L’Unità
tecnica Finanza di Progetto (UFP) è
stata istituita, nell’ambito del
CIPE dall’art. 7 della legge 17
maggio 1999, n.144, con il compito
di: promuovere, all’interno delle
pubbliche amministrazioni,
l’utilizzo di tecniche di
finanziamento di infrastrutture con
ricorso a capitali privati;
- fornire
supporto:
- alle
amministrazioni nell’attività
di individuazione delle necessità
infrastrutturali idonee ad
essere soddisfatte tramite la
realizzazione di lavori
finanziati con ricorso al
capitale privato, in quanto
suscettibili di gestione
economica;
- alle
commissioni costituite
nell’ambito del CIPE su
materie inerenti al
finanziamento di infrastrutture;
- assistere
le amministrazioni:
- nello
svolgimento delle attività di
valutazione tecnico-economica
delle proposte presentate dai
soggetti promotori ai sensi
dell’art.37bis della legge 11
febbraio 1994, n.109 e ss.mm.ii;
- nell’attività
di predisposizione della
documentazione relativa ad
operazioni di finanziamento di
infrastrutture tramite capitale
privato;
- nell’attività
di indizione delle gare e
dell’aggiudicazione delle
offerte da essa risultanti.
Per
il perseguimento di tali finalità
istituzionali, l’UFP, ai sensi
dell’art. 3 della delibera CIPE 9
giugno 1999, n.80, recante il
“Regolamento istitutivo
dell’Unità tecnica Finanza di
Progetto”, svolge le seguenti
attività:
- organizzazione
e prestazione di servizi di
consulenza tecnica, legale e
finanziaria a favore delle
pubbliche amministrazioni
interessate all’avvio di
progetti di investimento in
regime di finanza di progetto;
- realizzazione
di attività di comunicazione
per la promozione delle tecniche
di finanziamento con ricorso a
risorse private volte a
diffondere tali tecniche
nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni;
- individuazione
dei settori di attività
suscettibili di finanziamento
con ricorso a risorse private,
con indicazione delle specificità
tecniche, amministrative e
finanziarie inerenti a ciascun
settore;
- raccolta
di informazioni, documentazione
ed ogni altro elemento utile,
inerenti alle fasi di
progettazione, valutazione
tecnico-economica, indizione
delle gare e loro
aggiudicazione, finalizzata alla
facilitazione dell’utilizzo
della tecnica della finanza di
progetto da parte delle
amministrazioni, anche
attraverso l’elaborazione di
schemi operativi uniformi
applicabili alle diverse
tipologie di lavori pubblici o
di pubblica utilità;
- supporto
alla valutazione delle opere
infrastrutturali finanziate con
ricorso a capitali privati che,
per la loro dimensione ed il
loro impatto economico, sono
oggetto di valutazione da parte
del CIPE;
- monitoraggio
della normativa primaria e
secondaria concernente la
materia della finanza di
progetto;
- attivazione
di rapporti di collaborazione
con istituzioni, enti ed
associazioni operanti nei
settori di interesse per
l’azione dell’UFP;
- sviluppo
di forme di collaborazione con
il Nucleo di consulenza per
l’attuazione delle linee guida
per la regolazione dei servizi
di pubblica utilità (NARS).
Gli
adempimenti previsti dalla
Finanziaria 2001
L’UFP,
che esercita la propria attività
nel quadro degli interventi
individuati dalla programmazione
triennale dei lavori pubblici,
presta la sua assistenza su
richiesta delle amministrazioni
interessate.
L’art.
57 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (legge finanziaria 2001) ha reso
obbligatoria l’acquisizione delle
valutazioni dell’UFP da parte
delle amministrazioni statali,
centrali e periferiche, in fase di
pianificazione e programmazione dei
relativi programmi di spesa, secondo
modalità e parametri definiti
successivamente dalla delibera CIPE
3 maggio 2001, n. 57.
La
procedura di coinvolgimento
obbligatoria dell’UFP prevede che,
in fase di pianificazione dei
programmi di spesa, le
amministrazioni statali siano tenute
ad acquisire le valutazioni dell’UFP:
- nella
fase di affidamento degli studi
di fattibilità relativi ai
progetti per la realizzazione di
opere di costo complessivo
superiore a 20 miliardi di lire
che le stesse amministrazioni
ritengano suscettibili di essere
finanziate con ricorso a
capitali privati;
·
nella
fase di valutazione dei risultati di
tali studi di fattibilità.
In
fase di attuazione dei programmi di
spesa, le amministrazioni statali
sono tenute ad acquisire, per le
iniziative d’investimento
complessivo superiore ai 100
miliardi di lire, le valutazioni
dell’UFP con riferimento:
·
alle
proposte presentate dai soggetti
promotori ai sensi dell’art. 37bis
della legge 109/94;
·
alla
documentazione di gara per
l’aggiudicazione delle concessioni
o altri strumenti giuridici che
consentano il ricorso a forme di
partenariato pubblico-privato;
· alle
offerte ricevute dalle
amministrazioni aggiudicatrici nel
corso della procedura di
aggiudicazione.
I
nuovi compiti attribuiti dalla
delibera CIPE 21 dicembre 2001,
n.121
L’art.
1 comma 4 della delibera CIPE 21
dicembre 2001, n.121, recante
“Legge obiettivo: I° programma
delle infrastrutture strategiche”
prevede che l’UFP debba procedere
ad effettuare studi pilota su alcuni
progetti selezionati dal Ministero
dell’economia, d’intesa con il
Ministero delle infrastrutture
nell’ambito degli interventi
compresi nel 1° programma delle
infrastrutture strategiche, al fine
di individuare i settori o le opere
in cui più significativo può
risultare l’apporto di capitali
privati.
L’attività
di supporto al ministero delle
infrastrutture e trasporti
L’art.
2, comma 4 c) del decreto
legislativo 26 agosto 2002, n. 190,
recante “Attuazione della legge 21
dicembre 2001, n.443, per la
realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse
nazionale”, ha previsto che il
Ministero delle infrastrutture e
trasporti, possa richiedere al
Ministero dell’economia e delle
finanze, per lo svolgimento delle
attività previste dallo stesso
decreto, la collaborazione dell’UFP,
allo scopo riorganizzata anche in
deroga all’art 7 della legge
144/99 ed all’art. 57 della legge
388/2000, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Il
decreto di riorganizzazione
Il
decreto del Ministro dell’Economia
e delle finanze 23 maggio 2003, n
162, recante “Regolamento
concernente la riorganizzazione
dell’Unità tecnica Finanza di
Progetto, ai sensi dell’art.2,
comma 4, lettera c) del D.Lgs 20
agosto 2002, n. 190” prevede che
le finalità e gli obiettivi dell’UFP,
nonché le modalità di raccordo
della stessa con l’attività
svolta dalla Cassa Depositi e
Prestiti e da Infrastrutture S.p.A,
siano determinati da delibere CIPE.
Il decreto stabilisce inoltre che i
programmi di lavoro e le modalità
dell’organizzazione interna siano
assicurati dal Sottosegretario di
Stato incaricato delle funzioni di
segretario del CIPE.
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