Dir. 92/13/CEE del 25 febbraio 1992
Direttiva del Consiglio che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle
norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano
nel settore delle telecomunicazioni.
Pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 1992, n. L 76.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992.
Il Consiglio delle Comunità europee, visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo, visto il
parere del Comitato economico e sociale, considerando che la direttiva 90/531/CEE del
Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti
che operano nel settore delle telecomunicazioni, stabilisce le norme relative alle
procedure d'appalto per assicurare ai fornitori ed imprenditori potenziali eque
possibilità di ottenere gli appalti, ma non contiene disposizioni specifiche che
permettano di garantirne l'effettiva applicazione; considerando che i meccanismi
attualmente esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano comunitario, per garantirne
l'applicazione non sono sempre adeguati; considerando che la mancanza di mezzi di ricorso
efficaci o l'inadeguatezza dei mezzi di ricorso esistenti possono dissuadere le imprese
comunitarie dal presentare offerte; che è pertanto necessario che gli Stati membri
pongano rimedio a tale situazione; considerando che la direttiva 89/665/CEE del Consiglio,
del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, riguarda esclusivamente le
procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalla direttiva 71/305/CEE del
Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
di lavori pubblici, modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/531/CEE, e dalla direttiva
77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture, modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/531/CEE;
considerando che l'apertura alla concorrenza comunitaria degli appalti pubblici dei
settori in oggetto richiede l'adozione di disposizioni per mettere a disposizione di
fornitori o imprenditori procedure di ricorso in caso di violazione del diritto
comunitario in materia di appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto;
considerando che è necessario prevedere un rafforzamento sostanziale delle garanzie di
trasparenza e di non discriminazione e che occorre, affinché ne seguano effetti concreti,
che esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi; considerando che, dovendosi tenere conto
della natura specifica di taluni ordinamenti giuridici, è necessario autorizzare gli
Stati membri a scegliere, quanto ai poteri da attribuire agli organi di ricorso, tra
opzioni diverse aventi effetti equivalenti; considerando che una delle opzioni prevede il
potere d'intervenire direttamente nelle procedure di appalto degli enti aggiudicatari, per
esempio sospendendole o annullando decisioni o clausole discriminatorie contenute in
documenti o pubblicazioni; considerando che l'altra opzione prevede il potere di
esercitare un'efficace influenza indiretta sugli enti aggiudicatari affinché riparino
eventuali violazioni o evitino di commetterne e per impedire che vengano arrecati
pregiudizi; considerando che devono sempre essere possibili richieste di risarcimento
danni; considerando che, qualora una persona presenti una richiesta di risarcimento danni
in relazione ai costi di preparazione di un'offerta o di partecipazione ad una procedura
d'appello, essa non deve essere tenuta, allo scopo di ottenere il rimborso delle spese in
questione, a provare che in assenza della violazione di cui trattasi l'appalto le sarebbe
stato aggiudicato; considerando che sarebbe utile che gli enti aggiudicatari che si
conformano alle norme in materia di appalti possano informarne con i mezzi appropriati;
che ciò presuppone un esame delle procedure e prassi degli enti aggiudicatari ad opera di
persone indipendenti; considerando che a questo scopo è indicato un sistema di
attestazione che prevede una dichiarazione concernente la corretta applicazione delle
norme in materia di appalti, in forma di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee; considerando che gli enti aggiudicatari devono avere le possibilità di
ricorrere al sistema di attestazione, se lo desiderano; che gli Stati membri devono
fornire loro questa possibilità; che a tale scopo essi stessi possono instaurare il
sistema oppure possano consentire che gli enti aggiudicatari ricorrano ad un sistema di
attestazione instaurato da un altro Stato membro; che essi possono affidare la
responsabilità di effettuare l'esame previsto dal sistema di attestazione a date persone,
a date professioni o al personale di dati organismi; considerando che la necessaria
flessibilità nell'instaurazione di un siffatto sistema è garantita dalla definizione
delle sue caratteristiche essenziali indicate nella presente direttiva; che le modalità
dettagliate del suo funzionamento dovranno essere stabilite nelle norme europee cui fa
riferimento la presente direttiva; considerando che gli Stati membri possono avere bisogno
