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02/03/2008
- Ecoproject Snc - Esecuzione lavori -
Conformità del progetto |
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Descrizione dei fatti |
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La ns. società ha firmato un
contratto con la ditta appaltante per la
fornitura e posa in opera di pavimentazione
sportiva di un apalestra. Non essendoci
stati consegnati ne dalla ditta appaltante,
ne dal D.L. i disegni del
posizionamento del pavimento in oggetto ne
siamo stati seguiti da nessuno nel
posizionamento dello stesso pavimento, la
nostra società si è vista a procedere al
posizionamento dello stesso pavimento in
modo da posizionare il pavimento stesso,
rilevando in un secondo momento che le
misure sono a normativa (distanze di
sicurezza e linee di gioco tennis calcetto)
ma non essendo simmmetrici i due centri. Nel
disegno in possesso della D.L invece i due
centri sono simmetricima una volta
posizionato il pavimento e le strisce non ci
si può fare nulla, anzi le due Federazioni
(tennis - calcetto) possono collaudare
l'impianto anche così realizzato ma la
Direzione Lavori non vuole sentire ragioni.
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Quesito |
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Adesso chiedo se la colpa è anche
nostra per non aver bloccato i lavori senza
disegni, ma per il nuovo pavimento da
eventualmente rifornire e riposare. La direzione
lavori e la ditta appaltante non sono
responsabili quanto noi? |
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Parere |
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Il suo quesito non rientra tra
quelli semplici a risposta breve ma richiede
un’esame specifico relativo al caso concreto.
In linea generale, tuttavia, si
può rilevare che l'appaltatore sia tenuto ad
eseguire i lavori a regola d'arte, con la
diligenza richiesta dal caso concreto ed in
conformità al progetto approvato dalla stazione
appaltante, essendo egli esclusivo responsabile
per vizi o difetti dell’opera. E se
l’amministrazione commette degli errori
progettuali l’appaltatore è tenuto a segnalarli,
con la conseguenza che ove ciò non faccia sarà
corresponsabile con l’amministrazione stessa. |
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27/02/2008
- Casaglia
Edilizia Snc - Varianti -
Contratto a corpo |
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Descrizione dei fatti |
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Trattasi di un lavoro di
ristrutturazione di n. 4 appartamenti ai
sensi della L.R.30/98 ripristino con
miglioramento sismico con una concessione
contributiva di Euro 580.000,00.
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Quesito |
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Avendo stipulato un contratto
ha corpo con un computo metrico di Euro
531.204,35 in corso d'opera il direttore dei
lavori ha fatto n. 2 varianti che hanno
incrementato l'importo dei lavori
contrattuali di Euro 612.000,00 più le spese
tecniche di Euro 65.000,00, ora la ditta
appaltante chiede la differenza dei lavori
eseguiti in più, avendo il computo finale
redatto dal direttore dei lavori , il Durc
finale, le fatture emesse, e il quadro
fatture redatto dal direttore dei lavori ,
con tutto questo la committenza non vuole
pagare, perchè dice che l'oro hanno
stipulato un contratto a corpo , come posso
difendermi?
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Parere |
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In caso di variante in corso
d’opera la stazione appaltante ha facoltà di
ordinare all’appaltatore l’esecuzione di
maggiori lavori rispetto al contratto
originario, nel limite di un quinto dell’importo
dell’appalto.
L’appaltatore sarà tenuto ad eseguire i variati
lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario, senza diritto ad
alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo
relativo ai nuovi lavori realizzati (art. 10
D.M. 145/2000). Quando viene richiesta una
specie di lavorazione non prevista dal contratto
o si devono adoperare materiali di specie
diversa o proveniente da luoghi diversi da
quelli previsti dal medesimo, si dovrà procedere
alla fissazione di nuovi prezzi o di un
sovraprezzo.
Nel suo caso, pertanto, avendo eseguito nuove
lavorazioni a seguito di variante impartita
dall’Ente avrà diritto al pagamento delle
medesime secondo i prezzi concordati nel
contratto originario oppure in base a quelli
nuovi fissati in contraddittorio con la stazione
appaltante. |
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19/03/2007
- Conto Gomme - Offerte -
Presentazione ricevuta versamento
tassa gara |
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Descrizione dei fatti |
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IN SEDE DI APERTURA DELLE
BUSTE CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA, NEL PLICO DELLA DITTA POI
AGGIUDICATARIA DI 8 LOTTI SU 10
DISPONIBILI, MANCAVA LA RICEVUTA DEL
VERSAMENTO MENZIONATA NELLA NORMA SOPRA
CITATA A RICHIESTA DELLA PERSONA
INCARICATA DELL'APERTURA DELLE BUSTE VENIVA
INTEGRATA FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO DI CUI
SOPRA AL MOMENTO FACEVO NOTARE CHE LA
PROCEDURA NON MI SEMBRAVA CORRETTA E FACEVO
METTERE A VERBALE L'INTEGRAZIONE DELLA
FOTOCOPIA IN QUESTIONE, MA NON LA MIA
POLEMICA.
