Dir. 93/38/CEE del 14 giugno 1993
Direttiva del Consiglio che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
Pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. 199.
Entrata in vigore l'1 luglio 1993.
Direttiva recepita con D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158.
Il Consiglio delle Comunità europee, visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57,
paragrafo 2, ultima frase e gli articoli 66, 100A e 113, vista la proposta della
Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo, visto il parere del Comitato
economico e sociale, 1. considerando che occorre adottare le misure destinate
all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31
dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel
quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali; 2. considerando che conformemente agli articoli 30 e 59 del trattato sono
vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di
servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi nei settori
dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni; 3.
considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione fondata sulla
nazionalità, per quanto riguarda le società sottoposte alla giurisdizione di uno Stato
membro desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a
carattere scientifico o industriale o di prestare i relativi servizi; 4. considerando che
detti obiettivi esigono altresì il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti applicate dagli enti che operano in questi settori; 5. considerando che il Libro
bianco sul completamento del mercato interno fissa un programma d'azione e un calendario
per la liberalizzazione degli appalti pubblici nei settori esclusi dall'applicazione della
direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e della direttiva 77/62/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture; 6. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato
interno stabilisce altresì un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione
degli appalti di servizi; 7. considerando che tra questi settori esclusi figurano quelli
riguardanti l'acqua, l'energia ed i trasporti nonché, nel quadro della direttiva
77/62/CEE, il settore delle telecomunicazioni; 8. considerando che la loro esclusione era
principalmente giustificata dal fatto che gli enti che gestiscono tali servizi sono in
alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal
diritto privato; 9. considerando che la necessità di assicurare una effettiva
liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme
sull'aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti interessati siano
definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica; 10.
considerando che nei quattro settori contemplati dalla presente direttiva i problemi che
occorre risolvere sono di natura analoga ed è quindi possibile trattarli in un unico
dispositivo; 11. considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano
in questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo è la
naturale chiusura dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione, da parte
delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi per l'approvvigionamento, la
messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio di cui trattasi, lo
sfruttamento di una data area geografica per un fine determinato, la messa a disposizione
o lo sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi
pubblici di telecomunicazioni; 12. considerando che un altro motivo importante per cui
manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario è costituito dai diversi modi
che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti, ivi
comprese l'assunzione di partecipazioni nei relativi capitali sociali o la rappresentanza
negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali enti; 13. considerando che
la presente direttiva non deve estendersi alle attività degli enti in questione che si
svolgono al di fuori dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti o delle
telecomunicazioni, o che, pur rientrando in questi settori, sono nondimeno direttamente
esposte alla concorrenza in mercati il cui accesso non è limitato; 14. considerando che
è opportuno che tali enti applichino disposizioni comuni in materia di procedure
d'appalto per le loro attività relative all'acqua; che alcuni enti sono finora rientrati
nel campo d'applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE relativamente alle loro
attività in materia di progetti per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione, di
drenaggio e di eliminazione e trattamento delle acque di scarico; 15. considerando,
tuttavia, che le norme relative alle procedure di appalto del tipo di quelle che vengono
proposte per gli appalti di forniture risultano inadeguate per gli acquisti d'acqua,
tenuto conto della necessità di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di
utilizzo; 16. considerando che, se sono soddisfatte particolari condizioni, lo
sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione o estrazione di petrolio, gas,
carbone o altri combustibili solidi può essere soggetto ad un regime alternativo che
consenta di raggiungere lo stesso obiettivo di apertura dei mercati; che la Commissione
deve assicurare il controllo del rispetto di tali condizioni da parte degli Stati membri
che applicano tale regime alternativo; 17. considerando che la Commissione ha annunciato
che proporrà misure volte ad eliminare, entro il 1992, gli ostacoli agli scambi
transfrontalieri di elettricità; che norme sulle procedure d'appalto del tipo di quelle
che sono proposte per gli appalti di forniture non permetterebbero di superare gli
ostacoli esistenti per l'acquisto di energia e di combustibili nel settore dell'energia;
che non è opportuno, pertanto, includere tali acquisti di energia tra gli scopi della
presente direttiva, pur considerando che tale situazione sarà riesaminata dal Consiglio
sulla base di una relazione e delle proposte della Commissione; 18. considerando che i
regolamenti (CEE) n. 3975/87 e (CEE) n. 3976/87, la direttiva 87/601/CEE e la decisione
87/602/CEE mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che
forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico e che, pertanto, non è opportuno, per
il momento, includere tali enti nella sfera d'applicazione della presente direttiva, ma
che la situazione dovrebbe essere ulteriormente riesaminata alla luce dei progressi
realizzati riguardo a detta concorrenza; 19. considerando che, vista la concorrenza
esistente nei trasporti marittimi comunitari, non sarebbe opportuno sottoporre la maggior
parte degli appalti in questo settore a procedure particolareggiate; che la situazione dei
trasportatori marittimi che gestiscono ferry marittimi deve essere sorvegliata; che
determinati servizi di ferry costieri o fluviali gestiti da autorità pubbliche non
debbono più essere esclusi dal campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e
77/62/CEE; 20. considerando che occorre facilitare il rispetto delle disposizioni relative
alle attività non contemplate dalla presente direttiva; 21. considerando che le norme per
l'aggiudicazione degli appalti di servizi devono avvicinarsi il più possibile a quelle
che disciplinano gli appalti di forniture e di lavori, oggetto della presente direttiva;
22. considerando che è necessario evitare intralci alla libera prestazione dei servizi;
che pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche sia persone
giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica tuttavia l'applicazione, a livello
nazionale, delle norme relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una
professione purché esse siano compatibili con il diritto comunitario; 23. considerando
che, per l'applicazione delle norme procedurali ed a fini della sorveglianza, il metodo
migliore per definire il settore dei servizi consiste nel suddividere tale settore in
categorie corrispondenti a particolari voci di una nomenclatura comune; che gli allegati
XVI A e XVI B della presente direttiva si riferiscono alla nomenclatura CPC
(Classificazione comune dei prodotti) delle Nazioni Unite; che in futuro detta
nomenclatura potrà essere sostituita da una nomenclatura comunitaria; che è pertanto
necessario prevedere la possibilità di adeguare in conseguenza il riferimento alla
nomenclatura CPC negli allegati XVI A e XVI B; 24. considerando che la prestazione di
servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto nella misura in cui si fondi su
contratti d'appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative o contratti di lavoro, esula dal campo
d'applicazione della presente direttiva; 25. considerando che, a norma dell'articolo 130F
del trattato, l'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi
per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e che l'apertura
degli appalti pubblici favorirà la realizzazione di questo obiettivo; che il
cofinanziamento dei programmi di ricerca non dovrebbe rientrare nella presente direttiva;
che la presente direttiva non riguarda quindi i contratti per servizi di ricerca e
sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'organismo
aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria attività, purché la
prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale organismo aggiudicatore; 26.
considerando che i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la locazione di terreni,
edifici esistenti o altri immobili presentano caratteristiche particolari che rendono
inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti; 27. considerando che i servizi
d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone scelti all'uopo
mediante opportuni accordi o procedimenti di selezione, secondo modalità che non possono
essere disciplinate da norme sugli appalti; 28. considerando che gli appalti di servizi
contemplati nella presente direttiva non comprendono gli appalti relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
29. considerando che la presente direttiva non si applica agli appalti quando vengono
dichiarati segreti o quando possono pregiudicare gli interessi essenziali della sicurezza
dello Stato o quando sono aggiudicati in base ad altre norme stabilite da accordi
internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali; 30. considerando che in
determinate circostanze i contratti comportanti un'unica fonte di approvvigionamento
designata possono venir esentati in tutto od in parte dall'applicazione della presente
direttiva; 31. considerando che gli obblighi internazionali della Comunità o degli Stati
membri non sono pregiudicati dalle disposizioni della presente direttiva; 32. considerando
che occorre escludere taluni appalti di servizi aggiudicati ad un'impresa collegata la cui
attività principale in materia di servizi consista nel prestare tali servizi al gruppo
cui appartiene e non nel commercializzarli sul mercato; 33. considerando che per un
periodo transitorio l'applicazione integrale della presente direttiva deve limitarsi agli
appalti di servizi per cui le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno
sfruttamento del potenziale di crescita del commercio transfrontaliero; che i contratti
relativi a servizi d'altro genere devono essere sottoposti ad osservazione per un
determinato periodo di tempo prima di decidere in merito all'applicazione integrale della
presente direttiva; che è necessario istituire in detta direttiva un sistema per tale
osservazione il quale consenta altresì agli interessati di scambiarsi le pertinenti
informazioni; 34. considerando che le norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di
diplomi, certificati od altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si
applicano ai casi in cui si esiga la prova di una particolare qualifica per poter
partecipare ad una procedura d'appalto o ad un concorso di progettazione; 35. considerando
che i prodotti, lavori o servizi devono essere descritti facendo riferimento a specifiche
europee; che, onde assicurare che un prodotto, un lavoro o un servizio risponda all'uso al
quale è destinato dall'ente aggiudicatore, detto riferimento può essere completato da
specifiche, che non devono modificare la natura della soluzione tecnica o delle soluzioni
tecniche offerte dalle specifiche europee; 36. considerando che nel quadro della presente
direttiva trovano applicazione i princìpi dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento
delle norme, delle specifiche tecniche e di metodi di fabbricazione nazionali; 37.
