APPALTI E GARE
Non è ammissibile il criterio dell’ordine cronologico dei
primi cinque arrivati nella procedura negoziata6
aprile 2024 - L’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in una procedura
negoziata non è conforme al Codice
degli Appalti, né è idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività,
coerenza con l'oggetto e con la finalità dell'affidamento, nonché con i principi
di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
E’ quanto ha stabilito Anac con
il Parere
in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024, rispondendo alla
richiesta avanzata da un Comune della Bassa Sardegna.L’Amministrazione intendeva adottare, quale criterio
di selezione dei cinque operatori da invitare alla procedura negoziata,
quello dell’ordine
cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in luogo
dell’estrazione, riservata dal nuovo Codice a casi eccezionali, al fine di
garantire comunque l’affidamento in tempi celeri.
Secondo Anac, il
criterio cronologico, ossia l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse
alla stazione appaltante, costituisce al pari del sorteggio, un’individuazione
“casuale” degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in
quanto non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal nuovo Codice Appalti.
“Tale criterio – scrive l’Autorità -, al pari del sorteggio, non appare conforme
alle norme, in quanto non idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività e di
coerenza con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, né appare conforme ai
principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza,
determinando un limite all’accesso alla procedura negoziata fondato
essenzialmente su un criterio del tutto casuale e non coerente con la ratio
delle predette norme”.
Al pari del sorteggio – aggiunge Anac – “potrebbe ritenersi ammissibile in via
del tutto eccezionale e residuale, entro i limiti e alle condizioni previste dal
Codice, ossia in presenza di situazioni eccezionali in cui il ricorso ai criteri
oggettivi sopra indicati è impossibile o comporta per la stazione appaltante
oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura”.
L’Autorità ha quindi sottolineato i rischi insiti nella scelta del criterio
cronologico di arrivo della domanda ai fini in esame, legati essenzialmente a
possibili asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti o ad accordi
collusivi tra gli stessi. |
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