Dir. 93/37/CEE del 14 giugno 1993
Direttiva del Consiglio che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
Pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. 199.
Il Consiglio delle Comunità europee, visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57,
paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100A, vista la proposta della Commissione, in
cooperazione con il Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici è stata ripetutamente
modificata in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per maggior chiarezza e
razionalità, procedere alla codificazione della direttiva citata; considerando che la
realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei
servizi in materia di appalti di lavori pubblici aggiudicati negli Stati membri per conto
dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri enti di diritto pubblico
richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle
procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti; considerando che tale coordinamento
deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli
Stati membri; considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di lavori
che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle
telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE; considerando che è opportuno
includere nella presente direttiva norme sulla pubblicità relative alle concessioni nel
settore dei lavori pubblici data la crescente importanza e la natura specifica di tali
concessioni; considerando che gli appalti di lavori il cui ammontare è inferiore a
5.000.000 di ECU possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla
presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno
applicate ai suddetti appalti; considerando che è necessario prevedere casi eccezionali
per i quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate; che
questi casi debbono però essere espressamente limitati; considerando che la procedura
negoziata deve essere considerata eccezionale e che pertanto può essere applicata
soltanto nei casi limitativamente enumerati; considerando che occorre prevedere norme
comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e
di standardizzazione; considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel
settore degli appalti di lavori pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei relativi
bandi di gara indetti alla amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le
informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli imprenditori della Comunità
di valutare se gli appalti proposti presentino per loro interesse; che pertanto occorre
dare loro una sufficiente conoscenza delle prestazioni da fornire e delle relative
condizioni; che più in particolare nelle procedure ristrette, la pubblicità ha per fine
di permettere agli imprenditori degli Stati membri di manifestare il loro interesse agli
appalti, richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta
in conformità delle condizioni prescritte; considerando che le informazioni supplementari
relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel
capitolato d'onere relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente;
considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti di
lavori pubblici nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che
criteri di aggiudicazione degli appalti; considerando che è opportuno fare in modo che
talune condizioni tecniche riguardanti gli avvisi e le relazioni statistiche possano
essere adattate in funzione dell'evolversi delle necessità tecniche; che l'allegato II
della presente direttiva fa riferimento alla nomenclatura generale delle attività
economiche nelle Comunità europee (NACE); che la Comunità può secondo le necessità
modificare o sostituire la nomenclatura comune e che è necessario prendere disposizioni
per permettere di adattare di conseguenza i riferimenti alla nomenclatura NACE contenuti
nell'allegato II precitato; considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare
impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di
applicazione indicati nell'allegato VII, ha adottato la presente direttiva:
TITOLO I Disposizioni generali
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva: a) gli
"appalti pubblici di lavori" sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma
scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b),
aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di
lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera di cui alla
lettera c) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dall'amministrazione aggiudicatrice; b) si considerano "amministrazioni
aggiudicatrici" lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto
pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o
di tali organismi di diritto pubblico. Per "organismo di diritto pubblico" si
intende qualsiasi organismo: - istituito per soddisfare specificatamente bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e - dotato di
personalità giuridica, e - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure
la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più
della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico. Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi
di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di cui al secondo comma della presente
lettera, figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto più completi
possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all'articolo 35. A tal
fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate
ai suddetti elenchi; c) s'intende per "opera" il risultato di un insieme di
lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
d) la "concessione di lavori pubblici" è un contratto che presenta le stesse
caratteristiche di cui alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto
accompagnato da un prezzo; e) le "procedure aperte" sono le procedure nazionali
in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta; f) le "procedure
ristrette" sono le procedure nazionali in cui soltanto gli imprenditori invitati
dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; g) le "procedure
negoziate" sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici
consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le
condizioni del contratto; h) "offerente" è l'imprenditore che ha presentato
un'offerta e "candidato" è chi chiede un invito a partecipare a una procedura
ristretta o a una procedura negoziata.
Articolo 2
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le
disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura
superiore al 50% un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni
aggiudicatrici stesse. 2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe
50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità
europee (NACE) e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici
destinati a scopi amministrativi.
Articolo 3
1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici
concludano un contratto di concessione di lavori pubblici, le norme di pubblicità
definite all'articolo 11, paragrafi 3, 6, 7 e da 9 a 13, nonché all'articolo 15 sono
applicabili a tale contratto se il suo valore è pari o superiore a 5.000.000 di ECU. 2.
L'amministrazione aggiudicatrice può: - imporre al concessionario di lavori pubblici di
affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30% del valore
globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati
di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto di
concessione di lavori; - oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro
offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della
concessione che essi intendono affidare a terzi. 3. Se il concessionario è egli stesso
una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), egli è
tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della
presente direttiva. 4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i
concessionari di lavori pubblici, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, applichino
le regole di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 4, 6, 7 e da 9 a 13 ed
all'articolo 16, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di tali
appalti è pari o superiore a 5.000.000 di ECU. Tuttavia, non è richiesta alcuna
pubblicità se un appalto di lavori soddisfa le condizioni d'applicazione dei casi
elencati all'articolo 7, paragrafo 3. Non si considerano come terzi le imprese che si sono
raggruppate per ottenere la concessione né le imprese ad esse collegate. Per
"impresa collegata" s'intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può
esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante o qualsiasi impresa che
può esercitare un'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla
proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa
stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa direttamente o indirettamente,
nei confronti di un'altra impresa: - detiene la maggioranza del capitale sottoscritto
dell'impresa, o - dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al
capitale dell'impresa, o - può designare più della metà dei membri dell'organo di
amministrazione, direzione o di vigilanza dell'impresa. L'elenco limitativo di tali
imprese è unito alla candidatura per la concessione. Tale elenco è aggiornato in
funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese.
