Dir. 92/50/CEE del 18 giugno 1992
Direttiva del Consiglio che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
Pubblicata nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L
209. Entrata in vigore il 14 luglio 1992.
Direttiva recepita con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
Il Consiglio delle Comunità europee, visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57,
paragrafo 2, ultima frase, e l'articolo 66, vista la proposta della Commissione, in
cooperazione con il Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il Consiglio europeo ha constatato l'esigenza di completare la
realizzazione del mercato interno; considerando che occorre adottare le misure destinate
all'instaurazione progressiva del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il
mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando
che questi obiettivi richiedono il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi; considerando che il libro bianco sul completamento del
mercato interno contiene un programma d'azione ed un calendario per l'apertura dei mercati
degli appalti pubblici, ivi compresi quelli di servizi, nella misura in cui ad essi non
siano già applicabili la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici, e la direttiva
77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture; considerando che la presente direttiva va applicata
da tutte le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 71/305/CEE;
considerando che è necessario evitare intralci alla libera circolazione dei servizi; che
pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche sia persone
giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione, a livello nazionale,
delle norme relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione
purché esse siano compatibili con il diritto comunitario; considerando che per
l'applicazione delle norme procedurali ed ai fini della sorveglianza, il metodo migliore
per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie
corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune; che gli allegati I A e I B della
presente direttiva si riferiscono alla nomenclatura CPC (classificazione comune dei
prodotti) delle Nazioni Unite; che questa nomenclatura può essere sostituita in futuro da
una nomenclatura comunitaria; che è necessario prevedere la possibilità di adattare in
conseguenza la nomenclatura CPC negli allegati I A e I B; considerando che la prestazione
di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti
d'appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero
contratti di lavoro, esula dal campo d'applicazione della presente direttiva; considerando
che, a norma dell'articolo 130F del trattato, l'incoraggiamento della ricerca e dello
sviluppo costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche
dell'industria europea e che l'apertura degli appalti pubblici favorirà la realizzazione
di questo obiettivo; che il cofinanziamento dei programmi di ricerca non dovrebbe
rientrare nella presente direttiva; che dalla presente direttiva non sono coperti i
contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono
esclusivamente all'amministrazione perché li usi nell'esercizio della propria attività,
purché la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione;
considerando che i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o l'affitto di beni
immobiliari, o diritti su tali beni, presentano caratteristiche particolari che rendono
inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti; considerando che l'aggiudicazione
di contratti relativi a determinati servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni
radiotelevisive è retta da considerazioni che rendono inappropriata l'applicazione delle
norme sugli appalti; considerando che i servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di
norma prestati da enti od individui all'uopo scelti o designati secondo modalità che non
possono essere disciplinate da norme sugli appalti; considerando che i servizi finanziari
contemplati dalla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica
monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche
che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari; che di conseguenza i
contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli
o di altri strumenti finanziari non sono contemplati dalla presente direttiva; che sono
esclusi anche i servizi forniti da banche centrali; considerando che è opportuno
applicare nel campo dei servizi le stesse deroghe previste dalle direttive 71/305/CEE e
77/62/CEE in relazione alla sicurezza dello Stato o alla segretezza nonché alla priorità
di altre regole sugli appalti, come quelle derivanti da accordi internazionali, dalla
presenza di truppe di stanza o dalle norme di organizzazioni internazionali; considerando
che la presente direttiva non pregiudica, in particolare, l'applicazione degli articoli
55, 56 e 66 del trattato; considerando che gli appalti pubblici di servizi, segnatamente
nel settore dei servizi di gestione di proprietà, possono in certi casi includere lavori;
che dalla direttiva 71/305/CEE risulta che un appalto può essere considerato appalto
pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto consiste nel realizzare un'opera; che tali
lavori non possono giustificare la classificazione dell'appalto come appalto pubblico di
lavori nella misura in cui sono accessori e non costituiscono l'oggetto dell'appalto;
considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicate le norme sui contratti
d'appalto di servizi contenute nella direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre
1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori d'acqua e d'energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni; considerando che in determinate circostanze i contratti comportanti
un'unica fonte di approvvigionamento designata possono venir esentati in tutto od in parte
dall'applicazione della presente direttiva; considerando che nell'intento di evitare
formalità superflue la presente direttiva non deve applicarsi agli appalti di valore
inferiore a una determinata soglia; che detta soglia può in linea di massima coincidere
con quella fissata per gli appalti pubblici di forniture; che le modalità riguardanti il
calcolo del valore del contratto, la pubblicazione ed il metodo di adeguamento delle
soglie devono essere identiche a quelle previste dalle altre direttive della Comunità in
materia di appalti; considerando che per eliminare pratiche che restringono la concorrenza
in generale e limitano, in particolare, la partecipazione di cittadini di altri Stati
membri agli appalti, occorre migliorare l'accesso dei fornitori di servizi alle procedure
di aggiudicazione; considerando che per un periodo transitorio la piena applicazione della
presente direttiva deve limitarsi ai contratti riguardanti servizi per i quali le
disposizioni della direttiva stessa consentiranno di realizzare appieno il potenziale
d'accrescimento del commercio transfrontaliero; che i contratti relativi a servizi d'altro
genere vanno sottoposti ad osservazione per un determinato periodo di tempo prima di
decidere una piena applicazione della direttiva; che occorre definire il sistema per tale
osservazione; che questo dovrebbe al tempo stesso consentire agli interessati di
scambiarsi le informazioni pertinenti; considerando che le regole sull'aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi devono essere quanto più simili possibile a quelle
relative agli appalti pubblici di forniture e agli appalti di lavori pubblici;
considerando che possono essere appropriate le norme sugli appalti pubblici contenute
nelle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE, con gli adeguamenti necessari per tener conto di
aspetti specifici dell'appalto di servizi, come quelli riguardanti la scelta della
procedura negoziata, i concorsi di progettazione, le varianti, lo status giuridico nel cui
ambito operano i prestatori di servizio, il fatto di riservare a determinate professioni
certe attività, nonché la registrazione e la garanzia della qualità; considerando che
va ammesso il ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso, quando
il servizio da prestare non possa venir specificato con sufficiente precisione,
particolarmente nel settore dei servizi di natura intellettuale, e non sia dunque
possibile procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante selezione dell'offerta
migliore in conformità delle norme che regolano la procedura aperta o la procedura
ristretta; considerando che le pertinenti norme della Comunità sul reciproco
riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica
formale si applicano ai casi in cui si esiga la prova del possesso di una particolare
qualifica per partecipare ad una procedura d'appalto o ad un concorso di progettazione;
considerando che gli scopi della presente direttiva non richiedono attualmente modifiche a
livello nazionale relative alla concorrenza in fatto di prezzi tra prestatori di
determinati servizi; considerando che è opportuno riesaminare i risultati della presente
direttiva al più tardi entro tre anni dalla data fissata per il recepimento delle norme
sugli appalti nel diritto nazionale; che, in particolare, tale riesame dovrà includere la
possibilità di rendere la direttiva pienamente applicabile ad una gamma più ampia di
appalti di servizi, ha adottato la presente direttiva:
TITOLO I Disposizioni generali
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva s'intendono per:
a) "appalti pubblici di servizi", i contratti a titolo oneroso stipulati in
forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice, ad