considerando che occorre garantire per le imprese comunitarie l'accesso all'aggiudicazione
di appalti pubblici di servizi nei Paesi terzi; che a questo scopo, ove si riscontri che
tale accesso è limitato di diritto o di fatto, la Comunità deve cercare di rimediare
alla situazione; che in determinate circostanze deve essere possibile prendere
provvedimenti in merito all'accesso delle imprese del Paese terzo in questione o
all'ammissibilità delle offerte da questo provenienti - agli appalti di servizi di cui
alla presente direttiva; 38. considerando che gli enti aggiudicatori, nel definire di
comune accordo con i candidati i termini per la ricezione delle offerte, rispettano il
principio della non discriminazione; che in mancanza di tale accordo è necessario
prevedere disposizioni adeguate; 39. considerando che potrebbe rivelarsi utile migliorare
la trasparenza nel settore degli obblighi relativi alla tutela e alle condizioni di lavoro
vigenti nello Stato membro nel quale verranno eseguiti i lavori; 40. considerando che è
opportuno che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a
favore dello sviluppo regionale rispondano agli obiettivi della Comunità e siano conformi
ai princìpi del trattato; 41. considerando che gli enti aggiudicatori possono respingere
le offerte anormalmente basse soltanto dopo aver chiesto, per iscritto, spiegazioni sulla
composizione dell'offerta; 42. considerando che, in presenza di offerte equivalenti
originarie di Paesi terzi, occorre dare la preferenza, entro certi limiti, ad un'offerta
di origine comunitaria; 43. considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare
la posizione della Comunità nei negoziati internazionali in corso o futuri; 44.
considerando che, in funzione dell'esito di detti negoziati internazionali, la presente
direttiva, previa decisione del Consiglio, si dovrà applicare anche ad offerte non
comunitarie; 45. considerando che le disposizioni che gli enti interessati applicheranno
devono stabilire un quadro per una sana prassi commerciale e preservare la massima
flessibilità; 46. considerando che, a fronte di tale flessibilità e nell'interesse della
reciproca fiducia, occorre garantire un livello minimo di trasparenza ed adottare metodi
adeguati per vigilare sull'applicazione della presente direttiva; 47. considerando che è
necessario adeguare le disposizioni delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE per predisporre
campi di applicazione ben definiti; che il campo di applicazione della direttiva
71/305/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione degli appalti nei settori dell'acqua e
delle telecomunicazioni; che il campo di applicazione della direttiva 77/62/CEE non deve
essere ridotto, ad eccezione di taluni appalti nel settore dell'acqua; che il campo di
applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE non deve tuttavia essere esteso agli
appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali che,
pur svolgendo attività economiche di carattere commerciale o industriale, appartengano
all'amministrazione dello Stato; che tuttavia taluni appalti aggiudicati da trasportatori
terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali appartenenti all'amministrazione statale
e effettuati per soddisfare esclusivamente esigenze pubbliche debbono essere contemplati
da dette direttive; 48. considerando che la presente direttiva dovrà essere riesaminata
in base all'esperienza acquisita; 49. considerando che l'apertura dei mercati nei settori
contemplati dalla presente direttiva potrebbe avere effetti negativi sull'economia del
Regno di Spagna; che le economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese
dovranno sostenere sforzi ancora più rilevanti; che è opportuno accordare a tali Stati
membri periodi supplementari adeguati per attuare la presente direttiva, ha adottato la
presente direttiva:
TITOLO I Disposizioni generali
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) "Autorità pubbliche ": lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di diritto
pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti territoriali o enti di
diritto pubblico. Si considera "ente di diritto pubblico " ogni ente: -
istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non
abbiano carattere industriale o commerciale, - dotato di personalità giuridica, e - la
cui attività è finanziata in via maggioritaria dallo Stato, dagli enti territoriali o da
altri enti di diritto pubblico o la cui gestione è sottoposta al controllo di questi
ultimi o il cui Consiglio d'amministrazione, Consiglio direttivo o Consiglio di vigilanza
è composto da membri, più della metà dei quali sia nominata dallo Stato membro, dagli
enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico. 2) "Imprese pubbliche ":
le imprese su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una
partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese
in questione. L'influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche,
direttamente o indirettamente, riguardo ad un'impresa: - detengono la maggioranza del
capitale sottoscritto dall'impresa, oppure - controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le parti emesse dall'impresa, oppure - hanno il diritto di nominare più della
metà dei membri del Consiglio di amministrazione, del Consiglio direttivo o del Consiglio
di vigilanza. 3) "Impresa collegata": qualsiasi impresa i cui conti annuali
siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 83/349/CEE
del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del
trattato e relativa ai conti consolidati, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale
direttiva, qualsiasi impresa sulla quale l'ente aggiudicatore eserciti, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo
nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore
ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in
forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne. 4) "Appalti di
forniture ", di lavori e di servizi: i contratti a titolo oneroso, conclusi per
iscritto fra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 e un fornitore,
imprenditore o prestatore di servizi, che hanno per oggetto: a) quando si tratta di
appalti di forniture, l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto con o
senza opzione per l'acquisto di prodotti; b) quando si tratta di appalti di lavori,
l'esecuzione, o l'esecuzione e la progettazione insieme, oppure la realizzazione, con
qualsiasi mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI. Questi
appalti possono comportare inoltre le forniture e i servizi necessari alla loro
esecuzione; c) quando si tratta di appalti di servizi, qualsiasi oggetto diverso da quelli
di cui alle lettere a) e b) e ad esclusione: I) dei contratti aventi per oggetto
l'acquisizione o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di
terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a
tali beni immobiliari: tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi
parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisizione o di
locazione, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente
direttiva; II) dei contratti aventi per oggetto servizi di telefonia vocale, telex,
radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite; III) dei
contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e di conciliazione; IV) dei contratti
relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di
altri strumenti finanziari; V) contratti di lavoro; VI) dei contratti per servizi di
ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono all'ente aggiudicatore
perché li usi nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale ente. Gli appalti che includono servizi e forniture sono
considerati "appalti di forniture" quando il valore totale delle forniture è
superiore al valore dei servizi compresi nell'appalto. 5) "Accordo-quadro":
l'accordo tra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 ed uno o più fornitori,
imprenditori o prestatori di servizi, che è inteso a fissare le condizioni, soprattutto
per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti, degli appalti da
aggiudicare nel corso di un determinato periodo. 6) "Offerente": il fornitore,
l'imprenditore o il prestatore di servizi che presenta un'offerta; candidato: colui che
sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata; il prestatore di
servizi può essere una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti aggiudicatori ai
sensi dell'articolo 2. 7) "Procedure aperte, ristrette o negoziate": le
procedure di aggiudicazione utilizzate dagli enti aggiudicatori, nell'ambito delle quali:
a) nel caso delle procedure aperte, ogni fornitore o imprenditore o prestatore di servizi
interessato può presentare un'offerta; b) nel caso delle procedure ristrette, soltanto i
candidati invitati dall'ente aggiudicatore possono presentare un'offerta; c) nel caso
delle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta i fornitori, gli imprenditori o i
prestatori di servizi di propria scelta e negozia le condizioni dell'appalto con uno o
più di essi. 8) "Specifiche tecniche": i requisiti tecnici menzionati in
particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di
un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che permettono di
caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un
servizio in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'ente aggiudicatore.
Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualità o le proprietà
d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al
prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della
qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la
marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere
anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le
condizioni di prova, di controllo e di collaudo d'accettazione delle opere stesse nonché
le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che
l'ente aggiudicatore è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o
particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi
costituenti tali opere. 9) "Norma": la specifica tecnica approvata da un
organismo riconosciuto come avente attività normativa, ai fini di un'applicazione
ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea di massima obbligatorio. 10)
"Norma europea": ogni norma approvata dal Comitato europeo per la
standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC)
in quanto norma europea (EN) o documento di armonizzazione (HD), conformemente alle regole
comuni di tali organismi, o approvata dall'ente europeo di normalizzazione nel settore
delle telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto norma europea
per le telecomunicazioni (ETS). 11) "Specifica tecnica comune": la specifica
tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine
di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 12) "Omologazione tecnica europea":
una valutazione tecnica attestante l'idoneità di un prodotto all'impiego cui è
destinato, basata sulla sua conformità ai requisiti essenziali prescritti per le opere
nelle quali dev'essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle
sue condizioni d'impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione. L'omologazione
tecnica europea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro.
13) "Specifica europea": una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica
europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea. 14) "Rete pubblica di
telecomunicazioni": l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la
trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde
hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. Per "punto terminale della
rete" si intende: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di
accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per
avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa. 15)
"Servizi pubblici di telecomunicazioni": i servizi di telecomunicazioni della
cui offerta gli Stati membri hanno specificamente incaricato in particolare uno o più
enti di telecomunicazioni. "Servizi di telecomunicazioni": i servizi che
consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali
su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della televisione. 16) "Concorsi di
progettazione": le procedure nazionali che permettono all'ente aggiudicatore di
acquisire, soprattutto nel campo dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione
dati, un piano o un progetto selezionato da una Commissione giudicatrice in base ad una
gara con o senza attribuzione di premi.