Articolo 4
La presente direttiva non si applica: a) agli
appalti che sono attribuiti nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8 e 9 della
direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6,
paragrafo 2 di detta direttiva; b) agli appalti di lavori, quando sono dichiarati segreti
o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ai
sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato
membro considerato o quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali dello Stato
membro.
Articolo 5
La presente direttiva non si applica agli appalti
pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtù: a) di un
accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro e uno o
più Paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in
comune di un'opera da parte degli Stati firmatari: ogni accordo è comunicato alla
Commissione, che potrà procedere a una consultazione in seno al Comitato consultivo per
gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE; b) di un accordo internazionale
concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato
membro o di un Paese terzo; c) della procedura specifica di un'organizzazione
internazionale.
Articolo 6 1. La presente direttiva si applica:
a) agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) sia pari o superiore al controvalore in ECU di 5.000.000 di DSP; b) agli
appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1 il cui valore stimato al
netto dell'IVA sia pari o superiore a 5.000.000 di ECU. 2. a) Il controvalore in ECU e
nelle varie monete nazionali della soglia fissata al paragrafo 1 è di norma riveduto ogni
due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla
media dei valori giornalieri dell'ECU espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in
ECU per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto
precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio. La soglia di cui al paragrafo 1 e
il suo controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successivo alla
revisione di cui al primo comma. b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è
riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti
pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione. 3. Quando un'opera
è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, per valutare
l'importo di cui al paragrafo 1 deve essere preso in considerazione il valore di ciascun
lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo di cui al paragrafo
1, le disposizioni di tale paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, le
amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'applicazione del paragrafo 1 per i
lotti il cui valore di stima, al netto da IVA, sia inferiore a 1.000.000 di ECU, purché
l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20% del valore complessivo dei lotti. 4.
Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarsi all'applicazione
della presente direttiva. 5. Per il calcolo dell'importo di cui al paragrafo 1 e
all'articolo 7 viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti
pubblici di lavori, il valore di stima delle forniture necessarie all'esecuzione dei
lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici. 6. Le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i
vari imprenditori.
Articolo 7
1. Per attribuire gli appalti pubblici di lavori,
le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere
e), f) e g), adattate alla presente direttiva. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, dopo aver
pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi
noti nei casi seguenti: a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta
o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni
nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non
pubblicano un bando di gara, se includono nella procedura negoziata tutte le imprese che
soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a 29 e che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della
procedura di aggiudicazione dell'appalto; b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di
ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il
recupero dei costi di ricerca e di sviluppo; c) in casi eccezionali, qualora si tratti di
lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e
globale dei prezzi. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di
lavori mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di
gara, nei casi seguenti: a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata
depositata in esito ad una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata
alla Commissione, su sua richiesta; b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici,
artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata unicamente
ad un imprenditore determinato; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza
imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in
questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o
negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza
imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato né
nel primo contratto concluso e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza
imprevista, all'esecuzione dell'opera quale è ivi descritta, a condizione che siano
attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera: - quando tali lavori non possono
essere, tecnicamente o economicamente, separati dall'appalto principale senza gravi
inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici; - oppure quando tali lavori,
quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari
al suo perfezionamento. Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i
lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale; e) per
nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare
di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali
lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un
primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al paragrafo 4. La possibilità di
ricorrere a questa procedura deve essere indicata sin da quando si pone in concorrenza il
primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in
considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 6. Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione
dell'appalto iniziale. 4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici
attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.
Articolo 8
1. Entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni
candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto della sua candidatura
o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le
caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui
è stato aggiudicato l'appalto. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono
decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti di cui al
primo comma non siano divulgate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della
legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la
concorrenza leale tra gli imprenditori
2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano
una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo
all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare
ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la
procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee di tali decision
3. Per ciascun appalto concluso, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in
cui devono figurare almeno i dati seguenti: - il nome e l'indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto; - i nomi dei candidati o offerenti
presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta; - i nomi dei candidati o
offerenti esclusi e i motivi del rigetto; - il nome dell'aggiudicatario e la
giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto
che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; - per quanto riguarda le procedure
negoziate, le circostanze di cui all'articolo 7 che giustificano il ricorso a tali
procedure. Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, su
richiesta di quest'ultima.
Articolo 9
In caso di appalti riguardanti la progettazione e
la costruzione di un complesso residenziale nel quadro dell'edilizia sociale il cui piano,
a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, deve
essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno ad un
gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, esperti e
l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera. Si può applicare una speciale
procedura di attribuzione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo ad essere
integrato nel gruppo. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel
bando di gara una descrizione dei lavori quanto più precisa possibile al fine di
consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da
eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara,
conformemente agli articoli da 24 a 29, le condizioni personali, tecniche e finanziarie
che i candidati devono soddisfare. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono ad
una simile procedura, applicano le norme comuni di pubblicità relativa alla procedura
ristretta e quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.
TITOLO II Norme comuni nel settore
tecnico
Articolo 10
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III
sono contenute nei documenti generali o in quelli contrattuali relativi a ciascun appalto.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili
con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni
aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a
omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni. 3. Un'amministrazione
aggiudicatrice può derogare al paragrafo 2 qualora: a) le norme, omologazioni tecniche
europee o specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di
accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di
stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni
tecniche europee o specifiche comuni; b) le norme, omologazioni tecniche europee o
specifiche tecniche comuni impongano l'utilizzazione di prodotti o di materiali
incompatibili con apparecchiature già impiegate dalle amministrazioni aggiudicatrici o
comportino costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente
nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un
passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o
specifiche tecniche comuni; c) il progetto di cui trattasi costituisca un'effettiva
innovazione per la quale sarebbe inappropriato il ricorso a norme, omologazioni tecniche
europee o specifiche tecniche comuni esistenti. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici che
si avvalgono del paragrafo 3 ne indicano i motivi, salvo il caso in cui ciò non sia
possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o
nel capitolato d'onere in ogni caso indicano tali motivi nella loro documentazione interna
e comunicano queste informazioni, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione. 5.