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Quesito |
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MI CHIEDEVO SE CI SONO
PRESUPPOSTI PER INTRAPRENDERE UNA AZIONE
LEGALE PER L'ANNULLAMENTO DELLA
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.
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Parere |
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In attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005 n.
266, per l’anno 2007, l’AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE, con Deliberazione del 10
gennaio 2007, ha stabilito espressamente,
all’art. 3, che “gli operatori economici sono
tenuti al pagamento della contribuzione quale
condizione di ammissibilità alla procedura di
selezione del contraente. Essi sono tenuti a
dimostrare, al momento di presentazione
dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a
titolo di contribuzione. La mancata
dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale
somma é causa di esclusione dalla procedura di
gara”. Nel suo caso, pertanto, la società
che ha omesso di allegare il versamento del
contributo in originale o in copia autenticata
avrebbe dovuto essere esclusa, senza possibilità
di integrazione documentale successiva. |
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27/02/2007
- Impresa Costruzione Nerozzi -
Partecipazione
gara - Categorie SOA |
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Descrizione dei fatti |
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Sono titolare di una impresa
edile con iscrizione SOA OG1 classe I, devo
partecipare ad una gara dove è richiesta
l'iscrizione alle categorie specifiche OS7 e
SO6.
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Quesito |
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Con la mia iscrizione posso
partecipare a tale gara, e quali sono i
riferimenti normativi di cui posso
avvalermi?
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Parere |
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Ai sensi
dell'art. 74 comma 1, d.P.R. 554/1999, recante
il regolamento di attuazione della l. 11
febbraio 1994 n. 109, le imprese aggiudicatarie
in possesso della qualificazione nella categoria
opere generali indicata nel bando di gara come
categoria prevalente, possono eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si
compone l'opera o il lavoro, salvo alcune
limitazioni. Infatti, se queste lavorazioni
hanno un importo superiore al 10 % dell'importo
complessivo dell'opera o sono di importo
superiore a € 150.000, e fanno parte delle opere
specializzate di cui all'art. 72 comma 4 del
D.P.R. 554/1999, esse dovranno essere
subappaltate. Oppure se le lavorazioni superano
il 15% dell'importo dell' appalto e fanno parte
delle super specializzate di cui all'art. 13
comma 7 della l. 109/94 , esse dovranno essere
scorporate. Per esaminare le categorie di OG e
di OS il riferimento normativo è il D.P.R. 25
Gennaio 2000 n. 34. |
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27/02/2007
- Simone Ambrosini -
Consorzi di
imprese - Partecipazione stessa gara |
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Quesito |
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Il caso è quello in cui una
società sia consorziata in 2 consorzi "non
stabili" tra loro autonomi e distinti, ed
entrambi intendano partecipare al medesimo
appalto pubblico. Penso che ciò sia vietato
in quanto esiste un conflitto. Come è
risolvibile la questione? Ritengo che il
primo consorzio che, in ordine di tempo
presenti la domanda per primo, la presenti
come tale e quindi come consorzio, il
secondo, preventivamente informato dalla
consorziata in conflitto potrà partecipare
solo unendo le rimanenti consorziate in una
ATI costituita appositamente per quell'appalto
e quindi partecipando come ATI. La soluzione
è quella giusta o esiste un'altro modo?
Grazie per l'attenzione
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Parere |
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La risposta da lei prospettata
è corretta. Ai sensi dell'art. 37 del nuovo
Codice degli Appalti è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di
un consorzio ordinario ovvero di partecipare
alla gara in forma individuale qualora abbia
partecipato alla medesima gara in consorzio. Si
dovrà, pertanto, costituire una A.T.I. o un
Consorzio ordinario con tutte le consorziate. |
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27/02/2007
- Geom. Santoni Luca -
Partecipazione
gara -
ATI e subappalti |
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Descrizione dei fatti |
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Appalto pubblico - Ditta
individuale in possesso della SOA seconda
classe. Lavorazioni di cui si compone
l'intervento: - categoria OG1 (prevalente) per
un importo di Euro 291.351,69; - categoria OG11
(scorporabile/subappaltabile) per un importo di
Euro 104.679,98. |
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Quesito |
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Ho l'obbligo di istituire un ATI
essendo la categoria OG11 maggiore del 15% o
posso partecipare ugualmente e dichiarare di
avvalermi del subappalto? |
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Parere |
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Ai sensi dell'art. 74 d.P.R.
21 dicembre 1999 n. 554, le opere generali -
caratterizzate da una pluralità di lavorazioni,
indispensabili per consegnare l'opera o il
lavoro finito in ogni sua parte - sono sempre
subappaltabili, salvo il divieto di cui all'art.