Articolo 2
1. La presente direttiva si applica agli enti
aggiudicatori che: a) sono autorità pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una
qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2; b) non essendo autorità pubbliche o
imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui
al paragrafo 2 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall'autorità competente di uno Stato membro. 2. Le attività che rientrano nel campo
d'applicazione della presente direttiva sono le seguenti: a) messa a disposizione o
gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la
produzione, il trasporto o la distribuzione di: I) acqua potabile; oppure II)
elettricità; oppure III) gas o energia termica; oppure l'alimentazione con acqua
potabile, elettricità, gas o energia termica di tali reti; b) sfruttamento di un'area
geografica ai fini della: I) prospezione o estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o
altro combustibile solido, oppure II) messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e
fluviali, di aeroporti, porti marittimi o interni, nonché altri impianti terminali di
trasporto; c) gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo. Per quanto
riguarda i servizi di trasporto, è considerata come rete quella in cui il servizio viene
fornito in base a condizioni stabilite da una autorità competente di uno Stato membro,
quali le condizioni relative ai percorsi da effettuare, alla capacità di trasporto
disponibile o alla frequenza del servizio; d) messa a disposizione o gestione di reti
pubbliche di telecomunicazioni o prestazione di uno o più servizi pubblici di
telecomunicazioni. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b) i diritti
speciali o esclusivi sono diritti che risultano da una autorizzazione conferita da
un'autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione
legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più
enti l'esercizio di un'attività definita al paragrafo 2. Si ritiene che un ente
aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi, in particolare quando: a) per la
costruzione delle reti o per l'installazione delle strutture di cui al paragrafo 2 tale
ente ha il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o
dell'imposizione di una servitù, o ha il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e
lo spazio sovrastante la pubblica via per installare gli impianti della rete; b) nel caso
del paragrafo 2, lettera a), tale ente approvvigiona di acqua potabile, elettricità, gas
o energia termica una rete a sua volta gestita da un ente che fruisce di diritti speciali
o esclusivi conferiti da un'autorità competente dello Stato membro interessato. 4. La
fornitura al pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus non è considerata come
un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera c), qualora altri enti possano liberamente
fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle
stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori. 5. L'alimentazione con acqua
potabile, elettricità, gas o energia termica di reti per la fornitura di un servizio al
pubblico da parte di un ente aggiudicatore diverso dalle autorità pubbliche non è
considerata un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera a) quando: a) nel caso
dell'acqua potabile o elettricità: - la produzione di acqua potabile o di elettricità da
parte dell'ente interessato avviene poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio
di una attività diversa da quella prevista dal paragrafo 2, e - l'alimentazione della
rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio dell'ente e non ha superato il 30%
della produzione totale di acqua potabile o di energia dell'ente considerata la media
degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso; b) nel caso del gas o dell'energia
termica: - la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è
l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività diversa da quella di cui al
paragrafo 2, e - l'alimentazione della rete pubblica mira a sfruttare economicamente tale
produzione e corrisponde al massimo al 20% della cifra d'affari dell'ente considerata la
media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso. 6. Gli enti aggiudicatori di cui
agli allegati da I a X rispondono ai criteri sopra specificati. Per far sì che gli
elenchi siano il più completi possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le
modifiche apportate ai rispettivi elenchi. La Commissione rivede gli allegati da I a X
conformemente alla procedura di cui all'articolo 40.
Articolo 3
1. Uno Stato membro può chiedere alla
Commissione di prevedere che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della
prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile
solido non sia considerato una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera
b), punto I) o che gli enti non siano considerati fruire di diritti speciali o esclusivi
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) per sfruttare una o più di tali
attività, quando sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono, tenuto conto delle
pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attività: a) quando è richiesta
un'autorizzazione per sfruttare l'area geografica, anche altri enti sono liberi di
chiedere l'autorizzazione alle stesse condizioni cui sono sottoposti gli enti
aggiudicatori; b) le capacità tecniche e finanziarie che gli enti devono avere per
esercitare attività speciali sono fissate prima della valutazione dei meriti rispettivi
dei candidati in gara per ottenere l'autorizzazione; c) l'autorizzazione ad esercitare
tali attività è concessa sulla base di criteri obiettivi per quanto riguarda i mezzi
previsti per effettuare la prospezione o l'estrazione, che vengono fissati e pubblicati
prima della presentazione delle domande di autorizzazione; detti criteri devono essere
applicati in modo non discriminatorio; d) tutte le condizioni ed i requisiti relativi
all'esercizio o alla cessazione dell'attività, comprese le disposizioni relative agli
obblighi connessi all'esercizio, ai canoni e alla partecipazione al capitale o al reddito
degli enti, sono stabiliti e messi a disposizione prima della presentazione della domande
di autorizzazione e devono essere applicati in modo non discriminatorio; qualsiasi
mutamento riguardante tali condizioni e requisiti deve essere applicato a tutti gli enti
interessati o essere modificato in modo non discriminatorio; tuttavia, non è necessario
fissare gli obblighi connessi all'esercizio se non immediatamente prima della concessione
dell'autorizzazione; e) nessuna legge, regolamento o necessità amministrativa, nessun
accordo o intesa può obbligare gli enti aggiudicatori a fornire informazioni sulle fonti
presenti o previste in futuro relative ai propri acquisti, tranne che su richiesta di
autorità nazionali ed esclusivamente al fine degli obiettivi menzionati dall'articolo 36
del trattato. 2. Gli Stati membri che applicano le disposizioni del paragrafo 1
controllano, attraverso le condizioni di autorizzazione o altre opportune misure, che
ciascun ente: a) osservi i princìpi della non discriminazione e della concorrenza
nell'aggiudicare appalti di forniture, di lavori e di servizi, in particolare per quanto
riguarda l'informazione che mette a disposizione delle imprese relativamente alle proprie
intenzioni di stipulazione di appalti; b) comunichi alla Commissione, nelle condizioni che
questa definirà conformemente all'articolo 40, le informazioni relative alla concessione
degli appalti. 3. Quanto alle concessioni o autorizzazioni individuali rilasciate prima
della data in cui gli Stati membri mettono in applicazione la presente direttiva
conformemente all'articolo 45, il paragrafo 1, lettere a), b), e c) non si applica se a
quella data altri enti sono liberi di chiedere un'autorizzazione per lo sfruttamento di
un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale,
carbone o altro combustibile solido, su base non discriminatoria ed in funzione di criteri
obiettivi. Il paragrafo 1, lettera d) non si applica quando le condizioni e i requisiti
sono stati fissati, applicati o modificati prima della data di cui sopra. 4. Se uno Stato
membro desidera applicare il paragrafo 1, ne informa la Commissione comunicandole, a
questo fine, le disposizioni legislative regolamentari o amministrative, gli accordi o le
intese relativi all'osservanza delle condizioni elencate ai paragrafi 1 e 2. La
Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 5 a
8. Essa pubblica la propria decisione, con le motivazioni, nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee. Ogni anno essa trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione del
presente articolo e ne riesamina l'applicazione nell'ambito della relazione di cui
all'articolo 44.
Articolo 4
1. Nell'assegnare gli appalti di forniture, di
lavori e di servizi e nell'organizzare concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori
applicano procedure che vengono adeguate alle disposizioni della presente direttiva. 2.
Gli enti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra fornitori,
imprenditori o prestatori di servizi. 3. All'atto della trasmissione delle specifiche
tecniche ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, all'atto della
qualificazione e della selezione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi ad
all'atto dell'assegnazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti
allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono. 4. La presente
direttiva non limita il diritto dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi di
esigere da un ente aggiudicatore, in conformità della legislazione nazionale, il rispetto
della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.
Articolo 5
1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un
accordo-quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 ed aggiudicarlo
conformemente alla presente direttiva. 2. Gli enti aggiudicatori, qualora abbiano
stipulato un accordo-quadro conformemente alle disposizioni della presente direttiva,
possono ricorrere all'articolo 20, paragrafo 2, lettera I) all'atto di aggiudicare appalti
basati su questo accordo. 3. Qualora un accordo-quadro non sia stato stipulato
conformemente alla presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono ricorrere
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera I). 4. Gli enti aggiudicatori non possono far
ricorso agli accordi quadro in modo abusivo con l'effetto di impedire, limitare o
distorcere la concorrenza.
Articolo 6
1. La presente direttiva non si applica agli
appalti che gli enti aggiudicatori assegnano né ai concorsi di progettazione che essi
indicono per scopi diversi dall'esercizio delle proprie attività, come descritte
all'articolo 2, paragrafo 2, o per l'esercizio di dette attività in un Paese non membro,
in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area
geografica nella Comunità. 2. Tuttavia, la presente direttiva si applica agli appalti
assegnati o ai concorsi di progettazione indetti dagli enti che esercitano una delle
attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto I) che: a) riguardano
progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, ove il volume di acqua destinato
all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti oltre il 20% del volume totale reso
disponibile da questi progetti o installazioni di irrigazione o drenaggio, o b) riguardano
lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue. 3. Gli enti aggiudicatori comunicano
alla Commissione, dietro sua richiesta, qualsiasi attività che essi considerano esclusa
in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare
periodicamente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie
di attività che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente
conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi
allorché trasmettono dette informazioni.
Articolo 7
1. La presente direttiva non si applica agli
appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore
non usufruisce di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione
dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in
locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore. 2. Gli enti aggiudicatori
comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le categorie di prodotti e di
attività che essi considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo
d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che essa considera escluse. A
tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale riservato
a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.
Articolo 8
1. La presente direttiva non si applica agli
appalti che gli enti aggiudicatori che esercitano una attività descritta all'articolo 2,
paragrafo 2, lettera d) assegnano per acquisti esclusivamente destinati a permettere loro
di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri enti siano liberi di
offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica e a condizioni sostanzialmente
identiche. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, i
servizi che essi considerano esclusi in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo
d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee l'elenco dei servizi che essa considera esclusi. A tale riguardo, la Commissione
tiene debitamente conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori
possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.
Articolo 9
1. La presente direttiva non si applica: a) agli
appalti che gli enti aggiudicatori elencati nell'allegato I assegnano per l'acquisto di
acqua; b) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati negli allegati II, III, IV e V
assegnano per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di
energia. 2. Il Consiglio riesaminerà il paragrafo 1 allorché gli verrà sottoposta una
relazione della Commissione, corredata di proposte appropriate.
Articolo 10
La presente direttiva non si applica agli appalti
allorché essi sono dichiarati segreti dagli Stati membri o quando la loro esecuzione deve
essere accompagnata da misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato, oppure
quando lo esige la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.
