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 Archivio pareri sintetici » Home Consul Appalti  
» 02/03/2008 - Ecoproject Snc - Esecuzione lavori - Conformità del progetto
Descrizione dei fatti
La ns. società ha firmato un contratto con la ditta appaltante per la fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva di un apalestra. Non essendoci stati consegnati ne dalla ditta appaltante, ne dal D.L. i  disegni del posizionamento del pavimento in oggetto ne siamo stati seguiti da nessuno nel posizionamento dello stesso pavimento, la nostra società si è vista a procedere al posizionamento dello stesso pavimento in modo da posizionare il pavimento stesso, rilevando in un secondo momento che le misure sono a normativa (distanze di sicurezza e linee di gioco tennis calcetto) ma non essendo simmmetrici i due centri. Nel disegno in possesso della D.L invece i due centri sono simmetricima una volta posizionato il pavimento e le strisce non ci si può fare nulla, anzi le due Federazioni (tennis - calcetto) possono collaudare l'impianto anche così realizzato ma la Direzione Lavori non vuole sentire ragioni.
Quesito
Adesso chiedo se la colpa è anche nostra per non aver bloccato i lavori senza disegni, ma per il nuovo pavimento da eventualmente rifornire e riposare. La direzione lavori e la ditta appaltante non sono responsabili quanto noi?
Parere

Il suo quesito non rientra tra quelli semplici a risposta breve ma richiede un’esame specifico relativo al caso concreto. In linea generale, tuttavia, si può rilevare che l'appaltatore sia tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, con la diligenza richiesta dal caso concreto ed in conformità al progetto approvato dalla stazione appaltante, essendo egli esclusivo responsabile per vizi o difetti dell’opera. E se l’amministrazione commette degli errori progettuali l’appaltatore è tenuto a segnalarli, con la conseguenza che ove ciò non faccia sarà corresponsabile con l’amministrazione stessa.

» 27/02/2008 - Casaglia Edilizia Snc - Varianti - Contratto a corpo
Descrizione dei fatti
Trattasi di un lavoro di ristrutturazione di n. 4 appartamenti ai sensi della L.R.30/98 ripristino con miglioramento sismico con una concessione contributiva di Euro 580.000,00.
Quesito
Avendo stipulato un contratto ha corpo con un computo metrico di Euro 531.204,35 in corso d'opera il direttore dei lavori ha fatto n. 2 varianti che hanno incrementato l'importo dei lavori contrattuali di Euro 612.000,00 più le spese tecniche di Euro 65.000,00, ora la ditta appaltante chiede la differenza dei lavori eseguiti in più, avendo il computo finale redatto dal direttore dei lavori , il Durc finale, le fatture emesse, e il quadro fatture redatto dal direttore dei lavori , con tutto questo la committenza non vuole pagare, perchè dice che l'oro hanno stipulato un contratto a corpo , come posso difendermi?
Parere

In caso di variante in corso d’opera la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’appaltatore l’esecuzione di maggiori lavori rispetto al contratto originario, nel limite di un quinto dell’importo dell’appalto. L’appaltatore sarà tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori realizzati (art. 10 D.M. 145/2000). Quando viene richiesta una specie di lavorazione non prevista dal contratto o si devono adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, si dovrà procedere alla fissazione di nuovi prezzi o di un sovraprezzo.
Nel suo caso, pertanto,  avendo eseguito nuove lavorazioni a seguito di variante impartita dall’Ente avrà diritto al pagamento delle medesime secondo i prezzi concordati nel contratto originario oppure in base a quelli nuovi fissati in contraddittorio con la stazione appaltante.