13 comma 7 l. n. 109 del 1994. Detto limite si
riferisce testualmente alle sole opere speciali
e non alle opere di categoria generale qual è la
OG11 (Consiglio Stato , sez. IV, 19 ottobre
2004, n. 6701). Ne consegue, pertanto, che la
sua Ditta potrà subappaltare le opere della
categoria OG 11. |
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29/01/2007
- Dierre
Costruzioni Srl -
Termini
Offerte - Consegna a mano del plico |
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Quesito |
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Siamo stati esclusi perchè,
secondo la stazione appaltante il termine
richiamato al punto 6 del bando di gara stava ad
indicare che la consegna a mano doveva avvenire
entro il 22/01/2007, poichè, da nostre
valutazioni, qualora fossimo stati ammessi alla
gara saremmo rimasti aggiudicatari, chiediamo
delucidazioni in merito alla valutazione della
sede appaltante, per valutare se o meno
intraprendere ricorso. |
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Parere |
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Il punto
6 del Bando di gara appare, ad un esame
superficiale, contraddittorio e ambiguo. In
virtù del principio del favor partecipationis,
allorquando il bando di gara presenta clausole
dubbie e di difficile interpretazione queste si
applicano a favore della massima partecipazione
dei concorrenti alla gara pubblica. Nel suo
caso, pertanto, l’esclusione parrebbe
illegittima. Per un’analisi più approfondita è
possibile, previo suo consenso, inoltrare il
quesito, con documentazione allegata, allo
Studio Legale di Infoappalti |
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22/01/2007
- Tommaso -
Partecipazione appalti con certificato ISO |
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Quesito |
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Nel caso in cui due Ditte si
associano in forma orizzontale, per concorrere
ad un'asta pubblica, ove è richiesta anche la
certificazione ISO, devono entrambi i
concorrenti possedere tale certificazione, cioè
l'ISO? |
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Parere |
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Nelle associazioni orizzontali
che partecipano ad una gara nella quale viene
indicata solamente la categoria prevalente, la
capogruppo mandataria deve possedere la
qualificazione minima del 40% dell’importo a
base d’appalto. La restante percentuale
necessaria alla qualificazione deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti, le
quali, a loro volta, devono possedere almeno la
qualificazione del 10% dell’importo a base
d’appalto. |
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16/12/2006 -
Michele Cisternino -
Partecipazione appalti senza SOA |
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Quesito |
Per una neo costituita società
d'ingegneria interessata alla realizzazione di
lavori d'ingegneria di qualsiasi genere nel
settore pubblico quali sono gli importi degli
appalti accessibili senza SOA?
L'adesione ad un Consorzio stabile in possesso
di SOA è possibile se la neo società non
possiede la SOA e consente l'accesso a grandi
lavori pur non possedendo la neo società la SOA? |
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Parere |
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L’attestazione dei requisiti di idoneità da
parte della SOA è obbligatoria esclusivamente
per le imprese. Più precisamente per quelle che
partecipano ad appalti superiori ad €
150.000,00. Le società di ingegneria non devono
richiedere nessun attestato SOA. Affinché
l’impresa possa qualificarsi per le attività di
progettazione e costruzione deve dimostrare che,
all’interno della propria struttura, sussiste
uno staff di tecnici adeguato alle attività di
progettazione da svolgere. In caso di Consorzi
stabili, è sufficiente che la specifica
attestazione SOA sia posseduta da almeno una
delle imprese consorziate. |
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13/12/2006 -
Azienda Boccardo - Offerta
- Dichiarazione non collegamento con altre
imprese |
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Descrizione dei fatti |
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Nel disciplinare veniva richiesta
la seguente dichiarazione: non partecipa alla
medesima gara con altre imprese (anche se
mandanti o mandatarie di ATI) con cui
sussista una delle situazioni indicate all'art.