Articolo 11
La presente direttiva non si applica agli appalti
pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 92/50/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative pubblicate, purché tali
disposizioni siano compatibili con il trattato.
Articolo 12
La presente direttiva non si applica agli appalti
disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base: 1) ad un accordo
internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro ed uno o più
Paesi terzi, riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati
alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati
firmatari; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione, che potrà procedere alla
consultazione del Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione
71/306/CEE, o, in caso di accordi che disciplinano appalti assegnati da enti che
esercitano un'attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del Comitato
consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 39; 2)
ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e
concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo; 3) alla procedura specifica
di un'organizzazione internazionale.
Articolo 13
1. La presente direttiva non si applica agli
appalti di servizi: a) assegnati da un ente aggiudicatore ad un'impresa collegata; b)
assegnati da un'impresa comune, costituita da più enti aggiudicatori per l'esercizio di
attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, ad uno di questi enti aggiudicatori o ad
un'impresa collegata ad uno degli enti aggiudicatori, sempreché almeno l'80% della cifra
d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni
in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è
collegata. Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di
un'impresa collegata all'ente aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari
totale nella Comunità risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese.
2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, dietro sua richiesta, le
informazioni seguenti relative all'applicazione del paragrafo 1: - i nomi delle imprese
interessate; - il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione; - gli elementi
di prova che, a giudizio della Commissione, sono necessari per dimostrare che le relazioni
tra l'ente aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni del presente
articolo.
Articolo 14
1. La presente direttiva si applica agli appalti
il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a: a) 400.000 ECU nel caso
di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle
attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c); b) 600.000 ECU nel
caso di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle
attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d); c) 5.000.000 di ECU nel caso
di appalti di lavori. 2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi
l'ente aggiudicatore si basa sulla rimunerazione complessiva del prestatore di servizi
tenendo conto degli elementi di cui ai paragrafi da 3 a 13. 3. Ai fini del calcolo
dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi
seguenti: - nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare; - nel caso dei
servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e
altre forme di rimunerazione; - nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli
onorari o delle commissioni da pagare. 4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi
per oggetto il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base
per il calcolo del valore dell'appalto: a) per gli appalti aventi una durata determinata,
se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata
dell'appalto oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il valore totale
comprendente l'importo stimato del valore residuo; b) per gli appalti aventi una durata
indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla durata dell'appalto, il valore prevedibile
dei versamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni. 5. Nel caso di appalti di
servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo stimato
dell'appalto e: - se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata; - se
trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore
mensile moltiplicato per 48. 6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede
esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore
dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della
locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni. 7. Quando si tratta di un
acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di
appalti da attribuire ad uno o più fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti
destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in base: a) al
costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o
dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove
possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantità o di valore che
interverranno nei 12 mesi successivi, oppure b) al valore totale degli appalti da
aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto,
oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a
dodici mesi. 8. Il calcolo del valore stimato dell'appalto comprendente nel contempo
servizi e forniture deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle forniture,
prescindendo dalle quote rispettive. Tale calcolo comprende il valore dei lavori di posa e
installazione. 9. Il calcolo del valore di un accordo-quadro deve essere basato sul valore
massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo. 10. Il calcolo
del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 deve essere
basato sul valore totale dell'opera. Si intende per "opera" il risultato di un
complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una
funzione economica e tecnica. Quando, in particolare, una fornitura, un'opera o un
servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in
considerazione per la stima del valore indicato al paragrafo 1. Quando il valore cumulato
dei lotti è pari o superiore al valore indicato al paragrafo 1, le disposizioni di questo
paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti
aggiudicatori possono derogare al paragrafo 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al
netto dell'IVA non superi un milione di ECU, sempreché il valore totale di questi lotti
non superi il 20% del valore di tutta la partita. 11. Ai fini dell'applicazione del
paragrafo 1, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori
il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori
che essi mettono a disposizione dell'imprenditore. 12. Il valore delle forniture o dei
servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può
essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali
forniture o servizi all'applicazione della presente direttiva. 13. Gli enti aggiudicatori
non possono aggirare l'applicazione della presente direttiva suddividendo gli appalti o
utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti.
TITOLO II Applicazione a due serie di
criteri
Articolo 15
Gli appalti di forniture e di lavori e gli
appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell'allegato XVI A sono aggiudicati
conformemente alle disposizioni dei titoli II, III e IV.
Articolo 16
Gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi
nell'allegato XVI B sono aggiudicati conformemente agli articoli 18 e 24.
Articolo 17
Gli appalti aventi ad oggetto sia servizi
elencati nell'allegato XVI A sia servizi elencati nell'allegato XVI B vengono aggiudicati
conformemente alle disposizioni dei titoli III, IV e V qualora il valore dei servizi
elencati nell'allegato XVI A risulti superiore al valore dei servizi elencati
nell'allegato XVI B. Negli altri casi essi vengono aggiudicati conformemente agli articoli
18 e 24.
TITOLO III Specifiche tecniche e norme
Articolo 18
1. Gli enti aggiudicatori inseriscono specifiche
tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto. 2. Le
specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché
esistono. 3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche dovrebbero per quanto
possibile essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità. 4. Gli
enti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le
specifiche europee o le altre norme. A tal fine accordano una preferenza alle specifiche
che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o
descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato
all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche. 5. Non possono essere
introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una
provenienza determinata o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o
eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate
dall'oggetto dell'appalto. E' in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o
tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale
indicazione accompagnata dalla dicitura "o equivalente" è autorizzata quando
l'oggetto dell'appalto non può essere altrimenti descritto con specifiche
sufficientemente precise e perfettamente comprensibili per tutti gli interessati. 6. Gli
enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 2 qualora: a) sia tecnicamente
impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto alle specifiche
europee; b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva
86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco
riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o
della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla
normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'ente
aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate
oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati. Gli enti aggiudicatori fanno
ricorso a tale deroga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e
stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee; d) la
specifica europea di cui trattasi risulti essere non adatta all'applicazione particolare
cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua
adozione. Gli enti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al
competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione
delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche
europee è necessaria la loro revisione; e) il progetto in questione sia di natura
autenticamente innovativa, cosicché l'applicazione di specifiche europee esistenti
risulterebbe inadeguata. 7. I bandi pubblicati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1,
lettera a), o dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a) menzionano nel testo il ricorso al
paragrafo 6. 8. Il presente articolo non pregiudica le norme tecniche obbligatorie purché
esse siano compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 19
1. Gli enti aggiudicatori comunicano ai
fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi interessati alla concessione
dell'appalto che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro
appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali
intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi periodici ai
sensi dell'articolo 22. 2. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che
sono disponibili per i fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, la
comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata come sufficiente.
TITOLO IV Procedure per l'aggiudicazione
degli appalti
Articolo 20
1. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una
delle procedure definite nell'articolo 1, paragrafo 7, purché, fatto salvo il paragrafo
2, siano state rispettate le condizioni di concorrenza conformemente all'articolo 21. 2.
Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza rispettare le condizioni di
concorrenza nei casi seguenti: a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una
gara non siano pervenute offerte appropriate, sempreché le condizioni iniziali
dell'appalto non siano modificate sostanzialmente; b) nel caso degli appalti rispondenti
esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo
scopo di assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo,
sempreché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli
appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi; c) quando, a causa di
particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di
esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un fornitore, imprenditore o
prestatore di servizi determinato; d) nella misura strettamente necessaria, quando per
l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per l'ente aggiudicatore i
termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati; e)
nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore
obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche
differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o
difficoltà sproporzionate; f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano
nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una
circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché
l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto
iniziale: - quando tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti
aggiudicatori; - oppure quando tali lavori o servizi complementari, benché separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento; g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che
consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad
un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione
di una gara; la possibilità del ricorso a questa procedura deve essere indicata in
occasione dell'indizione di gara per il primo appalto e la somma complessiva prevista per
il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dagli enti aggiudicatori per
l'applicazione dell'articolo 14; h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in
borsa; i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché sia
soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2; j) per gli acquisti
d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione
particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per
le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente
praticati sul mercato; k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale
ovvero presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziale o di
procedure analoghe previste dalle norme legislative e regolamentari nazionali; l) quando
l'appalto di servizi in questione consegua ad un concorso di progettazione organizzato
conformemente alle disposizioni della presente direttiva e debba, in base alle norme
vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso. In tal
caso, tutti i vincitori del concorso debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.
Articolo 21
1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o
servizi, la concorrenza può essere assicurata: a) mediante un bando redatto conformemente
all'allegato XII titolo A, B o C, o b) mediante un avviso periodico redatto conformemente
all'allegato XIV, o c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione
redatto conformemente all'allegato XIII. 2. Se la gara è indetta mediante un avviso
periodico indicativo: a) l'avviso deve far specifico riferimento alle forniture, ai lavori
o ai servizi che costituiranno l'oggetto dell'appalto; b) l'avviso deve indicare che
l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata senza successiva
pubblicazione di una comunicazione di bando di gara e chiedere alle imprese interessate di
manifestare per iscritto il loro interesse; c) gli enti aggiudicatori invitano
successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse sulla base delle
informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di dare inizio alla
selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato. 3. Se la concorrenza è
assicurata mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli
offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata saranno
selezionati tra i candidati qualificati secondo detto sistema. 4. Nel caso dei concorsi di
progettazione la gara viene indetta mediante bando redatto conformemente all'allegato
XVII. 5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.
Articolo 22
1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una
volta all'anno, mediante un avviso indicativo periodico: a) nel caso di appalti di
forniture, il totale degli appalti, per settori di prodotti, il cui valore stimato, a
norma dell'articolo 14, è pari o superiore a 750.000 ECU e che essi intendono assegnare
nel corso dei dodici mesi successivi; b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche
essenziali di detti appalti di lavori che gli enti aggiudicatori intendono assegnare ed i
cui valori stimati non siano inferiori alla soglia fissata nell'articolo 14, paragrafo 1.
c) Nel caso di appalti di servizi, l'importo totale previsto degli appalti di servizi, per
ciascuna delle categorie elencate nell'allegato XVI A, che intendono aggiudicare nei 12
mesi successivi, e il cui valore stimato in base alle disposizioni dell'articolo 14 sia
pari o superiore a 750.000 ECU. 2. L'avviso sarà elaborato in conformità dell'allegato
XIV e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 3. Quando l'avviso
viene utilizzato come mezzo di indizione in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1,
lettera b), esso deve essere pubblicato al massimo 12 mesi prima della data di spedizione
dell'invito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c). L'ente aggiudicatore rispetta
altresì i termini previsti all'articolo 26, paragrafo 2. 4. Gli enti aggiudicatori
possono, in particolare, pubblicare avvisi periodici indicativi, relativi a progetti
importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo
precedente, a condizione che venga chiaramente indicato che tali avvisi sono avvisi
supplementari.
