APPALTI E GARE
Nuovo codice degli appalti, le novità del
decreto sui contratti
17
dicembre 2022 -
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in
esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti
pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Il Presidente Meloni, dando inizio all’esame del provvedimento, ha espresso i
ringraziamenti del Governo al Consiglio di Stato per il grande lavoro svolto,
che ha contribuito al raggiungimento di un importante risultato.
Il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli:
il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del
Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con
la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto
dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della
fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica
amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Di seguito alcune tra le principali innovazioni introdotte.
Digitalizzazione
La digitalizzazione diventa un vero e proprio “motore” per modernizzare tutto il
sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. Si
definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui
pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel
fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità
nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento
digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei
contratti pubblici.
Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli
atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce espressamente a
tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei
limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso
civico generalizzato.
Programmazione di
infrastrutture prioritarie
È impresso un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere
prioritarie. Si prevede l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie
direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto
tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione;
l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un
comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; un
meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi
mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.
Appalto integrato
Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i
divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come
oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un
progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti
per opere di manutenzione ordinaria.
Procedure sotto la
soglia europea
Si adottano stabilmente le soglie previste per l’affidamento diretto e per le
procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19”
(decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Sono previste eccezioni, con applicazione
delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l’affidamento dei
contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Si stabilisce il
principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato
procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del
contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono
esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.
General contractor
Si reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio
Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un
risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche
previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato
ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. È da
sottolineare che l’attività anche di matrice pubblicistica da parte del
contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente
di riconoscere nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative
della collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati
nello svolgimento di attività d’interesse generale.
Partenariato
pubblico-privato
Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione
degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di
partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore
dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il
promotore.
Settori speciali
Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i
cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi
pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le
norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad
altre parti del Codice.
Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle
imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi.
Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le
dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente
suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.
Subappalto
Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e
alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione
discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.
Concessioni
Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a
terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e
delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti,
gas, luce).
Revisione dei prezzi
È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al
verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento,
con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior
costo.
Esecuzione
Sul versante dell’esecuzione, si prevede la facoltà per l’appaltatore di
richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della
cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di
avanzamento.
In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo
l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà
essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa
autorizzazione del giudice delegato.
Governance,
contenzioso e giurisdizione
Allo scopo di fugare la cosiddetta “paura della firma”, è stabilito che, ai fini
della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione
o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali
prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio
contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e
sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso
l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.
In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che
il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa
proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che,
con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara
illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai
“contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.
Entrata in vigore
Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile
2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a
tutti i procedimenti già in corso.
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