esclusione: I) degli appalti pubblici di forniture ai sensi dell'articolo 1, lettera a)
della direttiva 77/62/CEE e degli appalti di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1,
lettera a) della direttiva 71/305/CEE; II) degli appalti pubblici che vengono aggiudicati
nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8, 9 della direttiva 90/531/CEE e degli appalti
che ottemperano alle condizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 della stessa direttiva; III)
dei contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, qualunque siano le
relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o
riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari; tuttavia, i contratti di
servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto
di acquisizione o di affitto, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva; IV) dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo
sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle
emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione; V) dei contratti aventi
per oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, radioavviso e
radiotelecomunicazioni via satellite; VI) dei contratti aventi per oggetto servizi
d'arbitrato di conciliazione; VII) dei contratti per servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei contratti per i servizi forniti da banche centrali;
VIII) degli appalti di lavori; IX) dei contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi
da quelli i cui risultati appartengono all'amministrazione aggiudicatrice, perché li usi
nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione; b) "amministrazioni aggiudicatrici", lo
Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da
detti enti od organismi di diritto pubblico. Per "organismo di diritto pubblico"
si intende qualsiasi organismo: - istituito per soddisfare specificatamente bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e - avente personalità
giuridica, e - la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli
enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al
controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato,
dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi degli organismi e
delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al
secondo comma del presente punto figurano nell'allegato I della direttiva 71/305/CEE. Tali
elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura
prevista all'articolo 30 ter di detta direttiva 71/305/CEE; c) "prestatori di
servizi" le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono
servizi. Viene chiamato "offerente" il prestatore di servizi che presenti
un'offerta e "candidato" chi solleciti un invito a partecipare ad una procedura
ristretta o negoziata; d) "procedure aperte" le procedure nazionali nell'ambito
delle quali tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare offerte; e)
"procedure ristrette" le procedure nazionali nell'ambito delle quali possono
presentare offerte soltanto i prestatori di servizi invitati dall'amministrazione; f)
"procedure negoziate" le procedure nazionali nell'ambito delle quali le
amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano i termini
del contratto con uno o più di essi; g) "concorsi di progettazione" le
procedure nazionali intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel
settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e
dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dei dati, un piano od un
progetto, selezionati da una Commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza
assegnazione di premi.
Articolo 2
Se un appalto pubblico ha per oggetto sia dei
prodotti di cui alla direttiva 77/62/CEE che dei servizi di cui agli allegati I A e I B
della presente direttiva, esso rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva
qualora il valore dei servizi in questione superi quello dei prodotti previsti dal
contratto.
Articolo 3
1. Per aggiudicare appalti di servizi pubblici e
per espletare concorsi di progettazione, le amministrazioni applicano procedure adattate
alle disposizioni della presente direttiva. 2. Le amministrazioni assicurano la parità di
trattamento tra i prestatori di servizi. 3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché le amministrazioni rispettino o facciano rispettare le disposizioni della
presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50% un
appalto di servizi aggiudicato da altro ente in relazione a un appalto di lavori ai sensi
dell'articolo 1 bis, paragrafo 2 della direttiva 71/305/CEE.
Articolo 4
1. La presente direttiva si applica agli appalti
pubblici di servizi aggiudicati dalla amministrazioni nel settore della difesa, ad
eccezione degli appalti soggetti all'articolo 223 del trattato. 2. La presente direttiva
non si applica ai servizi che vengano dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere
accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, né quando lo
esiga la tutela d'essenziali interessi di sicurezza di tale Stato.
Articolo 5
La presente direttiva non si applica agli appalti
pubblici disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati: a) in base ad un
accordo internazionale concluso tra uno Stato membro ed uno o più Paesi terzi e
concernente servizi destinati alla realizzazione od allo sfruttamento in comune di un
progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla
Commissione, che può consultare il Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito
dalla decisione 71/306/CEE; b) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base
ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza; c) in base alla
particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
Articolo 6
La presente direttiva non si applica agli appalti
pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione ai sensi
dell'articolo 1, lettera b), in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù
delle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali
disposizioni siano compatibili con il trattato.
Articolo 7
1. a) La presente direttiva si applica: - agli
appalti pubblici di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, agli appalti pubblici di
servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all'allegato I B, ai servizi della
categoria 8 dell'allegato I A e ai servizi di telecomunicazioni della categoria 5
dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), il cui valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore a 200.000
ECU; - agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati
all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni
della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, i) attribuiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE,
il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al controvalore in ECU di
130.000 diritti speciali di prelievo (DSP); ii) attribuiti dalle amministrazioni
aggiudicatrici indicate nell'articolo 1, lettera b) e diverse da quelle menzionate
nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell'IVA sia
pari o superiore al controvalore in ECU di 200.000 DSP. b) Il controvalore in ECU e nelle
varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) è di norma riveduto ogni due
anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla
media dei valori giornalieri dell'ECU espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in
ECU, per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di
agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio. Il metodo di calcolo
previsto al primo comma è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato
consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima
applicazione. c) Le soglie di cui alla lettera a) e il loro controvalore in ECU e nelle
varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera b), primo
comma. 2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto, l'amministrazione
aggiudicatrice si basa sulla retribuzione complessiva del prestatore di servizi, tenendo
conto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7. 3. La scelta del metodo di
valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione della presente
direttiva; nessun insieme di servizi da appaltare può venir scisso allo scopo di
sottrarlo all'applicazione del presente articolo. 4. In sede di valutazione dell'importo
stimato dell'appalto per i tipi di servizi sottoelencati, occorre tener conto, se del
caso: - nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare; - nel caso di servizi
bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni e interessi nonché di altri
tipi di rimunerazione; - nel caso di contratti che comprendono la progettazione,
dell'onorario o della Commissione da pagare. Nei casi in cui tali servizi siano ripartiti
in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, si deve tener conto del
valore di ciascun lotto per calcolare l'importo di cui sopra. Se il valore dei lotti è
pari o superiore a questo importo, le disposizioni della presente direttiva si applicano a
tutti i lotti. Le amministrazioni possono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 per i
lotti il cui valore stimato al netto dell'I.V.A. sia inferiore a 80.000 ECU, purché il
valore stimato complessivo dei lotti così esentati non venga a superare il 20% del valore
complessivo stimato di tutti i lotti. 5. Nel caso di appalti che non fissino un prezzo
complessivo la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e: - se trattasi di
appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il
valore complessivo dell'appalto per l'intera durata; - se trattasi di appalto di durata
indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48. 6.