In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche
comuni, le specifiche tecniche; a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche
nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive
comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste in tali
direttive e, in particolare, secondo le procedure previste nella direttiva 89/106/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da
costruzione; b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali
in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera
dei prodotti; c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti. In questo
caso, occorre riferire, in ordine di preferenza: I) alle norme nazionali che recepiscono
norme internazionali accettate dal Paese dell'amministrazione aggiudicatrice; II) alle
altre norme e omologazioni tecniche nazionali del Paese dell'amministrazione
aggiudicatrice; III) a qualsiasi altra norma. 6. A meno che simili specifiche siano
giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle
clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari e che
abbiano l'effetto di favorire o di eliminare talune imprese. In particolare, è vietata
l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, o quella di un'origine o di una produzione
determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla menzione "o
equivalente" è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non hanno la
possibilità di dare una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche
sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
TITOLO III Norme comuni di pubblicità
Articolo 11
1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono
note, mediante un avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
che intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano la soglia indicata
all'articolo 6, paragrafo 1. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono attribuire
un appalto di lavori pubblici mediante procedura aperta, ristretta o negoziata nei casi
previsti all'articolo 7, paragrafo 2, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere alla concessione di lavori
pubblici rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 4. I concessionari di lavori
pubblici che non sono essi stessi amministrazioni aggiudicatrici e che intendono stipulare
un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, fanno conoscere
tale intenzione con un bando di gara. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno
attribuito un appalto ne rendono noto il risultato mediante un avviso. Tuttavia, talune
informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono in certi casi, non essere
pubblicate quando la loro comunicazione ostacolerebbe l'applicazione agli interessi
commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o potrebbe nuocere ad una concorrenza
leale tra imprenditori. 6. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono
redatti conformemente ai modelli che figurano negli allegati IV, V e VI e precisano le
informazioni richieste nei suddetti allegati. Le amministrazioni aggiudicatrici non
possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli articoli 26 e 27 allorché
domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico che esse esigono
dagli imprenditori per la loro selezione (allegato IV, sezione B, punto 11, allegato IV,
sezione C, punto 10 e allegato IV, sezione D, punto 9). 7. I bandi di gara e gli avvisi di
cui ai paragrafi da 1 a 5 sono inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nei termini
più brevi e per le vie più appropriate, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, i bandi di
gara sono inviati per telex, telegramma o fax. L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato
il più rapidamente possibile dopo che sia stata adottata la decisione che autorizza il
programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici
intendono attribuire. L'avviso di cui al paragrafo 5 è inviato al più tardi quarantotto
giorni dopo la stipulazione del contratto d'appalto in questione. 8. Gli avvisi di cui ai
paragrafi 1 e 5 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee e presso la Banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo
nelle lingua originale è l'unico facente fede. 9. I bandi di gara di cui ai paragrafi 2,
3 e 4 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e presso
la Banca di dati TED, nelle lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di
ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo
nella lingua originale è l'unico facente fede. 10. L'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara al più tardi dodici giorni
dopo la loro spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, tale
termine è ridotto a cinque giorni. 11. La pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi
nella Gazzetta ufficiale o nella stampa del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice non
può avere luogo prima della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. Tale pubblicazione non deve
contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. 12. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare
la data di spedizione. 13. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. L'avviso
di bando di gara non può superare una pagina di detta gazzetta, ossia 650 parole circa.
Ciascun numero della gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce
il modello o i modelli ai quali il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si
riferiscono.
Articolo 12
1. Nelle procedure aperte, il termine di
ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere
inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 2.
Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un
termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte
valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a
ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni
aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno
cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 11,
paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al
modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo
contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui
all'allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della pubblicazione
dell'avviso. 3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'onere e i
documenti complementari devono essere inviati agli imprenditori dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dai servizi competenti entro i sei giorni che seguono la ricezione della
domanda. 4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sui capitolati d'onere devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al
più tardi sei giorni prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. 5. Quando, a causa della loro rilevante voluminosità, i capitolati d'onere
e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro i termini di
cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una
visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al
capitolato d'onere, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prolungati
adeguatamente.
Articolo 13
1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di
partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore
a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Le
amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati
prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal
capitolato d'onere e dai documenti complementari. Essa contiene almeno: a) se del caso,
l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'onere e i
documenti complementari, la data di scadenza per introdurre tale domanda, nonché
l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata
per ottenere i suddetti documenti; b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a
cui queste devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) un riferimento al bando di gara pubblicato; d) l'indicazione dei documenti
eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal
candidato conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, oppure a complemento delle
informazioni previste da tale articolo e in condizioni identiche a quelle stabilite negli
articoli 26 e 27; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando
di gara. 3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito
dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni a
decorrere dalla data di invio dell'invito scritto. 4. Il termine di ricezione delle
offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le
amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio
alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gaia di appalto di cui
all'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1,
redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A, sempreché tale avviso
indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di
bando di cui all'allegato IV C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato
IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione. 5. Le domande
di partecipazione alle procedure ristrette possono essere fatte mediante lettera,
telegramma, telex, fax o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere
confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.
6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui
capitolati d'onere devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più
tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte. 7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei
luoghi o dopo consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'onere; i termini
di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere prolungati adeguatamente.