» 19/03/2007 - Conto Gomme - Offerte - Presentazione ricevuta versamento tassa gara
Descrizione dei fatti
IN SEDE DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, NEL PLICO DELLA DITTA POI AGGIUDICATARIA DI 8 LOTTI SU 10  DISPONIBILI, MANCAVA LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO MENZIONATA NELLA NORMA SOPRA CITATA  A RICHIESTA DELLA PERSONA INCARICATA DELL'APERTURA DELLE BUSTE VENIVA INTEGRATA FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO DI CUI SOPRA AL MOMENTO FACEVO NOTARE CHE LA PROCEDURA NON MI SEMBRAVA CORRETTA E FACEVO METTERE A VERBALE L'INTEGRAZIONE DELLA FOTOCOPIA IN QUESTIONE, MA NON LA MIA  POLEMICA.
Quesito
MI CHIEDEVO SE CI SONO PRESUPPOSTI PER INTRAPRENDERE UNA AZIONE LEGALE PER L'ANNULLAMENTO DELLA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.
Parere
In attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005 n. 266, per l’anno 2007, l’AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, con Deliberazione del 10 gennaio 2007, ha stabilito espressamente, all’art. 3, che “gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma é causa di esclusione dalla procedura di gara”.  Nel suo caso, pertanto, la società che ha omesso di allegare il versamento del contributo in originale o in copia autenticata avrebbe dovuto essere esclusa, senza possibilità di integrazione documentale successiva.
» 27/02/2007 - Impresa Costruzione Nerozzi - Partecipazione gara - Categorie SOA
Descrizione dei fatti
Sono titolare di una impresa edile con iscrizione SOA OG1 classe I, devo partecipare ad una gara dove è richiesta l'iscrizione alle categorie specifiche OS7 e SO6.
Quesito
Con la mia iscrizione posso partecipare a tale gara, e quali sono i riferimenti normativi di cui posso avvalermi?
Parere

Ai sensi dell'art. 74 comma 1, d.P.R. 554/1999, recante il regolamento di attuazione della l. 11 febbraio 1994 n. 109, le imprese aggiudicatarie in possesso della qualificazione nella categoria opere generali indicata nel bando di gara come categoria prevalente, possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, salvo alcune limitazioni. Infatti, se queste lavorazioni hanno un importo superiore al 10 % dell'importo complessivo dell'opera o sono di importo superiore a € 150.000, e fanno parte delle opere specializzate di cui all'art. 72 comma 4 del D.P.R. 554/1999, esse dovranno essere subappaltate. Oppure se le lavorazioni superano il 15% dell'importo dell' appalto e fanno parte delle super specializzate di cui all'art. 13 comma 7 della l. 109/94 , esse dovranno essere scorporate. Per esaminare le categorie di OG e di OS il riferimento normativo è il D.P.R. 25 Gennaio 2000 n. 34.

» 27/02/2007 - Simone Ambrosini - Consorzi di imprese - Partecipazione stessa gara
Quesito
Il caso è quello in cui una società sia consorziata in 2 consorzi "non stabili" tra loro autonomi e distinti, ed entrambi intendano partecipare al medesimo appalto pubblico. Penso che ciò sia vietato in quanto esiste un conflitto. Come è risolvibile la questione? Ritengo che il primo consorzio che, in ordine di tempo presenti la domanda per primo, la presenti come tale e quindi come consorzio, il secondo, preventivamente informato dalla consorziata in conflitto potrà partecipare solo unendo le rimanenti consorziate in una ATI costituita appositamente per quell'appalto e quindi partecipando come ATI. La soluzione è quella giusta o esiste un'altro modo?
Grazie per l'attenzione
Parere

La risposta da lei prospettata è corretta. Ai sensi dell'art. 37 del nuovo Codice degli Appalti è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima gara in consorzio. Si dovrà, pertanto, costituire una A.T.I. o un Consorzio ordinario con tutte le consorziate.

» 27/02/2007 - Geom. Santoni Luca - Partecipazione gara - ATI e subappalti
Descrizione dei fatti
Appalto pubblico - Ditta individuale in possesso della SOA seconda classe. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: - categoria OG1 (prevalente) per un importo di Euro 291.351,69; - categoria OG11 (scorporabile/subappaltabile) per un importo di Euro 104.679,98.
Quesito
Ho l'obbligo di istituire un ATI essendo la categoria OG11 maggiore del 15% o posso partecipare ugualmente e dichiarare di avvalermi del subappalto?
Parere

Ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, le opere generali - caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte - sono sempre subappaltabili, salvo il divieto di cui all'art. 13 comma 7 l. n. 109 del 1994. Detto limite si riferisce testualmente alle sole opere speciali e non alle opere di categoria generale qual è la OG11 (Consiglio Stato , sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6701). Ne consegue, pertanto, che la sua Ditta potrà subappaltare le opere della categoria OG 11.