di stabilire modalità di detto genere prima dell'adozione delle regole iscritte nelle
norme europee e a complemento di tali regole; considerando che, se le imprese non avviano
una procedura di ricorso, risulta impossibile riparare determinate infrazioni a meno di
non istituire un meccanismo specifico; considerando che è pertanto necessario che la
Commissione, qualora ritenga che sia stata commessa una violazione chiara e manifesta nel
corso di una procedura di aggiudicazione di un appalto, intervenga presso le autorità
competenti dello Stato membro e dell'ente aggiudicatore interessato affinché siano presi
gli opportuni provvedimenti per ottenere l'immediata riparazione della violazione;
considerando che è necessario prevedere la possibilità di una procedura di conciliazione
extragiudiziale a livello comunitario per permettere di comporre le controversie in via
amichevole; considerando che l'applicazione effettiva della presente direttiva dovrà
essere riesaminata contemporaneamente a quella della direttiva 90/531/CEE in base ad
informazioni che gli Stati membri dovranno fornire in merito al funzionamento delle
procedure di ricorso nazionali; considerando che la presente direttiva dovrà essere
applicata contemporaneamente alla direttiva 90/531/CEE; considerando che è opportuno
accordare al Regno di Spagna, alla Repubblica ellenica e alla Repubblica portoghese
periodi supplementari adeguati per recepire la presente direttiva, tenuto conto delle date
di applicazione della direttiva 90/531/CEE in questi Stati membri, ha adottato la presente
direttiva:
Capitolo 1 Mezzi di ricorso a livello
nazionale
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie
per garantire che le decisioni prese dagli enti aggiudicatari possano essere oggetto di un
ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni
previste negli articoli seguenti, segnatamente nell'articolo 2, paragrafo 8, in quanto
tali decisioni abbiano violato il diritto comunitario in materia di appalti o le norme
nazionali che recepiscono tale diritto per quanto riguarda: a) le procedure di
aggiudicazione degli appalti disciplinati dalla direttiva 90/531/CEE; e b) l'osservanza
dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e di detta direttiva, nel caso degli enti
aggiudicatari a cui si applica tale disposizione. 2. Gli Stati membri provvedono a che non
vi sia alcuna discriminazione tra le imprese che possono far valere un pregiudizio
nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione
effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto
comunitario e le altre norme nazionali. 3. Gli Stati membri provvedono a che le procedure
di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare,
almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un
determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione
denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desidera
avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l'ente aggiudicatore della
pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso.
Articolo 2
1. Gli Stati membri fanno si che i provvedimenti
presi ai fini del ricorso di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che permettano: o a) di
prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori
intesi a riparare la violazione denunciata o impedire che altri danni siano causati agli
interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la
procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa
dall'ente aggiudicatore; e b) di annullare o far annullare le decisioni illegittime,
compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie
discriminatorie figuranti nel bando di gara, nell'avviso periodico indicativo, nella
comunicazione sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare
l'offerta, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di
aggiudicazione dell'appalto; oppure c) di prendere con la massima sollecitudine, se
possibile con procedura d'urgenza e se necessario con procedura definitiva, altri
provvedimenti, diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b), intesi a riparare la
violazione e impedire che dei danni siano causati agli interessi in gioco, in particolare
la facoltà di imporre il pagamento di una somma determinata nel caso in cui l'infrazione
non venga riparata o evitata. Gli Stati membri possono operare la scelta in ordine a tale
alternativa per tutti gli enti aggiudicatari o per categorie di enti definite mediante
criteri oggettivi, salvaguardando in ogni caso l'efficacia dei provvedimenti previsti allo
scopo di impedire che dei danni siano causati agli interessi in gioco; d) e, nei due casi
summenzionati, di accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione. Gli
Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di
una decisione presa illegittimamente, se il loro ordinamento giuridico interno lo richiede
e se dispone di organi che hanno competenze necessarie a tal fine, la decisione contestata
