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Pubblicità degli Appalti: La PA è obbligata a pubblicare un avviso anche nelle procedure negoziate

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 518 del 21 gennaio 2019 ha affermato che in una procedura negoziata sotto i 150 mila euro deve essere sempre svolta l'indagine di mercato e non è sufficiente invitare soggetti già invitati da altra stazione appaltante

4 febbraio 2019 - Il Consiglio di Stato osserva, anzitutto, che la legittimazione non può essere negata a chi, pur non avendo presentato domanda e addirittura non essendo stato invitato, lamenta che sia stata omessa la pubblicità necessaria ad individuare gli operatori da invitare e, prima ancora, a permettere agli interessati di manifestare il proprio interesse.
Rendere pubblica la volontà di affidare una commessa è obbligatorio anche nei piccoli appalti affidati senza una gara formale, ma con una procedura negoziata tra poche imprese invitate a presentare un’offerta.
Limitarsi a pubblicare un avviso sugli operatori invitati, successivo alla fase della loro selezione, non basta. Le stazioni appaltanti devono adeguarsi a quanto previsto alle linee guida Anac n. 4 sugli affidamenti
sottosoglia che impongono di rendere pubblica «l’attività di esplorazione del mercato», pubblicando perlomeno un avviso sul proprio sito Internet.
L’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 consente la procedura semplificata nel caso di affidamento di contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore a 150.000,00, “mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (…) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;”.
Riguardo allo svolgimento di detta consultazione degli operatori economici, le Linee Guida ANAC n. 4/2018, precisano che “la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità …

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