Articolo 23
1. Il presente articolo si applica ai concorsi di
progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di
servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al valore di cui
all'articolo 14, paragrafo 1. 2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di
concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai
concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore a 400.000 ECU per
quanto riguarda i concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attività di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e a 600.000 ECU per quanto concerne i
concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attività di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, lettera d). 3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in
conformità dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti
siano interessati a partecipare ai concorsi. 4. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi
di progettazione non può essere limitata - al territorio di un solo Stato membro o ad una
parte di esso; - per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si
svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 5.
Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, gli enti
aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Comunque, per
quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di
progettazione, si deve tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.
6. La Commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai
partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una
particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della Commissione
giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente. La
Commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi
in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri specificati
nel bando di concorso previsto nell'allegato XVII.
Articolo 24
1. Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un
appalto o espletato un concorso di progettazione comunicano alla Commissione, entro un
termine di due mesi a decorrere dall'aggiudicazione dell'appalto e alle condizioni che la
Commissione stessa dovrà definire in virtù della procedura di cui all'articolo 40, i
risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente
all'allegato XV o all'allegato XVIII. 2. Le informazioni fornite nella sezione I
dell'allegato XV o nell'allegato XVIII sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale
"riservato" fatto presente dagli enti aggiudicatori all'atto della trasmissione
di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV. 3. Gli enti
aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi che rientrano nella categoria n. 8
dell'allegato XVI A, cui si applica l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), possono, per
quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale
dell'appalto, in base alla classificazione dell'allegato XVI. Gli enti aggiudicatori che
aggiudicano gli appalti di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI A, cui non si
applica l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), possono limitare le informazioni al punto
3 dell'allegato XV allorché ciò sia necessario a motivo di preoccupazioni di
riservatezza commerciale. Tuttavia essi debbono vigilare affinché le informazioni
pubblicate in relazione a questo punto siano almeno altrettanto particolareggiate quanto
quelle contenute nel bando di indizione di gara pubblicato in conformità dell'articolo
20, paragrafo 1 oppure, laddove sia utilizzato un sistema di qualificazione, affinché
esse siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di cui
all'articolo 30, paragrafo 7. Nei casi elencati nell'allegato XVI B, gli enti
aggiudicatori precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, a che sia pubblicato. 4. Le
informazioni fornite nella sezione II dell'allegato XV non sono pubblicate salvo che, in
forma semplificata, per motivi statistici.
Articolo 25
1. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado
di fornire la prova della data di spedizione degli avvisi di cui agli articoli da 20 a 24.
2. Gli avvisi e i bandi vengono pubblicati per esteso, nella lingua originale, nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella Banca dati TED. Un riassunto degli
elementi importanti di ogni avviso o bando di gara viene pubblicato nelle altre lingue
ufficiali della Comunità; il testo originale è il solo facente fede. 3. L'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica gli avvisi e i bandi di gara al
più tardi dodici giorni dopo la loro spedizione. In casi eccezionali ed in risposta ad
una richiesta dell'ente aggiudicatore, esso farà in modo di pubblicare il bando di cui
all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) entro cinque giorni, purché il bando gli sia
stato inviato per posta elettronica, telex o telefax. Ciascun numero della Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee che contenga uno o più bandi di gara o avvisi riproduce
il modello o i modelli ad essi relativi. 4. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara e
degli avvisi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico della
Comunità. 5. Gli appalti o i concorsi di progettazione per i quali viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un bando di gara a norma dell'articolo 21,
paragrafo 1 o paragrafo 4, non devono essere oggetto di nessun'altra pubblicazione, con
altri mezzi, prima dell'invio di tale bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee. Ogni altra pubblicazione non deve contenere
informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 26
1. Nelle procedure aperte, il termine per la
ricezione delle offerte è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere
inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine
di ricezione delle offerte può essere ridotto a trentasei giorni se gli enti
aggiudicatori hanno pubblicato un avviso, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1. 2.
Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del
bando di gara, si applicano le seguenti disposizioni: a) il termine per la ricezione delle
richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtù dell'articolo
21, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori in virtù
dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), è di norma pari almeno a cinque settimane a
decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al
termine di pubblicazione previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, più dieci giorni; b) il
termine di ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente
aggiudicatore e i candidati selezionati, sempreché tutti gli offerenti dispongano di un
termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte; c) qualora sia
impossibile raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente
aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, è pari almeno a tre settimane, e
comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare
un'offerta; la durata del termine tiene conto in particolare dei fattori di cui
all'articolo 28, paragrafo 3.
Articolo 27
Nel capitolato d'oneri l'ente aggiudicatore può
chiedere all'offerente di comunicargli nella sua offerta la parte dell'appalto che intende
eventualmente subappaltare a terzi. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione
della responsabilità dell'imprenditore principale.
Articolo 28
1. Di norma gli enti aggiudicatori spediscono ai
fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi i capitolati d'oneri e i documenti
complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta
domanda sia stata inoltrata in tempo utile. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano le
informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile,
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.
3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa, come nel caso di
prolisse specifiche tecniche, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti
allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini
di scadenza. 4. Gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati
prescelti. La lettera d'invito è corredata del capitolato d'oneri e dei documenti
complementari. Essa contiene almeno: a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere
richiesti i documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta,
l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata
per ottenere tali documenti; b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al
quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; c) un
riferimento a qualsiasi bando di gara pubblicato; d) l'indicazione dei documenti che
devono eventualmente essere allegati; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non
figurano nel bando di gara o nell'avviso; f) ogni altra condizione particolare per la
partecipazione all'appalto. 5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a
presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando le
domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con
qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima
della scadenza del termine di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o dei termini stabiliti
dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2.
Articolo 29
1. L'ente aggiudicatore può precisare o può
essere obbligato da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le
autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore
nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori
o prestati i servizi, e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai servizi prestati
nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto. 2. L'ente aggiudicatore che fornisce le
informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una
procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria
offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni
di lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi.
Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 5, relative
alla verifica delle offerte anormalmente basse.
TITOLO V Qualificazione, selezione e
aggiudicazione
Articolo 30
1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo
desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o
prestatori di servizi. 2. Il sistema, che può comprendere vari stadi di qualificazione,
dev'essere gestito in base a criteri e norme obiettivi definiti dall'ente aggiudicatore.
In tal caso quest'ultimo fa riferimento alle norme europee, qualora siano appropriate.
Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati. 3. I criteri e le norme di
qualificazione sono forniti, a richiesta, ai fornitori, imprenditori o prestatori di
servizi interessati. Gli aggiornamenti di detti criteri e norme sono comunicati ai
fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Se un ente aggiudicatore
ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi sia conforme ai
suoi requisiti comunica il nome di detti enti o organismi ai fornitori, imprenditori o
prestatori di servizi interessati. 4. Gli enti aggiudicatori devono informare i
richiedenti della loro decisione in merito alla qualificazione entro un termine
ragionevole. Se la decisione di qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dalla
presentazione della relativa domanda, l'ente aggiudicatore deve comunicare al richiedente
entro i due mesi successivi alla presentazione le ragioni della proroga del termine e la
data in cui la sua domanda sarà accolta o respinta. 5. Nel prendere la decisione in
merito alla qualificazione o quando i criteri e le norme di qualificazione sono
aggiornati, gli enti aggiudicatori non possono: - imporre ad alcuni fornitori,
imprenditori o prestatori di servizi condizioni amministrative, tecniche o finanziarie che
non siano state imposte ad altri; - esigere prove o pezze d'appoggio che siano un doppione
della documentazione valida già disponibile. 6. I richiedenti la cui qualificazione è
respinta devono essere informati di tale decisione e dei motivi del rifiuto. Tali motivi
devono essere basati sui criteri di qualificazione di cui al paragrafo 2. 7. Viene
conservato un elenco dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi qualificati; esso
può essere diviso in categorie per tipo di appalti per la cui realizzazione vale la
qualificazione. 8. Gli enti aggiudicatori possono porre fine alla qualificazione di un
fornitore, imprenditore o prestatore di servizi solo per motivi basati sui criteri di cui
al paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione deve essere preventivamente
notificata per iscritto al fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, indicandone la
o le ragioni. 9. Il sistema di qualificazione deve essere oggetto di un avviso redatto
conformemente all'allegato XIII e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, che indichi lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso alle
norme che lo disciplinano. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso
deve essere pubblicato annualmente. Quando il sistema ha durata inferiore basta un avviso
iniziale.