2359 del Codice Civile o che facciano
riferimento ad un unico centro decisionale. Nel
compilare l'istanza ho dimenticato di scrivere
la seguente frase "o che facciano riferimento ad
un unico centro decisionale." |
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Quesito |
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Potrebbe essere causa di
esclusione dalla gara la mancata dicitura di
quest'ultimo pezzo di frase? Se si, per quale
motivo? |
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Parere |
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La mancata produzione documentale
deve essere valutata attraverso un bilanciamento
fra la possibilità dell'amministrazione di
provvedere alla regolarizzazione dei documenti
presentati dai candidati ed il principio della
par condicio tra i partecipanti ad una selezione
concorsuale. L’integrazione documentale non è
mai consentita, risolvendosi in un effettivo
vulnus del principio di parità di trattamento,
mentre la regolarizzazione, che attiene a
circostanze o elementi estrinseci al contenuto
della documentazione è ammessa. Nel suo caso,
considerando che la locuzione “ o che facciano
riferimento ad un unico centro decisionale” è
parte di un’unica clausola del disciplinare, è
possibile che la sua omissione possa essere
considerare come semplice dimenticanza ed, in
tal caso, l’Ente potrebbe chiederle di
completare la dichiarazione. Tuttavia, è
altrettanto plausibile che, mancando in toto la
dichiarazione richiesta dal disciplinare,
l’amministrazione possa escluderla, in
applicazione del principio che vieta qualsiasi
integrazione documentale. |
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4/12/2006 - Fabrizio Pagano -
Offerta - Rinegoziazione
via fax |
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Quesito |
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Ho partecipato ad una gara con
procedura negoziata, ci hanno chiesto di inviare
l'offerta in busta chiusa con firme, timbri,
certificati ecc. Ora ci chiedono di rinegoziare
il prezzo inviando il ribasso ad un numero via
fax... ma come prima tutta quella segretezza ed
ora io dovrei mandare un fax che può essere
visto ed eventualmente passato ad un concorrente
che potrebbe utilizzarlo per il ribasso...e poi
il fax non da la certezza della data e ora di
ricezione in quanto la data e l'ora possono
essere cambiati...è lecito tutto ciò? |
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Parere |
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Il suo quesito non rientra tra
quelli semplici a risposta breve ma richiede
un’esame specifico relativo al caso concreto, a
seguito dello studio del bando di gara e del
capitolato d’oneri. A tal fine, previo suo
consenso, il quesito verrà inoltrato allo Studio
Legale della Infoappalti, il quale le invierà il
preventivo di spesa per la consulenza sulla
questione giuridica. In via ipotetica si
potrebbe supporre che la sua ditta sia stata la
prescelta, e che l’ente voglia ottenere
condizioni ulteriormente vantaggiose rispetto a
quelle da Lei formulate precedentemente. Tale
supposizione potrebbe comunque essere smentita. |
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28/11/2006 - Marmo Service Srl -
Partecipazione appalti -
Iscrizione albo fornitori |
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Quesito |
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Vorrei sapere se è vero che per
gareggiare agli appalti pubblici bisogna essere
iscritti obbligatoriamente all'albo dei
fornitori della regione di appartenenza e se il
termine d'iscrizione è il 15 dicembre. |
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Parere |
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L’iscrizione obbligatoria a cui fa riferimento
Lei è prevista esclusivamente per gli appalti di
lavori affidati tramite procedura ristretta
semplificata. In quel caso la stazione
appaltante invita a presentare offerta venti
operatori individuati tra quelli iscritti
nell’apposito elenco. Negli altri casi
l’iscrizione negli elenchi di operatori
economici predisposti dalle stazioni appaltanti
ha la funzione di facilitare il compito delle
pubbliche amministrazioni nell’individuazione
dei soggetti da consultare in caso di
affidamento in economia per cottimo fiduciario,
e quindi per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importi contenuti. Ne consegue che
in quest’ultima ipotesi non sussisterà un
obbligo vero e proprio di iscrizione, nel senso
che l’ente pubblico potrebbe anche chiamare
soggetti non iscritti nello specifico elenco, ma
sarà comunque opportuno farlo per avere maggiori
probabilità di essere invitati. |
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24/11/2006 -
De.Gi.Marmi Sas -
Tardiva stipula contratto
e revisione prezzi |
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La società si è aggiudicata una
gara d'appalto più di sei mesi fa. Da allora non
è stato firmato ancora il contratto. In questo
periodo ci sono stati degli aumenti dei prezzi
dei vari materiali oggetto dell'appalto. |
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Quesito |
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Se l'Ente pubblico non è disposto
ad effettuare una revisione dei prezzi è
possibile rescindere dal contratto chiedendo il
mancato guadagno? A quale legge si può far
riferimento? |
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Parere |
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Ai sensi
dell’art. 109 del D.p.r. 554/1999 ed,
attualmente, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs.
163/2006, la stipulazione del contratto di
appalto deve aver luogo entro 60 gg.