Nel caso di appalti che presentino un carattere di regolarità o siano destinati ad essere
rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto può stabilirsi in base: -
al valore reale complessivo di appalti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi
conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato
tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero - al
costo stimato complessivo per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio
o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore ai dodici mesi. 7. Nei casi
in cui l'appalto proposto preveda espressamente diversi elementi opzionali, la base per il
calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo possibile,
comprendente gli elementi opzionali. [8. Il controvalore delle soglie in moneta nazionale
è rivisto ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1994. Il calcolo di tale controvalore
è basato sulla media del valore quotidiano delle monete in questione, espressa in ECU,
nei 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione
avente effetto dal 1° gennaio. Tale controvalore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre. Il metodo di calcolo di cui al
comma precedente sarà esaminato, in seno al Comitato consultivo per gli appalti pubblici
e su iniziativa della Commissione, in via di principio due anni dopo la loro prima
applicazione.].
TITOLO II Applicazione di due serie di
disposizioni
Articolo 8
Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati
nell'allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a
VI.
Articolo 9
Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati
nell'allegato I B vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16.
Articolo 10
Gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente
servizi elencati nell'allegato I A e servizi figuranti nell'allegato I B vengono
aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI qualora il valore dei
servizi elencati nell'allegato I A risulti superiore al valore dei servizi elencati
nell'allegato I B. In caso contrario l'appalto viene aggiudicato conformemente agli
articoli 14 e 16.
TITOLO III Scelta delle procedure
d'aggiudicazione e norme relative ai concorsi di progettazione
Articolo 11
1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di
servizi le amministrazioni applicano le procedure definite nell'articolo 1, lettere d), e)
e f) adattate ai fini della presente direttiva. 2. Le amministrazioni possono aggiudicare
gli appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un
bando di gara, nei seguenti casi: a) qualora si abbiano offerte irregolari in risposta
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino
inammissibili a norma di disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dagli
articoli da 23 a 28, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate. In tali casi l'amministrazione non è tenuta a pubblicare un bando di gara
qualora includa nella procedura negoziata tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di
cui agli articoli da 29 a 35 e che, in occasione della precedente procedura aperta o
ristretta, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura
d'appalto; b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi od i rischi ad essi
connessi non consentano la fissazione preliminare e globale di un prezzo; c) quando la
natura dei servizi da appaltare, in particolare nel caso di servizi di natura
intellettuale e di quelli rientranti nella categoria 6 dell'allegato I A, renda
impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perché l'appalto
possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore in base alle norme della
procedura aperta o ristretta. 3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici
di servizi mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di
gara nei casi seguenti: a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate
in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una
relazione alla Commissione su sua richiesta; b) qualora, a causa di motivi di natura
tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
l'esecuzione dei servizi possa venir affidata unicamente ad un particolare prestatore di
servizi; c) qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e
debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei
vincitori del concorso. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a
partecipare ai negoziati; d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema
urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano
essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui agli
articoli da 17 a 20. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non
devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni; e) per i servizi
complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né
nell'appalto inizialmente aggiudicato, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano
diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o dell'appalto,
purché siano aggiudicati al prestatore di servizi che fornisce questo servizio, nei casi
in cui: - tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico
od economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione,
ovvero - tali servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano
strettamente necessari per il suo perfezionamento. Il valore complessivo stimato degli
appalti aggiudicati per servizi complementari non può tuttavia superare il 50%
dell'importo relativo all'appalto principale; f) per nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi in forza
di un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi
siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto
conformemente alle procedure di cui al paragrafo 4. La possibilità del ricorso alla
procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo appalto ed il costo
complessivo stimato per i servizi successivi e preso in considerazione dalle
amministrazioni per l'applicazione dell'articolo 7. Questa procedura può essere applicata
soltanto durante i tre anni susseguenti la conclusione dell'appalto iniziale. 4. In tutti
gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di servizi con
procedura aperta ovvero con procedura ristretta.
Articolo 12
1. Entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni
candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e
comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i
vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato
aggiudicato l'appalto. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che
alcune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al primo comma
non siano comunicate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, o
sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i
prestatori di servizi. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per
iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle
decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali
hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una
gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni. 3. Per ogni appalto aggiudicato
l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni: -
il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto; - i
nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della sua scelta;
- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto; - il nome
dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è
nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi; -
nel caso di procedure negoziate le circostanze di cui all'articolo 11 che giustificano il
ricorso a tali procedure. Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla
Commissione, a sua richiesta.
Articolo 13
1. Il presente articolo si applica ai concorsi
organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui
valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore: - alla soglia fissata all'articolo
7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all'allegato I B, i
servizi della categoria 8 dell'allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della
categoria 5 dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526,
attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b); - alla
soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i
servizi di cui all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di
telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e
7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della
direttiva 93/36/CEE; - alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),
secondo trattino, punto ii) per i servizi di cui all'allegato I A, tranne i servizi della
categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di
riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici
indicate all'articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all'allegato I della
direttiva 93/36/CEE. 2. Il presente articolo si applica a tutti i concorsi qualora
l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore
dei partecipanti sia pari o superiore: - alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1,
lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all'allegato I B, i servizi della
categoria 8 dell'allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5
dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b); - alla soglia
fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi
di cui all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di
telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e
7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della
direttiva 93/36/CEE; - alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),
secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all'allegato I A, tranne i servizi della
categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di
riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici
indicate all'articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all'allegato I della
direttiva 93/36/CEE. 3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità
dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano
interessati a partecipare ai concorsi. 4. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di
progettazione non può essere limitata: - al territorio di un solo Stato membro o ad una
parte di esso; - per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si
svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 5.
Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le
amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori.
Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di
progettazione, si deve tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.
6. La Commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai
partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una
particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della Commissione
giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente. La
Commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi
in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri specificati
nel bando di concorso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.
TITOLO IV Norme comuni in campo tecnico
Articolo 14
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato II
sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni
contratto. 2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano
compatibili con il diritto comunitario, dette specifiche tecniche vengono definite dalle
amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a
omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni. 3. L'amministrazione
può derogare al paragrafo 2 qualora: a) tali norme, omologazioni tecniche europee o
specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della
conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la
conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche
tecniche comuni; b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della
direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del
reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986,
relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi
o a prodotti; c) l'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche
tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le
apparecchiature già usate dall'amministrazione ovvero costi sproporzionati o difficoltà
tecniche sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di una strategia chiaramente definita e
stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme
europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni; d) il progetto in
questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme
europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti. 4. Le
amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia
possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee oppure nei capitolati d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria
documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla
Commissione. 5. In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di
specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche: a) vengono definite con riferimento
alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti
essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica,
conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle
procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio; b) possono venir definite
con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e
realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali; c) possono venir definite con
riferimento ad altri documenti. In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di
preferenza, a: I) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal
Paese cui appartiene l'amministrazione; II) altre norme nazionali e omologazioni tecniche
nazionali del Paese cui appartiene l'amministrazione; III) qualsiasi altra norma. 6. A
meno che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano
l'introduzione nelle clausole contrattuali di un determinato appalto di specifiche
tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero
ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano quindi l'effetto di favorire o
escludere determinati prestatori di servizi. È in particolare vietata l'indicazione di
marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione
determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione "o
equivalente ", è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano
fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente
precise e comprensibili per tutti gli interessati.
TITOLO V Norme comuni di pubblicità
Articolo 15
1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi
non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario le amministrazioni
rendono noto il volume globale degli appalti previsti per ciascuna delle categorie di
servizi elencate nell'allegato I A che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi
qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo
7, risulti pari o superiore a 750.000 ECU. 2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare
un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti
nell'articolo 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 3. Le
amministrazioni che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale
intenzione mediante un bando di concorso.
Articolo 16
1. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un
appalto pubblico di servizi o espletato un concorso di progettazione inviano all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati
della procedura d'aggiudicazione. 2. I bandi o avvisi sono pubblicati: - per gli appalti
pubblici di servizi elencati nell'allegato I A, conformemente agli articoli 17-20; - per i
concorsi di progettazione, conformemente all'articolo 17. 3. Nel caso degli appalti
pubblici di servizi elencati nell'allegato I B, le amministrazioni indicano nel
"bando" o "avviso" se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. 4.
La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista dall'articolo 40, paragrafo 3, le
norme riguardanti la redazione di relazioni regolari basate sui bandi o sugli avvisi
menzionati al paragrafo 3, nonché la pubblicazione di tali relazioni. 5. Non sono
tuttavia pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui
divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria
all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese
pubbliche o private oppure possa recar pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra
prestatori di servizi.
Articolo 17
1. I bandi o avvisi vanno redatti conformemente
ai modelli contenuti negli allegati III e IV e devono fornire le informazioni richieste in
tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse
esigono dai prestatori di servizi ai fini della selezione (punto 13 dell'allegato III B,
punto 13 dell'allegato III C e punto 12 dell'allegato III D) le amministrazioni non
possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 31 e 32. 2. I
bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei più brevi
termini e per i canali più appropriati, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 20, detti bandi
o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. L'avviso di cui
all'articolo 15, paragrafo 1 viene inviato il più rapidamente possibile dopo l'inizio
dell'esercizio finanziario. L'avviso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 è inviato al
più tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto o dopo la chiusura del
concorso in questione. 3. Gli avvisi di cui agli articoli 15, paragrafo 1 e 16, paragrafo
1 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella
banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale
è l'unico facente fede. 4. I bandi di gara di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3
vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella
banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi
importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità;
il testo nella lingua originale è l'unico facente fede. 5. L'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara non oltre dodici giorni dalla
data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 20, tale
termine è ridotto a cinque giorni. 6. La pubblicazione nelle gazzette ufficiali o nella
stampa del Paese dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della
spedizione all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve recare menzione
di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 7. Le amministrazioni
aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione. 8. Le spese di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad
una pagina della suddetta gazzetta, ossia deve risultare di 650 parole circa. Ciascun
numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il
modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si
riferiscono.
Articolo 18
1. Nelle procedure aperte, il termine di
ricezione delle offerte viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere
inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 2.
Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un
termine che sia sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle
offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso
inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara di appalto
se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio
alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di cui all'articolo 15,
paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al
modello che figura nell'allegato III A (preinformazione), sempreché tale avviso
indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di
bando di gara di cui all'allegato III B (procedure aperte) disponibili al momento della
sua pubblicazione. 3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati
d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai prestatori di servizi dalle
amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro
domanda. 4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici
almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte. 5. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni
complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 o
quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai
paragrafi 1 e 2 devono essere adeguatamente prorogati.
Articolo 19
1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di
partecipazione viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere inferiore a
trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Le
amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare
le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai
documenti complementari. Essa contiene almeno: a) se del caso l'indirizzo del servizio a
cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine
per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che
deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti; b) il termine di
ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le
lingue in cui devono essere redatte; c) gli estremi del bando di gara pubblicato; d)
l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni
verificabili fornite dal candidato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, oppure a
complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle
stabilite negli articoli 31 e 32; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non
figurano nel bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle
offerte, stabilito dalle amministrazioni, non può essere inferiore a quaranta giorni
dalla data di spedizione della lettera d'invito. 4. Il termine di ricezione delle offerte
previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni
aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, almeno
cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 15,
paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al
modello che figura nell'allegato III A (preinformazione), sempreché l'avviso indicativo
contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di avviso di cui
all'allegato III C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato III D
(procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione. 5. Le domande di
partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera,
telegramma, telescritto, telecopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono
essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al
paragrafo 1. 6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 7.
Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o
previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di
cui ai paragrafi 3 e 4 deve essere adeguatamente prorogato.
Articolo 20
1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile
rispettare i termini di cui all'articolo 19, le amministrazioni aggiudicatrici possono
stabilire i termini seguenti: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara; b)
un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.
2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul
capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 3. Le domande
di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i
canali più rapidi possibili. Quando vengono fatte mediante telegramma, telescritto,
telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima
della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.
Articolo 21
Le amministrazioni aggiudicatrici possono far
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernenti gli
appalti di servizi non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente
direttiva.
Articolo 22
Le modalità di redazione, invio, ricezione,
traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli
15, 16 e 17, nonché delle relazioni statistiche previste all'articolo 16, paragrafo 4 ed
all'articolo 39, e la nomenclatura prevista agli allegati I A e I B, nonché il
riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura
nell'ambito delle categorie di servizi elencati negli allegati precitati, possono essere
modificate secondo la procedura prevista all'articolo 40, paragrafo 3.
TITOLO VI
Capitolo 1 Norme comuni di partecipazione
Articolo 23
1. Gli appalti vengono aggiudicati in base ai
criteri stabiliti nel capitolo 3, tenuto conto dell'articolo 24, e dopo che l'idoneità
dei prestatori non esclusi a norma dell'articolo 29 sia stata verificata dalle
amministrazioni conformemente ai criteri di cui agli articoli 31 e 32. 2. Le offerte sono
presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri
possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che
consenta di garantire che: - ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla
sua valutazione; - sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro
valutazione; - se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al
più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata; - l'apertura delle offerte
abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
Articolo 24
1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione del
contratto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le
amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti
quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse. Le
amministrazioni precisano nel capitolato d'oneri le prescrizioni minime che le varianti
devono rispettare, nonché le modalità di presentazione. Esse indicano nel bando di gara
se sono ammesse varianti. Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di
una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche
definite facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni
tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 14, paragrafo 2,
o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 14, paragrafo
5, lettere a) e b). 2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del
paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perché configurerebbe, qualora fosse
accolta, un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi ai sensi della
presente direttiva.
Articolo 25
Nel capitolato d'oneri l'amministrazione può
richiedere all'offerente d'indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli
eventualmente intenda subappaltare a terzi. Detta indicazione lascia impregiudicata la
responsabilità del prestatore principale di servizi.
Articolo 26
1. Le offerte possono venir presentate da
raggruppamenti di prestatori di servizi. A tali raggruppamenti non può venir richiesto di
assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può
tuttavia venir richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato
aggiudicato l'appalto. 2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato
membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a svolgere la prestazione del servizio
di cui trattasi non possono venir respinti soltanto per il fatto che, a norma delle
disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero
dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. 3. Tuttavia, alle persone giuridiche
può essere richiesto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e
le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio
di cui trattasi.
Articolo 27
1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti
prescritti dagli articoli da 29 a 35, quelli che verranno invitati a presentare un'offerta
ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del
prestatore di servizi nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per
valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
2. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse
possono fissare il numero massimo e minimo di prestatori di servizi che intendono
invitare: in questo caso tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti
sono determinati in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il
numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti
prestatori di servizi. In ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte
deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. 3. Qualora le
amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalità
di cui all'articolo 11, paragrafo 2 il numero di candidati ammessi a negoziare non può
essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. 4.
Ogni Stato membro garantisce che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione,
inviti ai cittadini di altri Stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle
stesse condizioni applicate ai propri cittadini.
Articolo 28
1. L'amministrazione aggiudicatrice può
precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri
l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni
pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di
condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui
devono essere prestati i servizi, applicabili ai servizi oggetto dell'appalto. 2.
L'amministrazione che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli
offerenti o partecipanti ad una procedura di aggiudicazione degli appalti di indicare che
hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove
devono essere prestati i servizi. Questa disposizione non osta all'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 37 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.
Capitolo 2 Criteri di selezione
qualitativa
Articolo 29
Può venir escluso dalla partecipazione ad un
appalto qualunque prestatore di servizi il quale: a) sia in stato di fallimento, di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione
dell'attività commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da
una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali; b) sia oggetto di
procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione
controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile
previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali; c) sia stato condannato per un reato
relativo alla condotta professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in
giudicato; d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali,
provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione; e) non abbia adempiuto
obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformante alle
disposizioni legislative del Paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione;
f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del
Paese dell'amministrazione; g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le
informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo o non abbia fornito dette
informazioni. Quando l'amministrazione chiede al prestatore di servizi la prova che egli
non si trova in nessuna delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ovvero f),
essa accetta come prova sufficiente: - i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la
presentazione di un estratto dal "casellario giudiziario" o, in difetto, di un
documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa
del Paese d'origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione
di cui trattasi; - i casi di cui alle lettere e) ovvero f) un certificato rilasciato
dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora lo Stato membro
interessato non rilasci siffatti documenti o certificati, questi possono essere sostituiti
da una dichiarazione giurata resa dalla persona interessata davanti ad un'autorità
giudiziaria od amministrativa, un notaio o un competente organismo professionale o
commerciale nel Paese d'origine od in quello di provenienza. Gli Stati membri designano,
nel termine di cui all'articolo 44, le autorità e gli organismi competenti per il
rilascio dei documenti e certificati in questione e ne informano immediatamente gli altri
Stati membri e la Commissione.
Articolo 30
1. Se i candidati o offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare
organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine il servizio in questione,
l'autorità può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero
dell'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi. 2. Ad ogni candidato o offerente
può essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nel Paese
nel quale esso è stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al
paragrafo 3 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto
paragrafo. 3. I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti
dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente: - in Belgio, il
"Registre du commerce - Handelsregister" e gli "ordres professionnels -
Beroepsorden"; - in Danimarca, l' "Erhvers- og Selskabsstyrelsen"; - in
Germania, lo "Handelsregister", lo "Handwerksrolle" e il
"Vereinsregister"; - in Grecia, al prestatore di servizi può essere invitato a
produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio
dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale
vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il registro
professionale "Mhtrvo Melethtvn", nonché il "Mhtrvo Grafeivn
Meletvn"; - in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de
Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda"; - in Francia, il "Registre du
commerce" ed il "Répertoire des métiers"; - in Italia, il "Registro
della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" od il "Registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato" o il "Consiglio nazionale degli
ordini professionali"; - in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il
"Rôle de la Chambre des métiers"; - nei Paesi Bassi, lo
"Handelsregister"; - in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas
Colectivas"; - nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir
richiesto di fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of companies", o
dal "Registrar of Friendly Societies", ovvero, qualora esso non ottenga tale
certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto
giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è stabilito, in un
luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale; - in Austria, il
Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern; - in
Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret; - in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels-
eller forenings- registern.
