Disegno di legge delega per la riforma degli appalti
Disegno di legge, recante delega al Governo
per la semplificazione, la razionalizzazione, il
riordino, il coordinamento e l’integrazione della
normativa in materia di contratti pubblici, approvato
dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 28 febbraio
2019.
Art. 1
Principi e criteri direttivi
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni in materia dei contratti pubblici, nel
rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, anche al fine di
coordinare le predette disposizioni con la legge 7
agosto 1990, n. 241 e con il codice civile, adottando un
nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero
modificandoli per quanto necessario.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale
il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di
recepimento e attuazione della normativa europea,
apportando le opportune modifiche volte a garantire o
migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa;
b) indicare esplicitamente le norme da abrogare,
fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile;
c) restituire alle disposizioni semplicità e
chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni
dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi
e delle parole, privilegiando, ove possibile, una
disciplina per principi e indicando nella rubrica di
ciascun articolo il corrispondente articolo delle
direttive europee cui è data attuazione;
d) assicurare l’efficienza e la tempestività delle
procedure di programmazione, di affidamento, di
gestione, e di esecuzione degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere
certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche,
compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del paese, nonché di esecuzione dei
servizi e delle forniture, limitando i livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle
direttive europee;
e) eliminare i rinvii a strumenti di normazione
secondaria diversi da quelli di cui al comma 7, fatta
salva l’osservanza dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per ambiti specifici o
tecnici o che necessitano di periodica revisione;
f) prevedere discipline opportunamente differenziate
applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, nonché ai contratti da svolgersi fuori
dall’Unione europea, ispirate alla massima
semplificazione e rapidità, e una disciplina specifica
per i contratti attivi;
g) promuovere la discrezionalità e la responsabilità
delle stazioni appaltanti, anche nell’ottica di
assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle
procedure di scelta del contraente, fornendo alle
medesime stazioni appaltanti misure e strumenti di
supporto attraverso il potenziamento dell’attività di
vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti
autorità amministrative indipendenti nonché delle altre
amministrazioni pubbliche;
h) razionalizzare i metodi di risoluzione delle
controversie, anche alternativi ai rimedi
giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione
degli atti delle procedure di affidamento;
i) rafforzare la certezza e la prevedibilità delle
decisioni delle stazioni appaltanti nell’applicazione
della disciplina attraverso atti interpretativi
dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di natura
non regolamentare e non vincolante, volti a chiarire la
portata e le ricadute organizzative degli adempimenti
stabiliti dai decreti di cui al comma 1;
l) rafforzare la vigilanza collaborativa e l’attività
consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti
o degli operatori economici;
m) riordinare e riorganizzare l’attuale disciplina
concernente le centrali di committenza e i soggetti
aggregatori, con riferimento agli obblighi e alle
facoltà inerenti al ricorso agli strumenti di acquisto e
negoziazione messi a disposizione dagli stessi e
provvedere all’introduzione di strumenti di controllo
sul rispetto della disciplina in materia di
razionalizzazione della spesa per gli acquisti delle
pubbliche amministrazioni;
n) promuovere lo sviluppo di forme di acquisto di
beni, servizi e lavori gestite attraverso i sistemi
informatici di negoziazione, anche in modalità ASP (Application
Service Provider) messi a disposizione da Consip Spa e
dai soggetti aggregatori;
o) eliminare i livelli di regolazione superiori a
quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa
europea, salvo che la loro perdurante necessità sia
motivata dall’analisi di impatto della regolamentazione
(AIR) dei relativi decreti legislativi;
p) prevedere l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e
accessibili le informazioni, i dati da fornire e la
relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e
semplificando il linguaggio, nonché adottando moduli
unificati e standardizzati che definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i
contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;
q) assicurare, per tipologie omogenee di
procedimento, l’uniformità delle modalità di
presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e
delle istanze degli interessati, nonché le modalità di
svolgimento della procedura;
r) armonizzare, semplificare e razionalizzare la
disciplina dei controlli, ad eccezione di quelli
fiscali, sulle imprese e i professionisti, prevedendo
che:
1) le attività di controllo siano svolte in modo da
recare il minore intralcio possibile al normale
esercizio delle attività, tenendo conto dell’esito delle
verifiche e delle ispezioni già effettuate;
2) sia esclusa la possibilità di reiterare controlli
finalizzati alla verifica del rispetto di obblighi
identici o di carattere equivalente, individuando
modalità di coordinamento obbligatorio tra le diverse
amministrazioni competenti per materia;
3) le modalità di controllo e i connessi adempimenti
amministrativi siano differenziati in base alla
tipologia di attività svolta, alle sue caratteristiche,
nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
4) sia assicurata la collaborazione con i soggetti
controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di
irregolarità;
s) prevedere l’obbligo, per le pubbliche
amministrazioni, di procedere al monitoraggio e al
controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi
di conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza, anche al fine di permettere:
1) l’immediata verifica dell’efficacia, anche in
termini di risultati ottenuti, delle soluzioni
organizzative adottate e la rilevazione di eventuali
anomalie;
2) la confrontabilità dei risultati organizzativi da
parte delle diverse amministrazioni operanti sul
territorio con le stesse competenze, attraverso la
pubblicazione sui siti istituzionali di ciascuna
amministrazione delle informazioni relative ai tempi di
conclusione dei procedimenti;
3) l’adozione di misure di intervento, anche di tipo
reputazionale, risarcitorio e, se del caso,
disciplinare, in relazione al numero di procedimenti
conclusi e al rispetto dei tempi previsti;
t) semplificare e accelerare le procedure di spesa e
contabili nel rispetto dei principi e delle regole
stabiliti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196,
eliminando gli adempimenti meramente formali e favorendo
la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, ferma restando la verifica sulla
sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie;
u) prevedere, nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali, che ogni dato
o informazione necessaria alla pubblica amministrazione
sia fornita una sola volta da parte di cittadini e
imprese e che, in seguito, il dato possa essere
richiesto da ciascuna amministrazione soltanto a quella
che lo abbia già acquisito, anche attraverso una
gestione uniforme delle banche dati pubbliche secondo
criteri che ne assicurino la sicurezza,
l’interoperabilità e l’accessibilità al fine di renderle
funzionali alle esigenze dell’utenza e delle pubbliche
amministrazioni;
v) prevedere che, per gli atti normativi di
iniziativa governativa, il costo derivante
dall’introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli
informativi e amministrativi ed esclusi quelli che
costituiscono livelli minimi per l’attuazione della
regolazione europea, qualora non compensato con una
riduzione stimata di oneri di pari valore, sia
qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile
e individuare la metodologia per la quantificazione
degli oneri stessi, inclusi quelli fiscalmente
detraibili;
z) diffondere la cultura digitale e favorire la
partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti
amministrativi innanzitutto attraverso dispositivi
mobili, nel rispetto della disciplina in materia di
tutela dei dati personali e tenendo conto delle esigenze
di sicurezza cibernetica, individuando azioni di
divulgazione e educazione all’utilizzo dei servizi
digitali pubblici e privati e incentivando le
amministrazioni pubbliche a utilizzare tecniche di
gestione di progetto per lo sviluppo di progetti di
digitalizzazione e innovazione.
I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, per gli affari
europei, dell’interno, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per i beni e le attività culturali, dell’economia e
delle finanze e della difesa. Sugli schemi di decreti
legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza
Unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il
Governo può comunque procedere. Gli schemi sono
trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. Se il termine previsto per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari
cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto per l’esercizio della delega o
successivamente, la scadenza medesima è prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente
i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i
decreti possono comunque essere adottati.
Sugli schemi è acquisito, oltre ai pareri di cui
comma 3, il parere dell’ANAC, da rendere nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo può comunque procedere.
I decreti di cui al comma 1, emanati nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere
m) e n), sono adottati anche su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze. I decreti di cui al
medesimo comma 1, emanati nel rispetto della direttiva
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, sono adottati anche su proposta del
Ministro della difesa.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive, nel
rispetto della procedura e dei princìpi e criteri
direttivi di cui al presente articolo.
Il Governo, entro due anni dall’entrata in vigore
della presente legge, con uno o più regolamenti da
emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, detta la disciplina
esecutiva e attuativa dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto delle finalità e dei principi di
cui alla presente legge, in relazione ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di
amministrazioni ed enti statali, nonché, in relazione ai
contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato per quanto attiene alle materie della tutela
della concorrenza e dell’ordinamento civile e ad ogni
altra materia riservata alla competenza esclusiva
statale. In attuazione delle disposizioni di cui al
primo periodo e con le modalità ivi previste, è adottato
un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva
ed attuativa in particolare nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del
procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e
verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli
esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione
delle offerte;
e) categorie di opere generali e specializzate;
f) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni
e penali;
h) collaudo e verifica di conformità;
i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
l) affidamento dei contratti di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato, formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici;
m) requisiti degli operatori economici per
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
n) lavori riguardanti i beni culturali.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione della delega recata dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. A tale fine, agli
adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui
all’articolo 1, comma 1, le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In
conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al proprio interno, i medesimi
decreti legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie. |