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(www.infoappalti.it) - Normativa Appalti - ANAC - Whistleblowers - Indicazioni per la miglior gestione delle  segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell’interesse  dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

19 settembre 2018 - L’articolo  1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto significative novità alla  precedente disciplina normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che  segnalano illeciti o irregolarità commessi nell’ambito della amministrazione di  appartenenza, finalizzate a rafforzarne l’efficacia.
La  normativa riconosce nuovi e più incisivi poteri in materia all’Autorità  nazionale anticorruzione.
L’impegno  del legislatore di rafforzare l’efficacia della presente misura di prevenzione  della corruzione e quello dell’Anac di dare celere ed efficace applicazione  alla disciplina legislativa sarebbe tuttavia compromesso senza la proficua  collaborazione sia dei segnalanti - chiamati a sollecitare, con il potere di  impulso che la legge riconosce loro, l’intervento dell’Autorità a tutela  dell’integrità della amministrazione pubblica - sia delle amministrazioni  pubbliche e degli enti di cui al comma 2, dell’art. 54-bis.

I.  Indicazioni ai segnalanti

1. Ai fini di assicurare l’efficacia dell’istituto,  l’ANAC, da parte propria, conformemente alla disposizione di cui al comma 5,  dell’art. 54-bis, utilizza un  protocollo di crittografia che garantisce una rafforzata tutela della riservatezza  dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della  documentazione allegata. Essa consente al segnalante di dialogare in modo  spersonalizzato e rapido con l’Autorità e alla Autorità medesima di svolgere un  costante monitoraggio sul processo di gestione della segnalazione, nonché di  esercitare in modo più efficace i poteri che il legislatore le riconosce.

2. Per le ragioni sopra indicate si suggerisce al  segnalante l’utilizzo del modulo presente sulla piattaforma informatica, la  quale assicura priorità alla trattazione delle segnalazioni oltre ad una  maggiore riservatezza.
A tale  ultimo riguardo, in caso di segnalazioni cartacee inviate mediante posta o  consegnate brevi manu all’ufficio  protocollo dell’Autorità, si suggerisce di indicare sul plico la specifica locuzione  “Riservato – Whistleblowing” o altre  analoghe. Le segnalazioni prive di detta locuzione potrebbero non essere  protocollate nel registro riservato predisposto dall’Anac: ne conseguirebbe, in  tal caso, l’impossibilità di catalogarle e istruirle come segnalazioni ai sensi  dell’art. 54-bis.
Si  ricorda che non possono essere prese in considerazione, alla luce delle tutele  predisposte dall’art. 54-bis, le segnalazioni  prive degli elementi ritenuti essenziali, quali, l’identità del segnalante, la sua  qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione  dei fatti, quelle accompagnate da una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati  o corredate da documentazione non appropriata o inconferente.
Ugualmente accade per le segnalazioni contraddistinte da manifesta mancanza di interesse  all’integrità della pubblica amministrazione (come da art. 1, co. 1, l.  179/2017), estranee alla sfera di competenza dell’Autorità (come da Comunicato  del Presidente del 27 aprile 2017), connotate, dunque, da manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di  fatto idonei a giustificare accertamenti, manifesta insussistenza dei  presupposti di legge per l’applicazione della sanzione, finalità palesemente  emulativa.

4. L’Autorità auspica che il  segnalante, nel proprio interesse, voglia tenere l’Autorità costantemente  aggiornata in merito all’evoluzione della vicenda segnalata, soprattutto  quando quest’ultima non sia più connotata dal carattere di attualità (cessazione  delle misure organizzative discriminatorie, annullamento in autotutela di bandi  di gara illegittimi, ecc.).
Al fine  di garantire l’attualità della segnalazione si suggerisce, altresì, al  segnalante, di presentare nuovamente le segnalazioni anteriori alla data di  entrata in vigore della legge n. 179/2018 (29 dicembre 2017), e di farlo soltanto  se esse corrispondono ai presupposti applicativi della novellata disposizione  di cui all’art. 54-bis e permanga l’interesse  a segnalare.
Le comunicazioni  aventi ad oggetto misure ritenute ritorsive, pervenute all’Anac prima del 29  dicembre 2017, saranno trattate solo nel caso in cui dette misure siano state  reiterate e comunicate all’Autorità dopo l’entrata in vigore del nuovo quadro  normativo. Anac non ha competenza in ordine agli atti ritorsivi adottati prima  della modifica normativa dell’istituto del whistleblowing.
Alla  luce di quanto precede, si comunica che l’Autorità, a far data dalla  pubblicazione del presente Comunicato sul sito istituzionale, intende  archiviate le comunicazioni pregresse non reiterate nei termini sopra evidenziati  e le segnalazioni che abbiano perso il carattere di attualità.

II. Indicazioni  alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all’art. 54-bis, co. 2, d.lgs. 165/2001

Un rapido ed  efficace intervento dell’Autorità sugli illeciti o irregolarità rilevate dai segnalanti  è assicurato anche dalla collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli  enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 54-bis.
Nel più  ampio spirito di collaborazione tra l’Anac e i soggetti coinvolti nell’applicazione  dell’istituto, a essi si richiede, quindi, di:

1. fornire un sollecito riscontro, con chiarezza e  completezza, alle richieste dell’Autorità in merito a notizie, informazioni,  atti e documenti utili alla gestione della segnalazione;

2. adempiere all’obbligo previsto dalla normativa in  materia di trasparenza concernente l’aggiornamento dei dati relativi al  nominativo del RPCT (e alla sua PEC) nella sezione “Amministrazione  Trasparente”, tenuto conto che l’interlocutore principale dell’Autorità  nell’ambito di ciascuna pubblica amministrazione o ente è il suo RPCT.

Fonte: ANAC

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