nella categoria n. 8 dell'allegato XVI-A ai quali si applica
l'art. 13, comma 1, lettera b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV,
limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla classificazione
dello stesso allegato XVI-A; i soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di
servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI-A, ai quali non si applica l'art. 13, comma
1, lettera b), possono limitare le informazioni al punto 3 dell'allegato XV, allorché
ciò sia necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale; tuttavia essi
devono vigilare affinché le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano
almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di indizione di
gara pubblicato in conformità all'art. 11, comma 1, oppure, laddove sia utilizzato un
sistema di qualificazione, affinché esse siano almeno altrettanto particolareggiate
quanto quelle della categoria di cui all'art. 15, comma 9; nei casi elencati nell'allegato
XVI-B i soggetti aggiudicatori precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, che esso
venga pubblicato.
29. Rilevazioni statistiche. - 1. Sulla base
delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE, sarà redatta, a cura del
Ministro delle politiche comunitarie e con l'apporto dell'Istituto nazionale di
statistica, una statistica riguardante il valore totale e per categoria di attività
secondo la ripartizione degli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati concernenti
detti settori operativi, ma inferiori, per importi, alle soglie di cui all'art. 9. 2. Le
modalità e forme della rilevazione saranno stabilite con decreto del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie sulla base delle indicazioni che saranno fornite
dalla Commissione CE ai sensi degli articoli 40 e 42 della dir. 93/38/CEE.
30. Adeguamento delle leggi delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano. - 1. Le leggi delle regioni nelle materie di
propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per
quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operatività, nonché in materia di
pubblicità degli appalti e modalità di indizione delle gare, di procedure di
aggiudicazione, di sistemi di qualificazione, di accordo quadro, di termini procedurali,
di capitolati d'oneri e lettere d'invito, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di
requisiti per concorrere, di riunione di imprese, di criteri di aggiudicazione e di
offerte anomale, di offerte da Paesi terzi, di conservazione degli atti, di comunicazioni
agli organi della CE e di rilevazioni statistiche. 2. Sono fatte salve le competenze
esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di
Trento e Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I
PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA
POTABILE Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del testo unico delle
leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province
approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. n. 902 del 4 ottobre
1986. Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060.
Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9
agosto 1980, n. 81. Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge 5 luglio 1963,
n. 9.
ALLEGATO II
PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE
ELETTRICITA' Ente nazionale per l'energia elettrica istituito con legge n. 1643, 6
dicembre 1962, e approvato con decreto n. 1720, 21 dicembre 1965. Enti che operano in base
ad una concessione ai sensi dell'articolo 4, n. 5 o 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643
- Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle
imprese esercenti le industrie elettriche. Enti che operano in base ad una concessione ai
sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 -
Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e
all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall'Ente
nazionale per l'energia elettrica.
ALLEGATO III
TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA
TERMICA Snam e Sgm e Edison Gas per il trasporto di gas. Enti per la distribuzione di gas,
disciplinati dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da
parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e
del D.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986. Enti per la distribuzione di energia termica al
pubblico, richiamati dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul
contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia,
l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi da idrocarburi.
Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.
ALLEGATO IV
PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS
Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una
concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti
atti: legge 10 febbraio 1953, n. 136; legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge
21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9.
ALLEGATO V
PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DEL CARBONE ED ALTRI
COMBUSTIBILI SOLIDI Carbo Sulcis S.p.a.
ALLEGATO VI
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI
FERROVIARI Ferrovie dello Stato. Enti che forniscono servizi ferroviari in base a
concessione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che
approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria
privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Enti che operano in base a
concessione rilasciata dallo Stato ai sensi delle leggi speciali richiamate dal titolo XI,
capo II, sezione 1 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico
delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a
trazione meccanica e gli automobili. Enti che forniscono servizi ferroviari in base a
concessione rilasciata a norma dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso
dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Enti o
autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a
norma dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed
il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
ALLEGATO VII
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI
DI FERROVIE, TRAMVIE, FILOBUS O AUTOBUS Enti che forniscono servizi di trasporto al
pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822
- Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi
agricoli in regime di concessione all'industria privata) - art. 1, modificata dall'art. 45
del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771. Enti che forniscono
servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4 o n. 15, del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta
dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province. Enti che operano in base a
concessione rilasciata a norma dell'art. 242 o 256 del regio decreto 9 maggio 1912, n.