» 29/01/2007 - Dierre Costruzioni Srl - Termini Offerte - Consegna a mano del plico
Quesito
Siamo stati esclusi perchè, secondo la stazione appaltante il termine richiamato al punto 6 del bando di gara stava ad indicare che la consegna a mano doveva avvenire entro il 22/01/2007, poichè, da nostre valutazioni, qualora fossimo stati ammessi alla gara saremmo rimasti aggiudicatari, chiediamo delucidazioni in merito alla valutazione della sede appaltante, per valutare se o meno intraprendere ricorso.
Parere

Il punto 6 del Bando di gara appare, ad un esame superficiale, contraddittorio e ambiguo. In virtù del principio del favor partecipationis, allorquando il bando di gara presenta clausole dubbie e di difficile interpretazione queste si applicano a favore della massima partecipazione dei concorrenti alla gara pubblica. Nel suo caso, pertanto, l’esclusione parrebbe illegittima. Per un’analisi più approfondita è possibile, previo suo consenso, inoltrare il quesito, con documentazione allegata, allo Studio Legale di Infoappalti

» 22/01/2007 - Tommaso - Partecipazione appalti con certificato ISO
Quesito
Nel caso in cui due Ditte si associano in forma orizzontale, per concorrere ad un'asta pubblica, ove è richiesta anche la certificazione ISO, devono entrambi i concorrenti possedere tale certificazione, cioè l'ISO?
Parere

Nelle associazioni orizzontali che partecipano ad una gara nella quale viene indicata solamente la categoria prevalente, la capogruppo mandataria deve possedere la qualificazione minima del 40% dell’importo a base d’appalto. La restante percentuale necessaria alla qualificazione deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, le quali, a loro volta,  devono possedere almeno la qualificazione del 10% dell’importo a base d’appalto.  

» 16/12/2006 - Michele Cisternino - Partecipazione appalti senza SOA
Quesito
Per una neo costituita società d'ingegneria interessata alla realizzazione di lavori d'ingegneria di qualsiasi genere nel settore pubblico quali sono gli importi degli appalti accessibili senza SOA?
L'adesione ad un Consorzio stabile in possesso di SOA è possibile se la neo società non possiede la SOA e consente l'accesso a grandi lavori pur non possedendo la neo società la SOA?
Parere

L’attestazione dei requisiti di idoneità da parte della SOA è obbligatoria esclusivamente per le imprese. Più precisamente per quelle che partecipano ad appalti superiori ad € 150.000,00. Le società di ingegneria non devono richiedere nessun attestato SOA. Affinché l’impresa possa qualificarsi per le attività di progettazione e costruzione deve dimostrare che, all’interno della propria struttura, sussiste uno staff di tecnici adeguato alle attività di progettazione da svolgere. In caso di Consorzi stabili, è sufficiente che la specifica attestazione SOA sia posseduta da almeno una delle imprese consorziate.

» 13/12/2006 - Azienda Boccardo - Offerta - Dichiarazione non collegamento con altre imprese
Descrizione dei fatti
Nel disciplinare veniva richiesta la seguente dichiarazione: non partecipa alla medesima gara con altre imprese (anche se mandanti o  mandatarie di ATI) con cui sussista una delle situazioni indicate all'art. 2359 del Codice Civile o che facciano riferimento ad un unico centro decisionale. Nel compilare l'istanza ho dimenticato di scrivere la seguente frase "o che facciano riferimento ad un unico centro decisionale."
Quesito
Potrebbe essere causa di esclusione dalla gara la mancata dicitura di quest'ultimo pezzo di frase? Se si, per quale motivo?
Parere

La mancata produzione documentale deve essere valutata attraverso un bilanciamento fra la possibilità dell'amministrazione di provvedere alla regolarizzazione dei documenti presentati dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti ad una selezione concorsuale. L’integrazione documentale non è mai consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento, mentre la regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione è ammessa. Nel suo caso, considerando che la locuzione “ o che facciano riferimento ad un unico centro decisionale” è parte di un’unica clausola del disciplinare, è possibile che la sua omissione possa essere considerare come semplice dimenticanza ed, in tal caso, l’Ente potrebbe chiederle di completare la dichiarazione. Tuttavia, è altrettanto plausibile che, mancando in toto la dichiarazione richiesta dal disciplinare, l’amministrazione possa escluderla, in applicazione del principio che vieta qualsiasi integrazione documentale.

