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   Normativa Appalti UE 

Dir. 92/13/CEE del 25 febbraio 1992
Direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

Pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 1992, n. L 76. Entrata in vigore il 6 marzo 1992.

Il Consiglio delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A, vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che la direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, stabilisce le norme relative alle procedure d'appalto per assicurare ai fornitori ed imprenditori potenziali eque possibilità di ottenere gli appalti, ma non contiene disposizioni specifiche che permettano di garantirne l'effettiva applicazione; considerando che i meccanismi attualmente esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano comunitario, per garantirne l'applicazione non sono sempre adeguati; considerando che la mancanza di mezzi di ricorso efficaci o l'inadeguatezza dei mezzi di ricorso esistenti possono dissuadere le imprese comunitarie dal presentare offerte; che è pertanto necessario che gli Stati membri pongano rimedio a tale situazione; considerando che la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, riguarda esclusivamente le procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/531/CEE, e dalla direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/531/CEE; considerando che l'apertura alla concorrenza comunitaria degli appalti pubblici dei settori in oggetto richiede l'adozione di disposizioni per mettere a disposizione di fornitori o imprenditori procedure di ricorso in caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto; considerando che è necessario prevedere un rafforzamento sostanziale delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione e che occorre, affinché ne seguano effetti concreti, che esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi; considerando che, dovendosi tenere conto della natura specifica di taluni ordinamenti giuridici, è necessario autorizzare gli Stati membri a scegliere, quanto ai poteri da attribuire agli organi di ricorso, tra opzioni diverse aventi effetti equivalenti; considerando che una delle opzioni prevede il potere d'intervenire direttamente nelle procedure di appalto degli enti aggiudicatari, per esempio sospendendole o annullando decisioni o clausole discriminatorie contenute in documenti o pubblicazioni; considerando che l'altra opzione prevede il potere di esercitare un'efficace influenza indiretta sugli enti aggiudicatari affinché riparino eventuali violazioni o evitino di commetterne e per impedire che vengano arrecati pregiudizi; considerando che devono sempre essere possibili richieste di risarcimento danni; considerando che, qualora una persona presenti una richiesta di risarcimento danni in relazione ai costi di preparazione di un'offerta o di partecipazione ad una procedura d'appello, essa non deve essere tenuta, allo scopo di ottenere il rimborso delle spese in questione, a provare che in assenza della violazione di cui trattasi l'appalto le sarebbe stato aggiudicato; considerando che sarebbe utile che gli enti aggiudicatari che si conformano alle norme in materia di appalti possano informarne con i mezzi appropriati; che ciò presuppone un esame delle procedure e prassi degli enti aggiudicatari ad opera di persone indipendenti; considerando che a questo scopo è indicato un sistema di attestazione che prevede una dichiarazione concernente la corretta applicazione delle norme in materia di appalti, in forma di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; considerando che gli enti aggiudicatari devono avere le possibilità di ricorrere al sistema di attestazione, se lo desiderano; che gli Stati membri devono fornire loro questa possibilità; che a tale scopo essi stessi possono instaurare il sistema oppure possano consentire che gli enti aggiudicatari ricorrano ad un sistema di attestazione instaurato da un altro Stato membro; che essi possono affidare la responsabilità di effettuare l'esame previsto dal sistema di attestazione a date persone, a date professioni o al personale di dati organismi; considerando che la necessaria flessibilità nell'instaurazione di un siffatto sistema è garantita dalla definizione delle sue caratteristiche essenziali indicate nella presente direttiva; che le modalità dettagliate del suo funzionamento dovranno essere stabilite nelle norme europee cui fa riferimento la presente direttiva; considerando che gli Stati membri possono avere bisogno di stabilire modalità di detto genere prima dell'adozione delle regole iscritte nelle norme europee e a complemento di tali regole; considerando che, se le imprese non avviano una procedura di ricorso, risulta impossibile riparare determinate infrazioni a meno di non istituire un meccanismo specifico; considerando che è pertanto necessario che la Commissione, qualora ritenga che sia stata commessa una violazione chiara e manifesta nel corso di una procedura di aggiudicazione di un appalto, intervenga presso le autorità competenti dello Stato membro e dell'ente aggiudicatore interessato affinché siano presi gli opportuni provvedimenti per ottenere l'immediata riparazione della violazione; considerando che è necessario prevedere la possibilità di una procedura di conciliazione extragiudiziale a livello comunitario per permettere di comporre le controversie in via amichevole; considerando che l'applicazione effettiva della presente direttiva dovrà essere riesaminata contemporaneamente a quella della direttiva 90/531/CEE in base ad informazioni che gli Stati membri dovranno fornire in merito al funzionamento delle procedure di ricorso nazionali; considerando che la presente direttiva dovrà essere applicata contemporaneamente alla direttiva 90/531/CEE; considerando che è opportuno accordare al Regno di Spagna, alla Repubblica ellenica e alla Repubblica portoghese periodi supplementari adeguati per recepire la presente direttiva, tenuto conto delle date di applicazione della direttiva 90/531/CEE in questi Stati membri, ha adottato la presente direttiva:

Capitolo 1 Mezzi di ricorso a livello nazionale

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le decisioni prese dagli enti aggiudicatari possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, segnatamente nell'articolo 2, paragrafo 8, in quanto tali decisioni abbiano violato il diritto comunitario in materia di appalti o le norme nazionali che recepiscono tale diritto per quanto riguarda: a) le procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinati dalla direttiva 90/531/CEE; e b) l'osservanza dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e di detta direttiva, nel caso degli enti aggiudicatari a cui si applica tale disposizione. 2. Gli Stati membri provvedono a che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese che possono far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali. 3. Gli Stati membri provvedono a che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desidera avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l'ente aggiudicatore della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri fanno si che i provvedimenti presi ai fini del ricorso di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che permettano: o a) di prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione denunciata o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'ente aggiudicatore; e b) di annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nel bando di gara, nell'avviso periodico indicativo, nella comunicazione sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare l'offerta, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto; oppure c) di prendere con la massima sollecitudine, se possibile con procedura d'urgenza e se necessario con procedura definitiva, altri provvedimenti, diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b), intesi a riparare la violazione e impedire che dei danni siano causati agli interessi in gioco, in particolare la facoltà di imporre il pagamento di una somma determinata nel caso in cui l'infrazione non venga riparata o evitata. Gli Stati membri possono operare la scelta in ordine a tale alternativa per tutti gli enti aggiudicatari o per categorie di enti definite mediante criteri oggettivi, salvaguardando in ogni caso l'efficacia dei provvedimenti previsti allo scopo di impedire che dei danni siano causati agli interessi in gioco; d) e, nei due casi summenzionati, di accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione. Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, se il loro ordinamento giuridico interno lo richiede e se dispone di organi che hanno competenze necessarie a tal fine, la decisione contestata deve per prima cosa essere annullata o dichiarata illegale. 2. I poteri di cui al paragrafo 1 possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso. 3. Le procedure di ricorso non devono necessariamente esercitare, di per se stesse, effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione dell'appalto cui si riferiscono. 4. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile, quando esamina l'opportunità di prendere provvedimenti provvisori, possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi nonché dell'interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. La decisione di non accordare provvedimenti provvisori non reca pregiudizio agli altri diritti rivendicati dalla persona che chiede tali provvedimenti. 5. L'importo da versare in conformità del paragrafo 1, lettera c), deve essere fissato ad un livello sufficientemente elevato per dissuadere l'ente aggiudicatore dal commettere un'infrazione o dal perseverare in un'infrazione. Il pagamento di questo importo può essere subordinato ad una decisione definitiva da cui risulti che la violazione è stata effettivamente commessa. 6. Gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sul contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione dell'appalto sono determinati dal diritto nazionale. Inoltre, fatto salvo il caso in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la stipulazione di un contratto in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione. 7. Qualora venga presentata una richiesta di risarcimento danni in relazione ai costi di preparazione di un'offerta o di partecipazione ad una procedura di aggiudicazione, la persona che avanza tale richiesta è tenuta a provare solamente che vi è violazione del diritto comunitario in materia di appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto e che aveva una possibilità concreta di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, possibilità che, in seguito a tale violazione, è stata compromessa. 8. Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace. 9. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni devono essere sempre motivate per iscritto. In questo caso, inoltre, devono essere adottate disposizioni secondo le quali ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di base competente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 177 del trattato e che sia indipendente dagli enti aggiudicatari e dall'organo di base. La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Perlomeno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo indipendente prende le proprie decisioni all'esito di una procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

Capitolo 2 Attestazione

Articolo 3

Gli Stati membri danno la possibilità agli enti aggiudicatari di ricorrere ad un sistema di attestazione conforme agli articoli da 4 a 7.