deve per prima cosa essere annullata o dichiarata illegale. 2. I poteri di cui al
paragrafo 1 possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti
della procedura di ricorso. 3. Le procedure di ricorso non devono necessariamente
esercitare, di per se stesse, effetti sospensivi automatici sulle procedure di
aggiudicazione dell'appalto cui si riferiscono. 4. Gli Stati membri possono prevedere che
l'organo responsabile, quando esamina l'opportunità di prendere provvedimenti provvisori,
possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli
interessi che possono essere lesi nonché dell'interesse pubblico e decidere di non
accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle
positive. La decisione di non accordare provvedimenti provvisori non reca pregiudizio agli
altri diritti rivendicati dalla persona che chiede tali provvedimenti. 5. L'importo da
versare in conformità del paragrafo 1, lettera c), deve essere fissato ad un livello
sufficientemente elevato per dissuadere l'ente aggiudicatore dal commettere un'infrazione
o dal perseverare in un'infrazione. Il pagamento di questo importo può essere subordinato
ad una decisione definitiva da cui risulti che la violazione è stata effettivamente
commessa. 6. Gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sul contratto
stipulato in seguito all'aggiudicazione dell'appalto sono determinati dal diritto
nazionale. Inoltre, fatto salvo il caso in cui una decisione debba essere annullata prima
della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la
stipulazione di un contratto in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, i poteri
dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un
risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione. 7. Qualora venga presentata
una richiesta di risarcimento danni in relazione ai costi di preparazione di un'offerta o
di partecipazione ad una procedura di aggiudicazione, la persona che avanza tale richiesta
è tenuta a provare solamente che vi è violazione del diritto comunitario in materia di
appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto e che aveva una possibilità
concreta di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, possibilità che, in seguito a tale
violazione, è stata compromessa. 8. Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese
dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera
efficace. 9. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi
giudiziari, le loro decisioni devono essere sempre motivate per iscritto. In questo caso,
inoltre, devono essere adottate disposizioni secondo le quali ogni misura presunta
illegittima presa dall'organo di base competente oppure ogni presunta infrazione
nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso
giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi
dell'articolo 177 del trattato e che sia indipendente dagli enti aggiudicatari e
dall'organo di base. La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del
loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici per quanto
concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro
revocabilità. Perlomeno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse
qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo indipendente prende le
proprie decisioni all'esito di una procedura in contraddittorio e tali decisioni
producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici
vincolanti.
Capitolo 2 Attestazione
Articolo 3
Gli Stati membri danno la possibilità agli enti
aggiudicatari di ricorrere ad un sistema di attestazione conforme agli articoli da 4 a 7.
Articolo 4
Gli enti aggiudicatari possono fare esaminare
periodicamente le procedure di appalto rientranti nel campo di applicazione della
direttiva 90/531/CEE, nonché la relativa attuazione pratica, ai fini di ottenere un
attestato che constati la conformità delle medesime, in quel determinato momento, al
diritto comunitario in materia di appalto e alle norme nazionali che recepiscono tale
diritto.
Articolo 5
1. Gli attestatori redigono una relazione scritta
per conto degli enti aggiudicatari circa i risultati del loro esame. Prima di rilasciare
all'ente aggiudicatario l'attestato di cui all'articolo 4, gli attestatori si accertano
che le carenze eventualmente constatate nelle procedure di appalto e nella relativa
attuazione pratica sono state riparate e che sono stati presi provvedimenti per evitarne
il ripetersi. 2. Gli enti aggiudicatari che hanno ottenuto un attestato possono includere
la seguente dichiarazione nei loro avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della direttiva 90/531/CEE:
"L'ente aggiudicatore ha ottenuto un attestato conforme alla direttiva del Consiglio
92/13/CEE, in base al quale è constatata la conformità, in data..., delle sue procedure
di appalto, e relativa attuazione pratica, al diritto comunitario in materia di
aggiudicazione degli appalti e alle norme nazionali che recepiscono tale diritto."