Articolo 31
1. Gli enti aggiudicatori che selezionano i
candidati a una procedura di appalto ristretta o negoziata devono seguire a tal fine i
criteri e le norme obiettivi da essi definiti che sono a disposizione dei fornitori,
imprenditori o prestatori di servizi interessati. 2. I criteri utilizzati possono
comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 23 della direttiva 71/305/CEE e
all'articolo 20 della direttiva 77/62/CEE. 3. I criteri possono essere basati sulla
necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un
livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche
della procedura di appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione. Il numero dei
candidati prescelti deve tener conto tuttavia dell'esigenza di garantire una concorrenza
sufficiente.
Articolo 32
Qualora richiedano la presentazione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del
prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, gli enti
aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla
pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie
di norme europee EN 45000. Detti enti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative
all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori
di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di
ottenerli entro i termini richiesti.
Articolo 33
1. Le associazioni di fornitori, di imprenditori
o prestatori di servizi sono autorizzate a fare offerte o a negoziare. Non può essere
richiesta a tali associazioni la trasformazione in una forma giuridica determinata per
proporre un'offerta o per negoziare, ma l'associazione prescelta può essere obbligata a
subire tale trasformazione quando le è stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui
detta trasformazione è necessaria per la buona esecuzione dell'appalto stesso. 2. I
candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono
stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio di cui trattasi, non possono essere esclusi
per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è
aggiudicato l'appalto, è all'uopo richiesta la qualità di persona fisica o di persona
giuridica. 3. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto d'indicare
nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali
appropriate delle persone che eseguono il servizio di cui trattasi.
Articolo 34
1. Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici,
i criteri sui quali gli enti aggiudicatori si fondano per assegnare gli appalti sono: a)
l'offerta economicamente più vantaggiosa, il che comprende diversi elementi di
valutazione variabili secondo l'appalto di cui trattasi: per esempio, il termine di
consegna o di esecuzione, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le
caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo alla
vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di
approvvigionamento, il prezzo; oppure b) unicamente il prezzo più basso. 2. Nel caso di
cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti aggiudicatori menzionano nel capitolato d'oneri o
nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono l'applicazione,
possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita. 3. Quando il
criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti,
presentate da un offerente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti
aggiudicatori indicano nel capitolato d'oneri le condizioni minime che tali varianti
devono rispettare nonché le modalità secondo cui devono essere presentate. Nel
capitolato d'oneri essi indicano se le varianti non sono autorizzate. 4. Gli enti
aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta di una variante per il solo fatto che è
stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee
oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai
sensi della direttiva 89/106/CEE. 5. Se, per un determinato appalto, talune offerte si
presentano come anormalmente basse rispetto alla prestazione, prima di poterle rifiutare
l'ente aggiudicatore richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito
alla composizione dell'offerta e verifica tale composizione tenendo conto delle
giustificazioni fornite. Esso può fissare un termine ragionevole per la risposta. L'ente
aggiudicatore può accogliere spiegazioni che siano giustificate da criteri obiettivi, ivi
compresa l'economia del metodo di costruzione o di fabbricazione, o dalle soluzioni
tecniche adottate o dalle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente può
usufruire per l'esecuzione dell'appalto, o dall'originalità del prodotto o dell'opera
proposti dall'offerente. Gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono
anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno
consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto
aiuto è stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del
trattato o è stato da essa autorizzato. Gli enti aggiudicatori che respingono per tali
motivi un'offerta ne informano la Commissione.
Articolo 35
1. L'articolo 27, paragrafo 1 non è applicabile
quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti,
nell'ambito di una normativa vigente al momento dell'adozione della presente direttiva e
intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta
normativa sia compatibile con il trattato. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, fino al 31
dicembre 1992 la presente direttiva non osta l'applicazione delle vigenti disposizioni
nazionali sull'aggiudicazione degli appalti di forniture e di lavori che hanno come
obiettivo la riduzione delle disparità regionali e la promozione della creazione di posti
di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, a condizione che
dette disposizioni siano compatibili con il trattato e con gli obblighi internazionali
della Comunità.
Articolo 36
1. Il presente articolo si applica alle offerte
per prodotti originari dei Paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un
contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed
effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti Paesi terzi. Esso non
pregiudica gli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei Paesi
terzi. 2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture
può essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi, determinati
conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo
alla definizione comune della nozione di origine delle merci, supera il 50% del valore
totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, è
considerato "prodotto fabbricato" il software impiegato nelle attrezzature delle
reti delle telecomunicazioni. 3. Fatto salvo il paragrafo 4, se due o più offerte si
equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 34, è accordata
preferenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi del paragrafo 2. Il valore
delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la differenza
di prezzo non supera il 3%. 4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra
in virtù del paragrafo 3, quando la sua accettazione obbligherebbe l'ente aggiudicatore
ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del
materiale già esistente, che comporterebbe un'incompatibilità o difficoltà tecniche di
utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati. 5. Ai fini del presente articolo,
per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al paragrafo 2,
sono esclusi i Paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni della presente direttiva è
stato esteso con decisione del Consiglio conformemente al paragrafo 1. 6. La Commissione
presenterà al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre
del 1991, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi
all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei Paesi terzi nei settori
contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano
consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può
modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.
Articolo 37
1. Gli Stati membri informano la Commissione di
ogni difficoltà d'indole generale incontrata in diritto o in pratica dalle proprie
imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi in Paesi terzi. 2.
La Commissione riferisce al Consiglio prima del 31 dicembre 1994, e successivamente ad
intervalli periodici, in merito all'accesso agli appalti di servizi nei Paesi terzi oltre
che in merito alla situazione dei negoziati condotti con tali Paesi a questo proposito,
segnatamente in seno al GATT. 3. Ogniqualvolta la Commissione riscontri, in base alle
relazioni di cui al paragrafo 2 ovvero ad altre informazioni, che per quanto riguarda
l'aggiudicazione di appalti di servizi un Paese terzo: a) non concede alle imprese della
Comunità un accesso effettivo analogo a quello concesso dalla Comunità alle imprese del
Paese terzo; b) non accorda alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle
imprese nazionali ovvero possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le
imprese nazionali, oppure c) accorda alle imprese di altri Paesi terzi un trattamento più
favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità, essa deve tentare presso il
Paese terzo interessato di porre rimedio a tale situazione. 4. Nelle circostanze di cui al
paragrafo 3, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di
sospendere o di subordinare a determinati limiti l'aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi: a) alle imprese disciplinate dal diritto del Paese terzo in questione; b) alle
imprese collegate alle imprese di cui alla lettera a) che abbiano la propria sede sociale
nella Comunità ma non presentino nessun legame diretto ed effettivo con l'economia di uno
Stato membro; c) alle imprese che presentano offerte aventi ad oggetto servizi originari
del Paese terzo in questione, per un periodo da determinare nella decisione. Il Consiglio
delibera quanto prima a maggioranza qualificata. La Commissione può proporre dette misure
di propria iniziativa ovvero dietro richiesta di uno Stato membro. 5. Il presente articolo
lascia impregiudicati gli obblighi della Comunità nei confronti di Paesi terzi.
TITOLO VI Disposizioni finali
Articolo 38
1. I controvalori in moneta nazionale delle
soglie indicate all'articolo 14 sono, in linea di massima, rivisti ogni due anni, con
effetto alla data prevista dalla direttiva 77/62/CEE, per quanto riguarda le soglie degli
appalti di forniture e servizi, ed alla data prevista della direttiva 71/305/CEE, per
quanto riguarda le soglie degli appalti di lavori. Il calcolo di tali controvalori è
effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete espressi in ECU
durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la
revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee agli inizi del mese di novembre. 2. Le modalità di
calcolo indicate al paragrafo 1 sono esaminate in virtù delle disposizioni dell'articolo
77/62/CEE.
Articolo 39
1. Per quanto riguarda gli appalti assegnati da
enti aggiudicatori che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo
2, lettera d), la Commissione è assistita da un Comitato avente natura consultiva
denominato Comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni. Il
Comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un
rappresentante della Commissione. 2. La Commissione consulta il Comitato sui seguenti
argomenti: a) modifiche dell'allegato X; b) revisione dei controvalori delle soglie; c)
norme in materia di appalti aggiudicati in virtù di accordi internazionali; d) revisione
dell'applicazione della presente direttiva; e) modalità descritte nell'articolo 40,
paragrafo 2, in merito agli avvisi e alle statistiche.
Articolo 40
1. Gli allegati da I a X sono riveduti
conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 8 in modo che essi rispondano ai
criteri definiti dall'articolo 2. 2. Le modalità di presentazione, invio, ricezione,
traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e avvisi di cui agli articoli 21, 22 e
24 nonché delle statistiche di cui all'articolo 42 sono fissate in modo semplificativo,
conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 4 a 8. 3. La nomenclatura di cui
agli allegati XVI A e XVI B nonché il riferimento negli avvisi a voci specifiche della
nomenclatura possono essere modificati secondo la procedura prevista ai paragrafi da 4 a
8. 4. Gli allegati riveduti e le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 5. La Commissione è assistita dal Comitato
consultivo per gli appalti pubblici e, nel caso della revisione dell'allegato X, dal
Comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui
all'articolo 39 della presente direttiva. 6. Il rappresentante della Commissione sottopone
al Comitato il progetto delle decisioni da adottare. Il Comitato esprime il suo parere su
questo progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza
del problema in questione, eventualmente procedendo a votazione. 7. Il parere viene messo
a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione
figuri a verbale. 8. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato
dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.
Articolo 41
1. In merito ad ogni appalto, gli enti
aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva,
di giustificare le decisioni riguardanti: a) la qualificazione e la selezione delle
imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti; b) il
ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 18,
paragrafo 6; c) il ricorso a procedure senza concorrenza preliminare conformemente
all'articolo 21, paragrafo 2; d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai
titoli III, IV e V in virtù delle deroghe previste dal titolo I. 2. Le informazioni
devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di
aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo l'ente aggiudicatore possa
fornire le informazioni necessarie alla Commissione, dietro richiesta di quest'ultima.