dall’aggiudicazione definitiva. Se non viene
rispettato tale termine, l’appaltatore ha la
facoltà di recedere dal contratto. In
quest’ultima ipotesi all’aggiudicatario non
spetta alcun indennizzo, tranne il rimborso
delle spese contrattuali sostenute, e semprechè
siano documentate. Tuttavia, se la consegna dei
lavori è avvenuta in via d’urgenza, egli può
pretendere anche le spese sostenute per
l’esecuzione dei lavori ordinati. Nel suo caso,
pertanto, sarà possibile ottenere il rimborso
spese o, nell’ipotesi in cui vi sia stata la
consegna dei lavori d’urgenza, le spese per
l’esecuzione degli stessi. |
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02/10/2006 -
Giuseppe De Stefano - Caserta -
Esecuzione lavori a corpo |
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Ho firmato un contratto a corpo,
ma le quantità fornite sono circa il doppio di
quelle riportate nel computo metrico. Viste
queste discrepanze cosa posso fare per
recuperare le forniture in più ? La Direzione
lavori insiste sul contratto a acorpo. |
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Parere |
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Il suo quesito non rientra tra
quelli semplici a risposta breve, ma richiede
una trattazione più approfondita ed un
integrazione documentale. A tal fine, previo suo
consenso, il quesito verrà inoltrato allo Studio
Legale della Infoappalti, il quale le invierà il
preventivo di spesa per la consulenza sulla
questione giuridica. In linea di principio si
può dire solamente che, in un lavoro a corpo,
ciascuno dei contraenti non può opporre
all’altro che il corrispettivo debba essere
variato in ragione delle quantità effettivamente
eseguite, salvo che: 1) le lavorazioni non siano
difformi dal progetto; 2) sussistano gli estremi
per l’annullamento del contratto per errore
quale vizio della volontà. |
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02/10/2006 -
Giuseppe De Stefano - Caserta -
Revoca certificazione SOA |
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A una delle ditte partecipanti
l'Autorità di Vigilanza le ha revocato la SOA in
quanto non ha trovato un riscontro oggettivo
sulle dichiarazioni e documenti presenti. A
questa ditta il comune le puo' assegnare il
progetto come promotore? |
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Parere |
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Per poter partecipare ed
assumere le vesti di promotore è sufficiente che
i soggetti di cui all’art. 99 D.p.r. 554/99
abbiano “negli ultimi tre anni partecipato in
modo significativo alla realizzazione di
interventi di natura ed importo almeno pari a
quello oggetto della proposta”. Tuttavia,
nelle successive fasi volte ad ottenere
l’affidamento della concessione, egli dovrà
possedere, anche associandosi o consorziandosi
con altri, i requisiti di cui all’art. 98 D.p.r.
554/99, ossia, i requisiti economici-finanziari
e la qualificazione SOA. Nel suo caso la Ditta a
cui è stata revocata la SOA potrebbe essere
ugualmente scelta come promotore ma, la stessa,
dovrà, successivamente, associarsi o
consorziarsi per le successive fasi
dell’affidamento della concessione. |
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02/10/2006 -
Cinzia Pala - Cagliari -
Trasformazione ragione sociale |
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In caso di conferimento di una
ditta individuale (di pulizie) in una srl, ai
fini della partecipazione agli appalti pubblici
la storia intesa quale attività svolta dalla
ditta individuale viene riconosciuta anche per
la srl? |
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Parere |
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Il suo quesito non rientra tra
quelli semplici a risposta breve ma richiede
un’esame specifico relativo al caso concreto. A
tal fine, previo suo consenso, il quesito verrà
inoltrato allo Studio Legale della Infoappalti,
il quale le invierà il preventivo di spesa per
la consulenza sulla questione giuridica. Si può
solo dire, a tal proposito, che in questi casi
sarà necessario, innanzitutto, verificare che
tipo di rapporto sussiste tra la ditta e la
s.r.l. costituita. In base a ciò si capirà se
quest’ultima potrà utilizzare o meno i requisiti
della Ditta. |
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02/10/2006 -
Franca Prastina - Roma - Quesito
- Avvalimento |
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Una società partecipata per l'80%
da una Azienda e per il 20% da un'altra, può far
valere in sede di gara di appalto i requisiti
posseduti da una delle due aziende che la
partecipano? Grazie. |
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Parere |
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La
società partecipata potrà utilizzare i requisiti
delle altre società attraverso l’istituto dell’avvalimento.
Tale istituto consente ad un concorrente di
soddisfare la richiesta dei requisiti economici,
tecnici, finanziari, organizzativi e di
certificazione Soa, da lui non posseduti,
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Nonostante la disciplina dell’avvalimento entri
formalmente in vigore nel 2007, la
giurisprudenza lo ammette da diversi anni.