Articolo 14
1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile
utilizzare i termini di cui all'articolo 13, le amministrazioni aggiudicatrici possono
fissare i termini seguenti: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non
inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara; b) un
termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data
dell'invito. 2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sul capitolato d'onere devono essere comunicate dalle amministrazioni
aggiudicatrici al più tardi quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per
la ricezione delle offerte. 3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a
presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando sono
fatte mediante telegramma, telex, fax o telefono, le domande di partecipazione devono
essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al
paragrafo 1.
Articolo 15
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono
procedere alla concessione di lavori pubblici fissano un termine per la presentazione
delle candidature alla concessione, il quale non può essere inferiore a cinquantadue
giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando.
Articolo 16
Negli appalti di lavori indetti da concessionari
di lavori pubblici che non siano essi stessi amministrazioni aggiudicatrici, i
concessionari fissano il termine di ricezione delle domande di partecipazione, che non
può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando,
e il termine di ricezione delle offerte, che non può essere inferiore a quaranta giorni a
decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.
Articolo 17
Le amministrazioni aggiudicatrici possono far
pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernente
appalti di lavori pubblici non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla
presente direttiva.
Titolo IV Norme comuni di partecipazione
Capitolo 1 Disposizioni generali
Articolo 18
1. L'aggiudicazione dell'appalto è fatta in base
ai criteri previsti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni
dell'articolo 19 dopo accertamento dell'idoneità degli imprenditori non esclusi dalla
gara in applicazione dell'articolo 24. Tale accertamento è effettuato dalle
amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri di capacità economica,
finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 26 a 29. 2. Le offerte sono presentate per
iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare
la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che: -
ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione; - sia
salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della valutazione; - se necessario
per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o
mediante invio di copia certificata; - l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la
scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
Articolo 19
Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto
è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici
possono prendere in considerazione le varianti presentate da offerenti quando tali
varianti soddisfano i requisiti minimi da esse prescritti. Le amministrazioni
aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'onere le condizioni minime che le varianti
devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Esse indicano nel bando
di gara se le varianti non sono autorizzate. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono
respingere la presentazione di una variante per il solo motivo che essa è stata stabilita
con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscono
norme europee o a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni di cui
all'articolo 10, paragrafo 2, oppure con riferimento a specifiche tecniche nazionali di
cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettere a) e b).
Articolo 20
Nel capitolato d'onere l'amministrazione
aggiudicatrice può chiedere all'offerente di comunicarle, nella sua offerta, la parte
dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. Tale comunicazione lascia
impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale.
Articolo 21
I raggruppamenti di imprenditori sono autorizzati
a presentare offerte. La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica
determinata non può essere richiesta per la presentazione dell'offerta, ma il
raggruppamento prescelto può essere obbligato ad assicurare tale trasformazione quando
l'appalto gli è stato aggiudicato.
Articolo 22
1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle informazioni
riguardanti la situazione personale dell'imprenditore e delle informazioni e formalità
necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che
questi ultimi devono soddisfare, i candidati che esse inviteranno a presentare un'offerta
o a negoziare, fra quelli che posseggono le qualifiche richieste dagli articoli da 24 a
29. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante
procedura ristretta, possono prevedere la forcella all'interno della quale si collocherà
il numero delle imprese che esse intendono invitare. In questo caso, la forcella è
indicata nel bando di gara. La forcella è stabilita in funzione della natura dell'opera
da realizzare. La cifra meno elevata della forcella non deve essere inferiore a cinque. La
cifra superiore della forcella può essere fissata a venti. In ogni caso, il numero dei
candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad assicurare una
concorrenza reale. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto
mediante procedura negoziata, nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, il numero dei
candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, a condizione che vi sia un
numero sufficiente di candidati idonei. 4. Gli Stati membri assicurano che le
amministrazioni aggiudicatrici facciano appello, senza discriminazione agli imprenditori
degli altri Stati membri aventi le qualifiche prescritte e che ciò avvenga a condizioni
uguali a quelle applicabili agli imprenditori nazionali.
Articolo 23
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
indicare o possono essere obbligate da uno Stato membro ad indicare nel capitolato d'onere
l'autorità o le autorità presso le quali gli offerenti possono ottenere le informazioni
pertinenti sugli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e dalle condizioni
di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono
essere eseguiti i lavori e che saranno applicabili ai lavori effettuati nel cantiere
durante l'esecuzione dell'appalto. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che forniscono le
informazioni menzionate al paragrafo 1 chiedono agli offerenti od ai partecipanti ad una
procedura di appalto di indicare che essi hanno tenuto conto, nella preparazione della
loro offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e delle
condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Questa
disposizione non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 4
relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.
Capitolo 2 Criteri di selezione
qualitativa
Articolo 24
Può essere escluso dalla partecipazione
all'appalto ogni imprenditore: a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni
altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle
legislazioni e regolamentazioni nazionali; b) relativamente al quale sia in corso una
procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e
regolamentazioni nazionali; c) nei confronti del quale sia stata pronunziata una condanna,
con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità
professionale; d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato
mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; e) che non
sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale
secondo le disposizioni legali del Paese dove egli è stabilito o del Paese
dell'amministrazione aggiudicatrice; f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del Paese dove egli
è stabilito o del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice; g) che si sia reso
gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere
richieste in applicazione del presente capitolo. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
chiede all'imprenditore la prova che egli non si trova nei casi di cui alle lettere a),
b), c), e), ed f), essa accetta come prova sufficiente: - per a), b) o c), la produzione
di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento
equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese
d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte; - per e) o
f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Se
nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal Paese interessato, esso può
essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui non esiste un
tale giuramento, mediante una dichiarazione solenne fatta dall'interessato davanti ad
un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale
qualificato del Paese d'origine di provenienza. Gli Stati membri designano le autorità e
gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano
immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
Articolo 25
Ogni imprenditore che desideri partecipare a un
appalto pubblico di lavori può essere invitato a comprovare di essere iscritto nel
registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in
cui è stabilito: - per il Belgio, "Registre du Commerce" -
"Handelsregister"; - per la Danimarca, "Handelsregistret",
"Aktieselskabesregistret" e "Erhvervsregistret"; - per la Germania,
"Handelsregister" e "Handwerksrolle"; - per la Grecia, il
"Registro delle imprese contraenti" ("Mitro Ergoliptikon
Epicheiriseon" MEEP) del Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei
lavori pubblici (YPECHODE); - per la Spagna, "Registro Oficial de Contratistas del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo"; - per la Francia, "Registre du
Commerce" e "Repertoire des métiers"; - per l'Italia, "Registro della
Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato"; - per il Lussemburgo,
"Registre aux firmes" e "Rôle de la Chambre des métiers"; - per i
Paesi Bassi, "Handelsregister"; - per il Portogallo, "Comissão de Alvaras
de Empresas de Obras Publicas e Particulares (CAEOPP)"; - per il Regno Unito e per
l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del
"Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, se
così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento,
di esercitare la professione nel Paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con
una denominazione commerciale particolare. - per l'Austria, Firmenbuch, Gewerberegister,
Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern; - per la Finlandia,
Kaupparekisteri/Handelsregistret (13); - per la Svezia, aktiebolags-, handels- eller
föreningsregistren .