» 4/12/2006 - Fabrizio Pagano -  Offerta - Rinegoziazione via fax
Quesito
Ho partecipato ad una gara con procedura negoziata, ci hanno chiesto di inviare l'offerta in busta chiusa con firme, timbri, certificati ecc. Ora ci chiedono di rinegoziare il prezzo inviando il ribasso ad un numero via fax... ma come prima tutta quella segretezza ed ora io dovrei mandare un fax che può essere visto ed eventualmente passato ad un concorrente che potrebbe utilizzarlo per il ribasso...e poi il fax non da la certezza della data e ora di ricezione in quanto la data e l'ora possono essere cambiati...è lecito tutto ciò?
Parere

Il suo quesito non rientra tra quelli semplici a risposta breve ma richiede un’esame specifico relativo al caso concreto, a seguito dello studio del bando di gara e del capitolato d’oneri. A tal fine, previo suo consenso, il quesito verrà inoltrato allo Studio Legale della Infoappalti, il quale le invierà il preventivo di spesa per la consulenza sulla questione giuridica. In via ipotetica si potrebbe supporre che la sua ditta sia stata la prescelta, e che l’ente voglia ottenere condizioni ulteriormente vantaggiose rispetto a quelle da Lei formulate precedentemente. Tale supposizione potrebbe comunque essere smentita.

» 28/11/2006 - Marmo Service Srl -  Partecipazione appalti - Iscrizione albo fornitori
Quesito
Vorrei sapere se è vero che per gareggiare agli appalti pubblici bisogna essere iscritti obbligatoriamente all'albo dei fornitori della regione di appartenenza e se il termine d'iscrizione è il 15 dicembre.
Parere

L’iscrizione obbligatoria a cui fa riferimento Lei è prevista esclusivamente per gli appalti di lavori affidati tramite procedura ristretta semplificata. In quel caso la stazione appaltante invita a presentare offerta venti operatori individuati tra quelli iscritti nell’apposito elenco. Negli altri casi l’iscrizione negli elenchi di operatori economici predisposti dalle stazioni appaltanti ha la funzione di facilitare il compito delle pubbliche amministrazioni nell’individuazione dei soggetti da consultare in caso di affidamento in economia per cottimo fiduciario, e quindi per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi contenuti. Ne consegue che in quest’ultima ipotesi non sussisterà un obbligo vero e proprio di iscrizione, nel senso che l’ente pubblico potrebbe anche chiamare soggetti non iscritti nello specifico elenco, ma sarà comunque opportuno farlo per avere maggiori probabilità di essere invitati.

» 24/11/2006 - De.Gi.Marmi SasTardiva stipula contratto e revisione prezzi
La società si è aggiudicata una gara d'appalto più di sei mesi fa. Da allora non è stato firmato ancora il contratto. In questo periodo ci sono stati degli aumenti dei prezzi dei vari materiali oggetto dell'appalto.
Quesito
Se l'Ente pubblico non è disposto ad effettuare una revisione dei prezzi è possibile rescindere dal contratto chiedendo il mancato guadagno? A quale legge si può far riferimento?
Parere

Ai sensi dell’art. 109 del D.p.r. 554/1999 ed, attualmente, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006, la stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva. Se non viene rispettato tale termine, l’appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto. In quest’ultima ipotesi all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, tranne il rimborso delle spese contrattuali sostenute, e semprechè siano documentate. Tuttavia, se la consegna dei lavori è avvenuta in via d’urgenza, egli può pretendere anche le spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati. Nel suo caso, pertanto, sarà possibile ottenere il rimborso spese o, nell’ipotesi in cui vi sia stata la consegna dei lavori d’urgenza, le spese per l’esecuzione degli stessi.