1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse
all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Enti e autorità
locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 della legge 14
giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di
trasporto in concessione. Enti che operano in base a concessione rilasciata ai sensi
dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il
potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
ALLEGATO VIII
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE
AEROPORTUALI 1 - AAAVTAG. 2 - Enti di gestione per leggi speciali. 3 - Enti che gestiscono
impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 694 del c.n.,
R.D. 30 marzo 1942, n. 327. 4 - R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.
ALLEGATO IX
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE
PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI Porti statali e altri porti gestiti
dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo
1942, n. 327. Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma
dell'art. 19 del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
ALLEGATO X
GESTIONE DELLE RETI Dl TELECOMUNICAZIONI OD
OFFERTA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI Ministero delle poste e telecomunicazioni. Ente
Poste italiane. SIP - Società italiana per l'esercizio delle Telecomunicazioni p.a. con
denominazione aggiuntiva abbreviata Telecom. Italia S.p.a.
ALLEGATO XI
ELENCO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI QUALI
FIGURANO NELLA NOMENCLATURA GENERALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLA COMUNITA' EUROPEA.
50 Edilizia e genio civile - 500 Edilizia e genio
civile (imprese non specializzate);
Demolizione 500.1Costruzioni di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non
specializzate 500.2 | Demolizione 501 Costruzione d'immobili (d'abitazione e altri)
501.1 Impresa generale di costruzione d'immobili 501.2 Impresa di
copertura di tetti 501.3 Costruzione di forni e camini industriali 501.4 Imprese
specializzate nell'impermeabilizzazione 501.5 Impresa di pulitura e
manutenzione facciate 501.6 Impresa di ponteggi 501.7 Imprese specializzate in
altre attività della costruzione (carpenteria compresa) 502 Genio civile: costruzione di
strade, ponti, ferrovie ecc. 502.1 Impresa generale di genio civil 502.2 Lavori di
sterro e miglioramento del terreno 502.3 Costruzione di opere d'arte in superficie e
sottosuolo (ponti, gallerie, pozzi, ecc.) 502.4 Costruzione di opere d'arte fluviale e
marittima (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.) 502.5 Costruzione di strade
(compresa la costruzione specializzata di aeroporti) 502.6 Impresa specializzata in opere
di idraulica (irrigazione drenaggio, evacuazione delle acque usate, depurazione)
502.7Imprese specializzate in altre attività di genio civile 503 Installazioni varie per
l'edilizia 503.1 Impresa generale di installazione 503.2 Installazione di gas, acqua
ed apparecchi sanitari 503.3 Impianti di riscaldamento e ventilazione (impianti di
riscaldamento centrale, condizionamento d'aria, ventilazione) 503.4
Isolamenti termici, acustici e antivibrazioni 503.5 | Impianti elettric 503.6
Installazione di antenne, parafulmine, telefoni, ecc. 504 Forniture dei locali504.1
Fornitura generale 504.2 Lavori in gesso: rasatura, plafonatura, stucchi 504.3
Lavori di falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e parquet 504.4
Decorazione (pittura, tappezzeria in carta), lavori da vetraio 504.5 Rivestimenti
di pavimenti e muri (in piastrelle e altri materiali per copertura), anche collanti 504.6
Forniture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.).
ALLEGATO XII
A. PROCEDURE APERTE 1. Nome, indirizzo, numero di
telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice del soggetto
aggiudicatore. 2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso
se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVIA o
XVIB e descrizione (numero di riferimento CPC). 3. Luogo di consegna, di esecuzione o di
prestazione. 4. Per le forniture e i lavori: a) natura e quantità dei prodotti da fornire
o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera; b) indicazioni
relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture
richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di
grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per
l'insieme dei lotti; c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera
o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti. 5. Per i
servizi: a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative; b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa; c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della
prestazione del servizio; d) eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte
per una parte dei servizi in questione. 6. Autorizzazione a presentare varianti. 7.
Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'art. 19, comma 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi. 9. a) Nome e
indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i
documenti complementari. b) Se applicabile, importo e modalità di pagamento della somma
da versare per ottenere tali documenti. 10. a) Termine ultimo per la ricezione delle
offerte. b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte. c) Lingua o lingue
nelle quali devono essere redatte le offerte. 11. a) Se applicabile, persone ammesse ad
assistere all'apertura delle offerte. b) Data, ora e luogo di tale apertura. 12. Se
applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 13. Modalità essenziali di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 14. Se
applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di
fornitori, imprenditori o prestatori di servizi cui sia aggiudicato l'appalto. 15.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore, l'imprenditore o il
prestatore di servizi aggiudicatario deve assolvere. 16. Periodo di tempo durante il quale
l'offerente è vincolato alla propria offerta. 17. Criteri per l'aggiudicazione
dell'appalto e loro classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi dal prezzo
più basso vanno indicati se non figurano nei capitolati d'oneri. 18. Altre informazioni.
19. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto. 20. Data di
spedizione del bando di gara da parte del soggetto aggiudicatore. 21. Data di ricezione
del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
B. PROCEDURE RISTRETTE 1. Nome, indirizzo, numero
di telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice del soggetto
aggiudicatore. 2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso
se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVIA o
XVIB e descrizione (numero di riferimento CPC). 3. Luogo di consegna, di esecuzione o di
prestazione. 4. Per le forniture e i lavori: a) natura e quantità dei prodotti da fornire
o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera; b) indicazioni
relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture
richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di
grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per
l'insieme dei lotti; c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera
o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti. 5. Per i
servizi: a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative; b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa; c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della
prestazione del servizio;
d) eventuale indicazione della facoltà di
presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Autorizzazione a presentare
varianti. 7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'art.
19, comma 6. 8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di
fornitori o imprenditori o prestatori di servizi cui sia aggiudicato l'appalto. 10. a)
Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione. b) Indirizzo al quale
devono essere spedite le domande di partecipazione. c) Lingua o lingue nelle quali devono
essere redatte le offerte. 11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a
presentare offerte. 12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 13.
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia. 14. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o
prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve
assolvere. 15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a
presentare offerte. 16. Altre informazioni. 17. Se applicabile, il riferimento della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al
quale si riferisce l'appalto. 18. Data di spedizione del bando di gara da parte del
soggetto aggiudicatore. 19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto
Ufficio).
C. PROCEDURE NEGOZIATE 1. Nome, indirizzo, numero
di telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice del soggetto
aggiudicatore. 2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso
se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVIA o
XVIB e descrizione (numero di riferimento CPC). 3. Luogo di consegna, di esecuzione o di
prestazione. 4. Per le forniture e i lavori: a) natura e quantità dei prodotti da fornire
o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera; b) indicazioni
relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture
richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di
grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per
l'insieme dei lotti; c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera
o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti. 5. Per i
servizi: a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative; b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa; c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della
prestazione del servizio; d) eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte
per una parte dei servizi in questione. 6. Eventuale deroga all'utilizzazione di
specifiche europee, a norma dell'art. 19, comma 6. 7. Termine per la consegna o
l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi. 8. a) Termine ultimo per la ricezione delle
domande di partecipazione. b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di
partecipazione. c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte. 9. Se applicabile,
cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 10. Modalità essenziali di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 11. Se applicabile, forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori
o prestatori di servizi cui sia aggiudicato l'appalto. 12. Informazioni riguardanti la
situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni
minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere. 13. Se applicabile, i nomi e
gli indirizzi dei fornitori, imprenditori o prestatore di servizi già selezionati dal
soggetto aggiudicatore. 14. Se applicabile, la data o le date di precedenti pubblicazioni
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 15. Altre informazioni. 16. Se
applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto. 17. Data di spedizione del
bando di gara da parte del soggetto aggiudicatore. 18. Data di ricezione del bando di gara
da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi
a cura di detto Ufficio).