Articolo 26
1. La prova della capacità finanziaria ed
economica dell'imprenditore può essere fornita di norma mediante una o più delle
referenze seguenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) presentazioni di bilanci o di
estratti dei bilanci dell'impresa quando la pubblicazione dei bilanci è prescritta dalla
legislazione del Paese dove l'imprenditore è stabilito; c) dichiarazione concernente la
cifra d'affari, globale e in lavori, dell'impresa per i tre ultimi esercizi. 2. Le
amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare
l'offerta quale o quali delle referenze sopra menzionate hanno scelto e le altre referenze
probanti, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che intendono ottenere. 3. Se
per una ragione giustificata l'imprenditore non è in grado di dare le referenze chieste
dall'amministrazione aggiudicatrice, egli è ammesso a provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall'amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 27
1. La dimostrazione della capacità tecnica
dell'imprenditore può essere data mediante: a) i titoli di studio e professionali
dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei
responsabili della condotta dei lavori; b) l'elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi
cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più
importanti. Detti certificati indicheranno l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione
dei lavori e preciseranno se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon
esito. Se del caso, questi certificati saranno trasmessi direttamente all'amministrazione
aggiudicatrice dall'autorità competente. c) una dichiarazione dalla quale risultino
l'attrezzatura, i materiali e i mezzi tecnici di cui l'imprenditore disporrà per
l'esecuzione dell'opera; d) una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo
dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni; e) una
dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte
integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera. 2.
L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito quali delle
suddette referenze intende ottenere.
Articolo 28
Entro i limiti degli articoli da 24 a 27,
l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'imprenditore a completare i certificati e
i documenti presentati o a chiarirli.
Articolo 29
1. Gli Stati membri in cui esistano elenchi
ufficiali di imprenditori riconosciuti devono adattare tali elenchi alle disposizioni
dell'articolo 24, lettere da a) a d) e g) e degli articoli 25, 26 e 27. 2. Per ogni
appalto, gli imprenditori iscritti negli elenchi ufficiali possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici un certificato d'iscrizione rilasciato dall'autorità
competente. Nel certificato sono menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione
sull'elenco e la classificazione che tale lista comporta. 3. L'iscrizione in elenchi
ufficiali, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni
aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità dell'imprenditore
soltanto ai fini dell'articolo 24, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 25,
dell'articolo 26, lettere b) e c) e dell'articolo 27, lettere b) e d), per i lavori
corrispondenti alla classificazione di detto imprenditore. I dati risultanti
dall'iscrizione negli elenchi ufficiali non possono essere messi in discussione. Tuttavia,
per ogni appalto può essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto un'attestazione
supplementare relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale. Le disposizioni
di cui sopra sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri
soltanto agli imprenditori stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'elenco ufficiale.
4. Per l'iscrizione degli imprenditori degli altri Stati membri su un elenco ufficiale non
possono essere richieste altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli
imprenditori nazionali e, in ogni caso, non diverse da quelle previste agli articoli da 24
a 27. 5. Gli Stati membri ove esistono elenchi ufficiali comunicano agli altri Stati
membri l'indirizzo dell'organismo al quale le domande di iscrizione possono essere
presentate.
Capitolo 3 Criteri di aggiudicazione
dell'appalto
Articolo 30
(giurisprudenza) 1. I criteri sui quali
l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono: a) o
unicamente il prezzo più basso; b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio
il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore
tecnico. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice
menziona, nel capitolato d'onere o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di
cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è
loro attribuita. 3. Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su
altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una regolamentazione in
vigore al momento dell'adozione della presente direttiva intesa a far beneficiare taluni
offerenti di una preferenza a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile
con il trattato. 4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente
basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di poterle
rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla
composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle
giustificazioni fornite. L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione
giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni
tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente
per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente. Se i documenti
relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione
aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo
basse. Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la
legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può
eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità,
rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso in cui
il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che
l'attuazione di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe
l'interesse pubblico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa
procedura eccezionale è menzionato nell'avviso di cui all'articolo 11, paragrafo 5.
Articolo 31
1. Fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva
non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali che sono in vigore
sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici il cui obiettivo consiste nella
riduzione delle disparità regionali e nella promozione dell'occupazione nelle regioni
meno favorite o colpite dal declino industriale, purché dette disposizioni siano
compatibili con il trattato e in particolare i princìpi dell'esclusione di qualsiasi
discriminazione fondata sulla nazionalità, della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi nonché con gli obblighi internazionali della Comunità. 2.