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03/08/2006 -
Donatella Risata - Roma - Quesito |
Il presente messaggio al fine di
richiedere alcuni chiarimenti per poter
procedere alla predisposizione di quattro
appalti sopra soglia banditi da un consorzio
socio- assistenziale di comuni, in relazione ai
seguenti servizi: servizi educativi; assistenza
domiciliare; centri diurni; comunità alloggio
per anziani. Per quanto concerne il sistema di gara è stato
previsto l'utilizzo della procedura ristretta
della licitazione privata accelerata per
consentire la tempestiva attivazione dei servizi
di cui sopra. In tal senso chiedo chiarimenti in
ordine alla seguente problematica:
trattandosi di appalti di servizi alla persona è
necessario uniformarsi al dettato di cui
all'art. 8 D.Lgs. 157/95, e pertanto sussiste
l'obbligo di pubblicazione sulla G.U.C.E., o
sono previste forme semplificate di pubblicità? |
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Parere |
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Gli appalti di servizi in
oggetto pare rientrino tra quelli previsti
dall’Allegato II B del Codice degli Appalti. Ai
sensi dell’art. 20 del Codice, conformemente a
quanto già previsto dalla L. 157/1995, sono
esclusi dalla sua disciplina i contratti di
servizi contenuti nell’Allegato II B, fatta
salva l’applicazione dell’art. 68 (specifiche
tecniche), dell’art. 65 (avviso sui risultati
della procedura di affidamento) e dell’art. 225
(avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Ciò
significa che il consorzio di Comuni da Lei
citato non avrà l’obbligo di pubblicare il bando
sulla G.U.C.E., anche se dovrà, comunque,
adottare un’idonea pubblicità in relazione al
caso concreto, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e, ai
sensi dell’art. 27 del Codice e semprechè sia
compatibile, predisporre l’invito alla gara di
almeno cinque concorrenti. |
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18/07/2006 -
Simone Serra - Roma - Quesito |
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Vi sarei grato se poteste darmi
un'informazione riguardo all'aggiudicazione di
un appalto tramite un bando di gara da parte di
un Ministero. Quale normativa determina
l'assegnazione di un appalto di servizi di
assistenza tecnica ad una società privata? In
particolare vorrei sapere se è consentita dalla
normativa la partecipazione alla gara di un
consorzio e allo stesso tempo per le società che
ne sono socie. |
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Parere |
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L’appalto di servizi è
attualmente disciplinato dal Codice degli
appalti, il quale è entrato in vigore il 2
luglio 2006. In materia di partecipazione nella
medesima gara del consorzio e dei consorziati il
Codice distingue, all’art. 37, tra consorzi
ordinari e consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro o consorzi stabili. Per i
consorzi ordinari “è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di
un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in
un Consorzio ordinario”. Per i consorzi fra
società cooperative di produzione e lavoro ed i
consorzi stabili l’art. 37 stabilisce, invece,
che “ essi sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima
gara”. In quest’ultimo caso, benché dalla
lettera della norma si evinca che solamente le
consorziate indicate dal consorzio per lo
svolgimento del servizio non possano partecipare
alla medesima gara, un recentissimo orientamento
giurisprudenziale ( Cons. Stato sez.V 24 marzo
2006 n. 1529), alquanto discutibile, estende il
divieto di partecipazione alla medesima gara a
tutte le consorziate, anche quelle non indicate
dal consorzio in sede di offerta.E’ prudente,
pertanto, evitare la contemporanea
partecipazione di una consorziata e del
consorzio di cui fa parte, anche se non è stata
indicata quale esecutrice del servizio. |
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Descrizione dei fatti |
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La ns Società ha
partecipato alla gara congiuntamente all'Unipol
e Fondiaria. Aggiudicataria Unipol, ribasso
d'asta 33%; Fondiaria ribasso 32%, SAI busta
dell'offerta non aperta, in quanto priva di
alcuni documenti. |
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Quesito
1 |
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L'Unipol
aggiudicataria della gara, può cedere in
coassicurazione alle Società partecipanti alla
Gara, una quota di rischio ed in particolare
alla Sai assicurazioni, in base alle leggi
vigenti, vedi anti-trust. |
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Quesito 2 |
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E' possibile
affidare dei lavori in subappalto a una ditta
che ha partecipato alla stessa gara? |
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Parere |
Sulla
possibilità dell’impresa aggiudicataria di
subappaltare parte dei lavori ad altra impresa
che ha concorso alla medesima gara non
aggiudicandosela, si è pronunciato il Tar
Basilicata nel senso dell’ammissibilità, in via
generale, di tale cessione, ovviamente qualora
ricorrano tutte le condizioni previste dalla
rigorosa normativa vigente in tema di
subappalto.