Articolo 4

Gli enti aggiudicatari possono fare esaminare periodicamente le procedure di appalto rientranti nel campo di applicazione della direttiva 90/531/CEE, nonché la relativa attuazione pratica, ai fini di ottenere un attestato che constati la conformità delle medesime, in quel determinato momento, al diritto comunitario in materia di appalto e alle norme nazionali che recepiscono tale diritto.

Articolo 5

1. Gli attestatori redigono una relazione scritta per conto degli enti aggiudicatari circa i risultati del loro esame. Prima di rilasciare all'ente aggiudicatario l'attestato di cui all'articolo 4, gli attestatori si accertano che le carenze eventualmente constatate nelle procedure di appalto e nella relativa attuazione pratica sono state riparate e che sono stati presi provvedimenti per evitarne il ripetersi. 2. Gli enti aggiudicatari che hanno ottenuto un attestato possono includere la seguente dichiarazione nei loro avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della direttiva 90/531/CEE: "L'ente aggiudicatore ha ottenuto un attestato conforme alla direttiva del Consiglio 92/13/CEE, in base al quale è constatata la conformità, in data..., delle sue procedure di appalto, e relativa attuazione pratica, al diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti e alle norme nazionali che recepiscono tale diritto."

Articolo 6

1. Gli attestatori sono indipendenti dagli enti aggiudicatari e devono svolgere i loro compiti con la massima oggettività. Essi offrono idonee garanzie in materia di qualifiche ed esperienze professionali pertinenti. 2. Per esercitare le funzioni di attestatore, lo Stato membro può designare persone, professioni o personale di istituzioni che esso ritenga rispondenti ai requisiti del paragrafo 1. A tal fine, lo Stato membro può esigere le qualifiche professionali che ritiene pertinenti e che corrispondono almeno ad un diploma di insegnamento superiore ai sensi della direttiva 89/48/CEE, oppure stabilire che determinati esami di idoneità professionale organizzati o riconosciuti dallo stato offrono tali garanzie.

Articolo 7

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 sono da considerarsi requisiti essenziali per l'elaborazione di norme europee riguardanti l'attestazione.

Capitolo 3 Meccanismo correttore

Articolo 8

1. La Commissione può avvalersi delle procedure previste nel presente articolo se, anteriormente alla conclusione di un contratto, essa ritiene che una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti sia stata commessa in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 90/531/CEE o in relazione all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva per gli enti aggiudicatari a cui si applica detta disposizione. 2. La Commissione notifica allo Stato membro e all'ente aggiudicatore interessati le ragioni per cui ritiene che sia stata commessa una violazione chiara e manifesta e ne domanda la correzione, per mezzo di misure appropriate. 3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione: a) la conferma che la violazione è stata riparata, o b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione, o c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione è stata sospesa dall'ente aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). 4. Una conclusione motivata ai sensi del paragrafo 3, lettera b), può tra l'altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già oggetto di un ricorso giurisdizionale oppure di un ricorso quale quello di cui all'articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro interessato informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza. 5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di aggiudicazione d'appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa nuova notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.

Capitolo 4 Conciliazione

Articolo 9

1. Chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto disciplinato dalla direttiva 90/531/CEE e, in relazione alla procedura di aggiudicazione di detto appalto, ritenga di essere o di rischiare di essere leso a causa di una pretesa violazione del diritto comunitario in materia di appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto può chiedere l'applicazione della procedura di conciliazione prevista agli articoli 10 e 11. 2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto alla Commissione o alle autorità nazionali degli Stati membri elencate nell'allegato. Queste ultime la trasmettono quanto prima alla Commissione.