Articolo 42
1. Gli Stati membri provvedono a che la
Commissione riceva ogni anno, nelle forme che dovranno essere stabilite conformemente alla
procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 4 a 8, una statistica riguardante il valore
totale, ripartito per Stato membro e secondo ognuna delle categorie di attività cui si
riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che risultano inferiori ai
limiti di cui all'articolo 14 ma che, se non lo fossero, sarebbero contemplati dalle
disposizioni della presente direttiva. 2. Le forme saranno stabilite conformemente alla
procedura di cui all'articolo 40 in modo da assicurarsi che: a) a scopo di semplificazione
amministrativa, gli appalti di minore importanza possano essere esclusi, sempreché
l'utilità delle statistiche non venga posta in discussione; b) il carattere riservato
delle informazioni trasmesse venga rispettato.
Articolo 43
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 della
direttiva 77/62/CEE è sostituito dal seguente testo:
"2. La presente direttiva non si applica: a)
agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva
90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporti
nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e agli appalti che
soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva; b) alle
forniture dichiarate segrete o la cui consegna richieda misure speciali di sicurezza,
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello
Stato membro considerato, o nei casi in cui lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza di detto Stato.
Articolo 44
Prima dello scadere di un periodo di quattro anni
dall'entrata in applicazione della presente direttiva, la Commissione, in stretta
cooperazione con il Comitato consultivo per gli appalti pubblici, ne valuta l'attuazione e
il campo d'applicazione, proponendo eventuali modifiche alla luce dei progressi compiuti
in materia di liberalizzazione degli appalti e concorrenza. Per quanto riguarda gli enti
che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la
Commissione agisce in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per gli appalti
nel settore delle telecomunicazioni.
Articolo 45
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie
per conformarsi alla presente direttiva e le applicano al più tardi il 1° luglio 1994.
Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Tuttavia, il Regno di Spagna può
disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1°
gennaio 1997 e la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese possono disporre che le
misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1° gennaio 1998. 3.
La direttiva 90/531/CEE cessa d'aver effetto a decorrere dalla data d'applicazione della
presente direttiva da parte degli Stati membri, fatti salvi gli obblighi di questi ultimi
per quanto riguarda i termini indicati all'articolo 37 di detta direttiva. 4. I
riferimenti alla direttiva 90/531/CEE devono intendersi come riferimenti fatti alla
presente direttiva.
Articolo 46
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni
di cui all'articolo 45, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 47
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 48
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.
Per il Consiglio il presidente I. Trøjborg
Allegato I
Produzione, trasporto o distribuzione di acqua
potabile
Italia
Enti per la produzione o distribuzione di acqua
ai sensi del Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei comuni e delle province approvato con Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del
D.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986. Ente autonomo Acquedotto Pugliese istituito con R.D.L.
19 ottobre 1919, n. 2060. Ente Acquedotti Siciliani istituito con le leggi regionali 4
settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81. Ente Sardo Acquedotti e Fognature istituito
con la legge 5 luglio 1963 n. 9.
Allegato II
Produzione, trasporto o distribuzione di
elettricità
Italia
Ente nazionale per l'energia elettrica istituito
con legge n. 1643, 6 dicembre 1962, e approvato con decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.
Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 4, n. 5 o 8 della legge
6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e
trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche. Enti che operano in
base ad una concessione ai sensi dell'articolo 20 del decreto del presidente della
Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643
e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da
enti ed imprese diverse dall'ente nazionale per l'energia elettrica.
Allegato III
Trasporto o distribuzione di gas o energia
termica
Italia
SNAM e SGM e Montedison per il trasporto di gas.
Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal Testo unico delle leggi sull'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province approvato con Regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986. Enti
per la distribuzione di energia termica al pubblico, richiamati dall'articolo 10 della
legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con
combustibili diversi dagli idrocarburi. Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di
energia termica al pubblico.
Allegato IV
Prospezione ed estrazione di petrolio e di gas
Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un
permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio
e di gas in forza dei seguenti atti:
Italia
Legge 10 febbraio 1953, n. 136. Legge 11 gennaio
1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.
Allegato V
Prospezione ed estrazione del carbone e di altri
combustibili solidi
Italia
Carbo Sulcis SpA.
Allegato VI
Enti aggiudicatori nel settore dei servizi
ferroviari
Italia Ferrovie dello Stato Enti che forniscono
servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del Regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per
le ferrovie concesse all'industria private, le tramvie a trazione meccanica e gli
automobili. Enti che operano in base a concessione rilasciata dallo Stato ai sensi delle
leggi speciali richiamate dal titolo XI, capo II, sezione 1a del Regio decreto 9 maggio
1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie
concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Enti che
forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 4
della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei
pubblici servizi di trasporto in concessione. Enti o autorità locali che forniscono
servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della legge 2
agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di
altre linee di trasporto in regime di concessione.
Allegato VII
Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani
di ferrovie, tramvie, filobus o autobus
Italia Enti che forniscono servizi di trasporto
al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della legge 28 settembre 1939, n.
1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi
agricoli in regime di concessione all'industria privata) - articolo 1, modificata
dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771. Enti
che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'articolo 1, n. 4 o n. 15,
del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province. Enti
che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 242 o 256 del Regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per
le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli
automobili. Enti a autorità locali che operano in base a concessione rilasciata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la
riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Enti che operano in base a
concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 -
provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di
trasporto in regime di concessione.
Allegato VIII
Enti aggiudicatori nel settore della attrezzature
aeroportuali
Italia Aeroporti per l'aviazione civile
(aerodromi civili istituiti dallo Stato) richiamati dall'articolo 691 del Codice della
navigazione, Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Enti che gestiscono impianti
aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 694 del Codice della
navigazione, Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Allegato IX
Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature
per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali
Italia Porti statali e altri porti gestiti dalle
Capitanerie di porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n.
32. Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'articolo 19
del Codice della navigazione, Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Allegato X
Gestione delle reti di telecomunicazioni od
offerta di servizi di telecomunicazioni
Italia Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni. Azienda di Stato per i servizi telefonici. Società italiana per
l'esercizio telefonico SpA. Italcable. Telespazio SpA.
Allegato XI
Elenco delle attività professionali quali
figurano nella nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea
Classi GruppiSottogruppi e vociDenominazione50EDILIZIA E GENIO CIVILE500Edilizia e genio
civile (imprese non specializzate); demolizione 500.1Costruzione di edifici e lavori di
genio civile da parte di imprese non specializzate 500.2Demolizione501Costruzione
d'immobili (d'abitazione e altri)501.1Impresa generale di costruzione d'immobili
501.2Imprese di copertura di tetti501.3Costruzione di forni e camini
industriali501.4Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione501.5Impresa di pulitura e
manutenzione facciate501.6Impresa di ponteggi501.7Imprese specializzate in altre attività
della costruzione (carpenteria compresa)502Genio civile: costruzione di strade, ponti,
ferrovie, ecc.502.1Imprese generali di genio civile502.2Lavori di sterro e miglioramento
del terreno502.3Costruzione di opere d'arte in superficie e sottosuolo (ponti, gallerie,
pozzi, ecc.)502.4Costruzione di opere d'arte fluviale e marittima (canali, ponti, chiuse,
argini, ecc.)502.5Costruzioni di strade (compresa la costruzione specializzata di
aeroporti)502.6Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio,
evacuazione delle acque usate, depurazione)502.7Imprese specializzate in altre attività
di genio civile 503Installazioni varie per l'edilizia503.1Imprese generali di
installazione503.2Installazione di gas, acqua ed apparecchi sanitari503.3Impianti di
riscaldamento e ventilazione (impianti di riscaldamento centrale, condizionamento d'aria,
ventilazione)503.4Isolamenti termici, acustici e antivibrazioni 503.5Impianti
elettrici503.6Installazione di antenne, parafulmini, telefoni, ecc.504Finitura dei locali
504.1Finitura generale 504.2Lavori in gesso: rasatura, plafonatura, stucchi504.3Lavori di
falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e parquet504.4Decorazione (pittura,
tappezzeria in carta), lavori da vetraio 504.5Rivestimento di pavimenti e muri (in
piastrelle e altri materiali per copertura), anche collati504.6Finiture diverse (impianto
di stufe in ceramica. ecc.)
Allegato XII
A. PROCEDURE APERTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o
servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai
sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di
prestazione.
4. Per le forniture e i lavori: a) natura e
quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche
generali dell'opera. b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di
presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse. Se l'opera o
l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di
presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. c) Per gli appalti di
lavori: Informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta
anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi: a) eventuale indicazione del
fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in
forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative. b) Riferimenti alle
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa. c) Menzione di un
eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio. d) Eventuale
indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di
specifiche europee, a norma dell'articolo 13, paragrafo 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o
durata dell'appalto di servizi.
9. a) Nome e indirizzo del servizio al quale
possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari. b) Se
applicabile, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali
documenti.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle
offerte. b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte. c) Lingua o lingue
nelle quali devono essere redatte le offerte.
11. a) Se applicabile, persone ammesse ad
assistere all'apertura delle offerte. b) Data, ora e luogo di tale apertura.
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di
garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Se applicabile, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di
servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
15. Condizioni minime di carattere economico e
tecnico che il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi aggiudicatario deve
assolvere.
16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente
è vincolato alla propria offerta.
17. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e
loro classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi dal prezzo più basso
vanno indicati se non figurano nei capitolati d'oneri.
18. Altre informazioni.
19. Se applicabile, il riferimento della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al
quale si riferisce l'appalto.