ALLEGATO XIII
AVVISO RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE 1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di
telescrivente e di telecopiatrice del soggetto aggiudicatore. 2. Oggetto del sistema di
qualificazione. 3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere le norme riguardanti il
sistema di qualificazione (se tale indirizzo è diverso da quello menzionato nel
precedente n. 1). 4. Se applicabile, durata del sistema di qualificazione.
ALLEGATO XIV
AVVISO INFORMATIVO PERIODICO A. Per gli appalti
di forniture: 1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di
telescrivente e di telecopiatrice del soggetto aggiudicatore e del servizio presso il
quale si possono ottenere informazioni complementari. 2. Natura e quantità o valore delle
prestazioni o dei prodotti da fornire. 3. a) Data stimata dell'inizio delle procedure di
aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota). b) Tipo di procedura
di aggiudicazione che verrà impiegato. 4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un
avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente). 5. Data di spedizione dell'avviso
da parte dei soggetti aggiudicatori. 6. Data di ricezione dell'avviso da parte
dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere
fornita da detto Ufficio).
B. Per gli appalti di lavori: 1. Nome, indirizzo,
numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente o di telecopiatrice del
soggetto aggiudicatore. 2. a) Luogo di esecuzione. b) Natura ed entità delle prestazioni,
principali caratteristiche dell'opera o dei lotti relativi all'opera. c) Stima del costo
delle prestazioni previste. 3. a) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà
impiegato. b) Data prevista per l'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o
degli appalti. c) Data prevista per l'inizio dei lavori. d) Scadenziario previsto per
l'esecuzione dei lavori. 4. Modalità di finanziamento dei lavori o di revisione dei
prezzi. 5. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà
pubblicato ulteriormente). 6. Data di spedizione dell'avviso da parte dei soggetti
aggiudicatori. 7. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).
C. Per gli appalti di servizi: 1. Nome,
indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telescrivente e telecopiatrice del
soggetto aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni
complementari. 2. Appalti complessivi che s'intende aggiudicare in ciascuna delle
categorie di servizi di cui all'allegato XIVA. 3. a) Data prevista per l'inizio delle
procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota). b) Tipo di
procedura di aggiudicazione che verrà impiegata. 4. Altre informazioni (ad esempio,
indicare se un bando di gara sarà pubblicato ulteriormente). 5. Data d'invio dell'avviso
da parte del soggetto aggiudicatore. 6. Data di ricezione dell'avviso da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di
detto Ufficio).
ALLEGATO XV
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I. INFORMAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE NELLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 1. Nome e indirizzo del soggetto aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi: indicare eventualmente se si tratta di un
accordo quadro). 3. Almeno una sintesi sul tipo di prodotti, lavori o servizi forniti. 4.
a) Forma di indizione di gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso
periodico, bando di gara). b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di
gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 13 o il riferimento ad un appalto
di servizi di cui all'allegato XVIB. 5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto
(procedura aperta ristretta o negoziata). 6. Numero delle offerte ricevute. 7. Data di
aggiudicazione dell'appalto. 8. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuato
in virtù dell'articolo 13, comma 1, lett. l). 9. Nome e indirizzo del fornitore,
imprenditore o prestatore di servizi aggiudicatario (o degli aggiudicatari). 10. Indicare,
se del caso, se il contratto è stato o potrebbe essere subappaltato. 11. Informazioni
facoltative: valore e quota da concedere eventualmente in subappalto a terzi; criterio di
aggiudicazione dell'appalto; prezzo (o gamma dei prezzi) pagato(i).
II. INFORMAZIONI NON DESTINATE AD ESSERE
PUBBLICATE 12. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra
più fornitori). 13. Valore di ciascun appalto aggiudicato. 14. Paese di origine del
prodotto o del servizio (origine CE o origine non comunitaria e, in quest'ultimo caso,
ripartizione per paese terzo). 15. Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'art. 19,
comma 6, all'uso delle specifiche europee? In caso affermativo, a quali? 16. Quale
criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (offerta economicamente più vantaggiosa,
prezzo più basso). 17. L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una
variante? 18. Vi sono state offerte che non sono state accettate in quanto anormalmente
basse? 19. Data di invio del presente avviso da parte del soggetto aggiudicatore. 20. Nel
caso degli appalti che hanno per oggetto dei servizi figuranti nell'allegato XVIB,
l'accordo del soggetto aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 28, comma
5).
