APPALTI E GARE
La legge di conversione n. 56 del 29
aprile 2024 interviene nuovamente sulla disciplina degli
appalti
4 maggio 2024 -
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo
recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza». Si tratta del cosiddetto Decreto PNRR 4 che
interviene anche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e
di regolarità dei rapporti di lavoro.
Sulle previsioni in materia di lavoro
inserite nel D.l. n. 19/2024, in sede di conversione sono
intervenute le seguenti modifiche:
-
in materia
di trattamento del personale impiegato nell’appalto di
opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo
di corrispondere un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello previsto dal
contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato
dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (il testo originario del Decreto faceva
riferimento a quello maggiormente applicato) applicato
nel settore e per la zona strettamente connessi con
l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
-
in materia
di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi
che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili, è
previsto che la patente possa essere estesa ad altri
ambiti di attività individuati con decreto di questo
Dicastero, sentite le organizzazioni sindacali dei
datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative. Restano esclusi dall’obbligo del
possesso della patente i soggetti che eseguono mere
forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli
in possesso di un documento equivalente di un altro
Stato e le imprese in possesso dell’attestato di
qualificazione SOA. Un decreto di questo Ministero
(sentito l’INL) individuerà le modalità di presentazione
della domanda, i contenuti informativi della patente,
presupposti e procedimento per l’adozione del
provvedimento di sospensione della patente,
l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti
ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le
modalità di recupero dei crediti decurtati. La patente
avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà
consentito operare con una dotazione inferiore a 15
crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di
appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i
lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del
contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di
sospensione della patente da parte di INL). Il punteggio
della patente è decurtato in caso di provvedimenti
definitivi (sentenze passate in giudicato e
ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative
divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di
lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei
confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle
misure indicati nell’allegato della legge;
-
aumentato al
20% della retribuzione lorda annua la quota parte degli
introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori
irrogati in sede di vigilanza da poter corrispondere
al personale ispettivo sul territorio nazionale;
-
sono
introdotte nuove disposizioni per la sicurezza nei
cantieri per la ricostruzione in Italia centrale a
seguito degli eventi sismici del 2016.
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Di seguito, le principali misure in materia
di lavoro
Rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in
materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro,
nonché di prevenzione e contrasto al lavoro
irregolare. In tale ambito, è previsto l’inasprimento
delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al
lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in
coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché alla
reintroduzione e all’aggravamento delle sanzioni penali
per contrastare il fenomeno della somministrazione
abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di
appalto e distacchi fittizi. Al fine di
responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti
nell’appalto, in caso di violazione delle norme in
materia di lavoro, viene estesa la responsabilità
solidale tra il committente imprenditore o datore di
lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti
dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore
fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione
di prestatori di lavoro da parte di soggetti non
autorizzati, integrando così la fattispecie della
somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore
fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile
delle violazioni in materia di lavoro non essendo il
reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto,
anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti
in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto,
restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni
civili, di cui risponde solo il responsabile
dell’inadempimento.
-
È
previsto, per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31
dicembre 2025,l’esonero dal versamento del 100% dei
contributi previdenziali ed assicurativi a carico del
datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in
corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel
limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di
assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di
contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente
a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno
ottanta anni, già titolari dell’indennità di
accompagnamento.
-
È
introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per
imprese e lavoratori autonomi che intendano operare
nell’ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione
di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione
SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili sono tenuti al possesso della
patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL,
che costituisce un vero e proprio titolo abilitante. La
patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30
crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito
all’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio.
I crediti possono essere riacquistati attraverso la
partecipazione a corsi di formazione concernenti la
salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei
casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la
morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o
parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la
patente fino a un massimo di dodici mesi.
- “Lista di conformità INL”. Si tratta di un
apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in
cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui,
all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano
violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione
sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si
accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito
attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato
l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici
mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da
parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti,
fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento,
nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della
Repubblica.
- Verifica di congruità del costo della
manodopera. Viene introdotto nell’ambito degli appalti
pubblici e privati un obbligo di richiesta del certificato
di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera
complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori.
In particolare, il responsabile del progetto di
realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di
valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il
committente, negli appalti privati (di valore complessivo
pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al
saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la
congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera
complessiva.
- Compliance aziendale. Al fine di
incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da
parte dell’azienda e di favorire nel contempo l’emersione
del lavoro irregolare, è prevista la riduzione delle
sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito
entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d.
“ravvedimento operoso” nel caso in cui la denuncia della
situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte
del datore di lavoro, prima della contestazione o della
richiesta da parte dell’ente impositore.
-
Potenziamento delle assunzioni del personale ispettivo,
amministrativo e tecnico, dell’INL e del contingente
dell’Arma dei Carabinieri al fine di rafforzare le
attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione
sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la
possibilità di:
-
prorogare fino al 31 dicembre 2025 le
facoltà assunzionali già previste per l’INL;
-
autorizzare, per gli anni 2024-2026,
l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo contingente
di personale (250 unità), altamente professionalizzato, nell’area vigilanza tecnica (ingegneri,
architetti, biologi, etc.), mediante procedure concorsuali
su base regionale;
-
rafforzare il contingente di personale
appartenente all’Arma dei Carabinieri per la tutela del
lavoro (50 unità);
-
versare una quota parte degli introiti
derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di
vigilanza in un apposto capitolo del bilancio del Ministero
e destinarli ad una più efficiente utilizzazione del
personale ispettivo sul territorio nazionale, entro il
limite del 15% della retribuzione lorda annua.
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