20. Data di spedizione del bando di gara da parte
dell'ente aggiudicatore.
21. Data di ricezione del bando di gara da parte
dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di
detto ufficio).
B. PROCEDURE RISTRETTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o
servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio al
sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di
prestazione.
4. Per le forniture e i lavori: a) natura e
quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche
generali dell'opera. b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di
presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse. Se l'opera o
l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di
presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. c) Per gli appalti di
lavori: Informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta
anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi: a) eventuale indicazione del
fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in
forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative. b) Riferimenti alle
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa. c) Menzione di un
eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio. d) Eventuale
indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di
specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o
durata dell'appalto di servizi.
9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di
servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle
domande di partecipazione. b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di
partecipazione. c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.
11. Termine entro il quale saranno spediti gli
inviti a presentare offerte.
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di
garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione
propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che deve assolvere.
15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se
non figurano nell'invito a presentare offerte.
16. Altre informazioni.
17. Se applicabile, il riferimento della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al
quale si riferisce l'appalto.
18. Data di spedizione del bando di gara da parte
dell'ente aggiudicatore.
19. Data di ricezione del bando di gara da parte
dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di
detto ufficio).
C. PROCEDURE NEGOZIATE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o
servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai
sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di
prestazione.
4. Per le forniture e i lavori: a) natura e
quantità dei prodotti da fornire, o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche
generali dell'opera. b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di
presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse. Se l'opera o
l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di
presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. c) Per gli appalti di
lavori: Informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta
anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi: a) eventuale indicazione del
fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in
forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative. b) Riferimenti alle
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa. c) Menzione di un
eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio. d) Eventuale
indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Eventuale deroga all'utilizzazione di
specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.
7. Termine per la consegna o l'esecuzione o
durata dell'appalto di servizi.
8. a) Termine ultimo per la ricezione delle
domande di partecipazione. b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di
partecipazione. c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.
9. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di
garanzia richieste.
10. Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
11. Se applicabile, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di
servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
12. Informazioni riguardanti la situazione
propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che deve assolvere.
13. Se applicabile, i nomi e gli indirizzi dei
fornitori, imprenditori o prestatori di servizi già selezionati dall'ente aggiudicatore.
14. Se applicabile, la data o le date di
precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
15. Altre informazioni.
16. Se applicabile, il riferimento della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al
quale si riferisce l'appalto.
17. Data di spedizione del bando di gara da parte
dell'ente aggiudicatore.
18. Data di ricezione del bando di gara da parte
dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di
detto ufficio).
Allegato XIII
Avviso relativo all'esistenza di un sistema di
qualificazione
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo
telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore. 2.
Oggetto del sistema di qualificazione. 3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
le norme riguardanti il sistema di qualificazione (se tale indirizzo è diverso da quello
menzionato nel precedente n. 1). 4. Se applicabile, durata del sistema di qualificazione.
Allegato XIV
Avviso informativo periodico
A. PER GLI APPALTI DI FORNITURE:
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo
telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore o del
servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari. 2. Natura e
quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire. 3. a) Data stimata
dell'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data
è nota). b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato. 4. Altre
informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato
ulteriormente). 5. Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori. 6.
Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).
B. PER GLI APPALTI DI LAVORI:
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo
telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore. 2. a)
Luogo di esecuzione. b) Natura e entità delle prestazioni, principali caratteristiche
dell'opera o dei lotti relativi all'opera. c) Stima del costo delle prestazioni previste.
3. a) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato. b) Data prevista per
l'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. c) Data prevista
per l'inizio dei lavori. d) Scadenzario previsto per l'esecuzione dei lavori. 4. Modalità
di finanziamento dei lavori o di revisione dei prezzi. 5. Altre informazioni (ad esempio,
indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente). 6. Data di
spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori. 7. Data di ricezione dell'avviso
da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve
essere fornita da detto ufficio).
C. PER GLI APPALTI DI SERVIZI
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si
possono ottenere informazioni complementari. 2. Appalti complessivi che s'intende
aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XIV A. 3. a) Date
prevista per l'inizio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se
tale data è nota). b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegata. 4. Altre
informazioni (ad esempio, indicare se un bando di gara sarà pubblicato ulteriormente). 5.
Data d'invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore. 6. Data di ricezione
dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
(da indicarsi a cura di detto ufficio).
Allegato XV
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I. Informazioni per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore. 2.
Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi: indicare eventualmente se si tratta di un
accordo quadro). 3. Almeno una sintesi sul tipo di prodotti, lavori o servizi forniti. 4.
a) Forma di indizione di gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso
periodico, bando di gara). b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee. c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di
gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 20, paragrafo 2 o il riferimento
all'articolo 16. 5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta
o negoziata). 6. Numero delle offerte ricevute. 7. Data di aggiudicazione dell'appalto. 8.
Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 20,
paragrafo 2, lettera J). 9. Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di
servizi aggiudicatario (o degli aggiudicatari). 10. Indicare, se del caso, se il contratto
è stato o potrebbe essere subappaltato. 11. Informazioni facoltative: - valore e quota da
concedere eventualmente in subappalto a terzi; - criterio di aggiudicazione dell'appalto;
- prezzo (o gamma dei prezzi) pagato (i).
II. Informazioni non destinate ad essere
pubblicate
12. Numero di appalti aggiudicati (quando un
appalto è stato suddiviso tra più fornitori). 13. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
14. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine CEE o origine non comunitaria e,
in quest'ultimo caso, ripartizione per Paese terzo). 15. Si è fatto ricorso alle deroghe
di cui all'articolo 18, paragrafo 6 all'uso delle specifiche europee? In caso affermativo,
a quali? 16. Quale criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (Offerta economicamente
più vantaggiosa, prezzo più basso, criteri autorizzati dall'articolo 35). 17. L'appalto
è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante a norma dell'articolo 34,
paragrafo 3? 18. Vi sono state offerte che non sono state accettate in quanto anormalmente
basse, conformemente all'articolo 34, paragrafo 5? 19. Data di invio del presente avviso
da parte dell'ente aggiudicatore. 20. Nel caso degli appalti che hanno per oggetto dei
servizi figuranti nell'allegato XVI B, l'accordo dell'ente aggiudicatore per la
pubblicazione dell'avviso (articolo 24, paragrafo 3).
Allegato XVI A
Servizi a norma dell'articolo 15
Categoria
Denominazione
Numero di riferimento della CPC 1.Servizi di
manutenzione e riparazione 6112, 6122, 633, 886 2. Servizi di trasporto terrestre [1],
inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto
di posta 712 (salvo 71235), 7512, 87304 3. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e
merci, escluso il trasporto di posta 73 (salvo 7321) 4. Trasporto di posta per via
terrestre [1], e aerea 71235, 7321 5. Servizi di telecomunicazione [2]752 6. Servizi
finanziari a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari [3]ex 81 812, 8147.
Servizi informatici ed affini 84 8. Servizi di R & S [4]85 9. Servizi di contabilità,
revisione dei conti e tenuta dei libri contabili 86210. Servizi di ricerca di mercato e di
sondaggio dell'opinione pubblica 86411. Servizi di consulenza gestionale a affini [5] 865,
86612. Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata Servizi
attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica Servizi affini di consulenza scientifica e
tecnica Servizi di sperimentazione tecnica ed analisi 86713. Servizi pubblicitari 87114.
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari 874 82201,
8220615. Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto
8844216.Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi
analoghi94 [1] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria
18.[2] Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso
e di radiotelecomunicazioni via satellite. [3] Ad esclusione dei contratti relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari. [4] Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo
diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente gli enti aggiudicatori per loro uso
nell'esercizio della propria attività, purchè la prestazione di servizi sia interamente
retribuita da detti enti.[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
Allegato XVI B
Servizi a norma dell'articolo 16
Categoria
Denominazione
Numero di riferimento della CPC 17.Servizi
alberghieri e di ristorazione 6418. Servizi di trasporto per ferrovia 71119. Servizi di
trasporto per via d'acqua 7220. Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei
trasporti 7421. Servizi legali 86122. Servizi di collocamento e reperimento di personale
87223. Servizi di investigazione e di sicurezza (eccettuati i servizi con furgoni
blindati) 873 (salvo 87304)24. Servizi relativi all'istruzione, anche professionale 9225.
Servizi sanitari e sociali 9326. Servizi ricreativi, culturali e sportivi 9627.Altri
servizi
Allegato XVII
Bando di concorso di progettazione
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore e del servizio al quale possono venir
richiesti i documenti del caso. 2. Descrizione del progetto. 3. Natura del concorso:
aperto o ristretto. 4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione
dei progetti. 5. Nel caso di concorsi ristretti: a) numero previsto di partecipanti, anche
in termini di numero massimo e minimo; b) se del caso, nomi dei partecipanti già
selezionati; c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti; d) termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. 6. Eventuale indicazione del
fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare professione. 7. Criteri che
verranno applicati alla valutazione dei progetti. 8. Se del caso, nomi dei membri della
giuria selezionati. 9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante
o no per l'ente aggiudicatore. 10. Se del caso, numero e valore dei premi in palio. 11. Se
del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti. 12. Indicazione del
fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali
appalti volti a dar seguito al progetto. 13. Altre informazioni. 14. Data d'invio del
bando. 15. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
Allegato XVIII
Risultati dei concorsi di progettazione
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore. 2. Descrizione del progetto. 3.
Numero totale dei partecipanti. 4. Numero dei partecipanti esteri. 5. Vincitori del
concorso. 6. Se del caso, premi assegnati. 7. Altre informazioni. 8. Riferimento del bando
di concorso di progettazione. 9. Data d'invio dell'avviso. 10. Data di ricevimento
dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
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