L'applicazione del paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 30, paragrafo 3.
Articolo 32
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione
le disposizioni nazionali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31 nonché
le modalità di applicazione delle stesse. 2. Gli Stati membri interessati trasmettono
alla Commissione, ogni anno, una relazione in merito all'applicazione delle misure di cui
al paragrafo 1. Tali relazioni vengono sottoposte al Comitato consultivo per gli appalti
pubblici.
TITOLO V Disposizioni finali
Articolo 33
I termini di ricezione delle offerte o delle
domande di partecipazione sono calcolati conformemente alle disposizioni del regolamento
(CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme
applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.
Articolo 33-bis
Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti
pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle
loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in
applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati
multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo". A tal fine
gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti
pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo.
Articolo 34
1. Al fine di consentire la valutazione dei
risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla
Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente entro il 31
ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di lavori
stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente. 2. Tale prospetto
statistico precisa almeno: a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano
nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE: - la stima del valore globale degli appalti
aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia, - il
numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al
di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di
lavori in base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui
l'appalto è stato attribuito e nel caso delle procedure negoziate, secondo la
suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti
attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi; b) nel caso delle altre
amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore
globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni al di sopra
della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in
base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto
è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione
prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a
ciascuno Stato membro e ai paesi terzi; c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici
che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale
degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all'accordo; nel
caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il
valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base
alle deroghe all'accordo; d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo
la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base
all'accordo. 3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 35,
paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste dalla presente direttiva.
Articolo 35
1. L'allegato I viene modificato dalla
Commissione secondo la procedura prevista al paragrafo 3 quando in funzione in particolare
delle notifiche degli Stati membri risulta necessario: a) escludere dal suddetto allegato
I gli organismi di diritto pubblico che non soddisfano più i criteri definiti
all'articolo 1, lettera b); b) includere nel suddetto allegato gli organismi di diritto
pubblico che soddisfano detti criteri. 2. Le modalità di redazione, invio, ricezione,
traduzione, conservazione e distribuzione degli avvisi di cui all'articolo 11 e delle
relazioni statistiche previste all'articolo 34, la nomenclatura ripresa all'allegato II e
le modalità dei riferimenti da fare in detti avvisi a particolari voci della nomenclatura
possono essere modificate secondo la procedura prevista al paragrafo 3. 3. Il presidente
del Comitato consultivo per gli appalti pubblici sottopone allo stesso un progetto delle
misure da prendere. Il Comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel
termine che il presidente può stabilire in relazione dell'urgenza della questione in
esame, eventualmente procedendo ad una votazione. Il parere è iscritto a verbale;
inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a
verbale. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal
Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere. 4. Le versioni
modificate degli allegati I e II e delle modalità di cui al paragrafo 2 vengono
pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 36
1. La direttiva 71/305/CEE è abrogata, fatti
salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione
indicati nell'allegato VII. 2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata devono
intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la
tabella delle corrispondenze riportata nell'allegato VIII.
- la decisione 90/380/CEE della Commissione
(G.U.C.E. 19 luglio 1990, n. L 187),
- l'articolo 35, paragrafo 2 della direttiva
90/531/CEE (G.U.C.E. 29 ottobre 1990, n. L 297), e
- la direttiva 93/4/CEE (G.U.C.E. 16 febbraio
1993, n. L 38).
Articolo 37
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993. Per il
Consiglio il presidente J. Trøjborg
Allegato I
Elenchi degli organismi e delle categorie di
organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, lettera b)
I. BELGIO
Organismi (omesso)
Categorie (omesso)
II. DANIMARCA
Organismi (omesso)
Categorie (omesso)
III. GERMANIA
Categorie (omesso)
Persone giuridiche di diritto privato (omesso)
IV. GRECIA
Categorie (omesso)
V. SPAGNA
Categorie (omesso)
VI. FRANCIA
Organismi (omesso)
Categorie (omesso)
VII. IRLANDA
Organismi (omesso)
Categorie (omesso)
VIII. ITALIA
Organismi - Agenzia per la promozione dello
sviluppo nel Mezzogiorno Categorie - Enti portuali e aeroportuali - Consorzi per le opere
idrauliche - Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i
lavori interessanti le università - Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli
osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, o vulcanologici - Enti di ricerca e
sperimentazione - Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - Enti che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza - Consorzi di bonifica - Enti
di sviluppo o di irrigazione - Consorzi per le aree industriali - Comunità montane - Enti
preposti a servizi di pubblico interesse - Enti pubblici preposti ad attività di
spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero - Enti culturali e di promozione
artistica
IX. LUSSEMBURGO
Categorie (omesso)
X. PAESI BASSI
Organismi (omesso)
Categorie (omesso)
XI. PORTOGALLO
Categorie (omesso)
XII. REGNO UNITO
Organismi (omesso)
Categorie (omesso)
XIII. AUSTRIA: (omesso)
XIV. FINLANDIA: (omesso)
XV. SVEZIA: (omesso)
Allegato II
Elenco delle attività professionali
corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità
europea (NACE)
Classi
Gruppi Sottogruppi e voci Denominazione50EDILIZIA
E GENIO CIVILE500Edilizia e genio civile (imprese non specializzate);
demolizione500.1Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non
specializzate500.2Demolizione501Costruzione di immobili (d'abitazione e altri)501.1Impresa
generale di costruzione di immobili501.2Imprese di copertura di tetti501.3Costruzione di
forni e camini industriali501.4Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione501.5Impresa
di pulitura e manutenzione facciate501.6Impresa di ponteggi501.7Imprese specializzate in
altre attività della costruzione (carpenteria compresa)502Genio civile: costruzione di
strade, ponti, ferrovie, etc.502.1Imprese generali di genio civile502.2Lavori di sterro e
miglioramento del terreno502.3Costruzione di opere d'arte in superfici e sottosuolo
(ponti, gallerie, pozzi, etc.)502.4Costruzione di opere d'arte fluviale e marittima
(canali, ponti, chiuse, argini, etc.)502.5Costruzione di strade (compresa la costruzione
specializzata di aeroporti)502.6Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione,
drenaggio, evacuazione delle acque usate, depurazione)502.7Imprese specializzate in altre
attività di genio civile503Installazioni varie per l'edilizia503.1Imprese generali di
installazione503.2Installazione di gas, acqua ed apparecchi sanitari503.3Impianti di
riscaldamento e di ventilazione (impianti di riscaldamento centrale, condizionamento
d'aria, ventilazione)503.4Isolamenti termici, acustici e antivibrazioni503.5Impianti
elettrici 503.6Installazioni di antenne, parafulmini, telefoni, etc.504Finitura dei
locali504.1Finitura generale504.2Lavori in gesso: rasatura, plafonatura,
stucchi504.3Lavori di falegnameria, soprattutto posa in opera di parquet504.4Decorazione
(pittura, tappezzeria in carta), lavori da vetraio504.5Rivestimento di pavimenti e muri
(in piastrelle e altri materiali per copertura), anche collati504.6Finiture diverse
(impianto di stufe in ceramica, etc.)