In particolare il Tar Basilicata ha ritenuto che
il subappalto non comporta nessun fenomeno
associativo e che, pertanto, nel caso in esame
non opera il divieto riferito ai concorrenti di
partecipare sia in forma individuale che in
forma associata (in senso ampio) né può
ravvisarsi, almeno per il solo fatto del
subappalto, la riconducibilità ad un unico
centro di interessi delle due imprese:quella
appaltante e quella subappaltante. Il
ragionamento seguito dal Tar Basilicata ben può
applicarsi anche in tema di riassicurazione
quando l’oggetto dell’appalto riguarda la
copertura assicurativa. |
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Descrizione dei fatti |
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Quesito |
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Come fa' un
impresa di nuova costituzione a poter
partecipare ad appalti pubblici ? - quali
requisiti necessitano e fino a che importo può
partecipare? |
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Parere |
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Ai sensi
del regolamento "Bargone" tutte le imprese,
siano esse di nuova costituzione o con un
fatturato non rilevante, per poter partecipare
ad un appalto di lavori pubblici di importo
inferiore ai 150.000 EURO (per i quali non si
applica il sistema unico di qualificazione),
devono dimostrare di aver svolto, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, lavori per un importo non inferiore
al contratto da stipulare, ed aver sostenuto un
costo per il personale non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti. Di fatto ciò
comporta che una nuova società, che non ha
ancora un fatturato, non può eseguire un appalto
pubblico e che le imprese più deboli devono
accontentarsi dei lavori più piccoli. |
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Descrizione dei fatti |
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Il "Regolamento
Bargone", nell'art.29 comma 2 - Testo IV (Norme
transitorie) - specifica che i requisiti
richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono
riferiti al quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando. |
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Quesito |
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In riferimento a
quanto detto, Le porgo la seguente domanda:
"L'Impresa che partecipa alla gara d'appalto
deve coercetivamente esistere da cinque anni con
i requisiti richiesti dagli articoli 31 e 32,
oppure può esistere anche da meno anni, ma con i
valori specificamente richiesti dagli articoli
citati? (esempio l'art.31 richiede: cifra
d'affari in lavori non inferiore a 1,75 volte
l'importo dell'appalto da affidare; esecuzione
di lavori appartenenti alla categoria prevalente
oggetto dell'appalto di importo non inferiore al
60% di quello da affidare o 40% per gli appalti
pari o inferiori a 3.500.000 di Euro; ecc. |
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Parere |
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Ai sensi
del Decreto Bargone, in via transitoria, e cioè
in attesa dell’entrata in vigore delle norme
sulla certificazione di qualità, possono
partecipare alle gare pubbliche tutte le società
che indipendentemente dalla data di loro
costituzione (e quindi anche aziende costituite
da solo un anno) hanno i requisiti di cui agli
artt. 31 e 32. Tra detti requisiti si ricordano,
tra gli altri, una cifra d’affari in lavori non
inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto,
per i lavori di importo inferiore ai 5.000.000
di DSP; una cifra d’affari in lavori non
inferiore a due volte e mezzo l’importo per gli
appalti di importo superiore; esecuzione di
lavori appartenenti alla categoria prevalente di
importo non inferiore al 60% per gli appalti di
importo superiore ai 3.500.000 DSP, o non
inferiore al 40% per lavori di importo
inferiore. Consegue da ciò che un’impresa che
nell’unico anno di attività ha un volume di
affari di lire 1.121.000.000, può partecipare ad
una gara per l’affidamento di lavori per
un’importo di lire 647.000.000, anche se non è
costituita da cinque anni. |
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Descrizione dei fatti |
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Durate la prima
seduta della commissione di gara di verifica
della documentazione, una sola ditta ha allegato
una dichiarazione ai sensi dell'ultimo capoverso
del 5°comma dell'art.90 del D.P.R. 554/99. |
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Quesito 1 |
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Qual è l'esatta
portata del 5° comma dell'art.90 del Regolamento
di attuazione della L..109/94 e se sono
inammissibili le offerte che non contengono la
dichiarazione di cui all'ultimo capoverso dello
stesso 5° comma?; |
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Quesito
2 |
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Si
richiede se il contenuto di tutto il comma 5°
sia riferito agli appalti a corpo ovvero alla
parte di lavori a corpo negli appalti a corpo e
misura? |
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Quesito 3 |
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Si richiede se
tale dichiarazione in caso di obbligatorietà per
un appalto a corpo e misura, debba essere
contenuta nella busta dell'offerta economica
oppure fra la documentazione di ammissibilità
alla gara? Pertanto si chiede se tale
dichiarazione è indispensabile ai sensi della
legislazione vigente per un appalto a corpo e
misura e in caso affermativo quale significato
concreto dare all'allocuzione ".va inoltre
accompagnata.". |
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Parere |
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Il comma
5, art. 90, del regolamento di attuazione della
Merloni, si applica sia ai contratti
esclusivamente a corpo sia ai contratti a corpo
ed a misura. La dichiarazione prevista da detta
norma, relativa alla presa d’atto che
l’indicazione delle voci e delle quantità non ha
effetto sull’importo complessivo dell’offerta, è
richiesta a pena di inammissibilità
dell’offerta. Consegue da ciò che l’Impresa che
non abbia allegato tale dichiarazione deve
essere esclusa dalla gara. Per altro verso mi
pare che tale dichiarazione possa essere
inserita fra la documentazione di ammissibilità,