» 02/10/2006 - Giuseppe De Stefano - Caserta - Esecuzione lavori a corpo
Ho firmato un contratto a corpo, ma le quantità fornite sono circa il doppio di quelle riportate nel computo metrico. Viste queste discrepanze cosa posso fare per recuperare le forniture in più ? La Direzione lavori insiste sul contratto a acorpo.
Parere

Il suo quesito non rientra tra quelli semplici a risposta breve, ma richiede una trattazione più approfondita ed un integrazione documentale. A tal fine, previo suo consenso, il quesito verrà inoltrato allo Studio Legale della Infoappalti, il quale le invierà il preventivo di spesa per la consulenza sulla questione giuridica. In linea di principio si può dire solamente che, in un lavoro a corpo, ciascuno dei contraenti non può opporre all’altro che il corrispettivo debba essere variato in ragione delle quantità effettivamente eseguite, salvo che: 1) le lavorazioni non siano difformi dal progetto; 2) sussistano gli estremi per l’annullamento del contratto per errore quale vizio della volontà.

02/10/2006 - Giuseppe De Stefano - Caserta - Revoca certificazione SOA
A una delle ditte partecipanti l'Autorità di Vigilanza le ha revocato la SOA in quanto non ha trovato un riscontro oggettivo sulle dichiarazioni e documenti presenti. A questa ditta il comune le puo' assegnare il progetto come promotore?
Parere

Per poter partecipare ed assumere le vesti di promotore è sufficiente che i soggetti di cui all’art. 99 D.p.r. 554/99 abbiano “negli ultimi tre anni partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta”. Tuttavia, nelle successive fasi volte ad ottenere l’affidamento della concessione, egli dovrà possedere, anche associandosi o consorziandosi con altri, i requisiti di cui all’art. 98 D.p.r. 554/99, ossia, i requisiti economici-finanziari e la qualificazione SOA. Nel suo caso la Ditta a cui è stata revocata la SOA potrebbe essere ugualmente scelta come promotore ma, la stessa, dovrà, successivamente, associarsi o consorziarsi per le successive fasi dell’affidamento della concessione.

» 02/10/2006 - Cinzia Pala - Cagliari - Trasformazione ragione sociale
In caso di conferimento di una ditta individuale (di pulizie) in una srl, ai fini della partecipazione agli appalti pubblici la storia intesa quale attività svolta dalla ditta individuale viene riconosciuta anche per la srl?
Parere

Il suo quesito non rientra tra quelli semplici a risposta breve ma richiede un’esame specifico relativo al caso concreto. A tal fine, previo suo consenso, il quesito verrà inoltrato allo Studio Legale della Infoappalti, il quale le invierà il preventivo di spesa per la consulenza sulla questione giuridica. Si può solo dire, a tal proposito, che in questi casi sarà necessario, innanzitutto, verificare che tipo di rapporto sussiste tra la ditta e la s.r.l. costituita. In base a ciò si capirà se quest’ultima potrà utilizzare o meno i requisiti della Ditta.

» 02/10/2006 - Franca Prastina - Roma - Quesito - Avvalimento
Una società partecipata per l'80% da una Azienda e per il 20% da un'altra, può far valere in sede di gara di appalto i requisiti posseduti da una delle due aziende che la partecipano? Grazie.
Parere

La società partecipata potrà utilizzare i requisiti delle altre società attraverso l’istituto dell’avvalimento. Tale istituto consente ad un concorrente di soddisfare la richiesta dei requisiti economici, tecnici, finanziari, organizzativi e di certificazione Soa, da lui non posseduti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Nonostante la disciplina dell’avvalimento entri formalmente in vigore nel 2007, la giurisprudenza lo ammette da diversi anni. 