Articolo 31
1. In linea di massima, la prova della capacità
finanziaria ed economica del prestatore di servizi può venir fornita mediante una o più
delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o prova di un'assicurazione
contro i rischi d'impresa; b) la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso,
qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del Paese nel
quale il prestatore di servizi è stabilito; c) una dichiarazione del fatturato globale
dell'impresa e del fatturato per i servizi cui si riferisce l'appalto, relativa ai tre
ultimi esercizi finanziari. 2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o
nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da
esse scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare. 3. Qualora per
giustificati motivi il prestatore di servizi non sia in grado di presentare le referenze
richieste dall'amministrazione, è ammesso a provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'amministrazione stessa ritenga
appropriato.
Articolo 32
1. La capacità dei prestatori ad eseguire
servizi può venir valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza,
efficienza, esperienza ed affidabilità. 2. La prova della capacità tecnica dei
prestatori di servizi può venir fornita mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda
della natura, della quantità e dello scopo dei servizi da prestare: a) l'indicazione dei
titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa
ed in particolare della o delle persone responsabili della prestazione dei servizi; b) la
presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi: - nel caso di servizi prestati ad amministrazioni, tale prova deve assumere la
forma di certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente; - nel caso di
servizi prestati a privati, l'effettiva prestazione va certificata dall'acquirente ovvero,
in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi; c)
l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi
facciano o non facciano direttamente capo al prestatore di servizi, e in particolare di
quelli responsabili per il controllo della qualità; d) una dichiarazione relativa al
numero medio annuo di dipendenti del prestatore di servizi ed al numero di dirigenti
impiegati negli ultimi tre anni; e) una dichiarazione relativa agli strumenti, al
materiale od alle apparecchiature tecniche di cui il prestatore di servizi dispone per
prestare i servizi in questione; f) una descrizione delle misure prese dal prestatore di
servizi per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone; g)
qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano
richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione o per
suo conto da un organismo ufficiale competente del Paese in cui il prestatore di servizi
è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità tecniche del
prestatore di servizi e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone a fini di
studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualità; h)
l'indicazione della quota del contratto che il prestatore di servizi intende eventualmente
subappaltare. 3. L'amministrazione precisa, nel bando di gara o nell'invito a presentare
offerte, quali sono le referenze da presentare. 4. Le informazioni di cui all'articolo 31
ed ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono limitarsi all'oggetto dell'appalto.
Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei prestatori di
servizi per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
Articolo 33
Qualora richiedano la presentazione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del
prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le
amministrazioni fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla
pertinente serie di norme europee EN 29.000 e certificati da organismi conformi alla serie
di norme europee EN 45.000. Le amministrazioni riconoscono i certificati equivalenti
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre
prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nel caso dei
prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la
possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.
Articolo 34
Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da
29 e 32, le amministrazioni possono invitare i prestatori di servizi a integrare o
chiarire i certificati ed i documenti presentati.
Articolo 35
1. Gli Stati membri che dispongano di elenchi
ufficiali di prestatori di servizi riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni
dell'articolo 29, lettere da a) a d) e g) e degli articoli da 30 a 32. 2. I prestatori di
servizi iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare
all'amministrazione un certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente autorità.
Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la
classificazione attribuita nello stesso. 3. L'iscrizione di un prestatore di servizi in un
elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le
amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione d'idoneità alla prestazione di
servizi, corrispondente alla classificazione di un prestatore di servizi soltanto rispetto
all'articolo 29, lettere da a) a d) e g), nonché all'articolo 30, all'articolo 31,
lettere b) e c) e all'articolo 32, lettera a). I dati risultanti dall'iscrizione in un
elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento
dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi prestatore di servizi iscritto può
essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta venga proposto un appalto. Le
amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni precedenti soltanto ai
prestatori di servizi stabiliti nello Stato membro che tiene l'elenco ufficiale di cui
trattasi. 4. Per l'eventuale iscrizione dei prestatori di servizi degli altri Stati membri
in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle
richieste ai prestatori di servizi nazionali né, in ogni caso, prove e dichiarazioni
diverse da quelle previste dagli articoli da 29 a 33. 5. Gli Stati membri che dispongono
di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare agli altri Stati membri l'indirizzo
dell'organismo presso il quale le domande d'iscrizione possono essere presentate.
Capitolo 3 Criteri di aggiudicazione per
gli appalti
Articolo 36
1. Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative nazionali riguardanti la remunerazione di particolari
servizi, i criteri sui quali l'amministrazione si fonda per l'aggiudicazione degli appalti
sono: a) qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo
economico, vari criteri relativi all'appalto quali ad esempio qualità, merito tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, assistenza tecnica e servizio post vendita, data
della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, prezzo; b) unicamente il prezzo
più basso. 2. Qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il
profilo economico, le amministrazioni enunciano, nel capitolato d'oneri o nel bando di
gara, i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente
nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.
Articolo 37
Se, per un determinato appalto, talune offerte
presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione,
prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa
considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le
spiegazioni ricevute. L'amministrazione può prendere in considerazione giustificazioni
riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche
adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio proposto dall'offerente. Se i
documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso,
l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte
ritenute troppo basse.
TITOLO VII Disposizioni finali
Articolo 38
Il calcolo dei termini è compiuto conformemente
al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce
le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini.
Articolo 38-bis
Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti
pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle
loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in
applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati
multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo". A tal fine
gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti
pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo.