Allegato III
Definizione di alcune specifiche tecniche
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "specifiche tecniche", l'insieme delle prescrizioni tecniche menzionate in
particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche di un lavoro, un
materiale, un prodotto o una fornitura richiesti, che permettono di caratterizzare
oggettivamente un lavoro, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi
rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali
caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le
dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla
fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i
simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse
comprendono anche le norme relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le
condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché la tecniche o i
metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che
l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o
particolare, per quanto riguarda le opere terminate e i materiali o gli elementi
costituenti tali opere; 2) "norme", le specifiche tecniche approvate da un
organismo riconosciuto, avente funzioni normative, per un'applicazione ripetuta o
continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria; 3) "norme
europee", le norme approvate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto "norme
europee" (EN) o "documenti di armonizzazione" (HD), conformemente alle
regole comuni di tali organizzazioni; 4) "omologazione tecnica europea", la
valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla
rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le
caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera
e la sua utilizzazione. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo
riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro; 5) "specifiche tecniche comuni",
le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e
pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; 6) "requisiti
essenziali", i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti
d'interesse generale, che le opere devono soddisfare.
Allegato IV
Modelli di bandi di gara e di avvisi di appalti
pubblici di lavori
A. Preinformazione
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Luogo di
esecuzione b) Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti,
caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera. c) Se disponibile, stima
della forcella del costo dei lavori previsti. 3. a) Data provvisoria per l'avvio delle
procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. b) Se nota, data provvisoria
dell'inizio dei lavori. c) Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori. 4.
Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento
alle disposizioni in materia. 5. Altre informazioni. 6. Data di spedizione dell'avviso. 7.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee. 8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di
applicazione dell'accordo.
B. Procedure aperte
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura di
aggiudicazione prescelta. b) Forma del contratto oggetto del bando di gara. 3. a) Luogo di
esecuzione. b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali
dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del
calendario entro il quale tali opzioni possono essere esercitate. c) Se l'opera o
l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di
presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. d) Indicazioni relative
alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione
di progetti. 4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e,
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. 5. a) Nome e indirizzo del
servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri e i documenti
complementari. b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria
per ottenere tali documenti. 6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte. b)
Indirizzo cui devono essere trasmesse. c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 7.
a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. b) Data, ora e
luogo di tale apertura. 8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 9. Modalità
essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori
aggiudicatario dell'appalto. 11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che
l'imprenditore deve soddisfare. 12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è
vincolato dalla propria offerta. 13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione
dell'appalto. I criteri diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non figurino
nel capitolato d'oneri. 14. Eventuale divieto di varianti. 15. Altre informazioni. 16.
Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 17. Data di spedizione del
bando di gara. 18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 19. Eventuali indicazioni del fatto che
l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.
C. Procedure ristrette
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura di
aggiudicazione prescelta. b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura
accelerata. c) Forma del contratto oggetto del bando di gara. 3. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera,
comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario
entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. c) Se l'opera o l'appalto è
suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare
offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. d) Indicazioni relative alla
finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di
progetti. 4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. 5. Eventualmente, forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto. 6. a)
Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione. b) Indirizzo cui devono essere
trasmesse. c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 7. Termine ultimo di
spedizione degli inviti a presentare offerte. 8. Eventualmente, cauzione e garanzie
richieste. 9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia. 10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di
imprenditori, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che
quest'ultimo deve soddisfare. 11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto
qualora non figurino nell'invito a presentare offerte. 12. Eventuale divieto di varianti.
13. Altre informazioni. 14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 15.
Data di spedizione del bando di gara. 16. Data di ricevimento del bando di gara da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 17. Eventuale
indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
D. Procedure negoziate
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura di
aggiudicazione prescelta. b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura
accelerata. c) Forma del contratto oggetto del bando di gara. 3. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera,
comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se nota, una stima del calendario entro
i quali tali opzioni possono essere esercitate. c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in
lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno,
per più o per l'insieme dei lotti. d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o
dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti. 4. Termine
ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile,
termine ultimo per l'avvio dei lavori. 5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto. 6. a) Data limite
di ricevimento delle domande di partecipazione. b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 7. Eventualmente, cauzione e garanzie
richieste. 8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia. 9. Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell'imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle
capacità minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere. 10.
Eventuale divieto di varianti. 11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già
prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice. 12. Data o date delle precedenti
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. 15. Data di spedizione del bando di gara. 16. Data di ricevimento del
bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. 18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di
applicazione dell'accordo.
E. Appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice. 2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata
non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale
procedura (articolo 7, paragrafo 4). 3. Data di aggiudicazione dell'appalto. 4. Criteri di
aggiudicazione dell'appalto. 5. Numero di offerte ricevute. 6. Nome e indirizzo
dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari. 7. Natura ed estensione dei lavori effettuati,
caratteristiche generali dell'opera costruita. 8. Prezzo o gamma di prezzi
(minimo/massimo) pagati. 9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato
l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale
aggiudicazione. 10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere
subappaltati a terzi. 11. Altre informazioni. 12. Data di pubblicazione del bando di gara
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 13. Data di spedizione del presente
avviso. 14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
Allegato V
Modello di bando di gara per la concessione di
lavori pubblici
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice: 2. a) Luogo di esecuzione:
b) Oggetto della concessione: natura ed entità delle prestazioni: 3. a) Data limite per
la presentazione delle candidature: b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse: c)
Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte: 4. Condizioni personali, tecniche e
finanziarie che i candidati debbono soddisfare: 5. Criteri che saranno utilizzati per
l'attribuzione della concessione: 6. Se del caso, percentuale minima dei lavori affidati a
terzi: 7. Altre informazioni: 8. Data di spedizione del bando di gara: 9. Data di
ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee:
Allegato VI
Modello di bando di gara per gli appalti di
lavori aggiudicati dal concessionario
1. a) Luogo di esecuzione: b) Natura ed entità
delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera: 2. Termine di esecuzione
eventualmente imposto: 3. Nome e indirizzo dell'ente presso cui possono essere chiesti il
capitolato d'oneri e i documenti complementari: 4. a) Data limite per la ricezione delle
domande di partecipazione e/o per la ricezione delle offerte: b) Indirizzo a cui debbono
essere trasmesse le domande: c) Lingua o lingue in cui le domande debbono essere redatte:
5. Se del caso, cauzione e garanzie richieste: 6. Condizioni di carattere economico e
tecnico che l'imprenditore deve soddisfare: 7. Criteri che saranno utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto: 8. Altre indicazioni: 9. Data di spedizione del bando di
gara: 10. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee:
Allegato VII
Termini di trasposizione e di applicazione
Direttiva 71/305/CEE [1] Modificato dalle
direttive
Modificato dall'atto di adesione di78/669/CEE
[2]89/440/CEE [3]90/531/CEE [4]DK, IR, UK [5]GR [6]ES, PO [7]Articolo 1modificatoArticolo
1 bismodificatoArticolo 1 termodificatoArticolo 2soppressoArticolo 3, [1]soppressoArticolo
3, [2]soppressoArticolo 3, [3]soppressoArticolo 3, [4+5],(a+b)modificatoArticolo 3,
[4+5](c)Articolo 4modificatoArticolo 4 bismodificatoArticolo 5modificatoArticolo 5
bismodificatoArticolo 6 modificatoArticolo 7, [1] soppressoArticolo 7, [2]
soppressoArticolo 8soppressoArticolo 9soppressoArticolo 10 modificatoArticolo
11soppressoArticolo 12Articolo 13Articolo 14Articolo 15Articolo 15 bis Articolo 15
terArticolo 16soppressoArticolo 17soppressoArticolo 18soppressoArticolo
19modificatomodificatoArticolo 20 modificatoArticolo 20 bismodificatoArticolo 20
termodificatoArticolo 21Articolo 22modificatoArticolo 22 bismodificatoArticolo 23 Articolo
24modificatomodificatomodificatomodificatoArticolo 25Articolo 26 Articolo 27Articolo
28Articolo 29, [1]Articolo 29, [2]Articolo 29, [3]soppressoArticolo 29,
[4]modificatoArticolo 29, [5]modificatoArticolo 29 bismodificatoArticolo 29
termodificatoArticolo 30 Articolo 30 bismodificatoArticolo 30 termodificatoArticolo
31soppressoArticolo 32Articolo 33Articolo 34Allegati I-VII-VIIIII [1]EC-6: 30.7.1972.DK,
IR, UK: 1.1.1973.GR: 1.1.1981.ES, PO: 1.1.1986.[2] EC-9:16.2.1979.GR:1.1.1981.ES, PO:
1.1.1986.[3]EC-9: 19.7.1990.GR, ES, PO: 1.3.1992.[4] EC-9: 1.1.1993.ES: 1.1.1996.GR,
PO:1.1.1998.[5] EC-9:1.1.1973.[6]EC10:1.1.1981.[7] EC12:1.1.1986.
Allegato VIII
Tabella delle corrispondenze Direttiva
71/305/CEEPresente direttivaArticolo 1 Articolo 1 bis Articolo 1 ter Articolo 2 Articolo
3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo (4 +
5), (a + b ) Articolo 3, paragrafo (4 + 5), (c) Articolo 4 Articolo 4 bis Articolo 5
Articolo 5 bis Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11
Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 15 bis Articolo 15 ter Articolo
16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 20 bis Articolo 20 ter
Articolo 21 Articolo 22 Articolo 22 bis Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26
Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29, paragrafo 1 Articolo 29, paragrafo 2 Articolo 29,
paragrafo 3 Articolo 29, paragrafo 4 Articolo 29, paragrafo 5 Articolo 29 bis Articolo 29
ter Articolo 30 Articolo 30 bis Articolo 30 ter Articolo 31 - Articolo 32 Articolo 33 -
Articolo 34 Allegati I-VI -Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 - - - - Articolo 4, (a)
Articolo 4, (b) Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 - - - Articolo 10 -
Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 - - - Articolo 17
Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24
Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 , paragrafo 1
Articolo 30, paragrafo 2 - Articolo 30, paragrafo 3 Articolo 30, paragrafo 4 Articolo 31
Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 - Articolo 36 - - Articolo 37 Articolo 38
Allegati I-VI Allegati VII e VIII
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