» 03/08/2006 - Donatella Risata - Roma - Quesito
Il presente messaggio al fine di richiedere alcuni chiarimenti per poter procedere alla predisposizione di quattro appalti sopra soglia banditi da un consorzio socio- assistenziale di comuni, in relazione ai seguenti servizi: servizi educativi; assistenza domiciliare; centri diurni; comunità alloggio per anziani. Per quanto concerne il sistema di gara è stato previsto l'utilizzo della procedura ristretta della licitazione privata accelerata per consentire la tempestiva attivazione dei servizi di cui sopra. In tal senso chiedo chiarimenti in ordine alla seguente problematica:
trattandosi di appalti di servizi alla persona è necessario uniformarsi al dettato di cui all'art. 8 D.Lgs. 157/95, e pertanto sussiste l'obbligo di pubblicazione sulla G.U.C.E., o sono previste forme semplificate di pubblicità?
Parere
Gli appalti di servizi in oggetto pare rientrino tra quelli previsti dall’Allegato II B del Codice degli Appalti. Ai sensi dell’art. 20 del Codice, conformemente a quanto già previsto dalla L. 157/1995, sono esclusi dalla sua disciplina i contratti di servizi contenuti nell’Allegato II B, fatta salva l’applicazione dell’art. 68 (specifiche tecniche), dell’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dell’art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Ciò significa che il consorzio di Comuni da Lei citato non avrà l’obbligo di pubblicare il bando sulla G.U.C.E., anche se dovrà, comunque, adottare un’idonea pubblicità in relazione al caso concreto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e, ai sensi dell’art. 27 del Codice e semprechè sia compatibile, predisporre l’invito alla gara di almeno cinque concorrenti.
» 18/07/2006 - Simone Serra - Roma - Quesito
Vi sarei grato se poteste darmi un'informazione riguardo all'aggiudicazione di un appalto tramite un bando di gara da parte di un Ministero. Quale normativa determina l'assegnazione di un appalto di servizi di assistenza tecnica ad una società privata? In particolare vorrei sapere se è consentita dalla normativa la partecipazione alla gara di un consorzio e allo stesso tempo per le società che ne sono socie.
Parere

L’appalto di servizi è attualmente disciplinato dal Codice degli appalti, il quale è entrato in vigore il 2 luglio 2006. In materia di partecipazione nella medesima gara del consorzio e dei consorziati il Codice distingue, all’art. 37,  tra consorzi ordinari e consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi stabili. Per i consorzi ordinari “è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un Consorzio ordinario”. Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi stabili l’art. 37 stabilisce, invece, che “ essi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara”. In quest’ultimo caso, benché dalla lettera della norma si evinca che solamente le consorziate indicate dal consorzio per lo svolgimento del servizio non possano partecipare alla medesima gara, un recentissimo orientamento giurisprudenziale ( Cons. Stato sez.V 24 marzo 2006 n. 1529), alquanto discutibile, estende il divieto di partecipazione alla medesima gara a tutte le consorziate, anche quelle non indicate dal consorzio in sede di offerta.E’ prudente, pertanto, evitare la contemporanea partecipazione di una consorziata e del consorzio di cui fa parte, anche se non è stata indicata quale esecutrice del servizio.

Descrizione dei fatti
La ns Società ha partecipato alla gara congiuntamente all'Unipol e Fondiaria. Aggiudicataria Unipol, ribasso d'asta 33%; Fondiaria ribasso 32%, SAI busta dell'offerta non aperta, in quanto priva di alcuni documenti.
Quesito 1
L'Unipol aggiudicataria della gara, può cedere in coassicurazione alle Società partecipanti alla Gara, una quota di rischio ed in particolare alla Sai assicurazioni, in base alle leggi vigenti, vedi anti-trust.
Quesito 2
E' possibile affidare dei lavori in subappalto a una ditta che ha partecipato alla stessa gara?
Parere
Sulla possibilità dell’impresa aggiudicataria di subappaltare parte dei lavori ad altra impresa che ha concorso alla medesima gara non aggiudicandosela, si è pronunciato il Tar Basilicata nel senso dell’ammissibilità, in via generale, di tale cessione, ovviamente qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla rigorosa normativa vigente in tema di subappalto.
In particolare il Tar Basilicata ha ritenuto che il subappalto non comporta nessun fenomeno associativo e che, pertanto, nel caso in esame non opera il divieto riferito ai concorrenti di partecipare sia in forma individuale che in forma associata (in senso ampio) né può ravvisarsi, almeno per il solo fatto del subappalto, la riconducibilità ad un unico centro di interessi delle due imprese:quella appaltante e quella subappaltante. Il ragionamento seguito dal Tar Basilicata ben può applicarsi anche in tema di riassicurazione quando l’oggetto dell’appalto riguarda la copertura assicurativa.
Descrizione dei fatti
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Quesito
Come fa' un impresa di nuova costituzione a poter partecipare ad appalti pubblici ? - quali requisiti necessitano e fino a che importo può partecipare?
Parere
Ai sensi del regolamento "Bargone" tutte le imprese, siano esse di nuova costituzione o con un fatturato non rilevante, per poter partecipare ad un appalto di lavori pubblici di importo inferiore ai 150.000 EURO (per i quali non si applica il sistema unico di qualificazione), devono dimostrare di aver svolto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori per un importo non inferiore al contratto da stipulare, ed aver sostenuto un costo per il personale non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti. Di fatto ciò comporta che una nuova società, che non ha ancora un fatturato, non può eseguire un appalto pubblico e che le imprese più deboli devono accontentarsi dei lavori più piccoli.
Descrizione dei fatti
Il "Regolamento Bargone", nell'art.29 comma 2 - Testo IV (Norme transitorie) - specifica che i requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
Quesito