ALLEGATO XVIA
Servizi di manutenzione e
riparazione. 2. Servizi di trasporto terrestre [1], (salvo inclusi i servizi con furgoni
blindati e, servizi di corriere, ad esclusione del trasporto di posta 3. Servizi di
trasporto aereo di passeggeri (salvo e merci, escluso il trasporto di posta) 4.
Trasporto di posta per via terrestre [1] e aerea. Servizi di telecomunicazione [2]
6. Servizi finanziari ex 81) servizi assicurativi 814 b) servizi bancari e
finanziari [3] 7. Servizi informatici ed affini 8. Servizi R&S [4] 9. Servizi di
contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili 10. Servizi di
ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica 11. Servizi di consulenza
gestionale e affini [5]12. Servizi strumentali all'architettura ed all'ingegneria, anche
integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di
consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analitica 13.
Servizi pubblicitari. 14. Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà
immobiliari. 15. Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto 16.
Eliminazione di scarichi di fogna e dirifiuti; disinfestazione e servizi analoghi | |
[1] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia
che rientrano nella categoria 18. [2] Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di
radiotelefonia, di radioavviso e radiotelecomunicazione via satellite.
[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relati- vi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.
[4] Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui
beneficiano esclusivamente i soggetti aggiudicatori per loro uso nell'esercizio delle
proprie attività, purché la prestazione di servizi sia ininterrottamente retribuita da
detti soggetti.
[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
ALLEGATO XVIB
17. Servizi alberghieri e di ristorazione. 18
|Servizi di trasporto per ferrovia. 19. Servizi di trasporto per via d'acqua. 20. Servizi
di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti. 21.Servizi legali. 22. Servizi di
collocamento e reperimento di personale. 23. Servizi di investigazione e di sicurezza
(salvo i servizi con furgone blindato). 24 Servizi relativi all'istruzione, anche
professionale. 25 Servizi sanitari e sociali. 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi.
27 Altri servizi.
ALLEGATO XVII
(art. 19) DEFINIZIONI TECNICHE 1. Ai fini del
presente decreto si intende per: a) «specifiche tecniche»: i requisiti tecnici,
menzionati, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche
richieste di un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che
permettono di caratterizzarli oggettivamente in modo che rispondano all'uso cui sono
destinati dal soggetto aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i
livelli di qualità o le proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le
prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per
quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le
prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Relativamente
agli appalti di lavori esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e
al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo
d'accettazione delle opere stesse, nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte
le altre condizioni di carattere tecnico che il soggetto aggiudicatore è in grado di
prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le
opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere; b) «norma»:
la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto come avente attività
normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea
di massima obbligatorio; c) «norma europea»: ogni norma approvata dal Comitato europeo
per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC) in quanto «norma europea (EN)» o «documento di armonizzazione (HD),
conformemente alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall'Ente europeo di
normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie
norme, in quanto «norma europea per le telecomunicazioni (ETS)»; d) «specifica tecnica
comune»: la specifica tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta dagli
Stati membri al fine di garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; e) «omologazione tecnica
europea»: una valutazione tecnica attestante l'idoneità di un prodotto all'impiego cui
è destinato, basata sulla sua conformità ai requisiti essenziali prescritti per le opere
nelle quali deve essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e
delle sue condizioni di impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio,
del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
l'omologazione tecnica europea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine
dallo Stato membro; f) «specifica europea»: una specifica tecnica comune, una
omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea; g)
«rete pubblica di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che
consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di
fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; per «punto terminale
della rete» si intende: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di
accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per
avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; h)
«servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui
offerta sia stato specificamente incaricato uno o più organismi di telecomunicazioni; per
«servizi di telecomunicazioni» si intendono i servizi consistenti, totalmente o
parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di
telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della
radiodiffusione e della televisione.
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