Articolo 6
1. Gli attestatori sono indipendenti dagli enti
aggiudicatari e devono svolgere i loro compiti con la massima oggettività. Essi offrono
idonee garanzie in materia di qualifiche ed esperienze professionali pertinenti. 2. Per
esercitare le funzioni di attestatore, lo Stato membro può designare persone, professioni
o personale di istituzioni che esso ritenga rispondenti ai requisiti del paragrafo 1. A
tal fine, lo Stato membro può esigere le qualifiche professionali che ritiene pertinenti
e che corrispondono almeno ad un diploma di insegnamento superiore ai sensi della
direttiva 89/48/CEE, oppure stabilire che determinati esami di idoneità professionale
organizzati o riconosciuti dallo stato offrono tali garanzie.
Articolo 7
Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 sono da
considerarsi requisiti essenziali per l'elaborazione di norme europee riguardanti
l'attestazione.
Capitolo 3 Meccanismo correttore
Articolo 8
1. La Commissione può avvalersi delle procedure
previste nel presente articolo se, anteriormente alla conclusione di un contratto, essa
ritiene che una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di
appalti sia stata commessa in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata
dalla direttiva 90/531/CEE o in relazione all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale
direttiva per gli enti aggiudicatari a cui si applica detta disposizione. 2. La
Commissione notifica allo Stato membro e all'ente aggiudicatore interessati le ragioni per
cui ritiene che sia stata commessa una violazione chiara e manifesta e ne domanda la
correzione, per mezzo di misure appropriate. 3. Entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica
alla Commissione: a) la conferma che la violazione è stata riparata, o b) una conclusione
motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione, o c) una notifica che la
procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione è stata sospesa dall'ente
aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). 4. Una conclusione motivata ai sensi del
paragrafo 3, lettera b), può tra l'altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata
costituisce già oggetto di un ricorso giurisdizionale oppure di un ricorso quale quello
di cui all'articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro interessato informa la
Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza. 5. In caso
di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente
al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la
cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di aggiudicazione d'appalto
in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa nuova notifica deve
confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione
motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.
Capitolo 4 Conciliazione
Articolo 9
1. Chiunque abbia o abbia avuto interesse ad
ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto disciplinato dalla direttiva
90/531/CEE e, in relazione alla procedura di aggiudicazione di detto appalto, ritenga di
essere o di rischiare di essere leso a causa di una pretesa violazione del diritto
comunitario in materia di appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto
può chiedere l'applicazione della procedura di conciliazione prevista agli articoli 10 e
11. 2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto alla Commissione o
alle autorità nazionali degli Stati membri elencate nell'allegato. Queste ultime la
trasmettono quanto prima alla Commissione.
Articolo 10
1. Se la Commissione, in base alla notifica di
cui all'articolo 9, ritiene che la vertenza riguarda la corretta applicazione del diritto
comunitario, essa invita l'ente aggiudicatore a dichiarare la propria disponibilità a
partecipare alla procedura di conciliazione. Se l'ente aggiudicatore rifiuta di
parteciparvi, la Commissione informa chi ha presentato la domanda che la procedura non
può essere avviata. Se l'ente aggiudicatore da il proprio accordo, si applicano i
paragrafi da 2 a 7. 2. La Commissione propone al più presto un conciliatore iscritto su
di una lista di persone indipendenti accreditate a questi fini. Questa lista è stabilita
dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo per gli appalti pubblici
oppure, nel caso degli enti aggiudicatari le cui attività sono definite nell'articolo 2,
paragrafo 2, lettera d) della direttiva 90/531/CEE, il Comitato consultivo per gli appalti
nel settore delle telecomunicazioni. Ciascuna parte della procedura di conciliazione
dichiara se essa accetta il conciliatore e designa un conciliatore supplementare. I
conciliatori possono chiedere la partecipazione di un massimo di altre due persone in
qualità di esperti destinati a fornire consulenza in merito ai lavori. Le parti delle
procedure e la Commissione possono ricusare gli esperti invitati dai conciliatori. 3. I
conciliatori devono garantire alla persona che ha chiesto l'applicazione della procedura
di conciliazione, all'ente aggiudicatore e a qualsiasi altro candidato od offerente che
partecipi alla procedura d'appalto di cui trattasi la possibilità di esporre verbalmente
o per iscritto le sue osservazioni. 4. I conciliatori si adoperano per trovare quanto
prima un accordo tra le parti, nel rispetto del diritto comunitario. 5. I conciliatori
informano la Commissione delle loro conclusioni e dei risultati ai quali sono giunti. 6.