Articolo 39
1. Al fine di consentire la valutazione dei
risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla
Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre
il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di
servizi stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente. 2. Tale
prospetto indica almeno: a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano
nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE: - il valore globale stimato degli appalti
aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia; - il numero e il valore
degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia,
distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla
nomenclatura di cui all'allegato I e la nazionalità del prestatore di servizi cui
l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la
suddivisione prevista dall'articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti
attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi; b) nel caso di tutte le altre
amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore
degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di
amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di
servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato I e la nazionalità del prestatore
di servizi cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate,
secondo la suddivisione prevista dall'articolo 11, precisando il numero e il valore degli
appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi; c) nel caso delle
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il
numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle
deroghe all'accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la
presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di
amministrazioni in base alle deroghe all'accordo; d) qualsiasi altra informazione
statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, che si
riveli necessaria in base all'accordo. I prospetti statistici richiesti a norma del
presente paragrafo non comprendono le informazioni relative agli appalti di cui siano
oggetto i servizi appartenenti alla categoria 8 dell'allegato I A, i servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC
sono 7524, 7525 e 7526, o i servizi di cui all'allegato I B, purché il loro valore
stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 200.000 ECU. 3. La Commissione determina,
secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, la natura delle informazioni
statistiche richieste dalla presente direttiva.
Articolo 40
1. La Commissione è assistita dal Comitato
consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio.
2. Per quanto riguarda l'appalto di servizi di telecomunicazione che rientrino nella
categoria 5 dell'allegato 1 A, la Commissione è assistita altresì dal Comitato
consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni istituito dalla direttiva
90/531/CEE. 3. Nei casi per i quali è prevista l'applicazione della procedura stabilita
dal presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato il
progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere in merito a tale
progetto, entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della
questione, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre
ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che figuri a verbale la posizione da esso
assunta. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal
Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere. 4. Su iniziativa
della Commissione o a richiesta di uno Stato membro i comitati di cui ai paragrafi 1 e 2
esaminano ogni eventuale questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.
Articolo 41
(giurisprudenza) All'articolo 1 della direttiva
89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, il paragrafo 1
è sostituito dal testo seguente:
"1. Gli Stati membri prendono i
provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e
92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto
di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni
previste negli articoli seguenti, in particolare nell'articolo 2, paragrafo 7, qualora
violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo
recepiscono".
Articolo 42
1. All'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva
77/62/CEE, modificata dalla direttiva 88/295/CEE, la lettera c) è sostituita dal testo
seguente: "c) il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata
dall'accordo GATT, espressa in ECU, sono di norma riveduti ogni due anni con effetto al
1° gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei
valori giornalieri di tali monete, espressa in ECU, e dell'ECU espresso in DSP, durante i
24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha
effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee nei primi giorni di novembre" .
2. All'articolo 4 bis della direttiva 71/305/CEE,
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: "2. a) il controvalore del limite in
monete nazionali è, di norma, riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1992. Il
calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero delle monete
nazionali espressa in ECU, durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di
agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre.
b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è riesaminato, su proposta della
Commissione, dal Comitato consultivo degli appalti pubblici, in linea di massima, due anni
dopo la sua prima utilizzazione".
Articolo 43
Entro e non oltre tre anni a decorrere dal
termine assegnato agli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva la Commissione
agendo in stretta collaborazione con i comitati di cui all'articolo 40, paragrafi 1 e 2
riesamina l'applicazione della direttiva stessa, inclusi i suoi effetti sulla prestazione
dei servizi elencati nell'allegato I A e le disposizioni relative alle norme tecniche.
Essa valuta in particolare le prospettive per la piena applicazione della direttiva alla
prestazione degli altri servizi elencati nell'allegato I B, nonché gli effetti dei
servizi forniti mediante risorse proprie sull'apertura effettiva dei relativi mercati, e
formula le proposte necessarie per modificare la presente direttiva di conseguenza.
Articolo 44
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la
Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione i testi delle
fondamentali disposizioni di diritto interno adottate per attuare la presente direttiva.
Articolo 45
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992.
Per il consiglio il presidente Vitor Martins
Allegato I A
Servizi a norma dell'articolo 8
CategoriaDenominazioneNumero di riferimento della CPC1.Servizi di manutenzione e
riparazione6112, 6122, 633, 8862.Servizi di trasporto terrestre [1], inclusi i servizi con
furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta712 (salvo
71235), 7512, 873043.Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il
trasporto di posta73 (salvo 7321)4.Trasporto di posta per via terrestre [1], e aerea71235,
73215.Servizi di telecomunicazione [2]7526.Servizi finanziari a) servizi assicurativi b)
servizi bancari e finanziari [3]ex 81 812, 8147.Servizi informatici ed affini848.Servizi
di R & S [4]859.Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri
contabili86210.Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione
pubblica86411.Servizi di consulenza gestionale a affini [5]865, 86612.Servizi attinenti
all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed
alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di
sperimentazione tecnica ed analisi86713.Servizi pubblicitari87114.Servizi di pulizia degli
edifici e di gestione delle proprietà immobiliari874 da 82201 a 8220615.Servizi di
editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto8844216.Eliminazione di scarichi di
fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi94 ------- [1] Esclusi i servizi di
trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18. [2] Esclusi i servizi di
telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso senza trasmissione di
parola, nonché i servizi di trasmissione via satellite. [3] Ad esclusione dei contratti
dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da
banche centrali. [4] Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi
da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio
della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente
retribuita da dette amministrazioni. [5] Esclusi i servizi di arbitrato e di
conciliazione.
Allegato I B
Servizi a norma dell'articolo 9 Categoria
Denominazione Numero di riferimento della CPC17.Servizi alberghieri e di
ristorazione6418.Servizi di trasporto per ferrovia71119.Servizi di trasporto per via
d'acqua7220.Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti7421.Servizi
legali86122.Servizi di collocamento e reperimento di personale87223.Servizi di
investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati873 (salvo
87304)24.Servizi relativi all'istruzione, anche professionale9225.Servizi sanitari e
sociali9326.Servizi ricreativi, culturali e sportivi9627.Altri servizi
Allegato II
Definizione di alcune specifiche tecniche
Ai fini della presente direttiva i termini
indicati più avanti sono definiti nel modo seguente: 1. "specifiche tecniche":
l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato
d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un
prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il
materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono
destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i
livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti
applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia
della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova,
l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono altresì le regole
riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di
collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di
costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice
è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione
all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono; 2. "norme": le
specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate
da un ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e continua;
3. "norme europee": le norme approvate dal Comitato europeo per la
standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC)
in quanto "norme europee (EN)" ovvero "documenti d'armonizzazione
(HD)" in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall'istituto
europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI - European Telecommunication Standards
Institute) in quanto "norme europee per le telecomunicazioni (ETS)"; 4.
"omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità
all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la
realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso
e di determinate condizioni d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è
rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo Stato membro; 5.
"specifiche tecniche comuni": le specifiche tecniche stabilite conformemente ad
una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantirne un'applicazione conforme in
tutti gli Stati membri, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; 6.
"requisiti essenziali": i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e
determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare.
Allegato III
Modelli di bandi di gara e avvisi di appalti
pubblici di servizi
A. Preinformazione
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice e, qualora non coincidano
con i primi, del servizio al quale possono essere richieste informazioni aggiuntive. 2.
Appalti complessivi che si intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di
cui all'allegato I A. 3. Data provvisoria dell'avvio delle procedure d'aggiudicazione per
ogni categoria. 4. Altre informazioni. 5. Data d'invio dell'avviso. 6. Data di ricevimento
dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
7. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione
dell'accordo.
B. Procedure aperte
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. Categorie di servizio
e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese
eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i
quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di
un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare
di appalto per i servizi da aggiudicare. 3. Luogo della prestazione. 4. a) Eventuale
indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare
professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative. b)
Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa. c)
Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per
una parte dei servizi in questione. 6. Eventuale divieto di varianti. 7. Termine ultimo
per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine
ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 8. a) Denominazione e indirizzo del
servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso. b) Eventualmente, termine
ultimo per la richiesta di tali documenti. c) Eventualmente, costo e modalità di
pagamento delle somme pagabili per tali documenti. 9. a) Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. b) Indirizzo al quale devono essere inviate. c) Lingua o lingue nelle quali
devono essere redatte. 10. a) Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle
offerte. b) Data, ora e luogo dell'apertura. 11. Eventualmente, cauzioni e altre forme di
garanzia richieste. 12. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni in materia. 13. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di prestatori di servizi ai quali sia aggiudicato l'appalto. 14.
Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e
formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico
che devono soddisfare. 15. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria
offerta. 16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro
classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi da quelli del prezzo più
basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri. 17. Altre
informazioni. 18. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 19.
Data d'invio del bando. 20. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 21. Eventuale indicazione del fatto che
l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
C. Procedure ristrette
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categorie di servizio e descrizione.
Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni
per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario entro il quale tali
opzioni possono essere esercitate. Nel caso di contratti regolari o di contratti destinati
ad essere rinnovati entro un determinato periodo, eventualmente anche una stima del
calendario delle successive gare di appalto per i servizi da aggiudicare. 3. Luogo della
prestazione. 4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia
riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative. b) Riferimenti alle disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative in causa. c) Menzione di un eventuale obbligo per le
persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio. 5. Eventuale indicazione della facoltà per i
prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6.
Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un
minimo - che saranno invitati a presentare offerte. 7. Eventuale divieto di varianti. 8.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto
possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 9. Eventuale forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia
aggiudicato l'appalto. 10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura
accelerata. b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. c)
Indirizzo al quale vanno inviate. d) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 11.
Termine ultimo entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte. 12.
Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste. 13. Informazioni relative
alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per
valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare. 14.
Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine
di importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte.
15. Altre informazioni. 16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata
pubblicazione. 17. Data d'invio del bando. 18. Data di ricevimento del bando da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 19. Eventuale
indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.
D. Procedure negoziate
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. Categoria del
servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi forniti comprese
eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario entro il
quale tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di
un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare
d'appalto per i servizi da aggiudicare. 3. Luogo della prestazione. 4. a) Eventuale
indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare
professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. b)
Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in causa. c)
Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per
una parte dei servizi in questione. 6. Numero previsto dei prestatori di servizi -
eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che saranno invitati a presentare
offerte. 7. Eventuale divieto di varianti. 8. Termine ultimo per il completamento del
servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
prestazione del servizio. 9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 10. a)
Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata. b) Termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione. c) Indirizzo al quale vanno inviate. d)
Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme
di garanzia richieste. 12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi,
nonché informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di carattere
economico e tecnico che devono soddisfare. 13. Eventualmente, nomi ed indirizzi dei
prestatori di servizi già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice. 14. Altre
informazioni. 15. Data d'invio del bando. 16. Data di ricevimento del bando da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 17. Data o date delle
precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 18.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione
dell'accordo.
E. Appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice. 2. Procedure di aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura
negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a
tale procedura (articolo 11, paragrafo 3). 3. Categoria del servizio e descrizione. Numero
di riferimento CPC. Quantità di servizi aggiudicati. 4. Data di aggiudicazione
dell'appalto. 5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 6. Numero di offerte ricevute. 7.
Nome e indirizzo del o dei prestatori di servizi. 8. Prezzo o gamma dei prezzi
(minimo/massimo) pagati. 9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato
l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale
aggiudicazione. 10. Eventualmente, valore e quota del contratto che possono essere
subappaltati a terzi. 11. Altre informazioni. 12. Data di pubblicazione del bando di gara
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 13. Data di invio dell'avviso. 14. Data
di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee. 15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato I B,
accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 16,
paragrafo 3).
Allegato IV
A. Bandi di concorso di progettazione
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir
richiesti i documenti del caso. 2. Descrizione del progetto. 3. Natura del concorso:
aperto o ristretto. 4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione
dei progetti. 5. Nel caso di concorsi ristretti: a) numero previsto di partecipanti; b) se
del caso, nomi dei partecipanti già selezionati; c) criteri che verranno applicati alla
selezione dei partecipanti; d) termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione. 6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad
una particolare professione. 7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei
progetti. 8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati. 9. Indicazione del
fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per l'amministrazione. 10. Se del
caso, numero e valore dei premi in palio. 11. Se del caso, indicazione particolareggiata
degli importi pagabili a tutti i partecipanti. 12. Indicazione del fatto che i concorrenti
premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari.
13. Altre informazioni. 14. Data d'invio dell'avviso. 15. Data di ricevimento dell'avviso
da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
B. Risultati dei concorsi di progettazione
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Descrizione del progetto. 3. Numero
totale dei partecipanti. 4. Numero dei partecipanti esteri. 5. Vincitori del concorso. 6.
Se del caso, premi assegnati. 7. Altre informazioni. 8. Riferimento del bando di concorso
di progettazione. 9. Data d'invio dell'avviso. 10. Data di ricevimento dell'avviso da
parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
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