In riferimento a quanto detto, Le porgo la seguente domanda: "L'Impresa che partecipa alla gara d'appalto deve coercetivamente esistere da cinque anni con i requisiti richiesti dagli articoli 31 e 32, oppure può esistere anche da meno anni, ma con i valori specificamente richiesti dagli articoli citati? (esempio l'art.31 richiede: cifra d'affari in lavori non inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da affidare; esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare o 40% per gli appalti pari o inferiori a 3.500.000 di Euro; ecc.

Parere
Ai sensi del Decreto Bargone, in via transitoria, e cioè in attesa dell’entrata in vigore delle norme sulla certificazione di qualità, possono partecipare alle gare pubbliche tutte le società che indipendentemente dalla data di loro costituzione (e quindi anche aziende costituite da solo un anno) hanno i requisiti di cui agli artt. 31 e 32. Tra detti requisiti si ricordano, tra gli altri, una cifra d’affari in lavori non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto, per i lavori di importo inferiore ai 5.000.000 di DSP; una cifra d’affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l’importo per gli appalti di importo superiore; esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente di importo non inferiore al 60% per gli appalti di importo superiore ai 3.500.000 DSP, o non inferiore al 40% per lavori di importo inferiore. Consegue da ciò che un’impresa che nell’unico anno di attività ha un volume di affari di lire 1.121.000.000, può partecipare ad una gara per l’affidamento di lavori per un’importo di lire 647.000.000, anche se non è costituita da cinque anni.
Descrizione dei fatti

Durate la prima seduta della commissione di gara di verifica della documentazione, una sola ditta ha allegato una dichiarazione ai sensi dell'ultimo capoverso del 5°comma dell'art.90 del D.P.R. 554/99.

Quesito 1
Qual è  l'esatta portata del 5° comma dell'art.90 del Regolamento di attuazione  della L..109/94  e se sono  inammissibili le offerte che non contengono la dichiarazione di cui all'ultimo capoverso dello stesso 5° comma?;
Quesito 2
Si richiede se il contenuto di tutto il comma 5° sia riferito agli appalti a corpo ovvero alla parte di lavori a corpo negli appalti a corpo e  misura?
Quesito 3
Si richiede se tale dichiarazione in caso di obbligatorietà per un appalto a corpo e misura, debba essere contenuta nella busta dell'offerta economica oppure fra la documentazione di ammissibilità alla gara? Pertanto si chiede se tale dichiarazione è indispensabile ai sensi della legislazione vigente per un appalto a corpo  e misura e   in caso affermativo quale significato concreto dare all'allocuzione  ".va inoltre accompagnata.".
Parere
Il comma 5, art. 90, del regolamento di attuazione della Merloni, si applica sia ai contratti esclusivamente a corpo sia ai contratti a corpo ed a misura. La dichiarazione prevista da detta norma, relativa alla presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta, è richiesta a pena di inammissibilità dell’offerta. Consegue da ciò che l’Impresa che non abbia allegato tale dichiarazione deve essere esclusa dalla gara. Per altro verso mi pare che tale dichiarazione possa essere inserita fra la documentazione di ammissibilità, mentre vanno inserite nella busta dell’offerta le eventuali integrazioni delle quantità e delle categorie. La locuzione "inoltre" si riferisce alla circostanza che la dichiarazione di presa d’atto è ulteriore rispetto alle integrazioni delle quantità e delle categorie dei lavori.
Descrizione dei fatti

Intervento di trasformazione impianti da gasolio a metano.

