• Una delle modifiche più importanti introdotte dal decreto Sblocca Cantieri è la sospensione di alcuni articoli del D.lgs. 50/2016, tra i quali:
    • Il comma 4 dell’art. 37: per il 2019 e il 2020, i Comuni non capoluogo di provincia potranno procedere autonomamente nella gestione dei propri acquisti, senza obbligatoriamente rivolgersi ad una centrale di committenza.
    • Il comma 3 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016: fino al termine del 2020, non sarà obbligatorio selezionare i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo costituito presso l’ANAC; albo peraltro non ancora attivato.
  • È stato nuovamente modificato l’art. 36, relativo alle procedure sotto soglia: ritorna infatti la possibilità di effettuare procedure negoziate fino al milione di euro per i lavori, con obbligo di consultazione di almeno 15 operatori economici.
  • Confermate le modifiche all’art. 37 in riferimento alle nuove formule di calcolo della soglia di anomalia per le gare con aggiudicazione al minor prezzo. Sono solo due le formule individuate dalla norma, da applicarsi in base al numero di offerte ammesse (pari o superiore a 15 o inferiore a 15); con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si potranno rideterminare i criteri di calcolo, al fine di impedire che la soglia di anomalia sia predeterminabile dagli offerenti. Per le gare con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il calcolo dell’anomalia sarà applicabile soltanto in caso di ammissione di tre o più offerte.
  • Rispetto alla versione pubblicata ad aprile, nel nuovo Sblocca Cantieri si conferma il comma 10-bis dell’art. 95, che prevede un tetto massimo del punteggio economico al 30% per l’offerta economicamente più vantaggiosa.
  • Sempre sull’art. 95, viene data maggiore libertà di scelta sul criterio di aggiudicazione: l’utilizzo del criterio del minor prezzo è ora un’alternativa sempre possibile all’economicamente più vantaggiosa nei contratti sottosoglia, salvo casi piuttosto limitati.

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