PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per partecipare agli appalti pubblici serve moralità, integrità e affidabilità
professionale
12 ottobre 2022 - Ai fini della partecipazione
alle gare per l’affidamento
di appalti pubblici sono richiesti dalla legge (articolo
80 del Codice dei Contratti Pubblici) requisiti generali di
moralità, che spetta alla Stazione appaltante verificare, accertando
l’integrità e l’affidabilità professionale del concorrente. E’ la Stazione
appaltante, infatti, nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe
essere esposta aggiudicando l’appalto ad un concorrente la cui integrità o
affidabilità sia dubbia.E’ quanto ha ribadito l’Autorità
Nazionale Anticorruzione con un parere inviato
ad un’Azienda ospedaliera della Campania, preoccupata per la moralità dei
partecipanti ad un appalto. Anac ha ricordato che “costituisce motivo di
esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura
d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta”.
I motivi dell'esclusione dalle gare
“Le stazioni appaltanti – inoltre - escludono dalla partecipazione
alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione
appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso
colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità; l'operatore economico abbia tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione”.
Il contraddittorio
L’esclusione dalla
gara – aggiunge l’Autorità - va disposta dalla Stazione appaltante
all’esito di un procedimento
in contraddittorio con l’operatore economico interessato. La
rilevanza delle situazioni accertate, ai fini dell’esclusione, deve essere
valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: 1)
le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo
di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di
integrità e affidabilità; 2) l’esclusione sia disposta soltanto quando il
comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità
dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo
stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; 3)
l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un
apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica
prestazione affidata.
Il grave illecito professionale
L’attivazione del contradditorio persegue, altresì, lo scopo di consentire
all’operatore economico di provare di aver risarcito o di essersi impegnato
a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (cosiddetto self
cleaning).
Lo scopo della norma sul grave
illecito professionale – conclude Anac - è quello di assicurare che
l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e di
affidabilità. |
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