Quesito
E' posibile ricorrere al cottimo fiduciario in assenza di regolamento adottato dall'ente facendo riferimento a art. 88 e 144 regolamento LLPP.
Parere
L’affidamento in cottimo fiduciario di lavori in economia è ammesso per l’affidamento di lavori di particolari tipologie e nei limiti dell’importo di 200.000 EURO. In via ordinaria tali interventi sono ammessi nei limiti delle previsioni di bilancio, nel quale devono essere previste due voci: una per gli interventi prevedibili (da inserirsi nel programma annuale dei lavori) ed una per gli interventi imprevedibili. Per i lavori previsti provvede direttamente il responsabile del procedimento, mentre per i lavori non prevedibili (non dovute ad errori od omissioni progettuali) il responsabile del procedimento deve essere autorizzato dalla stazione appaltante. Non mi risulta la necessità di un apposito regolamento.
Descrizione dei fatti
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Quesito

Indipendentemente dal valore dell'appalto e dalla controparte, avendo inserito nel rigo RF64 del mod.unico 2000 oltre al costo dei dipendenti anche il costo dei collaboratori coordinati e continuativi (specialisti operanti nel cantiere oggetto dell'appalto), chiedo se sia corretto nell'autocertificazione , da presentare all'ente appaltante, indicare anche il numero di tali collaboratori o se il costo (RF64) ed il numero del personale debbano intendersi al netto di ogni rapporto non regolato dal C.C.N.L.

Parere
Ai fini della qualificazione in materia di appalti pubblici è necessario provare un certo costo complessivo sostenuto per il personale dipendente. Il riferimento comprende il solo personale dipendente con esclusione, quindi, di collaborazioni esterne anche se continuative.
Descrizione dei fatti
Danni all'edificio durante i lavori (allagamento degli uffici a causa di eventi meteo avvenuti quando il vecchio tetto era ormai rimosso). Appaltatore non assicurato per tale rischio.
Quesito

Come accollare l'importo dei danni all'Appaltatore? In sede di stato finale ... in sede di emissione di certificato di pagamento? ... Liquidando i lavori effettuati e successivamente rivalendosi sull'Appaltatore? Responsabilità del DL, dell'Appaltatore, del Resp. del Proc. (non ha valutato la polizza in sede di contratto)?

Parere
Eventuali vizi della cosa ed eventuali danni da addebitare all’appaltatore devono risultare dagli atti del collaudo. Con le operazioni di collaudo si procede, infatti, alla definitiva liquidazione e chiusura della contabilità, alla determinare la somma da detrarre per quei difetti che non pregiudicano la stabilità dell’opera e non ne compromettano la destinazione prevista. Solo successivamente all’approvazione del collaudo l’Amministrazione può, quindi, procedere alla ripetizione di quanto indebitamente percepito dall’appaltatore o alla richiesta di risarcimento dei danni.
Descrizione dei fatti

Non visura dell'elenco prezzi o del computo metrico o dell'analisi dei prezzi.

Quesito
Possono non far vedere nemmeno uno di questi elaborati?
Parere
Poiché per regola di carattere generale l’accesso ai documenti amministrativi è un diritto di ogni cittadino, e poiché nessuna norma prevede il contrario si deve ritenere che sia visionabili sia l’elenco prezi, il computo metrico e l’analisi prezzi. In alcuni casi, ad esempio nei contratti a corpo, la visione di tali elaborati di progetto sono indispensabili per effetto delle prescrizioni introdotte dal Regolamento attuativo della Merloni.
Descrizione dei fatti
Essendo l'azienda cedente in crisi finanziaria, ma con un alto numero di gare pubbliche vinte e con un personale qualificatissimo per eseguire e portare a termine i lavori in essere.
Quesito

Sono a chiedere quale forma è migliore (affitto di azienda o cessione di ramo di azienda) per subentrare nei lavori in corso. ma soprattutto negli appalti pubblici in essere, dato che costituiscano il 90% del fatturato, senza che la società subentrante venga coinvolta nelle negatività della cedente.

Parere
La nuova normativa ammette la possibilità che un soggetto diverso dall’originario subentri nel contratto di appalto per effetto di una cessione d’azienda, a condizione che il subentrante sia nel possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per la qualificazione e la partecipazione alle gare pubbliche, in difetto dei quali l’Amministrazione può opporsi alla cessione.
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