CONSULENZA
ATTESTAZIONE SOA
Qualificazione delle Imprese e Attestazione SOA
Il
nuovo sistema di qualificazione delle imprese di costruzione delineato nella
riforma della legge quadro in materia di lavori pubblici (Legge 11 febbraio
1994, n. 109 s.m. ed i.) ha portato una profonda innovazione. Infatti, i
soggetti che intendono, a qualsiasi titolo, eseguire lavori pubblici devono
essere necessariamente in possesso di un Attestato di Qualificazione
rilasciato solo dalle SOA regolarmente autorizzate.
Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, conosciuto anche come
"Regolamento Bargone", ha introdotto i requisiti specifici che devono dimostrare
le imprese per conseguire l'attestazione di qualificazione, nonché le
competenze che deve possedere l'Organismo di attestazione.
Cosa è l'attestazione SOA?
L’attestazione è il documento di idoneità che una SOA rilascia alle imprese in
seguito alla verifica della conformità dei requisiti richiesti. Tale
attestato, da allegare alla documentazione di gara come copia conforme,
riporta le
categorie dei lavori ed i rispettivi importi, detti anche
classifiche, riconosciuti all'impresa.
Quando è necessario
attestarsi?
Dal
1° gennaio 2002 tutti i soggetti che intendono partecipare a gare d’appalto
per eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro oppure
eseguire subappalti di lavori pubblici sempre sopra 150.000 Euro, sono tenuti alla
qualificazione della propria impresa, ossia alla verifica dei requisiti
tecnici, economici, finanziari ed organizzativi.
Chi deve essere in
possesso dell'attestazione?
I soggetti
che devono essere in possesso dell'attestazione SOA sono quelli ammessi alle
gare, ai sensi dell’art. 10 della L. 109/94, intenzionati a svolgere appalti
pubblici sopra i 150.000 euro.
Nella
forma singola sono:
-
le imprese individuali;
-
le imprese individuali artigiane;
-
le società commerciali;
-
le società cooperative.
Nelle forme
di raggruppamento di imprese sono:
-
le imprese appartenenti alle Associazioni Temporanee di Imprese
(A.T.I.);
-
i Consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro;
-
i Consorzi tra imprese artigiane;
-
i Consorzi stabili;
-
le imprese appartenenti ai Consorzi di concorrenti
(o
Consorzi occasionali);
-
le imprese appartenenti ai GEIE.
Quale è il soggetto
autorizzato a rilasciare alle imprese l'attestazione?
La
SOA, ossia Società Organismo di attestazione, è il soggetto di diritto privato
autorizzato al rilascio delle attestazioni SOA e sottoposto al controllo da parte dell'Autorità per i Lavori
Pubblici (art. 8 della Legge 109/94).
Quali sono i principali
requisiti?
I
requisiti di qualificazione richiesti ai fini del rilascio dell'attestazione SOA si distinguono in requisiti d'ordine generale e speciale.
I
requisiti d'ordine generale occorrenti per la
qualificazione sono relativi:
a) alla
situazione penale del rappresentante legale / amministratore e del direttore tecnico;
b) alla
situazione societaria;
c) alle
violazioni commesse nell’attività di costruzione.
I
requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità
economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità
tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di
attrezzature tecniche;
d) adeguato organico
medio annuo.
I
requisiti di ordine speciale si verificano attraverso l’analisi dei documenti
dell’ultimo quinquennio, nel caso di società neo-costituite si andrà a
verificare i requisiti almeno del primo anno valevole ai fini fiscali (primo
bilancio o primo modello unico).
Quanto costa
l'attestazione?
Il
corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato,
come previsto all’allegato E del DPR 34/2000, modificato dal D.P.R. 93/2004,
con la seguente formula:
P =
[C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = |
Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. |
N = |
Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la
qualificazione. |
R = |
Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati da applicare con cadenza annuale
(1.304) |
Per la
revisione triennale l'impresa deve corrispondere all'Organismo di attestazione
un importo pari a 3/5 del costo che sosterrebbe per conseguire un attestato
identico a quello in corso.
Quali sono le modalità di
pagamento?
Il costo dovuto alla SOA
deve essere corrisposto in un unica soluzione o dilazionato in 6 rate, ove al
momento del rilascio della attestazione, sia stata disposta e comunicata alla
SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per l'intero
importo, come previsto dal D.P.R. 93/2004.
Quali sono i termini di validità dell'attestazione?
L'attestazione ha
validità quinquennale dalla data di stipula del contratto con la SOA, al terzo
anno scatta la revisione triennale con la quale l'impresa dovrà dimostrare di
aver mantenuto lo standard di requisiti relativi all'attestato in corso e da
confermare (D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93).
L'attestazione SOA
originaria può subire modifiche ed integrazioni quali:
a) inserimento di nuove
categorie di lavoro;
b) incremento di classifica;
c) modifica del direttore
tecnico, del rappresentante legale, della sede legale;
d) acquisizione del
certificato di qualità aziendale.
Una nuova attestazione
può essere richiesta anche prima della scadenza, a condizione che siano
decorsi almeno tre mesi dalla data del rilascio della stessa.
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