La persona che ha domandato l'applicazione della procedura di conciliazione e l'ente
aggiudicatore hanno in qualsiasi momento il diritto di porre fine alla procedura. 7. Salvo
diversa decisione delle parti, la persona che ha domandato l'applicazione della procedura
di conciliazione e l'ente aggiudicatore sopportano le proprie spese. Inoltre sono a loro
carico le spese delle procedure, in parti uguali, escluse le spese delle parti
intervenenti.
Articolo 11
1. Se, in relazione ad una determinata procedura
di appalto, una persona interessata ai sensi dell'articolo 9, diversa dalla persona che si
avvale della procedura di conciliazione, ha introdotto un ricorso giurisdizionale o un
altro ricorso ai sensi della presente direttiva, l'ente aggiudicatore ne informa i
conciliatori. I conciliatori devono informare l'interessato che e stata chiesta
l'applicazione della procedura di conciliazione, invitandolo a comunicare, entro un
determinato limite di tempo, se intende accettare o meno di partecipare alla procedura di
conciliazione. Se l'interessato rifiuta di partecipare, i conciliatori possono decidere,
eventualmente a maggioranza, di sospendere la procedura di conciliazione qualora ritengano
la partecipazione dell'interessato necessaria per la composizione della controversia. Essi
notificano tale decisione alla Commissione, motivandola. 2. I provvedimenti adottati a
norma del presente capitolo lasciano impregiudicati: a) ogni altra azione che la
Commissione o uno Stato membro possano intraprendere in virtù degli articoli 169 o 170
del trattato o in conformità del capitolo 3 della presente direttiva; b) i diritti di
chiunque si avvalga della procedura di conciliazione, dell'ente aggiudicatore o di
qualsiasi altro soggetto.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Articolo 12
1. Anteriormente alla scadenza di un periodo di
quattro anni dall'applicazione della presente direttiva, la commissione, in consultazione
con il Comitato consultivo per gli appalti pubblici, riesamina le modalità di
applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare l'utilizzazione
delle norme europee, e propone, all'occorrenza, le modifiche che ritiene necessarie. 2.
Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° marzo,
informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso che si sono svolte
nell'anno precedente. La Commissione determina, in consultazione con il Comitato
consultivo per gli appalti pubblici, la natura di dette informazioni. 3. Per quanto
riguarda le questioni relative agli enti aggiudicatari le cui attività sono definite
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 90/531/CEE, la Commissione si
rivolge anche al Comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni.
Articolo 13
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie
per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Il Regno di
Spagna prende le misure al più tardi il 30 giugno 1995. La Repubblica ellenica e la
Repubblica portoghese prendono le misure al più tardi il 30 giugno 1997. Essi ne
informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da
un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri mettono in vigore le
misure di cui al paragrafo 1 e alle stesse date di quelle previste nella direttiva
90/531/CEE. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992.
Per il Consiglio il presidente Vitor Martins
Allegato
Autorità nazionali cui possono essere
indirizzate le domande di applicazione della procedura di conciliazione di cui
all'articolo 9
Belgio Services du Premier Ministre Diensten Van
de Eerste Minister Ministère des Affaires économiques Ministerie van Economische Zaken
Danimarca Industri - og Handelsstyrelsen (per le
forniture) Boligsministeriet (per i lavori)
Germania Bundesministerium für Wirtschaft
Grecia Ministère de l'industrie, de l'énergie
et de la technologie Ministère du commerce Ministère de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et des travaux publics
Spagna Ministerio de Economia y Hacienda
Francia Commission centrale des marchés
Irlanda Department of Finance
Italia Presidenza del Consiglio dei ministri -
Politiche comunitarie
Lussemburgo Ministère des travaux publics
Paesi Bassi Ministerie van Economische Zaken
Portogallo Conselho de mercados de obras publicas
e particulares
Regno Unito H.M. Treasury
Austria Bundesministerium für Wirtschaftliche
Angelegenheiten
Finlandia Kauppa - Ja
Teollisuusministeriö/Handels-Och Industriministeriet
Svezia Nämnden för Offentlig Upphandliing.
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