mentre vanno inserite nella busta dell’offerta
le eventuali integrazioni delle quantità e delle
categorie. La locuzione "inoltre" si riferisce
alla circostanza che la dichiarazione di presa
d’atto è ulteriore rispetto alle integrazioni
delle quantità e delle categorie dei lavori. |
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Descrizione dei fatti |
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Intervento di
trasformazione impianti da gasolio a metano. |
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Quesito |
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E'
posibile ricorrere al cottimo fiduciario in
assenza di regolamento adottato dall'ente
facendo riferimento a art. 88 e 144 regolamento
LLPP. |
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Parere |
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L’affidamento in cottimo fiduciario di lavori in
economia è ammesso per l’affidamento di lavori
di particolari tipologie e nei limiti
dell’importo di 200.000 EURO. In via ordinaria
tali interventi sono ammessi nei limiti delle
previsioni di bilancio, nel quale devono essere
previste due voci: una per gli interventi
prevedibili (da inserirsi nel programma annuale
dei lavori) ed una per gli interventi
imprevedibili. Per i lavori previsti provvede
direttamente il responsabile del procedimento,
mentre per i lavori non prevedibili (non dovute
ad errori od omissioni progettuali) il
responsabile del procedimento deve essere
autorizzato dalla stazione appaltante. Non mi
risulta la necessità di un apposito regolamento. |
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Descrizione dei fatti |
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Quesito |
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Indipendentemente
dal valore dell'appalto e dalla controparte,
avendo inserito nel rigo RF64 del mod.unico 2000
oltre al costo dei dipendenti anche il costo dei
collaboratori coordinati e continuativi
(specialisti operanti nel cantiere oggetto
dell'appalto), chiedo se sia corretto
nell'autocertificazione , da presentare all'ente
appaltante, indicare anche il numero di tali
collaboratori o se il costo (RF64) ed il numero
del personale debbano intendersi al netto di
ogni rapporto non regolato dal C.C.N.L. |
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Parere |
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Ai fini
della qualificazione in materia di appalti
pubblici è necessario provare un certo costo
complessivo sostenuto per il personale
dipendente. Il riferimento comprende il solo
personale dipendente con esclusione, quindi, di
collaborazioni esterne anche se continuative. |
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Descrizione dei fatti |
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Danni all'edificio
durante i lavori (allagamento degli uffici a
causa di eventi meteo avvenuti quando il vecchio
tetto era ormai rimosso). Appaltatore non
assicurato per tale rischio. |
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Quesito |
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Come accollare
l'importo dei danni all'Appaltatore? In sede di
stato finale ... in sede di emissione di
certificato di pagamento? ... Liquidando i
lavori effettuati e successivamente rivalendosi
sull'Appaltatore? Responsabilità del DL,
dell'Appaltatore, del Resp. del Proc. (non ha
valutato la polizza in sede di contratto)? |
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Parere |
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Eventuali
vizi della cosa ed eventuali danni da addebitare
all’appaltatore devono risultare dagli atti del
collaudo. Con le operazioni di collaudo si
procede, infatti, alla definitiva liquidazione e
chiusura della contabilità, alla determinare la
somma da detrarre per quei difetti che non
pregiudicano la stabilità dell’opera e non ne
compromettano la destinazione prevista. Solo
successivamente all’approvazione del collaudo
l’Amministrazione può, quindi, procedere alla
ripetizione di quanto indebitamente percepito
dall’appaltatore o alla richiesta di
risarcimento dei danni. |
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Descrizione dei fatti |
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Non visura
dell'elenco prezzi o del computo metrico o
dell'analisi dei prezzi. |
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Quesito |
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Possono
non far vedere nemmeno uno di questi elaborati? |
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Parere |
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Poiché per
regola di carattere generale l’accesso ai
documenti amministrativi è un diritto di ogni
cittadino, e poiché nessuna norma prevede il
contrario si deve ritenere che sia visionabili
sia l’elenco prezi, il computo metrico e
l’analisi prezzi. In alcuni casi, ad esempio nei
contratti a corpo, la visione di tali elaborati
di progetto sono indispensabili per effetto
delle prescrizioni introdotte dal Regolamento
attuativo della Merloni. |
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Descrizione dei fatti |
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Essendo l'azienda
cedente in crisi finanziaria, ma con un alto
numero di gare pubbliche vinte e con un
personale qualificatissimo per eseguire e
portare a termine i lavori in essere. |
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Quesito |
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Sono a chiedere
quale forma è migliore (affitto di azienda o
cessione di ramo di azienda) per subentrare nei
lavori in corso. ma soprattutto negli appalti
pubblici in essere, dato che costituiscano il
90% del fatturato, senza che la società
subentrante venga coinvolta nelle negatività
della cedente. |
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Parere |
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La nuova
normativa ammette la possibilità che un soggetto
diverso dall’originario subentri nel contratto
di appalto per effetto di una cessione
d’azienda, a condizione che il subentrante sia
nel possesso di tutti i requisiti richiesti
dalla normativa per la qualificazione e la
partecipazione alle gare pubbliche, in difetto
dei quali l’Amministrazione può opporsi alla
cessione. |