Articolo 10

1. Se la Commissione, in base alla notifica di cui all'articolo 9, ritiene che la vertenza riguarda la corretta applicazione del diritto comunitario, essa invita l'ente aggiudicatore a dichiarare la propria disponibilità a partecipare alla procedura di conciliazione. Se l'ente aggiudicatore rifiuta di parteciparvi, la Commissione informa chi ha presentato la domanda che la procedura non può essere avviata. Se l'ente aggiudicatore da il proprio accordo, si applicano i paragrafi da 2 a 7. 2. La Commissione propone al più presto un conciliatore iscritto su di una lista di persone indipendenti accreditate a questi fini. Questa lista è stabilita dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo per gli appalti pubblici oppure, nel caso degli enti aggiudicatari le cui attività sono definite nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 90/531/CEE, il Comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni. Ciascuna parte della procedura di conciliazione dichiara se essa accetta il conciliatore e designa un conciliatore supplementare. I conciliatori possono chiedere la partecipazione di un massimo di altre due persone in qualità di esperti destinati a fornire consulenza in merito ai lavori. Le parti delle procedure e la Commissione possono ricusare gli esperti invitati dai conciliatori. 3. I conciliatori devono garantire alla persona che ha chiesto l'applicazione della procedura di conciliazione, all'ente aggiudicatore e a qualsiasi altro candidato od offerente che partecipi alla procedura d'appalto di cui trattasi la possibilità di esporre verbalmente o per iscritto le sue osservazioni. 4. I conciliatori si adoperano per trovare quanto prima un accordo tra le parti, nel rispetto del diritto comunitario. 5. I conciliatori informano la Commissione delle loro conclusioni e dei risultati ai quali sono giunti. 6. La persona che ha domandato l'applicazione della procedura di conciliazione e l'ente aggiudicatore hanno in qualsiasi momento il diritto di porre fine alla procedura. 7. Salvo diversa decisione delle parti, la persona che ha domandato l'applicazione della procedura di conciliazione e l'ente aggiudicatore sopportano le proprie spese. Inoltre sono a loro carico le spese delle procedure, in parti uguali, escluse le spese delle parti intervenenti.

Articolo 11

1. Se, in relazione ad una determinata procedura di appalto, una persona interessata ai sensi dell'articolo 9, diversa dalla persona che si avvale della procedura di conciliazione, ha introdotto un ricorso giurisdizionale o un altro ricorso ai sensi della presente direttiva, l'ente aggiudicatore ne informa i conciliatori. I conciliatori devono informare l'interessato che e stata chiesta l'applicazione della procedura di conciliazione, invitandolo a comunicare, entro un determinato limite di tempo, se intende accettare o meno di partecipare alla procedura di conciliazione. Se l'interessato rifiuta di partecipare, i conciliatori possono decidere, eventualmente a maggioranza, di sospendere la procedura di conciliazione qualora ritengano la partecipazione dell'interessato necessaria per la composizione della controversia. Essi notificano tale decisione alla Commissione, motivandola. 2. I provvedimenti adottati a norma del presente capitolo lasciano impregiudicati: a) ogni altra azione che la Commissione o uno Stato membro possano intraprendere in virtù degli articoli 169 o 170 del trattato o in conformità del capitolo 3 della presente direttiva; b) i diritti di chiunque si avvalga della procedura di conciliazione, dell'ente aggiudicatore o di qualsiasi altro soggetto.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Articolo 12

1. Anteriormente alla scadenza di un periodo di quattro anni dall'applicazione della presente direttiva, la commissione, in consultazione con il Comitato consultivo per gli appalti pubblici, riesamina le modalità di applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare l'utilizzazione delle norme europee, e propone, all'occorrenza, le modifiche che ritiene necessarie. 2. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° marzo, informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso che si sono svolte nell'anno precedente. La Commissione determina, in consultazione con il Comitato consultivo per gli appalti pubblici, la natura di dette informazioni. 3. Per quanto riguarda le questioni relative agli enti aggiudicatari le cui attività sono definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 90/531/CEE, la Commissione si rivolge anche al Comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni.

Articolo 13

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Il Regno di Spagna prende le misure al più tardi il 30 giugno 1995. La Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese prendono le misure al più tardi il 30 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri mettono in vigore le misure di cui al paragrafo 1 e alle stesse date di quelle previste nella direttiva 90/531/CEE. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992.

Per il Consiglio il presidente Vitor Martins

Allegato

Autorità nazionali cui possono essere indirizzate le domande di applicazione della procedura di conciliazione di cui all'articolo 9

Belgio Services du Premier Ministre Diensten Van de Eerste Minister Ministère des Affaires économiques Ministerie van Economische Zaken

Danimarca Industri - og Handelsstyrelsen (per le forniture) Boligsministeriet (per i lavori)

Germania Bundesministerium für Wirtschaft

Grecia Ministère de l'industrie, de l'énergie et de la technologie Ministère du commerce Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics

Spagna Ministerio de Economia y Hacienda

Francia Commission centrale des marchés

Irlanda Department of Finance

Italia Presidenza del Consiglio dei ministri - Politiche comunitarie

Lussemburgo Ministère des travaux publics

Paesi Bassi Ministerie van Economische Zaken

Portogallo Conselho de mercados de obras publicas e particulares

Regno Unito H.M. Treasury

Austria Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten

Finlandia Kauppa - Ja Teollisuusministeriö/Handels-Och Industriministeriet

Svezia Nämnden för Offentlig Upphandliing.

 

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